UNIVERSITÀ*MEDITERRANEA*DI*REGGIO*CALABRIA*
Corso*di*Diritto*Commerciale*I*Sc.*Giur.*–*Corso*di*Diritto*Commerciale*Sc.*Econ.*
Casi*pratici*in*materia*di*procedure*concorsuali*
!
!
!
1) In data 14.5.2015, Alfa S.r.l. ha concesso in affitto a Beta S.r.l. un ramo di azienda. In data
11.10.2017, Alfa S.r.l. è dichiarata fallita, e il contratto di affitto temporaneamente prosegue,
fino all’esercizio da parte del curatore del fallimento di Alfa S.r.l. della facoltà di recesso
prevista dall’art. 79 l.fall. Contestualmente, il curatore dichiara di volersi sciogliere, ai sensi
dell’art. 72 l.fall., dai contratti di lavoro inerenti al ramo di azienda retrocesso. Il signor
Tizio, dipendente inizialmente assunto da Alfa S.r.l., e il cui rapporto di lavoro era
proseguito con Beta S.r.l., chiede l’ammissione al passivo del suo credito relativo al TFR. Il
credito viene ammesso al passivo solo in parte, con esclusione dei ratei di TFR maturati
durante l’affitto di azienda sino alla retrocessione della stessa alla procedura. Tizio
vorrebbe proporre opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento
Alfa S.r.l.
2) Il Tribunale di P, nel dichiarare il fallimento di Gamma S.r.l., società editrice del giornale
quotidiano “La Gazzetta di P”, dispone la prosecuzione dell’attività d’impresa mediante
esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 104 l.fall. Il signor Caio, titolare di un’edicola del
centro cittadino di P, al momento della dichiarazione di fallimento, intrattiene con la società
Gamma S.r.l. un contratto di commissione di durata di durata pluriennale, per la vendita
del giornale “La Gazzetta di P”. Il curatore del fallimento di Gamma S.r.l. ritiene che
l’intervenuta dichiarazione di fallimento non abbia fatto venir meno il contratto,
applicandosi l’art. 104, co, 7, l.fall. Il signor Caio oppone invece che per effetto del
fallimento il contratto deve ritenersi risolto. Chi ha ragione?
!
3) Innanzi!al! Tribunale!di!P.,! è!stata!presentata!istanza! per! il!fallimento!dell’Ospedale! del!
Bambin!Gesù,!allegando!essere!questo!un!ente!ecclesiastico!civilmente!riconosciuto!che!
gestisce!attività!sanitario-assistenziali,!con!dimensioni!per!indebitamento!e!patrimonio!
superiori!a!quelli!previsti!all’art.!1!l.fall.,!da!tempo!insolvente!e!con!debiti!scaduti!e!non!
pagati!di!circa!€!65.000.000.
L’Ospedale!si! difende! argomentando! che! la!sua! qualifica! di! ente! ecclesiastico!ai! sensi!
dell’art.! 16! l.n.! 222/1985! è! incompatibile! con! la! qualifica! di! imprenditore,! e! vale!
pertanto!ad!escluderne!la!soggezione!al!fallimento.!Tanto!si!evincerebbe!anche!dall’art.!
149! d.p.r.! 917/1986! (Testo! unico! delle! imposte! sui! redditi,! a! mente! del! quale! ai! fini!
tributari!non!sono!considerati!enti!commerciali!gli!enti!ecclesiastici).!Chi!ha!ragione?!
!
!
*!*!*!