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sbobinatura giorno 3/11/19, argomento centrale sono i vari presupposti
Tipologia: Sbobinature
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DIRITTO COMMERCIALE 11/3/ Legge fallimentare (diritto fallimentare). Le imprese possono vivere diverse fasi nel loro ciclo di vita, vi è una fase iniziale che è quella dello start up aziendale in cui l’impresa nasce e comincia ad organizzare i fattori produttivi necessari per il ciclo di produzione (o di servizi) che andrà a realizzare. Successivamente vi è una fase di sviluppo in cui l’impresa che ha messo insieme i fattori produttivi comincia ad operare nel mercato di riferimento e quindi comincia ad avviare i rapporti con i fornitori, ad assumere dipendenti ecc … arriva in fine alla fase di maturità in cui tutti i fattori produttivi sono impiegati e sono entrati a regime per realizzare l’attività per la quale l’impresa è nata. Questa ultima fase può durare un periodo più o meno lungo a secondo dei contesti, dei settori in cui ci si trova. Alla fase della maturità può subentrare la fase del declino. Questa fase può svilupparsi a secondo dei diversi contesti in maniera più o meno veloce. È importante vedere a questo punto come l’impresa ha operato perché nella fase di declino il nostro legislatore ha voluto salvaguardare alcuni interessi che coinvolgono il soggetto imprenditoriale, questo perché l’impresa opera in un contesto in cui ha a che fare con dipendenti, fornitori, istituti di credito … il legislatore (già nel 1942) ha inteso tutelare gli interessi che provengono da tutti questi soggetti che entrano in rapporto con l’impresa. Questo è importante perché i diversi soggetti necessitano di una tutela e quindi nel momento in cui entrano in rapporto con un soggetto quale l’imprenditore commerciale, questi interessi devono essere tutelati lasciando da parte l’interesse del singolo (quello volto alla tutela attraverso l’azione esecutiva individuale) e affrontandolo a livello generale. È nato così il concetto di procedure concorsuali, cioè di procedure che riguardano la concorsualità dei creditori che hanno a che fare con l’imprenditore. In sostanza, il legislatore ha voluto che il patrimonio dell’impresa che si trovi in una situazione di crisi e poi di insolvenza sia dissolto rispetto a quello che è l’imprenditore che sta operando, che sia sottoposto ad una tutela e che venga operata la liquidazione di questo patrimonio a vantaggio dei creditori sotto il cappello del tribunale e dell’autorità giudiziaria. Tutto questo perché il legislatore intendeva tutelare soprattutto i creditori. La legge fallimentare abbiamo visto che è del 1942 ma ha subito delle modifiche. Nasce con un disegno che penalizza l’imprenditore trovatosi in difficoltà Il soggetto fallito (il soggetto divenuto insolvente). La legge fallimentare affronta il tema dell’insolvenza, ovvero del debitore insolvente che viene appunto dichiarato fallito (vedremo in seguito che il fallimento è la principale procedura concorsuale), in maniera molto negativa. Le procedure concorsuali trovano nella legge fallimentare la loro collocazione e disciplina. La principale procedura concorsuale è il fallimento, a questo poi si accompagnano altre procedure quali la liquidazione coatta amministrativa (riguarda soggetti particolari per i quali sono previste normative speciali), il concordato fallimentare (interviene quando già vi è un fallimento) e il concordato preventivo (rappresenta una forma di soluzione della crisi che può anche portare ad un risanamento dell’impresa) mentre al di fuori della legge fallimentare trova
collocazione l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata prima del 1979 da leggi speciali, successivamente riformata nel 1999. Al di fuori della legge fallimentare trovano collocazione delle discipline che riguardano il sovra indebitamento (legge 3/2012 – salva suicidi). Questa riguarda: l’indebitamento del soggetto civile del piccolo imprenditore, dell’imprenditore agricolo e di coloro i quali non hanno i requisiti per accedere agli strumenti disciplinati dalla legge fallimentare. Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza : nella riforma non parleremo più di fallimento ma di liquidazione giudiziale, non parleremo più di soggetto fallito ma parleremo di debitore perché l’obiettivo della riforma organica entrata in vigore nel febbraio del 2019 è quello di delineare un nuovo modo di concepire le problematiche della crisi e dell’insolvenza il soggetto che fallisce può essere un soggetto incolpevole. Con questa riforma si vuole dare la possibilità al soggetto di liberarsi dei debiti, inoltre saranno introdotti strumenti di allerta per prevenire la crisi, e poi fare in modo che si arrivi alla liquidazione giudiziale soltanto come ultimo atto di un percorso che è volto a verificare in anticipo la sussistenza di situazioni che possano portare alla crisi. La crisi può essere definita come un momento di difficoltà (di carattere finanziario oppure legata alla situazione del settore …) dove comunque ancora l’impresa è in grado di operare e di adottare degli strumenti che la possano portare al risanamento. Ancora non è nella situazione in cui facciamo ricorso a particolari strumenti. Vi sono delle difficoltà ma ancora l’impresa non è insolvente. L’insolvenza invece è una situazione di impotenza funzionale e non transitoria la quale non permette all’impresa di soddisfare regolarmente con mezzi normali le proprie obbligazioni (lo potrebbe fare ad esempio liquidando il proprio patrimonio) a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessari all’attività commerciale questa è la definizione data dalla Cassazione. Anche la legge fallimentare definisce l’insolvenza (art.5 comma 2): “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori (ad esempio un assegno protestato) i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Art.1 comma 1 della legge fallimentare: “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale esclusi gli enti pubblici”. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi presupposto soggettivo. L’imprenditore commerciale è soggetto a fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’attività in quanto si acquista la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, cioè possono essere soggetti a procedure concorsuali (fallimento in primis e concordato preventivo) imprenditori commerciali che possono essere organizzati o sottoforma di imprese individuali o sottoforma di società. La qualifica di imprenditore commerciale (e il conseguente fallimento) può essere attribuita anche ad altri soggetti: A chi esercita in forma societaria un’attività sportiva;
particolari dal PM, o può anche essere promossa direttamente dall’imprenditore che decide di chiedere direttamente il proprio fallimento. Se il fallimento è richiesto dal creditore dell’imprenditore, l’imprenditore potrebbe dimostrare (tramite i criteri sopra citati) di non essere soggetto alla disciplina sul fallimento in quanto potrebbe trovarsi al di sotto delle soglie. L’attivo patrimoniale lo si individua tramite l’art. 2424 c.c.: per le società di capitali l’attivo patrimoniale è costituito da crediti, immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti mentre per le società di persone e imprese individuali da immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti.
Caratteristiche procedimento - Collegialità istruttoria: l’istruttoria viene realizzata dal tribunale in composizione collegiale (presidente più due giudici) in camera di consiglio (cameralità) con contraddittorio (il debitore potrà difendersi). Nel momento in cui si chiude l’istruttoria prefallimentare, viene dichiarato il fallimento laddove il tribunale abbia accertato che l’imprenditore si trovi in stato di insolvenza. Il fallimento viene dichiarato con sentenza dal tribunale in forma collegiale (vedi art.16 l.f.). Domanda di ammissione al passivo (far valere il credito) fatta valere dal creditore verso il soggetto insolvente trenta giorni prima della data della sentenza dichiarativa di fallimento. La sentenza dichiarativa di fallimento ordina al fallito il deposito delle scritture contabili. Gli organi del fallimento sono quattro: