Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


La procedura fallimentare: conservazione, amministrazione, liquidazione e chiusura, Appunti di Diritto fallimentare

appunti geniali sulla procedura fallimentare

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 10/03/2019

FeP
FeP 🇮🇹

3

(1)

11 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
LA PROCEDURA FALLIMENTARE
La procedura fallimentare si svolge attraverso fasi distinte e successive:!
1. la conservazione e l’amministrazione del patrimonio del fallito;!
2. l’accertamento del passivo; !
3. l’accertamento dell’attivo; !
4. la liquidazione dell’attivo; !
5. il riparto dell’attivo; !
6. la chiusura del fallimento. !
CONSERVAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FALLITO!
La conservazione del patrimonio comprende tutte quelle operazioni (apposizione di sigilli,
inventario dei beni e presa in consegna, da parte del curatore, dei beni stessi) necessarie per
dare inizio alla procedura.!
Nella fase di amministrazione [il curatore] subentra al fallito nella gestione dei suoi beni e,
pertanto:!
•#può compiere liberamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione;!
può compiere atti di straordinaria amministrazione solo a seguito di autorizzazione del comitato
dei creditori.!
La mancanza di autorizzazione rende l’atto annullabile ad istanza degli organi fallimentari.!
LA CONTINUAZIONE DELL’IMPRESA DEL FALLITO!
La riforma ha riscritto completamente la disciplina dell’esercizio provvisorio, vale a dire la
possibilità dell’ucio fallimentare di continuare l’attività di impresa del fallito durante la procedura
fallimentare.!
La continuazione dell’impresa del fallito è consentita in due ipotesi (art. 104 L.F.):!
con la dichiarazione di fallimento, quando dall’improvvisa interruzione può derivare un danno
grave ed irreparabile, nel qual caso [il Tribunale] può autorizzare la continuazione temporanea
dell’esercizio dell’impresa del fallito, purché non arrechi pregiudizio ai creditori;!
successivamente, quando nominato il comitato dei creditori, quest’ultimo ritenga opportuno
riprendere in tutto o in parte l’esercizio dell’impresa. In tal caso l’esercizio provvisorio è disposto
dal giudice delegato, previo parere favorevole del comitato, su proposta del curatore.!
In ogni caso, comunque, la continuazione ha carattere provvisorio e può sempre ordinarsene la
cessazione da parte del Tribunale.!
All’esercizio provvisorio dell’impresa provvede [il curatore], mentre il comitato dei creditori deve
essere tenuto al corrente di tale esercizio ed informato del suo andamento, a mezzo di
convocazioni e rendiconti periodici.!
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DELL’ATTIVO!
La fase dell’accertamento del passivo serve ad individuare i singoli creditori ammessi al concorso:
ammessi cioè a partecipare, in ragione dei propri crediti ed alla pari (salvo le cause legittime di
prelazione), al riparto dei beni del debitore. In tale fase devono essere determinati anche
l’ammontare di ciascun credito vantato e gli eventuali diritti di prelazione.!
Stessa procedura devono seguire i terzi titolari di diritti reali o personali sui beni in possesso o in
proprietà del fallito, mobili ed immobili.!
Essa ha inizio con le domande di ammissione al passivo che i creditori ed i titolari di diritti reali
o personali sui beni mobili ed immobili in possesso del fallito debbono presentare entro 30 giorni
prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo.!
Il decreto crescita bis (D.L. del 2012) ha introdotto l’obbligo di presentare la domanda di
ammissione al passivo in via telematica, inoltrandola direttamente al curatore.!
Il ricorso deve essere accompagnato dalle ragioni di prelazione nonché dai documenti
giustificativi del credito. In mancanza, i creditori (o i terzi) possono depositare i documenti fino al
giorno dell’udienza di verifica. Il D.L. 2012 ha reintrodotto il termine di 5 giorni prima dell’udienza
per la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi da parte dei creditori. !
pf3
pf4

Anteprima parziale del testo

Scarica La procedura fallimentare: conservazione, amministrazione, liquidazione e chiusura e più Appunti in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity!

LA PROCEDURA FALLIMENTARE

La procedura fallimentare si svolge attraverso fasi distinte e successive:

  1. la conservazione e l’amministrazione del patrimonio del fallito;
  2. l’accertamento del passivo;
  3. l’accertamento dell’attivo;
  4. la liquidazione dell’attivo;
  5. il riparto dell’attivo;
  6. la chiusura del fallimento. CONSERVAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FALLITO La conservazione del patrimonio comprende tutte quelle operazioni ( apposizione di sigilli , inventario dei beni e presa in consegna, da parte del curatore, dei beni stessi) necessarie per dare inizio alla procedura. Nella fase di amministrazione [il curatore] subentra al fallito nella gestione dei suoi beni e, pertanto:
  • può compiere liberamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
  • può compiere atti di straordinaria amministrazione solo a seguito di autorizzazione del comitato dei creditori. La mancanza di autorizzazione rende l’atto annullabile ad istanza degli organi fallimentari. LA CONTINUAZIONE DELL’IMPRESA DEL FALLITO La riforma ha riscritto completamente la disciplina dell’esercizio provvisorio, vale a dire la possibilità dell’ufficio fallimentare di continuare l’attività di impresa del fallito durante la procedura fallimentare. La continuazione dell’impresa del fallito è consentita in due ipotesi (art. 104 L.F.):
  • con la dichiarazione di fallimento, quando dall’improvvisa interruzione può derivare un danno grave ed irreparabile, nel qual caso [il Tribunale] può autorizzare la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, purché non arrechi pregiudizio ai creditori;
  • successivamente, quando nominato il comitato dei creditori, quest’ultimo ritenga opportuno riprendere in tutto o in parte l’esercizio dell’impresa. In tal caso l’esercizio provvisorio è disposto dal giudice delegato, previo parere favorevole del comitato, su proposta del curatore. In ogni caso, comunque, la continuazione ha carattere provvisorio e può sempre ordinarsene la cessazione da parte del Tribunale. All’esercizio provvisorio dell’impresa provvede [il curatore], mentre il comitato dei creditori deve essere tenuto al corrente di tale esercizio ed informato del suo andamento, a mezzo di convocazioni e rendiconti periodici. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DELL’ATTIVO La fase dell’accertamento del passivo serve ad individuare i singoli creditori ammessi al concorso: ammessi cioè a partecipare, in ragione dei propri crediti ed alla pari (salvo le cause legittime di prelazione), al riparto dei beni del debitore. In tale fase devono essere determinati anche l’ammontare di ciascun credito vantato e gli eventuali diritti di prelazione. Stessa procedura devono seguire i terzi titolari di diritti reali o personali sui beni in possesso o in proprietà del fallito, mobili ed immobili. Essa ha inizio con le domande di ammissione al passivo che i creditori ed i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili ed immobili in possesso del fallito debbono presentare entro 30 giorni prima dell’ udienza fissata per la verifica dello stato passivo. Il decreto crescita bis (D.L. del 2012) ha introdotto l’obbligo di presentare la domanda di ammissione al passivo in via telematica , inoltrandola direttamente al curatore. Il ricorso deve essere accompagnato dalle ragioni di prelazione nonché dai documenti giustificativi del credito. In mancanza, i creditori (o i terzi) possono depositare i documenti fino al giorno dell’udienza di verifica. Il D.L. 2012 ha reintrodotto il termine di 5 giorni prima dell’udienza per la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi da parte dei creditori.

La disciplina è stata notevolmente modificata dalla riforma del 2006, che l’ha resa più veloce e più snella e ha attribuito più poteri al curatore e, successivamente, dal D. Lgs. 2007. Le domande sono esaminate dal [curatore] il quale, dopo aver predisposto elenchi separati dei creditori e dei terzi, rassegnando per ciascuno le sue conclusioni, deposita il progetto di stato passivo in cancelleria. All’ udienza di verifica , [il giudice delegato] decide su ciascuna domanda con decreto, accogliendola, respingendola, o dichiarandola inammissibile. Il decreto con cui il giudice delegato accoglie o rigetta il credito deve essere sempre succintamente motivato. Il giudice può altresì ammettere con riserva i crediti sottoposti a condizione o privi del titolo giustificativo, o accertati con sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento ma non ancora passata in giudicato. Terminato l’esame, il giudice rende esecutivo lo stato passivo con decreto. La comunicazione dell’esito dell’accertamento del passivo deve essere data a mezzo posta elettronica certificata. [Il curatore] non dovrà più informare, con apposita comunicazione, ciascun creditore circa l’esito della domanda di insinuazione allo stato passivo, ma si dovrà limitare ad inviare copia a ciascun creditore dello stato passivo reso esecutivo avvertendo gli stessi che, in caso di mancato accoglimento della domanda, potranno proporre opposizione. La definitività dello stato passivo non pregiudica in ogni caso i creditori negligenti; infatti coloro che non abbiano proposto domanda di ammissione nei termini possono presentare domanda tardiva , fino ai 12 mesi successivi al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Decorso tale termine, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo, le domande tardive sono ammissibili solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 L.F.). Quindi il termine massimo di 12 mesi vale solo per il ritardo colposo del creditore. Il decreto correttivo alla riforma (D.Lgs. 2007) ha previsto che [il giudice delegato] debba fissare ogni quattro mesi, o anche prima se sussistono motivi d’urgenza, un’udienza ad hoc per l’esame delle domande tardive. Le domande di insinuazione tardiva , a seguito dell’intervento del D.L. 2012, devono essere trasmesse al curatore (e non depositate in cancelleria come previsto in precedenza). I creditori (o i terzi titolari di diritti su beni del fallito) tardivi, che non vantino un diritto di prelazione, partecipano solo alla ripartizione dell’eventuale residuo dopo il riparto tra i creditori intervenuti tempestivamente, se il ritardo è ad essi imputabile. Qualora invece siano privilegiati o non abbiano responsabilità nel deposito tardivo, hanno diritto di prelevare le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni (art. 112 L.F.). I creditori che hanno proposto domanda di ammissione del credito possono opporsi alle decisioni del giudice delegato attraverso tre forme di impugnazione dello stato passivo (art. 98 L.F.):

  • l’ opposizione allo stato passivo stesso, per essere ammessi al passivo o per vedersi riconoscere un diritto di prelazione che è stato escluso dal giudice delegato;
  • l’ impugnazione dei crediti altrui , con cui possono contestare che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta;
  • la revocazione , qualora, prima della chiusura del fallimento si scopra che l’ammissione di un credito o di una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, oppure qualora si rinvengano documenti decisivi prima ignorati. Accertato il passivo, si verifica la consistenza dello stato attivo del fallimento, costituito da tutti i beni del fallito e da quei beni che, per effetto della revocatoria, sono ritornati, ai soli fini della procedura fallimentare, nel suo patrimonio. L’accertamento di tale stato avviene mediante la redazione dell’inventario e la presa in consegna da parte [del curatore] dei beni inventariati.

LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

Il fallimento si chiude per:

  • ripartizione finale dell’attivo senza soddisfacimento integrale dei creditori;
  • impossibilità di ripartizioni per mancanza dell’attivo;
  • mancanza di domande di ammissione al passivo nei termini prescritti;
  • estinzione di tutte le passività. La chiusura del fallimento va [dichiarata dal Tribunale] con decreto motivato, su istanza del curatore, del debitore o anche d’ufficio, in osservanza delle stesse forme di pubblicità previste per la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 119 L.F.). Con la chiusura del fallimento cessano dalle funzioni gli organi fallimentari, ed il debitore è reintegrato nei suoi diritti patrimoniali; i creditori riacquistano tutti i loro diritti nei confronti del debitore per ottenere l’eventuale parte dei propri crediti non soddisfatti per intero, salvi gli effetti dell’eventuale esdebitazione del fallito. LA RIAPERTURA DEL FALLIMENTO L’art. 121 L.F. limita la possibilità di dichiarare la riapertura del fallimento solo alle ipotesi seguenti (numeri 3 e 4 dell’art. 118 L.F.):
  1. chiusura per ripartizione finale dell’attivo senza integrale soddisfazione dei creditori ammessi;
  2. chiusura per mancanza di attivo. In tali casi il Tribunale può dichiarare la riapertura del fallimento con sentenza in camera di consiglio quando si verifichi una delle seguenti situazioni:
  • nel patrimonio del fallito esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento;
  • il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi. È comunque necessario che non siano trascorsi 5 anni dal decreto di chiusura. La riapertura del fallimento può avvenire su espressa domanda del debitore o di uno dei creditori. Per ciò che concerne gli organi fallimentari, mentre [il giudice delegato] e [il curatore] rimangono i medesimi del fallimento originario (se ciò è possibile), [il comitato dei creditori] è nominato dal giudice delegato, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. Con la sentenza di riapertura ricomincia la procedura fallimentare, secondo le norme ordinarie, fatta eccezione per i termini che possono essere ridotti fino alla metà.