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Riassunti libro Diritto Ecclesiastico, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Riassunti diritto ecclesiastico utilizzati per esame di avvocato.

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 25/04/2026

Simone94Z
Simone94Z 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
CAPITOLO 1 – CONCETTO E DEFINIZIONE DEL DIRITTO
ECCLESIASTICO
1) Stato e fattore religioso
Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico che ha per oggetto la disciplina del
fenomeno religioso, ovvero il complesso delle credenze dell’uomo organizzate in una visione del
mondo fondata sull’idea del sacro e del divino.
Lo Stato quindi si trova ad affrontare e risolvere i rapporti tra potere civile e fattore religioso per
evitare contrasti tra:
- norme giuridiche e norme religiose i cui comandi spesso coincidono;
- diversi credi religiosi che coesistono nell’ambito dello stesso corpo sociale
2) Rapporti tra diritto ecclesiastico e diritto canonico
Il diritto canonico può essere definito come il complesso delle norme che regolano la vita della
Chiesa cattolica, al proprio interno ed anche nelle relazione che essa intrattiene con le altre società,
in particolare con gli Stati e la comunità internazionale. Lo scopo del diritto canonico è
l’organizzazione e la regolamentazione della comunità dei credenti battezzati in Cristo.
3) Collocazione sistematica del diritto ecclesiastico tra le scienze giuridiche
Il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto pubblico. Il diritto
ecclesiastico:
- fa parte del diritto interno, in quanto trattasi di un complesso di norme che vige all’interno dello
Stato;
- è un ramo del diritto pubblico (con estensioni nel diritto privato) poiché contempla diritti
soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono e operano nell’organizzazione
statale;
- non è presente in tutti gli ordinamenti nazionali;
- annovera tra le sue fonti il diritto internazionale e il diritto dell’Unione.
CAPITOLO 2 – LA NASCITA DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
Sezione I- Dal Regno di Sardegna al Concordato del 1929
1) La legge delle guarentigie
Il 13 marzo 1871 veniva emanata dal Regno d’Italia la legge n. 214 che fu detta legge delle
guarentigie, poiché si prefiggeva di garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo pontefice. Tale
atto unilaterale del governo italiano scontentò comunque la Santa Sede che non accettò tale legge
poiché non presentava garanzie di stabilità, in quanto, essendo una legge interna del Regno, avrebbe
potuto essere successivamente abrogata da un’altra legge ordinaria dello Stato.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

CAPITOLO 1 – CONCETTO E DEFINIZIONE DEL DIRITTO

ECCLESIASTICO

1) Stato e fattore religioso

Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico che ha per oggetto la disciplina del fenomeno religioso, ovvero il complesso delle credenze dell’uomo organizzate in una visione del mondo fondata sull’idea del sacro e del divino. Lo Stato quindi si trova ad affrontare e risolvere i rapporti tra potere civile e fattore religioso per evitare contrasti tra:

  • norme giuridiche e norme religiose i cui comandi spesso coincidono;
  • diversi credi religiosi che coesistono nell’ambito dello stesso corpo sociale 2) Rapporti tra diritto ecclesiastico e diritto canonico Il diritto canonico può essere definito come il complesso delle norme che regolano la vita della Chiesa cattolica, al proprio interno ed anche nelle relazione che essa intrattiene con le altre società, in particolare con gli Stati e la comunità internazionale. Lo scopo del diritto canonico è l’organizzazione e la regolamentazione della comunità dei credenti battezzati in Cristo. 3) Collocazione sistematica del diritto ecclesiastico tra le scienze giuridiche Il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto pubblico. Il diritto ecclesiastico:
  • fa parte del diritto interno, in quanto trattasi di un complesso di norme che vige all’interno dello Stato;
  • è un ramo del diritto pubblico (con estensioni nel diritto privato) poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono e operano nell’organizzazione statale;
  • non è presente in tutti gli ordinamenti nazionali;
  • annovera tra le sue fonti il diritto internazionale e il diritto dell’Unione.

CAPITOLO 2 – LA NASCITA DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Sezione I- Dal Regno di Sardegna al Concordato del 1929

1) La legge delle guarentigie Il 13 marzo 1871 veniva emanata dal Regno d’Italia la legge n. 214 che fu detta legge delle guarentigie, poiché si prefiggeva di garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo pontefice. Tale atto unilaterale del governo italiano scontentò comunque la Santa Sede che non accettò tale legge poiché non presentava garanzie di stabilità, in quanto, essendo una legge interna del Regno, avrebbe potuto essere successivamente abrogata da un’altra legge ordinaria dello Stato.

2) I Patti Lateranensi (11 febbraio 1929) I patti constavano di 3 documenti: a) il Trattato, che riconosceva la personalità internazionale dello Stato della Città del Vaticano; b) il Concordato, che regolava nel dettaglio i futuri rapporti tra Stato e Chiesa in Italia; c) la Convenzione finanziaria, con la quale furono risolte le questioni economiche pendenti (e che vedevano il Regno obbligato a risarcire la Chiesa). Il contenuto del tratto fu trasfuso nell’ordinamento italiano con 3 leggi di attuazione, tutte datate 27.05.1929:

  • n. 810, per la piena ed intera esecuzione del Trattato e del Concordato;
  • n. 847, c.d. legge matrimoniale, per sancire il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il diritto canonico e delle sentenze ecclesiastiche di nullità e di dispensa del matrimonio rato e non consumato;
  • n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini di culto. I punti principali del Trattato sono: a) l’affermazione del principio confessionale secondo cui la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione di Stato (art. 1); b) il riconoscimento dell’autonomia degli enti centrali della Chiesa cattolica; c) il riconoscimento della sovranità internazionale della Santa Sede, il diritto di legazione attivo e passivo, le immunità diplomatiche agli inviati della Santa Sede; d) la nascita della città del Vaticano; e) l’affermazione della sacralità e inviolabilità della persona del Sommo Pontefice equiparandola a quella del Re; f) l’impegno dell’Italia ad assicurare il diritto di transito sul proprio territorio sia ai diplomatici, che alle merci ad essa destinate; g) l’efficacia giuridica in Italia delle sentenze emanate dalle autorità ecclesiastiche riguardanti persone ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare; h) il riconoscimento alla Santa Sede della proprietà di una serie di basiliche, edifici, immobili e istituti pontifici; i) il riconoscimento alla Santa Sede del diritto di arbitrato internazionale, in virtù del quale è essa legittimata a intervenire nelle controversia tra Stati solo su richiesta delle parti in causa, e si afferma la neutralità, nonché l’inviolabilità del suo territorio; l) si dichiara risolta definitivamente la questione romana (art. 26) e si riconosce il Regno d’Italia con Roma capitale. 3) La legge sui culti ammessi Dopo il concordato, lo Stato italiano approvò la L. 24.06.1929 n. 1159 contenente disposizioni sui culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi. Tale legge si applica ancora per quelle confessioni che non hanno sottoscritto alcuna intesa con lo Stato e che non sono state modificate dal concordato del 1984.

Sezione II- Dal Concordato del 1984 ai giorni nostri

1) Il movimento per la revisione del Concordato del 1929 La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il primo gennaio 1948, pur sancendo i principi inviolabili di libertà e non discriminazione religiosa, ha lasciato immutata la disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sancita dagli accordi del 1929.

  • Matrimonio Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico come sacramento e quindi ne sanciva il carattere indissolubile (art. 34). Il vigente accordo, intervenuto dopo l'emanazione della L. 1.12.1970, n. 898 sul divorzio, si limita, all’art. 8, a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico; nel contempo viene instaurato un regime di radicale superamento della riserva di esclusiva giurisdizione ecclesiastica che in precedenza vigeva per le cause inerenti la nullità del matrimonio. Le sentenze di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non sono più da considerare indispensabili ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto (potendo i coniugi avvalersi dell’art. 2 della legge sul divorzio).
  • Istruzione religiosa Con gli Accordi di Villa Madama si è avuto un ribaltamento dell’obbligatorietà dell’insegnamento religioso nella scuola pubblica. Con l’art. 36, lo Stato, riconoscendo il valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continua ad assicurare e garantire l’insegnamento della religione cattolica come materia nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado; è garantito, tuttavia, a tutti nel rispetto della libertà di coscienza, il diritto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
  • Sostentamento del clero Sulla base della delega dell’art. 7 è stata pubblicata la L. 20.05.1985 n. 222 (Sostentamento del clero cattolico in servizio nella diocesi) con cui si è abolito il sistema dei supplementi di Congrua, ricorrendo ad un doppio sistema:
  • la detraibilità del reddito imponibile delle donazioni della Chiesa (art. 46);
  • la destinazione della quota dell’8 per mille dei proventi delle imposte pagate dai fedeli in vesti di contribuenti (art. 47).

CAPITOLO 3 – LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

1) Le fonti costituzionali I principi costituzionali in materia religiosa sono contenuti negli:

  • artt. 2 e 3 che sanciscono il principio personalista fra cui è ricompresa la libertà confessionale, e il principio di eguaglianza, senza discriminazione, in materia di religione;
  • artt. 7 e 8 che tracciano il regime dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e le altre confessioni acattoliche;
  • artt. 19 e 20 che riconoscono e tutelano la libertà religiosa e vietano trattamenti discriminatori fondati sul fine di culto o sul carattere ecclesiastico per gli enti che operano nel settore religioso;
  • artt. 17,18 e 21 che riconoscono l’esercizio di tutte le libertà (sia in forma associata che singola) connesse a quella religiosa quali la libertà di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero, di proselitismo;
  • art. 33 che sancisce la libertà di insegnamento, anche religioso. 2) Fonti di provenienza unilaterale statale Sono le fonti provenienti dal legislatore e si distinguono in:
  • generali, le norme contenute nei codici o in altre leggi;
  • settoriali, tutte le norme emanate per disciplinare esplicitamente la materia ecclesiastica tra Stato e Chiesa cattolica.

3) Fonti di provenienza unilaterale confessionale Si tratta di norme prodotte dagli ordinamenti giuridici confessionali per disciplinare determinati rapporti cui lo Stato conferisce valore giuridico ed efficacia civile. Si tratta, in sostanza, dell’ordinamento della Chiesa cattolica, il diritto canonico, che costituisce il completamento sia delle fonti unilaterali statali che quelle bilaterali. Il diritto canonico costituisce una delle fonti del diritto ecclesiastico in considerazione del fatto che: a) buona parte delle norme del diritto ecclesiastico presuppongono, per la loro applicazione, la conoscenza egli istituti di diritto romano; b) molte norme del diritto della Chiesa debbono considerarsi vigenti nell’ordinamento statale se nelle leggi vi è un esplicito richiamo ad esso. 4) Fonti di provenienza bilaterale (o concordatarie) Si tratta di quelle norme statali predisposte come attuazione di un impegno assunto con altro ordinamento. Esempi tipici sono:

  • la L. 27.05.1929 n. 810, con la quale fu data attuazione alle disposizioni contenute nei Patti Lateranensi del 1929;
  • la L. 25.09.1985, n. 121, con la quale è stata data piena e intera esecuzione al nuovo accordo internazionale di Villa Madama del 1984. Tali norme (c.d. norme pattizie) sono recepite dall’ordinamento interno statale con efficacia obbligatoria per i cittadini. 5) Le fonti del diritto internazionale. La CEDU Il fenomeno religioso non viene regolamentato solo dal diritto interno statale, ma riceve tutela anche a livello internazionale. Infatti, l’art. 117, co. 1 Cost., stabilisce che la potestà legislativa regionale e statale è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Gli atti emanati in tale sede trovano applicazione nell’ordinamento italiano mediante leggi di esecuzione assumono il rango di leggi atipiche o rinforzate, giacché richiedono per la loro entrata in vigore ulteriori formalità rispetto ad una legge ordinaria. Fra le convenzioni internazionali particolare rilievo assume la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che all’art. 9 riconosce ad ogni persona il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione ed il divieto di discriminazione per motivi religiosi all’art. 14. 6) Le fonti del diritto dell’Unione Europea L’Unione europea si è occupata del fenomeno religioso sia attraverso il diritto originario, costituito dai Trattati europei, sia attraverso il diritto derivato, costituito da regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri emanati dalle istituzione europee (Parlamento, Commissione). 7) Le sentenze della Corte Costituzionale Il diritto ecclesiastico italiano si è sviluppato anche grazie all’attività della Corte costituzionale che con sentenze ed ordinanze ha inciso in maniera rilevante sulla attività religiosa, a tutela soprattutto della libertà di coscienza e di culto, di eguaglianza e di non discriminazione basata su motivi religiosi. In particolare, la Corte si è espressa con sentenze di accoglimento che hanno dichiarato incostituzionali delle norme sia unilaterali che di derivazione pattizia. La consulta, è intervenuta

4) Il principio pattizio Lo Stato italiano regola i rapporti con ciascuna confessione religiosa a partire da accordi (principio pattizio) disciplinati in modo diverso dalla Costituzione a seconda che si tratti di confessione cattolica o confessione diversa dalla cattolica (c.d. doppio binario). I rapporti fra Italia e Santa Sede sono regolati dai Patti lateranensi (art. 7 co. 2, Cost.) veri e propri accordi internazionali, in quanto alla Città del Vaticano sono riconosciuti i caratteri dell’indipendenza e della sovranità, tipici di uno Stato. Il co. 1 dell’art. 7 Cost, infatti, recita che Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno, nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Tali Patti possono essere modificati con legge ordinaria purché le modifiche siano concordate tra Stato e Chiesa. Se, invece, manca l’accordo, lo Stato può procedere alle modifiche, ma deve ricorrere al procedimento di revisione della Costituzione dell’art. 138 Cost. In tal modo, alla legge di esecuzione di tale accordo è riconosciuta una capacità di resistenza passiva superiore a quella della legge ordinaria: trattasi cioè di una fonte rinforzata che prevede un ulteriore elemento per la modifica o cancellazione della stessa costituito dal preventivo accordo tra Stato e religione cattolica. La Corte costituzionale in ogni caso, ha sottolineato che, pur avendo dato l’art. 7 Cost., rilevanza costituzionale ai Patti Lateranensi, tale disposizione, non può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. 5) Il principio del pluralismo confessionale

  • Il riconoscimento dell’identità religiosa I rapporti fra lo Stato italiano e le confessioni diverse dalla cattolica sono regolati dalla legge ordinaria sulla base di intese con le relative rappresentanze (art. 8 Cost.). In questo caso, dunque, l’intesa non ha valore internazionale ma di semplice accordo interno. Alle confessioni acattoliche è riconosciuta piena autonomia e indipendenza, con il limite del rispetto dell’ordinamento giuridico italiano, soprattutto in materia di ordine pubblico e buon costume, pena la loro illiceità. Viene espresso il principio del pluralismo delle confessioni religione, vietando discriminazioni tra i culti. La pari libertà riconosciuta alle confessioni religiose non esclude però, che attraverso lo strumento delle intese, non possa introdursi un regime giuridico differenziato volto alla valorizzazione dell’identità della singola confessione. Non si può parlare tuttavia di piena parità in quanto al primo posto è collocata la Chiesa cattolica (che beneficia di fonti negoziali privilegiate come i concordati in grado di incidere anche sulle norme costituzionali).
  • I limiti all’esercizio del culto cattolico La costituzione sancisce quindi il potere di autodeterminazione di ogni culto, che deve essere messo in condizioni di emanare norme per i suoi fedeli efficaci anche nei confronti dello Stato, che è tenuto a non interferire sui loro contenuti. Pertanto, vi è stato un abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge qualsiasi contenuto degli stessi. Il riconoscimento di tale autnomia istituzionale, dunque, esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statuarie delle confessioni religiose, purché gli statuti di tali culti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Per quanto concerne l’esercizio in pratica dei culti acattolici, la Costituzione repubblicana prevede, tra i diritti fondamentali, la libertà di culto; unici limiti a questa libertà sono quelli derivanti tassativamente dal combinato disposto degli artt. 19 e 17 Cost:
  • l’art. 19 stabilisce la libertà d’esercizio del culto in pubblico e in privato, semprechè si tratti di riti non contrari al buon costume;
  • l’art. 17 sancisce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz’armi, anche in luogo aperto al pubblico, senza preavviso alle autorità, e in luogo pubblico con preavviso alle autorità, le quali possono vietare la riunione soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
    • Le intese con i culti acattolici Il co. 3 dell’art. 8 Cost., stabilisce che i rapporti fra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Le intese costituiscono gli accordi tra la confessione singola e lo Stato su questioni concernenti sia l’una che l’altra parte. In ogni caso, una volta che le intese siano recepite in legge, le stesse godono di una forza passiva rinforzata in quanto possono essere modificate soltanto da successive leggi che recepiscono nuove intese concordate fra le parti. Le leggi di recepimento delle intese conservano il rango di leggi ordinarie e le norme in esse contenute sono sindacabili dalla Corte costituzionale non soltanto quando violano i principi supremi, ma anche qualunque altra norma di rango costituzionale. La competenza ad avviare le trattative spetta al Governo. Il disegno di legge di intesa può essere solo accolto o rigettato dal Parlamento ma non emendato. Nel caso di mancata approvazione da parte delle Camere, totale o parziale, il testo torna al Governo che è tenuto di nuovo a riaprire le trattative con la confessione per concordate bilateralmente eventuali e ulteriori modifiche. Per quanto concerne la condizione giuridica delle confessioni che dovessero (o volessero) rimanere prive di intesa, parte della dottrina ritiene che lo Stato sia libero di legiferare unilateralmente. 6) La libertà di coscienza La libertà di coscienza costituisce una vera e propria libertà autonoma che abbraccia tutti gli atteggiamenti dell’individuo direttamente imputabili alla sua coscienza e, tra questi, in primis, è considerata la libertà religiosa. Pur non essendo espressamente disciplinata dalla Costituzione, ma solo enunciata, la libertà di coscienza trova comunque tutela a partire anzitutto dall’art. 2 della Costituzione: riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo significa anche assicurare protezione costituzionale a quella relazione intima e privilegiata dell’uomo con sé stesso che di quelli costituisce la base spirituale di qualsiasi culto. La Corte Costituzionale ha chiarito che la libertà di coscienza dei non credenti va fatta rientrare nella più ampia libertà religiosa assicurata dall’art. 19 Cost., il quale garantirebbe anche una corrispondente libertà negativa di non credere (ateismo). 7) La libertà religiosa
    • Nozione e natura giuridica La libertà religiosa può definirsi la libertà, garantita dallo Stato a ogni cittadino, di scegliere la propria credenza in fatto di religione. Il diritto di libertà religiosa deve considerarsi, quindi, un diritto pubblico subiettivo che si inquadri nel più vasto genus dei diritti di libertà. Il diritto di libertà religiosa del cittadino postula, invece, la pretesa di una prestazione negativa da parte dello Stato che è tenuto ad astenersi da tutti quegli atti che possano impedirne il libero esercizio.
    • La previsione costituzionale Nella Costituzione repubblicana il principio della libertà religiosa è sancito in tutta la sua completezza, sia sotto il profilo individuale che collettivo:
  • all’art. 19 che afferma che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume ;

2) Il presidente del Consiglio dei Ministri

  • Principi costituzionali e legislativi È compito del Presidente del consiglio dirigere e coordinare, anche in materia ecclesiastica, l’opera dei singoli Ministri mantenendo l’unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo. Il presidente del Consiglio si valle della Presidenza per l’esercizio, in forma organica e integrata, delle funzioni attinenti i rapporti del Governo con le confessioni religiose ai sensi degli artt. 7 e 8 ultimo comma Cost. Il ministro dell’interno invece si occupa della tutela dei diritti civile, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, ossia l’attuazione amministrativa delle norme che definiscono i diritti e gli spazi di libertà e di autonomia delle confessioni religiose e la garanzia dell’osservanza delle stesse. Alla presidenza del Consiglio spetta, invece, definire le politiche e gli indirizzi generali concernenti la elaborazione delle leggi e degli atti pattizi in materia religiosa.
  • Il Consiglio dei Ministri Determina l’indirizzo politico in materia di culti e designa i plenipotenziari per le trattative sia per la revisione del Concordato che le commissioni per la stipula delle intese. Delibera, inoltre, sugli atti concernenti i rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica di cui all’art. 7 Cost, e sugli atti concernenti i rapporti previsti dall’art. 8 Cost.
  • I ministri A parte le specifiche competenze del Ministro dell’Interno in materia di culti, i Ministri rappresentano l’autorità statale competente, ciascuno nell’ambito del proprio dicastero, a negoziare quelle numerose materie per le quali il nuovo Concordato, rinvia la regolamentazione pratica a successive intese bilaterali con l’autorità ecclesiastica. 3) Il Ministero dell’Interno L’organo dell’amministrazione centrale che esercita le competenze generali in materia di culti, è il Ministro dell’interno che contiene al suo interno la Direzione centrale degli Affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto. La direzione vigila sull’osservanza dei principi contenuti negli artt. 3, 8, 19 Cost. E delle normative vigenti, in materia di libertà religiosa e di regolazione dei rapporti fra Stato e confessioni religiose. Per quanto riguarda l’amministrazione del Fondo edifici di culto cinque sono i settori di attività:
  • l’accertamento e la ricognizione delle Chiese e dei compendi conventuali per l’individuazione delle porzioni di proprietà del Fondo nonché dei beni mobili in essi contenuti;
  • l’individuazione delle linee di indirizzo e programmatiche per l’amministrazione del c.d. patrimonio fruttifero del Fondo, garantendo uniformità e coerenza alle singole iniziative adottate in sede provinciale alle Prefetture;
  • il restauro dei beni del patrimonio storico artistico;
  • la formulazione del bilancio finanziario di previsione (annuale e pluriennale);
  • le procedure di variazione dei dati, l’esame delle risultanze derivanti dal consuntivo della gestione, la riscossione delle entrate e il relativo monitoraggio, il riscontro contabile dei rendiconti attivi. 5) I compiti del Prefetto Fra gli organi statali che esercitano mansioni in materia ecclesiastica vanno annoverati anche le Prefetture, cui erano state trasferite le competenze già dei procuratori generali delle Corti d’Appello e dei dipendenti Uffici per gli affari di culto. A seguito dell’entrata in vigore delle norme del nuovo Concordato e di quelle della L. 222/1985 sugli enti e beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero cattolico, le mansioni dei Prefetti si sono venute a restringere fortemente.

Altrettanto superata è la competenza del Prefetto ad autorizzare gli acquisti di beni immobili, le accettazioni di donazioni, eredità o legati. La tutela dello Stato nei confronti degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione continua, invece, ad essere esercitata dal Prefetto, entro certi limiti. 6) Il fondo edifici di culto Per effetto degli artt. 54 segg. L. 222/1985, è stato istituito uno speciale Fondo edifici di culto che riunisce i patrimoni delle soppresse Aziende di culto, precedentemente gestite dalle Prefetture, e ha il compito di provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo stesso. Il fondo, ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato. L’amministrazione del Fondo è affidata al Ministro dell’interno che la esercita a mezzo della Direzione generale per l’amministrazione del Fondo edifici culto.

CAPITOLO 6 – L’ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL

VATICANO

1) Chiarimenti terminologici a) la Chiesa può essere definita come la società dei battezzati che professano la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pontefice. Essa è composta dal popolo di Cristo e ha personalità giuridica con diversi poteri istituzionali; b) la Santa Sede (o Sede Apostolica) con cui si fa riferimento non solo al Romano Pontefice, ma anche, alla Segreteria di Stato, al Consiglio degli affari pubblici della Chiesa e gli altri organismi della Curia romana; è l’organo di governo della Chiesa Universale che fa capo ad un Sovrano assoluto, il Papa; c) la Curia romana è l’istituzione mediante cui il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese particolari. È composta, dalla Segreteria di Stato o Papale, dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle Congregazioni, dai Pontifici Consigli, dai Tribunali e da altri organismi; d) lo Stato della città del Vaticano, rappresenta quel territorio, sul quale, in base al Trattato del Laterano, insiste la Santa Sede e dove il Papa esercita la sua sovranità. Vi è la necessità di assicurare alla Santa Sede la assoluta e visibile indipendenza, garantendole una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale. 2) Lo Stato della Città del Vaticano: natura giuridica Lo Stato della Città del Vaticano, sorto in virtù del Tratto del Laterano, è una persona morale di origine divina che ha iniziato ad esistere con lo scambio delle ratifiche avvenuto nel Palazzo del Vaticano con l’efficacia degli Accordi Laternanesi (art. 27 Tratt.). Gli è riconosciuta la natura di Stato in quanto: a) è titolare di personalità giuridica internazionale; b) persegue un fine generale, nel senso che gli scopi istituzionali possono essere i più vari e modificarsi senza che ne risulti alterata la natura dell’istituzione anche se il suo fine originario è peculiare rispetto a quelli degli altri Stati.

  • III, relativa alla cittadinanza;
  • IV, disciplina l’ordinamento amministrativo;
  • V, regola l’ordinamento economico o commerciale e professionale;
  • VI, disciplina l’ordine pubblico.
    • La legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano Con Motu Proprio del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, il 22.02.2001 è entrata in vigore una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. In base a quanto previsto dalla legge il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Ha la facoltà di concedere amnistia, indulto, condoni e grazie. Anche la rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato. Per quanto riguarda la tripartizione classica dei poteri dello Stato, la legge fondamentale prevede che:
  • il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio;
  • il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione, in conformità con la Legge Fondamentale e con le altre disposizioni normative vigenti. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale;
  • il potere giudiziario è esercitato dai seguenti organi: a) il Tribunale, composto dal Presidente e da altri 4 magistrati ordinari; b) La corte d’Appello composta dal presidente e da almeno 3 giudici ordinari; c) La Corte di Cassazione, costituita dal Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e da altri due Cardinali: si occupa dei ricorsi, per motivi di diritto.
    • La legge sulle fonti di diritto Dal primo gennaio 2009 è entrata in vigore la legge numero LXXI sulle fonti del diritto, secondo cui l’ordinamento canonico risulta la prima fonte normative e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente. Tale legge è stata promulgata da Benedetto XVI e sostituisce quella del 7 giugno 1929 (emanata in seguito ai Patti Laternanesi). Pertanto, se la precedente disciplina prevedeva una sorta di recezione automatica che si presumeva come regola, la nuova legge introduce il principio del previo recepimento da parte della competente autorità vaticana.
    • La legge antiriciclaggio e l’Autorità di Informazione finanziaria Nel 2010 con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio è stata emanata da Papa Benedetto XVI la legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. La legge contiene una serie di previsioni in materia di antiriciclaggio: controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano, obblighi sul trasferimento di fondi e, infine, presidi sanzionatori amministrativi.
    • Le norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano Primo giugno 2020 è stata pubblicata la lettera apostolica in forma di motu proprio di Papa Francesco sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. La diligenza del buon padre di famiglia, è principio generale e di massimo rispetto.

5) Rapporti con lo Stato italiano

  • Obblighi dello stato italiano Oltre ai provvedimenti per la sistemazione dei confini (artt. 5 e 7 co. 1, Tratt.) gli Accordi prevedono i seguenti obblighi per lo Stato italiano:
  • adeguata dotazione di acque in proprietà, collegamento ferroviario del Vaticano, collegamento con la rete italiana e direttamente anche con gli altri Stati;
  • consultazione preventiva con la Santa Sede per eventuali trasformazioni urbanistiche nelle zone adiacenti alla Città del Vaticano;
  • libertà di corrispondenza da tutti gli Stati, liberà di accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede apostolica;
  • immunità diplomatiche e libertà di passaggio in territorio italiano di rappresentanti diplomatici sia della Santa Sede che di Stati esteri presso quest’ultima;
  • esenzione dai diritti doganali e daziari delle merci proveniente dall’estero e dirette alla Città del Vaticano;
  • libertà di transito, in Italia, per Cardinali e Vescovi.
  • Obblighi della Santa Sede in relazione al territorio vaticano Gli obblighi della Santa Sede in relazione al territorio vaticano riguardano Piazza S. Pietro che, pur facendo parte della Città del Vaticano, resta aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane, fino ai piedi della scalinata della basilica.
  • Rapporti di diritto penale In materia penale, i rapporti con lo Stato italiano sono compiutamente regolati dall’art. 22 Tratt., in base al quale a richiesta della Santa Sede o per delegazione, l’Italia provvede nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano nel qual caso di procederà a norma delle leggi italiane. La Santa Sede, inoltre, si impegna a consegnare allo Stato italiano coloro che si rifugiano nella Città del Vaticano imputati di atti commessi nel territorio italiano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Tutte le volte in cui per un delitto commesso nello S.C.V., la Santa Sede richieda allo Stato italiano di procedere, i nostri giudici applicheranno il diritto penale italiano.
  • Rapporti in materia fiscale In materia fiscale vige una convenzione tra Santa Sede e governo italiano sottoscritta con la legge 1.04.2015 e la cui notifica ed esecuzione è avvenuta attraverso la L. 7.7.2016 n. 137. Tale convenzione, ribadisce l’esenzione totale dalle imposte degli immobili della Santa Sede, così come indicati nell’art. 16 del Trattato che detta i criteri generali sull’adempimento degli obblighi fiscali per le attività funzionarie del S.C.V. e dei suoi gangli periferici sul territorio nazionale.
  • Esecuzione in Italia delle sentenze dei Tribunali dello Stato della Città del Vaticano Si applicano le norme del diritto internazionale (art. 23, co. 1 del Tratt.) nonché le norme comuni interne italiane:
  • per la materia civile: gli artt. 64-67, L. 31.05.1995, n. 218 (per la specifica disciplina applicabile alle sentenze di nullità dei matrimoni concordatari);
  • per la materia penale: art. 12 c.p.; artt. 730-741 c.p.p. Per il secondo comma dello stesso art. 23 Tratt., in Italia, hanno piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche o ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali e disciplinari.
  • la persona del Sommo Pontefice è sacra e inviolabile, per cui non può rispondere di alcun atto penalmente rilevante nei confronti della giustizia italiana, sia che si tratti di atti commessi nell’esercizio delle sue funzioni e prerogative pontificie, sia che si tratti di atti o fatti privati;
  • l’attentato contro la sua persona e la provocazione a commetterlo sono punibili con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro il Presidente della Repubblica;
  • le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, fatti e scritti, sono punite come le offese le ingiurie alla persona del Presidente della Repubblica.
    • Prerogative dei Cardinali Le prerogative riconosciute ai Cardinali sono:
  • godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue, ossia ai dignitari ai quali, in regime monarchico, spettava nelle cerimonie il posto successivo a quello del Re (art. 21 Tratt.);
  • se residenti in Roma, anche fuori dalla Città del Vaticano, sono considerati a tutti gli effetti cittadini della medesima (art. 21 Tratt.);
  • sono dispensati dall’ufficio di tutore, ma hanno facoltà di rinunziare a tale dispensa (art. 351 c.c.); . ove siano testimoni in cause civili o penali, possono essere uditi nel proprio domicilio (art. 105 disp. att. c.p.c.);
  • se stranieri, non sono soggetti alle disposizioni del capo relativo all’ingresso e al soggiorno degli stranieri del T.U. sull’immigrazione. L’Italia è tenuta a provvedere a che non sia ostacolato il libero transito dei Cardinali attraverso il territorio italiano, nonché l’accesso al Vaticano e che non venga posto impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.
    • Prerogative dei Dignitari della Chiesa, della Corte pontificia e degli Ufficiali di curia Con l’art. 10 co. 1 e 2, Tratt., è stata stabilita l’esenzione dal servizio militare, dall’ufficio di giudice popolare, e da ogni prestazione di carattere personale, dei Dignitari della Chiesa, dei membri della Corte pontificia, degli Ufficiali di curia e in generale dei funzionari di ruolo indispensabili e addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede. 3) Garanzie relative all'esercizio della potestà giurisdizionale della Santa Sede
    • L’autolimitazione della sovranità italiana Vi sono una serie di prerogative a favore della Santa Sede, intesa come il complesso degli organi centrali della Chiesa. Il principio generale è contenuto nell’art. 11 del Trattato, che esclude ogni ingerenza da parte dello Stato italiano nei confronti degli enti centrali della Chiesa cattolica. Il divieto di ingerenza è conseguenza diretta del riconoscimento della sovranità della Santa Sede e si riferisce al territorio in cui si svolge la sovranità dello Stato italiano. Enti centrali possono definirsi tutti quegli enti che sono in collegamento diretto con la Santa Sede, che li utilizza per il perseguimento dei propri fini istituzionali con funzioni strumentali ed ausiliarie. Gli enti centrali possono essere identificati in funzione della loro partecipazione alla plenitudo potestatsi del Pontefice e, pertanto, ricomprendono sicuramente gli enti che formano la Curia romana.
    • La personalità giuridica della Santa Sede La Santa Sede ha conservato nel diritto italiano la personalità giuridica di diritto privato. All’art. 7 n. 2 del nuovo Concordato, come pure l’hanno conservata gli enti centrali che anteriormente la possedevano per antico possesso di stato perché riconosciuti da lungo tempo come persone giuridiche. Per quanto concerne la loro nazionalità, la dottrina ritiene che esse, pur se situate nel territorio italiano, siano pur sempre da considerare quali entri stranieri.
  • Il diritto di legazione All’art. 12 Tratt., ha riconosciuto alla Santa Sede il diritto di legazione (capacità di un soggetto di diritto internazionale, stato sovrano o altro ente,di inviare o di ricevere organi aventi carattere diplomatico) attiva e passiva secondo le regole del diritto internazionale. Pertanto:
  • i rappresentati diplomatici di Stati esteri presso la Santa Sede godono, nel territorio italiano, di tutte le prerogative e immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale;
  • le loro sedi, situate di regole nel territorio italiano, godono delle immunità di diritto internazionale. I rappresentati diplomatici presso la Santa Sede, per il periodo in cui si trovano in Italia, sono coperti da inviolabilità personale ed esentati dalla giurisdizione penale e civile. Le sedi della rappresentanza diplomatica,invece, sono coperti da immunità reali. In particolare, l’Italia e la Santa Sede hanno provveduto a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l’Italia. Va sottolineato al riguardo: a) il Nunzio pontificio, secondo il diritto consuetudinario, è di diritto il decano del corpo diplomatico accreditato presso il Governo italiano; b) l’Ambasciatore italiano risiede nello stesso territorio italiano e non è esente, come persona, dalla giurisdizione penale e civile italiana.
  • Il governo della Chiesa universale L’art. 2 co. 1, Conc., confermato dall’art. 2, n. 2 del nuovo Concordato, prevede che la Santa Sede possa comunicare e corrispondere liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico, senza alcuna ingerenza del Governo italiano. Questa guarentigia si articola nella libertà di corrispondenza fra tutti gli Stati, compresi quelli belligeranti, e la Santa Sede e viceversa, nonché nella libertà di accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica. Analoga libertà di transito è riconosciuta alle suddette persone che si rechino da Città del Vaticano all’estero. 4) Garanzie di carattere reale Vi sono alcune garanzie relative agli immobili per lo più siti in Roma previste dagli artt. 13 al 16 del Trattato. In particolare: a) con gli artt. 13 e 14 l’Italia ha riconosciuto alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore di S. Paolo, con gli edifici annessi, dall’edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere, nonché del palazzo pontificio in Castelgandolfo; b) con l’art. 14 l’Italia ha trasferito alla Santa Sede la proprietà della Villa Barberini a Castelgandolfo, degli immobili esistenti nella zona nord del Gianicolo nonché degli edifici ex conventuali annessi alla basilica dei Santi dodici Apostoli e alle chiese di S. Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari; c) tranne questi ultimi tre, tutti gli immobili sopraindicati nonché i palazzi della Dataria,della Cancellaeria, di Propaganda Fide, della Congregazione per la dottrina della fede della Congregazione per la Chiesa Orientale e dell’ex Vicariato, godono, benché facenti parte del territorio italiano, delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri (art. 15 co. 1); d) in base all’rt. 16 gli immobili che godono di immunità, gli edifici annessi alle Chiese dei SS. Apostoli, S. Andrea della Valle e S. Carlo dei Catinari nonché quelli adibiti a sede di alcuni istituti:
  • non possono essere assoggettati a vincoli ed espropriazioni per causa di pubblica utilità (se non previo accordo con la Santa Sede);
  • non possono essere sottoposti a tributi di qualsiasi specie;
  • sono esenti da ogni sorveglianza e autorizzazione amministrativa per l’assetto edilizio che la Santa Sede creda di dare ad essi.

italiana affideranno la ricerca di un amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata. 3) La Chiesa cattolica come ente pubblico È attribuita alla Chiesa la personalità di diritto privato e di diritto pubblico nel nostro ordinamento in base al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa sancito nel can. 113 del codice di diritto canonico. Secondo la dottrina, è riconosciuta alla Chiesa la personalità pubblicistica in quanto l’ordinamento italiano le attribuisce diritti di supremazia e di imperio e gli vengano riconosciute titolarità e capacità di diritti pubblici subbiettivi e di doveri pubblici speciali. Di conseguenza, la Chiesa costituisce una istituzione di diritto pubblico, un soggetto, cioè, al quale fanno capo rapporti giuridici nel campo del diritto pubblico italiano. La Chiesa quindi costituisce una istituzione di diritto pubblico, un soggetto, cioè, al quale fanno capo rapporti giuridici nel campo del diritto pubblico italiano. In deroga al principio di eguaglianza, però, la soggettività pubblicistica della Chiesa appare qualitativamente diversa da quella di cui sono provvisti gli altri enti pubblici operanti nell’ordinamento statale; si tratta di una soggettività speciale e sui generis che, tutt’al più, può essere accostata, per taluni rapporti, alla soggettività pubblicistica degli Stati esteri nel diritto italiano. In tal modo emerge chiaramente che la Chiesa è da annoverare, ai sensi dell’art. 11, tra gli enti pubblici o persone giuridiche pubbliche che, provviste o meno di capacità di diritto privato, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. 4) La potestà di giurisdizione della Chiesa cattolica

  • I poteri della Chiesa Per effetto dell’art. 7 Cost e dei Patti Lateranensi, nell’ambito dell’ordinamento italiano, è riconosciuta alla Chiesa particolari competenze e un complesso di diritti non attribuiti ad altra istituzione (pubblica o privata). Il diritto più importante riconosciuto alla Chiesa è il libero pubblico esercizio della giurisdizione in materia ecclesiastica (art. 2 co. 1 dell’ultimo Concordato) che si oggettiva nel: a) potere legislativo, la cui efficacia è riconosciuta tutte le volte in cui il suo esercizio, in base al collegamento esistente tra l’ordinamento canonico e quello italiano, produca, ipso facto, modificazioni nell’ambito dell’ordinamento statuale come:
  • per il riconoscimento degli enti ecclesiastici (art. 7 n. 2, nuovo Concordato);
  • per la disciplina dell’istituto del matrimonio (art. 8, n. 1, nuovo Concordato); b) potere esecutivo, esercitato mediante atti delle autorità ecclesiastiche, cui vengono riconosciuti effetti nel diritto italiano, sia in relazione a persone che a cose; c) potere giudiziario, sancito per le cause concernenti la nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili (art. 8, n.2, nuovo Concordato).
  • Efficacia degli atti emanati dall’autorità ecclesiastica Non tutti i provvedimenti emanati dall’autorità ecclesiastica hanno lo stesso rilievo agli effetti civili. Bisogna distinguere fra gli atti che: a) hanno immediata e diretta rilevanza agli effetti civili; b) hanno bisogno di un atto di ricognizione e registrazione da parte delle autorità civili (celebrazione del matrimonio canonico; sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale) per essere efficaci agli effetti civili; c) costituiscono da presupposto per l’emanazione di un provvedimento discrezionale dell’autorità italiana (riconoscimento degli enti ecclesiastici).

5) La potestà di magistero della Chiesa cattolica

  • Definizione Per potestà di magistero della Chiesa si intende quel complesso di poteri che attuano la dottrina della Chiesa. Nella sfera di tali potestà rientrano tre diverse categorie di rapporti:
  1. la fede e riguardanti la dichiarazione, la diffusione e la difesa dei dogmi della religione cattolica;
  2. la formazione della cultura dei chierici;
  3. la formazione della cultura laica informata ai principi della religione cattolica. In virtù dell’art. 2, n. 1 dell’ultimo Concordato, l’Italia assicura alla Chiesa la libertà di esercizio del magistero e del ministero spirituale.
  • Rapporti inerenti il magistero della fede e l’insegnamento della religione cattolica In linea generale, lo Stato consente a tutte le religioni ex artt. 8 e 19 l'insegnamento religioso e la predicazione entro e fuori i luoghi di culto e riconosce, nel contempo, l’autonomia e dei culti di adottare quei provvedimenti (censure, notificazioni) finalizzate alla difesa della fede. Nell’ambito della scuola, l’Italia, con l’art. 9, n. 3 dell’ultimo Concordato, tiene conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano e, pertanto, assicura l’insegnamento della religione cattolica come materia ordinaria nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
  • Rapporti inerenti la formazione culturale dei chierici La Chiesa rivendica a sé il diritto esclusivo di formare i chierici, cioè coloro che sono destinati ai ministeri sacri (can. 232 cod. dir. Canonico): sia per quanto riguarda la cultura comune (laicale) che quella speciale (clericale). In particolare, l’art. 10 del Concordato del 1984 dispone che gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall’autorità ecclesiastica.

CAPITOLO 9- L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA

CATTOLICA IN ITALIA

SEZIONE PRIMA- I POTERI DEGLI UFFICI ECCLESIASTICI

PERIFERICI

1) L’organizzazione periferica della Chiesa cattolica

  • La suddivisione della Chiesa cattolica La Chiesa cattolica si divide territorialmente in quelle che il codice di diritto canonico definisce Chiesa particolari, cioè le diocesi (a loro volta ripartite in parrocchie), e i loro ulteriori raggruppamenti cioè le province ecclesiastiche, le regioni ecclesiastiche, le Conferenze episcopali.
  • La diocesi Il codice canonico definisce la diocesi la porzione del popolo di Dio, circoscritta territorialmente, che viene affidata alla cura pastorale di un Vescovo (can. 368).