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Il Processo Tributario: Evoluzione, Struttura e Procedure, Sintesi del corso di Diritto Tributario

Sintesi personale della lezione sul capitolo del Tesauro sul processo tributario

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 03/04/2013

farfallina_89
farfallina_89 🇮🇹

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Il Processo Tributario:
Con la legge del 1865 furono aboliti i tribunali del contenzioso amministrativo e la tutela dei
cittadini fu affidata al giudice ordinario. Non furono abolite, però, le commissioni tributarie
articolati in tre gradi. Si aveva così un sistema di tutela che si componeva di tre gradi di giudizio
dinanzi alle commissioni, e di tre gradi dinanzi al giudice ordinario. Con la riforma del ’92 vi erano
due gradi di giudizio dinanzi a commissioni di primo e secondo grado; vi era poi un terzo grado di
giudizio, che poteva svolgersi, alternativamente, dinanzi alla commissione tributaria centrale o
dinanzi alla corte d’appello. La sentenza di terzo grado poteva essere impugnata per cassazione.
Con tale riforma vi è un adeguamento del processo tributario alle norme del processo civile.
Inoltre vi è una norma generale di rinvio al c.p.c.. Il rinvio opera: a) quando nessuna norma del
decreto lgs. 546 del 92 disciplina una certa fattispecie; b) se la norma del codice di p.c. risulta
compatibile con i caratteri del processo tributario. Aspetti positivi sono la riduzione dei gradi di
giudizio e l’istituzione della tutela cautelare; aspetti criticabili sono la mancata introduzione di
strumenti idonei a ridurre la massa contenziosa, la mancata istituzione dei giudici tributari e il
c.d. adeguamento al c.p.c. cioè ad un testo ideologicamente superato. La commissione tributaria
provinciale è formata da 2 o più sezioni, a ciascuna delle quali è assegnato un presidente, un
vicepresidente e 4 membri; il collegio giudicante è formato da 3 componenti (due membri e il
presidente). I giudici delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del P.d.R., su
proposta del Ministro delle Finanze, a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. Requisiti: la delega imponeva la qualificazione professionale dei giudici
tributari che si acquisita con l’esercizio di almeno 10 anni di attività professionali; ma le norme
delegate non richiedono per alcune categorie i 10 anni di attività, e possono far parte delle
commissioni anche ingegneri, architetti, geometri, periti edili. Nel processo tributario non vi è una
distribuzione delle competenze per materia o valore, ma unico criterio da seguire è quello
territoriale. Il ricorso può essere proposto solo dal destinatario dell’atto che viene impugnato. Per
le azioni di rimborso è legittimato colui che ha presentato istanza di rimborso. Il ricorrente deve
farsi assistere in giudizio da un difensore tecnico, tranne per controversie di valore inferiore a 5
ml, ricorsi contro i ruoli formati dai centri di servizio, controversie promosse da soggetti che sono
abilitati all’assistenza tecnica. E’ parte necessaria al processo tributario il soggetto che ha
emesso l’atto che si impugna ( uffici del ministero delle finanze, enti locali e concessionari della
riscossione. Le prime due stanno in giudizio senza difensore tecnico). Al processo tributario
possono partecipare, oltre al ricorrente e al resistente, anche altri soggetti: si parla di
litisconsorzio. Si ha litisconsorzio necessario quando l’oggetto del contendere è una situazione
giuridica plurilaterale. Il caso più ricorrente è l’atto di accertamento di obbligazioni solidali. In caso
di litisconsorzio necessario, il ricorso deve essere proposto congiuntamente dai colegittimati
necessari; se ciò non avviene il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio e il ricorrente
deve chiamare in causa il litisconsorte. Altrimenti il processo si estingue. La giurisprudenza, in
materia di liti per il rimborso di ritenute, esige, che al processo partecipino sostituto e sostituito; il
sostituito non può agire dinanzi al giudice ordinario contro il sostituto, ma deve agire dinanzi alle
commissioni, in contraddittorio sia del sostituto, sia dell’amministrazione. Il litisconsorzio
facoltativo: può sorgere dal fatto che altri soggetti intervengono in un processo già instaurato, o
sono chiamati in giudizio. Può intervenire chi è destinatario dell’atto impugnato e chi è parte del
rapporto controverso. Se è già avvenuta la notifica dell’atto, il destinatario che lo ha già
impugnato non ha motivo di intervenire nel processo instaurato dal co- destinatario xkè resta
possibile l’intervento del destinatario di un atto, che non ha ricevuto la notifica per sostenere le
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Il Processo Tributario:

Con la legge del 1865 furono aboliti i tribunali del contenzioso amministrativo e la tutela dei cittadini fu affidata al giudice ordinario. Non furono abolite, però, le commissioni tributarie articolati in tre gradi. Si aveva così un sistema di tutela che si componeva di tre gradi di giudizio dinanzi alle commissioni, e di tre gradi dinanzi al giudice ordinario. Con la riforma del ’92 vi erano due gradi di giudizio dinanzi a commissioni di primo e secondo grado; vi era poi un terzo grado di giudizio, che poteva svolgersi, alternativamente, dinanzi alla commissione tributaria centrale o dinanzi alla corte d’appello. La sentenza di terzo grado poteva essere impugnata per cassazione. Con tale riforma vi è un adeguamento del processo tributario alle norme del processo civile. Inoltre vi è una norma generale di rinvio al c.p.c.. Il rinvio opera: a) quando nessuna norma del decreto lgs. 546 del 92 disciplina una certa fattispecie; b) se la norma del codice di p.c. risulta compatibile con i caratteri del processo tributario. Aspetti positivi sono la riduzione dei gradi di giudizio e l’istituzione della tutela cautelare; aspetti criticabili sono la mancata introduzione di strumenti idonei a ridurre la massa contenziosa, la mancata istituzione dei giudici tributari e il c.d. adeguamento al c.p.c. cioè ad un testo ideologicamente superato. La commissione tributaria provinciale è formata da 2 o più sezioni, a ciascuna delle quali è assegnato un presidente, un vicepresidente e 4 membri; il collegio giudicante è formato da 3 componenti (due membri e il presidente). I giudici delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del P.d.R., su proposta del Ministro delle Finanze, a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Requisiti: la delega imponeva la qualificazione professionale dei giudici tributari che si acquisita con l’esercizio di almeno 10 anni di attività professionali; ma le norme delegate non richiedono per alcune categorie i 10 anni di attività, e possono far parte delle commissioni anche ingegneri, architetti, geometri, periti edili. Nel processo tributario non vi è una distribuzione delle competenze per materia o valore, ma unico criterio da seguire è quello territoriale. Il ricorso può essere proposto solo dal destinatario dell’atto che viene impugnato. Per le azioni di rimborso è legittimato colui che ha presentato istanza di rimborso. Il ricorrente deve farsi assistere in giudizio da un difensore tecnico, tranne per controversie di valore inferiore a 5 ml, ricorsi contro i ruoli formati dai centri di servizio, controversie promosse da soggetti che sono abilitati all’assistenza tecnica. E’ parte necessaria al processo tributario il soggetto che ha emesso l’atto che si impugna ( uffici del ministero delle finanze, enti locali e concessionari della riscossione. Le prime due stanno in giudizio senza difensore tecnico). Al processo tributario possono partecipare, oltre al ricorrente e al resistente, anche altri soggetti: si parla di litisconsorzio. Si ha litisconsorzio necessario quando l’oggetto del contendere è una situazione giuridica plurilaterale. Il caso più ricorrente è l’atto di accertamento di obbligazioni solidali. In caso di litisconsorzio necessario, il ricorso deve essere proposto congiuntamente dai colegittimati necessari; se ciò non avviene il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio e il ricorrente deve chiamare in causa il litisconsorte. Altrimenti il processo si estingue. La giurisprudenza, in materia di liti per il rimborso di ritenute, esige, che al processo partecipino sostituto e sostituito; il sostituito non può agire dinanzi al giudice ordinario contro il sostituto, ma deve agire dinanzi alle commissioni, in contraddittorio sia del sostituto, sia dell’amministrazione. Il litisconsorzio facoltativo: può sorgere dal fatto che altri soggetti intervengono in un processo già instaurato, o sono chiamati in giudizio. Può intervenire chi è destinatario dell’atto impugnato e chi è parte del rapporto controverso. Se è già avvenuta la notifica dell’atto, il destinatario che lo ha già impugnato non ha motivo di intervenire nel processo instaurato dal co- destinatario xkè resta possibile l’intervento del destinatario di un atto, che non ha ricevuto la notifica per sostenere le

ragioni del ricorrente, ove si ritenga che sia legittimato da un interesse, ma giuridicamente rilevante.

Il giudizio di primo grado: L’atto iniziale del processo tributario è il ricorso (atto il cui contenuto è una domanda motivata rivolta al giudice) che, a pena di inammissibilità, deve contenere l’indicazione della commissione adita; del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza, e del codice fiscale; dell’ufficio del ministero o dell’ente locale o concessionario contro cui il ricorso è proposto; dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; dei motivi. Il ricorso deve essere notificato al soggetto contro cui è proposto. La notifica può essere fatta in tre modi: quella prevista dal c.p.c. ( ufficiale giudiziario), spedizione postale e consegna dell’atto alla controparte. La notificazione deve essere fatta entro 60 gg. dalla notificazione dell’atto contro cui si ricorre. Il termine per impugnare è sospeso di 90 giorni quando il contribuente presenta all’ufficio istanza di concordato.

Il ricorso contro il ruolo formato dai Centri di Servizio: Il ricorso è indirizzato alla commissione, ma va presentato al centro di servizio, che può accoglierlo prevenendo così la lite. Decorsi 6 mesi, se non vi è stata accoglimento, il ricorrente deve presentare copia del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che richiede l’originale del ricorso al centro di servizio.

Gli atti impugnabili: si dividono in autonomamente impugnabili ( avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga sanzioni; iscrizione a ruolo e cartella di pagamento; avviso di mora; rifiuto espresso o tacito di restituzione; atti delle operazioni catastali) e non autonomamente impugnabili che possono essere impugnati solo insieme con quelli impugnabili.

Ogni atto può essere impugnato per i vizi che lo concernono (vizi propri) e non per i vizi che riguardano altri atti. Per i ricorsi contro l’avviso di accertamento non vi sono limitazioni e sono deducibili, come motivi del ricorso, tutti i vizi dell’avviso. Nell’impugnazione dell’avviso di liquidazione, può essere fatto valere ogni vizio che attenga alla liquidazione. L’iscrizione a ruolo con la cartella di pagamento, presuppone un avviso di accertamento o una dichiarazione. Per una parte della dottrina, l’impugnazione mira all’annullamento dell’atto. Per altra parte della dottrina, invece, il giudizio avrebbe natura impugnatoria, perché avrebbe come esito una sentenza di natura dichiarativa. Per la giurisprudenza gli atti dell’amministrazione finanziaria hanno effetti dichiarativi. Di conseguenza quando l’impugnazione verte su vizi formali dell’atto, e il giudice riconosce fondato il ricorso, si ha l’annullamento dell’atto impugnato; quando non sono sollevate questioni di vizio formale, o queste sono superate, il giudizio verte sull’an o sul quantum dell’imposta; in tali casi il giudizio assume i caratteri di un giudizio di accertamento; infine, hanno carattere impugnatorio anche le azioni di rimborso.

L’atto con cui l’amministrazione respinge un’istanza di rimborso è inserito espressamente tra gli atti impugnabili e con il ricorso il contribuente chiede: che venga accertato il suo credito; che venga annullato il rifiuto del rimborso; che l’amministrazione venga condannata a pagare. La domanda di rimborso va presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e se non dispongono nulla, il termine è di due anni. Il termine per la presentazione del ricorso è invece collegato al rifiuto: se è espresso entro 60 gg. dalla notificazione dell’atto; se è tacito opera il termine di prescrizione del diritto al rimborso. Il ricorrente, dopo aver notificato il ricorso, deve costituirsi in giudizio (cioè, formare un fascicolo e depositarlo presso la segreteria della commissione). La mancata costituzione del ricorrente rende inammissibile il ricorso. Dopo la costituzione in giudizio la segreteria forma il fascicolo del processo e lo sottopone al presidente

riguardano l’accertamento di un fatto, ma ad un ragionamento di tipo induttivo ossia ad una valutazione equitativa. Le presunzioni semplici non sono ammesse nel processo tributario quando il legislatore per certe imposte, pone un sistema chiuso di regole probatorie, imponendo determinati mezzi di prova.

L’onere della prova: l’amministrazione finanziaria, deve provare i presupposti del provvedimento che ha emesso. Quando il contribuente impugna un atto che nega una esenzione, si ritiene che il contribuente sia onerato dalla prova dei presupposti dell’esenzione. Quando il contribuente agisce invece per ottenere un rimborso, deve dimostrare i presupposti del suo diritto.

I provvedimenti del giudice:

Il giudice tributario può emettere tre tipi di atto: sentenze, ordinanza e decreto. Il collegio si pronuncia con sentenza in tutti i casi in cui definisce il giudizio (quindi, non solo quando decide il ricorso al merito, ma anche quando dichiara l’estinzione del giudizio o l’inammissibilità del ricorso). La sentenza, sottoscritta dal presidente e dal relatore deve contenere: 1) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei difensori; 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; 5) il dispositivo. Il collegio pronuncia ordinanza in tutti i casi in cui non definisce il giudizio. I decreti regolano lo svolgimento del processo, e sono provvedimenti del presidente che dichiara l’inammissibilità manifesta del ricorso, la sospensione del processo, e l’estinzione del processo. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo al collegio, da notificare alle altre parti entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento. Prima di decidere il merito, il giudice deve verificare se la causa appartiene alla sua giurisdizione e alla sua competenza e se si dichiara incompetente, deve altresì indicare il giudice competente. Dinanzi al giudice tributario si possono impugnare solo provvedimenti individuali. Egli, perciò, non può annullare gli atti amministrativi generali e i regolamenti, ma , se sono legittimi, può disapplicarli. Le spese della lite sono a carico del soccombente.

Le sentenze in materia di annullamento: hanno natura di sentenze di mero accertamento, in quanto si limitano a dichiarare l’inesistenza del diritto all’annullamento dell’atto impugnato. Le sentenze, che accolgono le domande di impugnazione hanno come contenuto caratteristico, l’annullamento (totale o parziale) dell’atto impugnato.

Le sentenze in materia di rimborso: Il ricorrente quando agisce per un rimborso, deve chiedere, ed il giudice deve emettere, una decisione dal contenuto complesso, con cui viene statuito, non solo l’annullamento del diniego, ma anche l’accertamento del credito del ricorrente e la condanna dell’amministrazione a rimborsare.

La cosa giudicata sostanziale: si intende quel particolare effetto della sentenza, che scaturisce dalla statuizione di esistenza (o di inesistenza) del diritto fatto valere in giudizio. La cosa giudicata formale indica la stabilità che una sentenza acquisisce, quando non è più impugnabile in via ordinaria.

Le impugnazioni:

Devono essere distinti in due tipi: impugn. rescindenti, che conducono ad una pronuncia di mero annullamento della sentenza impugnata (ricorso per cassazione) e impugnazioni sostitutive che

conducono ad una pronuncia che sostituisce a tutti gli effetti quella impugnata (l’appello). Per quanto riguarda l’oggetto del giudizio di impugnazione, mentre le impugnazioni sostitutive sottopongono, al giudice lo stesso oggetto di giudizio del grado precedente, le impugnazioni rescindenti sottopongono la decisione gravata. Per quanto riguarda i motivi, le impugnazioni rescindenti sono proposte solo per motivi specificamente e tassativamente previsti dal legislatore; mentre nelle impugnazioni sostitutive i motivi non sono predeterminati. Per quanto riguarda la cognizione del giudizio di impugnazione, nell’impugnazione rescindente il giudice limita la sua cognizione ai motivi dell’impugnazione; nei giudizi sostitutivi, sono devoluti al nuovo giudice tutti i materiali già acquisiti nel processo. Infine la decisione rescindente, se giudica fondati i motivi di gravame, elimina la precedente sentenza, aprendo così la strada ad una nuova decisione del merito; se giudica non fondati i motivi, lascia in vita la pronuncia impugnata; la decisione sostitutiva, invece, prende il posto in ogni caso, della pronuncia impugnata. I mezzi d’impugnazione del processo tributario sono: 1) l’appello alla commissione tributaria regionale, contro le sentenze della commissione tributaria provinciale; 2) il ricorso per cassazione, contro la sentenza della commissione tributaria regionale; 3) la revocazione. È impugnazione straordinaria la revocazione straordinaria, proponibile anche con sentenze passate in giudicato. Le sentenze delle commissioni tributarie provinciali possono essere appellate con ricorso alla commissione tributaria regionale. L’atto di appello va proposto entro il termine di 60 gg. dalla notificazione della sentenza di primo grado. L’atto di appello deve essere notificato alla controparte; alla notificazione deve seguire la costituzione in giudizio. La parte appellata, se è anch’essa soccombente, può a sua volta appellare proponendo, nell’atto di controdeduzioni, appello incidentale. L’oggetto del giudizio di appello è fissato dall’atto di appello che deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei fatti, l’oggetto della domanda e i motivi specifici dell’impugnazione. L’appellante ha un doppio onere: riproporre i motivi di critica dei provvedimenti, dedotti nel ricorso di primo grado, e censurare la sentenza che non li ha accolti. L’atto di appello indica quali sono i capi della decisione di primo grado, su cui viene richiesto un nuovo giudizio. Se non viene richiesta la riforma integrale, si avrà una scissione della prima sentenza, perché vi sarà una parte che sarà sostituita dalla pronuncia di appello, ed una parte, non impugnata, che passa in giudicato (giudicato interno o parziale). Il divieto di nuove domande in appello riguarda soltanto il ricorrente, non l’amministrazione resistente. Riguardo ai capi che hanno formato oggetto di impugnazione si ha il c.d. effetto devolutivo, per cui le deduzioni ed i materiali acquisiti in primo grado passano automaticamente all’esame del secondo giudice. Quindi la parte vittoriosa in primo grado, che abbia proposto più questioni, e che sia risultata vittoriosa essendo stata accolta una soltanto delle questioni dedotte, ha l’onere di riproporre le questioni non accolte. Anche le sentenze di appello possono avere contenuto soltanto processuale (decisioni dichiarative della inammissibilità dell’appello, decisione di estinzione del giudizio di appello, decisioni di rimessione al primo giudice) o contenuto di merito.

La rimessione alla commissione provinciale:

Si ha quando il giudice di appello dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto; quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.