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Diritto Fallimentare: Guida Completa alla Procedura Fallimentare e alla Liquidazione Coatt, Dispense di Diritto fallimentare

Dispensa diritto fallimentare università "Guglielmo Marconi"

Tipologia: Dispense

2014/2015

Caricato il 24/12/2015

lennyk
lennyk 🇮🇹

3 documenti

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DIRITTO FALLIMENTARE
1. I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO
1.1La normativa fallimentare
La normativa fallimentare si basa sul testo del regio decreto 267/42 che dopo successiva normativa
evolutiva è stato integrato in ultimo dalla Legge 122/2010 che ha previsto alcune integrazioni
specie in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, transazione fiscale e concordato preventivo
e ricordando le finalità della riforma evidenziamo: la trasformazione della procedura fallimentare
da liquidatoria a recuperatoria e conservativa delle potenzialità dell'impresa, l'ampliamento area
esenzione di fattibilità, la gestione dell'insolvenza da parte dei creditori come anche la
velocizzazione delle procedure concorsuali.
1.2 I requisiti soggettivi ---
Per quel che riguarda i requisiti soggettivi, occorre innanzi tutto considerare che sono gli
imprenditori che esercitato un'attività commerciale (esclusi gli enti pubblici) ad essere soggetti alle
disposizioni sul concordato preventivo e sul fallimento e dunque si evidenzia che è l'imprenditore a
fallire e non l'impresa. Si rammenta che per quel che concerne le aree di non fattibilità, la nozione
di piccolo imprenditore è scomparsa e sostituita dal concetto di imprenditore che non raggiunge il
reddito e le soglie evinte dalla L.F., viene tutto incentrato sulle dimensioni dell'impresa. Vi è una
esclusione dal fallimento del professionista intellettuale che deriva innanzi tutto dal minori rischio
dell'insolvenza del professionista rispetto a quella dell'imprenditore e parimenti dalla prevalenza
dell'attività personale del professionista, prevalenza intesa dal punto di vista meramente
quantitativo, almeno che l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata
in forma d'impresa, come ad esempio un ingegnere che gestisce un'impresa di costruzioni. Vanno
ricordate anche in merito le associazioni non riconosciute che sono parimenti escluse salvo che
non esercitino in via principale o esclusiva un'attività commerciale e allo stesso modo le
cooperative non sono sottoposte a fallimento in quanto sono assoggettate alla liquidazione coatta
amministrativa nel caso in cui abbiano esercitato sempre in via principale o esclusivamente attività
commerciale, non fallisce nemmeno l'impresa famigliare ove solo il capo famiglia riveste la
qualifica di imprenditore e si ricorda anche che non falliscono nemmeno le imprese bancarie,
quelle assicurative, quelle di intermediazione finanziaria e pure le grandi imprese in stato di
insolvenza.
1.3 Il presupposto oggettivo --- Stato d'insolvenza - Inadempimenti
Per quanto concerne il presupposto oggettivo vi è innanzi tutto lo stato di insolvenza ove, sulle basi
dell'art.5 L.F. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori
dimostranti che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e
dunque lo stato d'insolvenza è quella situazione patrimoniale del debitore che non riesce a
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, con mezzi normali e alle scadenze debite;
fondamentalmente può riguardare difficoltà momentanee allorquando l'imprenditore può reperire
in un tempo piuttosto ragionevole i normali mezzi di pagamento utili ad estinguere passività che
non possono più essere dilazionabili. Mentre le difficoltà temporanee sorgono allorquando
l'imprenditore è in grado di reperire mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni proprie non però
in un lasso di tempo ragionevolmente utile ovvero uno o due anni. Un punto nevralgico è
rappresentato dalla manifestazione tipica dell'insolvenza sono gli inadempimenti e dunque il
debitore può essere inadempiente e non insolvente parimenti può essere insolvente e non
inadempiente. Prendendo in considerazione alcuni esempi di indici dello stato di insolvenza
possiamo esporre innanzi tutto la cessazione dell'attività produttiva, come anche l'irreperibilità e la
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DIRITTO FALLIMENTARE

1. I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO

1.1La normativa fallimentare

La normativa fallimentare si basa sul testo del regio decreto 267/42 che dopo successiva normativa evolutiva è stato integrato in ultimo dalla Legge 122/2010 che ha previsto alcune integrazioni specie in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, transazione fiscale e concordato preventivo e ricordando le finalità della riforma evidenziamo: la trasformazione della procedura fallimentare da liquidatoria a recuperatoria e conservativa delle potenzialità dell'impresa, l'ampliamento area esenzione di fattibilità, la gestione dell'insolvenza da parte dei creditori come anche la velocizzazione delle procedure concorsuali.

1.2 I requisiti soggettivi ---

Per quel che riguarda i requisiti soggettivi, occorre innanzi tutto considerare che sono gli imprenditori che esercitato un'attività commerciale (esclusi gli enti pubblici) ad essere soggetti alle disposizioni sul concordato preventivo e sul fallimento e dunque si evidenzia che è l'imprenditore a fallire e non l'impresa. Si rammenta che per quel che concerne le aree di non fattibilità, la nozione di piccolo imprenditore è scomparsa e sostituita dal concetto di imprenditore che non raggiunge il reddito e le soglie evinte dalla L.F., viene tutto incentrato sulle dimensioni dell'impresa. Vi è una esclusione dal fallimento del professionista intellettuale che deriva innanzi tutto dal minori rischio dell'insolvenza del professionista rispetto a quella dell'imprenditore e parimenti dalla prevalenza dell'attività personale del professionista, prevalenza intesa dal punto di vista meramente quantitativo, almeno che l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, come ad esempio un ingegnere che gestisce un'impresa di costruzioni. Vanno ricordate anche in merito le associazioni non riconosciute che sono parimenti escluse salvo che non esercitino in via principale o esclusiva un'attività commerciale e allo stesso modo le cooperative non sono sottoposte a fallimento in quanto sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa nel caso in cui abbiano esercitato sempre in via principale o esclusivamente attività commerciale, non fallisce nemmeno l'impresa famigliare ove solo il capo famiglia riveste la qualifica di imprenditore e si ricorda anche che non falliscono nemmeno le imprese bancarie, quelle assicurative, quelle di intermediazione finanziaria e pure le grandi imprese in stato di insolvenza.

1.3 Il presupposto oggettivo --- Stato d'insolvenza - Inadempimenti

Per quanto concerne il presupposto oggettivo vi è innanzi tutto lo stato di insolvenza ove, sulle basi dell'art.5 L.F. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori dimostranti che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e dunque lo stato d'insolvenza è quella situazione patrimoniale del debitore che non riesce a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, con mezzi normali e alle scadenze debite; fondamentalmente può riguardare difficoltà momentanee allorquando l'imprenditore può reperire in un tempo piuttosto ragionevole i normali mezzi di pagamento utili ad estinguere passività che non possono più essere dilazionabili. Mentre le difficoltà temporanee sorgono allorquando l'imprenditore è in grado di reperire mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni proprie non però in un lasso di tempo ragionevolmente utile ovvero uno o due anni. Un punto nevralgico è rappresentato dalla manifestazione tipica dell'insolvenza sono gli inadempimenti e dunque il debitore può essere inadempiente e non insolvente parimenti può essere insolvente e non inadempiente. Prendendo in considerazione alcuni esempi di indici dello stato di insolvenza possiamo esporre innanzi tutto la cessazione dell'attività produttiva, come anche l'irreperibilità e la

latitanza dell'imprenditore, od anche la pluralità degli adempimenti, la cessione totale o anche parziale dell'azienda e l'abbandono della sede sociale.

1.4 Esclusione oggettiva della fallibilità ---

C'è da considerare che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati che risultano dall'istruttoria prefallimentare ammontano complessivamente ad una somma inferiore a 30000 euro ed occorre specificare che solo al termine della procedura fallimentare può essere valutato il mancato superamento di tale soglia ed essenzialmente non può essere utilizzato per evitare l'instaurazione di tale procedura.

1.5 La triade quantitativa ---

Per quel che concerne la triade quantitativa innanzi tutto occorre specificare che l'onere della prova è a carico del debitore , ed in base al secondo comma dell'art. 1 L.F. l'esenzione dal fallimento è prevista all'quando l'attivo patrimoniale non sia superiore ad euro 300000 nei precedenti tre esercizi, allorquando i debiti non siano superiori a 500000 e quando i rivavi lordi non siano superiori a 200000 euro.

1.6 L’imprenditore cessato ---

Per quanto concerne l' imprenditore cessato occorre rammentare che rimane assoggettabile al fallimento entro un anno dalla cessazione che ha decorrenza dal giorno della cancellazione dal registro delle imprese e per quelle società non iscritte al registro delle imprese vige il momento in cui la cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi mediante mezzi idonei.

1.7 L’imprenditore defunto ---

Nella morte del fallito, si precisa che se l'imprenditore muore successivamente alla dichiarazione di fallimento, la procedura essenzialmente prosegue nei confronti degli eredi anche se questi hanno accettato con beneficio di inventario e se gli eredi sono più di uno o tanti la procedura prosegue in confronto di quello designato quale rappresentante e in mancanza di accordo è il giudice delegato che attua tale designazione, ciò sulle basi dell'art. 12 L. F..

1.8 Morte del fallito ---

Se l’imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante; in mancanza di accordo la designazione è fatta entro quindici giorni dal giudice delegato (art. 12 L.F.)

2) LA PROCEDURA FALLIMENTARE

2.1 Soggetti legittimati ---

Fondamentalmente occorre evidenziare che il fallimento, nel nostro ordinamento è uno strumento di tutela dell'interesse generale, ragion per cui, è prevista una iniziativa pubblica oltre all'iniziativa privata, e quest'ultima è attribuita ai creditori e al debitore. C'è da dire che l'iniziativa pubblica spetta al P.M. E, al fine di evitare possibili contrasti con il principio ex art. 11 Cost. ovvero del giusto processo, il fallimento d'ufficio è stato soppresso. Si può affermare di tutta lapalissiana che i creditori, anche se il credito non è scaduto, sono legittimati a chiedere il fallimento del loro

cautelare e conservativa dell'impresa o del patrimonio limitatamente però alla durata procedimentale.

Il procedimento (Provvedimenti conservativi)

Per quel che concerne i provvedimenti conservativi sono essenzialmente due le misure in tal senso: quelle tipiche che concernono sequestro conservativo e giudiziario e quelle atipiche che concernono per gli atti urgenti la nomina di un curatore speciale, l'ordine di eseguire un contratto essenziale, la sospensione di una delibera societaria, l'inibitoria di atti determinati della gestione e sospensione di atti esecutivi in corso, come parimenti non è esclusa l'imposizione al ricorrente di una cauzione però tramite provvedimento di accoglimento.

2.4 La decisione ---

La decisione riguarda essenzialmente e innanzi tutto il decreto di archiviazione, allorquando il creditore ricorrente presenza istanza di desistenza allorché sia soddisfatto il proprio credito; in secondo luogo c'è la sentenza dichiarativa di incompenza ove vengono trasmessi gli atti al tribunale competente; poi c'è il decreto di rigetto ove manchino i presupposti ed infine la sentenza dichiarativa di fallimento che all'uopo deve essere annotata nel registro delle imprese e notificata.

2.5 I gravami ---

Essenzialmente, il provvedimento dichiarante l'incompretenza può essere impugnato tramite istanza di regolamento di competenza e sulle basi dell'art. 47 del c.p.c. Va proposta alla Corte di Cassazione nei termini e nelle forme di detto articolo. Occorre rammentare che allorquando più Tribunali dichiarano il fallimento dello stesso individuo viene a determinarsi un conflitto positivo e il procedimento prosegue davanti al tribunale che si è per prima pronunciato.

I gravami - Regolamento di giurisdizione

Tali regolamenti si hanno quando viene discussa l'assoggettabilità di un imprenditore a fallimento come parimenti a liquidazione coatta amministrativa e nel caso in cui l'imprenditore ha sede all'estero. É importante specificare che i soggetti che hanno legittimazione sono limitatamente: i creditori, il fallito e il coniuge del fallito.

I gravami – Impugnazione della sentenza di fallimento

Questa si effettua all'uopo con reclamo alla corte d'appello nel termine di 30 gg dalla notifica per il debitore e per gli altri soggetti interessati dalla data di notifica di iscrizione nel registro delle imprese. È importante specificare che si configura deve configurare un litisconsorzio necessario tra il ricorrente, colui o coloro che hanno fatto richiesta della dichiarazione di fallimento e il curatore che va a rappresentare i meri interessi collettivi. C'è da evidenziare di tutta lapalissiana che la corte d'appello ove ricorra l'appellante, può anche disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo anche temporaneamente, in tutto o in parte.

Per quanto riguarda la decisione sull'impugnazione vi è il rigetto (fallimento revocato) e l'accoglimento.

I gravami – Revoca del fallimento

Si ha per mancanza di presupposti oggettivi o sostanziali e in caso di nullità della sentenza e per violazione del diritto di difesa.

I gravami – Esercizio provvisorio dell'impresa

Fondamentalmente, quando dall'interruzione può derivare un danno meno grave, allora si può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa che è disposto con sentenza dichiarativa di fallimento o mediante decreto motivato. C'è anche da dire che in modo incontrovertibile tale esercizio è

subordinato all'assenso del comitato dei creditori che innanzi tutto non dovranno subire pregiudizio provvisorio e che dovranno esprimere parere favorevole alla richiesta di autorizzazione successiva.

2.6 Affitto di azienda ---

Fondamentalmente può essere autorizzato allorquando appaia meramente utile ai fini della più proficua vendita dell'azienda o di parti di essa e vi devono essere le dovute ed adeguate forme di pubblicità ed una base di stima nella scelta dell'affittuario tenuto conto di convenienza e che sia un globalmente un buon affare affittarlo ad un determinato soggetto. Il contratto di affitto deve avere un contenuto obbligatorio minimo e deve contenere innanzi tutto il diritto del curatore di procedere all'ispezione dell'azienda, in secondo e terzo luogo il diritto di recesso del curatore e la durata di affitto e deve anche prevedere la prestazione di idonee garanzie per le obbligazioni dell'affittuario. Per quel che concerne il momento della stipula occorre specificare che se il contratto è stato stipulato prima della dichiarazione di fallimento non si applica la disciplina concernente il 104 bis può essere esercitato il diritto di recesso da parte del curatore, ed è obbligato a rispettare integralmente il contratto qualora non abbia esercitato tale mera facoltà; Si applica la rispettiva disciplina dell'art. 104 bis allorquando il contratto viene stipulato dopo la dichiarazione di fallimento.

3) GLI ORGANI DELLA PROCEDURA

  • Tribunale fallimentare;Giudice delegato;Curatore;Comitato dei creditori;Assemblea dei creditori.

3.1 Le funzioni – Rapporto tra gli organi della procedura

Il Tribunale e il giudice delegato esercitano le loro funzioni di giurisdizione volontaria, per assicurare la corretta amministrazione del patrimonio fallimentare, nell’interesse dei creditori concorsuali e del fallito. Il comitato dei creditori è l’organo rappresentativo della collettività dei creditori. Il curatore è organo esterno della procedura e, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. L’assemblea dei creditori ha un ruolo nella designazione del curatore e dei membri del comitato dei creditori. Tra i vari organi della procedura è configurabile un rapporto di sovraordinazione. Il Tribunale è investito dell’intera procedura, ed è titolare del potere di nomina, revoca e sostituzione del curatore e del giudice delegato. Il giudice delegato è sovraordinato rispetto al comitato dei creditori e del curatore, titolare di un potere di vigilanza e di controllo. Il comitato dei creditori è sovraordinato rispetto al curatore, rispetto al quale è titolare di poteri autorizzatori. Il curatore è titolare di un ampio margine di autonomia, malgrado la sottordinazione.

3.2 Il tribunale

(RIASSUNTO)

Il Tribunale è titolare di un superiore potere di vigilanza e provvede essenzialmente sulle controversie relative alla procedura fallimentare che non sono di competenza del giudice delegato, è investito dell’intera procedura fallimentare. Fondamentalmente può sostituire il giudice delegato

non esaustivo, dalla revoca del curatore, concessione al fallito degli alimenti, decreto di chiusura del fallimento, sospensione delle operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi, azioni di responsabilità. I pareri vincolanti sono relativi alla continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, all’affitto d’azienda, alla proposta di concordato fallimentare. Funzioni di vigilanza

  • Ispezione dei libri contabili e dei documenti della procedura; • Richiesta di informazioni al curatore e al fallito; • Rapporti riepilogativi semestrali della gestione del curatore; • In caso di esercizio provvisorio, informativa del curatore, ogni tre mesi; • Vidimazione del libro giornale, in composizione collegiale o singola (attività che in passato competeva al giudice delegato).
  • Funzioni di autorizzazione

Le autorizzazion i hanno la medesima natura dei pareri vincolanti. In caso di diniego di autorizzazione è previsto il reclamo ex art. 36 L.F., proponibile per l’esclusiva ipotesi di violazione di legge, ciò che invece non è previsto relativamente al parere vincolante. Es: nomina dei coadiutori, integrazione dei poteri del curatore al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, subentro nel contratto di appalto, ecc.

  • La supplenza del giudice

“In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o di indisponibilità dei creditori o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato” (art. 41, 4° comma L.F.). La norma individua quattro ipotesi di intervento surrogatorio del giudice al comitato dei creditori: inerzia, impossibilità di costituzione, impossibilità di funzionamento, urgenza. L’inerzia si realizza nel caso del superamento del termine di quindici giorni, decorrente da quello in cui è pervenuta al presidente la richiesta di delibera (art. 41, 3° comma). Se il comitato non consuma il potere di decisione, decorso il termine di quindici giorni, non interviene alcuna causa di invalidità, ma si espone al rischio che, nel frattempo, sia intervenuta la decisione surrogatoria del giudice. L’impossibilità di costituzione del comitato si realizza nel caso di insufficienza ovvero di indisponibilità dei creditori. Il giudice ha l’obbligo di designare il comitato dei creditori, appena lo consenta la situazione della procedura, anche quando la modestia o l’incapienza dei crediti gli facessero temere uno scarso impegno dei creditori designabili, salvo procedere in via surrogatoria qualora non fosse in grado di funzionare. L’impossibilità di funzionamento si realizza quando il comitato è costituito ma, per qualsiasi ragione, è impossibilitato a funzionare. L’impossibilità dev’essere prolungata nel tempo, ancorché in modo non necessariamente irreversibile. Trattasi, in sostanza, di una forma di inerzia. L’urgenza si realizza rispetto ad una situazione che, per qualsiasi motivo, richieda una decisione immediata e non compatibile con il termine di quindici giorni. La decisione urgente del giudice non richiede ratifica da parte del comitato , essendo essa definitiva e connotata da stabilità.

  • La responsabilità

La responsabilità dei membri del comitato è prevista dall’articolo 41, penultimo comma L.F., mediante il rinvio all’articolo 2407, 1° e 3° comma, c.c. La legittimazione attiva spetta a uno o più creditori, al curatore, al fallito o a un terzo, sul presupposto che il comitato abbia autorizzato un’attività suscettibile di creare un danno. L’azione è proponibile dal curatore, in pendenza della procedura, previa autorizzazione del giudice delegato; negli altri casi è proponibile solo dopo la chiusura della procedura fallimentare, nel termine di prescrizione di cinque anni decorrenti rispettivamente dal giorno in cui si è verificato il fatto pregiudizievole, ovvero dal decreto di chiusura.

3.5 Il curatore E’ l’organo della procedura al quale è affidata l’amministrazione del patrimonio fallimentare e il compimento di tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del

comitato dei creditori. E’ nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento, tra i soggetti che presentano i requisiti di cui all’art. 28 L.F.. Egli è soggetto non più alla direzione , bensì alla vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Il curatore è obbligato alla predisposizione di un programma di liquidazione , entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario. E’ obbligato alla presentazione al giudice delegato, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, di una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito e sull’eventuale responsabilità dello stesso o di altri. Il curatore è altresì obbligato alla presentazione, ogni sei mesi, di un rapporto riepilogativo delle attività svolte , con indicazione di tutte le informazioni raccolte, accompagnato dal conto della sua gestione. Al curatore è riconosciuta una maggiore autonomia nella scelta dei suoi collaboratori, sebbene la nomina dei coadiutori debba essere autorizzata dal comitato dei creditori.

  • Responsabilità

Il curatore risponde dell’inosservanza degli obblighi posti specificatamente a suo carico dalla legge, dal piano di liquidazione approvato, nonché dalla gestione della procedura, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli può essere revocato con decreto del Tribunale impugnabile con reclamo alla Corte d’Appello. Può essere proposta nei confronti del curatore azione di responsabilità previa autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori.

3.6 L’assemblea dei creditori

L’assemblea dei creditori partecipa alla designazione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori. Prima dell’esecutività dello stato passivo, i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi allo stato passivo, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori o anche chiedere la sostituzione del curatore indicando al Tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo (art. 37 bis L.F.). Alla sostituzione provvede il Tribunale, che non potrà rifiutare la sostituzione dei componenti del comitato dei creditori con i nominativi designati dall’assemblea dei creditori. Il Tribunale, potrà invece rifiutare la sostituzione del curatore con il nominativo designato dall’assemblea dei creditori, in caso di infondatezza delle ragioni indicate nella richiesta di sostituzione. Legittimati a formulare le richieste sono solo i creditori ammessi, ancorché con riserva, in tutto o in parte, siano essi chirografari, prelatizi o prededucibili. La maggioranza assoluta deve riferirsi non al numero dei richiedenti, ma al loro credito, in senso quantitativo, sicché la richiesta di sostituzione ben potrebbe provenire da un solo creditore, ammesso al passivo per un credito consistente.

3.7 I reclami o gravami endofallimentari

Sono disciplinati negli articoli 26 (reclami contro i decreti del giudice delegato e del Tribunale) e 36 (reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) della legge fallimentare. Il legislatore ha adottato, in via generale, il rito camerale come forma di tutela tipica per risolvere le controversie che possono presentarsi all’interno della procedura fallimentare.

  • Reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

La competenza a decidere sul reclamo è del Tribunale , avverso i provvedimenti del giudice delegato; è di competenza della Corte D’Appello avverso i provvedimenti del Tribunale. I decreti emessi dal Tribunale o dalla Corte D’appello in sede di reclamo non sono impugnabili, se non con

ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. Soggetti legittimati sono il curatore, il fallito, il comitato dei creditori e chiunque vi abbia interesse. Il termine per il reclamo è di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, ovvero di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. Procedimento: il presidente nomina il giudice relatore e fissa l’udienza in camera di consiglio da tenersi entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, con temine alla parte di cinque

non abbiano data certa anteriore al fallimento; * le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso; * le locazioni non aventi data certa.

4.6 La sostituzione fallimentare

Il curatore amministra il patrimonio del debitore in virtù dell’istituto della sostituzione , che implica una scissione tra titolarità e legittimazione , sicché il fallito conserva la titolarità dei beni compresi nel suo patrimonio sino alla loro alienazione coattiva. Sostituzione fallimentare e sostituzione surrogatoria. Differenze e analogie: Il curatore si sostituisce al fallito nell’esercizio dei diritti e delle azioni ad esso spettanti e si sostituisce anche ai creditori nell’esercizio delle azioni della massa.

4.7 La sostituzione processuale

L’art. 43 l.f. sancisce che “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”. L’apertura del fallimento determina l’automatica interruzione del processo; non necessita, quindi, che il fallimento venga dichiarato dal curatore (ciò accadeva prima della riforma).

4.8 I beni non compresi nel fallimento

Il fallimento comprende l’intero patrimonio del debitore (patrimonio separato fallimentare) destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali, accanto al quale è configurabile un patrimonio personale nel quale sono compresi beni e diritti destinati al soddisfacimento di esigenze di vita del fallito e della sua famiglia. L’art. 46 l.f. contiene l’elencazione dei beni e dei diritti del debitore esclusi dal patrimonio fallimentare: a) beni e diritti di natura strettamente personali: sono compresi in tale categoria il diritto di far pubblicare opere dell’ingegno, il diritto di revocare donazioni, il diritto all’integrità fisica, ecc. b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia Il fallito può vivere con assegni di carattere alimentare, con pensione, con attività di lavoro dipendente o autonomo. I guadagni del fallito sono lasciati nella sua disponibilità “nei limiti di quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia”, fissati con decreto del giudice delegato, che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia (art. 46, 2° comma, l.f.). Il decreto del giudice delegato può essere impugnato con reclamo al tribunale e contro il decreto del tribunale è ammesso ricorso per cassazione. La disciplina di cui all’art. 42 l.f. è in rapporto di specialità con quella che prevede i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni, sicchè il giudice potrebbe assoggettare a esecuzione concorsuale i guadagni del fallito anche in misura superiore a quella consentita nell’esecuzione individuale (Cass. N. 2718/2007). L’art. 47, 2° comma, l.f., è finalizzato comunque ad assicurare al fallito il soddisfacimento di essenziali esigenze di vita, nella parte in cui dispone che la casa di sua proprietà , nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, “non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività”. Ove il fallito non disponga di mezzi di sussistenza, può essergli accordato un sussidio alimentare dal giudice delegato, tenendo conto delle disponibilità liquide del fallimento e dell’incidenza del sussidio sul diritto al riparto. c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge : la norma, è pacifico, si riferisce sia a cose che a diritti.

4.9 Gli effetti personali

Prima della riforma, la sentenza di fallimento veniva comunicata all’amministrazione delle poste, che disponeva l’inoltro al curatore. Allo stato, l’art. 48 l.f. statuisce che il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, relativa ai rapporti compresi nel fallimento. In caso di fallimento di società è prevista la consegna della corrispondenza al curatore.

4.10 I rapporti contrattuali

  • Disciplina

La disciplina dei rapporti contrattuali nel fallimento è contenuta principalmente nella sezione IV del capo III della l.f.. Altre norme si rinvengono nell’articolo 60 della stessa l.f. o nel codice civile (art. 2119, 2° comma e art. 2228, 1° comma).

4.11 Art. 72 L.F.

La riforma del 2006 ha poi introdotto una norma di carattere generale, contenuta nell’art. 72, 1° comma , per i contratti la cui sorte nel fallimento non è disciplinata, che sancisce la sospensione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di dichiarazione del fallimento, fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di subentrare ovvero di sciogliersi dal medesimo. Una disciplina differenziata è stata introdotta per il caso dell’esercizio provvisorio dell’impresa (art. 104, 7° comma L.F.), nonché è stata disciplinata la sorte di alcuni contratti (affitto d’azienda, locazione,

4.12 Esercizio provvisorio dell’impresa

L’art. 104, 7° comma l.f. prevede che “durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli”. Il curatore ha dunque la duplice possibilità di sospendere l’esecuzione e di sciogliere quei contratti la cui continuazione urti con il principio di economicità. 1) disposto con sentenza dichiarativa : la norma che prevede la prosecuzione dei contratti troverà senz’altro applicazione; 2) disposto successivamente : la norma relativa alla sospensione dei contratti troverà immediata applicazione, sino a quando non verrà disposto l’esercizio provvisorio.

4.13 Affitto di azienda

L’articolo 79 L.F. ha previsto la facoltà di recesso anticipato per entrambe le parti, da esercitarsi entro 60 giorni, corrispondendo all’altra un equo indennizzo che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’art. 111, n. 1 della L.F. Il fallimento non costituisce, quindi, causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda.

4.13 Locazione di immobili

Il decreto correttivo n. 169/2007 ha previsto che, in caso di fallimento del locatore, quando il contratto di locazione ha una durata superiore a quattro anni , il curatore possa recedere anticipatamente entro un anno , verso corresponsione di un equo indennizzo. Il recesso è destinato a determinare lo scioglimento del contratto decorsi 4 anni (art. 80, 1° e 2° comma, l.f.). In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo, che sarà soddisfatto in prededuzione ex art. 111, n. 1, l.f.

4.14 Contratto di appalto

violazione delle regole sulla collocazione dei crediti (Cass. 11/11/2003 n. 16915). Lo stato soggettivo del debitore è irrilevante nell’azione revocatoria fallimentare, mentre assume importanza nell’azione revocatoria ordinaria. La malafede del terzo, intesa come conoscenza dello stato d’insolvenza, costituisce invece presupposto dell’azione revocatoria fallimentare.

  • La riforma

La revisione sistematica della revocatoria fallimentare è avvenuta con d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005 n. 80. E’ stata ristretta l’area di applicazione dell’istituto, attraverso la previsione di alcune ipotesi di esenzione volte ad evitare che “situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall’esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziali conseguenti all’accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti” (relaz. illustrativa). Sono state introdotte le seguenti modifiche: dimidiazione del periodo sospetto, da due anni ad un anno e da un anno a sei mesi; sostituzione della nozione “notevole sproporzione” con il superamento del quarto tra le prestazioni eseguite e le obbligazioni assunte dal fallito; impossibilità di esperire l’azione decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque cinque anni dal compimento dell’atto.

  • La riforma: il regime delle esenzioni

La legge di riforma del 2005 ha inoltre previsto sette nuove ipotesi di esenzione dall’azione revocatoria fallimentare, finalizzate alla conservazione del valore oggettivo dell’impresa. L’esenzione costituisce un’eccezione che va provata in giudizio dal convenuto in revocatoria, al fine di sottrarre l’atto dalla dichiarazione di inefficacia.

La riforma: il regime delle esenzioni

ART. 67, 3° COMMA L.F. LETT. A), B), C), D), E), F), G)

  • Inefficacia ex lege e revocabilità

L’inefficacia ex artt. 64 e 65 L.F. consegue automaticamente alla dichiarazione di fallimento, senza

necessità di pronuncia giudiziale. La sentenza che riconosce tale inefficacia ha carattere dichiarativo e può essere proposta senza limiti di tempo. L’inefficacia ex art. 67 L.F. consegue invece ad una pronuncia di revoca , che ha carattere costitutivo.

  • Inefficacia ex lege e revocabilità

Le controversie che derivano dal fallimento sono di competenza del tribunale fallimentare, il quale conoscerà, pertanto, dell’azione revocatoria, dell’azione volta all’accertamento dell’inefficacia ex artt. 64 e 65, dell’azione revocatoria ordinaria. L’azione revocatoria fallimentare non può essere promossa decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque cinque anni dal compimento dell’atto. L’azione revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni.

  • Gli atti a titolo gratuito

L’art. 64 l.f. sancisce l’inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Detto articolo propone un concetto ampio di gratuità, che si fonda sulla diminuzione del patrimonio del fallito senza corrispettivo. La norma colpisce, con la dichiarazione d’inefficacia, l’atto gratuito senza tener conto della posizione del terzo, al quale nessuna tutela viene accordata.

Gli atti a titolo gratuito: casistica

  • Costituzione fondo patrimoniale;Comunione tra coniugi;Donazione remuneratoria;
  • Rinuncia all’eredità;Garanzie per debito altrui;
  • Gli atti a titolo gratuito: esclusioni

L’art. 64 l.f. sottrae alla declaratoria di inefficacia i regali d’uso, gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, purché vi sia sproporzione tra la liberalità ed il

patrimonio del donante. La proporzionalità va verificata con riguardo alle disponibilità patrimoniali che valgano a giustificare un determinato tenore di vita dell’imprenditore, tenuto conto dell’andamento dei suoi affari.

  • L’art. 65 l.f.

La norma prevede un’ulteriore ipotesi di inefficacia ex lege, relativa al pagamento anticipato di debiti scaduti successivamente al fallimento, in quanto volta a sottrarre il credito a regolazione concorsuale.

  • Sull’inefficacia

Altra ipotesi di inefficacia è stata introdotta dal d.lgs. N. 6 del 17 gennaio 2003, di riforma delle società di capitali, relativa al pagamento ai soci nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, dei rimborsi dei finanziamenti sostitutivi di apporti di capitale.

  • Atti a titolo oneroso il danno

La giurisprudenza individua nel danno uno dei presupposti della revocatoria fallimentare, anche se ritiene non necessario l’accertamento dell’effettivo pregiudizio della massa dei creditori, essendo presunto. Trattasi, tuttavia, di una presunzione iuris tantum , restando a carico del convenuto la dimostrazione dell’inesistenza del pregiudizio alla massa fallimentare, mentre è precluso al giudice qualunque accertamento d’ufficio. Il danno può essere individuato nella creazione dello stato d’insolvenza, nel suo aggravamento, nel depauperamento o più semplicemente nella lesione della par condicio.

Sul danno cfr. Cass. 12 settembre 2003 n. 13443.

  • Atti a titolo oneroso il consilium fraudis

Nella revocatoria fallimentare, a differenza che in quella ordinaria, non è richiesto il consilium fraudis , cioè la volontà del debitore di danneggiare i creditori. L’atto compiuto nel periodo sospetto si presume, senza possibilità di prova contraria, che sia stato compiuto dal debitore insolvente nella consapevolezza che esso quanto meno aggravi lo stato d’insolvenza.

  • Atti a titolo oneroso la partecipatio fraudi

Dei tre elementi costitutivi della revocatoria ordinaria (consilium fraudis, partecipatio fraudi ed eventus damni) nella revocatoria fallimentare rimane da provare la partecipatio fraudi , intesa come conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del terzo. In alcuni casi anche questa condizione è presunta e compete al terzo dimostrare la inscientia decotionis.

  • Atti a titolo oneroso, il periodo sospetto

E’ indicato dalla legge in uno o due anni, a seconda del tipo di atto interessato. Il dies a quo coincide con la data del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento. In caso di successione della procedura fallimentare a quella di amministrazione controllata, il computo del

“periodo sospetto” decorre dal decreto di ammissione alla prima procedura.

  • Atti a titolo oneroso, la prescrizione

Il termine di prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare è quello ordinario di cinque anni di cui all’art. 2903 c.c., decorrente dalla data della dichiarazione di fallimento, a differenza della revocatoria ordinaria il cui termine decorre dalla data dell’atto impugnato. L’azione ha natura costitutiva, per cui nel suddetto termine di cinque anni dev’essere intrapresa, non essendo sufficiente la messa in mora stragiudiziale.

  • L’art. 67 l.f.

L’art. 67 l.f. disciplina in modo differenziato gli atti a titolo oneroso in relazione al corrispettivo. Il 1° comma si riferisce ai casi in cui fra le prestazioni vi è squilibrio in danno del debitore poi fallito e l’atto è revocabile se compiuto nell’anno anteriore. Esiste una presunzione legale di

nell’attuale sistema in considerazione della diversa disciplina prevista per l’ammissione in via tardiva (entro dodici o diciotto mesi), della perentorietà del termine per la presentazione delle domande tempestive, della possibilità che la procedura venga chiusa in mancanza di domande tempestive. La domanda di ammissione di un credito allo stato passivo e quella di restituzione e rivendicazione di beni mobili e immobili vanno presentate nella forma del ricorso al giudice delegato , depositata in cancelleria o spedita in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile la prova della ricezione. Le domande vanno presentate nel termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza , considerandosi tardive quelle presentate successivamente. La domanda deve contenere:

  • l’indicazione della procedura cui intende partecipare; • le generalità del ricorrente; • il petitum; • la causa petendi; • l’eventuale titolo di prelazione. La mancanza o assoluta incertezza degli elementi essenziali, determina l’inammissibilità della domanda. La fase di verificazione è strutturata come procedimento contenzioso, sia pure di carattere sommario, avanti a un giudice terzo e imparziale, nel quale assumono il ruolo di parte da un lato i singoli ricorrenti , dall’altro il curatore ed i creditori concorrenti , non invece il fallito che può soltanto chiedere di essere sentito e presentare osservazioni al progetto di stato passivo.
  • Il procedimento

La verificazione si svolge in un’udienza alla quale possono partecipare tutti i creditori concorsuali.

Il curatore forma e deposita in cancelleria un progetto almeno quindici giorni prima dell’udienza, con facoltà per gli interessati di visionarlo e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all’udienza. Il progetto suppone l’esame, da parte del curatore, di ciascuna domanda e la formulazione su ciascuna di esse delle “sue motivate conclusioni”. Il diritto di partecipare al riparto spetta soltanto ai creditori anteriori al fallimento, se il credito è fondato su prova scritta la data della scrittura dev’essere certa. Se la scrittura non è richiesta ad substantiam (ad. es. cambiale) o ad probationem (ad es. transazione), la prova può essere data con uno qualsiasi dei mezzi di prova previsti negli art.. 2699 c.c.. Il credito può essere stato accertato giudizialmente già prima della dichiarazione di fallimento, mediante sentenza o decreto ingiuntivo passati in giudicato ovvero risulta da sentenza non passata in giudicato. Nel caso di decreto ingiuntivo o sentenza passati in giudicato è necessario comunque un giudizio di verifica in sede concorsuale. Nel caso di sentenza non passata in giudicato il credito, previa verifica, va ammesso a meno che il curatore non prosegua o proponga il giudizio di impugnazione. Le statuizioni del giudice possono essere: di inammissibilità della domanda; di ammissione; di esclusione totale o parziale del credito o della prelazione; di ammissione con riserva.

Inammissibilità : in tal caso la domanda può essere riproposta. Ammissione : riguarda il credito e, ove richiesta, la prelazione. Esclusione : riguarda anch’essa il credito e l’eventuale prelazione. Ammissione con riserva : per i crediti condizionali, per i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, per i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale con sentenza non passata in giudicato, per i quali l’accertamento prosegue davanti al giudice dell’impugnazione. A favore del creditore ammesso con riserva, è previsto l’accantonamento delle quote che gli spetterebbero all’atto delle ripartizioni dell’attivo.

  • Le domande tardive

Le domande di accertamento dei crediti e dei diritti reali o personali su beni mobili o immobili devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica. Non sono ammissibili domande presentate dopo il dodicesimo mese dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo , salvo che il ricorrente provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. I creditori chirografari ammessi tardivamente concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione, salvo che il ritardo sia dipeso da cause ad essi non imputabili: la non imputabilità deve risultare dal provvedimento di ammissione. I creditori

prelatizi , il cui credito è assistito da cause di prelazione, hanno invece diritto in ogni caso al soddisfacimento preferenziale. Il giudice delegato fissa ogni quattro mesi un’udienza, salvo che sussistano motivi d’urgenza.

  • Le domande di restituzione e rivendicazione

Le domande di rivendicazione e restituzione possono riguardare beni mobili e beni immobili. È rilevante non tanto l’appartenenza del bene al patrimonio del terzo, quanto piuttosto la sua estraneità al patrimonio del debitore. Per i beni mobili , se la domanda è di rivendicazione, oggetto della prova dev’essere la proprietà attuale del rivendicante, non è cioè sufficiente la prova storica dell’acquisto della proprietà da parte del terzo, occorrendo invece anche la prova che il terzo è tuttora proprietario. Se la domanda è di restituzione e il titolo del possesso del fallito è un contratto restitutorio (deposito, locazione, comodato), deve ritenersi sufficiente la prova del contratto, che dev’essere data con scrittura privata avente data certa anteriore al fallimento. Per i beni immobili , sono decisive essenzialmente le risultanze dei registri immobiliari, le cui trascrizioni devono essere anteriori al fallimento. Pertanto: la pretesa all’accertamento del diritto di proprietà sulla base di atto negoziale dovrà non solo risultare da scrittura di data certa anteriore al fallimento, bensì anche dalla trascrizione della domanda giudiziale anteriore al fallimento; la pretesa all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di immobile destinato ad abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti od affini entro il terzo grado, potrà essere fatta valere soltanto se anteriormente al fallimento il preliminare è stato trascritto ex art. 2645 bis c.c.; la pretesa all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto negli altri casi , potrà essere fatta valere se trascritta anteriormente al fallimento.

6.2 La decisione

Il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria (art. 96, 4° comma). Le statuizioni contenute nel decreto di esecutività dello stato passivo hanno efficacia di “giudicato endofallimentare”, contengono l’accertamento definitivo del diritto di partecipare al riparto ed acquisiscono autorità di cosa giudicata.

6.3 Le impugnazioni

Il decreto di esecutività dello stato passivo può essere impugnato con opposizione, impugnazione propriamente detta o con revocazione (impugnazione straordinaria). L’opposizione può essere proposta dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili che contesti il mancato accoglimento della propria domanda; ve proposta nei confronti del curatore, soggetto che rappresenta l’interesse della collettività dei creditori (art. 98, 2° comma). L’impugnazione può essere proposta dal curatore, dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili, i quali contestino che la domanda di un creditore sia stata accolta; va proposta nei confronti del creditore i cui credito sia stato accolto, ma al giudizio partecipa anche il curatore. La principale novità è costituita dal riconoscimento della legittimazione all’impugnazione anche al curatore, che non riveste più il ruolo di semplice ausiliario del giudice, bensì la veste di parte. La revocazione può essere richiesta dal curatore, dal creditore e dal titolare di diritti su beni mobili o immobili quando sono decorsi i termini per l’opposizione o l’impugnazione contro i provvedimenti di accoglimento o contro i provvedimenti di rigetto, per falsità, dolo, errore essenziale di fatto, mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.

  • Il procedimento

Il termine per proporre impugnazione è fissato in 30 giorni , decorrente per le impugnazioni ordinarie dalla comunicazione che il curatore deve inviare ai sensi dell’art. 97 L.F. e per

7.2 Il programma di liquidazione

Il curatore predispone, entro 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di inventario, il programma di liquidazione (art. 104 ter L.F.). Il termine è obbligatorio e il mancato rispetto può avere conseguenze sul mandato del curatore. Il curatore per esigenze sopravvenute, può integrare il programma di liquidazione con un supplemento (c.d. clausola di salvaguardia). ANTE CORRETTIVO parere favorevole del comitato dei creditori e approvazione del programma presentato da parte del giudice delegato POST CORRETTIVO approvazione del comitato dei creditori e intervento del giudice delegato nella fase esecutiva. Quid iuris in caso di inerzia del comitato dei creditori rispetto alla richiesta di approvazione del programma di liquidazione ex art. 104 ter 1° comma. L’art. 41, 4° comma L.F. prevede che in caso di inerzia del comitato dei creditori entrano in gioco i poteri suppletivi del giudice delegato Il programma di liquidazione deve contenere: • le informazioni che implicano un giudizio prognostico in chiave di opportunità da parte del curatore (esercizio provvisorio, affitto d’azienda, cessione dell’azienda, ecc); • le informazioni che implicano un impegno semplicemente descrittivo da parte del curatore (azioni risarcitorie, proposte di concordato, azioni recuperatorie, ecc.). Ante decreto : effetto transfert (approvazione del programma con conseguente autorizzazione in blocco). Post decreto : il programma approvato dal comitato dei creditori viene comunicato al giudice delegato che “autorizza l’esecuzione degli atti a esso conformi”. Il curatore prima di esercitare concretamente l’azione approvata, dovrà munirsi dell’autorizzazione del giudice delegato.

7.3 Rinuncia alla liquidazione di beni – la rinunzia e urgenza della vendita

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. La derelizione può essere disposta per il modesto valore dei beni o anche per il carattere di oggettiva invendibilità. In detti casi i creditori possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

7.4 Carenza di attivo

Il curatore può depositare ex art. 102 L.F., almeno venti giorni prima dell’udienza fissata per la verificazione del passivo, una relazione sulle prospettive della liquidazione dalla quale emerga che non può essere acquisito alcun attivo da distribuire ai creditori che hanno presentato domanda di

ammissione al passivo. In tal caso, acquisito il parere del comitato dei creditori e sentito il fallito, il Tribunale dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo e il curatore procederà verso la chiusura ex art. 118, n. 4.

7.5 Liquidazione urgente

Se dal ritardo possa derivare un pregiudizio all’interesse dei creditori , il curatore può domandare

al giudice delegato l’autorizzazione a procedere alla liquidazione anticipata, previa acquisizione del parere del comitato dei creditori.

7.6 Cessione dei crediti e cessione delle azioni revocatorie

Nell’ottica accelleratoria della liquidazione, il legislatore ha introdotto la possibilità di cedere i crediti, anche fiscali, futuri, in contestazione. I limiti alla cedibilità sono quelli della possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità. Sono esclusi i crediti ex art. 46 L.F.

Cessione delle azioni revocatorie

La cessione delle azioni revocatorie pendenti determina non solo la successione nel processo, ma soprattutto la cessione dei beni per i quali viene chiesta giudizialmente la dichiarazione di inefficacia. L’oggetto della cessione è il diritto a liquidare il bene nelle forme dell’espropriazione forzata.

7.7 La vendita dei beni – la cessione dell'azienda o il conferimento in società

Il curatore, nell’ottica di conservazione dei complessi produttivi, deve dare la preferenza, nella liquidazione dell’attivo, alla cessione dell’azienda o di rami dell’azienda. La vendita dell’azienda o di rami di azienda ha l’effetto del subentro dell’acquirente nei rapporti di lavoro e risponde anche all’interesse alla conservazione dei posti di lavoro. Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti (art. 105, 3° comma). La vendita fallimentare dell’azienda ha carattere coattivo e perciò l’acquirente non risponde dei debiti sorti prima del trasferimento, che dovranno essere fatti valere, come tutti i crediti concorsuali, sul ricavato della vendita dell’azienda. E’ possibile convenire la corresponsione di parte del prezzo mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente, “solo se non viene alterata la graduazione dei crediti”. E’ prevista la pubblicazione nel registro delle imprese della cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda, che assolve anche alla funzione di condizione di opponibilità delle cessioni dei crediti. Il curatore deve indicare le c.d. “procedure competitive” che intende adottare, tenuto conto della possibilità di avvalersi di soggetti specializzati nonché della stima e pubblicità adeguate. Per tutte le vendite vige il principio di libertà di forme, accompagnato dalla prescrizione dell’adozione di procedure competitive, salva la facoltà del curatore di prevedere, nel programma di liquidazione, che “le vendite dei beni mobili, immobili, e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”. E’ ora possibile l’utilizzo dello strumento privatistico del contratto di compravendita, in precedenza precluso per l’affermata nullità delle vendite fallimentari effettuate in detta forma. Il legislatore ha introdotto il paletto della pubblicità al fine di assicurare la massima informazione e la massima partecipazione

d tutti i soggetti potenzialmente interessati. La vendita ha natura coattiva, pur procedendo a ciò il curatore, atteso che permane il potere del giudice delegato di cancellare i vincoli. Il principio della libertà di forma impone tuttavia che le vendite vengano effettuate sulla base di stime di operatori esperti e previo esperimento di adeguate forme di pubblicità per favorire la massima informazione e partecipazione di interessati. Le stime hanno particolare importanza per i beni che

possono suscitare interesse generale, comunque è sempre richiesto sia per un’esigenza di controllo

sull’operato del curatore, sia per scegliere tra possibili alternative di realizzo di determinati beni (ad esempio ai fini della rottamazione). La pubblicità potrà essere effettuata su quotidiani o periodici. I beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e non è data la garanzia per i vizi,

stante il carattere coattivo della vendita. L’amministrazione fallimentare, tuttavia, può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall’acquirente per effetto di false informazioni che gli siano state fornite. La procedura competitiva seguita dal curatore si conclude con la determinazione del prezzo offerto ed ove pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per almeno il 10% del prezzo offerto il curatore può sospendere la vendita, provvedendo eventualmente ad una gara informale tra gli offerenti. All’esito della procedura competitiva, il curatore deve limitarsi ad informare il giudice delegato e il comitato dei creditori degli esiti della procedura, depositando in cancelleria la relativa documentazione. Il giudice delegato ha il potere di sospendere la vendita “quando ricorrano gravi e giustificati motivi” ovvero impedire il perfezionamento della vendita “quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato”. Il potere di sospensione del giudice delegato non può essere esercitato d’ufficio, ma solo su istanza di parte. La sospensione della vendita, pertanto, potrà avvenire in due ipotesi: a) da parte del curatore, solo quando gli pervenga offerta migliorativa di almeno il