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procedura civile Simone, Dispense di Diritto Processuale Civile

riassunto del compendio di procedura civile tratto dal compendio 2016 edizione Simone

Tipologia: Dispense

2016/2017
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Caricato il 28/06/2017

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Diritto processuale Civile 2016
Capitolo 1 | L’attività giurisdizionale
1. La giurisdizione
La giurisdizione è una delle tre attività fondamentali dello Stato, accanto alla legislazione e
all’amministrazione.
L’attività giurisdizionale è quell’attività volta ad applicare la norma giuridica nel caso concreto,
e cioè, l’attuazione del diritto, mediante la cognizione, l’esecuzione e la cautela.
L’attività giurisdizionale è strumentale rispetto ai diritti da tutelare.
Difatti:
Le norme sostanziali disciplinano in via primaria i diritti soggettivi
sostanziali.
Le norme processuali sono strumentali, perché appunto disciplinano l’attività
giurisdizionale prevista per tutelare tali diritti.
2. Principi costituzionali dell’attività giurisdizionale
2.1 Il giusto processo
Ex art. 111 della Costituzione, la giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Il processo è giusto, quando si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.
La legge, ne assicura altresì, la ragionevole durata.
Il principio della ragionevole durata del processo, trova la sua fonte nell’art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che
stabilisce:
Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza, entro un termine
ragionevole, davanti un tribunale indipendente ed imparziale costituito
per legge.
Il legislatore italiano, con la L. 89/2001, in ultimo modicata dalla L. 208/15, ha
determinato il termine di ragionevole durata in :
anni 3 per il primo grado
anni 2 per il secondo grado
anni 1 per il giudizio di legittimità.
Il termine ragionevole è comunque rispettato se l’intero giudizio ha durata
inferiore a 6 anni.
2.2 Il diritto di difesa
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Diritto processuale Civile 2016

Capitolo 1 | L’attività giurisdizionale

  1. La giurisdizione

La giurisdizione è una delle tre attività fondamentali dello Stato, accanto alla legislazione e all’amministrazione.

L’attività giurisdizionale è quell’attività volta ad applicare la norma giuridica nel caso concreto, e cioè, l’attuazione del diritto, mediante la cognizione, l’esecuzione e la cautela.

L’attività giurisdizionale è strumentale rispetto ai diritti da tutelare. Difatti: Le norme sostanziali disciplinano in via primaria i diritti soggettivi sostanziali. Le norme processuali sono strumentali, perché appunto disciplinano l’attività giurisdizionale prevista per tutelare tali diritti.

  1. Principi costituzionali dell’attività giurisdizionale

2.1 Il giusto processo

Ex art. 111 della Costituzione , la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Il processo è giusto , quando si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità , davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

La legge, ne assicura altresì, la ragionevole durata.

Il principio della ragionevole durata del processo, trova la sua fonte nell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che stabilisce:

  • Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza, entro un termine ragionevole, davanti un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge. Il legislatore italiano, con la L. 89/2001, in ultimo modificata dalla L. 208/15, ha determinato il termine di ragionevole durata in :
  • anni 3 per il primo grado
  • anni 2 per il secondo grado
  • anni 1 per il giudizio di legittimità. Il termine ragionevole è comunque rispettato se l’intero giudizio ha durata inferiore a 6 anni.

2.2 Il diritto di difesa

L’art. 24 della Costituzione stabilisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

2.3 Il principio del contraddittorio

L’instaurazione del contraddittorio garantisce l’effettiva partecipazione delle parti al processo e si pone come presupposto imprescindibile del diritto di difesa.

2.4 Il principio di parità delle parti

Le parti di un processo si pongono in una posizione di uguaglianza formale , in cui ciascuna di essa, può:

  • esporre e far valere le proprie ragioni al giudice
  • conoscere le ragioni dell’altra parte e poter replicare
  • influire così, sull’esito del giudizio.

2.5 Il principio di imparzialità del giudice

Il processo deve svolgersi davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Imparzialità , significa per il legislatore costituente, terzietà rispetto alle parti, ovvero equidistanza rispetto ai loro interessi. Il giudice infatti, è soggetto soltanto alla legge , è indipendente da ogni altro potere ed è precostituito per legge.

2.6 L’obbligo di motivazione

L’art. 111 comma 6 della Costituzione, ha stabilito che tutti i provvedimenti giurisdizionali , devono essere motivati. Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sent. 12203/2015), anche l’ adozione del modello semplificato di decisione ex art. 281-sexies, non esonera il giudice dall’obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire i fatti di causa.

  1. La giurisdizione civile.

La giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del codice di procedura civile salvo speciali disposizioni di legge.

Sono giudici ordinari :

  1. il giudice di pace ,
  2. il pretore, oggi sostituito dal giudice unico
  3. il tribunale ordinario
  4. la Corte d’appello ,
  5. la Corte di cassazione.

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Ratio : La norma ha lo scopo di far rispettare le previsioni dell’ordinamento sulla ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i vari ordini giudicanti. Dall’interpretazione restrittiva della norma, la giurisprudenza ha sancito che: a. il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti prima che la causa sia decisa nel merito in primo grado con regolamento preventivo di giurisdizione; b. il giudice può rilevare anche d’ufficio , in ogni stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

Il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione è tenuto ad indicare, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione.

La questione della sussistenza della giurisdizione costituisce una questione pregiudiziale di rito può essere oggetto di separata pronuncia con la forma di sentenza.

Termine di riproposizione della domanda al Giudice competente: a. se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia , la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, il giudizio prosegue e vengono fatti salvi gli effetti, sostanziali e processuali, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

b. Se la riassunzione non avviene nel termine dei tre mesi , il processo si estingue e l’estinzione viene dichiarata, anche d’ufficio, alla prima udienza e impedisce la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda.

La pronuncia sulla giurisdizione resa invece dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti, anche in altro processo.

Difetto di giurisdizione italiana: L’articolo 11 legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del diritto internazionale privato) ha disciplinato il difetto di giurisdizione nei confronti del convenuto straniero o cittadino non residente né domiciliato in Italia. In tal caso: a. Il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo:

  • se il convenuto è contumace,
  • in caso di azioni reali avente ad oggetto immobili situati all’estero,
  • se la giurisdizione italiana è esclusa da una norma internazionale

b. Può essere eccepito dal convenuto costituito se non ha già accettato la giurisdizione italiana, espressamente o implicitamente.

  1. Il regolamento di giurisdizione.

148

Nozione: è uno strumento concesso alle parti per provocare una decisione definitiva e vincolante sulle questioni di giurisdizione da parte della Cassazione a Sezioni Unite.

Non è un mezzo di impugnazione in quanto non presuppone una pronuncia sulla giurisdizione ma solo una contestazione della stessa;

Non da luogo ad un nuovo grado di giudizio ma apre solo una parentesi che si inserisce nel coro del giudizio di primo grado.

La proposizione del regolamento è una facoltà per le parti se nessuna la esercita, il processo prosegue normalmente il suo corso e la pronuncia sulla giurisdizione avverrà secondo le regole ordinarie e sarà, pertanto, soggetta ai normali mezzi di impugnazione.

Legittimazione a proporre regolamento di giurisdizione: tutte le parti di giudizio di primo grado è esclusa la proponibilità di ufficio.

I presupposti sono: a. la pendenza di un processo b. la mancanza di una decisione nel giudizio.

Procedimento : a. Si propone con ricorso notificato alle altre parti; b. Copia del ricorso è depositata nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa c. Il giudice sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. d. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice la trasmissione del fascicolo d’ufficio e depositare la relativa richiesta insieme con il ricorso per il regolamento, a pena di improcedibilità. e. La corte pronuncia con ordinanza in camera di consiglio:

  • Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario , le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza, a pena di estinzione.
  • Se la Corte riscontra il difetto di giurisdizione , si verifica la translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale.

Regolamento straordinario di giurisdizione

Definizione: la pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere, in ogni stato e grado del processo, che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario art. 41 comma 2 cpc.

Procedimento: a. Si propone con ricorso su decreto motivato del prefetto notificato alle parti e:

L’interesse ad agire è, pertanto, una condizione dell’azione.

La carenza di interesse è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e trattasi di questione pregiudiziale al merito.

1.3 La legittimazione ad agire.

La legittimazione attiva e passiva: è la titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa.

  • Il principio trova le sue radici nell’art. 24 Cost. secondo il quale “ tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti”.

la legittimazione straordinaria o sostituzione processuale: in determinati casi, espressamente previsti, è consentito far valere in nome proprio i diritti altrui o non esclusivamente propri cd. legittimazione straordinaria o sostituzione processuale.

  • La legittimazione straordinaria trova il suo fondamento nell’art 81 Cost.

Esempio di legittimazione straordinaria potere riconosciuto al creditore di esercitare azione surrogatoria.

1.4 Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

L’art. 112 cpc fissa il principio tra chiesto e pronunciato e sancisce che: “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”.

Dall’esame della superiore norma si evince che:

  1. Il giudice deve pronunciare sul merito piuttosto che su questioni processuali;
  2. Il giudice non può pronunciare ultrapetitum o extrapetitum ;
  3. Il giudice può rilevare d’ufficio le eccezioni che non sono riservate all’iniziativa delle parti.

Inoltre: a. Il giudice può interpretare la domanda al fine di valutare la reale volontà della parte,

b. Il giudice ha il dovere di pronunciare nei limiti della domanda proposta intesa in senso sostanziale. Quando il giudice non si attiene alla domanda può aversi ultrapetizione o extrapetizione.

  • sussiste ultrapetizione quando il giudice pronunci più di quanto gli sia stato chiesto oppure ometta di pronunciare su una domanda proposta;
  • sussiste extrapetizione quando il giudice pronunci un provvedimento diverso da quello richiesto ad esempio una sentenza costitutiva anziché di accertamento.

Le eccezioni processuali Le eccezioni processuali si distinguono in:

  1. Eccezioni in senso lato: quando l'eccezione è rilevabile d'ufficio dal giudice;
  2. Eccezioni in senso stretto: quando l'eccezione può essere solamente proposta dalla parte;
  3. Eccezioni processuali o di rito: sono lo strumento attraverso il quale si contesta la validità di un atto processuale e si costringe il giudice a pronunciarsi sulla stessa;
  4. Eccezioni di merito o sostanziali: sono allegazioni dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto soggettivo dedotto in giudizio dall'attore;

Esempi: a. Sono considerate eccezioni processuali in senso stretto l’incompetenza territoriale semplice, la nullità della citazione per inosservanza dei termini minimi a comparire, etc.; b. Sono considerate eccezioni di merito in senso stretto quelle di prescrizione, di decadenza, di estinzione del diritto per rinuncia, di compensazione, etc.

1.5 Il principio di legalità.

Secondo il principio di legalità il giudice quando decide una controversia è tenuto a rispettare la norma positiva, generale e astratta.

Il principio deve essere applicato con riferimento al momento della pronuncia e non della domanda.

Giudizio secondo equità: Il giudizio secondo equità è una deroga al generale principio della decisione secondo diritto.

Il potere di decidere secondo equità si fonda su una mitigazione o un temperamento del diritto positivo giustificati dalla peculiarità della fattispecie.

Il giudizio di equità è consentito al giudice nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.

1.6 Il principio di disponibilità delle prove.

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Prove atipiche : elementi di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento. Es. documenti provenienti da terzi, prove raccolte in altri giudizi.

1.8 Il principio della soccombenza.

Il principio della soccombenza, è previsto dall’articolo 91 cpc, il quale pone a carico del soccombente e a favore della parte vittoriosa la responsabilità per le spese del processo. Il principio non è totalmente vincolante il giudice ha il potere discrezionale di adottare decisioni diversificate nella ripartizione delle spese. L’unico limite è il divieto di condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa.

  • Cessazione della materia del contendere: In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della liquidazione delle spese, deve applicare il principio della soccombenza virtuale. Deve pertanto, procedere ad una delibazione sul fondamento della domanda, valutandone ex ante , le probabilità di accoglimento.
  • Compensazione delle spese:
  • Il giudice può compensare , parzialmente o per intero le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca.
  • In caso di conciliazione della causa, le spese si intendono sempre compensate , salvo che le parti abbiano diversamente convenuto.

1.9 Il principio di oralità

Ai sensi dell’art. 180 cpc la trattazione della causa è orale.

La norma fissa il principio di oralità come regola generale.

Secondo il principio del contraddittorio, inoltre, la trattazione si esplica in forma orale o s critta.

Il principio di oralità trova la sua completa estrinsecazione negli art. 281- quinquies e 281-sexies cpc che disciplinano la fase decisoria con possibilità di trattazione mista o esclusivamente orale.

  1. Le azioni.

Nozione: l’azione è il diritto di ottenere un provvedimento sul merito.

Tipi di azioni:

  1. Azioni di Cognizione: danno origine ad un processo di cognizione che si conclude con un provvedimento sul merito. A loro volta le azioni di cognizione si distinguono in:

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a. Azioni di mero accertamento : introducono un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza che accerti la sussistenza o meno di un rapporto giuridico; b. Azioni di condanna : introducono un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza che, oltre ad accertare il diritto che si vuol far valere, è idonea a costituire un titolo esecutivo e ad introdurre, eventualmente, il processo di esecuzione. c. Azioni costitutive : introducono un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza che costituisce, modifica o estingue un rapporto giuridico.

  1. Azione esecutiva: da origine ad un processo di esecuzione che si conclude con espropriazione forzata , se il credito è certo, liquido ed esigibile, consacrato in un titolo esecutivo.
  2. Azione cautelare: è diretta alla tutela giurisdizionale mediante cautela , che ha funzione strumentale rispetto agli altri due tipi di attività giurisdizionali.

Capitolo 3: La competenza

1. Considerazioni generali.

La competenza è il riparto della giurisdizione tra i giudici ordinari.

La competenza si determina al momento della domanda.

  • il giudice competente, pertanto, viene individuato nel momento in cui la domanda è proposta e conserva la competenza per tutta la durata del giudizio (c.d. principio della perpetuatio iurisdictionis ).

Criteri di attribuzione della competenza: I criteri di determinazione della competenza sono:

  • competenza per valore ,
  • competenza per materia ,
  • competenza per territorio. 2. La competenza per valore

La competenza per valore si basa sul valore economico della causa.

Art 10 cpc: indica il criterio generale per la determinazione della competenza in base al valore della controversia, stabilendo che questa vada fissata in relazione alla domanda.

  • L’art. 10 fissa inoltre, il principio del cumulo, che opera nell’ipotesi di domande formulate con lo stesso atto introduttivo del processo contro la medesima persona.

Ai fini del cumulo vengono calcolati:

Il tribunale: è competente per ogni causa di valore indeterminabile e comunque per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Le controversie che non spettano per valore al giudice di pace debbono essere devolute al tribunale.

3. La competenza per materia.

Quando la causa riguarda determinate materie , il legislatore ha individuato il giudice competente , indipendentemente dal valore della causa stessa.

Difatti, l’art. 7, comma 3 stabilisce che il Giudice di Pace è competente qualunque ne sia il valore:

  • per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze ;
  • per le cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio e di case. (es. cause che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini);
  • per le cause in materia di immissioni di fumo o di calore , esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
  • per le cause relative ad interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Il Giudice di Pace è altresì competente nei giudizi di opposizione in materia di codice della strada e nei giudizi di opposizione all’ordinanza –ingiunzione sanzioni amministrative.

L’art. 9, comma 2 del cpc, stabilisce che il Tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Inoltre, il Tribunale ed è esclusivamente competente:

  • per le cause in materia di imposte e tasse, ove non competenti le Commissioni Tributarie;
  • per le cause relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici. (es. interdizione, inabilitazione ecc.);
  • per le cause nelle quali è proposta querela di falso ;
  • per le cause di esecuzione forzata.

Il Legislatore ha istituito nel 2012 il tribunale delle imprese in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Il Tribunale delle imprese è una sezione specializzata in materia di impresa istituita presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino ).

Il Tribunale delle imprese ha competenza esclusiva in tema di:: a. proprietà industriale e concorrenza sleale; b. diritto d’autore;

c. antitrust e concorrenza; d. violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea; e. rapporti societari; Il tribunale per i minorenni , invece, si occupa prevalentemente della protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono.

I provvedimenti del Tribunale per i minorenni, possono decretare limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale, disporre l'affidamento del minore o dichiararne l'adozione.

  1. La competenza per territorio

Attraverso le regole dettate dagli artt. 18 e seguenti del cpc, si determina la competenza del giudice in rapporto al territorio o al foro.

  1. Il foro generale

Ai sensi dell’art. 18 è competente il giudice del luogo un cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Se il convenuto non ha residenza né domicilio né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.

La residenza o il domicilio del convenuto sono fori elettivamente concorrenti: se non coincidono, l’attore può scegliere liberamente tra l’uno e l’altro.

Ai sensi dell’art. 19 quando sia convenuta una persona giuridica è competente il giudice del luogo ove essa ha sede oppure ove ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.

Le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati, hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

Nell’ipotesi di causa promossa contro società con sede all’estero o sconosciuta e priva in Italia di uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, secondo la giurisprudenza, è competente il giudice del luogo ivi cui risiede l’attore.

Ai sensi dell’art. 33 le cause contro più persone (che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi), se sono connesse per l’oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse , per essere decise nello stesso processo.

  1. Il foro facoltativo

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(6) E’ competente il giudice del luogo di esercizio della tutela o dell’amministrazione : per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale, conferita per legge o per provvedimento dell’autorità;

(7) E’ competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie ; per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti. Quando l’amministrazione è convenuta, il distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

(8) E’ competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano : per l’esecuzione forzata su cose immobili o immobili;

(9) E’ competente il giudice del luogo ove risiede il debitore : per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e per l’espropriazione di crediti;

(10) E’ competente il giudice del luogo ove risiede il terzo debitore : per l’espropriazione di crediti quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dalla legge.

(11) E’ competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto : per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare;

(12) E’ competente il giudice del luogo dell’esecuzione: per le cause di opposizione all’esecuzione forzata.

(13) E’ competente il giudice del capoluogo del distretto di Corte d’appello vicino : nei procedimenti contro un magistrato e cioè quando questi assuma la qualità di parte processuale. Se il magistrato convenuto in giudizio è venuto ad esercitare le proprie funzioni proprio nel distretto sopra determinato, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte d’appello, individuato con riferimento alla nuova destinazione.

(14) E’ competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore se ubicati nel territorio dello Stato. Quando una parte è il consumatore. Tale competenza, è derogabile dalle parti soltanto con trattativa individuale e la clausola di deroga, si presume vessatoria fino a prova contraria.

  1. Il foro sussidiario

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La competenza per territorio può essere derogata con l’accordo delle parti , salvo che per alcune cause.

Non è possibile derogare il foro competente, nelle cause:

  • In cui deve intervenire in causa il pubblico ministero;
  • Di esecuzione forzata;
  • Di opposizione all’esecuzione forzata;
  • Relative a procedimenti cautelari e possessori;
  • Relative ai procedimenti in camera di consiglio;
  • Per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
  1. La litispendenza

La nozione di litispendenza consta di due differenti accezioni. La prima : definisce il momento temporale che corre tra la proposizione della domanda giudiziale e il passaggio in giudicato della sentenza.

La seconda : descrive il fenomeno processuale secondo il quale, se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi , quello successivamente adito , in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo (art. 39, comma primo, c.p.c.). Presupposti per la dichiarazione di litispendenza : l'identità di cause presuppone una coincidenza che deve estendersi sia ai soggetti, che alla causa petendi , che al petitum così come prevede l’art. 39, comma primo, c.p.c..

Se uno dei due giudizi non è più pendente per intervenuta estinzione, il giudice successivamente adito, deve escludere in tal caso la litispendenza.

La litispendenza , come già detto, viene disposta dal giudice con lo strumento dell’ordinanza.

Tale ordinanza soggiace, dunque, agli stessi mezzi d'impugnazione previsti per le ordinanze sulla competenza, cosicché avverso di essa sarà esperibile il regolamento di competenza , sia necessario che facoltativo.

Non si versa in una ipotesi di litispendenza nel caso in cui la medesima decisione venga impugnata sia con l'appello che con ricorso per cassazione. Ovviamente uno dei due procedimenti dovrà essere dichiarato inammissibile.

  • In tale ipotesi è il giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sull'impugnazione, mentre l'altro deve dichiarare inammissibile il mezzo del quale è stato investito (Cass., 15.12.2011, n. 27018; Cass. 1.4.2010, n. 7991).

Per stabilire quale dei due processi sia cominciato per primo , rileva il momento della notificazione della citazione , ovvero del deposito del ricorso.

  1. La continenza

Termini: La connessione può essere eccepita dalle parti o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza

  • Cause accessorie

Una causa è accessoria all’altra quando tra le domande esiste un rapporto di consequenzialità logico-giuridica la decisione sulla domanda accessoria dipende dalla decisione sull’altra.

competenza per valore: si somma il valore delle due domande e se ne determina la competenza competenza per territorio: è il giudice competente per la causa principale

  • Cause di garanzia

Trattasi di quelle azioni con le quali una parte, facendo valere un diritto nascente da contratto o dalla legge, chiede che le conseguenze della sua eventuale soccombenza ricadano su un terzo. Si distingue tra:

  1. Garanzia propria: si configura quando in virtù di una norma di legge ovvero di una previsione contrattuale, un soggetto sia obbligato a tenere indenne un altro soggetto rispetto ad un determinato accadimento storico ipotesi di chiamata in garanzia dell’assicuratore da parte dell’assicurato;
  2. Garanzia impropria: si configura quando manca un obbligo di tenere indenne un altro soggetto e sussiste solo una dipendenza meramente fattuale tra la responsabilità del “garante” e del “garantito” ipotesi di vendite a catena

Competenza la domanda di garanzia può essere proposta:

  • Al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo
  • Al giudice superiore con termine per la riassunzione qualora la domanda di garanzia ecceda la competenza per valore del giudice adito..
  • Accertamenti incidentali

Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo , assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

Le questioni pregiudiziali possono essere sollevate:

  • Per ordine del giudice, e quindi d’ufficio
  • Dalle parti a pena di decadenza nella comparsa di risposta.

Diversamente il punto pregiudiziale è quella questione che può essere risolta incidenter tantum, cioè senza alcuna efficacia di giudicato.

  • Eccezione di compensazione

La compensazione è un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento.

L’eccezione di compensazione è rilevabile solo su istanza di parte e deve essere proposta, pena la decadenza, nella comparsa di risposta.

Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito: a. Il giudice, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione b. Altrimenti, se il titolo è controverso o non facilmente accertabile rimette l’intera causa al giudice superiore affinché la decida in modo completo

Se è opposto in compensazione un credito che non è contestato: non si determina alcuno spostamento di competenza qualunque sia il valore del credito e la compensazione può essere dichiarata dal giudice con la domanda principale.

  • Causa riconvenzionale

Con la proposizione della domanda riconvenzionale il convenuto oppone all’attore una controdomanda.

  • La domanda riconvenzionale deve dipendere dal titolo già dedotto in giudizio dall’attore e deve essere proposta, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata

Ai sensi dell’ art. 36 cpc il giudice competente per la causa principale conosce anche della domanda riconvenzionale purché non eccede la sua competenza per materia o valore diversamente si applicano gli artt. 34 e 35 cpc.

Se la domanda riconvenzionale è fondata su un titolo non dipendente da quello fatto valere dall’attore e non eccede la competenza del giudice della causa principale il giudice, qualora sussista un collegamento oggettivo , può autorizzare il simultaneus processus****.

Eccezione riconvenzionale L’eccezione riconvenzionale (a differenza della domanda riconvenzionale) è una richiesta difensiva che amplia il tema della controversia ma ha il solo fine di far rigettare la domanda attorea.

  • Le conseguenze sul piano processuale

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