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PROCESSI DIRITTO PRIVATO ROMANO, Dispense di Diritto Privato Romano

In questo documento c'è la spiegazione del processo nel diritto privato romano, vi è in particolar modo un'analissi dettagliata del processo epr formulas integrato con il libro di M.MARRONE

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 15/11/2021

Martinagallooo
Martinagallooo 🇮🇹

3 documenti

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LEGIS ACTIO ‘PER CONDITIONEM’
Fu introdotta una legge Silia del terzo 3 s. a.C. per i crediti aventi ad oggetto una somma
determinata di denaro (CERTE PECUNIA).
fu estesa da una legge Capua ai crediti aventi ad oggetto cose determinate ma diverse dal
denaro (CERTA RES).
procedimento: l'attore dinanzi ad un pretore( fare in iure) con l'Impiego di certa Verba affermava
il proprio credito senza precisarne la fonte .
Se Il convenuto negava l'attore lo invitava a ripresentarsi dinanzi al pretore dopo 30 giorni per la
nomina del giudice, il giudice decide la controversia Eh sì Sarebbe pronunziato sul merito della
lite.
Sarà la prima legis actio ad essere costituita da un’azione formulare con caratteristiche simili
(condictio).
LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM
È una procedura esecutiva a carattere personale utilizzabile solo contro:
Il iudicatus che non avesse pagato la somma oggettiva di condanna entro 30 giorni
dalla sentenza. (MANUS INIECTIO IUDICATI)
Il debitore che entro sei mesi non avesse rimborsato al garante (= SPONSOR)
l'importo di un debito per il quale era stata costituita la garanzia.(= MANUS INIECTIO
PRO IUDICATO).
Il legatario che avesse percepito dall'eredità più di 1000 assi e non avesse restituito
al eccedenza all'erede (MANUS INIECTIO PURA).
...PROCEDIMENTO…
Le parti si recavano dal magistrato e il creditore dichiarava la fonte del suo credito e
contemporaneamente esprimeva la volontà di esercitare la manus sul debitore
(MANUS INICERE).
Il debitore poteva nominare un vindex per sottrarsi alla manus iniectio.
il vindex avrebbe contestato la pretesa del creditore In un processo dichiarativo,
dove se soccombente avrebbe dovuto pagare il doppio della condanna iniziale
(INFITATIO).
qualora Il debitore non fosse riuscito a garantirsi l'intervento di un vindex il
magistrato avrebbe pronunciato l'addio in favore del creditore. (Addictio= Il
protettore assoggettata va Il debitore al potere del creditore insoddisfatto).
Grazie a questo provvedimento il creditore avrebbe potuto incatenare Il debitore
per 60 giorni, durante i quali avrebbe potuto portare il debitori in 3 mercati per
verificare l'eventuale disponibilità di qualcuno che eri scatti il debito.
In assenza di riscatto Il debitore sarebbe stato venduto come schiavo fuori di Roma
ho ucciso dai creditore.
LA LEGIS ACTIO PER PIGNORI COPIONEM
Era una legis actio esecutiva e non richiedeva la presenza né del magistrato né
dell'avversario e si poteva svolgere anche nei giorni cosiddetti nefasti (= giorni nei quali non
era lecito l'esercizio della IURIS DICTIO).
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Anteprima parziale del testo

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LEGIS ACTIO ‘PER CONDITIONEM’

Fu introdotta una legge Silia del terzo 3 s. a.C. per i crediti aventi ad oggetto una somma determinata di denaro (CERTE PECUNIA). fu estesa da una legge Capua ai crediti aventi ad oggetto cose determinate ma diverse dal denaro (CERTA RES). procedimento: l'attore dinanzi ad un pretore( fare in iure) con l'Impiego di certa Verba affermava il proprio credito senza precisarne la fonte. Se Il convenuto negava l'attore lo invitava a ripresentarsi dinanzi al pretore dopo 30 giorni per la nomina del giudice, il giudice decide la controversia Eh sì Sarebbe pronunziato sul merito della lite. Sarà la prima legis actio ad essere costituita da un’azione formulare con caratteristiche simili (condictio). LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM È una procedura esecutiva a carattere personale utilizzabile solo contro: ● Il iudicatus che non avesse pagato la somma oggettiva di condanna entro 30 giorni dalla sentenza. (MANUS INIECTIO IUDICATI) ● Il debitore che entro sei mesi non avesse rimborsato al garante (= SPONSOR) l'importo di un debito per il quale era stata costituita la garanzia.(= MANUS INIECTIO PRO IUDICATO). ● Il legatario che avesse percepito dall'eredità più di 1000 assi e non avesse restituito al eccedenza all'erede (MANUS INIECTIO PURA). ...PROCEDIMENTO… ➔ Le parti si recavano dal magistrato e il creditore dichiarava la fonte del suo credito e contemporaneamente esprimeva la volontà di esercitare la manus sul debitore ( MANUS INICERE). ➔ Il debitore poteva nominare un vindex per sottrarsi alla manus iniectio. ➔ il vindex avrebbe contestato la pretesa del creditore In un processo dichiarativo, dove se soccombente avrebbe dovuto pagare il doppio della condanna iniziale (INFITATIO). ➔ qualora Il debitore non fosse riuscito a garantirsi l'intervento di un vindex il magistrato avrebbe pronunciato l'addio in favore del creditore. (Addictio = Il protettore assoggettata va Il debitore al potere del creditore insoddisfatto). ➔ Grazie a questo provvedimento il creditore avrebbe potuto incatenare Il debitore per 60 giorni , durante i quali avrebbe potuto portare il debitori in 3 mercati per verificare l'eventuale disponibilità di qualcuno che eri scatti il debito. ➔ In assenza di riscatto Il debitore sarebbe stato venduto come schiavo fuori di Roma ho ucciso dai creditore. LA LEGIS ACTIO PER PIGNORI COPIONEM Era una legis actio esecutiva e non richiedeva la presenza né del magistrato né dell'avversario e si poteva svolgere anche nei giorni cosiddetti nefasti (= giorni nei quali non era lecito l'esercizio della IURIS DICTIO).

...PROCEDIMENTO..

● Il creditore pronuncia certa Verba e prende in possesso delle cose appartenenti al debitore per tenerle in pegno (= PIGNUS). PROCESSO FORMULARE Nel processo per legis actiones come sappiamo trovavano tutela solo situazioni giuridiche riconosciute dall' arcaico Ius civile. alle legis actiones erano ammessi solo cittadini romani. a partire dal III secolo avanti Cristo a causa delle strette relazioni tra romani e stranieri nacque l'esigenza di struttura e processuali differenti. nacque in questo modo il processo formulare che si realizzava in forza dei poteri del pretore. nel 242 avanti Cristo fu istituito un secondo pretore, il PraETOR peregrinus , con il compito di DICERE IUS Tra cittadini e stranieri o anche solo tra stranieri. ★ Intorno al 130 avanti Cristo una LEX AEBUTIA abolì la legis actio per condictionem. ★ una LEX IULIAN IUDICIARIA Fatta provare da Augusto inizio 7 avanti Cristo abolì le restanti legis actiones. ★ c'è però un'eccezione: per alcune liti avrebbero deciso il centumviri: componenti di un tribunale per giudicare in materia di proprietà. ...Caratteristiche.. ● Rispetto alle legis actiones il processo formulare aveva carattere unitario: si trattava di un solo procedimento che poteva essere impiegato per l'esercizio delle varie ACTIONES. ● per ciascuna di queste era previsto un editto, o meglio, una diversa formula= possiamo quindi dire che le azioni erano tipiche. ● procedimento aperto anche per cittadini stranieri. ● struttura bifasica: in iure e apud iudicem. le due fasi non erano diverse rispetto al processo per legis actiones,pero’ anche in iure le parti erano ammesse di esprimere liberamente le proprie ragioni. ● Si perde il rigoroso formalismo. ● novità: le formule erano redatte per iscritto è il ruolo del magistrato era più attivo che negli riti delle legis actiones. LO SVOLGIMENTO: La chiamata in giudizio: L'attore doveva provvedere alla chiamata in giudizio, che rimane però sempre un atto privato senza partecipazione di organo pubblico. non era più richiesta alcuna solennità orale e contro il vocatus l'attore non avrebbe potuto fare ricorso alla forza. Una condizione diversa perchè la garanzia della presenza in giudizio del vocatus è data attraverso la MISSIO IN BONA. ➔ Se Il convenuto non avesse seguito l'attore in giudizio, il pretore avrebbe prospettato al primo La minaccia della missio in bona = immissione dell’attore nel possesso di tutti i beni. ➔ ^ in ius vocatio si affiancò sinda età preclassica il vadimonium : La promessa solenne fatte dal convenuto di presentarsi davanti al giudice in un determinato

non poteva essere perseguita perché il pretore AVEVA DENEGATO. l’attore può comunque proporre l’azione, magari va da un giurista, si informa ecc

2. DATIO ACTIONIS: In questo caso il pretore da l'azione, e quindi da via libera al procedimento. La datio actionis presuppone che le parti debbano, utilizzando dei modelli edittali, concordare il testo della formula = breve documento scritto dove era indicato il nome del giudice che avrebbe emanato la sentenza, e a questo giudice era rivolto l'invito di condannare o assolvere Il convenuto. … di solito lo schema era… ‘Se risulta…. condannerai, se non risulta assolverai’= sintetizzati i termini della controversia. Con la Datio actions si da avvio alla LITIS CONTESTATIO : momento di chiusura della fase in iure. ha un valore più importante rispetto a quello che aveva nel processo delle legis actiones (dove era solo un momento di evocazione dei testimoni): Nel processo formulare è l’unico formale del processo nel quale si redige il testo della formula= testo trasmesso al giudice e al quale il giudice si dovrà attenere. La litis contestatio era il momento decisivo per la fissazione di Termini giuridici della Lite poiché si stabiliva in via definitivo il testo della formula. Si articolava in tre momenti: ● DARE IUDICIUM: : autorizzando il relativo procedimento sulla base di questa formula. ● IUDICIUM DICTABAT: l’attore ne recitava il contenuto. ● ACCIPERE IUDICIM = accettazione del testo della formula da parte del convenuto. PRODUCE DEGLI EFFETT I: dopo la litis contestatio si hanno due effetti giuridici importanti ● EFFETTO PRECLUSIVO:dopo la litis contestatio non si può più ripetere l’azione per la stessa pretesa e tra le stesse parti. Momento nel quale scatta il meccanismo preclusivo a tutela del convenuto( sarà posto a riparo da riproposte dell’azione) e per la certezza dei rapporti giuridici. In questo caso si parla di consumazione della pretesa e della lite = ne bis ne idem ) ● EFFETTO CONSERVATIVO: La pretesa dell’attore era posta al riparo da qualsiasi accanimento/evento successivo. es. nel caso delle azioni penali, la morte del convenuto non avrebbe pregiudicato la prosecuzione del processo nei confronti degli eredi. alcuni parlano anche di EFFETTI INNOVATIVI: pagamento di una somma di denaro ( senti registrazione 6 ottobre).

...la fase apud iudicem…

➔ Fase che si svolgeva dinanzi ad un privato cittadino scelto come iudex di comune accordo delle parti ma talvolta poteva essere anche diretta da un organo collegiale: Parliamo di tre soggetti chiamati recuperatores che intervenivano (organo collegiale) per casi ritenuti di particolare considerazione sociale. ➔ La sentenza è pronunciata in forme orali e senza motivazioni.

➔ La sentenza di condanna era sempre espressa in denaro (in termini pecuniari, non era mai previsto una condanna in forma specifica) e faceva sorgere sul condannato l’obligatio iudicati FORMULA= ogni formula è preceduta la iudicis nominatio ( nomina del giudice di comune accordo tra le parti, si sceglie tra una lista di cittadini privati che si erano proposti) PARTI DI CUI SI COMPONEVA LA FORMULA ● PARTI ORDINARIE ● PARTI NON ORDINARIE le parti ordinarie sono le parti che non sono soggette alla libera disponibilità dell’attore e del convenuto: le troviamo nella formula a prescindere dal fatto che tanto l’attore quanto il convenuto le vogliano inserire. Il pretore ha concepito così la formula. Le parti non ordinarie sono le parti inserite su richiesta delle parti , non c’è una formula che di base ha al suo interno un exceptio. Una formula può contenere per l'exceptio su richiesta delle parti.

...parti ordinarie....

INTENTIO:

troviamo descritta la pretesa dell’attore, cioè quello che l’attore chiede = il petitum. causa petendi= l’indicazione della fonte giuridica della pretesa. talvolta la troviamo indicata nell intentio affianco al petitum. L’intentio può essere certa o incerta. certa= avere un indicazione della pretesa in maniera determinata incerta= in maniera indeterminata. Nel caso in cui l’intentio fosse incerta la formula contiene anche la demonstratio dove viene indicata la causa petendi=La formula indica uno degli elementi oggettivi dell'azione civile, ossia la ragione giustificativa, il fondamento della pretesa che si fa valere in giudizio: essa consiste, insomma, nel diritto sostanziale affermato a giustificazione dell'oggetto della domanda. Il codice di procedura civile parla, precisamente, di "fatti ed elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. L’intentio non poteva mancare:Esprimeva la pretesa dell’attore,Ovvero la ragione fatta valere. es. ‘ se risulta che la cosa di cui si tratta appartiene ad Aulo agerio ex iure quiritium... la pretesa dell'attore che convenzionalmente chiamiamo Aulo agerio. La pretesa dell'attore è che la cosa gli appartenga. es. ‘Se risulta che numerio negidio è obbligato a dare 100 ad Aulo agerio..’ : È l'intenzione dell'actio certae pecuniae : Il creditore attore pretende che il convenuto sia civilmente obbligato nei suoi confronti per l'importo di 100. La demonstratio :

● se si fosse trattato di una somma determinata di denaro la condemnatio sarebbe risultata certa e avrebbe recato l’indicazione di tale somma. = quello che compariva nella pretesa l’avremmo ritrovata anche nella condemnatio. Il giudice avrebbe assolto o condannato. ● Condemnatio incerta : in tutti gli altri casi dove ci sono dei c riteri da osservare per stabilire l’esatto ammontare della condanna ed il valore della lite ( lithos aestimatio) Potevano esserci dei casi in cui ad un intentio certa ma non avente una somma determinata di denaro, corrispondeva una condemnatio incerta ( perché bisognava stabilire il valore). Esempi : ● intentio certa, condemnatio certa. ● Intentio certa, condemnatio incerta.= secondo caso in cui c’è una pretesa determinata, ma corrisponde una condemnatio incerta perche non è determinata la somma di denaro ma vengono stabiliti i criteri per stabilire il valore della pretesa dell’attore. ● Intentio incerta , condemnatio incerta = il giudice determina con un maggiore margine di apprezzamento. L’adiucatio: Tra le parti ordinarie della Formula di Gaio vi era anche l’adiucatio. Si trovava solo nelle formule delle azioni divisorie e dell’azione per il regolamento dei confini. Parti non ordinarie della formula Ora vediamo le parti non ordinarie della formula: sono inseribili nel testo della formula su richiesta delle parti ( non le troviamo nel modello astratto dell’editto pretorio).

Praescriptio :

★ Parte a vantaggio dell’attore è inservibile su richiesta dell’attore prima della iudicis noninatio. ★ Serviva per limitare e dunque non consumare la pretesa dell’attore, al fine di riproporla successivamente. Con la formula con intentio incerta il creditore deduceva in giudizio tutto ciò che gli era dovuto in dipendenza di quanto specificato nella demonstratio. Per effetto preclusivo della LITIS CONTESTATIO, il creditore attore non avrebbe più potuto ripetere l’azione per lo stesso credito. La prestazione dovuta poteva essere frazionabili ma perseguibile con un'unica azione. CASO STIPULATIO : ha ad oggetto un pagamento rateale con scadenze semestrali. Se alla prima scadenza il creditore avesse proposto l'azione avrebbe ottenuto la condanna del debitore al pagamento della rata scaduta ma non avrebbe potuto poi alle successive scadenze ripetere l'azione. A ciò rimediava la PRAESCRIPTIO in forza della quale l'oggetto dell'azione, e conseguentemente l'effetto preclusivo della litis contestatio, venivano limitati a quanto l'attore volesse o potesse intanto perseguire.

Exceptio:

➔ Parte a vantaggio del convenuto è inservibile dopo l’intentio e prima della condemnatio. ➔ Funzionava come ‘ condizione negativa’ della condanna portando all’attenzione del giudice delle circostanze, dei fatti che ove verificati gli avrebbero imposto di emanare una sentenza di assoluzione. Esempio:l Si faccia il caso dell’azione nascente da una stipulatio con cui il promittente si impegna a pagare 100 ma a cui lo stesso promettente avesse opposto l’EXCEPTIO DOLI. La fórmula sarebbe stata dunque ‘.. Tizio sarà giudice. Se risulta che Numerio a Egidio è obbligato a dare 100 ad Aulo Ageruo, e se al riguardo non v’è stato né vi sia dopo di Auguro Agerio, tu giudice condannerai Numerio a far cento ad Aulo Agerio, se non risulta assolverai’. Il giudice avrebbe condannato il convenuto se avesse verificato due condizioni: una positiva che riguarda l’intentio ( ‘se risulta- 100 a A) , l’altra negativa dedotta nell’exceptio : ed era che Aulo Agerio non avesse tratto in inganno né comunque fosse in dolo nei confronti di Numerio Negidio. ● La funzione dell’exceptio era analoga a quella della denegatio actionis, ma ci sono differenze sostanziali. Denegatio actionis= il pretore vi addiveniva già in iure quando emergevano circostanze tali per cui la pretesa dell’attore appariva IN CONCRETO contraria all’attività pretoria. .. diversa dunque dall’exceptio… Il pretore concedeva l’exceptio quando quelle circostanze ( dolo) non erano manifeste e venivano contestate dall’attore. Importante inoltre ricordare anche che… ● Non ogni difesa del convenuto era exceptio ( il convenuto di fronte alla pretesa dell’attore poteva dire ‘ non è vero’ ma non opponeva Exceptio, negava solo l’intentio. Diversi effetti

  • la prima riguarda il fatto che quando parliamo di efficacia IPSO IURE ci riferiamo a casi nei quali il giudice del processo considerato doveva tenere conto di quella circostanza senza che il convenuto utilizzasse un’apposita exceptio. Quel fatto era un fatto che rientrava nei doveri del giudice nel momento in cui veniva investito nella lite.
  • Effetti ope exceptioni s: effetti che per essere fatti valere necessitavano dell’impiego dell’exceptio. Altrimenti il giudice non ne avrebbe dovuto tenere conto. La exceptio rappresentava un mezzo di attuazione dell'equità Pretoria, uno strumento volto a correggere il ius civile quando la sua applicazione al caso concreto appariva iniqua. REPLICATIO Parte a vantaggio dell’attore inservibile su richiesta di quest’ultimo dopo l’exceptio e prima della condemnatio.

azioni utili/trasposizione di soggetti riguardano casi nei quali la formula dell’azione contiene un rinvio allo ius civile. il rinvio al ius civile serve solo per estendere la portata applicativa dello ius civile a situazioni che lo ius civile non prevedeva. (es.negozi conclusi da schiavi, si dà indicazione che il negozio è stato concluso, per ius civile quel negozio sarebbe azionabile in giudizio ma il negozio è stato concluso da sottoposto( schiavo), può accadere perché il pretore da indicazione nell'intento di colui che ha partecipato (lo schiavo), nella condemnatio compare il nome di dominus/pater familias.. e lui che risponde del debito del sottoposto (schiavo).. ➔ Nelle azioni in factum si prescindeva del tutto dallo ius civile pertanto nelle formule si invitava il giudice a condannare o assolvere a seconda che si verificasse o no un certo evento, mancava dunque un qualsiasi riferimento a ius quiritium, a ius , a oportere. Circa le azioni utili si deve precisare che l'estensione della tutela civilistica che con Esse si realizzava poteva aver luogo con modalità differenti: la più nota era la FICTIO. le azioni utili nelle quali si operava mediante FICTIO erano dette ‘ACTIONES FICTICIAE’. nella intentio di queste formule, il giudice era invitato a giudicare come se esistesse un elemento o una circostanza in effetti mancanti Ma che secondo il ius civile sarebbero stati necessari per dar luogo ad una situazione riconosciuta e tutelata. Azioni pretorie: fondate sullo ius onorario ● Azioni utili ● Azioni con trasposizioni di soggetto ● Azioni in factum = si basa sulla descrizione del fatto concreto.

Azioni in REM/ azioni in PERSONAM.

con le azioni in rem si ha la protezione di diritti reali da una parte, con le azioni in personam si ha la protezione dei diritti di credito. Nelle azioni in rem c’è la tutela di posizioni giuridiche soggettive a carattere assoluto, in PERSONAM diritti soggettivi a carattere relativo ( i cosiddetti diritti di credito). Il diritto reale è opponibile ERGA OMNES ( nei confronti di tutti). A) nell’intentio in rem è indicato solo il nome dell’attore ( il nome del convenuto compare nella condemnatio) , in quelle in personam troviamo sia il nome dell’attore che del convenuto. B) Regime dell’I NDIFENSIO: Un comportamento non collaborativo da parte del convenuto al momento della Litis contestatio. C) Gli effetti preclusivi della litis contestatio. Vediamole nel dettaglio A) Nell'intento delle azioni in Rem è indicato solo il nome dell'attore, mentre in quella in personam troviamo i nomi di entrambe le parti.

la pretesa dell'attore è specifica verso un soggetto determinato, ha pertanto carattere relativo e non assoluto, talchè il nome del convenuto figurava. Erano azioni in personam Ad esempio la CONDICTIO : aveva struttura molto semplice essendo composta solo da intentio e condemnatio. la condictio assumeva anche la denominazione di ACTIO CERTAE PECUNIAE Se il credito vantato era costituito da una certa somma di denaro. B) INDEFENSIO è più grave nelle azioni in personam. In personam il convenuto che si sottrae alla defensio subisce la m issio in Bona, ciò da il via alla procedura esecutiva patrimoniale, procedura fallimentare in capo al debitore. I suoi beni vengono messi all’asta. Nelle azioni in rem , se il convenuto non collabora é semplicemente tenuto a trasferire il possesso della cosa dell’attore= TRANSLATIO POSSESSIONIS. Se non avesse fatto questo avrebbe subito due mezzi processuali concessi all attore in base all’oggetto di controversia ( se era mobile/ immobile ). Quando si parla di beni immobili: INTERDICTUM QUEM FUNDUM Quando si parla di beni mobili: ACTIO AD EXHIBENDUM. C) Effetti preclusivi. L’mpossibilità di riproporre la lite si verificava in maniera differente. IUDICIUM LEGITIMUN: Gaio dice che con le leggi Iulie c’è una distinzione tra IUDICIO LEGÍTIMA = giudizi che si svolgono a Roma tra cittadini romani e di fronte ad un giudice unico. E IUDICIA IMPERIO CONTINENTIA = tutti gli altri , giudizi non potendo essere legittimi si basano su l'IMPERIO ( potere tipico del pretore) •nelle azioni in personam , che siano anche iudicia legitima , l’effetto preclusivo della litis contestatio opera ipso iure •in tutti gli altri casi il convenuto interessato a far valere l’effetto preclusivo avrebbe dovuto opporre nel secondo processo l’ exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae (efficacia ope exceptionis ) AZIONI ARBITRARIE : Hanno la caratteristica di prevedere all’interno della formula una clausola chiamata ARBITRARIA che comportava l'obbligo per il giudice di invitare il convenuto alla restituzione della cosa oggetto di controversia. ● In caso di restituzione ci sarebbe stata una sentenza di assoluzione. ● In caso di mancata restituzione sarebbe stato deferito all’attore il giuramento sul valore della cosa ( LITIS AESTIMATIO) : in questo giuramento con connotazione sacrale l’attore avrebbe potuto far rientrare valutazioni ulteriori ( mancato guadagno). È naturale pensare che questi avrebbe generalmente giurato un valore parecchio Superiore rispetto a quello effettivo. ad avere la clausola restitutoria erano Tuttavia soltanto le azioni reali, per le quali era più sentita l'esigenza che l'attore ottenesse la cosa anziché la stima di essa, e in poche altre. ● Dopo il giuramento il giudice avrebbe portato avanti l’attività istruttoria come sempre, decidere se il bene e dell’attore o meno, avrebbe condannato il convenuto alla somma.

Le azioni reali erano tutte reipersecutorie, le azioni in personam no. Erano sicuramente penale le azioni in personam in cui la condanna fosse in un multiplo del valore di una cosa o comunque del pregiudizio subito dall'attore, ma esistevano anche azioni penali al simplum (cerca nel formulario). le azioni penali nascevano tutte da atto illecito ma da delictum poteva nascere pure una azione reipersecutoria. In base a cosa le distinguiamo? .. in base alla trasmissibilità… trasmissibilità : possibilità di poter esercitare L’azione nei confronti dell’ erede del legittimato passivo. Le azioni penali sono intrasmissibi li dal lato passivo=Potevano c'ho essere esercitate solo contro l'autore dell'illecito ma non contro i suoi eredi, mentre quelle reipersecutorie sono trasmissibili sia attivamente che passivamente. Se si è già verificata la Litis contestatio e il convenuto muore l’azione può perseguire nei confronti dell’erede ( PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DELLA PRETESA DELL’ATTORE). ….in base al principio di cumulatività… le azioni penali sono cumulabili ( volta a sanzionare, volta alla reintegrazione patrimoniale) tra di loro e le azioni reipersecutorie no. ● Obbligazioni solidali comulative: obbligazione che può essere richiesta per tutti i soggetti legati da quel vincolo obbligatorio ,sono oggetto di sanzione attraverso in azione penale ● Le obbligazioni solidali elettive : pagamento per l’intero. Qui puo solo una volta ( non c’è cumulo) Le azioni penali sono cumulabili, tra loro, le azioni reipersecutorie no. Le azioni penali si cumulavano contro più responsabili : sei più Erano gli autori dell'illecito per cui sorgeva l'azione penale, l’azione avrebbe potuto essere esercitata per l'intero (in solidum) contro ognuno di essi e l'azione contro uno non precludeva quella contro gli altri perché tutti avrebbero dovuto pagare l'intera pena. ... in base alla nossalità... A cosa facciamo riferimento con il termine ‘nossalità’? facciamo riferimento ad una caratteristica comune alle azioni penali e una reipersecutorie. Riguarda la possibilità che l’atto illecito sia stato compiuto da un soggetto privo di capacità giuridica. Le azioni penali potevano essere tutte esperite in via NOSSALE. actiones noxales: erano azioni penali che si esercitavano per gli illeciti commessi da soggetti non aventi capacità giuridica. Una grande fetta di popolazione era senza capacità giuridica.

Parliamo fondamentalmente di schiavi e filii familias = nati da matrimonio legittimo, i quali,

con la nascita, cadevano sotto la patria potestas del proprio padre.

Quando un attimo illecito era esercitato da chi non aveva capacità giuridica , impossibile chiamare in giudizio queste persone del fatto illecito commesso. In questi casi l'azione penale era data come noxalis contro l'avente potestà ( dominus o Pater familias). Questo se soccombente era posto dinanzi all'alternativa o di pagare la pena prevista per quell’illecito oppure dare a Nossa il colpevole soggetto alla sua potestà. La NOXAE DEDITIO (dare in nossa) si compiva mediante mancipatio sul servo l'attore avrebbe acquistato il dominium, sul Filius il mancipium. ● proprio delle azioni nossali è il principio ‘NOXA CAPUT SEQUITUR’ ovvero’ La responsabilità penale per i delitti segue la persona del colpevole ’ → Se un servo cometteva furto ed era alienato prima che Il derubato avesse esercitato l'azione nossale.questa doveva essere rivolta contro l'acquirente. ● se il servo acquistava la libertà l'azione penale doveva essere rivolta direttamente contro di lui. Per le azioni penali possiamo vedere l'azione nossale solo per le ACTIO DE PAUPERIE : sanziona il proprietario di animali che hanno commesso un danneggiamento nella proprietà di qualcun altro. Si ha un régime simile alle azioni penali : può pagare per il danneggiamento o dare l’animale che ha cagionato il danno.

Depenalizzazione del diritto privato romano

Dagli inizi del principato, o forse anche prima, ha inizio un lento e graduale processo di depenalizzazione.

a. Circa l’ intrasmissibilità passiva si fa strada il principio per cui contro gli eredi del colpevole può essere proposta azione non penale nei limiti dell’arricchimento : Affinché essi rispondano nella misura in cui abbiano tratto vantaggio dall'illecito commesso dal lloro dante causa. b. Sì ammettono deroghe sempre più ampie al principio del cumulo. alcune azioni penali finiscono per essere attratte tra le reipersecutorie, e tante diventano MIXTAE ( pinoli e reipersecutorie insieme). c. il criterio della NOSSALITA’ cadde in desuetudine durante l'età postclassica rispetto ai filiI familias e viene mantenuto solo per gli schiavi. In età giustinianea rimarranno poche le azioni penali pure. Per quanto riguarda le azioni miste occorre ribadire quanto segue. Nella maggior parte delle azioni penali la pena espressa nella condemnatio della formula era di importo maggiore rispetto al pregiudizio subito dalla vittima , più spesso in un multiplo. In età classica la giurisprudenza comincia a distinguere nella condemnatio di alcune azioni penali con poena in un multiplo, una parte ‘simplum’ corrispondente al pregiudizio partito dall'attore c he venne considerato a titolo di risarcimento dal resto che fu considerato a titolo di pena.Un caso è quello dell’actio vi bonarum raptorum: Questa si dava contro l'autore di una rapina nella misura del quadruplo del valore della cosa sottratta: l'azione Si

L'esecuzione personale era ricalcata sulla LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM ma con semplificazioni e temperamenti notevoli. il pretore pronunziava ADDICTIO del debitore in favore del creditore così autorizzandolo a condurre Il debitore (addictus) nelle proprie carceri e tenervelo in uno stato di assoggettamento fin quando qualcun'altro non l'avesse riscattato o quando lo stesso debitore non avesse col suo lavoro riscattato il debito.

Esecuzione Patrimoniale

Il pretore introdusse nei primi tempi dell'età preclassica Un particolare tipo di esecuzione patrimoniale Che culmina nella BONORUM VENDITIO: si ha una vendita all’asta dei beni del debitore fallito. Primo provvedimento per avviare La BONORUM è la MISSIO IN BONA (3 caso dove lo abbiamo riscontrato) in favore del creditore. Era finalizzata a dargli il controllo patrimoniale del debitore. Il secondo provvedimento utilizzato è quello della : PROSCRIPTIO. Avviso che il pretore faceva dell’apertura della procedura concorsuale ( quella esecutiva ). Perché ?Si dava notizia della procedura in corso a tutti gli altri eventuali creditori in modo da dar loro opportunità di intervenire. Rimaneva fissa per 30 giorni nel foro, giorni in cui il debitore aveva la possibilità di adempiere al debito per cui era partita la procedura esecutiva per evitare ( non la procedura esecutiva che sarebbe andata a concludersi comunque ) ma UNA SANZIONE ACCESSORIA ( l’INFAMIA). Sanzione che pregiudicava diverse prerogative dal punto di vista della capacità giuridica del debitore, dal punto di vista sociale lo limitava ad alcune cariche politiche per cui non era prevista la partecipazione dei cosiddetti ‘infami’. MOLTO AFFLITTIVA. trascorsi i 30 gg -> il pretore nominava il CURATOR BONORUM per gestire in via provvisoria il patrimonio del debitore. Veniva nominato dai creditori colui che vendeva all’asta dei beni ( MAGISTER BONORUM) Alla vendita si procedeva una volta che queste fossero state approvate dal pretore le condizioni dell'asta. Vinceva la gara e quindi acquistava in blocco il tutto chi offriva di pagare la più alta percentuale dei debiti. L'acquirente era detto bonorum emptor. il bonorum emptor avrebbe pagato subito la percentuale offerta al creditore che aveva promosso l'actio iudicati, avrebbe pagato pure nella stessa percentuale quanto preteso dagli altri creditori. Per gli altri debiti poteva essere convenuto in giudizio. Il bonorum emptor a sua volta avrebbe potuto recuperare i beni del debitore di cui non avesse ottenuto il possesso ed esigere eventuali crediti a sua volta vantati dal debitore verso terzi. il bonorum emptor subentra quindi dal lato attivo e da quello passivo nella situazione giuridica patrimoniale del debitore che aveva subito la bonorum venditio.

la bonorum venditio era Istituto estraneo al ius civile quindi non diventava proprietario iure civile dei beni del debitore che continuavano iure civili ad appartenere allo stesso debitore, ne diventava però iure civili creditore al suo posto. Due azioni poteva concedere il pretore contro o a favore e del bonus emptor: ● ACTIO SERVIANA: azione utile perche si fingeva che il bonorum emptor fosse divenuto erede IURE CIVILE del debitore fallito.Attraverso una fictio, con una formula, si invitava il giudice a giudicare come se il bonorum emptor fosse l'erede del debitore. il pretore avrebbe dato un azione utile, ficticia, che era detta actio serviana. ● ACTIO RUTILIANA: Azione con trasposizione di soggetti nella cui formula sarebbe comparso il nome del debitore fallito nell'intentio e quello del bonorum emptor nella condemnatio. PROCEDURE ESECUTIVE IN ASSENZA DI GIUDICATO L’actio iudicati presupponeva un precedente iudicatum. Ma si poteva dar luogo alle procedure esecutive anche a prescindere da una precedente sentenza di condanna , quindi anche a prescindere dal preventivo esercizio dell'actio iudicati. un caso ad esempio era quello in cui il vocatus in ius non seguiva l'attore nel luogo del giudizio, quella dei morti debitori senza eredi….

CESSIO BONORUM E DISTRACTIO BONORUM

L'esecuzione personale quella patrimoniale della bonorum venditio erano procedure molto severe, non mancarono però deroghe e temperamenti. Grazie ad una lex Iulia (risalente al tempo di Augusto) al debitore insolvente la cui insolvenza era a lui imputabile giuridicamente ma non sotto l'aspetto morale si consenti la cessio bonorum. In altre parole al debitore insolvente perché sfortunato e quindi meritevole di considerazione. La cessio bonorum era la cessione involontaria di tutto il patrimonio ai creditori. Non vi era quindi proscriptio e infamia e quindi neppure esecuzione personale. queste ultime si risparmiarono in virtù di una disposizione dell'editto Pretorio a taluni incapaci. il pretore nominava un curatore bonorum, questo provvedeva vendere singolarmente i beni tanto quanto bastava per soddisfare i creditori. ( DISTRACTIO BONORUM EX EDICTO)

Rimedi pretori

RIMEDI PRETORI: strumenti alternativi alle azioni che servivano al pretore ad assolvere la funzione di integrazione e correzione dello ius civile. Sono 4 i tipi di rimedi pretori : ● INTERDICTA : Ordini che il magistrato rivolgeva alle parti in ambito di controversie aventi ad oggetto il possesso di un bene. Ordini con carattere proibitorio a carattere restitutorio. Ordine impartito dal magistrato e il soggetto intimato si attenesse , là dove però non accade si apriva una procedura complessa che finiva con un processo dichiarativo

● Vi si ricorreva in casi determinati per i quali mancava un obbligo giuridicamente sanzionato al compimento di una certa prestazione e il pretore ritenevo invece equo che quella obbligo vi fosse. ● Dopo i necessari accertamenti il pretore imponeva alla parte, contro cui era rivolta l’istanza , di obbligarsi con stipulatio. ● nasceva tra le parti una obbligatio iuris civilis, sanzionata da un'azione civile. l'obbligo di per sé mancante o garantito in modo non soddisfacente sarebbe così scaturito da un contratto riconosciuto iure civili. …. altro rimedio pretorio.. LE MISSIONES IN POSSESSIONEM : Le missiones in possessionem erano disposte dal pretore con decretum su postulatio dell'interessato e previa cognitio Pretoria per l'accertamento dei suoi presupposti. L'istante era autorizzato ad immettersi in possessionem di un singolo bene o di un complesso patrimoniale. un esempio del primo tipo è: la missio in possessionem per il danno temuto. es. soggetto proprietario di un fondo dove c’è un albero che rischia di cadere sulla casa del vicino. Il vicino tema che cade e gli rompe la casa. In questo caso c’è una disciplina con cui il proprietario del fondo pericolante deve tenere un determinato comportamento, se non lo fa , il pretore autorizza la mission in possessione. L’altro controlla che il pericolo non si realizzi , per consentirgli successivamente di diventare proprietario. Solitamente il missus non acquistava il possesso ma la semplice detenzione. Acquistiva il possesso nella missio in possessionem EX secundo decreto per il danno temuto. le missiones in possessionem si davano solo nelle ipotesi per cui l'editto le prevedeva. CARATTERE DELLA COGNITIO EXTRA ORDINEM risale ad Augusto il riconoscimento di valore giuridico ai fedecommessi. n l'imperatore stabili anche la competenza dei Consoli. RIguardo gli organi competenti a giudicare extra ordinem doobiamo precisare che nelle province era competenza del governatore, mentre Roma erano competenti sia I magistrati dell'ordine costituzionale repubblicano, si direttamente dal Principe. prese avvio anche la prassi per cui il Princeps, su istanza degli interessati, Inter venivo nei giudizi privati dando pareri vincolanti ed emanando rescritti. ( costituzioni Imperiali con cui il Princeps risolveva una questione proposta da un privato). Quando Il giudizio si svolgeva e si concludeva dinanzi all'imperatore, il era quello extra ordinem. il principe decideva sia in prima istanza sia in grado di appello. ➔ la chiamata in giudizio non è più effettuata da privato ma rimessa ad un organo pubblico. ➔ Il convenuto che non si presenta va in udienza dopo essere stato chiamato Era considerato contumace, ovvero non obbediente all'invito dell'organo investito di pubblica autorità.

➔ il giudizio però si sarebbe svolto nonostante la sua assenza, il giudice avrebbe dovuto Comunque valutare per quanto possibile le ragioni dell' assente. ➔ struttura monofasica : non ci sono più le due fasi perché l’intero procedimento è diretto da un solo da un funzionario pubblico. Nelle province ad es c’è il governatore provinciale. Lo porta avanti dall’inizio fino alla fine. Non vi era Quindi nessuna litis contestatio con struttura, natura ed effetti della litis contestatio formulare. ➔ Vi era una massima libertà di apprezzamento del giudice sia per quanto riguarda il merito della lite ( Cioè non vi erano direttive espresse in formula) sia per quanto riguarda la condizione del procedimento. ➔ non vi era alcun formalismo: l'attore illustrava le proprie ragioni ed Il convenuto opponeva le sue difese. la difesa del convenuto era chiamata PRAESCRIPTIO. ➔ Condanna in forma specifica ➔ Appellabilita delle sentenze ➔ Per quanto riguarda la sentenza ,la condanna avrebbe potuto non essere espressa in denaro. in tal caso il giudice che aveva emesso la sentenza avrebbe potuto imporre l'esecuzione forzosa. Se la sentenza era di condanna pecuniaria si dava luogo alla procedura esecutiva.Il giudice però avrebbe potuto evitare esecuzione personale e bonorum venditio disponendo il pignoramento e poi la vendita dei singoli beni del soccombente nella misura in cui era sufficiente a soddisfare le ragioni dell'altra parte. ➔ Nella cognitio extra ordenen ha degli aspetti ereditati dal processo formulare. Le peculiarità di ogni azione viene mantenuta nonostante l’azione fosse sempre la medesima. La denominazione ricalca quella del processo per formulas.

I processi postclassico e giustinianeo

con gli inizi dell'età postclassica il processo Si unifica. gli organi preposti alle nuove circoscrizioni territoriali sono al contempo gli organi giudiziari competenti territorialmente In primo grado o in appello a seconda dell'ordine gerarchico. al vertice V è l'imperatore., il cuore decide in ultima istanza. gli orientamenti, i principi, le regole che si erano manifestati nelle classiche con inizio extra ordinem si trasmettono al processo postclassico e vi si consolidano. il procedimento però si irrigidisce: vi è la tendenza del legislatore a non lasciare spazio l'esercizio di poteri discrezionali da parte dei Giudici. per molti atti giudiziari si prescrivono forme scritte. sulle parti si fanno gravare spese giudiziarie. dalla fine del IV secolo la legislazione Imperiale proibire carcere privati ma non scomparve l'esecuzione personale per i debiti. Se Il debitore non era del tutto privo di mezzi contro di lui avrebbero potuto essere avviate procedure di tipo patrimoniale. gli strumenti i principi formulari vennero adattati al nuovo processo spesso con sviluppi ulteriori. perdette di significato la distinzione tra azioni civili e Pretorie ( ciò dovuto alla scomparsa del pretore). se continua a fare differenza tra azioni di stretto diritto e azioni di buona fede ma l'elenco delle azioni di buona fede Subì un incremento e il loro regime finì per essere steso a giudizi di ogni tipo. alle azioni di buona fede furono sostanzialmente assimilati anche le azioni arbitrarie.