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Diritto ecclesiastico edizione simone, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

riassunto del compendio di diritto ecclesiastico edizione simone

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 26/08/2015

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DIRITTO ECCLESIASTICO
KP. I L’ORDINAMENTO ECCLESIASTICO E I SUOI PRINCIPI.
1. Ordinamento statale e fenomeno religioso.
L’ordinamento statale, nei diversi momenti storici, si è rapportato rispetto al fenomeno religioso in
modo altalenante, seguendo modelli che hanno condotto alla formazione dello:
A) Stato confessionale: che riconosce un regime di privilegio ad una determinata religione;
B) Stato laico: che non individua alcuna religione di Stato e non ammette alcun condizionamento
di tipo religioso;
C) Stato unionista: nel quale potere temporale e potere religioso sono nelle mani della medesima
autorità (Monarca in Inghilterra); tale forma può realizzarsi come teocrazia, quando il potere dello
Stato è sottomesso a quello della religione, sia come cesaropapismo, quando l’autorità religiosa è
sottoposta al potere statale;
D) Stato separatista: nel quale i due ordini sono separati e non introduce alcuna regolamentazione
del fenomeno religioso, sia in senso favorevole che contrario.
2. Diritto ecclesiastico.
Esso si basa su 3 principi: la libertà religiosa, l’eguaglianza religiosa e la laicità dello Stato, che si
ricollegano all’art 2 Cost, che garantisce i diritti dell’uomo anche nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e l’art 3 Cost., che sancisce l’eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini,
vietando quindi le discriminazioni basate sul credo religioso.
Funzione del diritto ecclesiastico è, pertanto, quella di regolare i rapporti tra Stato e istituzioni
religiose in ordine a quegli aspetti della loro attività che hanno rilievo giuridico.
3. I rapporti tra diritto ecclesiastico e canonico.
Il diritto ecclesiastico, almeno per quella parte che disciplina la vita della chiesa cattolica, entra
necessariamente in relazione con l’ordinamento giuridico di quest’ultima che va sotto il nome di
diritto canonico.
Il diritto canonico può essere definito come l’insieme delle norme giuridiche, poste o fatte valere
dagli organi competenti della Chiesa cattolica, norme che regolano l’attività dei fedeli in relazione
ai fini della Chiesa stessa.
La differenza fondamentale tra i due ordinamenti giuridici è data dal fatto che:
- le norme del diritto canonico sono originarie ed autonome, perché fatte valere da uno Stato;
- il diritto ecclesiastico, invece, è un complesso di norme che, per avere efficacia, deve essere
riconosciuto dall’ordinamento statuale; esso, infatti, costituisce un ramo del diritto interno italiano
e fa parte del diritto pubblico.
4. La libertà religiosa.
La libertà religiosa può definirsi come “la libertà garantita dallo Stato ad ogni cittadino, di scegliere
la propria credenza in fatto di religione.”
A differenza dei diritti sociali, che comportano la pretesa verso lo Stato ad una prestazione positiva
(ex costruzione di ospedali), il diritto di libertà religiosa del cittadino postula, invece, la pretesa di
una prestazione negativa, sia da parte dello stato che dagli altri cittadini, tenuti ad astenersi da
quegli atti che possano impedirne il lbero esercizio.
Tale diritto include, altresì, la libertà di fede, o di ateismo, di propaganda e di culto, nonché la
libertà di costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso.
L’unico limite che l’art. 19 Cost pone espressamente all’esercizio della libertà religiosa è
rappresentato dal divieto di riti contrari al buon costume.
In realtà, sussiste un ulteriore limite implicito che è connaturato a tutti i diritti, ossia la necessità di
tutelare altri diritti o interessi aventi rilevanza costituzionale (ex dignità personale).
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DIRITTO ECCLESIASTICO

KP. I L’ORDINAMENTO ECCLESIASTICO E I SUOI PRINCIPI.

  1. Ordinamento statale e fenomeno religioso. L’ordinamento statale, nei diversi momenti storici, si è rapportato rispetto al fenomeno religioso in modo altalenante, seguendo modelli che hanno condotto alla formazione dello: A) Stato confessionale: che riconosce un regime di privilegio ad una determinata religione; B) Stato laico: che non individua alcuna religione di Stato e non ammette alcun condizionamento di tipo religioso; C) Stato unionista : nel quale potere temporale e potere religioso sono nelle mani della medesima autorità (Monarca in Inghilterra); tale forma può realizzarsi come teocrazia, quando il potere dello Stato è sottomesso a quello della religione, sia come cesaropapismo, quando l’autorità religiosa è sottoposta al potere statale; D) Stato separatista: nel quale i due ordini sono separati e non introduce alcuna regolamentazione del fenomeno religioso, sia in senso favorevole che contrario. 2. Diritto ecclesiastico. Esso si basa su 3 principi: la libertà religiosa, l’eguaglianza religiosa e la laicità dello Stato, che si ricollegano all’art 2 Cost, che garantisce i diritti dell’uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e l’art 3 Cost., che sancisce l’eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, vietando quindi le discriminazioni basate sul credo religioso. Funzione del diritto ecclesiastico è, pertanto, quella di regolare i rapporti tra Stato e istituzioni religiose in ordine a quegli aspetti della loro attività che hanno rilievo giuridico. 3. I rapporti tra diritto ecclesiastico e canonico. Il diritto ecclesiastico, almeno per quella parte che disciplina la vita della chiesa cattolica, entra necessariamente in relazione con l’ordinamento giuridico di quest’ultima che va sotto il nome di diritto canonico. Il diritto canonico può essere definito come l’insieme delle norme giuridiche, poste o fatte valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica, norme che regolano l’attività dei fedeli in relazione ai fini della Chiesa stessa. La differenza fondamentale tra i due ordinamenti giuridici è data dal fatto che:
  • le norme del diritto canonico sono originarie ed autonome, perché fatte valere da uno Stato;
  • il diritto ecclesiastico, invece, è un complesso di norme che, per avere efficacia, deve essere riconosciuto dall’ordinamento statuale; esso, infatti, costituisce un ramo del diritto interno italiano e fa parte del diritto pubblico. 4. La libertà religiosa. La libertà religiosa può definirsi come “la libertà garantita dallo Stato ad ogni cittadino, di scegliere la propria credenza in fatto di religione.” A differenza dei diritti sociali, che comportano la pretesa verso lo Stato ad una prestazione positiva (ex costruzione di ospedali), il diritto di libertà religiosa del cittadino postula, invece, la pretesa di una prestazione negativa, sia da parte dello stato che dagli altri cittadini, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il lbero esercizio. Tale diritto include, altresì, la libertà di fede, o di ateismo, di propaganda e di culto, nonché la libertà di costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso. L’unico limite che l’art. 19 Cost pone espressamente all’esercizio della libertà religiosa è rappresentato dal divieto di riti contrari al buon costume. In realtà, sussiste un ulteriore limite implicito che è connaturato a tutti i diritti, ossia la necessità di tutelare altri diritti o interessi aventi rilevanza costituzionale (ex dignità personale).

5. Libertà religiosa. L’art. 2 Cost impone alla repubblica di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cd princ. personalista ). L’art. 3 Cost. stabilisce, poi, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personali e sociali ( eguaglianza formale ); e attribuisce alla repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ( eguaglianza sostanziale ). Il principio di eguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 Cost., a norma del quale “tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge” ( princ. del pluralismo confessionale , in base al quale tutte le confessioni religiose godono in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Cost). 6. Laicità dello Stato. Nel punto 1 del Protocollo addizionale al nuovo Concordato si legge “si considera non più in vigore il princ. originariamente richiamato dai Patti Lateranensi della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”, sancendo definitivamente la scomparsa dall’ordinamento giuridico italiano del princ del confessionalismo statale. Con sentenza dell’89 la Consulta ha chiarito, infatti, che il principio di laicità è un princ. supremo dell’ordinamento, che caratterizza cioè la stessa forma repubblicana dello Stato. Il suo contenuto impone allo Stato non un atteggiamento di indifferenza dinanzi alle religioni, ma di garanzia per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Il problema che si poneva era quello della compatibilità delle norme del codice penale ispirate al princ. della religione di Stato con i princ. di libertà, eguaglianza e laicità sanciti dalla Cost. Nel codice penale, prima di alcune pronunce della Corte Cost. riscontravamo, infatti, un trattamento diverso a seconda che si trattasse della Chiesa cattolica o dei culti acattolici. Ad ex l’art 724 c.p. puniva la bestemmia contro la Divinità o i Simboli o le persone venerati nella religione dello Stato; una simile tutela, invece, non era prevista in favore dei culti acattolici; e ancora, gli artt. 403, 404, 405, punivano, rispettivamente, l’offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone, mediante vilipendio di cose, nonché il turbamento di funzioni religiose del culto cattolico con una pena più severa rispetta a quellla prevista per gli altri culti. Successivamente, con sentenza 329/1997, la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 404 c.p., nella parte in cui non prevedeva una pena minore se l’offesa era perpetrata contro un culto acattolico. Con sentenza del 2000, inoltre, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 402 c.p., cancellando il reato di vilipendio contro la religione dello Stato, punito con la reclusione fino ad 1 anno; pre i G. della Consulta tale reato violava gli artt. 3 e 8 Cost. Ne consegue che, l’atteggiamento dello stato deve essere, si legge nella sentenza, di “equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose”. 7. Evoluzione storica tra Stato italiano e Chiesa cattolica. La politica dello Stato italiano nei confronti del fenomeno religioso, e della Chiesa Cattolica in particolare, può essere suddivisa in 3 periodi: A) La questione romana : la conquista nel 1861 di gran parte del territorio dello Stato della Chiesa e la sua annessione al Regno d’Italia diedero luogo ad un aspro contenzioso tra le autorità ecclesiastiche e lo Stato italiano. Per affermare l’autorità dello Stato e incamerare l’enorme patrimonio accumulato dalla Chiesa, vennero emanate le cd leggi eversive (1866-1867), le quali disponevano la soppressione di tutti gli enti ecclesiastici che lo Stato giudicava non necessari per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della popolazione e la devoluzione al demanio del loro patrimonio. Quando, nel 1870, la conquista di Roma e la sua annessione all’Italia portarono alla scomparsa dello stato della Chiesa ed alla fine del potere temporale del Papa, la questione si aggravò poiché il

1. Classificazione delle fonti. Per fonti del diritto sin intendono gli atti e i fatti dai quali traggono

origine le norme giuridiche, le quali si distinguono in:

1) fonti di produzione : rappresentano uno strumento tecnico predisposto dall’ordinamento per creare le norme giuridiche. Esse si suddividono in:

  • fonti di fatto : cioè fonti non scritte determinate da fatti sociali o naturali idonei a produrre diritto;
  • fonti atto : fonti scritte, cioè atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento. 2) fonti sulla produzione : cioè norme che determinano organi e procedure di formazione del diritto; 3) fonti di cognizione : strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti di produzione. Per ciò che concerne le fonti del diritto ecclesiastico, distinguiamo: 1) fonti di provenienza unilaterale statale : che si distinguono in: - norme Cost.: tutelano i diritti fondamentali (tra cui la libertà religiosa) e sanciscono il principio di eguaglianza, la libertà di riunione, associazione e di manifestazione del pensiero, libertà di insegnamento e che tracciano il regime dei rapporti con la Chiesa cattolica e le confessioni acattoliche.
  • norme ordinarie generali : ex art. 831 c.c., che prevede disposizioni in ordine ai beni ecclesiastici ed edifici di culto.
  • norme ordinarie speciali: tra cui ad ex la L. 1159/29 che regola le confessioni acattoliche.
  1. fonti di provenienza unilaterale confessionale : promananti da ordinamenti giur. religiosi (ex di diritto canonico), cui lo Stato attribuisce efficacia giuridica. 3) fonti di provenienza bilaterale : che hanno carattere unilaterale, poiché recepite in leggi dello Stato, ma trovano la loro fonte in accordi bilaterali (ex esecuzione di Patti Lateranensi; esecuzione del nuovo Concordato..). 4) fonti regionali : attengono ad aspetti specifici, rientranti nella competenza legislativa regionale, e disciplinano materie attinenti al fenomeno religioso (istruzione, salute, valorizzazione beni culturali..). 5) fonti di diritto internazionale : promananti da sogg. di diritto internaz che trovano applicazione nell’ordinamento italiano, mediante leggi di esecuzione ( Trattato di pace , per la tutela delle minoranze religiose; Dichiarazio ne universale dei diritti dell’uomo , priva di valore vincolante essendo una raccomandazione, che riconosce ad ogni individuo il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione). 6) fonti del diritto dell’Unione europea: si pensi alla Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. DEL 2000 , che riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; afferma il divieto di discriminazioni fondate sulla religione e stabilisce che l’U.E. rispetta, tra l’altro, la libertà religiosa. Le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni europee e agli Stati membri, ma esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Per ciò che concerne, invece, le manifestazioni collettive ed organizzative del fenomeno religioso, l’art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’U.E. dispone che “l’Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri” precisando che, nel riconoscere il contributo specifico, mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. Altro imp. documento adottato europeo è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), del 1950, che riconosce ad ogni individuo il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La libertà di religione può essere oggetto di restrizione solo con misure stabilite per legge e necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Infine, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stata prevista l’adesione dell’U.E. alla CEDU.

2. L’art. 7 della Cost. ed i Patti Lateranensi. L’ art. 7 Cost. disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, prevedeno al co. 1 che “ lo Stato e la Ciesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ”; tale comma riconosce la Chiesa Cattolica come ordinamento autonomo ed originario, nel senso che il diritto canonico, ossia le norme prodotte dall’ordinamento ecclesiastico, ha valore in sé, e non già in virtù di un riconoscimento statale, sempre però nei limiti in cui non venga messa in discussione la sovranità dello Stato ed il rispetto delle sue leggi. Il co. 2 prevede, invece, che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi la cui modifica, se non concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale; tale comma ha la funzione di garantire la Chiesa Cattolica da un’eventuale arbitraria decisione dello Stato di regolare i propri rapporti con la Chiesa, attribuendo valore di norma Cost. ai Patti Lateranensi, accordi tra Stato e Chiesa nel 1929. Quest’ultimi constvano di 3 documenti:

  • il Trattato : che risolveva la questione dello stato territoriale della Chiesa, riconoscendo la sovranità al Pontefice sullo Stato dela Città del Vatiano;
  • il Concordato : che regolava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia;
  • la Convenzione finanziaria : degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive. (Punti qualificanti del Concordato: riconoscimento della religione cattolica come religione di Stato; privilegi per gli ecclesiastici; particolare regime di favore, finanziario e fiscale, per gli enti ecclesiastici; insegnamento della dottrina cristiana in tutte le scuole pubbliche …). 3. 4. Il nuovo concordato ed i suoi principi. Il concordato del 1929 venne ritenuto ormai superato (sia perché la posizione di privilegio concessa alla Chiesa contrastava con i valori di eguaglianza espressi dalla Cost., sia perché inidoneo alla nuova visione dei rapporti tra Chiesa e mondo contemporaneo, emersa dopo il Concilio Vaticano II) e sostituito da un nuovo Concordato , stipulato nel 1984 ed entrato in vigore nel 1985, che consta di 3 elementi:
  • il Preambolo: in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società a partire dalla Cost. ed all’importanza del Concilio Vaticano II nella vita della chiesa Cattolica, per motivare la revisione dei Patti Lateranensi;
  • il Testo , costituito da 14 art.;
  • il Protocollo addizionale : che assicura l’applicazione dei Patti e delle modiche apportate. La dottrina prevalente è concorde nel ritenere che il nuovo Concordato goda della stessa copertura Cost dei Patti Lateranensi. La struttura del nuovo Concordato, rispetto a quella precedente, appare più agile, poiché costituita da soli 14 artt. volti ad enunciare i principi ai quali la regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa deve ispirarsi. Inoltre, sono previsti numerosi stralci (quali decisioni sulle festività religiose con valore civile; determinazione dei titoli accademici riconoscibili dallo Stato; conservazione ed uso dei beni culturali di proprietà ecclesiastica…) su materie specifiche, la cui regolamentazione è rinviata ad accordi successivi con l’autorità ecclesiastica. I principi del nuovo Concordato sono: A. Neutralità dello Stato in materia religiosa (art. 1): viene abrogato il principio della religione di Stato ed affermata la laicità dello Stato, che pertanto si impegna a garantire la piena realizzazione dell’individuo. In tale ottica lo Stato si impegna a garantire l’assistenza spirituale dei cittadini in determinate strutture pubbliche (ospedali, polizia, istituti di assistenza e di cura, di pena e di prevenzione…). B. Completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica (art. 4): viene abrogata la norma che prevedeva il gradimento dello Stato per la nomina degli ecclesiastici con cura d’anime; rimanendo il solo obbligo in capo all’autorità ecclesiastica di comunicare a quella civile le nomine effettuate. C. Abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici (art. 7): vengono meno una serie di privilegi ed esenzioni accumulate agli enti ecclesiastici. Viene riconosciuta personalità giuridica agli enti con fine di religione e di culto esistenti in Italia; agli effetti delle leggi tributarie tale fine
  1. accredita l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede e riceve il Nunzio pontificio presso l’Italia;
  2. emana i decreti di riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle confessioni diverse da quella cattolica che non hanno stipulato intese. Il riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolici, riconoscimento di ogni mutamento sostanziale nel fine, revoca del riconoscimento… erano deliberati con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. L’art. 2 della L. 13/91 prevede che gli atti amministrativi diversi da quelli indicativi dall’art. 1, per i quali era adottata la forma del DPR, sono emanati dalla data di entrata in vigore della legge con decreto ministeriale, se è il Ministro competente a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della L. del 1991. Inoltre, con L. del 1997 sono state abrogate le disposizioni che prevedono l’obbligo del parere del Consiglio di Stato; che potrà comunque essere richiesto solo ove si presentino casi particolarmente complessi o nei quali emergano questioni di principio. Per quanto concerne i culti acattolici, la legge sui culti ammessi prevede che la proposta di riconoscimento sia del Ministro dell’Interno e che il decreto sia assunto dal Presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei Ministri.

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. Dirige e coordina, anche in materia ecclesiastica, l’opera dei singoli Ministri mantenendo l’unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo. Inoltre, dal Presidente e dai suoi uffici è stato assunta una funzione di preparazione, promozione e impulso delle iniziative in materia, che viene svolta attraverso appositi organismi collegiali costituiti, con compiti istruttori e consultivi. infine alla Presidenza del consiglio spetta di definire le politiche e gli indirizzi generali concernenti l’elaborazione delle leggi e degli atti pattizi in materia religiosa.

  • Inoltre, v’è l’Ufficio studi e rapporti istituzionali, operante nell’ambito dell’Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio, che assiste il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose.

C) Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, in materia di culti, deve essere sentito in caso di decreto del Pres. della Repubblica per il riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, prive di intese. Inoltre, il Consiglio delibera sugli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ex art 7 Cost. e sugli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e le religioni diverse da quella cattolica ex art 8 Cost.

D) I Ministri. Ciascuno Ministro rappresenta l’autorità statale competente, nell’ambito del proprio dicastero, a negoziare quelle materie per le quali il nuovo concordato rinvia la regolamentazione pratica a successive intese con l’autorità eccclesiastica.

2. Il Ministero dell’interno. E’ l’organo dell’amm. centrale che esercita le competenze in materia di culto, prima spettanti al Ministero della Giustizia e degli affari di culto. Il Ministero, le cui funzioni sono elencate nel D.lgsl. 300/99, esplica i propri compii attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, il quale si articola in: Direzione Centrale degli affari dei culti e Direzione Centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto.

La Direzione Centrale per gli Affari dei Culti vigila sulla concreta osservanza dei princìpi contenuti negli articoli 3, 8 e 19 Cost. e delle normative vigenti, ordinarie e speciali, in materia di libertà religiosa e di regolamentazione dei rapporti Stato-Confessioni religiose, al fine di rendere effettivo il diritto alla libertà religiosa. In questo ambito si colloca il lavoro svolto dall’Osservatorio sulle politiche religiose , che rappresenta una delle prioritarie funzioni assegnate, con D.M. 28 dicembre 2001 e successive modifiche, alla direzione centrale - Ufficio politiche dei culti e relazioni esterne. Nato con lo scopo di esaminare ed approfondire le realtà dei culti diversi dal cattolico in Italia e la conoscenza del fenomeno religioso e delle sue delicate implicazioni, svolge compiti di studio e di monitoraggio delle realtà religiose presenti nel Paese e delle problematiche ad esse connesse. Sempre presso il Ministero dell’Interno è istituita la Consulta per l’Islam italiano, organismo consultivo istituito per favorire un proficuo dialogo fra lo Stato e la comunità islamica. Infine, il Ministero dell’Interno, nell’esercizio delle proprie attribuzioni si ispira alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione (approvata con D.M. del 2007), che in riferimento alle questioni religiose afferma il principio di laicità ed esplica i contenuti della libertà religiosa costituzionalmente riconosciuta. Il Fondo edifici di culto, istituito nel 1987, è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi delle soppresse Aziende di culto e delle speciali Aziende destinate a scopi di culto, beneficenza e religione (gestite in passato dalle prefetture), delle quali riunisce il patrimonio ed ha il compito di provvedere alla conservazione, al restauro, tutela e valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo stesso. Tale fondo, dotato di personalità giuridica, è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato dal Ministro dell’Interno a mezzo della Direzione generale per l’amm. del Fondo Edifici Culto, mentre nell’ambito provinciale a mezzo dei Prefetti.

4. Organi locali. Si tratta delle Prefetture e dei Prefetti, cui sono trasferite le competenze già dei procuratori generali delle Corti d’Appello e dei dipendenti uffici per gli affari di culto. Le mansioni dei Prefetti, dopo l’entrata in vigore del nuovo Concordato e della L. 222/1985 sugli enti e sui beni ecclesiastici, nonché sul sostentamento del clero cattolico, si sono venute a restringere fortemente.

KP. IV L’ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO

1. Natura dello Stato della Città del Vaticano. Lo Stato della Città del Vaticano (territorio sul quale la Santa Sede esercita il potere sovrano) è stato creato dall’art. 3 del Trattato del Laterano dell’11/2/1929. La dottrina prevalente è ormai concorde nel riconosce alla S.C. V. la natura di Stato, infatti esso possiede una personalità giuridica internazionale autonomo; il suo fine non è quello di molti Stati moderni ossia di provvedere al soddisfacimento dei bisogni del cittadino esso, ma come essi persegue fine generale, nel senso che gli scopi istituzionali possono essere i più vari e possono modificarsi senza che ne risulti alterata la natura dell’istituzione. Fine tipico dello S.C.V. è quello di assicurare la libertà e l’assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede nel governo pastorale della Chiesa universale, per questa ragione viene definito come “Stato-fine”.

  • Giudice unico : con competenza in materia civile e penale;
  • Tribunale di prima istanza: organo collegiale che conosce delle cause civili e penali non deferite al G. unico, nonché delle impugnazioni avverso le decisioni di quest’ultimo. Ha competenza specifica in materia di stato civile e tributaria: la sua composizione è diversificata in relazione al tipo di causa da trattare;
  • Corte d’Appello : composta dal Decano della Rota Romana e da 2 Uditori, decide sulle impugnazioni avverso i provv. del Tribunale di I istanza ed è competente dei giudizi dei giudizi di delibazione delle sentenze e dei provv. giudiziari stranieri;
  • Corte di Cassazione: costituita dal Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e da 2 Cardinali del Trib. supremo: conosce dei ricorsi, per motivi di diritto, avverso ogni provv. degli organi giudiziari suindicati.

Il Sommo Pontefice, in ogni causa civile o penale ed in qualsiasi grado, può definire l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame; ad egli è, altresì, riservata la facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie.

B) La nuova legge sulle fonti del diritto. Sempre nell’intento di provvedere all’adeguamento normativo dello S.C.V., l’1/1/2009 è entrata in vigore la L. n. LXXI sulle fonti del diritto, emanata da Benedetto XVI, in sostituzione della L. del 1929, secondo cui l’ordinamento canonico risulta la I fonte normativa e il I criterio di riferimento interpretativo, mentre le L. italiane non sono più recepite automaticamente. Le nuove norme prevedono una riduzione degli artt., da 25 a 13, con una importante novità, che prevede un previo recepimento delle L. italiane da parte della competente autorità vaticana, per 3 ragioni:

  • l’eccessivo numero di norme nell’ordinamento italiano;
  • l’instabilità della legislazione civile per lo più molto mutevole;
  • il frequente contrasto di tali leggi con i principi non irrinunciabili da parte della chiesa.

C) La legge antiriciclaggio. Con Lettera apostolica in forma di motu proprio, nel dicembre del 2010 è stata emanata dal Sommo Pontefice Benedetto XVI la L. concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in esecuzione della Convenzione monetaria tra lo S.C.V. e l’U.E. del 17/12/2009. Tale L., pur tenendo conto delle peculiarità dell’ord. vaticano, è comunque conforme ai principi e alle regole vigenti nell’U.E., ciò è testimoniato dai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo S.C.V., dagli obblighi sul trasferimento di fondi e dai rigorosi presidi sanzionatori amministrativi applicabili agli enti, alle persone giuridiche e fisiche che agiscono in esse, per via della prevista obbligatorietà dell’azione di regresso. E’ stata costituita, inoltre, AIF (l’Autorità di Informazione Finanziaria), organismo autonomo ed indipendente con compiti di prevenzione, contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti di ogni soggetto, persona fisica e giuridica, ente ed organizmo dello S.C.V., dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli organismi ed Enti dipendenti dalla Santa sede. Tale organismo è dotato di personalità giuridica canonica pubblica e di personalità giuridica civile vaticana. L’AIF, il cui Presidente con i membri del Consiglio direttivo sono nominati dal Santo Padre, è altresì chiamata ad emanare delicate disposizione di attuazione, necessarie ad assicurare che i sogg. della Santa Sede e dello S.C.V. rispettino gli obblighi di antiriciclaggio e di antiterrorismo a partire dall’1/4/2011, data di entrata in vigore della L.

3. Rapporti con lo Stato italiano. In materia penale, l’art. 22 Tratt. prevede che, a richiesta della Santa Sede, l’Italia provvederà a giudicare, secondo il diritto italiano, coloro che hanno commesso reati nel territorio del Vaticano. A sua volta, la Santa Sede si impegna a consegnare alle autorità italiane persone imputate di reati che sia tali per la L. vaticana e che siano rifugiate nel territorio del Vaticano. Per ciò che concerne l’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai Tribunali del Vaticano , si applicheranno le relative norme del diritto internazionale, nonché le norme comuni interne italiane:

  • per la materia civile: gli artt. 64-71, L. 218/95;
  • per la materia penale: art. 12 c.p..; artt. 73-741 c.p.p. A norma dell’art. 23/2 “ avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civile, in Italia le sentenze ed i provv emanati da autorità ecclesiastiche od ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali e disciplinari ”; ciò avverrà però in base all’interpretazione accettata da santa Sede e Stato italiano nel punto II del protocollo addizionale al nuovo Concordato, in armonia con i diritti Cost. garantiti ai cittadini italiani. Per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale è stata stipulata, tra l’Italia e Lo Stato Vaticano, la Convenzione del 1932, resa esecutiva nel 1933, che prevede la seguente procedura:
  1. se la notifica deve eseguirsi all’interno della Città del Vaticano su istanza di un sogg. che si trovi in Italia , l’istante dovrà rivolgersi al Procuratore della Repubbl. competente, affinchè questi inoltri richiesta di notificazione al promotore di giustizia presso il Tribunale di I istanza della Città del Vaticano;
  2. se la notificazione deve eseguirsi in Italia su istanza di sogg. che si trovano nella Città del Vaticano , l’istante dovrà rivolgersi al Promotore di giustizia perché inoltri la richiesta al Procuratore della Repubbl. competente in Italia;
  3. eventuali controversie in materia dovranno essere risolte per via diplomatica. Per ciò che concerne la posizione di “enclave” della Città del Vaticano , oltre ai provv. per la sistemazione dei confini, il Trattato prevede i seguenti obblighi per lo Stato italiano :
  4. adeguata dotazione di acque in proprietà; collegamento ferroviario del Vaticano alle ferrovie italiane, collegamento con la rete italiana, e con gli altri Stati dei servizi telegrafici, telefonici,postali della Città del Vaticano; collegamento degli altri servizi pubblici (art 6 Tratt.);
  5. consultazione preventiva con la Santa Sede per eventuali trasformazioni urbanistiche nelle zone adiacenti la Città del Vaticano (art. 7/3 Tratt);
  6. libero transito delle merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano o ad altri istituti della Santa Sede, situati fuori dalla città stessa (art. 20 Tratt.). Gli obblighi della Santa Sede in relazione al territorio vaticano, sono relativi, invece a:
  7. piazza S. Pietro, che deve rimanere aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane;
  8. i tesori d’arte e di scienza nella Città del Vaticano e nel palazzo Lateranense, rimarranno visibili agli studiosi, pur potendo la Santa Sede regolare l’accesso del pubblico. 4. Posizione dello Stato della Città del Vaticano nell’ordinamento internazionale. Lo S.C.V. come sogg. di diritto internazionale deve essere considerato:
  9. Stato riconosciuto ”: tale riconoscimento è diretto ed esplicito da parte dell’Italia, e indiretto , id est internazionalmente vincolante, da parte degli altri Stati.
  10. esso si presenta, nei confronti degli altri sogg. del diritto internazionale, come un vero e proprio “ Stato ”, ossia come istituzione che provvede automaticamente alla sua organizzazione ed attività che strine, con gli altri sogg. di diritto, atti internazionalmente rilevanti.
  11. esso è uno “ Stato neutralizzato ”, nel senso che vanta il diritto di non essere offeso da operazioni belliche da altri Stati e il dovere di non porne in essere, pertanto, sarà sempre considerato territorio neutrale ed inviolabile. La Santa sede partecipa al talune Organizzazioni con osservatori permanenti (ONU, FAO, UNESCO), ad altre in qualità di membro (ex Agenzia Internaz. per l’energia atomica).

KP. V L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA IN ITALIA.

1. L’organizzazione territoriale della Chiesa. Dal punto di vista territoriale, la Chiesa Cattolica è organizzata in diocesi, a loro volta ripartite in parrocchie; le diocesi sono riunite in province e regioni ecclesiastiche ed in ogni nazione esiste una Conferenza episcopale. La diocesi è, pertanto, quella parte del territorio affidata ad un Vescovo, nominato dal Sommo Pontefice, che gode di prerogative e poteri, tra cui quello di rilasciare certificazioni in materia ecclesiastiche, di essere consultato dalle autorità statali in date circostanze; poi v’è la Curia diocesana, cioè sogg. che coadiuvano il Vescovo e il capitolo dei canonici, con funzioni ausiliarie. Vengono equiparate alle diocesi, che peraltro sono dotate di personalità giuridica, la pretura territoriale e l’abbazia territoriale, circoscrizioni territoriali la cui cura viene affidata, per circostanze speciali, ad un Prelato o ad un Abate che la governano a modo di Vescovo diocesano. La parrocchia ha la funzione di provvedere alla cura pastorale dei fedeli, il parroco è nominato dal vescovo competente per territorio. Infine, l’assistenza spirituale alle forze armate è garantita dai cappellani militari (ufficio statale, cui la Chiesa concede dignità ecclesiastica) che dipendono dall’Ordinario militare per l’Italia, che hanno la dignità di Vescovo; questi sono nominati con decreto del Pres. della Rep., su proposta del ministro della Difesa, previa designazione dell’ordinario militare. 2. La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.). La Conferenza Episcopale Italiana, il cui statuto è stato approvato nel 1971 ed emendato nel ’77, è un organo che riunisce tutti i vescovi italiani, che svolge anche un importante ruolo nell’attuazione del Concordato (infatti deve gestire i termini dell’accordo per quelle materie la cui regolamentazione viene demandata a successive intese tra le parti, intese nelle quali controparte dello Stato italiano eè la stessa CEI). Ne sono membri Vescovi e Arcivescovi, di qualsiasi rito, della diocesi e delle altre Chiese particolari italiane, Vescovi coadiuva tori e ausiliari. Tra i suoi compiti rientrano: studiare i problemi che interessano la vita della chiesa in Italia, fornire orientamenti dottrinali e pastorali, mantenere i rapporti con le autorità dello Stato italiano.

E’ una persona giuridica di diritto pubblico con sede in Roma, è articolata in Conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale e fa parte del Consiglio europeo delle Conferenze episcopali. Pur non essendo subordinate alla Santa Sede, il Presidente della CEI, viene nominato dal Pontefice, mentre negli altri paesi viene eletto.

3. La provvista (c.d. nomina) degli uffici ecclesiastici. Con l’Accordo del 1984, l’ingerenza dello Stato italiano nella provvista dei titolari di uffici ecclesiastici è venuta meno. L’art. 3/2, sancisce, infatti, che “ la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica ”, rimanendo solo l’obbligo in capo a quest’ultima di “ dare comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiuvatori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato ”. (forse ma forse aggiungere p. 49). 4. Sanzioni contro gli ufficiali ecclesiastici. L’ecclesiastico, investito di un ufficio ecclesiastico nell’esercizio delle sue funzioni, incorre in responsabilità per inosservanza delle norme dell’ordinamento statuale. Tale responsabilità può essere:

  • penale: per inosservanza alle disposizioni del T.U. delle L. di P.S. circa le pubbliche riunioni e le cerimonie religiose fuori dei templi e le processioni;
  • civile: ex art. 2043, per danni ingiusti derivati a terzi dal comportamento doloso o colposo dell’ecclesiastico nell’esercizio delle sue funzioni. Prima del Concordato si prevedeva, altresì, una responsabilità disciplinare (sanzioni amm.: allontanamento dal beneficio parrocchiale, sequestro conservativo della temporalità del beneficio, ecc.) per violazione del dovere d’ufficio, pur in mancanza di un rapporto di dipendenza tra lo Stato e l’ufficiale.

codice penale, infine, tutela il soggetto che si è confidato con il ministro di culto configurando come reato la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.).

  • Per ciò che concerne, invece, l’ineleggibilità e le incompatibilità occorre sottolineare che riguardano soprattutto i ministri di culto, si pensi ad ex:
  • alla L.267/2000, sul riordinamento dei giudizi di assise, stabilisce l’incompatibilità con l’ufficio del giudice popolare per i ministri di qualsiasi culto e per i religiosi di ogni ordine e congregazione.
  • il ministro di qualunque culto, abbia o meno giurisdizione o cura d’anime, non può esercitare l’ufficio di notaio; ove l’abbia gli è precluso anche l’esercizio della professione di avvocato; ect etc….
  • Per quanto concerne, infine, le capacità speciali , l’art. 609 c.c. stabilisce che, qualora il testatore non possa avvalersi delle forme ordinarie perché si trova in un luogo dove domina una malattia contagiosa o per cause di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido anche se ricevuto da un ministro del culto in presenza di 2 testimoni di età non inferiore ai 16 anni.

B) Posizione patrimoniale.

1. Il sostentamento del clero. La L. 222/1985, recependo le indicazioni della Commissione paritetica (che si occupa dello studio delle nuove forme d’intervento finanziario dello Stato a sostegno del clero, in sostituzione al c.d. supplemento di congrua previsto dal vecchio Concordato) ha introdotto un sistema volto ad assicurare il congruo sostentamento di tutti gli appartenenti al clero cattolico che svolgono servizio in favore della diocesi. Secondo il nuovo sistema, in ogni diocesi viene eretto, con decreto del Vescovo, l’Istituto per il sostentamento del clero; inoltre, mediante accordo tra i Vescovi possono anche essere creati istituti interdiocesani. La C.E.I. ha eretto L’Istituto centrale per il sostentamento del clero col fine di integrare le risorse degli istituti diocesani ed interdiocesani, che acquistano personalità giuridica col riconoscimento, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’Interno. Con l’erezione di tali istituti vengono estinte mense vescovili, benefici capitolari, parrocchiali ecc.. esistenti nelle diocesi ed i loro patrimoni vengono trasferiti al nuovo istituto, che succede anche in tutti i rapporti giuridici di cui erano titolari gli istituti estinti. Ora, i sacerdoti interessati al sostentamento sono tenuti a comunicare annualmente al proprio istituto diocesano gli stipendi o altre remunerazioni che ricevono da privati o enti ecclesiastici presso i quali prestano servizio; infatti, ove la somma di tali proventi non raggiunga la somma determinata annualmente dalla C.E.I., l’Istituto provvede alla relativa integrazione con i redditi provenienti dal proprio patrimonio. Qualora quest’ultimi risultino insufficienti, gli istituti diocesani richiesto all’istituto centrale la somma residua necessaria. Le entrate dell’istituto centrale sono costituite da: 1 quota della somma che lo Stato versa annualmente alla C.E.I. (art 47 L. 222/85); dalle rogazioni liberali ricevute da persone fisiche (ex art 46); da una quota degli eventuali avanzi di gestione degli istituti diocesani. Quanto alle confessioni acattoliche, in talune intese, si fa riferimento agli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto che vengono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. In alcune intese, invece, viene previsto che i ministri di culto svolgono il proprio servizio a titolo gratuito senza richiedere alcun compenso.

2) La previdenza sociale degli ecclesiastici. La Chiesa si è sempre preoccupata di assicurare agli ecclesiastici mezzi adeguati per sopperire alla necessità della propria vita, sancendo la inamovibilità e la perpetuità dei benefici. Nel 1941 venne istituita una “Cassa di sovvenzioni per il clero secolare in Italia”, nonché la possibilità per l’Istituto centrale e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero di svolgere anche funzioni integrative autonome per il clero. Per quanto concerne l’ordinamento statale , gli ecclesiastici godono di una duplice tutela:

  1. tutela previdenziale generale, in quanto cittadini:gli ecclesiastici, secolari e regolari, che prestano opera retributiva alle dipendenze di terzi (Stato, Enti pubblici, ecclesiastici, datori di lavoro privati) sono iscritti alle relative forme previdenziali per ciò che concerne rischi di vecchiaia e di invalidità.
  2. tutela particolare in quanto sacerdoti: gli ecclesiastici cattolici e i loro ministri di culto acattolici, con l’istituzione di un apposito fondo previdenziale sono stati equiparati, in qualche modo, ai liberi professionisti regolarmente iscritti agli albi, dotati di Casse professionali di previdenza. Per ciò che concerne, infine, il trattamento pensionistico , è stato istituito un “Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni diverse dalla cattolica”, gestito dall’istituto Nazionale della previdenza sociale. Dal 2000 l’iscrizione è estesa anche ai cittadini non italiani, purchè sia presente in Italia al servizio delle diocesi italiane o di Chiese o enti acattolici riconosciuti; l’obbligo sussiste anche per i cittadini italiani che lavorano all’estero alle dipendenze di diocesi od organizzazioni italiane. L’obbligo decorre dall’ordinazione sacerdotale o dall’inizio del ministero. I contributi, a carico degli iscritti, sono determinati in misura annua e sono rivalutati in relazione agli aumenti del costo della vita. Le prestazioni erogate sono:
  3. pensioni di vecchiaia: il limite di età, dal 2003, è stato elevato a 68 anni. Vengono richiesti 65 anni per coloro che hanno un anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Il requisito contributivo minimo è di 15 anni a partire dal 2006 e aumenterà gradualmente fino ad arrivare a 20 anni di contribuzione. 2. pensione di invalidità : spetta agli iscritti che abbiano contribuito al Fondo per almeno 5 anni e si trovano nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale. Spetta anche all’iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che sia stato riconosciuto invalido e abbia i requisiti contributivi previsti. 3. pensione ai superstiti: id est ai superstiti di pensionati o di iscritti che, al momento del decesso, possano far valere 5 anni di contribuzione versata nel Fondo. Dal 2006 per ottenere il trattamento minimo occorrono 15 anni di contribuzione. 3. La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto penale. Gli ecclesiastici sono soggetti, come cittadini, alla giurisdizione penale; nel 1950 venne infatti abolito il privilegio del clero di essere giudicato da Tribunali ecclesiastici. Nonostante ciò, in realtà prevedeva una normativa di favore in materia. Infatti, l’art. 8 stabiliva che, in caso di deferimento ad un magistrato penale di un ecclesiastico o religioso per un delitto, il Procuratore della Repubblica doveva informare immediatamente l’Ordinario della diocesi nella quale esercitava la giurisdizione, nonché trasmettere sollecitamente al medesimo la decisione istruttoria e l’eventuale sentenza conclusiva del giudizio di I grado e di quello d’appello. La pena veniva scontata, inoltre, in locali separati da quelli laici. Il nuovo Concordato ha eliminato tali privilegi, prevedendo solo che l’autorità giudiziaria di comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici. La qualità di ministro di culto non è però del tutto irrilevante ai fini penalistici, ma assume rilievo a vario titolo. Se il ministro di culto è soggetto attivo del reato, tale qualità rileva:
  4. come circostanza aggravante del reato : se ha commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti la qualità di ministro di culto (art. 61/9 c.p.);
  5. come elemento costitutivo del reato : ex. L’art. 98 T.U. n. 361 del 1957 punisce l’abuso delle funzioni di ministro di culto in materia elettorale. Se il ministro di culto è soggetto passivo del reato, tale qualità rileva:

KP. VII GLI ENTI ECCLESIASTICI

1. Le fonti. La materia degli enti ecclesiastici è regolata da diverse disposizioni, quali art. 20 Cost, art 7 n. 1 e 2 del nuovo Concordato ect ect.. Inoltre, vanno ricordate le norme pattizie previste per le confessioni acattoliche che hanno sottoscritto intese con lo Stato italiano; mentre per quelle che non hanno stipulato intese recepite in leggi, valgono le disposizioni dell’art. 2 della L. sui culti ammessi del 1929. Norma fondamentale in materia è costituita dal combinato disposto degli artt. 20 Cost e 7 del nuovo Concordato, che stabiliscono il carattere ecclesiastico o il fine di religione o di culto di un associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività; lo Stato si impegna a riconoscere, su domanda dell’autorità ecclesiastica, la personalità giuridica degli enti ecclesiastici con sedi in Italia, aventi fine di religione o di culto che siano stati eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico. 2. Nozione di ente ecclesiastico. La L. non offre una definizione precisa di ente ecclesiastico, pertanto taluni adottano il criterio finalistico , in base al quale possono definirsi ecclesiastici gli enti che abbiano un fine di culto o di religione; mentre, la dottrina prevalente adotta il criterio genetico , in base al quale possono definirsi ecclesiastici gli enti che siano sorti in base ad un provvedimento canonico. Secondo parte della dottrina (Tedeschi), la necessità dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, nonché il fatto che il riconoscimento non è automatico ma discrezionale e che le attività diverse dal fine di religione o di culto sono assoggettate alla L. dello Stato, fanno ritenere che gli enti ecclesiastici abbiano natura giuridica privata. 3. Presupposti per la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Gli enti ecclesiastici possono essere riconosciuti dallo Stato italiano acquisendo in tal modo personalità giuridica; a tal fine la L. 222/1985 richiede i seguenti presupposti:

  1. riconoscimento canonico : possono essere riconosciuti solo gli enti eretti o approvati dall’autorità ecclesiastica;
  2. sede in Italia : possono essere riconosciuti solo gli enti che abbiano sede in Italia;
  3. fine di religione o di culto : tale fine è presunto per gli enti che fanno parte dell’organizzazione gerarchica della Chiesa (ex diocesi, parrocchie), per gli istituti religiosi e per i seminari. Per gli altri enti è accertato direttamente dallo Stato. Analoghe previsione sono previste nelle leggi che hanno recepito le intese con i culti acattolici.
  • Per alcune confessioni acattoliche che hanno stipulato intese è richiesto un ulteriore requisito: la cittadinanza italiana e il domicilio in Italia del rappresentante giuridico e di fatto.
  • Per i culti ammessi, invece, è obbligatorio il domicilio in Italia , mentre il decreto di riconoscimento può prevedere il requisito della cittadinanza italiana.
  • Per alcune categorie di enti sono poi necessari particolari presupposti, quali la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini per gli istituti religiosi di diritto diocesano, per le Chiese aperte al culto pubblico e le fondazioni di culto; nonché la necessità ed evidente utilità dell’ente (cioè la sua rispondenza alle esigenze religiose della popolazione) per le fondazioni di culto.
  • L’ordinamento prevede, altresì, anche altre 3 tipologie di riconoscimento :
  1. per legge
  2. per antico possesso di stato : il D.P.R. del 1987 prevede, infatti, che l’iscrizione nel registro dellle persone giuridiche possa essere ottenuta allegando alla domanda, in luogo del decreto del Ministro

dell’Interno, un attestato dello stesso Ministro da cui risulti che l’ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore alla data del Concordato del 1929.

  1. per procedimento abbreviato : che ha interessato l’Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie. Tali enti hanno ottenuto la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’interno, che gli conferisce la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Tale decreto è emanato entro 60 gg dalla data di recezione dei relativi provvedimenti canonici di istituzione. - La qualifica di ente ecclesiastico di fatto. Per ciò che concerne l’effettiva posizione giuridica, nell’ordinamento italiano, degli enti ecclesiastici non riconosciuti, c.d. di fatto, va rilevato che la dottrina prevalente e la giurisprudenza (1960) si erano pronunciate per l’applicazione a detti enti della normativa di diritto comune, pur ritenendo la necessità di rifarsi al diritto canonico per quanto atteneva alcuni aspetti della disciplina giuridica degli enti stessi. La L. 222/85 ha invece previsto all’art. 10 che le associazioni pubbliche di fedeli (cattolici) costituite o approvate dalle autorità ecclesiastiche, non riconoscibili ex art 1 in quanto manchi l’assenso della Santa Sede ovvero abbiano carattere solo locale, possano tuttavia essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile, previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa. In tal caso tali associazioni restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto ed i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. 4. Procedimento per il riconoscimento dell’ente ecclesiastico. L’art. 1 della L. 222/1985 prevede per il riconoscimento degli enti ecclesiastici, un procedimento che si articola nelle seguenti fasi: 1. istanza del rappresentante dell’ente : rivolta al Ministro dell’Interno, previa autorizzazione della competente autorità ecclesiastica;
  2. accertamenti della P.A.: l’istanza, indirizzata al ministro, va presentata alla Prefettura competente per territorio, unitamente a tutti i documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti, che a sua volta trasmetterà gli atti al Ministero con il proprio parere relativo sia alla legittimità che al merito della richiesta;
  3. provvedimento di riconoscimento : reso con decreto del Ministero dell’Interno. Per i culti acattolici, invece, la proposta di riconoscimento sia rivolta al Ministero dell’Interno e il decreto sia assunto dal Presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei Ministri. Per le confessioni che hanno stipulato le intese va segnalato che solo quelle stipulate dopo il 1991 prevedono espressamente il decreto del Ministro dell’Interno. Ove l’autorità amministrativa decida di non accogliere la domanda, si darà comunicazione al rappresentante dell’ente interessato dell’esito negativo della pratica e delle ragioni, il quale potrà inoltrare ricorso agli organi della giustizia amministrativa, per motivi di legittimità.
  4. iscrizione nel registro delle persone giuridiche : in cui devono risultare le norme di funzionamento dell’ente ed i poteri degli organi di rappresentanza. Gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 361/2000 prevedono che nel registro siano indicati la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, ove sia determinata, la sede della persona giuridica ed il nome, cognome, cod. fiscale degli amministratori…; le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede…. Inoltre, dal registro devono risultare anche le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza, mentre per gli enti privi di statuto è necessario che le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza risultino da un attestato della Santa Sede o del Vescovo diocesano.