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diritto provato romano, Appunti di Diritto Romano

Diritto privato romano 2026/25

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 12/04/2026

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CAPITOLO 1, PERSONAE E RES.(SEZ. I)
Sappiamo che il termine ius non indicava solo il diritto in senso oggettivo(cioè l'insieme delle norme),
ma poteva anche riferirsi a una situazione giuridica attiva del singolo,cioè a ciò che oggi chiamiamo
diritto soggettivo. Tuttavia nell'esperienza giuridica romana, non tutte le persone in quanto tali
potevano vantare tali pretese.
E' fondamentale compiere una distinzione tra liberi e schiavi. Quest'ultimi non solo non potevano
godere di diritti maerano egli stessi oggetto di diritto di proprietà altrui,poichè erano giuridicamente
considerati come res, nello specifico res mancipi. I liberi erano invece coloro che facevano parte di una
comunità politicamente e giuridicamente organizzata, la quale tutelava la libertas del singolo.Essere
cives era quindi simile al concetto moderno di cittadinanza: per avere i diritti romani era necessario
essere sia liberi sia cittadini, escludendo così i peregrini(stranieri) anche se liberi.
Questo principio era particolarmente importante nel campo del ius publicum. Infatti solo i cittadini-
soprattutto maschi- potevano partecipare alla vita politica della res publica attraverso alcuni diritti
fondamentali:
1. Il IUS SUFFRAGII: il diritto di votare nelle assemblee(comitia) e partecipare alle decisioni politiche.
2. Il IUS HONORUM: il diritto di candidarsi e ricoprire cariche pubbliche, seguendo il cursus honorum.
A questi diritti corrispondevano anche dei doveri, in particolare quello del servizio militare. Questo
spiega perchè tali diritti fossero riservati ai cittadini maschi ed esclusi alle donne.
Per quanto riguarda invece il ius privatum, soprattutto nei rapporti economici e commerciali, alcuni
diritti potevano essere riconosciuti anche ai non cittadini, ma solo entro certi limiti.
Acquisto della libertas. Innanzi tutto la libertà si acquistava con la nascita: secondo un principio
fondamentale del mondo antico, nasceva libero il figlio della donna libera (anche se nato da una
relazione con uno schiavo), e nasceva schiavo il figlio di una donna schiava (anche se nato dalla relazione
con un libero). Pertanto secondo lo ius gentium, ai fini della libertas, i nati seguivano la condizione
giuridica della madre. In secondo luogo, invece, la libertas poteva essere acquistata da chi era schiavo
per volontà del dominus tramite l’atto della manumissio, che le avrebbe reso libertus e non ingenuus
(ovvero come chi era nato libero). La manumissio fu sempre un atto formale, e come tale era
riconosciuta come legittima solo se era stata compiuta con una delle tre forme riconosciute:
1) LA MANUMISSIO VINDICTA: è una forma di liberazione dello schiavo che deriva da un antico processo
chiamato vindicatio in libertatem, cioè una causa reale per stabilire se una persona fosse libera o
schiava.
In questo processo interveniva un adsertor libertatis, che sosteneva davanti al magistrato che quella
persona fosse libera , opponendosi al dominus(padrone). Nel caso della manomissione,però, questo
procedimento veniva usato in modo fittizio: il padrone, volendo liberare lo schiavo, si accordava con una
persona che faceva da adsertor libertatis. Quest'ultimo avviava formalmente la causa, ma il padrone non
si opponeva e riconosceva la libertà dello schiavo. A quel punto il magistrato pronunciava la addictio,
dichiarando ufficialmente lo schiavo libero.
In origine, questo atto seguiva rigidamente le regole della iure cessio: doveva svolgersi davanti a un
magistrato con giurisdizione, in tempi e luoghi stabiliti.
Col tempo, però, la procedura divenne più flessibile: poteva avvenire anche davanti a magistrati senza
giurisdizione e in qualsiasi luogo o momento. Per questo perse il suo carattere processuale e divenne un
atto più amministrativo, pur mantenendo alcune formalità.
In età postclassica, infine, il procedimento fu ulteriormente semplificato: bastava una dichiarazione del
padrone davanti a un magistrato o funzionario imperiale per rendere libero lo schiavo.
2) MANUMISSIO CENSU: avveniva durante il censimento, che in età repubblicana si svolgeva ogni 5 anni
ed era gestito dai censori.n quell’occasione, il pater familias, dichiarando i membri della propria famiglia,
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CAPITOLO 1, PERSONAE E RES.(SEZ. I)

Sappiamo che il termine ius non indicava solo il diritto in senso oggettivo(cioè l'insieme delle norme), ma poteva anche riferirsi a una situazione giuridica attiva del singolo,cioè a ciò che oggi chiamiamo diritto soggettivo. Tuttavia nell'esperienza giuridica romana, non tutte le persone in quanto tali potevano vantare tali pretese. E' fondamentale compiere una distinzione tra liberi e schiavi. Quest'ultimi non solo non potevano godere di diritti maerano egli stessi oggetto di diritto di proprietà altrui,poichè erano giuridicamente considerati come res, nello specifico res mancipi. I liberi erano invece coloro che facevano parte di una comunità politicamente e giuridicamente organizzata, la quale tutelava la libertas del singolo.Essere cives era quindi simile al concetto moderno di cittadinanza: per avere i diritti romani era necessario essere sia liberi sia cittadini, escludendo così i peregrini(stranieri) anche se liberi. Questo principio era particolarmente importante nel campo del ius publicum. Infatti solo i cittadini- soprattutto maschi- potevano partecipare alla vita politica della res publica attraverso alcuni diritti fondamentali:

  1. Il IUS SUFFRAGII: il diritto di votare nelle assemblee(comitia) e partecipare alle decisioni politiche.
  2. Il IUS HONORUM: il diritto di candidarsi e ricoprire cariche pubbliche, seguendo il cursus honorum. A questi diritti corrispondevano anche dei doveri, in particolare quello del servizio militare. Questo spiega perchè tali diritti fossero riservati ai cittadini maschi ed esclusi alle donne. Per quanto riguarda invece il ius privatum, soprattutto nei rapporti economici e commerciali, alcuni diritti potevano essere riconosciuti anche ai non cittadini, ma solo entro certi limiti. Acquisto della libertas. Innanzi tutto la libertà si acquistava con la nascita: secondo un principio fondamentale del mondo antico, nasceva libero il figlio della donna libera (anche se nato da una relazione con uno schiavo), e nasceva schiavo il figlio di una donna schiava (anche se nato dalla relazione con un libero). Pertanto secondo lo ius gentium, ai fini della libertas, i nati seguivano la condizione giuridica della madre. In secondo luogo, invece, la libertas poteva essere acquistata da chi era schiavo per volontà del dominus tramite l’atto della manumissio, che le avrebbe reso libertus e non ingenuus (ovvero come chi era nato libero). La manumissio fu sempre un atto formale, e come tale era riconosciuta come legittima solo se era stata compiuta con una delle tre forme riconosciute:
  1. LA MANUMISSIO VINDICTA: è una forma di liberazione dello schiavo che deriva da un antico processo chiamato vindicatio in libertatem, cioè una causa reale per stabilire se una persona fosse libera o schiava. In questo processo interveniva un adsertor libertatis, che sosteneva davanti al magistrato che quella persona fosse libera , opponendosi al dominus(padrone). Nel caso della manomissione,però, questo procedimento veniva usato in modo fittizio: il padrone, volendo liberare lo schiavo, si accordava con una persona che faceva da adsertor libertatis. Quest'ultimo avviava formalmente la causa, ma il padrone non si opponeva e riconosceva la libertà dello schiavo. A quel punto il magistrato pronunciava la addictio, dichiarando ufficialmente lo schiavo libero. In origine, questo atto seguiva rigidamente le regole della iure cessio : doveva svolgersi davanti a un magistrato con giurisdizione, in tempi e luoghi stabiliti. Col tempo, però, la procedura divenne più flessibile: poteva avvenire anche davanti a magistrati senza giurisdizione e in qualsiasi luogo o momento. Per questo perse il suo carattere processuale e divenne un atto più amministrativo, pur mantenendo alcune formalità. In età postclassica, infine, il procedimento fu ulteriormente semplificato: bastava una dichiarazione del padrone davanti a un magistrato o funzionario imperiale per rendere libero lo schiavo.
  2. MANUMISSIO CENSU: avveniva durante il censimento, che in età repubblicana si svolgeva ogni 5 anni ed era gestito dai censori.n quell’occasione, il pater familias , dichiarando i membri della propria famiglia,

poteva far iscrivere uno schiavo come uomo libero nelle liste ufficiali ( tabulae censoriae ), ottenendone così la liberazione. Dalle fonti (in particolare da Gaio) sappiamo anche che, in certi casi, le persone sottoposte a mancipium potevano ottenere la libertà tramite questo procedimento anche contro la volontà del loro padrone. Questo significa che, in epoca successiva, la manomissione avveniva con l’intervento di magistrati o funzionari imperiali che avevano preso il posto dei censori, ormai scomparsi. Infine, dall’età postclassica in poi, questa forma di manomissione cadde in disuso e non se ne trova più traccia.

  1. MANUMISSIO TESTAMENTO: è una forma di liberazione dello schiavo prevista già dalle XII tavole ed è sempre stata la più diffusa. Consiste in una disposizione inserita nel testamento con cui il dominus stabilisce che uno schiavo diventi libero. Questa decisione ha effetto solo dopo la morte del testatore. In alcuni casi, la libertà può essere differita nel tempo ( ex die ), cioè concessa solo dopo una certa data. Il testatore può anche subordinare la libertà a una condizione ( sub condicione ), ad esempio il pagamento di una somma o il compimento di un comportamento. In questo caso lo schiavo non è ancora libero, ma ha solo una speranza di diventarlo se la condizione si realizza. Questo schiavo prende il nome di statuliber. Inoltre, il testatore può anche nominare lo schiavo come erede, oltre a concedergli la libertà. A partire dall’età di Augusto, grazie al riconoscimento dei fidecommissa , si sviluppa una nuova forma: il testatore può incaricare l’erede o un legatario di liberare lo schiavo. Questa forma è detta libertas ex fideicommisso. Altre forme di manomissione (non pienamente “legittime”) Oltre alle forme riconosciute dallo ius civile , esistevano altri modi per concedere la libertà: 1) Manumissio inter amicos Si sviluppa alla fine dell’età repubblicana e consiste in una dichiarazione del padrone davanti ad amici, con cui permette allo schiavo di vivere da libero. Per lo ius civile lo schiavo restava tale,tuttavia il pretore lo proteggeva come se fosse libero In età augustea, una legge (la lex Iunia ) stabilì che questi schiavi diventassero latini Iuniani , cioè liberi ma senza cittadinanza romana. Limiti alle manomissioni in età augustea Sempre sotto Augusto furono introdotte due leggi per limitare le manomissioni:  Lex Fufia Caninia : limitava il numero di schiavi liberabili per testamento  Lex Aelia Sentia : vietava di liberare schiavi con meno di 30 anni (se violata → diventavano latini Iuniani) Inoltre, per ottenere sia libertà sia cittadinanza romana, era necessario:  usare una forma di manomissione riconosciuta  essere proprietario pieno ( dominus ex iure Quiritium ) dello schiavo **Altre forme
  2. Manumissio convivii adhibitione** Avveniva durante un banchetto, come dichiarazione informale del padrone.

retroattivamente, cioè dal momento esatto della cattura. A tal proposito, va ricordata anche la Lex Cornelia di Silla, che introdusse la fictio legis Corneliae : per salvare la validità del testamento del prigioniero, si fingeva che egli fosse morto al momento della cattura, quando era ancora libero. Infine, la libertà poteva essere persa non solo per eventi bellici, ma anche come sanzione prevista da fonti autoritative. Un esempio emblematico è il Senatoconsulto Claudiano , che puniva la donna libera che intrattenesse una relazione con lo schiavo altrui. Qualora la donna avesse ignorato la triplice diffida del proprietario dello schiavo ( dominus ), ella perdeva la propria libertà per diventare schiava del proprietario stesso, subendo così una degradazione di status come conseguenza di un comportamento ritenuto socialmente e giuridicamente inammissibile.

  1. Con l'espansione progressiva di Roma non tutte le persone sottoposte al suo dominio godevano della cittadinanza romana. Accanto ai cives (cioè i cittadini romani), esistevano infatti anche altre categorie, come i Latini e i peregrini , che avevano uno status giuridico diverso e meno privilegiato. La cittadinanza romana si acquistava innanzitutto per nascita: era considerato civis chi nasceva da un matrimonio legittimo tra cittadini romani. Tuttavia, con il passare del tempo, si svilupparono anche altri modi per ottenere la cittadinanza. Oltre al caso degli schiavi liberati (i manomessi), la civitas poteva essere concessa anche attraverso provvedimenti autoritativi, sia a singole persone sia a gruppi. Il fenomeno più rilevante fu proprio la concessione della cittadinanza a intere comunità, processo che raggiunse il suo culmine con l’editto dell’imperatore Caracalla, che estese la cittadinanza a quasi tutti gli abitanti dell’impero, ad eccezione dei peregrini dediticii. Per quanto riguarda la perdita della cittadinanza, essa poteva avvenire anche per scelta volontaria del cittadino. Un esempio è quello di chi si trasferiva nelle colonie latine, assumendo così lo status di latinus coloniarius. Più frequentemente, però, la perdita della civitas derivava da provvedimenti punitivi nei confronti di coloro che si erano resi colpevoli di gravi illeciti e venivano quindi considerati indegni di appartenere alla comunità romana. Tra questi provvedimenti, il più importante era l’ aqua et igni interdictio , cioè il divieto di accesso all’acqua e al fuoco, elementi simbolici fondamentali della vita civile e religiosa romana. In sostanza, si trattava di una forma di espulsione dalla comunità e dal territorio. Questo provvedimento comportava di solito l’esilio: inizialmente esso era volontario, perché il cittadino poteva scegliere di allontanarsi per evitare una condanna a morte; successivamente, invece, l’esilio divenne una vera e propria pena imposta. Infine, è importante ricordare che la cittadinanza romana si perdeva automaticamente in tutti i casi in cui si perdeva la libertas , cioè la condizione di uomo libero.
  2. Un’altra distinzione fondamentale nel diritto privato romano è quella tra persone sui iuris e alieni iuris , che riguarda il grado di autonomia giuridica dei soggetti. Le persone sui iuris sono quelle che non sono sottoposte al potere di nessun altro: si tratta quindi di soggetti giuridicamente autonomi, capaci di essere titolari di diritti nell’ambito dello ius privatum. In particolare, ogni uomo sui iuris prende il nome di pater familias. Questa espressione non indica necessariamente un padre in senso biologico, ma piuttosto un soggetto indipendente, che non dipende da alcun altro e che costituisce il vertice giuridico della famiglia. In questo senso, il pater familias è considerato come un centro autonomo di imputazione di diritti e doveri. Al contrario, le persone alieni iuris sono quelle che si trovano sotto il potere giuridico di un altro soggetto. Questa condizione riguarda anzitutto gli schiavi, ma anche altri soggetti liberi, come i figli e, in alcune situazioni, le donne. Ciò che accomuna queste persone è la mancanza di autonomia giuridica, poiché i loro poteri e diritti sono subordinati a quelli del soggetto da cui dipendono. Le principali forme di soggezione che determinano la condizione di alieni iuris sono tre. La prima è la patria potestas , cioè il potere del pater familias sui discendenti. Questo potere deriva dalla procreazione ed è estremamente ampio e duraturo: i figli restano alieni iuris per tutta la vita, anche se diventano adulti e hanno a loro volta dei figli. La patria potestas , infatti, si estende a tutti i discendenti in linea maschile fino a quando è in vita un ascendente maschio che esercita questo potere.

La seconda forma è la manus , che riguarda esclusivamente le donne. In età arcaica e repubblicana, il matrimonio poteva comportare il passaggio della donna sotto il potere del marito ( in manu mariti ), determinando così una situazione di dipendenza giuridica. La manus poteva costituirsi in tre modi: attraverso l’ usus , cioè la convivenza matrimoniale protratta per un anno; mediante la confarreatio , una solenne cerimonia religiosa; oppure tramite la coemptio , che era una sorta di compravendita simbolica della donna. La terza forma è il mancipium , che deriva dalla mancipatio , un negozio giuridico formale utilizzato per il trasferimento di beni particolarmente importanti. In questo caso, anche una persona, come un figlio, poteva essere oggetto di tale atto: il pater familias poteva infatti trasferire temporaneamente il proprio figlio sotto il potere di un altro pater , creando così una situazione di soggezione detta appunto in mancipio.

  1. Nel diritto moderno, si distingue tra capacità giuridica e capacità d’agire. La capacità giuridica è l’idoneità di una persona ad essere titolare di diritti e obblighi: chi la possiede è considerato un soggetto di diritto, cioè un centro di imputazione di situazioni giuridiche. Anche nel diritto romano è possibile individuare questo concetto, ma con caratteristiche diverse rispetto agli ordinamenti attuali. In particolare, occorre distinguere tra ambito del ius publicum e ambito dello ius privatum. Nel ius publicum , la condizione rilevante era quella di civis , cioè di cittadino romano, mentre non aveva importanza il fatto di essere sui iuris o alieni iuris. Infatti, anche i filii familias , pur essendo giuridicamente dipendenti dal pater familias , potevano partecipare alla vita pubblica, ad esempio prendendo parte alle assemblee o accedendo alle magistrature. Diverso è il discorso nello ius privatum , dove la condizione fondamentale era quella di essere sui iuris , cioè giuridicamente autonomi. In questo ambito, quindi, la piena capacità giuridica spettava ai soggetti indipendenti, mentre la cittadinanza romana non era un requisito indispensabile. Anche i peregrini , infatti, pur non essendo cittadini, potevano essere titolari di diritti e obblighi, soprattutto nei rapporti patrimoniali e commerciali. Dalla capacità giuridica va distinta la capacità d’agire, che consiste nella possibilità di compiere validamente atti giuridici, cioè atti idonei a creare, modificare o estinguere situazioni giuridiche. Nel diritto romano, il rapporto tra queste due capacità è molto diverso da quello attuale. Nello ius privatum , infatti, solo i soggetti sui iuris avevano piena capacità giuridica; tuttavia, nella pratica, molti atti venivano compiuti da soggetti alieni iuris. Di conseguenza, la capacità d’agire non presupponeva necessariamente la capacità giuridica: anche i filii familias e persino gli schiavi potevano compiere atti giuridici, sebbene gli effetti di tali atti si producessero nella sfera giuridica del pater familias o del dominus. 35 e 36. Nel diritto romano, la posizione giuridica delle donne, anche quando sui iuris , era caratterizzata da importanti limitazioni, soprattutto se confrontata con quella degli uomini. Nel campo del diritto pubblico, la donna era completamente esclusa da ogni forma di partecipazione politica: non godeva né dello ius suffragii (cioè il diritto di voto) né dello ius honorum (cioè la possibilità di accedere alle cariche pubbliche). Di conseguenza, si può dire che non avesse capacità giuridica nell’ambito del diritto pubblico. Nel diritto privato, invece, anche per la donna era fondamentale la distinzione tra alieni iuris e sui iuris. Una donna era sui iuris solo quando non si trovava né sotto la patria potestas né sotto la manus di un uomo. In questa condizione, ella godeva di una certa autonomia ed era titolare di diritti, ma comunque con alcune rilevanti limitazioni. Anzitutto, le donne erano escluse dall’esercizio della patria potestas , considerata un potere tipicamente maschile. Inoltre, non potevano adottare, anche se questa limitazione fu in parte attenuata in epoca giustinianea. Era poi loro vietato svolgere la funzione di tutore, poiché la tutela era vista come un compito connesso alla direzione della familia , ruolo riservato agli uomini. A queste limitazioni si aggiunsero, nel tempo, ulteriori restrizioni introdotte da specifici provvedimenti normativi. La Lex Voconia , ad esempio, stabiliva che una donna non potesse essere istituita erede per testamento da parte di cittadini appartenenti alle classi più ricche del censo. Lo scopo era quello di evitare che grandi patrimoni finissero nelle mani delle donne; tuttavia, questa rigidità fu

La seconda riguarda i pupilli che avevano superato l’infantia. Essi potevano compiere autonomamente gli atti che producevano effetti giuridici vantaggiosi , mentre gli atti che comportavano effetti svantaggiosi dovevano essere compiuti con l’assistenza del tutore.

  1. Nel diritto romano la distinzione tra puberi e impuberi ebbe sempre un’importanza fondamentale , poiché il raggiungimento della pubertà comportava la cessazione della tutela impuberum e, per i soggetti sui iuris di sesso maschile , la possibilità di compiere atti giuridici in piena autonomia. Con il progressivo sviluppo dei traffici commerciali , tuttavia, emerse un nuovo problema: i giovani che avevano appena raggiunto la pubertà, pur essendo formalmente capaci di agire, erano ancora inesperti negli affari e quindi facilmente esposti al rischio di essere raggirati nei rapporti economici. Per far fronte a questa situazione venne emanata la lex Laetoria , la quale introdusse un’azione contro chi, entrando in rapporti di affari con un pubere che non avesse ancora compiuto 25 anni, si fosse comportato con inganno e lo avesse raggirato. Questa azione non eliminava gli effetti svantaggiosi del raggiro , ma prevedeva una pena pecuniaria a carico dell’autore dell’inganno. Proprio in base a questa legge si individuò un’ulteriore fascia di età , compresa tra il raggiungimento della pubertà e il compimento del venticinquesimo anno , i cui appartenenti venivano chiamati minores. Il minore, qualora fosse stato danneggiato da un atto giuridico, poteva rivolgersi al pretore , il quale poteva concedere diversi strumenti di tutela. In particolare poteva concedere l’in integrum restitutio , che eliminava gli effetti giuridici già prodotti dall’atto , oppure un’exceptio , che impediva che tali effetti si producessero. Con il tempo, tuttavia, la lex Laetoria iniziò ad essere utilizzata a tutela del minore anche nei casi in cui non vi fosse stato un vero e proprio raggiro , ma semplicemente un atto che produceva effetti svantaggiosi nei suoi confronti. Questa situazione finì per generare diffidenza negli uomini d’affari , che erano riluttanti a contrattare con i minori per il timore di esporsi al rischio di una pena pecuniaria. Per superare questa difficoltà si consolidò progressivamente la prassi di affiancare al minore un curator , nominato dal pretore, con il compito di assisterlo negli affari. A partire dall’età di Marco Aurelio , la nomina dei curatores riguardò anche le donne , soprattutto in seguito al progressivo venir meno della tutela mulierum. Nell’età postclassica , la cura minorum finì per assumere il carattere di una sorta di continuazione della tutela impuberum. Di conseguenza, tutti i soggetti puberi, sia uomini sia donne, dovevano farsi nominare un curator. Nel nuovo diritto, dunque, il limite dei 25 anni divenne il nuovo punto di riferimento per la capacità di agire , e la distinzione giuridicamente rilevante divenne quella tra minores e maiores di tale età.
  2. Nel diritto romano la capacità di agire poteva essere esclusa in presenza di determinate condizioni personali , in particolare nel caso dei furiosi e dei prodigi. Il furiosus è il soggetto affetto da pazzia, cioè una persona considerata non in grado di comprendere il significato dei propri atti. Proprio per questa incapacità di intendere e di gestire consapevolmente i propri interessi, egli non poteva amministrare né disporre del proprio patrimonio. Per tale motivo, negli atti di gestione e di disposizione dei beni veniva sostituito da un curator furiosi , il quale agiva al suo posto per tutelarne gli interessi. L’accertamento dello stato di pazzia non avveniva attraverso criteri medici formalizzati , ma si basava principalmente sul costume e sulla valutazione sociale della condizione della persona. Diversa era la situazione del prodigus. Con questo termine si indicava il soggetto che sperperava il proprio patrimonio , dissipando i propri beni in modo irresponsabile. Per evitare che tale comportamento comportasse la completa perdita del patrimonio, il diritto romano prevedeva che il prodigo venisse privato dell’amministrazione dei propri beni. A tal fine era necessario un apposito atto amministrativo, chiamato interdictio , attraverso il quale veniva vietato al prodigo di compiere atti di

disposizione del proprio patrimonio. Anche in questo caso, per la gestione dei beni veniva nominato un curator prodigi , incaricato di assistere il soggetto e di controllare l’amministrazione del patrimonio.

  1. Nelle XII Tavole era previsto che le donne puberi sui iuris fossero sottoposte alla tutela mulierum. In questi casi diventava loro tutore l’adgnatus proximus , cioè il parente maschio più vicino legato da parentela in linea maschile. A partire dall’età di Augusto , tuttavia, venne introdotta un’importante eccezione: le donne che avessero un certo numero di figli venivano esentate dalla tutela. La permanenza della tutela sulle donne fu tradizionalmente giustificata facendo riferimento alla cosiddetta levitas animi , cioè alla presunta leggerezza o debolezza di giudizio attribuita alle donne. Con il passare del tempo, però, la tutela mulierum perse progressivamente valore e contenuto , fino a diventare sempre meno incisiva. Nonostante ciò, la donna poteva compiere validamente alcuni atti giuridici solo con l’intervento dell’auctoritas del tutore. Tra questi atti rientravano in particolare: la redazione del testamento ; l’alienazione delle res mancipi , mentre tale autorizzazione non era necessaria per le res nec mancipi ; l’assunzione di obbligazioni. La donna risultava inoltre limitata anche nell’agere processuale. Finché rimase in vigore il processo per legis actiones , infatti, la donna non poteva agere senza l’auctoritas del tutore. Questa limitazione venne meno soltanto con l’affermarsi del processo per formulas. Nel corso dell’ età postclassica , la tutela mulierum scomparve progressivamente , fino a essere eliminata. Nel diritto giustinianeo , sia gli uomini sia le donne, una volta raggiunta la pubertà — rispettivamente a 14 anni per i maschi e a 12 anni per le femminesi liberavano dalla tutela , mentre fino ai 25 anni venivano assistiti da un curator.
  2. Nel diritto romano alcune limitazioni, pur riguardando principalmente la capacità di agire , finivano per avere ripercussioni anche sulla capacità giuridica. Ciò avveniva in particolare nei casi degli intestabiles e degli ignominiosi. Gli intestabiles erano coloro che, dopo aver partecipato in qualità di testis a un atto solenne , si fossero successivamente rifiutati di prestare testimonianza. Come conseguenza di questo comportamento, essi subivano una particolare forma di incapacità: da un lato diventavano incapaci di testimoniare , e dall’altro non potevano più servirsi di testimoni. Questa limitazione aveva effetti rilevanti soprattutto in relazione alla mancipatio , che richiedeva la presenza di testimoni. Di conseguenza, gli intestabiles non potevano compiere la mancipatio né diventare titolari dei diritti che derivavano da tale atto. Gli ignominiosi , invece, erano coloro che avevano subito una condanna. Tale condanna poteva derivare da un giudizio penale per il compimento di un delitto , oppure da un giudizio relativo a rapporti fiduciari , nei quali il soggetto avesse violato la fiducia riposta in lui. A seguito di questa situazione, gli ignominiosi subivano alcune importanti limitazioni nell’ambito processuale: non potevano più postulare pro alio , cioè agire in giudizio per conto di altri; inoltre non potevano svolgere il ruolo di cognitor o procurator , né servirsi a loro volta di un cognitor o di un procurator. Venivano colpiti da ignominia anche altri soggetti, tra cui:  coloro che avevano subito la vendita in blocco dei propri beni ;  coloro che erano stati colpiti dalla nota censoria , inflitta per comportamenti ritenuti socialmente e moralmente disdicevoli;  i milites che erano stati congedati disonorevolmente ;  coloro che erano stati condannati in iudicium publicum per alcuni crimina.

Nel caso in cui si trattasse di un sepolcro destinato ad accogliere più defunti , i giuristi precisavano che non tutto il luogo diventava religiosus , ma solo la parte in cui era stato effettivamente effettuato il seppellimento. A questo proposito Gaio distingueva tra sepulchra familiaria e sepulchra hereditaria : i primi erano sepolcri costruiti per sé e per la propria famiglia , mentre i secondi erano costruiti per sé e per i propri eredi.

  1. Le res humani iuris erano le cose la cui disciplina giuridica derivava dal diritto umano. Esse potevano essere distinte in res privatae e res publicae. Le res privatae erano le cose che potevano appartenere in proprietà ai singoli , cioè ai privati. Diversamente, le res publicae erano cose appartenenti a una collettività organizzata , cioè a una universitas , e proprio per questo erano considerate nullius in bonis , nel senso che non potevano far parte del patrimonio di un privato. Di conseguenza, le res publicae non potevano essere oggetto di proprietà privata , né potevano essere alienate o disposte dai privati. Tuttavia, era comunque possibile che si instaurassero rapporti giuridici tra privati aventi ad oggetto tali beni , in particolare per quanto riguardava il loro uso o sfruttamento. Il compito di regolare queste concessioni spettava ai censores , i quali potevano concedere ai privati l’utilizzazione o lo sfruttamento di beni pubblici. Tale concessione avveniva dietro pagamento di un corrispettivo , chiamato vectigal , ed era realizzata attraverso le cosiddette locationes censoriae. In particolare, oggetto di queste concessioni erano spesso appezzamenti di ager publicus , cioè terreni appartenenti allo Stato. Il loro godimento veniva concesso ai privati, che si impegnavano a pagare periodicamente il vectigal. Questi terreni vennero detti agri vectigales , e da tali concessioni nacque lo ius in agro vectigali , cioè il diritto di utilizzare questi terreni pubblici. I censori avevano inoltre il compito di affidare ai privati, tramite appalto, lavori di manutenzione dei beni pubblici o la costruzione di nuove opere pubbliche.
  2. La distinzione tra res corporales e res incorporales , elaborata dai giuristi romani, si inserisce in una distinzione più generale derivante dalla riflessione filosofica e già presente in Cicerone , tra res quae sunt e res quae intelleguntur. Con queste espressioni si indicava, da un lato, le cose fisicamente esistenti e percepibili attraverso i sensi , e dall’altro entità astratte , come ad esempio la pietas o la dignitas , che possono essere colte solo attraverso l’intelletto. Nel diritto romano vennero quindi qualificate come res corporales tutte le cose materialmente tangibili , come ad esempio un fondo o uno schiavo. Al contrario, furono definite res incorporales quelle che iure consistunt , cioè entità che esistono solo per il diritto e che hanno consistenza solo nel mondo dei concetti giuridici. Una testimonianza particolarmente importante in proposito è quella di Gaio , il quale porta tre esempi di res incorporales : l’hereditas , l’usufrutto e le obbligazioni. In ciascuno di questi casi egli precisa che, anche se può sembrare che si abbia a che fare con cose corporali , ciò che è realmente incorporale è l’ipsum ius , cioè il diritto stesso : il diritto di successione, il diritto di usare e godere di una cosa, oppure il diritto derivante da un’obbligazione. Di conseguenza, pur trattandosi di situazioni diverse tra loro , ciò che consente di ricondurle tutte alla categoria delle res incorporales è il fatto che vengono considerate dal punto di vista giuridico , in quanto implicano sempre un ius , cioè una facoltà giuridica. Non è però corretto tradurre semplicemente la definizione di res incorporales come res quae iure consistunt con l’espressione “cose che consistono in diritti”. Infatti, tra le res incorporales rientravano sì diritti, soprattutto di natura economico-patrimoniale , ma anche altre entità giuridicamente rilevanti , come ad esempio l’hereditas. Per questo motivo, nel diritto romano il patrimonio di un soggetto non era composto soltanto da beni materiali , cioè dalle res corporales , ma comprendeva anche le res incorporales , come ad esempio i crediti.
  3. Una distinzione molto antica del diritto romano, che mantenne grande importanza per tutta l’età classica , fu quella tra res mancipi e res nec mancipi.

Le res nec mancipi potevano essere trasferite senza particolari formalità , semplicemente mediante la consegna della cosa , cioè tramite traditio. Diversamente, per il trasferimento della proprietà delle res mancipi era richiesto un procedimento più solenne e rigoroso. In questi casi era infatti necessaria la formalità della mancipatio , da cui deriva il nome di queste cose, oppure la formalità sostitutiva della in iure cessio. Le res mancipi comprendevano quattro categorie principali di beni:  gli immobili situati sul suolo italico ;  gli schiavi ;  gli animalia quae collo dorsove domantur , cioè gli animali che si domano con il collo o con il dorso, come buoi, cavalli, muli e asini ;  le servitù rustiche. Erano invece considerate res nec mancipi tutte le altre cose , tra cui ad esempio i fondi provinciali, le servitù urbane, i cammelli e gli elefanti. Con il passare del tempo furono conosciuti altri beni che avevano natura e funzione simili a quelle delle antiche res mancipi. Tuttavia, essi non vennero inclusi in questa categoria , poiché ciò avrebbe comportato l’applicazione del più rigido regime di circolazione giuridica previsto per le res mancipi. Questo regime era stato originariamente giustificato dalla particolare importanza che tali beni avevano nella più antica struttura economica e sociale romana. Proprio per questo motivo, l’evoluzione dell’ordinamento romano mostrò una progressiva tendenza ad attenuare il rigore di questa distinzione. In questo contesto si inserisce anche la controversia tra le scuole dei Sabiniani e dei Proculiani riguardo agli animalia quae collo dorsove domantur. I Sabiniani sostenevano la posizione più tradizionale, secondo cui questi animali dovevano essere considerati res mancipi fin dalla nascita , in quanto destinati per loro natura ad essere addestrati. I Proculiani , invece, ritenevano che dovessero essere considerati res mancipi solo dal momento in cui venivano effettivamente addestrati. Nel corso dell’ età postclassica , l’importanza della distinzione tra res mancipi e res nec mancipi andò progressivamente diminuendo , fino a scomparire. La sua abolizione formale fu infine stabilita da una costituzione di Giustiniano. Parallelamente, divenne sempre più rilevante la distinzione tra beni immobili e beni mobili. Inoltre si diffuse la prassi di redigere un documento scritto per il trasferimento degli immobili. Questa nuova distinzione divenne progressivamente quella fondamentale ai fini della circolazione giuridica dei beni.

  1. Le res quae pondere numero mensura constant sono quelle cose che, nella valutazione economico-sociale e nella pratica commerciale , vengono considerate in base alla quantità. Esse vengono quindi valutate a peso, a numero oppure a misura. Esempi tipici sono il denaro, il vino, l’olio, il frumento e i metalli. All’interno di uno stesso genere, una determinata quantità di queste cose è perfettamente equivalente a un’altra quantità dello stesso tipo. Ciò significa che una quantità può sostituire integralmente un’altra quantità dello stesso genere , senza che vi sia una differenza rilevante dal punto di vista giuridico. Per questo motivo i giuristi romani, e in particolare Paolo , osservavano che queste cose traggono la loro funzione non dalla specifica individualità della singola cosa , ma dal genere cui appartengono. La loro rilevanza, quindi, non dipende dalle caratteristiche individuali del singolo bene, ma **dalla quantità del genere considerato. Diversa è invece la situazione delle cose che valgono proprio per la loro individualità , e che vengono quindi prese in considerazione come beni specifici e determinati , non sostituibili con altri dello stesso genere.

Questa distinzione aveva rilievo soprattutto ai fini dell’usucapione. Infatti, per il primo tipo di cose non si ponevano particolari problemi , perché l’oggetto del possesso era un’unità naturale. Nel caso del secondo tipo , invece, il possesso del corpus ex cohaerentibus implicava anche il possesso delle singole parti che lo componevano , e quindi la continuazione dell’usucapione anche su tali parti. Per quanto riguarda infine i corpora del terzo tipo , l’usucapione si fondava sul possesso delle singole cose (singulae res) che componevano l’insieme. Su questa tripartizione, la dottrina moderna ha costruito la distinzione tra cose semplici, cose composte e universalità di beni. Tuttavia, tra queste categorie moderne solo quella delle cose composte può essere considerata in qualche modo corrispondente ai corpora ex cohaerentibus , mentre le altre due non coincidono pienamente con gli altri tipi di corpora individuati dai giuristi romani.

  1. I giuristi romani si preoccuparono di definire il concetto giuridico di fructus soprattutto in relazione al regime dell’usufrutto , ma anche con riferimento ad altri problemi giuridici. Furono considerati fructus non solo i frutti delle piante e i prodotti dei campi , ma anche i nati dal bestiame , nonché il latte, la lana e i proventi derivanti dall’attività degli schiavi. In generale, venivano quindi qualificati come fructus tutte le utilità che un bene produce periodicamente , secondo la sua natura e la sua destinazione economica , anche quando la produzione avveniva con l’intervento dell’uomo. Accanto a questi vi erano però altri proventi che non venivano propriamente qualificati come fructus , ma che venivano ad essi equiparati nel trattamento giuridico. Tra questi rientravano, ad esempio, i proventi derivanti dalla locazione di immobili o di beni mobili , così come gli interessi delle somme date a prestito con stipulazione di interessi. Nel linguaggio giuridico moderno si è poi affermata la distinzione tra frutti naturali e frutti civili. I frutti naturali corrispondono ai prodotti che derivano direttamente dalla cosa secondo la sua natura, mentre i frutti civili consistono nei proventi che si ottengono come corrispettivo stabilito per contratto , in cambio del quale si concede temporaneamente ad altri l’utilizzazione di un bene. TUTELA PROCESSUALE.
  2. Nell’ambito delle attività umane che un ordinamento giuridico considera meritevoli di tutela si possono individuare due importanti categorie di atti. Da un lato vi sono gli atti diretti a regolare determinati assetti di interessi mediante manifestazioni di volontà. Si tratta, ad esempio, di atti come la mancipatio o la traditio. Questi atti sono sempre stati considerati produttivi di effetti giuridici sostanziali , poiché ad essi si collegavano l’acquisto o la perdita di diritti soggettivi , nonché la nascita, la modificazione o l’estinzione di situazioni giuridicamente rilevanti. Dall’altro lato vi sono gli atti diretti a far valere una pretesa nei confronti di altri soggetti , affermandola formalmente come diritto soggettivo. Si tratta dell’ attività processuale , indicata con il verbo agere , dal quale deriva il termine actio. Attraverso questi atti si realizza la tutela dei diritti che sono stati violati o contestati. In questo senso, l’ actio viene intesa come la facoltà di perseguire giudizialmente un diritto , mentre l’esistenza del diritto costituisce il presupposto per l’esercizio dell’azione. Questa impostazione fu accolta da Gaio , ma non corrisponde pienamente alla concezione originaria del diritto romano. Le prime manifestazioni dell’ agere avevano infatti un carattere autosatisfattivo , poiché erano dirette alla realizzazione immediata della pretesa affermata , senza una vera e propria distinzione tra diritto e azione. Successivamente, con il progressivo sviluppo e la regolamentazione dell’attività processuale , si affermò anche il concetto di ius , cioè di diritto. Un segno di questa origine si trova anche nella sistematica delle XII Tavole , nelle quali la disciplina dell’agere era collocata nelle prime tavole , mostrando l’importanza primaria della tutela processuale.

Nel corso dell’evoluzione storica, inoltre, mentre nel sistema delle legis actiones trovavano tutela i diritti fondati sullo ius civile , con la nascita del processo per formulas venne estesa la tutela anche a nuovi rapporti che non erano riconosciuti dallo ius civile. In questi casi non si trattava ancora di veri e propri diritti, ma di situazioni che, in origine, erano giuridicamente irrilevanti. Proprio per questo, fino all’età classica si distingueva tra formulae in ius conceptae , fondate sul diritto civile, e formulae in factum conceptae , fondate invece su una situazione di fatto. Ancora una volta emerge quindi come la tutela processuale abbia preceduto la formazione dei diritti soggettivi. Per questo motivo, il sistema giuridico romano è stato spesso interpretato più come un sistema di actiones che come un sistema di diritti soggettivi. SEZ.I LE LEGIS ACTIONES.

  1. L’espressione lege agere , da cui deriva quella più astratta di “legis actio” , indica un modo di agire rigorosamente regolato dalla pronuncia di parole determinate , le certae verba , che producono effetti giuridici precisi. In origine, il termine lex significava proprio questa pronuncia rituale che generava conseguenze giuridiche , e successivamente assunse anche il significato di dichiarazione impegnativa proveniente da privati. Agere lege equivaleva quindi a agere certis verbis , cioè compiere le attività prescritte combinando azioni gestuali specifiche con la pronuncia delle parole stabilite dal procedimento. Secondo Gaio , che ci fornisce le informazioni principali sulle legis actiones , l’azione poteva essere esercitata in cinque modi : sacramentum, per iudicis postulationem, per conditionem, per manus iniectionem, per pignoris capionem. Tra queste, le più antiche erano l’agere sacramento e la manus iniectio. L’impostazione originaria del lege agere era autosatisfattiva , nel senso che le formalità verbali e gestuali del procedimento rituale tendevano direttamente alla realizzazione immediata della pretesa. Se la pretesa non era basata su presupposti considerati incontestabili , si ricorreva all’ agere sacramento , che lasciava all’avversario la possibilità di contestare la pretesa e affrontare il iudicium (inizialmente divino, poi umano). Quando invece la pretesa si fondava su presupposti considerati incontestabili , era possibile esercitare la manus iniectio , che comportava l’assoggettamento dell’avversario senza possibilità di reazione legittima. L’unica eccezione era l’intervento di un vindex , un terzo che poteva contestare la fondatezza della pretesa assumendosi la contesa al posto dell’avversario. Per avviare l’ agere sacramento era necessario compiere prima la in ius vocatio , cioè la chiamata formale al procedimento rituale , che si svolgeva in luogo pubblico (comizio o foro), sotto la supervisione della comunità e del magistrato giusdicente. Se il vocatus , colui che era chiamato, si rifiutava ingiustificatamente di presentarsi, si poteva allora esercitare la manus iniectio. In questo caso, però, l’assoggettamento non era definitivo , ma temporaneo , servendo esclusivamente a coattivamente far partecipare l’avversario alla in ius vocatio.
  2. La legis actio sacramenti era caratterizzata da due elementi fondamentali: era “generalis” e “periculosa”. Era l’unica legis actio applicabile a qualsiasi tipo di controversia , indipendentemente dal caso concreto, ma, essendo imperniata sul sacramentum , presentava un procedimento di rischio. Infatti, l’originaria funzione del sacramentum era quella di sollecitare l’intervento divino e il giudizio degli dèi. La poena sacramenti , destinata a colpire il contendere il cui giuramento fosse falso, consisteva inizialmente in una quantità di bestiame o animali destinati al sacrificio. Solo con la progressiva diffusione dell’ economia monetaria , come già nelle XII Tavole , la somma del sacramentum fu sostituita da denaro (pecunia). Durante la regolamentazione delle XII Tavole , pur dopo la laicizzazione del sacramentum , l’intero procedimento si svolgeva in un solo giorno. Successivamente, però, i tempi si allungarono notevolmente : la prima parte dell’attività, quella formalizzata e svolta sotto il controllo del magistrato giusdicente , divenne una fase autonoma , separata dalla successiva fase del iudicium ,

contrapposte dichiarazioni e giuramenti , fino al momento del sacramentum , la fase finale e solenne.

  1. Efficacia della sentenza (iudicatum): Il contendente il cui sacramentum risultava iustum poteva autosoddisfarsi sulla cosa , cioè prendere effettivamente il bene riconosciuto come proprio.
  2. Ritiro e in iure cessio: Se uno dei due contendenti si ritirava e ometteva di compiere la formalità successiva, il procedimento si concludeva per in iure cessio , e il magistrato dichiarava con la addictio la vittoria dell’altro. Questo schema autosatisfattivo spiegava come il procedimento fosse immediato e concreto , permettendo di mantenere il modello anche dopo la formale abolizione delle legis actiones , perché la struttura rituale e la possibilità di autosoddisfazione restavano valide come metodo di tutela del diritto.
  3. La manus iniectio è una delle principali forme di tutela processuale nel diritto romano, caratterizzata dalla possibilità di agire direttamente sulla persona dell’avversario per assicurarsi l’esecuzione di una pretesa. A differenza dell’agere sacramento, che era spesso incentrato sul bene oggetto della controversia, la manus iniectio mirava all’assoggettamento del debitore o del soggetto che non rispettava obblighi certi e incontestabili, come nel caso del furtum manifestum o del compimento di un atto formale valido come il gestum per aes et libram. L’esercizio della manus iniectio era ritualizzato: colui che agiva proclamava solennemente il presupposto legittimante e fisicamente afferrava l’avversario, imponendogli la propria autorità e privandolo della possibilità di reagire, a meno che un terzo, detto vindex , non intervenisse per contestare la pretesa assumendosi la contesa. In origine il regime era estremamente rigoroso: chi subiva la manus iniectio, se condannato definitivamente, veniva legato e portato via, esposto pubblicamente sul mercato, e in casi estremi, se non riscattato, poteva essere venduto oltre il Tevere o addirittura ucciso. Con l’evoluzione del diritto, soprattutto con l’intervento del magistrato giusdicente, l’applicazione della manus iniectio divenne più mite e regolamentata: la secum ductio era subordinata alla pronuncia dell’ addictio , e il soggetto non poteva più essere venduto né ucciso, ma restava in condizione di soggezione, obbligato a scomputare il debito con il proprio lavoro. In parallelo si sviluppò la manus iniectio pura , una versione meno severa, che consentiva al soggetto contro cui era esercitata di contestare la pretesa e liberarsi dall’assoggettamento, introducendo così un meccanismo di tutela più equilibrato tra le parti. In definitiva, la manus iniectio rappresenta un passaggio fondamentale nella storia del diritto romano, perché illustra il modo in cui il diritto cercava di coniugare la solennità del rito, la certezza della pretesa e la possibilità di autosoddisfazione del creditore, evolvendosi poi in forme più giuste e meno coercitive, pur mantenendo il legame con la procedura rituale originaria.
  4. Oltre all’ agere sacramento e alla manus iniectio , i giuristi romani individuarono altre forme di legis actio, ciascuna con caratteristiche specifiche e ambiti di applicazione mirati. Tra queste, la legis actio per iudicis postulationem rappresenta un esempio di procedimento totalmente laico, sviluppatosi in parallelo alla progressiva laicizzazione dell’agere sacramento, già prima delle XII tavole. Essa era particolarmente utilizzata per far valere crediti derivanti da obbligazioni formali, come la sponsio o la stipulatio. In pratica, il creditore dichiarava che l’avversario era tenuto a corrispondergli una somma o a compiere un certo obbligo e gli chiedeva se lo ammetteva o lo negava; in caso di rifiuto, l’attore chiedeva al pretore di nominare un iudex o un arbiter , accelerando così l’accesso alla fase giudiziaria e riducendo i tempi del procedimento formale in iure.

Un’altra forma, molto antica, era la legis actio per pignoris capionem , la quale permetteva di autosoddisfarsi impossessandosi direttamente di una cosa altrui. Questa legis actio era riservata a pretese particolari, spesso di natura pubblicistica, come crediti militari, sacri o fiscali. Ad esempio, i publicani , incaricati dall’erario di esigere le imposte, potevano servirsi della pignoris capio contro i contribuenti inadempienti, trasformando il diritto in una facoltà di immediata esecuzione materiale. Infine, la legis actio per condictionem fu introdotta dalla Lex Silia nel II secolo a.C. per i crediti di certa pecunia e successivamente estesa ai crediti di certa res dalla Lex Calpurnia. Il procedimento prevedeva che l’attore affermasse il credito e chiedesse all’avversario se lo riconosceva; in caso di negazione, intimava alla controparte di presentarsi dopo 30 giorni davanti al magistrato, il quale provvedeva a nominare un iudex. Questa procedura, pur essendo un tentativo di modernizzazione, ebbe vita breve, poiché nel frattempo si stava già affermando la procedura per formulas , più flessibile e adatta a un ordinamento in evoluzione. In sintesi, queste altre legis actiones illustrano la grande varietà di strumenti processuali che il diritto romano mise a disposizione per tutelare le pretese giuridiche: dalla tutela diretta sulla persona con la manus iniectio, alla tutela del credito con la postulationem, fino alla possibilità di autosoddisfazione con la pignoris capio. Esse dimostrano come il sistema romano fosse profondamente orientato all’efficacia della pretesa, combinando formalità rituali, certezza del diritto e strumenti concreti per realizzarne l’esecuzione, pur lasciando spazio all’evoluzione e alla progressiva flessibilizzazione del processo. SEZ. II L'AGERE PER FORMULAS

  1. Il sistema processuale delle legis actiones , risalente all’età arcaica, era profondamente legato alla struttura, alla mentalità e alle esigenze della società romana primitiva. Questo modello di processo rifletteva infatti una realtà sociale ancora semplice e fortemente tradizionale. Con il passare del tempo, tuttavia, la società romana conobbe una notevole crescita e profonde trasformazioni , soprattutto sul piano economico e dei rapporti sociali. Di conseguenza, il lege agere , così come l’intero sistema dello ius civile al quale era collegato, iniziò a rivelarsi sempre più inadeguato rispetto alle nuove esigenze. L’arretratezza della procedura per legis actiones emergeva in diversi aspetti. In primo luogo, essa era caratterizzata da un rigorosissimo formalismo rituale : il processo richiedeva l’uso di parole e formule fisse e immutabili , e anche un minimo errore nella pronuncia poteva compromettere l’intera azione. In secondo luogo, permaneva una impostazione autosatisfattiva , cioè legata a forme di tutela che derivavano direttamente dall’iniziativa della parte interessata, riflettendo modelli ancora vicini alla giustizia privata. Un ulteriore limite era rappresentato dal fatto che tale procedura era idonea a tutelare soltanto situazioni giuridiche fondate sullo ius civile. Di conseguenza, risultava incapace di proteggere nuove situazioni o rapporti che non trovassero fondamento nel diritto civile tradizionale. A ciò si aggiungeva un altro problema molto rilevante: l’inaccessibilità del processo ai peregrini , cioè agli stranieri. Questo costituiva un ostacolo particolarmente grave in una fase in cui Roma stava sviluppando sempre più intensi rapporti commerciali con popoli non romani. Infine, il sistema delle legis actiones lasciava uno spazio di intervento molto limitato al magistrato giusdicente , il cui ruolo risultava quindi poco incisivo nell’organizzazione e nella gestione del processo.

completava la struttura della formula e si stabilivano i poteri attribuiti al giudice nel momento della decisione.

  1. Nel processo formulare le diverse partes formularum non comparivano sempre tutte insieme nella stessa formula, ma potevano combinarsi in modo diverso a seconda del tipo di azione esercitata. La demonstratio , quando era presente, veniva collocata all’inizio della formula , prima di ogni altra parte. La sua funzione era quella di individuare l’oggetto della controversia , cioè la res de qua agitur. Essa iniziava con la parola “quod” e serviva a indicare il motivo per cui si agiva in giudizio. Dopo la demonstratio compariva generalmente l’ intentio , che rappresentava la parte della formula attraverso la quale l’attore formulava in modo conclusivo la propria pretesa. L’intentio iniziava di solito con espressioni come “si paret” (se risulta provato) oppure “quidquid paret” (tutto ciò che risulta provato). Quando l’intentio era formulata nel primo modo, cioè come intentio certa , essa indicava una pretesa determinata e precisa. Un esempio è l’azione con cui si chiedeva il pagamento di una somma determinata di denaro ( actio certae creditae pecuniae ), nella quale si affermava: “se risulta provato che Numerius Negidius deve dare ad Aulus Agerius 10.000 sesterzi”. Un altro esempio è la rei vindicatio , in cui l’attore affermava: “se risulta provato che Aulus Agerius è dominus ex iure Quiritium dello schiavo Stico”. In questi casi l’intentio da sola era sufficiente a individuare sia i termini della controversia sia la pretesa fatta valere dall’attore. Diverso era il caso dell’ intentio incerta , formulata con espressioni come “tutto ciò che risulterà che Numerius Negidius deve dare o fare a favore di Aulus Agerius”. Qui la pretesa non era indicata in modo preciso e quindi l’intentio non bastava da sola a identificare la controversia. Per questo motivo essa era normalmente preceduta da una demonstratio , che spiegava la causa della lite e permetteva di individuare correttamente l’azione esercitata. Le altre due parti della formula erano adiudicatio e condemnatio , che avevano la funzione di attribuire al giudice il potere di decidere la controversia. L’ adiudicatio compariva soltanto nelle cosiddette azioni divisorie , cioè:  actio familiae erciscundae , per la divisione dell’eredità tra coeredi;  actio communi dividundo , per la divisione tra comproprietari;  actio finium regundorum , per la regolazione dei confini tra proprietari vicini. In queste azioni l’adiudicatio conferiva al giudice il potere di dividere i beni o delimitare i confini , attribuendo a ciascuna parte ciò che le spettava. La condemnatio , invece, rappresentava la parte conclusiva della maggior parte delle formule. Attraverso di essa il giudice riceveva il potere di condannare il convenuto al pagamento di una somma di denaro , oppure di assolverlo se la pretesa dell’attore non risultava provata. Come osserva Gaio , queste quattro parti non comparivano mai tutte insieme nella stessa formula. In particolare demonstratio, adiudicatio e condemnatio non potevano comparire da sole , perché non avevano una funzione autonoma. L’unica parte che poteva comparire da sola era l’ intentio , come accadeva nelle formulae praeiudiciales , che non portavano né a una condanna né a una divisione, ma servivano semplicemente ad accertare preliminarmente una determinata situazione giuridica.
  2. Nel diritto processuale romano esisteva una distinzione fondamentale tra due tipi di azioni : le actiones in personam e le actiones in rem. Questa distinzione era nata già nell’ambito dell’ agere sacramento e continuò a riflettersi anche nel processo formulare , in particolare nella diversa struttura dell’intentio delle rispettive formule. Si parlava di actio in personam quando l’azione era diretta contro una persona determinata che era obbligata nei confronti dell’attore. L’obbligo poteva derivare sia da contratto (ex contractu) sia da

illecito (ex delicto). Nell’ intentio di questo tipo di azione compariva sempre l’affermazione di un oportere , cioè di un obbligo giuridico del convenuto di tenere un certo comportamento. Questo comportamento poteva consistere in un dare , facere o praestare , cioè nel dare qualcosa, nel compiere una determinata attività o nel garantire una prestazione. L’ actio in personam , quindi, serviva a tutelare una pretesa che poteva essere fatta valere solo contro una persona specifica. Per questo motivo tali azioni rientrano nell’ambito dei diritti relativi , cioè diritti che possono essere fatti valere solo nei confronti di un determinato soggetto. Proprio per questa ragione, nell’ intentio delle actiones in personam dovevano essere necessariamente menzionati sia l’attore sia il convenuto. Nei modelli teorici della formula comparivano quindi Aulus Agerius (attore) e Numerius Negidius (convenuto), poiché era proprio il convenuto l’unica persona dalla quale si poteva pretendere quel determinato comportamento. Diversa era invece la struttura delle actiones in rem. In questo caso, nell’ intentio compariva l’affermazione di un diritto reale , cioè il diritto di proprietà su una res corporalis oppure un diritto su cosa altrui , come ad esempio il diritto di usufrutto ( ius utendi o utendi fruendi ). L’ actio in rem , chiamata anche vindicatio , serviva quindi a tutelare diritti assoluti , in particolare diritti reali patrimoniali , come la proprietà o altri diritti su cosa altrui. A differenza dell’actio in personam, l’ actio in rem poteva essere esercitata contro chiunque , perché il diritto reale è opponibile a tutti. Per questo motivo si dice che essa è strutturalmente esperibile erga omnes. Questa differenza si rifletteva anche nella struttura della formula. Infatti, nell’ intentio dell’actio in rem compariva solo la menzione dell’attore , cioè Aulus Agerius , mentre il nome del convenuto non veniva indicato in questa parte. Il nome del convenuto compariva soltanto nella condemnatio , perché era lì che si indicava contro chi veniva pronunciata l’eventuale condanna.

  1. Nel processo formulare esisteva un’altra distinzione importante, che si rifletteva anch’essa nella formulazione dell’intentio : la distinzione tra formulae in ius conceptae e formulae in factum conceptae. Durante l’età classica, cioè nel periodo in cui la procedura per formulas era pienamente sviluppata, ricevevano tutela non solo le pretese già riconosciute dallo ius civile , ma anche numerose altre situazioni giuridiche che avevano ottenuto protezione grazie all’attività del pretore. Queste nuove pretese divennero progressivamente molto numerose (innumerabiles). Le formulae in ius conceptae erano quelle in cui l’ intentio si fondava direttamente su un diritto riconosciuto dallo ius civile. In queste formule l’intentio affermava esplicitamente l’esistenza di un diritto giuridico tutelato dal diritto civile. Questo avveniva in due casi principali. Il primo caso era quello delle azioni reali (vindicationes) , nelle quali si affermava l’esistenza di un diritto assoluto , come il diritto di proprietà riconosciuto dallo ius civile. Il secondo caso era quello delle actiones in personam , nelle quali si affermava l’esistenza di un obbligo giuridico riconosciuto dallo ius civile , espresso attraverso la formula dell’ oportere , cioè il dovere del convenuto di dare, fare o prestare qualcosa nei confronti dell’attore. Solo le formule che contenevano questa affermazione diretta di un diritto o di un obbligo riconosciuto dal diritto civile venivano quindi qualificate come formulae in ius conceptae. In tutti gli altri casi, invece, l’ intentio non faceva riferimento a un diritto dello ius civile , ma si limitava a descrivere un fatto concreto che era accaduto. Dopo questa descrizione del fatto seguiva la condemnatio , cioè la parte della formula con cui si attribuiva al iudex o ai recuperatores il potere di condannare il convenuto o di assolverlo. Le formule di questo tipo erano chiamate formulae in factum conceptae , proprio perché fondate sul fatto descritto nella formula e non su un diritto civile esplicitamente affermato .(Le formulae in factum conceptae dimostrano il ruolo innovativo del pretore, che attraverso la procedura formulare riuscì a tutelare situazioni non previste originariamente dallo ius civile.)