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Riassunto completo procedure concorsuali di Gastone Cottino
Tipologia: Appunti
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Sono disciplinate dal regio decreto 267/1942 c.d. legge fallimentare. Tali procedure vengono definite tali perché sono quelle procedure in cui tutti i creditori partecipano in concorso tra di loro per ottenere le somme a loro dovute sulla base di quelle derivanti dalla liquidazione delle attività dell’impresa. Quindi le procedure concorsuali hanno come elementi in comune:
1. Il fatto di essere collegate ad uno stato di dissesto economico dell’imprenditore commerciale. Poiché solo all’imprenditore commerciale o alle società che svolgono un’attività commerciale si applica lo STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE il quale prevede oltre al fatto di essere soggetti a fallimento e alle altre procedure concorsuali, anche l’essere soggetti alla tenuta delle scritture contabile e l’iscrizione nella sezione generale o principale del registro dell’impresa. 2. Di avere carattere collettivo perché coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore ai quali si garantisce in linea di principio, una parità di trattamento. A differenza di quanto si sostiene in caso di iniziative individuali dove viene premiato il creditore o i creditori più vigili e veloci nell’aggredire il patrimonio del debitore 3. Di avere carattere universale , ossia riguardano TUTTO il patrimonio dell’imprenditore commerciale sia i beni presenti, sia quelli già usciti e recuperati con le azioni revocatorie, sia quelli sopravvenuti ossia acquisiti dal curatore deducendo le spese sostenute per il loro acquisto e la loro conservazione. SONO ESCLUSI solo i beni strettamente personali e quelli che l’organo della procedura concorsuale, fatta un’analisi costi-benefici, ha ritenuto anti- economico acquisire all’attivo o liquidare.
A queste si sono poi aggiunte L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE E QUELLA SPECIALE DELLE GRANDISSIME IMPRESE
E’ la classica procedura di tipo liquidatorio,finalizzata a realizzare il residuo attivo e a ripartire il ricavato tra i creditori. Nell’analizzare il fallimento dobbiamo far riferimento al regio decreto 267/1942 quindi alla c.d. legge fallimentare. Nella concezione di tale legge il fallimento viene visto come una fase patologica dell’impresa. La normativa del regio decreto fino al 2006 è rimasta sostanzialmente immutata, dal 2006 in poi, iniziano una serie di riforme/interventi tesi a far prevalere l’impianto aziendalistico rispetto a quella che era la fase patologica dell’impresa prevista nella normativa del 1942. Questa
serie di riforme hanno trovato il loro completamente in una riforma che sarebbe dovuta entrare in vigore ad agosto 2020 ma che a causa dell’emergenza sanitaria con il decreto legge 23/2020 è stata posticipata a settembre 2021. LA NOVITA’ FONDAMENTALE di questa riforma non ancora entrata in vigore è l’abolizione del termine FALLIMENTO sostituendo con l’espressione LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. In tal senso il legislatore ha voluto sottolineare il passaggio da un aspetto patologico dell’azienda ad una forma di salvaguardia della stessa. INFATTI prevede una FASE PRECEDENTE all’intervento del tribunale, fase gestita dagli OCRI (Organismo di Composizione della Crisi), costituiti sotto la vigilanza delle camere di commercio, composti da un collegio di 3 esperti, che tenderanno in qualche modo di salvaguardare la continuità aziendale. QUINDI LA RATIO DI QUESTA RIFORMA è essenzialmente quella di far si che l’impresa anticipi quella che è la fase della crisi. AFFINCHE’ SI POSSA DICHIARARE FALLIMENTO sono innanzitutto necessari 2 elementi (presupposti):
1. ELEMENTO SOGGETTIVO Art.1 r.d. 267/1942 Deve trattarsi di un IMPRENDITORE COMMERCIALE. Inoltre l’imprenditore per essere dichiarato fallito deve presentare in modo cumulativo 3 requisiti dimensionali, ossia nei 3 esercizi precedent: Attivo patrimoniale superiore a 300.000€ Ricavi superiori a 200.000€ Debiti maggiori o uguali a 500.000€ Inoltre l’attività dell’imprenditore non deve essere cessata da oltre un anno. 2. ELEMENTO OGGETTIVO Art.5 r.d. 267/1942Deve esserci LO STATO DI INSOLVENZA Tale art. dispone che lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
legittimati a farlo:
l’imprenditore a chiedere il proprio fallimento è il fatto che spesso tale attività viene ben vista sia dal tribunale fallimentare che dalla procura e ciò in qualche modo limita quelle che possono essere le responsabilità del debitore o dell’amministratore.
procedimento penale, oppure dalla fuga, dalla latitanza dell’imprenditore ecc..; Inoltre può essere effettuata dal pubblico ministero nel caso in cui un creditore abbia presentato la domanda di fallimento e successivamente poi ritirata. In tal caso il tribunale non può dichiarare fallimento d’ufficio, ma può solo segnalare al pubblico ministero, lo stato di
legalmente compiuti dagli organi della procedura. CIOE’ AD ESEMPIO il curatore che ha eseguito dei pagamenti non dovrà restituire le relative somme al fallito.
Con la sentenza di accoglimento della domanda di fallimento vengono nominati anche gli organi della procedura ovvero:
1. TRIBUNALE FALLIMENTARE Esso è investito dell’intera procedura fallimentare, dalla dichiarazione alla chiusura. In via di principio, gli competono: La nomina, la revoca e la sostituzione, per giustificato motivo, degli organi della procedura.; Le decisioni di tutte le controversie ad essa relativi (nomina, revoca e sostituzione), e dei reclami proposti contro i provvedimenti del giudice delegato; L’audizione in camera di consiglio del curatore, del fallito e del comitato dei creditori, La liquidazione del compenso al curatore; **La decisione di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa;
Gli avvocati o i dottori commercialisti;
Gli studi professionali associati e le società tra professionisti; Coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in s.p.a., dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazioni di fallimento.
Il coniuge, i parenti e gli affini del fallito entro il 4° grado; I creditori; Chi abbia concorso al dissesto dell’impresa; Chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.
nominato con la sentenza di accoglimento della domanda di fallimento, che deve entro 2 giorni accettare la nomina; non è prevista una forma scritta, per cui è sufficiente anche che il curatore compia un atteggiamento concludente. Ad esempio la prima attività del curatore è quella di apporre i sigilli all’impresa, quindi anche se non esprime sull’accettazione, nel momento in cui appone i sigilli esprime l’accettazione dell’incarico. Il curatore NON PUO’ essere considerato né un rappresentante del fallito, alla quale si sostituisce nei rapporti sostanziali e processuali, né un rappresentante dei creditori, delle cui ragioni si fa portavoce, MA, nell’esercizio delle sue funzioni è PUBBLICO UFFICIALE. FASI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE SPETTANTE AL CURATORE
sigilli sui beni che si trovano nelle sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore e ne redige l’inventario, prendendoli così in consegna. Predispone il bilancio dell’ultimo esercizio e compila, per poi depositarli in cancelleria, gli elenchi dei creditori e di tutti coloro che vantino diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito.
comunicazione, mediante PEC, a tutti i creditori che risultano dall’elenco da lui stesso realizzato. (art.92 l.fall.). Attraverso questa comunicazione il curatore informa i creditori sulla dichiarazione di fallimento, sulla nomina del giudice delegato e del curatore che è lui stesso, sulla data dell’udienza per l’esame dello stato passivo e inviterà il creditore a presentare la domanda di ammissione entro 30 giorni dal giorno dell’udienza, inoltre invita i creditori a consultare l’art.93 della legge fallimentare affinché nella domanda non manchino gli elementi essenziali ossia, vi deve essere: 1 ) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma per la quale si chiede di partecipare, oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
realizzare i crediti del fallito e a trasformare i suoi beni in denaro da ripartire tra i creditori. Il curatore provvede a fare ciò attraverso un PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE, da predisporre entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario. Tale programma deve essere approvato dal comitato dei creditori; invece il giudice delegato ha il potere-dovere di autorizzare l’esecuzione degli atti ad esso conformi. (Ottiene liquidi attraverso la cessione dei beni (vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco; cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni; vendita dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi). Il ricavato ottenuto dal programma di liquidazione viene distribuito ai creditori, soddisfacendo prima i crediti prededucibili, poi quelli privilegiati e poi quelli chirografari. L’attivo però deve INIZIALMENTE essere distribuito mediante riparti parziali, con cadenza quadrimestrale dalla data del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, riparti che non possono superare l’80% delle somme disponibili, perché almeno il 20% delle somme distribuibili devono essere accantonate per soddisfare gli eventuali imprevisti legati all’ammissione al passivo con riserva di creditori di cui non fosse ancora certo il diritto o alla pendenza di giudizi di impugnazione dello stato passivo. Questo 20% sarà ripartito nel riparto finale. Dopo aver compiuto la liquidazione dell’attivo e PRIMA del riparto finale il curatore deve presentare il rendiconto particolareggiato della sua gestione e promuovere così la chiusura del fallimento. CHIUSURA FALLIMENTO Il fallimento si chiude nei casi stabilità dall’ art.118 l.fall. : 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura
Il concordato fallimentare è una sorta di accordo tra l’imprenditore fallito ed i suoi creditori.
La proposta deve essere inviata al GIUDICE DELEGATO Il quale richiederà il parere del COMITATO DEI CREDITI , che è vincolante se è negativo, e del CURATORE, che non è vincolante. Successivamente la proposta è sottoposta ALL’APPROVAZIONE DEI CREDITORI. La sua ESECUZIONE avviene sotto la sorveglianza del curatore, del comitato dei creditori e del giudice delegato. Come tutti i contratti potrà essere risolto per inadempimento qualora le garanzie promesse non vengano costituite o il proponente non adempia regolarmente gli obblighi assunti. Potrà essere ANNULLATO qualora sia stato dolosamente esagerato il passivo oppure sottratta o dissimulata parte rilevante dell’attivo. In entrambi i casi si avrà riapertura del fallimento. LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO NON E’ IRREVOCABILE. Nei casi previsti dai n. 3 e 4 dell’art. l.fall. il tribunale entro 5 anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può infatti ordinarne la riapertura se nel patrimonio del fallito si rinvengano attività in misura tale da renderla utile oppure se il fallito offra la garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi.
E’ composta da 3 o 5 membri scelti in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguarda alla possibilità di soddisfacimento degli stessi. Il comitato si considera costituito con l’accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima delle elezioni del suo presidente. Essendo un organo collegiale, deve essere convocato dal suo presidente (prima dal curatore) per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. Decide a maggioranza dei votati ad esclusione di quelli in conflitto di interessi. La funzione del comitato è essenzialmente quella CONSULTIVA. I pareri generalmente non sono vincolanti, lo diventano quando si tratta di autorizzare decisioni di particolare rilievo come il concordato fallimentare. Altra funzione è quella di VIGILANZA sull’operato del curatore. A tal fine il comitato e ciascun componenti possono ispezionare in qualsiasi momento le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore ed al fallito, nonché di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo fallimentare e di essere informati dell’esito della vendita dei beni fallimentari.
Essi possono richiederlo senza dover rispettare termini come il fallito
SOLTANTO PERO’ dopo il decorso di 1 anno dalla dichiarazione di fallimento e purche’ non ne siano trascorsi 2 dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
La prima è che i creditori il cui credito sia stato acquisito in forza di un titolo anteriore al fallimento, possono soltanto presentare la domanda di ammissione allo stato passivo, diventando così creditori concorrenti. La seconda è che chi vanti pretese acquisite dopo la dichiarazione di fallimento per effetto di atti compiuti dal fallito, e pertanto inefficaci rispetto alla procedura, è privato di qualsiasi prospettiva di recupero endofallimentare. Egli potrà agire solo dopo la chiusura della procedura nei confronti del fallito tornato in bonis e sempre che questi non abbia ottenuto l’esdebitazione cancellando ogni pendenza residua. Soltanto i creditori di massa, avranno diritto di essere soddisfatti in prededuzione, cioè prima e fuori dal concorso.
Lo strumento per recuperare beni ed utilità usciti dal patrimonio del debitore in prossimità dell’accertamento dell’insolvenza, ripristinando la par condicio creditorum, è rappresentato dall ’azione revocatoria, ordinaria e fallimentare. La ragion d’essere di questo istituto sta nel fatto che la crisi d’impresa non ha quasi mai come sbocco immediato la dichiarazione di fallimento, ma è preceduta da un periodo, più o meno lungo di tempo, durante il quale l’imprenditore, pur già trovandosi in stato di insolvenza, continua ad operare e intrattenere rapporti con terzi presumibilmente per tentare di correre ai ripari ed evitare il peggio L’inefficacia degli atti compiuti dal debitore quando era già in stato di insolvenza può essere: DI DIRITTO (REVOCATORIA DI DIRITTO) Sono automaticamente privi di effetti nei confronti dei creditori, sia gli atti a titolo gratuito, sia i pagamenti anticipati, eseguiti dal fallito, di debiti che sarebbero scaduti nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente. In tal caso, visto che sia gli atti a titolo gratuito che i pagamenti anticipati sono inefficacio ope legis, il curatore dovrà soltanto dimostrare che sono stati compiuti nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. O PUO’ PRODURSI A SEGUITO DI PRONUNCIA GIUDIZIALE (REVOCATORIA GIUDIZIALE) Tale revoca deriva da una pronuncia ad hoc del giudice. Essa riguarda gli atti a titolo oneroso in senso lato compiuti dall’imprenditore prima del fallimento. Si atteggia in modo radicalmente diverso secondo che tali atti debbano considerarsi ‘’normali’’ (fiosologici cioè nell’esercizio dell’impresa) o ‘’anormali’’ (sintomatici dello stato di insolvenza dell’imprenditore). Sono considerati ANORMALI: Gli atti a titolo oneroso, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sarpassino di oltre ¼ ciò che a lui è stato dato o promesso Gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento ( ma ad es. attraverso la dazione di un bene) I pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti;
Le garanzie indicate al punto precedente nonché le ipoteche giudiziali per debiti preesistenti già scaduti. In tali casi affinchè gli atti siano revocati, il curatore dovrà solo provarne il compimento nell’ anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Detto periodo si riduce a 6 mesi per le meno ‘’sospettabili’’ garanzie richieste dopo il rilascio del finanziamento ma per debiti già scaduti. Sono considerati NORMALI: Gli atti a titolo oneroso in cui vi sia equilibrio tra prestazione e controprestazione (esempio vendita a giusto prezzo); I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati con denaro o altri mezzi normali ( es. pagamenti con assegni circolari) Gli atti costitutivi di un diritto di prelazione (pegno, ipoteca) per debiti, anche di terzi, contestualmente creati. In tali casi, poiché il compimento di questi atti è ritenuto fisiologico nell’esercizio dell’attività di impresa, e non può essere di per sé considerato un campanello d’allarme dello stato di insolvenza, spetta al curatore che intenda revocarli dimostrare, anche tramite presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti, la scientia decoctionis in capo al terzo contraente. Al curatore è comunque sempre consentito l’esperimento dell’ AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA. La revocatoria ordinaria è l’unica strada percorribile quando l’atto esca dal perimetro del periodo sospetto, come nel caso in cui il debitore, poi fallito, abbia costituito un’ipoteca contestualmente al debito 2 anni prima della dichiarazione di fallimento
LA REVOCATORIA ORDINARIA mira a ripristinare la garanzia patrimoniale intesa come sufficienza del patrimonio del debitore ad assicurare il soddisfacimento dei creditori; LA REVOCATORIA FALLIMENTARE presuppone l’esistenza di una situazione patologica preesistente all’atto (insolvenza), che avrebbe già dovuto comportare la dichiarazione di fallimento. Quindi ciò che viene in considerazione nel fallimento è che l’atto del debitore è revocabile perché è stato compiuto quando il debitore era insolvente e NON CHE l’atto è revocabile perché ha reso il debitore insolvente.
Di regola, l’esecuzione dei contratti stipulati dall’imprenditore anteriormente al suo fallimento e ancora in corso di esecuzione alla data della sua dichiarazione rimane SOSPESA fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, operi una scelta tra le 2 soluzioni alternative:
e pubblicità. Ad essi il giudice delegato può soltanto ingiungere di eseguire i versamenti ancora dovuti.
E’ disciplinato dagli artt.160 a 186 l.fall. E’ lo strumento principe per evitare il fallimento. E’: Una procedura concorsuale giudiziale perché per il perfezionamento dell’accordo occorre l’omologazione del tribunale; Una procedura di massa in quanto è obbligatorio per tutti i creditori e non solo per quanti abbiano espresso un voto favorevole; Pur ricalcando nella struttura e nel procedimento il concordato fallimentare se ne distingue per 2 motivi:
1. Il concordato preventivo consente di intervenire nel momento in cui si verifica uno stato di crisi e NON già quando è sfociato in un’insolvenza irreversibile; 2. Essendo chiesto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, se ha esito positivo impedisce la dichiarazione di fallimento e consente di uscire indenne, o quasi, dalla stessa crisi. E’ invece identico al fallimento il presupposto soggettivo ovvero SOLO l’imprenditore commerciale che superi i limiti dimensionali indicati dall’art.1 l.fall. può chiedere di essere ammesso al concordato preventivo. Inoltre il concordato preventivo così come quello fallimentare prevede: Una proposta di ammissione, quindi una domanda, in forma di ricorso, che va depositata nella cancelleria del tribunale fallimentare, corredata da una serie di documenti. La proposta può prevedere la soddisfazione dei creditori, eventualmente divisi per classi, in qualsiasi forma. Tuttavia se il concordato è liquidatorio, il debitore deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari. Altri vincoli da rispettare sono il divieto di alterare l’ordine di eventuali cause legittime di prelazione e una soglia minima di soddisfazione dei creditori privilegiati che non deve essere inferiore a quanto gli stessi potrebbero realizzare. L’approvazione da parte da parte della maggioranza dei creditori, infatti spetta esclusivamente ai creditori valutare la proposta nel merito e pertanto la sua appetibilità e convenzione economica. Per l’approvazione da parte dei creditori, diversamente da quanto accade nel concordato fallimentare, NON vige il principio silenzio-assenso ma è fissata un’apposita udienza, che può svolgersi in via telematica, presieduta dal giudice delegato,
alla quale sono legittimati a partecipare, oltre al debitore e ai creditori, il commissario giudiziale, che dovrà presentare la sua relazione sulla proposta. Nell’adunanza i creditori potranno illustrare le ragioni pro e contro la proposta e il concordato potrà dirsi approvato se saranno raggiunte le maggioranze. L’omologazione da parte del tribunale, a questo punto si apre il giudizio di omologazione che deve intervenire di regola entro 9 mesi dalla presentazione del ricorso ovvero il tribunale si limita a verificare il rispetto delle condizioni di legge e l’effettiva realizzabilità dell’obiettivo specifico perseguito dal procedimento (la c.d. causa concreta), che indipendentemente dal tipo di proposta formulata, è il superamento della situazione di crisi dell’imprenditore ed il soddisfacimento, sia pure parziale, dei creditori. Il tribunale DOPO aver sentito il debitore, se ritiene che non ve ne siano le condizioni, dichiara, con decreto reclamabile, il concordato inammissibile , anche se questo non preclude che la domanda, ovviamente modificata, possa essere ripresentata, almeno fino a quando, su richiesta del creditore o del pubblico ministero e previo accertamento dello stato di insolvenza, non intervenga il fallimento. Se viceversa, la verifica ha esito positivo, viene aperta la procedura con un decreto. Con esso il tribunale: Nomina un GIUDICE DELEGATO il quale presiede l’adunanza dei creditori, decide sull’ammissione provvisoria di crediti eventualmente contestati e riferisce al tribunale l’esito della votazione dei creditori; Nomina il COMMISSARIO GIUDIZIALE, il quale è pubblico ufficiale ed è assimilabile al curatore fallimentare. Inoltre Ordina la convocazione dei creditori per la votazione; Stabilisce il termine non superiore a 15 giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale, a pena di revoca dell’ammissione al concordato, una somma pari al 50% e comunque non inferiore al 20% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura. Nel caso di esito positivo, il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della proposta e, nel caso in cui riguardi una società, anche rispetto ai soci illimitatamente responsabili, che saranno perciò liberati, nei confronti dei creditori sociali, per la parte eccedente la percentuale concordataria. L’EVENTUALE SBOCCO DEL CONCORDATO NEL FALLIMENTO la legge stabilisce che: DA UN LATO Saranno considerati prededucibili, i crediti sorti in occasione o in funzione del concordato; DALL’ALTRO LATO Saranno irrevocabili gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dello stesso e i pagamenti di servizi strumentali all’ammissione a tale procedura; Mentre per quelli non compresi da tale formulazione, e quindi revocabili, i termini per il calcolo del periodo sospetto decorreranno dalla precedente pubblicazione della domanda di concordato nel registro dell’impresa (E NON DALLA SUCCESSIVA);
istanza di un creditore o del pubblico ministero e venga accertato lo stato di insolvenza, dichiarare fallimento.
questo concordato è che in tal caso il piano allegato alla domanda deve prevedere, oltre alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta, ANCHE la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore oppure la cessione dell’azienda in esercizio o il suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione. Bisogna attestare comunque che la prosecuzione dell’attività di impresa, prevista dal piano di concordato, è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, in caso contrario il tribunale deve revocare l’ammissione alla procedura concordataria. La continuità aziendale viene favorita consentendo all’impresa di partecipare alle gare pubbliche e, nel contempo, di sciogliersi dai contratti ritenuti incompatibili o anche solo inopportuni con l’obiettivo della prosecuzione dell’attività. Inoltre, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
E’ disciplinato dall’ art.182 bis l.fall. Tale accordo è il frutto di negoziazioni fra il debitore ed i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, senza partecipazione del giudice. A tal fine l’imprenditore in stato di crisi deve depositare presso la cancelleria del tribunale competente un ricorso contenente la stessa documentazione richiesta per il concordato preventivo e la relazione redatta da un professionista, da lui designato, sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrare pagamento dei creditori estranei, entro 120 giorni decorrenti dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti, o dalla scadenza. Ne consegue che l’accordo omologato è in grado di produrre effetti anche per i creditori estranei. L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro dell’impresa. Da tale momento decorre un doppio termine: 60 giorni durante i quali i creditori per titolo e cause anteriore a tale data non potranno iniziare o proseguire azioni cautelari e esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione 30 giorni per fare opposizione contro di esso innanzi al tribunale che, solo dopo averle decise, può procedere all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato, da pubblicare nel registro delle imprese. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON INTERMEDIARI FINANZIARI E LE CONVENZIONI DI MORATORIA L’art.182 septies l.fall. prevede due nuovi istituti, ovvero quello di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria, avente quale prerequisito applicativo una crisi d’impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari. L’obiettivo è risolvere un problema concreto, ben noto agli operatori del settore: impedire comportamenti ostruzionistici
provenienti in genere dalle banche più piccole, che spesso finiscono per mettere ‘’ i bastoni tra le ruote’’ e per compromettere il possibile risanamento. I PIANI DI RISANEMENTO ATTESTATI Mentre quelli di ristrutturazione dei debiti sono accordi bi o plurilaterali e possono avere contenuto sostanzialmente liquidatorio, i piani di risanamento potrebbero, almeno in teoria, essere predisposti unilateralmente dall’imprenditore e, come dice la stessa parola, devono puntura a recuperare l’equilibrio della situazione finanziaria dell’impresa e quindi a garantirne la permanenza sul mercato.
E’ disciplinata sia nel regio decreo 267/1942 c.d. legge fallimentare sia in altre leggi speciali. Ricalca la liquidazione fallimentare ma si distingue da questa: Per l’organo competente, poiché non vi è il tribunale ma l’autorità amministrativa Per il presupposto oggettivo, poiché si può attuare non soltanto nel caso di stato di insolvenza, ma anche in caso di violazione di norme o atti amministrativi, o in casso di gravi irregolarità di gestione o a ragioni di pubblico interesse; Per la finalità perseguita che è l’eliminazione dell’impresa dal mercato La liquidazione coatta amministrativa si apre con decreto dell’autorità governativa pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale entro 10 giorni dalla sua emanazione e iscritto nel registro delle imprese. Organi della procedura sono: L’autorità amministrativa di vigilanza, la quale a sua volta nomina un Commissario liquidatore che agisce nelle vesti di pubblico ufficiale, equipollente al curatore fallimentare
membri scelti fra persone esperte nel ramo d’attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori. La procedura ricalca quella fallimentare e si snoda attraverso: L’accertamento del passivo La liquidazione Ripartizione dell’attivo Il commissario, al pari del curatore: Prende in consegna i beni compresi nella liquidazione e tutti i documenti e le scritture contabili dell’impresa, con l’assistenza, ove occorra, di un notaio; procede alla formazione dell’inventario;