


Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
appunti geniali sulla procedura fallimentare
Tipologia: Appunti
1 / 4
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



La procedura fallimentare si svolge attraverso fasi distinte e successive:
La disciplina è stata notevolmente modificata dalla riforma del 2006, che l’ha resa più veloce e più snella e ha attribuito più poteri al curatore e, successivamente, dal D. Lgs. 2007. Le domande sono esaminate dal [curatore] il quale, dopo aver predisposto elenchi separati dei creditori e dei terzi, rassegnando per ciascuno le sue conclusioni, deposita il progetto di stato passivo in cancelleria. All’ udienza di verifica , [il giudice delegato] decide su ciascuna domanda con decreto, accogliendola, respingendola, o dichiarandola inammissibile. Il decreto con cui il giudice delegato accoglie o rigetta il credito deve essere sempre succintamente motivato. Il giudice può altresì ammettere con riserva i crediti sottoposti a condizione o privi del titolo giustificativo, o accertati con sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento ma non ancora passata in giudicato. Terminato l’esame, il giudice rende esecutivo lo stato passivo con decreto. La comunicazione dell’esito dell’accertamento del passivo deve essere data a mezzo posta elettronica certificata. [Il curatore] non dovrà più informare, con apposita comunicazione, ciascun creditore circa l’esito della domanda di insinuazione allo stato passivo, ma si dovrà limitare ad inviare copia a ciascun creditore dello stato passivo reso esecutivo avvertendo gli stessi che, in caso di mancato accoglimento della domanda, potranno proporre opposizione. La definitività dello stato passivo non pregiudica in ogni caso i creditori negligenti; infatti coloro che non abbiano proposto domanda di ammissione nei termini possono presentare domanda tardiva , fino ai 12 mesi successivi al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Decorso tale termine, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo, le domande tardive sono ammissibili solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 L.F.). Quindi il termine massimo di 12 mesi vale solo per il ritardo colposo del creditore. Il decreto correttivo alla riforma (D.Lgs. 2007) ha previsto che [il giudice delegato] debba fissare ogni quattro mesi, o anche prima se sussistono motivi d’urgenza, un’udienza ad hoc per l’esame delle domande tardive. Le domande di insinuazione tardiva , a seguito dell’intervento del D.L. 2012, devono essere trasmesse al curatore (e non depositate in cancelleria come previsto in precedenza). I creditori (o i terzi titolari di diritti su beni del fallito) tardivi, che non vantino un diritto di prelazione, partecipano solo alla ripartizione dell’eventuale residuo dopo il riparto tra i creditori intervenuti tempestivamente, se il ritardo è ad essi imputabile. Qualora invece siano privilegiati o non abbiano responsabilità nel deposito tardivo, hanno diritto di prelevare le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni (art. 112 L.F.). I creditori che hanno proposto domanda di ammissione del credito possono opporsi alle decisioni del giudice delegato attraverso tre forme di impugnazione dello stato passivo (art. 98 L.F.):
Il fallimento si chiude per: