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appunti diritto ecclesiastico con miele
Tipologia: Appunti
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Diritto ecclesiastico 17-19/12 esame 27/ Partiamo da un principio generale dell’ordinamento costituzionale. Come veniva concepita religione impero romano pagano, si hanno due concetti distinti e antitetici. Concetto di religio e supertitio (che oggi è superstizione). Poi vedremo come si atteggia nei confronti del cristianesimo l’impero romano (che diventerà cristiano). Impero romano diventa cristiano con editto Teodosio fine 4 sec. Poi vedremo come si attua modernità nell’ambito del principio di tolleranza religiosa e poi nel principio di tolleranza religiosa (primi passi compiuti dopo rottura cristianità medievale, sottoforma di tolleranza, c’è ancora ortodossia di stato ma si può tollerare a determinate condizioni una diversità di culti). La costituzione parla di confessione religiosa ad art8 e fede religiosa ad art19. Prima si vede affermazione tolleranza religiosa e poi fede religiosa. Art19 tutti hanno diritto di professare liberalmente la propria fede religiosa, si tratta di una proclamazione importante che è un punto di arrivo che è una conquista di libertà (come libertà di manifestazione del pensiero). Ruffini dice che la storia del principio della libertà religiosa è una conquista costruita sopra il sangue delle varie confessioni religiose, principio di ortodossia di stato dice che si possono godere dei diritti a seconda che si professi una religione ufficiale. In Italia non c’è una religione ufficiale (principio della religione cattolica apostolica romana previsto da art statuto albertino venuto meno formalmente nel 1984 con il nuovo concordato). Il principio di libertà religiosa è quindi un punto di arrivo che passa attraverso persecuzioni (guerra 30 anni tra protestanti e cattolici che si conclude con il trattato di westfalia dove gli stati eu si misurano senza la confessione religiosa di appartenenza). Con westaflia nasce lo stato moderno che è a confessionale quindi misura la legittimità indipendentemente dalla confessione di appartenenza. Principio di libertà religiosa è quindi punto di arrivo. La libertà religiosa è garantita dal principio di laicità dello stato e delle altre pubbliche istituzioni. Tutte le pubbliche istituzioni, tanto più se territoriali (stato, regioni, province e comuni) o non territoriali (università) sono contrassegnate dal principio di laicità. Il diritto canonico si insegna su un ordinamento caratterizzato dal principio di laicità per una ragione di cultura. Il principio di laicità a pd è su art1. Giuridicamente un’organizzazione contrassegnata da finalità religiose, ideologiche si chiama organizzazione di tendenza. Nell’ateneo di pd vale principio aconfessionalità quindi laicità. Art costituzione sono 139 dove non viene espressamente usato il termine laicità. Ha costruire ed identificare questo principio a riguardo dello stato e delle altre istituzioni pubbliche è stata la corte costituzionale in via ermeneutica, ci sono diverse sentenze della corte costituzionale che menzionano questo principio. Anni70/80 la corte dice che il nostro ordinamento è contrassegnato dal principio di laicità e si tratta di un principio supremo dell’ordinamento costituzionale (non solo fondamentale. Es principi supremi dell’ordinamento costituzionale è quello di uguaglianza art3 cost, principio repubblicano art139). Art3 principio di uguaglianza “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”. Rispetto ad ordinamento monarchico significa che non esistono titoli nobiliari. “e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso (orientamento sessuale), razza, lingua o religione, opinioni politiche, condizioni sociali”. Per la nostra cost non esistono le sette religiose mentre per la costruzione scientifica sociologica si. Non esistono le sette ma esistono organizzazioni religiose (dal punto di vista di un giurista). Laicità come principio supremo dell’ordinamento costituzionale (secondo la corte). Significa che non è oggetto di revisione, davanti a questo principio non resistono neppure le leggi di revisione costituzionale. Altri art cost che stanno a fondamento di questo principio di laicità: art3, art19.
Principio di laicità dello stato e delle altre pubbliche istituzioni. Nei 139 art della cost non si evoca la laicità, nonostante questo la corte cost ha definito il principio di laicità come un principio supremo (va sopra la cost scritta). Art139 importanza esegetica perché ci fa capire cosa si ala revisione della cost, non tutto può essere modificato come per es art3. cosa è uno stato giurisdizionalista. Stato che prima di tutto è uno che proclama esistenza di una religione ufficiale dello stato (art1 statuto albertino). Ci sono paesi che nel medio oriente lo fanno tutt’ora. Il giurisdizionalismo va oltre a solo questo, lo stato si ingerisce nella disciplina della religione. La cost non potrebbe consentire una religione unica dello stato, nemmeno esistenza di alcune religioni ufficiali. Non esistono da un punto di vista giuridico le sette, setta è una nozione sociologica (i testimoni di Geova non sono una setta ma una confessione religiosa riconosciuta come congregazione cristiania dei testimoni di Geova che ha stipulato due intese con governo italiano che dovevano essere approvate dal parlamento italiano ma non è successo, sono solo sottoscritte). Non approvate per questioni religiose e ideologiche. Corte costituzionale. Elementi costitutivi della laicità.
Propagare la fede religiosa come contenuto del principio di libertà religiosa (dire che se vieni in Italia devi rispettare le tradizioni e non fare propaganda è contrario ad art19). Art19 diritto di libertà religiosa è un diritto che compete ai singoli e contemporaneamente anche ai gruppi sociali (art2 che prende un termine ampio, associazione riconosciuta, non riconosciuta, fondazione e comitati non solo individuo). Costruire una moschea non è oggetto di referendum, minoranze sempre svantaggiate quindi ha un senso la tutela costituzionale proprio perché sono minoranze. Caratteri giuridici del diritto di libertà religiosa:
Iniziamo la disamina storica. Importate perchè costituisce palinsesto. La religione die romani. Religio si contrappone a superstitio. Religio non deriva dal senso del legare (ciò che òega gli uomini a dio o a loro stessi davanti a dio) ma un senso che ha che fare con ripetizione e allora diventa essenziale concetto ritualità. La religione è quella che comporta adempimenti verso la divinità che devono essere continuamente adempiuti. La nozione rito richiama qualcosa di ripetuto, i riti sono delle ripetizioni. La posizione dei romani pagani nei confronti della religione un assetto essenziale è che la religione dei romani pagani è essenzialmente politeista (concetto sostenuto da loche e voltere). Per i romani quasi ad ogni singolo aspetto della vita, funzione, preside una divinità (dio riso, ridere). Il credente politeista è un credente aperto all’ingresso di nuove divinità, non caratterizzato dal dogma della esclusiva salvazione (=secondo cui l’uomo, singolo, si salva nell’eternità solo attraverso una specifica divinità, religioni monoteistiche. Tipico di ebraismo e cristianesimo). Romani politeisti e sempre aperti ad ingresso nuove divinità nell’ambito del loro pantheon. Monoteisti appaiono come intolleranti per una esigenza intrinseca del monoteismo (secondo loche e voltere). Perché un culto come quello cristiano non iene tollerato ma perseguitato? Ecco che entra differenza tra religio e superstitio, cristiani accusati di superstizione dai romani pagani (accusati addirittura di essere atei perché rifiutano gli dei dell’impero perché secondo loro sono degli idòla). I romani pagani hanno attitudine di timore nei confronti degli dei in genere, tipico delle mentalità cercare la pax deorum che significa la benevolenza degli dei (che deve essere cercata dalla comunità). Se nella comunità ci sono deli individui che professano l’ateismo questo è negativo per la comunità perché disturba la pax deorum. Superstitio è religione per eccesso, credenza che provoca nelle menti più deboli turbamento/terrore. Accusa mossa ai cristiani in epoca romana. diffondendosi il cristianesimo si pongono problemi nuovi perché gli imperatori constatano l’affermarsi di una religione che dall’ottica romana era religione che poneva problemi non religiosi ma di ordine pubblico (famosa lettera di Plinio il giovane ad imperatore traiano che era governatore della bitinia che tiene epistolario con traiano per confrontarsi, per decidere che comportamento deve avere nei confronti dei cristiani). Cristiani fermano che la loro colpa era di essere soliti radunarsi la domenica (no sabato che era festività giudaica), notte della risurrezione e cantare inni in onore di cristo come se fosse un dio. Tra le varie accuse anche quella di antropofagia (cibarsi di carne umana). Plinio precisa sulla riunione notturna perché accusa anche quella secondo cui i cristiani erano nazio lucifica (associazione che fugge la luce). Traiano risponde che Plinio ha agito giustamente nell’esaminare le cause, non si può stabilire una norma che vada bene per tutti e sia immutabile, non si devono cercare ma se sono accusati vanno puniti. Possono ottenere perdono se supplicano i nostri dei. Denunce anonime mai essere accolte per nessuna accusa. COSTANTINO Nasce come pagano, fine 3 sec e inizio 4 si passa verso concezione che va verso il monoteismo mediato soprattutto dal culto solare (dio sole è unico e quindi superiore rispetto a tutti gli altri dei). Dio sole legato alla figura di apollo, provvedimento 313 editto di Milano che viene promulgato anche dal come imperatore di Costantino Galerio che deciso la attitudine nei confronti dei cristiani. Si tratta di un editto di tolleranza sula libertà di religione, viene proclamata libertà religiosa totale senza riferimento specifico al cristianesimo (…in modo di dare ai cristiani e a tutti libertà in modo tale che la divinità che sta nei cieli qualunque essa sia possa dare pace e benevolenza a tutti noi). Si pensa che questo documento attesti che Costantino sia cristiano perché negli anni successivi adotta una serie di provvedimenti giuridici favorevoli ai cristiani (libro 16 codice teodosiano).
Ortodossia di stato Editto di tessaromica va nel senso contrario al principio di laicità. Codice civile napoleonico va nel senso della laicità, al centro unici soggetto unitario che è il cittadino. Codice che contiene il matrimonio civile (regolato dalla legge dello stato e non dalle leggi confessionali). Matrimonio civile vale per tutti i cattolici, protestanti, ebrei, atei, vale per tutti. Prima era regolato per status quindi se eri cattolico e battezzato avevi a disposizione solo il matrimonio confessionale. Editto di tessaronica/editto di teodosio. Con questo provvedimento imperiale non attribuito solo a teodosio formalmente (imperatori erano 3) è celeberrimo, apre il codice giustiniano. Scopo era quello che tutti i popoli seguano la religione che apostolo Pietro ha dato ai romani. Coloro che seguono dottrina ortodossia siano chiamati cristinaincattoocii e tutti gli altri che giudichiamo dementi ed insensati subiscano l’infamia (termine giuridico, colui che è infame subisce conseguenze giuridiche come incapacità di succedere mortis causa, contrarre matrimonio), che le loro comunità non abbiano le chiede (negazione diritto associazione) e che debbano essere puniti non solo dalla vendetta divina ma anche dal potere della divinità celeste (imperatori possono vendicare la divinità). Questo editto crea la figura giuridica dell’eretico che non è solo peccatore ma anche delinquente per lo stato. Come si configura il rapporto tra i poteri? Distinzione terminologica per tutto il medioevo Cristiano dove concetto centrale è quello di cristianità. Cristianità medievale è una entità politica ed ideologica ma soprattutto categoria giudica, cristianità non può identificarsi con concetto di chiesa o struttura ecclesiastica. Si enumerano due potestà universali (sia per impero romano Occidente sia per oriente che è quello bizantino)
funzioni di carattere spirituale ma erano burocrati dell’impero, persone che capacità di ingerisci nella politica l’ovale, potevano decidere questioni a livello di imposte e legislazione a livello locale poteri che oggi sono dello stato. Diritto di partecipare alle assemblee pubbliche, agli organi decisionali locali. Questo porto ad un progressivo distacco dalle mansioni spirituali, allontanamento dalle gerarchie ecclesiastiche che magari davano altre direttive a livello locale ma che non venivano rispettate. Altra conseguenza è quella di un clero minore. Papato non resta indifferente e cerca di riaffermarsi, nella prassi si concretizza con una serie di istruzioni, ordine, direttive inviate a livello locale si vescovi ma restavano tali (problemi tempistiche ecc). Tentativo testimoniato dentro le fonti di diritto canonico, lettere che venivano falsificate allo scopo di sottrarre clero ed istituzioni ecclesiastiche a livello locale in particolare i vescovi per sottrarli alle autorità dei re e dei feudatari che operavano a livello locale (decretali). Scopo era quello di liberare i vescovi da ingerenza straordinaria sviluppata da imperatore. Teoria più accreditata quella che pone al centro la maggior organizzazione delle istituzioni imperiali rispetto a quelle ecclesiastiche organizzate in modo meno capillare a livello locale. Il più importante riformatore all’interno della chiesa fu Gregorio 7 che opera come riforma una riforma complessiva che vuole riaffermare il ruolo della chiesa secondo il modello storico che si cercava di perseguire nel 800 con incoronazione Carlo Magno. Opera riformatrice volta a delimitare i campi e ruoli della chiesa e dell’imperatore, creato sistema equivoco e ambivalente e si era offuscato il dualismo giurisprudenziale. Tra le riforme più significative c’è quella del 1074 dove Gregorio provvede a combattere il dilagare tra i chierici del concubinato e la simonia e da indicazioni a livello locale si vescovi di sanzionare questi reati. Vescovi che rivendicavano autonomia e non volevano sottostare a queste indicazioni. Altra riforma 1075 il pontefice da nuove indicazioni e cerca di ristabilire e ricreare una gerarchia che gli sia fedele e dia corso alle sue volontà, decreto che proibisce investitura laica dei vescovi (non potevano essere nominati da imperatore), che spetta al papa. Proibizione investita laica ed afferma che le chiese locali devono essere ricomprese, devono coincidere con i feudi. Riforma più importante con emanazione dictatus papae che afferma che l’imperatore non può pretendere di aver ingerenza sul potere spirituale, il papa è l’unico soggetto legittimato in ordine di investiture, unico soggetto legittimato a deposizione di un vescovo o reintegrazione. 27 disposizioni e si riafferma in modo totale la libertà della chiesa cattolica dalla oppressione di potere che per alcuni secoli aveva esercitato sulla stessa. Culmine opera riformatrice Gregorio7. Vicende storiche conseguenti, periodo storico di scontro, apice del conflitto si raggiunge quando imperatore cerca di investire il vescovo di Milano (una delle diocesi più importanti), gregorio7 scomunica imperatore e questo viene visto come il momento storico che da il via al momento storico che viene definito lotta per le investiture, mai prima un imperatore era stato scomunicato da un papa. Soluzione di compromesso nel 1122 con il concordato di worms che ha riafferma che il papa vuole avere tutte le sue prerogative (potere spirituale, nomina e direttive ai vescovi), impero riafferma le sue competenze quindi si concluse con un nulla di fatto. Che viene interpretato però più a vantaggio della chiesa perché l’imperatore è la chiesa stavano su due posizioni distinte e riconoscevano esistenza di due ordinamenti che si trovavano in collisione ma impero giungeva da secoli dove era egemone. Quindi imperatore riconosce le tesi del papa e cede un po’ il passo, si affermava il dualismo degli ordinamenti in modo marcato, ci fu una vittoria della chiesa. Due dichiarazioni unilaterali da parte del papato e del impero con le quali ci si riconosceva dei reciproci privilegi all’interno di due ordinamenti autonomi e distinti, reciproche posizioni giuridiche che trova no fondamento in quella che era la propria singolare volontà. Essendo una dichiarazione unilaterale le parti volgevano mantenere la possibilità di revocare in qualsiasi momento le dichiarazioni. Es: elezioni vescovi ed abati potevano essere direttamente effettuate da imperatore, imperatore invece rimetta a dio ogni investitura e concedeva che nell’ambito del suo regno si potessero verificare libere
elezioni canoniche. Questo periodo storico ha ruolo importante e anche per i giuristi, si fondano le prime università, si riscopre lo studio del diritto romano si approfondisce studio diritto canonico, si crea un dibattito tra civilisti (cercavano di legittimare potere impero, potere temporale come derivazione da quello che era l’impero romano) e canonisti (volevano rivendicare spazi di competenza della chiesa che inglobassero anche parte del potere temporale). Storia diritto civile e canonico insegnano che tutte le teorizzazioni che chiesa e canonisti cercavano di produrre non portano mai all’assorbimento del potere statuale all’interno. 24/ Cosa sta dietro alla lotta per le investiture? Il sietema di diritto ecclesiastico instaurato da Carlo Magno con incoronazione (era già re dei franchi nella notte di Natale)nuova legittimazione perché viene incoronato dal papa come imperatore dei romani. Carlo acquista una nuova legittimazione di imperatore per opera del papa, Carlo Magno esercita una forma di politica ecclesiastica affine a quella generalmente ma scorrettamente chiamata bizantina per es le nomine vescovili vengono fatte dalla corte imperiale esattamente come imperatore di Costantinopoli nomina i vescovi. Altro elemento affine alla politica Cesaro papista bizantina è che anche alla corte di Carlo si verifica il fenomeno dei vescovi di corte (quelli che risiedono nella corte), terzo elemento molto importante è la nozione, alla base della quale poi sta la lotta per le investiture, di feudo ecclesiastico che è uno sviluppo della struttura feudale per la quale una determinata circoscrizione territoriale che appartiene alla giurisdizione dell’imperatore viene conferita ad un feudatario. Si formano i feudi ecclesiastici che sino dei principati ecclesiastici dei quali titolari è un vescovo, i vescovi erano feudatari. La lotta per le investire per essere compresa deve partire dal concetto di feudo ecclesiastico, non è una questione di nomina. Più grande principato ecclesiastico territoriale di giurisdizione imperiale era il patriarcato di Aquileia che aveva confini smisurati. Il patriarca è vescovo ma anche odi io e feudatario, mai posto il problema di chi fosse a dover fare il nome del principe ecclesiastico territoriale. Il problema non era la designazione del nome ma il conferimento dei poteri (questa è la lotta per le investiture) connessi all’ufficio perché è duplice, il patriarca di Aquileia è principe territoriale ma anche vescovo quindi detentore due poteri temporali e dei poteri spirituali. Il conferimento dei poteri secondo denominazione tecnica per i poteri territoriali è la investitura feudale , instituzione canonica per quelli spirituali. Progressivamente la autorità imperiale ha assunto sia investitura feudale che quella canonica, motivo per cui la seconda avveniva con consegna del bastone. Con il vox si stabilisce che il conferimento dei poteri temporali spetta ad imperatore mentre instituzione canonica quindi conferimento dei poteri spirituali spetta al papa. Si sono verificati ancora casi di instituzione canonica da parte dell’imperatore continueranno comunque fino ad 800. Una istituzione canonica pretesa dalla potestà secolare costituisce una forma palese di quella che oggi consideriamo ingerenza, nella affermazione di questa supremazia ha peso il dictatus papae di Gregorio 7 sul potere dei papi romani 1075. Solo comprendendo questa volontà di autonomia del potere spirituale capiamo una lista programmata di poteri eseguiti da Gregorio7. (Es deposizione vescovi, spetta solo al papa, pena canonica, poteri spirituali sono nella libera gestione del papa). Solo il papa è legittimato a deporre imperatore perché a Carlo Magno era stata data dal papa quindi ciò che da il papa solo lui può togliere (n.8). Decreto Gregorio 7 del 1078 contro l’investitura laica con il quale stabilisce che nessun chierico riceva l’istituzione di un vescovado, di una abbazia o di una chiesa dalle mani di un imperatore o di un re o dalle
La bolla segna il punto del papato romano verso il potere secolare dopo la riforma gregoriana. Gregorio 7 aveva detto che il potere spirituale e superiore a quello temporale, che è stato istituito da dio ed e quindi necessariamente superiore a quello temporale che nasce dalle passioni umane. Bonifacio 8 sviluppa anche pensiero delle due spade dove ciò che noi colpisce oggi è il fatto che si tenti di giustificare il pensiero di prepotenza temporale del papato addirittura con le parole di cristo. Spada spirituale e una temporale perché quando gli apostoli dissero “ecco qui due spade” che significa due spade nella chiesa il signore Gesù non rispose che le due spade erano troppe ma che erano sufficienti. E chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro ha amale, tre interpretato le parole del signore quando dove “rimetti la tua oada nel fodero”. (Parola di Gesù modificata) Quindi entrambe sono di ambito di chiesa, una deve essere impugnata per la chiesa, l’altra dalla chiesa, la prima dal clero la seconda dai cavalieri ma secondo il comando e la discendenza del clero perché la autorità temporale deve essere soggetta a quella spirituale, giusto che una spada dipenda dall’altra. Se il potere terreno erra sarà giudicato da quello spirituale (Bonifacio 8) ma se sbaglia il supremo potere spirituale questo potrà essere giudicato solo da dio e non dagli uomini, se sbaglia un vescovo viene giudicato dal papa (potere spirituale inferiore). Es: principio del contraddittorio, quando si fa un processo penale bisogna instaurare il contraddittorio perché nel l’episodio di Abele che viene assassinato da Caino e dio va in cerca di Caino, giuristi dicono che il principio secondo cui bisogna citare ,a parte ha fondamento divino perché trova fondamento nella genesi. Es: con pena di morte demanda come megere una persona viva sotto il fuoco, punizione della sodomia. La cristianità medievale si rompe con lo scisma d’occidente del 400 ma la vera rottura si ha con la riforma protestante all’inizio del 500. Intere regioni passano al protestantesimo, Lutero figura emblematica della rottura della cristianità medievale per motivi teologici ma soprattutto perché i riformatori vengono seguiti da un gran numero di principi (tedeschi) quindi prima di tutto l’opera dei riformatori protestanti e elemento di rottura del sacro romano impero Germanico, si inizia a distinguere tra stati protestanti e stati cattolici. Cristianità europea dominata da due potestà universali, pontificia e territoriale, d’iscrizione che dura fino alla comparsa del grande mediatore Napoleone che da origine alla distinzione tra paesi cattolici e paesi protestanti. Soprattutto però la riforma e l’adesione ad essa da parte di alcuni paesi tramite i loro principi sarà fonte anche di una serie di accanimenti quali le guerre di religione che insanguinano l’Ue per decenni. Il distacco dalla famiglia cattolica romana dall’Europa settentrionale crea disagi anche nei rapporti degli stessi stati cattolici con il papato romano. Il violento distacco della maggior parte dei popoli di Europa settentrionale dalla obbedienza papale si sente anche nei rapporti tra gli stati cattolici con il papato romano. Guerre di religione. Persecuzione in Francia contro gli ugonotti (notte San Bartolomeo 1571) e la guerra dei trent’anni 1618-1648. 1648 momento cruciale storia ue perché viene stipulata la pace di westfalia che va ricordata perché viene stipulata un secolo dopo la chiusura del concilio di treno (1563). Rapporti tra stati protestanti e stati cattolici creano un ambiente politico nel quale era esclusa qualunque influenza della chiesa, del papa e della curia romana. Condizione di fatto che poi diventa condizione di diritto, i papi cercano di intervenire contro gli stati cattolici che hanno rapporto con quelli protestanti ma non raggiungono lo scopo, si parla allora di condizione di dirti con il trattato di westaflia. Gli elemento essenziali di questi trattato sono;
Si raggiunge assetto secolarizzato dove l’adesione del singolo stato ad una o all’altra religione diventa irrilevante. Il papa cerca di reagire con strumenti del Medioevo (Innocenzo 10) con bolla papale condannando le innovazioni sulla sua giurisdizione, sulla proprietà ecclesiastica. Nelle trattative del trattato il papa viene escluso totalmente. 7/11 PINNA Autonomia negoziale dentro i profili di libertà religiosa , capire la relazione tra la disciplina pubblicistica e quella privatistica. Art1322 cc e autonomia e principio di libertà religiosa come scolpito dentro la cost. si parte da una particolare concezione del diritto di famiglia, il punto centrale tra la libertà religiosa e il diritto privato riguarda il senso dinamico del diritto di famiglia. Corretto parlare di famiglia o bisognerebbe parlare in senso pluralistico? Scorretto parlare di una struttura monolitica, il diritto d famiglia è plurimo. Concetto di famiglia che si evolve. Punto di partenza della concezione della evoluzione del concetto di famiglia, codice del 42 quindi epoca fascista con nozione del diritto di famiglia che si nutre di concetti classici (e come tale insondabile dal diritto oggettivo e questo fa capire come si sviluppi come istituzione di diritto pubblico e come tale intangibile dal diritto dei privati, da autonomia negoziale, consenso, accordo quindi dal contratto). Da questa concezione strettamente pubblicistica del diritto di famiglia derivano conseguenze evidenti quindi se famiglia concepibile come istituto di diritto pubblico ne deriva che le violazioni dei canoni comporta sanzioni ma sono interne quindi sanzioni speciali del diritto di famiglia che è intangibile. Non saranno le sanzioni di inadempimento contrattuale o della responsabilità del 2043, ma piuttosto sanzioni di diritto pubblico. Quali sono i margini operativi della autonomia negoziale? L’autonomia negoziale del 1322 sarà limitata, non c’è spezio ne per la tipicità ne per creazione di deroghe atipiche al contrato tipico, non c’è spazio per il negozio giuridico (neanche unilaterale). Siamo in ambito strettamente pubblicistico. Risentono di questa dinamica pubblicistica sia il momento genetico del rapporto di coniugio sia il momento patologico del rapporto di coniugio (divorzio, separazione consensuale e giudiziale). Contesto storico è agli albori del cc quindi da questo punto di vista possiamo dire che il matrimonio è configurato in questo contesto da un negozio giuridico trilaterale rispetto al quale la volontà dei nubendi è una condizione di efficacia mera quindi ciò che conta è la volontà del pubblico ufficiale. La volontà dei nubendi è solo una condizione di mera efficacia di un atto che già esiste con la pronuncia del pubblico ufficiale. Centralità ai fini del momento dissolutorio del vincolo matrimoniale rappresentano dalla volontà del tribunale dove è meramente strumentale la volontà dei coniugi. Da una nozione classica e pubblicistica del diritto di famiglia si giunge ad una nozione intermedia -> si perde il connotato di famiglia come istituzione di diritto pubblico ma rimane la centralità di una disciplina connotata da profili specializzanti rispetto al diritto civile puto. Vero che da un lato si ha la perdita del carattere pubblicistico dall’altro lato si mantiene il profilo speciale rispetto alla disciplina del diritto civile. Fase che ha come elemento centrale la teoria della comunitarietà della famiglia come consorzio di soggetti titolare di interesse diverso rispetto ai coniugi che lo compongono, interesse che è qualitativamente diverso rispetto alla sommatoria degli interessi facenti capo ai due coniugi. Terza fase della concezione del diritto di famiglia è improntata al tema della tipicità, atipicità, consenso, negozialità. Non si parla più di una famiglia in senso monolitico ma di una pluralità di famiglie, famiglia oggi termine plurale che comprende non solo quella matrimoniale con base 29cost ma anche convivenza more uxorio e unione civile. Non più diritto di famiglia come settore di diritto pubblico ma come struttura ed elemento costitutivo del diritto privato in senso stretto. Concezione odierna e privatistica del diritto di famiglia che ha come carattere essenziale quello della privatizzazione del diritto di famiglia (diritto privato che termina il diritto di famiglia come con le convenzioni matrimoniali). L’inyeresse pubblico alla titela del
eresia. Lo stato è garante della ortodossia per cui controlla a livello civile e con sanzioni penali i libri che hanno determinati contenuti. Primo libro che viene controllato (censura statale della stampa) è la Bibbia. Nei paesi cattolici vi è ostilità sia da parte dello stato sia da parte dei preti che la Bibbia sia messa nella mani dei fedeli, tantomeno quella tradotta in lingua volgare perché potrebbe essere male interpretata. La istituzione ecclesiastica è giuridicamente equiparata ai minori, espressione antica che indica l’accompagnamento da parte di un tutore quindi per es istituzione ecclesiastica perché un legale rappresentante possa alienare un bene deve avere istituzione del tutto te che è un organo statale di controllo. Ius reformandi ovvero la facoltà dello stato di stabilire le condizioni sotto le quali la chiesa di stato poteva e doveva esercitare le sue attività cosicché risultasse migliorato il funzionamento degli organi ecclesiastici (rientra anche nel territorialismo protestante ma in questo ambito arrivava fino al punto di entrare direttamente nelle strutture ecclesiastiche che comportava il diritto alla modificazione della religione dei sudditi. Il suddito deve tenere la religione del sovrano, se non è d’accordo ha il diritto di andarsene). Anche negli stati cattolici il sovrano concede ai dissidenti che potevano conquistare la devotio domestica. Maria Teresa d’Austria dove si prende anche il diritto di controllo diretto negli affari ecclesiastici degli istituti cattolici. 14/11 OSPITE Verificare se in una società multiculturale è plurale dal punto di vista religioso possano essere giuridicamente rilevanti legami familiari che hanno fondamento nel diritto religioso soprattutto islamico, ,matrimonio … e la cafala (non assimilabile ne ad affiliazione ne Ricongiungimento familiare legato al fenomeno migratorio. Nel 2021 la famiglia e il motivo più ricorrente per il rilascio di permessi di soggiorno, motivo che trova fondamento nel ricongiungimento, diritto allunita familiare disciplinata in art28 decreto legislativo 286 del 98 che è stato stravolto. Si parla dle diritto a mantenere o riacquistare la unità familiare. Uno straniero che risedé legittimamente in Italia ha la possibilità di chiedere il ricongiungimento con alcuni familiari indicati nell’art28. Coniuge figli minori o i genitori a carico, legami familiari dove rileva il legame di poliginia e cafala. Vi è contemperamento di interessi contrapposti
legami con ordinamento del secondo territorio. Può chiedere ricongiungimento di un bambino che gli è stato affidato in cafala? Il matrimonio poligamico nel diritto islamico costituisce una eccezione, previsto dalla sharia, è legge nazionale e quindi lo straniero può invocare questo legame che trova fondamento nel diritto religioso, è un contratto di scambio che fonda il rapporto tra uomo e donna è che rende lecita la donna quindi il matrimonio conferisce la stabilità tra uomo e donna è ne rende lecita la sessualità. Motivo storico e quello di fornire un segno a donne prive di un sostegno, le vedove, troviamo il limite delle 4 mogli (mentre prima non c’erano limiti) ma c’è una condizione che è che è ammesso che uomo di comporti equamente con tutte le moglie e in caso contrario si deve tenerne una sola. Uomo devo garantire alle donne Vito alloggio vestiario spese mediche deve dedicare a loro lo stesso tempo, questo impegno di trattare le donne con equità.condizione quasi impossibile, si crea una l’utilità di disciplina di questa poligamia nei paesi di maggioranza islamica, in Tunisia e Turchia è vietata, negli stati del golfo è ammessa senza condizione alcuna, in Marocco è possibile ottenere autorizzazione a spostare la seconda miglia se il tribunale verifica le condizioni imposte dal coronano quindi disponibilità economica ma il tribunale deve accertarsi che la donna sappia di essere la seconda moglie. Non ci sono forme uniche di Islam, c’è ne sono molte. Nel nostro ordinamento ue, uomo che risiede legittimamente in Italia può chiedere ricongiungimento della altra moglie? Un figlio che risiede legittimamente in Italia può chiedere ricongiungimento della madre se il padre risiede già in Italia con un’altra moglie che non è sua madre? Se prendiamo la direttiva del 2003 ci sono delle situazioni dove la poligamia ha rilevanza. Si dice che è importante tutelare tutti i diritti delle donne e dei minori che un in un rapporto di poligamia sono i soggetti più deboli MA si possono anche mettere dei limiti. Direttiva del 2004 dice che possono essere posti dei limiti alla circolazione qualora si abbia a che fare con famiglia poligamiche, non è possibile ricostruire la famiglia ma va considerato che ci sono soggetti più deboli e queste famiglie nel paese di origine si sono costituite un modo legittimo quindi la posizione è contrastante. In Italia questa direttiva è stata recepita quindi dentro art29 è stato aggiunto comma 1ter che prevede che il ricongiungimento è possibile ma con una sola miglia, quindi quando si parla di migrazione l’ordinamento italiano ha impedito il diritto alla unità familiare quando in discussione vi sia il matrimonio poligamico. Questo è il diritto vigente ma il diritto importante è quello vivente. Vediamo due fenomeni uno pre art1ter e uno post (art inserito nel 2009). Corte di appello Torino 2001 dove marito ha chiesto ricongiungimento con la seconda moglie anche se aveva già la prima moglie per proseguire le cure del figlio che viveva con lui. Corte di appello lo concede non favorendo il matrimonio poligamico ma tutelando il minore. Interesse del minore che ha bisogno di una madre giustifica la presenza della seconda moglie nell’ordinamento italiano. Tribunale Bologna fa lo stesso con richiesta del figlio. In ogni caso non stanno riconoscendo gli effetti civili del matrimonio poligamico ma la stabilità della famiglia. A prescindere da chi lo richieda non si può esercitare il diritto al riconoscimento per una seconda moglie perché ciò sarebbe contrario ad un ordine pubblico costituzionale (così dice la corte di cassazione). Se di si allontana dalla migrazione però e volessimo verificare se un matrimonio poligamico possa aver effetti in Italia tutta questa chiusura non c’è, se si parla di immigrazione entra in gioco il limite dell’ordine pubblico ma se si parla strettamente della famiglia c’è allentamento. (Uomo che aveva sposato in seconde nozze una donna somala e le due figlie del primo matrimonio non volendo dividere la eredità dicono che il matrimonio celebrato in Somalia dal padre non era valido perché in Somalia è ammesso quello poligamico. La cassazione dice che non si sta discutendo del matrimonio ma si sta discutendo della eredità è il matrimonio poligamico non esclude la possibilità di succedere). Corte di appello Brescia 2017. Uomo sposato in Italia va in Marocco e si sposa con la una marocchina. La miglia italiana fa azione per risarcimento del danno visto che uomo era morto, la seconda moglie fa anche lei azione, i convenuti disconce che il secondo matrimonio non valido perché poligamico e hanno anche già
nel senato o altri organi collegiali veneziani si deve adottare un provvedimento che incida sui rapporti con Roma tutti i patrizi che hanno parenti prelati devono uscire, ecco allora le delibere del senato veneto expulsis papalistis
80 quindi ci si presenta davanti a giudice dello stato, autorità ecclesiastica si è difesa sollevando il difetti di giurisdizione dei tribunali dello stato ma la cassazione ha confermato esistenza della giurisdizione dello stato per applicazione o interpretazione della normativa canonica, in questo caso si applica il principio secondo il quale il prete che ritiene di esse stato leso può rivolgersi ad autorità ecclesiastica ma ha anche diritto ad andare direttamente davanti al giudice dello stato. Rimane aperto il fatto che comunque nonostante la necessità di rispettare gli interna corporis mai possono essere violati i diritti fondamentali (per esempio il parroco che viene privato della parrocchia si trova senza sostentamento e se questo avviene in modalità strane allora si a una violazione dei diritti fondamentali.