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relazione diritto romano - lo schiavo, Appunti di Storia del Diritto Romano

relazione sul concetto di schiavo, inteso come cosa o come persona

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 23/01/2020

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LO SCHIAVO
una via di mezzo tra res e persona
PREMESSA
Partendo dalla considerazione di diverse fonti vorrei riflettere sulla figura dello
schiavo, prima inquadrandolo come “res”, poi come persona. Una volta compiute le
dovute osservazioni, vorrei provare a chiarire se lo schiavo può essere definito come
una o l'altra cosa, oppure entrambe.
Alla schiavitù più pulita è preferibile la morte più sozza.
Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, 62/65
1) Evoluzione dello schiavo
Lo stato servile ha origine dalla nascita o dalla perdita della libertà. Uno schiavo per nascita
è il figlio della schiava.
La causa più comune di perdita della libertà è la prigionia di guerra: i Romani
consideravano schiavi gli appartenenti ai popoli caduti in loro potere durante la guerra, e di
contro il Romano che diventava prigioniero del nemico decadeva da tutti i diritti pubblici e
privati. Ma se il prigioniero riusciva a rientrare nei confini romani, si considerava come se
non avesse mai perso la libertà.
Oltre alla prigionia di guerra erano presenti altre cause proprie dello ius civile: diventa
infatti schiavo il debitore insolvente che fosse stato aggiudicato dal magistrato al creditore;
chi fosse dolosamente sottratto al servizio militare o all'iscrizione nelle liste del censo.
Queste cause di perdita della libertà sono antichissime, e con il tempo vennero abolite o
andarono in disuso.
Nell'età repubblicana il libero che si è fatto vendere come schiavo per dividere con il
venditore il prezzo truffato al compratore incauto, rimane schiavo.
Nell'età imperiale perde la libertà la donna che mantenga rapporti con uno schiavo
nonostante una triplice diffida del dominus di quest'ultimo; e chi è colpito da condanna a
morte infamante.
Lo stato servile cessa con la morte o con l'acquisto della libertà, che avviene in seguito alla
dichiarazione del padrone di lasciare libero lo schiavo1.
Nei primi secoli di vita della società romana gli schiavi erano considerati persone della
famiglia, in quanto aiutavano il pater familias e i suoi figli nel lavoro dei campi, ma senza
1Manumissio. Lo schiavo manomesso diviene liberto dell'antico padrone.
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LO SCHIAVO

una via di mezzo tra res e persona

PREMESSA

Partendo dalla considerazione di diverse fonti vorrei riflettere sulla figura dello

schiavo, prima inquadrandolo come “res”, poi come persona. Una volta compiute le

dovute osservazioni, vorrei provare a chiarire se lo schiavo può essere definito come

una o l'altra cosa, oppure entrambe.

“Alla schiavitù più pulita è preferibile la morte più sozza.” Lucio Anneo Seneca , Lettere a Lucilio, 62/ 1) Evoluzione dello schiavo Lo stato servile ha origine dalla nascita o dalla perdita della libertà. Uno schiavo per nascita è il figlio della schiava. La causa più comune di perdita della libertà è la prigionia di guerra: i Romani consideravano schiavi gli appartenenti ai popoli caduti in loro potere durante la guerra, e di contro il Romano che diventava prigioniero del nemico decadeva da tutti i diritti pubblici e privati. Ma se il prigioniero riusciva a rientrare nei confini romani, si considerava come se non avesse mai perso la libertà. Oltre alla prigionia di guerra erano presenti altre cause proprie dello ius civile : diventa infatti schiavo il debitore insolvente che fosse stato aggiudicato dal magistrato al creditore; chi fosse dolosamente sottratto al servizio militare o all'iscrizione nelle liste del censo. Queste cause di perdita della libertà sono antichissime, e con il tempo vennero abolite o andarono in disuso. Nell'età repubblicana il libero che si è fatto vendere come schiavo per dividere con il venditore il prezzo truffato al compratore incauto, rimane schiavo. Nell'età imperiale perde la libertà la donna che mantenga rapporti con uno schiavo nonostante una triplice diffida del dominus di quest'ultimo; e chi è colpito da condanna a morte infamante. Lo stato servile cessa con la morte o con l'acquisto della libertà, che avviene in seguito alla dichiarazione del padrone di lasciare libero lo schiavo^1. Nei primi secoli di vita della società romana gli schiavi erano considerati persone della famiglia, in quanto aiutavano il pater familias e i suoi figli nel lavoro dei campi, ma senza 1 Manumissio. Lo schiavo manomesso diviene liberto dell'antico padrone.

alcun diritto. All'inizio del II sec. a.C. le famiglie romane raramente possedevano più di uno schiavo, ma verso la fine dello stesso secolo (soprattutto dopo la fine delle guerre puniche) il numero dei servi era aumentato drasticamente. Il mercato degli schiavi è diventato una delle attività commerciali più produttive del Mediterraneo, e nei tempi più proficui si potevano vendere, mediamente, 10.000 schiavi al giorno. Nel II sec. d.C. non esistevano più famiglie con un solo schiavo, infatti o non ne compravano affatto poiché erano troppo costosi, o ne possedevano mediamente otto o dieci. Il livello di benessere e prestigio era proporzionato alla quantità e qualità degli schiavi posseduti. Nell'età imperiale Adriano tolse il diritto di vita e di morte in capo al padrone dello schiavo, e Antonino Pio e Costantino considerarono omicidio l'assassinio del servo. Con altre disposizioni si permise allo schiavo di mettere da parte, con i suoi risparmi, una somma che gli servisse per qualche spesa voluttuaria o gli permettesse di riscattarsi, quando non era lo stesso padrone a liberarlo di sua spontanea volontà. 2) I termini persona e res Gaio^2 distingue lo ius a seconda che riguardi le persone (personae), le cose (res), e le azioni (actiones). Dal punto di vista terminologico, la parola “ persona ” era riferita a quelle che noi consideriamo persone fisiche. Nel linguaggio giuridico tutti gli esseri umani erano definite persone, ma non tutti possedevano la capacità giuridica (ad esempio gli schiavi). A Roma la capacità di agire non presupponeva (come invece accade oggi) la capacità giuridica. Il termine latino “ persona ” indica in origine la “maschera” che l'attore porta sul viso per rappresentare una parte, e questo può significare metaforicamente la particolare caratteristica dell'uomo rappresentato e l'individualità umana. Il termine “ res ” è molto comune nelle fonti di diritto romano, ma il significato non è sempre univoco. Letteralmente res viene tradotto con “cosa”, ma quando troviamo il termine res accanto a un'altra parola, assume ogni volta un significato diverso a seconda della parola che segue. Inoltre res è affine alla parola sanscrita rāḥ , che indica “possesso, bene, ricchezza”. 3) Lo schiavo come res Lo schiavo viene considerato dal diritto di Roma come una cosa, nel senso patrimoniale, quindi come oggetto del diritto. Lo schiavo non è un soggetto, ma appartiene ad un soggetto in qualità di un bene patrimoniale, come potrebbe essere altresì un animale, o del denaro. A seguito di ciò, lo schiavo può essere venduto, donato, dato in usufrutto, dato in eredità, legato etc. Questo è desumibile dalle fonti, infatti scrive Ulpiano: “ Omnes res aut mancipi sunt aut nec mancipi. Mancipi res sunt praedia in Italico solo, tam rustica qualis est fundus, quam urbana qualis domus... item servi et quadrupedes, quae dorso collove domantur ...”^3 ; e 2 D. 1,5,1. 3 “ Tutte le cose sono mancipi o non mancipi. Le cose mancipi sono i poderi situati in Italia, siano rustici, come i terreni, siano urbani come le case... così pure i servi e i quadrupedi, che si assoggettano col dorso.. ” Ulp. 19,1.

4) Lo schiavo come persona Lo schiavo, però, non è solamente una res , ma (e principalmente) è persona. Lo schiavo è giuridicamente in condizione di cosa, ed è affiancato da Gaio con le cose suscettibili di possesso e proprietà, tuttavia la sua natura umana importa una differenza tra lo schiavo e le altre res : il primo entra anche nella classificazione delle persone. Gli uomini (cioè le persone) si dividono in liberi e schiavi; si dividono in persone titolari di diritti e persone sottoposte al diritto, cioè alla potestà altrui (tra cui gli schiavi). Per i Romani la persona non è l'uomo soggetto di diritti, differentemente dal diritto moderno, in cui la persona è colui a cui appartiene la condizione che lo rende capace di diritto. Lo schiavo era assoggettato dal diritto al potere illimitato nelle mani del suo padrone, tuttavia era presente una sorta di legge di umanità, che veniva osservata dai padroni per non sottoporsi alla pubblica riprovazione^10. Il padrone ha quindi dei doveri morali sanciti dalla consuetudine, e questo è un elemento molto importante: un elemento che, a mio avviso, conferisce allo schiavo quella se pur minima dignità di persona. Il padrone doveva infatti nutrirlo e vestirlo, e gli consegnava per il suo mantenimento i mezzi di sussistenza misurati a giorni o a mesi. Lo schiavo, astrattamente qualificato come cosa, resta pur sempre un uomo: un individuo dotato di intelligenza e volontà, e ciò lo qualifica come una cosa sui generis distinta dalla categoria delle cose materiali. L'essere umano che c'è dietro lo schiavo compie degli atti di volontà, che sono produttivi di conseguenze giuridiche: sia di fronte al diritto punitivo dello stato, dato che il servo ha responsabilità penale^11 , sia nei rapporti civili, infatti può validamente compiere atti di acquisto del dominio e di diritti reali, ed essere istituito erede, con l'effetto che l'acquisto di quei diritti e dell'eredità va al padrone. Quindi lo schiavo ha una responsabilità per i delitti: le leggi penali, dunque, deve osservarle allo stesso modo della persona libera. La capacità penale del servo si denuncia più chiara dal fatto che, se operasse delittuosamente per un mandato del dominus, cadrebbe ugualmente nella pena. Lo schiavo è inoltre soggetto in senso passivo a questo riguardo: si possono commettere contro di essi delle azioni punibili in vario senso. Vi era inoltre la prassi di concedere ai servi un peculium : dapprima una piccola quantità di denaro (quello stesso che i servi si erano guadagnati con il lavoro o con qualche piccola occasionale attività commerciale); poi anche dei beni di diversa natura, che potevano essere altri schiavi ( servi vicarii ), e perfino immobili. Il proprietario del peculio restava il dominus, ma presto si ammise che essi potessero (purchè a titolo oneroso) trasferire il possesso delle res peculiari, salva la facoltà del dominus di revocare il peculio in ogni momento. I servi che detenevano il peculio potevano così trafficare con i terzi, e potevano spenderlo. Da qui nasce il riconoscimento che i servi potessero adempiere gli obblighi assunti con atto lecito, e da ciò deriva la negazione del dominus del diritto di pretendere dal terzo la restituzione di quanto il servo gli avesse dato in adempimento di un proprio obbligo. Da ciò abbiamo il riconoscimento, in età classica, del fatto che il servo potesse assumere obligationes ( naturales^12 ) da atto lecito. Bisogna anche sottolineare che lo schiavo è una cosa che potenzialmente può diventare 10 “ Cum in servum omnia liceant, est aliquid quod in hominem licere commune ius vetet ” (“ mentre tutto è lecito nei confronti di uno schiavo, c'è qualcosa che il diritto comune a tutti gli esseri animati non permette di autorizzare nei confronti di un uomo ” Seneca, De clem ., I, 18. 11 Questo principio viene enunciato nell'età imperiale, ma è già implicito nelle leggi delle XII Tavole. 12 Che quindi non davano luogo ad actiones.

persona, quindi si possono creare nei suoi confronti delle situazioni che giustificano le norme eccezionali con cui venivano regolate: ad esempio nell'età imperiale si arrivò a consentire allo schiavo un'azione contro il padrone che ne ostacolasse ingiustamente la manomissione, o non adempisse all'obbligo di manometterlo. Ci sono diversi temperamenti per quanto riguarda le considerazioni dei servi come persone o come cose; quindi anche al potere personale dei domini. Da Costantino in poi si cercò di impedire che si sciogliesse il contubernium , e con Giustiniano si giunse (entro modesti limiti) a riconoscere rilievo giuridico alle famiglie servili. Ci fu un forte impulso verso la protezione giuridica degli schiavi, dovuto ai principi della dottrina stoica fatta valere da Seneca Jr., con l'insegnamento dell'uguaglianza naturale degli uomini. Degli esempi di questa protezione sono: proibire di esporre i propri servi alle fiere anche per castigo; per procedere nell'ultimo caso si richiedeva l'intervento del magistrato che doveva valutare l'eventuale giusta querela del dominus. L'imperatore Claudio prescrisse che lo schiavo ammalato che fosse abbandonato dal suo padrone ottenesse per questo solo fatto la libertà, sebbene non ancora con la cittadinanza. Un senatoconsulto verso l'83 a.C. proibì la castratio servorum^13 , proibizione che successivamente verrà confermata da Adriano^14. Nel secolo II l'uccisore di un servo, perlomeno di quello altrui, viene castigato come omicida. Ciò perchè la lex Cornelia de sicariis (81 a.C.) non fa distinzione tra servi e liberi, infatti punisce solo l'uccisione di un uomo^15 , e quindi la giurisprudenza comprese anche i servi. Queste aperture denotano come la concezione dello schiavo, che inizialmente era una mera cosa, inizia a cambiare con il passare del tempo in una direzione verso la quale lo schiavo non è più solo un oggetto, ma è un soggetto, una persona che può ricevere una protezione giuridica. 5) Lo schiavo tra res e persona C'è stato un vivo contrasto riguardante la schiavitù a Roma per l'intero durare dell'istituto della stessa. Rimane quindi una domanda a cui rispondere: lo schiavo è res o persona? Ho cercato di dare una risposta a questa domanda sulla base di tutte le considerazioni fatte fino ad ora, e ritengo che, per quanto riguarda il diritto romano, si possa dire che presenta caratteri peculiari di entrambe, e che quindi è situato in una specie di limbo. Lo schiavo considerato in queste pagine non può essere considerato in toto una mera cosa, ma nemmeno una persona. Giuridicamente parlando vengono “catalogati” nella sezione delle cose insieme agli animali e a ciascun oggetto che possa essere un possesso^16 , ma ciò non toglie che essi oggetti non siano. Fisicamente sono persone, e infatti, soprattutto nell'evolversi della civiltà romana, verranno considerati sempre più come tali. Basti pensare al caso in cui in una famiglia è presente un servo dotto per istruire i figli: molte volte i servi diventavano parte della 13 D. 48,8,6: Venuleius Saturninus. 14 Notizia di Ulpiano in D. 48,8,4,1. 15 D. 48,8,1. 16 “ Vi sono tre tipi di utensili: quelli che non si muovono e non parlano; quelli che si muovono e parlano (animali), e quelli che si muovono e parlano (schiavi). ” Gaio, INSTITUTIONUM COMMENTARII QUATTUOR", II,17.