Scarica Raccomandatario marittimo e più Appunti in PDF di Diritto della Navigazione solo su Docsity!
FIGURE
PROFESSIONALI
Raccomandatario marittimo
Il cod. nav. non fornisce una definizione espressa di raccomandatario pur pervenendo in materia un complesso di norme (artt. 287 a 290)
RACCOMANDATARIO MARITTIMORACCOMANDATARIO MARITTIMO
Le fonti del diritto vigente sono essenzialmente due:
- (^) Il codice della navigazione (artt. 287 a 290)
- (^) Legge 4 aprile 1977, n. 135 (e succ. mod.)
- (^) Le principali fonti normative rappresentate dal cod. nav. e dalla legge professionale risultano lungi dal poter essere considerate esaustive ed organiche, ponendo in essere la necessità di copiosi interventi tesi ad individuare e precisare i contorni di tale figura contrattuale.
- (^) In particolare la giurisprudenza è stata ripetutamente chiamata a delimitare, non senza alcuni contrasti, gli ambiti soggettivi, oggettivi, territoriali e temporali
RACCOMANDATARIO MARITTIMO^ RACCOMANDATARIO MARITTIMO
- (^) Conferimento al raccomandatario di un mandato con rappresentanza in virtù del quale:
- (^) il raccomandatario promuove e conclude contratti per conto ed in nome del suo rappresentato. Gli effetti giuridici sorgono direttamente in capo al mandante
IPOTESI NORMALE^ IPOTESI NORMALE
- (^) Il preponente (armatore, vettore, noleggiante) può ampliare o restringere i poteri del raccomandatario mediante:
- (^) rilascio procura scritta, che deve essere depositato presso l’ufficio del porto dove si esplica l’attività
- (^) trascritta in apposito registro
- (^) comunicato alla locale Camera di Commercio
PROCURA^ PROCURA
- (^) In questo caso la rappresentanza processuale è attribuita ex lege, indipendentemente dalla volontà del preponente, sulla base del semplice presupposto del conferimento della rappresentanza sostanziale
- (^) non è configurabile nei casi in cui non c’è quella sostanziale ed in particolare nei casi di responsabilità extracontrattuale dell’ armatore. (Es. resp. derivante da urto)
- (^) La rappresentanza processuale presenta gli stessi limiti spaziali di quella sostanziale, nel senso che non può estendersi a rapporti localizzati al di fuori del porto di approdo della nave nel quale il raccomand. ha operato
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE^ RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
Oltre la figura del raccomandatario con rappresentanza (art. 290 cod. nav.):
- (^) Raccomandatario institore
- (^) Raccomandatario agente
- (^) Raccomandatario senza rappresentanza
- (^) Raccomandazione di nave straniera (l. 135/1977 ,art.3)
FIGURE SPECIALI DI RACCOMANDATARIO^ FIGURE SPECIALI DI RACCOMANDATARIO
- (^) Nominato generalmente dall’armatore o vettore quando in loco non vi sia una sede secondaria dell’impresa di navigazione o di trasporto.
- (^) Si tratta di collaborazione nell’interno dell’impresa su cui si applicano le regole relative al rapporto institorio (artt.2203 e ss. cod.civ. )
RACCOMANDATARIO INSTITORE^ RACCOMANDATARIO INSTITORE
- (^) Assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell’armatore o del vettore
- (^) Si applicano le norme sul contratto di agenzia (artt. 1742 e ss. cod. civ. )
RACCOMANDATARIO AGENTE
definizione
RACCOMANDATARIO AGENTE
definizione
- (^) Colui che esercita professionalmente o occasionalmente la mediazione nei:
- (^) contratti di costruzione
- (^) di compravendita
- (^) di locazione
- (^) del noleggio di navi
- (^) nei contratti di trasporto marittimo di cose ( definizione fornita dall’ art.1 L. 12 gennaio 1973, n. 66)
MEDIATORE MARITTIMO
shipbroker
MEDIATORE MARITTIMO
shipbroker
- (^) La figura, stante il silenzio del cod. nav., è disciplinata dalle disposizione del cod. civ. in tema di mediazione, le quali definiscono:
- (^) MEDIATORE colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 cod. civ.).
- (^) Si trova in una posizione di terzietà rispetto alle parti contraenti differenziandolo così dal raccomandatario e dallo spedizioniere.
MEDIATORE MARITTIMO^ MEDIATORE MARITTIMO
- (^) Il mediatore marittimo si spinge, nella realtà, oltre la semplice segnalazione dell’affare e l’avvicinamento delle rispettive pretese, provvedendo a siglare in luogo delle parti un documento contrattuale da lui stesso redatto. Diritto provvigione Nei contratti di noleggio e trasporto: esistenza di due clausole che assurgono a veri usi marittimi, i quali dispongono che:
- (^) provvigione è dovuta da ciascuna delle parti commisurata ai proventi del viaggio segue
MEDIATORE MARITTIMO^ MEDIATORE MARITTIMO
- (^) Sono sostanzialmente due gli elementi determinanti per il sorgere del diritto alla provvigione - - (^) Conclusione “ affare” - (^) esistenza di un nesso fra attività del mediatore e la conclusione dell’affare stesso
MEDIATORE MARITTIMO^ MEDIATORE MARITTIMO