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Esecuzione Forzata: Pignoramento, Opposizioni e Intervento dei Creditori, Dispense di Diritto Processuale Civile

Procedura civile 2 processo di esecuzione

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 15/04/2020

Ilariafasulo1996
Ilariafasulo1996 🇮🇹

4.6

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LIBRO III “PROCESSO DI ESECUZIONE”
Art. 474 “Titolo esecutivo”
L'esecuzione forzata [2910 ss., 2930 c.c. e ss.] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un
diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le
cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai
numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo
480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.
Partendo dall’analisi dell’art. 474, troviamo che per poter iniziare il processo esecutivo, occorre avere il
titolo esecutivo che contiene una certezza relativa al diritto del creditore rispetto al quale si mettono in
moto le forme del processo esecutivo perché il creditore con la collaborazione del debitore non riesce
trovare la soddisfazione del suo diritto.
Il legislatore propone una serie di procedimenti con i quali, nonostante il debitore non voglia collaborare,
possa ottenere la soddisfazione.
I titoli esecutivi sono di natura giudiziale o stragiudiziale. Quindi, oltre ai provvedimenti del giudice tra cui la
sentenza che è il titolo esecutivo per eccellenza, ci sono altri titoli stragiudiziali (es cambiale: se io ho una
cambiale posso iniziare un processo esecutivo).
I titoli esecutivi consentono l’esecuzione forzata.
Nell’ambito dell’esecuzione forzata, dobbiamo distinguere:
1.Espropriazione forzata: si fa quando il diritto del creditore è il diritto ad ottenere il pagamento di una
somma di denaro quindi si crea un vincolo sul bene del debitore che poi verrà venduto e, con il ricavato, il
creditore potrà trovare soddisfazione al proprio diritto. Ottengo l’equivalente della somma di denaro di cui
ho diritto. La prestazione che ha ad oggetto una somma di denaro ha il massimo grado di fungibilità;
2.Esecuzione in forma specifica: attraverso il processo esecutivo, si riesce ad ottenere proprio il bene-
oggetto del diritto. Se ho diritto ad ottenere la consegna di un bene mobile, ho l’esecuzione per consegna.
Se ho diritto ad ottenere il rilascio di un bene immobile, ci sono le forme dell’esecuzione per rilascio. Se ho
diritto ad ottenere una prestazione di fare, c’è l’esecuzione degli obblighi di fare. Quindi, l’esecuzione in
forma specifica riesco ad ottenere proprio quello che ho diritto ad ottenere;
Gli atti che preannunciano l’inizio dell’esecuzione forzata sono la notifica del titolo esecutivo, unitamente
alla notifica del precetto (ultimo tentativo che fa il creditore per ottenere la collaborazione del debitore,
atto del creditore con il quale avvisa di nuovo al debitore; “pagami, altrimenti sarò costretto entro un certo
termine ad iniziare il processo esecutivo”) al debitore.
Sono atti preliminari, prodromici rispetto all’esecuzione forzata in generale.
Dopodiché, ci sarà l’inizio dell’espropriazione forzata o dell’esecuzione in forma specifica.
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LIBRO III “PROCESSO DI ESECUZIONE”

Art. 474 “Titolo esecutivo” _L'esecuzione forzata [2910 ss., 2930 c.c. e ss.] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi:

  1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma._ Partendo dall’analisi dell’art. 474, troviamo che per poter iniziare il processo esecutivo, occorre avere il titolo esecutivo che contiene una certezza relativa al diritto del creditore rispetto al quale si mettono in moto le forme del processo esecutivo perché il creditore con la collaborazione del debitore non riesce trovare la soddisfazione del suo diritto. Il legislatore propone una serie di procedimenti con i quali, nonostante il debitore non voglia collaborare, possa ottenere la soddisfazione. I titoli esecutivi sono di natura giudiziale o stragiudiziale. Quindi, oltre ai provvedimenti del giudice tra cui la sentenza che è il titolo esecutivo per eccellenza, ci sono altri titoli stragiudiziali (es cambiale: se io ho una cambiale posso iniziare un processo esecutivo). I titoli esecutivi consentono l’esecuzione forzata. Nell’ambito dell’esecuzione forzata, dobbiamo distinguere: 1.Espropriazione forzata: si fa quando il diritto del creditore è il diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro quindi si crea un vincolo sul bene del debitore che poi verrà venduto e, con il ricavato, il creditore potrà trovare soddisfazione al proprio diritto. Ottengo l’equivalente della somma di denaro di cui ho diritto. La prestazione che ha ad oggetto una somma di denaro ha il massimo grado di fungibilità; 2.Esecuzione in forma specifica: attraverso il processo esecutivo, si riesce ad ottenere proprio il bene- oggetto del diritto. Se ho diritto ad ottenere la consegna di un bene mobile, ho l’esecuzione per consegna. Se ho diritto ad ottenere il rilascio di un bene immobile, ci sono le forme dell’esecuzione per rilascio. Se ho diritto ad ottenere una prestazione di fare, c’è l’esecuzione degli obblighi di fare. Quindi, l’esecuzione in forma specifica riesco ad ottenere proprio quello che ho diritto ad ottenere; Gli atti che preannunciano l’inizio dell’esecuzione forzata sono la notifica del titolo esecutivo, unitamente alla notifica del precetto (ultimo tentativo che fa il creditore per ottenere la collaborazione del debitore, atto del creditore con il quale avvisa di nuovo al debitore; “pagami, altrimenti sarò costretto entro un certo termine ad iniziare il processo esecutivo”) al debitore. Sono atti preliminari, prodromici rispetto all’esecuzione forzata in generale. Dopodiché, ci sarà l’inizio dell’espropriazione forzata o dell’esecuzione in forma specifica.

ESPROPRIAZIONE FORZATA

Art. 491 “Inizio dell’espropriazione” Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento. Art. 492 “Forma del pignoramento” Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi [c.c. 820, 821, 984]. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma. [omissis] Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla

C’è la possibilità di estendere il pignoramento ad altri beni: se ho pignorato un bene tendendo conto del mio credito, è possibile che se intervengono altri creditori quel bene non è in grado di soddisfare i crediti altrui, una volta venduto, perché quando ho iniziato non immaginavo che succedesse tutto questo (cioè che intervenissero altri creditori); esiste, per questo, l’istituto dell’estensione del pignoramento ovvero, invito gli altri creditori a pignorare altri beni. Se gli altri non lo fanno, il creditore pignorante assume un diritto di prelazione di tipo processuale per soddisfarsi. È possibile anche il fenomeno inverso: si è pignorato un bene di valore esagerato e si può richiedere la riduzione del pignoramento. Se il debitore, nonostante il pignoramento, alieni il bene ad un terzo, questa alienazione produce effetti fra di loro (es.si trasferisce la proprietà) ma passa con il vincolo. Passiamo all’individuazione del bene (mobile o immobile) Pignoramento mobiliare. Art. 513 “Ricerca delle cose da pignorare” L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [492 co2] e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti [519]. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro [disp. att. 165]. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica. Il giudice di pace, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre [1839-1841 c.c.]. In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. La ricerca del bene è un’attività dell’ufficiale giudiziario: il bene mobile non viene individuato dal creditore ma questo, munito di titolo esecutivo e precetto, chiede all’ufficiale giudiziario di andare a pignorare un bene mobile del debitore. L’ufficiale giudiziario va a casa del debitore (in luoghi di appartenenza- non casa di proprietà ma dove vive lui abitualmente o svolge la professione). Esiste una presunzione di appartenenza: per il fatto che si trova in quei luoghi, luogo e cose si presume che appartengono al debitore, fermo restando che l’ufficiale giudiziario può involontariamente sbagliare (il terzo, reale titolare del bene, ha dei rimedi).

  • Se ci sono dei beni che si trovano in luoghi che non sono del debitore ma sono beni di cui il debitore ha la diretta disponibilità (es. l’automobile che si trova in garage che non è del debitore oppure oggetti preziosi che si trovano in cassetta di sicurezza in banca), l’ufficiale giudiziario deve chiedere l’autorizzazione del giudice.
  • Ci sono beni di proprietà del debitore e in possesso di un terzo: ipotesi diversa. L’ufficiale giudiziario deve scegliere il bene da pignorare: preferisce soldi e oggetti preziosi perché sono più facilmente vendibili, tenendo conto che bisogna venderli per soddisfare non solo il credito del creditore o di eventuali altri creditori ma anche le spese (il debitore non ha pagato spontaneamente e il creditore è stato costretto a pagare per ottenere sentenza di condanna, notificare titolo esecutivo e precetto ecc.) più due decimi. [Art. 517 “Scelta delle cose da pignorare”] Esistono dei beni mobili che non si possono assolutamente pignorare [Art. 514] perché servono per un’esistenza dignitosa (letto, tavolo, frigo, i beni che servono per l’esercizio della professione) e ci sono beni relativamente pignorabili [Art. 515] Quando l’ufficiale giudiziario si reca a casa del debitore potrebbe ricevere un’offerta di danaro per evitare che si crea un vincolo sul bene, che venga pignorato un bene (es. quadro); questa possibilità l’abbiamo sia all’inizio quando l’ufficiale giudiziario va a casa del debitore sia può avvenire anche nel corso del processo con la conversione del pignoramento durante il processo [art.495]. Da non confondere con il pagamento nelle mani proprie dell’ufficiale giudiziario [art. 494]

Se ciò non accade, l’ufficiale giudiziario sceglie il bene ad es. il quadro e ingiunge al debitore di non sottrarre quel quadro alla garanzia. Di tutto questo redige un verbale di pignoramento da depositare nella cancelleria del giudice. [Art. 518] [Fino a questo momento non abbiamo visto il giudice. Nel processo esecutivo ci sono più attività materiali che attività davanti al giudice dell’esecuzione.] Ricapitoliamo le attività dell’uff. giudiziario: 1.sceglie il bene 2.ingiunzione 3.scrive tutto a verbale

  1. deposita il documento 5.Il pignoramento mobiliare si è concluso e perfezionato. Se il debitore vende il quadro, scatta tutto quel meccanismo di efficacia relativa, inopponibilità al creditore che abbiamo descritto prima. Come viene custodito il bene mobile pignorato? [Art. 520]
    • Se il bene pignorato consiste in danaro, titoli di credito o oggetti preziosil'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. a) Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari b) mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina
    • Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati. Chi svolge e con quali modalità, il ruolo di custode? [Art. 521] Si precisa che non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove. Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto: quindi, il custode ha l’obbligo del rendiconto e deve custodirle secondo la diligenza del buon padre di famiglia cioè deve evitare che si deteriorino. Se c’è consenso del creditore, lo stesso debitore può essere nominato custode altrimenti, il bene verrà trasportato. Infatti parliamo di indisponibilità giuridica: non è detto che venga sottratto materialmente al debitore. Ciò che importa è che gli è sottratto giuridicamente: lui non ne può disporre ma non è detto che fisicamente non stia più a casa del debitore. È sbagliato pensare che se il bene viene pignorato, viene fisicamente portato via dalla casa del debitore: non è detto! Pignoramento immobiliare. C’è una differenza fondamentale tra pignoramento mobiliare e immobiliare nell’ottica dell’individuazione del bene: il bene è individuato dal creditore. Il creditore chiede la misura catastale e viene a conoscenza di quali sono le proprietà immobiliari del suo debitore. Una volta individuato e quindi, già sa cosa vuole pignorare, deve notificare al debitore esecutato un atto di pignoramento (atto scritto che non scrive l’ufficiale giudiziario ma il creditore stesso). Il creditore predispone questo atto di pignoramento in cui indica l’individuazione del bene attraverso i dati catastali e ci scrive l’ingiunzione che proviene dall’ufficiale giudiziario e questo atto viene notificato al debitore esecutato. Quindi, il bene immobile lo individua lo stesso creditore con la misura catastale, dopo viene notificato un atto di pignoramento al debitore esecutato in cui sono contenuti i dati catastali del bene che si intende pignorare e l’ingiunzione e questo atto viene portato a conoscenza del debitore esecutato attraverso la notificazione degli atti. Attraverso la notificazione, il debitore esecutato può venire a sapere che è stato imposto il vincolo su quel bene immobile.

La critica che viene fatta a questo sistema che dà la preferenza al giudizio di divisione riguarda il regime della sospensione automatica: si allungano i tempi del processo con il giudizio di divisione perché il processo esecutivo rimarrà sospeso. Espropriazione contro il terzo proprietario Questo istituto non va confuso con quello dell’espropriazione prezzo terzi: Nell’espropriazione presso terzi, il terzo è un debitore del debitore

  • il pignoramento ha ad oggetto un credito che il debitore esecutato vanta verso il debitor debitoris, terzo. Non pignoriamo un bene mobile o immobile del debitore ma un credito che vanta verso terzi.
  • oppure il pignoramento presso terzi si ha quando il bene del debitore è in possesso di un terzo nonostante il debitore ne abbia la proprietà. Il bene non si trova nella disponibilità del debitore ma in possesso di terzi (forma meno frequente). Il pignoramento contro il terzo proprietario: il bene che si va a pignorare è nella proprietà di un terzo e non del debitore. È legittimamente consentita dalla legge e non viene pignorato per errore dall’ufficiale giudiziario (come accade invece quando abbiamo visto prima nell’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario presume che i beni che si trovano nel luogo in cui si trova siano debitore). Il terzo può essere:
  1. colui che ha garantito un debito altrui (pensiamo alle garanzie reali, pegno ed ipoteca: ha garantito un debitore altrui con un proprio bene sul quale è stata iscritta ipoteca oppure ha dato in pegno il bene).
  2. il terzo acquirente (immaginiamo che il debitore abbia alienato un bene ad un terzo e questa alienazione, però, è stata soggetta ad azione revocatoria. L’azione revocatoria è quella azione che si fa per rendere inefficaci gli atti di trasferimenti fatti dal debitore in frode ai creditori. Se il terzo acquirente si trova in questa situazione per cui il suo acquisto è stato reso inefficace dall’azione revocatoria, il bene potrà essere soggetta a pignoramento). Le forme sono le stesse del pignoramento del bene; non ci sono forme particolari. Tuttavia, ci sono due soggetti passivi (debitore e terzo). Ciò comporta: 1.innanzitutto che gli atti preliminari vanno fatti ed entrambi; 2.nel corso del processo esecutivo hanno gli stessi poteri, in particolare possono proporre l’opposizione all’esecuzione mentre l’unica differenza riguarda la vendita all’asta: mentre il debitore non può fare offerte, il terzo proprietario può. Pignoramento presso terzi Il pignoramento presso terzi è disciplinato dall'art.543 e ss. cpc. Questo istituto è stato da sempre molto studiato perché ha un'incidenza molto notevole nella pratica, è la forma di pignoramento più utilizzata ed è anche la forma di pignoramento maggiormente modificata dal legislatore, quindi colpita dalle varie riforme che ci sono state negli ultimi 10 anni (a partire dalle riforme del 2005/2006, è stato ritoccato nel 2012, poi nel 2014 e da ultimo nel 2015). Vuol dire che il legislatore tende a perfezionare al massimo questa forma di pignoramento perché è quella che riesce a dare maggiormente soddisfazione alle pretese creditorie e, quindi, la disciplina attuale è sicuramente molto diversa da quella originaria. Cominciamo col dire chi è il terzo: processo esecutivo troviamo spesso il termine “terzo”: mentre nel processo di cognizione siamo abituati a parlare di attore e convenuto e a riferire il termine "terzo" a chi è estraneo al processo ed eventualmente a chi interviene nel processo, invece, nel processo esecutivo, ci sono tanti terzi ,tanti soggetti che al di là del creditore e del debitore, comunque entrano nelle varie fasi di questo processo; dunque, ogni volta che troviamo questa parola dobbiamo interrogarci sempre e chiederci: "Ma a cosa stiamo facendo riferimento?". E quindi, è ben diversa la figura del terzo proprietario che abbiamo visto prima dal terzo di cui parliamo adesso, perché quest’ultimo è un "debitore del debitore", e questo significa che l'oggetto del pignoramento presso terzi è un credito.

Si tratta di una forma di pignoramento che ha per oggetto non una cosa mobile, non un bene immobile, ma un credito, o meglio può avere ad oggetto un bene mobile ma solo se questo bene mobile è di proprietà del debitore, ma si trova in possesso di un terzo, quindi non è nella disponibilità del debitore (se ricordate, avevamo visto il caso dei beni del debitore che si trovano ad esempio in un luogo che a lui non appartiene ma questo bene è nella disponibilità del debitore; viceversa, un bene del debitore che è nel possesso di un terzo non è nella disponibilità del debitore, quindi, dovrà essere pignorato nelle forme che adesso andiamo a descrivere). Dunque, l'oggetto del pignoramento presso terzi disciplinato dall'art.543 c.p.c. può essere -un credito -un bene del debitore che si trova nel possesso di un terzo. Sono due figure completamente diverse. In realtà ci si è sempre chiesti perché il legislatore le abbia volute accomunare nella medesima disciplina però vi dico che l'espropriazione che ha ad oggetto un bene è un'ipotesi certamente marginale rispetto a quella prevalente che ha ad oggetto un credito. Quindi, tutte le problematiche e tutti gli approfondimenti su questo istituto riguardano il pignoramento di crediti che è la figura sicuramente più interessante. Cominciamo col fare cenno a quella che era la disciplina originaria di questo istituto per capire bene il senso di tutte le riforme che si sono avute nel tempo. Allora, come si fa a pignorare un credito? lo si fa attraverso la notificazione di un atto complesso; perché lo definiamo atto complesso? Perché è un atto che proviene da due soggetti diversi ed è rivolto a due soggetti diversi; 1.I due soggetti da cui proviene l’atto sono il creditore e l'ufficiale giudiziario, in quanto anche questo pignoramento, come tutti gli altri, deve contenere l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore esecutato (non può rivolgerla al terzo perché il terzo non è soggetto passivo dell'espropriazione forzata). Questo vuol dire che gli atti che preannunciano l'inizio del processo esecutivo, che se vi ricordate sono la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, vanno fatti solo al debitore esecutato e non anche al terzo, e questa era una differenza che già vi avevo sottolineato rispetto invece all'espropriazione contro il terzo proprietario, che è un'espropriazione diretta nei confronti sia del debitore che del terzo proprietario e quindi, in questo caso, anche gli atti che preannunciano l'inizio si devono notificare a entrambi i soggetti. Invece qui no, in quanto titolo esecutivo e precetto si notificano soltanto al debitore esecutato e mai al terzo debitor debitoris perché lui non è l'esecutato, non è il soggetto passivo. Dovremmo cercare dopo di capire che figura occupa, come lo possiamo inquadrare nell'ambito del processo esecutivo. Sicuramente non è il soggetto passivo. Invece, anche lui è destinatario di questo atto di pignoramento ovviamente. 2.I due soggetti destinatari dell’atto sono il debitore esecutato ed il terzo debitor debitoris. Per questo, l'atto di pignoramento va notificato ad entrambi. Nel contenuto di questo atto ci saranno alcune cose rivolte all'esecutato ed altre rivolte al terzo. Sicuramente nei confronti dell'esecutato l'ufficiale giudiziario fa l'ingiunzione, quindi ingiunge di non sottrarre il bene alla disponibilità, alla garanzia del credito (come avviene in tutte le forme di pignoramento). Invece che cosa si dice al terzo? Il terzo è un debitore, anche nell'ipotesi in cui sia nel possesso del bene comunque il bene non è suo, quindi dovrebbe ad un certo punto restituirlo al proprietario. Quindi lo possiamo definire, in genere, come un debitore in entrambi i casi. Allora il creditore intima al terzo di non disporre del bene, ma in realtà sotto questa formula si nasconde un concetto molto più chiaro ed appropriato alla figura del terzo, debitore del debitore, cioè gli si dice: "non pagare, non estinguere il tuo obbligo, perché rischi di dover pagare 2 volte per il fatto che una volta che è posto il vincolo del pignoramento sul credito, a quel punto, tutte le eventuali vicende estintive del credito non saranno opponibili al creditore pignorante.” Ecco perché si dice che rischia di dover pagare 2 volte perché se pure paga, nonostante gli sia stato intimato di non farlo, questo suo pagamento non è opponibile al creditore pignorante. Sempre tenuto conto di eventuali altri creditori che possono intervenire nella procedura esecutiva. Quindi, in questo atto di pignoramento c'è sia l'ingiunzione rivolta al debitore esecutato da parte dell'ufficiale giudiziario, sia l'intimazione che il creditore fa al terzo di non estinguere la propria obbligazione, cioè di non pagare il suo debito.

banca diventava custode, tutta la somma che era depositata. Somma che poteva anche essere di un valore anche superiore rispetto al valore del credito per cui procedeva il creditore. Questo era stato un problema molto dibattuto: se era possibile bloccare anche delle ingenti somme del debitore esecutato depositate presso la banca per un credito che fosse di valore assolutamente molto inferiore e in questo modo paralizzando le attività del debitore. Immaginiamo che il debitore è un imprenditore, quindi andandogli a bloccare i soldi paralizziamo le sue attività. Allora rispetto a questo problema, su cui si era molto discusso, sempre nel 2005 viene modificato questo art. cpc, che attualmente prevede che dal giorno in cui è notificato l’atto, previsto dall’art.543 cpc, il terzo è soggetto relativamente alle somme da lui dovute, e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Significa che il terzo diventa custode di queste somme, però nei limiti dell’importo del credito precettato (il credito che è stato individuato nel precetto) aumentato della metà. Perché si aumenta comunque? Perché si tiene conto della possibilità che ci possano essere degli interventi nel processo esecutivo. Quindi, l’art.546 cpc viene anch’esso modificato e viene risolta tutta quella problematica relativa all’oggetto del pignoramento dei crediti. Abbiamo immaginato la situazione ideale, in cui il terzo collabora, cioè rende la “dichiarazione positiva”. Dichiarazione positiva del terzo significa che il terzo dice: “Sì, è vero, sono debitore del tuo debitore per tot euro”. Allora, se c’è la dichiarazione positiva possiamo dire che il pignoramento si perfeziona. Dunque, questo pignoramento presso terzi è una fattispecie a formazione progressiva. Significa che, per produrre i suoi effetti, ha bisogno di una serie di passaggi. Il passaggio conclusivo è la dichiarazione positiva del terzo. Dal momento in cui il terzo rende questa dichiarazione il pignoramento si è perfezionato e, da questo momento, si possono produrre gli effetti del pignoramento. Nel sistema ante riforme questo era pensato con la dichiarazione resa all’udienza, poi viene introdotta la dichiarazione attraverso raccomandata, ma comunque si concludeva questa fase del pignoramento. Ma possono verificarsi situazioni diverse: 1.un rifiuto del terzo a rendere dichiarazione; 2.dichiarazione negativa del terzo; 3.contestazioni sulla dichiarazione del terzo.

  1. Una cosa è che il terzo si rifiuta, non collabora, quindi non rende proprio la dichiarazione;
  2. Altra cosa è che la rende, ma è di contenuto negativo cioè lui dichiara di non essere debitore del debitore.
  3. Altra cosa ancora è che lui rende la dichiarazione, ma il creditore o lo stesso debitore gliela contestano cioè gli dicono: “il contenuto di questa dichiarazione non è vero”. Prima delle riforme tutto questo veniva preso in considerazione dal legislatore alla stessa manieraavere una parentesi di cognizione. Abbiamo detto che nel processo esecutivo si compiono atti, non si fanno accertamenti, non si decide su diritti come avviene nel processo di cognizione. Quindi, quando parliamo di parentesi di cognizione significa che, nel corso del processo esecutivo, si aprono dei veri e propri processi di cognizione. E questo era il processo che veniva introdotto, ai sensi dell’art.548 cpc, dal creditore nel caso di rifiuto di dichiarazione/dichiarazione negativa/contestazione sulla dichiarazione. Il creditore poteva instaurare (quindi su istanza di parte) in base all’art.548 cpc, un vero e proprio giudizio di cognizione, nel corso del quale il processo esecutivo addirittura rimaneva sospeso automaticamente, che tendeva all’accertamento dell’esistenza di questo diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo. Quindi, venuta a mancare quella certezza attraverso la collaborazione e la dichiarazione del terzo, era necessario acquisire quella certezza attraverso un processo di cognizione e, quindi, attraverso una sentenza. -Se si arrivava ad una sentenza che diceva: “Sì, esiste il diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo”, il pignoramento si poteva perfezionare.

-Se, invece, non si arrivava a questa sentenza il pignoramento non si perfezionava e il processo esecutivo si fermava lì e non poteva andare avanti nelle fasi successive. Questo era il sistema prima delle riforme. Ora, quali problemi aveva dato luogo questo art.548 cpc? Aveva dato luogo ad un problema fondamentale, che era quello di stabilire se l’accertamento dell’esistenza di questo diritto è un accertamento che viene fatto ai soli fini della procedura esecutiva (cioè un accertamento che serve solo per far sì che il pignoramento si perfezioni) oppure è un accertamento che ha efficacia di giudicato, anche al di fuori di questo processo, per cui verrà accertato una volta e per tutte che esiste anche nei loro futuri rapporti (quindi un diritto che il debitore esecutato vanta nei confronti del terzo debitor debitoris)? Questa era tutta la problematica che scaturiva dall’esistenza di questa parentesi di cognizione prevista dall’art.548 cpc. Tutto questo viene completamente ribaltato nel 2012 perché vengono riscritti gli artt.548 e 549 cpc. Quindi, se adesso andate a leggere le norme, non trovate assolutamente traccia di quello che vi ho detto perché viene cambiato completamente tutto il meccanismo. -mancata dichiarazione se manca la dichiarazione, i crediti si considerano non contestati (non contestati significa esistenti) però solo ai fini della procedura esecutiva. Quel dubbio che avevamo: è un accertamento che vale anche al di fuori del processo esecutivo? Ovviamente no. È un accertamento sull’esistenza dei crediti che però serve soltanto per poter perfezionare il pignoramento e andare avanti nella procedura esecutiva. Ma non è che è stata data certezza sull’esistenza dei rapporti tra il debitore esecutato ed il terzo. Quindi non è un procedimento di cognizione che si chiude con sentenza, ma si chiude con ordinanza, perché mira a risolvere dei problemi che sono strettamente attinenti al processo esecutivo. -il legislatore elimina quella salvezza relativa ai crediti di lavoro, per cui prevede, ed è la disciplina attuale, il n°4 del co.2: “la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’art.547 al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata o a mezzo p.e.c.”. Quindi scompare quella distinzione relativa ai crediti di lavoro. Per tutti i crediti, la disciplina attuale prevede che la dichiarazione del terzo va resa attraverso raccomandata al creditore. Viene soppresso definitivamente quel riferimento e quella possibilità di rendere la dichiarazione all’udienza. -Il terzo deve essere avvertito che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in giudizio in una apposita udienza e, quando il terzo non compare, o sebbene comparso non renda la dichiarazione, il credito si considera non contestato ai fini del procedimento in corso [Mentre nella disciplina originaria se il terzo non collaborava con il giudice non c’erano delle conseguenze previste nei suoi confronti, tranne che poteva essere citato in un giudizio di cognizione perché doveva essere accertato se lui effettivamente fosse debitore del debitore.] Immaginiamo che, all’udienza, vanno creditore e debitore esecutato. All’udienza il creditore dice al giudice: “Io non ho ricevuto alcuna raccomandata dal terzo”. Che cosa succede in questo caso? Succede che il giudice fissa una nuova udienza, invitando il terzo ad andare all’udienza a rendere la sua dichiarazione. Se il terzo, a questa nuova udienza, non compare per rendere la dichiarazione o, pur comparendo, si rifiuta di renderla allora il suo credito verrà considerato come non contestato. Quindi il meccanismo è questo. Ma perché questo meccanismo possa essere applicato, il terzo deve saperlo. Quindi, nell’atto che gli viene notificato ci deve essere anche l’ avvertimento che se non invia la raccomandata succederanno tutte queste cose. Il mancato invio di questa raccomandata dà, comunque, ancora la possibilità al terzo di rendere la dichiarazione a questa nuova udienza, che viene fissata dal giudice. Se neanche a quest’udienza il terzo rende la dichiarazione, allora scatta il meccanismo della non contestazione. -Nella disciplina originaria il giudice competente era il giudice del luogo di residenza del terzo. Ora che il terzo non è più citato a comparire l’udienza, cambia anche la competenza e diventa del giudice del luogo in cui risiede il debitore esecutato, perché è lui che viene citato all’udienza e non più il terzo. Quindi, in un primo schema di riforme: -nel 2005/2006 viene modificato l’art.543 cpc; -nel 2012 vengono modificati gli artt.548 e 549 cpc; -nel 2014 ancora l’art.543 cpc; -nel 2015, un’altra volta, si perfezionano gli artt.548 e 549 cpc.

 Se, invece, il creditore non l'ha individuato, o se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se, addirittura, questa è una dichiarazione negativa, si instaurerà questo procedimento (che non ha niente a che vedere con la parentesi di cognizione prevista prima delle riforme) che mira ad ottenere una certezza sull'esistenza del credito, attraverso un'ordinanza, valevole soltanto nei limiti della procedura esecutiva. Nell'ottica generale, questa è la chiusura del pignoramento, quindi il pignoramento si perfeziona. Noi dobbiamo però essere in grado di fare uno studio con una preparazione trasversale, cioè dobbiamo essere pronti sia a parlare del pignoramento e quindi anche delle varie forme di pignoramento, sia avere chiaro che cosa succede dopo il pignoramento, perché ogni pignoramento (->pignoramento di beni mobili, pignoramento di beni immobili, pignoramento presso terzi) ha un continuo, cioè non è che la procedura esecutiva finisce col pignoramento. Anzi, col pignoramento non abbiamo fatto ancora niente, abbiamo creato il vincolo, abbiamo fatto sì che quel bene è divenuto indisponibile per il debitore esecutato. Ma che cosa succede dopo? Dal punto di vista della procedura generale, dopo il pignoramento, che ha efficacia per 90 giorni, la fase successiva è quella in cui il creditore deve chiedere al giudice di fissare l'udienza per l'autorizzazione della vendita. C'è un'udienza, nella quale il giudice dovrà autorizzare la vendita e poi prevedere le varie modalità di vendita. Nel nostro ordinamento, il sistema della vendita è preferita rispetto all'assegnazione nel senso che il creditore chiederà la vendita in prima battuta. Se la vendita va male può chiedere l'assegnazione del bene Quindi, il il sistema è questo: prima vendita e dopo assegnazione. Quindi dopo il pignoramento succede che il creditore chiede al giudice di fissare questa udienza per l'autorizzazione della vendita. Tutto questo meccanismo non si applica, invece, nel caso di pignoramento presso terzi perché quando l'oggetto del pignoramento è un credito rientriamo in una ipotesi, che potremmo definire "eccezionale”, in cui l'assegnazione può essere disposta senza prima aver tentato la vendita. Quindi ci sono delle ipotesi, che vengono dette di "assegnazione immediata" e che sono eccezionali rispetto alla regola secondo cui si deve tentare prima la vendita. Tra queste ipotesi di assegnazione immediata rientra il caso in cui l'oggetto del pignoramento sia un credito. Allora cosa succede? Succede che, trattandosi di assegnazione immediata, non è detto che il creditore chieda al giudice di vendere, ma chiede l'assegnazione immediata. Ma, addirittura, le norme sul pignoramento presso terzi prevedono una distinzione tra crediti che sono esigibili immediatamente o entro 90 giorni e crediti che sono esigibili oltre 90 giorni.  Per i crediti esigibili immediatamente o entro 90 giorni l'assegnazione viene fatta d'ufficio dal giudice, quindi non c'è neanche il bisogno che il creditore chieda l'assegnazione.  Per i crediti esigibili oltre 90 giorni, il creditore chiederà o la vendita o l'assegnazione, ma può chiedere subito l'assegnazione perché queste sono ipotesi di assegnazione immediata. Anche questo è il motivo per cui è la forma di espropriazione che viene maggiormente utilizzata, perché che succede nel famoso esempio della banca? Che, una volta che la banca ha reso la dichiarazione positiva, il giudice (senza bisogno di chiedere niente) emetterà un'ordinanza in cui ordina alla banca di pagare direttamente la somma al creditore e così il creditore ottiene la soddisfazione del suo diritto nei confronti del debitore esecutato.

LE OPPOSIZIONI

Le possiamo definire delle parentesi di cognizione nell'ambito del processo esecutivo. Mentre nel processo di cognizione siamo abituati a parlare delle parti che propongono domande e sollevano eccezioni, nel processo di esecuzione le parti non hanno il potere di eccezione però possono fare delle istanze, possono fare delle obiezioni, alle quali il giudice dell'esecuzione risponde con delle ordinanze. Ma se la parte vuole contestare la pretesa esecutiva o la regolarità degli atti del processo, deve dare inizio a veri e propri processi di cognizione, che sono proprio quelli che nascono dalle opposizioni. Con le opposizioni, quindi, si reagisce ad atti che, secondo la parte che propone la stessa, non possono essere compiuti o non possono essere compiuti in un certo modo. Se vogliamo contestare il merito dell'esecuzione (e quindi il diritto di procedere all'esecuzione forzata) dobbiamo necessariamente fare un'opposizione, perché altrimenti il giudice basandosi sull’indice esteriore, che è il titolo esecutivo, va avanti. E allora le opposizioni sono proprio lo strumento per evitare che il giudice dell'esecuzione possa continuare a far fede su questo indice esteriore del titolo esecutivo. Questo spiega anche perché il processo esecutivo non è pregiudicato dai giudizi di opposizione, cioè una volta che è stata proposta una opposizione, non per il semplice fatto che questa sia stata proposta il processo esecutivo si sospende. Quindi non è l'apertura di questa parentesi di cognizione che automaticamente sospende il processo esecutivo ma il processo esecutivo verrà sospeso dal giudice dell'esecuzione se ricorrono dei presupposti. Processo esecutivo e opposizioni possono anche andare avanti in maniera parallela e la sospensione è sempre subordinata ad un provvedimento del giudice che valuti se sospendere o meno il processo esecutivo in attesa della decisione sull'opposizione. L'oggetto delle opposizioni può essere vario:

  1. Innanzitutto la prima opposizione, che è quella disciplinata dall'art.615 cpc, è l'opposizione con cui i legittimati a proporre opposizione (il debitore esecutato e, nel caso dell’espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore esecutato e/o il terzo proprietario) contestano: a) l'an della espropriazionecon questa formula ci si riferisce sia alle contestazioni che riguardano il rapporto sostanziale di debito/credito, quindi il rapporto intercorrente tra debitore e creditore, sia quelle riguardanti l'idoneità del titolo esecutivo a fondare l'azione esecutiva; b) la pignorabilità dei beni prima abbiamo detto che esistono dei beni che sono impignorabili: quindi se il debitore vuole contestare l'impignorabilità del bene, deve utilizzare il rimedio disciplinato dall'art. cpc, al co.2. C'è una differenza tra queste due ipotesi perché: a) nel primo caso, l'opponente si lamenta perché l'esecuzione è ingiusta, quindi o per ragioni che riguardano il rapporto sostanziale oppure perché non c'è la legittimazione ad agire in via esecutiva. b) invece, nel caso della impignorabilità, in realtà l'esecuzione è giusta però ha colpito un bene sbagliato. [in questo senso si avvicina all'opposizione di terzo, disciplinata all'art.619 cpc piuttosto che al co.1 dell'art.615 cpc.] a)soffermiamoci sull'opposizione all'esecuzione, richiamando un attimo dei concetti riguardanti il titolo esecutivo. Questo titolo esecutivo può essere considerato sotto un duplice aspetto: sia come documento, sia come atto. Come documento, è il requisito necessario e sufficiente perché il creditore possa iniziare l'esecuzione forzata. Come atto, invece, contiene proprio la situazione sostanziale in base alla quale il creditore agisce, quindi conterrà l'accertamento del credito. La contestazione della validità del documento è disciplinata in un’altra norma, cioè nell’art 617 cpc “l'irregolarità degli atti esecutivi” perché non si contesta “l’an” dell’esecuzione ma il “come”. In questo caso, facciamo riferimento all’atto-titolo esecutivo. Quando noi parliamo di titolo esecutivo non dobbiamo pensare soltanto alle sentenze di condanna (che, ai sensi dell'art.282 cpc, sono provvisoriamente esecutive) ma ci sono anche altri provvedimenti del giudice che sono titoli esecutivi, come un decreto ingiuntivo (il provvedimento che viene emanato all'esito del procedimento sommario è titolo esecutivo; però lo è soltanto nel momento non viene fatta opposizione oppure nel momento in cui il giudice lo dichiara provvisoriamente esecutivo. Quindi, per il decreto ingiuntivo occorre che il giudice dia questa provvisoria esecutività altrimenti quello diventa esecutivo dopo che sono decorsi i termini per fare l'opposizione).

con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185, 186]. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fodnata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Dunque, distinguiamo:  l’opposizione all’esecuzione che viene proposta prima del pignoramento: il pignoramento è l’atto iniziale dell’espropriazione forzata,. Quando parliamo di un’opposizione all’esecuzione che viene proposta prima dell’inizio dell’espropriazione, vuol dire che viene proposta prima del pignoramento e, quindi, dopo il precetto (dunque, tra il precetto e il pignoramento). Per questo, prende il nome di “Opposizione a precetto” ,perché già leggendo il precetto il debitore può contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata. Questa opposizione a precetto, visto che ancora non è iniziato il processo esecutivo,si propone con atto di citazione.  l’opposizione all’esecuzione che viene proposta dopo il pignoramento: si propone con ricorso. Infatti, l’art. 615 cpc,ultimo co. dice : “Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Quindi il giudice dell’esecuzione fissa, con decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.” Significa che, proposta l’opposizione con ricorso, viene fissata un’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione. ATTENZIONE però perché “giudice di esecuzione” non significa giudice-persona fisica, bensì ufficio giudiziario. art. 616 “provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione”: Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà(1); altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa Il processo di cognizione non si fa davanti al giudice dell’esecuzione, sarà un altro il giudice persona fisica!

  1. se la competenza potrebbe è dello stesso ufficio giudiziario il “primo” giudice fissa anche un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. Quindi, è come se ci fosse qui un duplice atto:  c’è il ricorso iniziale al giudice dell’esecuzione con cui si è proposta l’opposizione  però poi c’è la necessità di un vero e proprio atto di citazione per introdurre il giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito (perché potrebbe, al giudizio di merito, essere applicabile non il rito ordinario, ma un rito speciale) previa iscrizione della causa a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art.163bis,o altri se previsti, ridotti della metà;(quindi richiama proprio le norme per l’introduzione del giudizio di cognizione)
  2. altrimenti, cioè se la competenza non è dello stesso ufficio giudiziario il “primo” giudice rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa (quindi sarà sempre un atto di citazione in riassunzione). Questa seconda udienza, è un’udienza di cognizione vera e propria, in cui “il secondo” giudice, tra l’altro, verifica che “il primo” giudice abbia fatto bene a sospendere il processo di esecuzione. Infatti, su istanza di parte, “il primo” giudice ha potuto nel frattempo sospendere il processo, però il “secondo” giudice valuterà se ricorrono quei gravi motivi per cui è opportuno sospendere il processo di esecuzione nelle more dello svolgimento del processo di opposizione che dinanzi a lui si sta svolgendo.

Analizziamo ora l'opposizione disciplinata dall'art.617 cpc, con la quale si contesta invece il "come", cioè si contesta l'irregolarità degli atti esecutivi. E questa forma di opposizione è diventata una sorta di Norma di chiusura o Valvola di sicurezza del sistema, perché nel momento in cui tutti i problemi relativi al processo esecutivo, per volontà del legislatore, devono essere trasferiti altrove, (il processo esecutivo dovrebbe andare avanti sulla base del titolo esecutivo senza nessun intralcio, tutto il resto va risolto altrove nelle parentesi di cognizione) allora questa opposizione agli atti esecutivi è diventata la valvola di sicurezza, cioè tutto ciò che non si può contestare attraverso le opposizioni all'esecuzione o attraverso l'opposizione di terzo all'esecuzione viene fatto rientrare nell'opposizione agli atti esecutivi. Art. 617 “forma dell’opposizione”: Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp. att. 187] (1). Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione (2) e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti (3). Questa è l'opposizione formale, quella con cui si contesta l'irregolarità degli atti del processo esecutivo. Il rimedio era stato, in origine, pensato per il debitore contro i vizi formali dei singoli atti del processo esecutivo, ma ha subito una profonda evoluzione attraverso l'opera della giurisprudenza. Vediamo le differenze tra l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi:  l’oggetto qui si contesta un vizio degli atti, non il diritto di procedere;  il termine nell'opposizione all'esecuzione non abbiamo parlato di un termine, invece qui c'è un termine ed è un termine di 20 giorni, (addirittura, prima erano 5 giorni,). a) Se si vuole far valere un vizio del titolo esecutivo o del prefetto, questi 20 giorni decorrono dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. b) Ma i vizi possono riguardare anche la stessa notificazione, allora i 20 giorni decorrono dal primo atto di esecuzione, quindi dal primo atto dell'esecuzione forzata. c) Oppure, se andiamo a contestare un vizio di un singolo atto il termine decorre dal giorno in cui l'atto fu compiuto. [Attenzione perché qui c'è uno di quei problemi che sono stati sollevati e su cui si è discusso tanto: leggiamo "dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti", ma in realtà il dies a quo di questo termine di 20 giorni non può decorrere dal compimento dell'atto, ma sempre dalla conoscenza che si è avuta dell'atto stesso. Questo è un problema che si è sempre affrontato ogni qual volta nel codice un termine viene fatto decorrere dal compimento. Non può mai essere dal compimento, deve sempre essere dalla conoscenza dell'atto stesso. Il termine di 20 giorni decorre dalla conoscenza, cioè dalla notizia che si è avuta dell'atto. E, chiaramente, anche qui si discute se si deve fare riferimento alla conoscenza effettiva oppure alla conoscenza legale, cioè dal momento in cui l'atto è stato validamente e regolarmente notificato. Sono tutti problemi su cui si continua a discutere, però una cosa è certa: sicuramente il termine di 20 giorni non piò decorrere dal compimento, ma deve decorrere dalla conoscenza.]  soggetti legittimati mentre per l'opposizione all'esecuzione abbiamo detto che soggetto legittimato è il debitore ed il terzo proprietario (che ha gli stessi poteri del debitore), qui la legittimazione è molto più ampia perché il processo esecutivo è tutto scandito in varie fasi, in cui entrano ed escono vari personaggi. [Facciamo un esempio: immaginiamo la vendita forzata; nella vendita forzata ci sono quelli che fanno le offerte, i cd. "terzi offerenti". Allora, potrebbero anch'essi proporre un'opposizione agli atti esecutivi nel momento in cui il giudice dell'esecuzione dovesse emanare un atto che va a pregiudicarli. Ancora, lo stesso creditore potrebbe proporre un'opposizione agli atti esecutivi, contro un'ordinanza che ha previsto qualcosa che lo nuoce. Pensiamo, per esempio, alla riduzione del pignoramento: quando il creditore abbia pignorato un bene che ha un valore eccessivo rispetto all'ammontare del suo credito, in questo caso il debitore potrebbe chiedere la riduzione del pignoramento; rispetto all'istanza di riduzione del pignoramento il giudice decide (come sempre) con ordinanza. Allora, con questa ordinanza, il giudice dell’esecuzione

Veniamo alla parte dedicata alle opposizioni del terzo. Art. 619 “forma dell’opposizione”: Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni [disp. att. 184] (1). Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 185]. Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore(2). Il legislatore si è preoccupato di tutelare il terzo i cui diritti siano aggrediti da una esecuzione che si svolge contro un’altra persona: l’istituto è disciplinato dal titolo V nel capo secondo dedicato alle opposizioni in generale e quindi dalla sua collocazione sembrerebbe riferita a tutti i processi esecutivi però se leggiamo la norma in realtà si fa riferimento alla proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati e ad un momento ben preciso, cioè prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni (quindi con riferimento all’espropriazione forzata e non all’esecuzione in forma specifica). Del resto la possibilità che vengano lesi dei diritti dei terzi nasce proprio dal fatto che la legge, (salvo nel caso del pignoramento presso terzi) non richiede un accertamento preventivo circa la possibilità che il bene sia assoggettato all’esecuzione ma si accontenta di indici esteriori: nel pignoramento mobiliare del debitore è sufficiente che il bene si trovi nella casa del debitore o comunque di un luogo che appartiene al debitore; nel pignoramento immobiliare, che risulti di proprietà del debitore nei registri immobiliari. Quindi, proprio perché si accontenta di questi indici esteriori, il legislatore ha pensato poi a un rimedio per consentire al soggetto rimasto estraneo all’esecuzione di contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata deducendo che il pignoramento ha colpito erroneamente un bene che non rientra nel patrimonio del debitore. Quindi, questo terzo è colui che vanta la proprietà o un altro diritto reale sul bene pignorato:  Per quanto riguarda la proprietà diciamo che è incompatibile con l’espropriazione, quindi, se l’opposizione dovesse essere accolta e il bene ancora non è stato venduto, il pignoramento viene meno e conseguentemente anche il processo si estingue;  Invece, un altro diritto reale sul bene pignorato, che potrebbe essere il diritto di usufrutto, è incompatibile con l’espropriazione però è, nello stesso tempo, opponibile al creditore pignorante e a quelli intervenuti e anche a chi acquista il bene pignorato a seguito della vendita forzata. Questo significa che se l’opposizione è accolta, il bene può essere espropriato, quindi il processo esecutivo può andare avanti però il trasferimento, cioè la vendita di questo bene, deve tener conto del diritto del terzo. [Naturalmente, quando parliamo di un diritto di proprietà e di altri diritti reali sui beni pignorati, questi devono essere provati da atti che hanno data certa anteriore al pignoramento e, se si tratta di atti relativi a beni immobili devono essere stati trascritti prima della trascrizione del pignoramento mentre, per i beni mobili si applica l’articolo 1153 cc, cioè tutte le regole che disciplinano l’acquisto in buona fede]. Art. 620 “opposizione tardiva ”: Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili (1) o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata (2).  Beni mobili La preoccupazione del legislatore quella di tutelare il terzo che è il vero titolare del bene. Infatti, esiste una norma, l’articolo 1153cc ai sensi del quale, se chi ha acquistato un bene mobile era in bona fede, questi acquisisce un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà. Quindi, se il creditore era in buona fede e si attua la vendita forzata, egli acquista la proprietà a titolo originario e avviene il trasferimento del possesso, in sostanza, la consegna del bene. Ma se c’è stato un errore perché il debitore non era proprietario di quel bene, cosa può fare il terzo, vero proprietario del bene, il quale aveva chiesto in opposizione la sospensione dell’esecuzione ma non era stata accettata dal giudice oppure non si era proprio opposto prima della vendita forzata?

Il codice dà come strumento l’opposizione tardiva. Se però lui non la utilizza ovviamente perde questa possibilità di tutela perché non può agire nei confronti né di chi ha acquistato la proprietà a titolo originario né tantomeno pretendere la restituzione della somma ricavata dalla vendita rivolgendosi ai creditori. L’unica cosa che potrebbe fare è una azione di responsabilità per danni e spese, ovviamente, perché lui ha subito un danno; però aldilà di questo non ha alcuna possibilità di tutela. Ecco perché è importare utilizzare lo strumento dell’opposizione tardiva.  Beni immobili se per errore è stato pignorato un bene immobile prima della vendita tuteliamo il terzo vero proprietario del bene attraverso l’opposizione all’esecuzione; dopo la vendita invece, che cosa succede? La proprietà, intanto, passa cioè la proprietà si trasferisce dal debitore al terzo acquirente nella vendita forzata ma è come se non trasferisse in maniera corretta. Quindi, il trasferimento non è valido. Allora, chi bisogna tutelare? in realtà bisogna tutelare il terzo acquirente. Nell’articolo 2921c., che riguarda gli effetti sostanziali della vendita, si stabilisce che l’acquirente che subisce l’evizione può ripetere il prezzo non ancora distribuito, cioè: -richiedere la restituzione del prezzo se questo non è stato ancora distribuito tra i creditori -se questo invece è stato distribuito potrà rivolgersi ai creditori pro quota per ottenere la restituzione e rivolgersi al debitore per la restituzione del residuo (se si è ricavata una somma che soddisfa una somma maggiore rispetto a quella che occorre per soddisfare il creditore procedente, i creditori intervenuti, questo va restituito al debitore). Quindi l’acquirente della vendita forzata che subisce l’evizione, cioè viene privato di questo bene perché in realtà il bene non era del debitore ma era di un terzo, potrà può ottenere la restituzione della somma che lui ha versato (come pagamento).