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Ecclesiastico completo, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 03/07/2016

tiziana.modesto1991
tiziana.modesto1991 🇮🇹

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DIRITTO
ECCLESIASTICO
Diritto ecclesiastico
12-03- 2013
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DIRITTO

ECCLESIASTICO

Diritto ecclesiastico 12-03- 2013

EVOLUZIONE STORICA DEI RAPPORTI STATO-

CHIESA

Partiamo dal punto di arrivo per poi, una volta che vi ho resi consapevoli dei concetti che devono esser chiari, andare a ritroso:

ART 7 COST: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ORDINE, indipendenti e sovrani.”

In questo articolo il costituente ha voluto evidenziare il concetto di RECIPROCO ORDINE, INDIPENDENZA e SOVRANITA’.

I lavori preparatori sono interessanti perché ci fanno vedere Dossetti, grande canonista, che si fa portatore delle istanze più sviluppate in materia di sovranità, infatti, nell’ordinamento contemporaneo non consideriamo più la necessaria statualità dell’ordinamento giuridico, nel senso MONISTICO = come ordinamento che in un territorio determinato è unico e derivante dallo stato. Oggi ammettiamo una pluralità di ordinamenti che non necessariamente si riferiscono a un certo territorio e al concetto di monolicità dell’ordinamento, tipica dei regimi assolutisti e totalitaristi. ES: nel fascismo non c’era nulla di fuori o al di sopra dello Stato, era tutto nello Stato. Invece oggi abbiamo, in ragione delle diverse formazioni sociali e religiose, la compresenza di diversi ordinamenti. Ciò traspare già dall’art 2 cost “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (…)” La visione monistica può quindi esser messa in crisi, tanto che Dossetti comincia a proporre che si faccia riferimento a più ordinamenti: quello della chiesa, quello internazionale, quello degli Stati. Inserire nella prima parte della Cost il riconoscimento di ordinamenti diversi e ulteriori rispetto a quello unico dello Stato, è un riconoscimento solenne, definitivo. Ci furono delle opposizioni a tele proposta ma la formulazione ultima, che è quella anche un po’ sforbiciata da queste opposizioni, non pose però mai in dubbio la necessità del riconoscimento dell’ordine della Chiesa, dell’ordine giuridico della Chiesa, che dunque esercita una sovranità nell’ambito delle RES SPIRITUALES.

Nell’art 7 cost il costituente da per scontato che ci sia una dupplicità di ordini:

  • Stato: competente esclusivamente nelle COSE TEMPORALI
  • Chiesa: competente esclusivamente nelle COSE SPIRITUALI

C’è non solo un riconoscimento di competenze, ma anche di sovranità e indipendenza, oltre che di un ORDINAMENTE GIURIDICO PRIMARIO = primario nel senso che la sua autorità deriva da una fonte interna, non esterna all’ordinamento stesso (concetto molto criticato con riferimento all’ordinamento canonico, perché fra 800 e 900 si sosteneva che fosse derivato dal diritto divino, cioè una fonte eteronoma, ma in realtà al di là dell’atto fondativo del Cristo, non ha fonti eteronome).

L’art 7 cost opera riconoscimento dei due ordini, non una mera ripartizione di competenze, una mera dichiarazione di indipendenza reciproca e di sovranità, ma c’è anche RICONOSCIMENTO dell’ordinamento giuridico canonico.

Il problema sorge per le MATERIE MISTE. Es: Matrimonio: che è sacramento, ma è anche indicato come istituto di diritto naturale, ha perciò le sue forme, come quella del matrimonio legittimo, cioè fra persone non battezzate, ma anche quello fra persone battezzate ha rilevanza pubblica

favore la necessità che si lasciasse la propria fede cristiana e la si abiurasse. L’imperatore risponde che va valutato caso per caso, forse non ha ancora chiaro che si tratta di un problema proprio di ordine della chiesa, che non deriva più dall’autorità statale, ma dall’adesione personale. Le persecuzioni continuano fino al 302-303 quando si ha l’ultima persecuzione di Diocleziano che dura circa dieci anni. Dopo, nel 311 abbiamo un primo editto di Valerio che accoglie il culto cristiano, poi nel 313 abbiamo l’EDITTO DI MILANO, L’EDITTO DI TOLLERANZA DI COSTANTINO che ammette tutti i culti come liberi. Negli anni immediatamente successivi l’editto di Milano si traduce in una legislazione inerente a PRIVILEGI legati al culto cristiano: privilegi per i chierici, pene per chi obbliga i cristiani ai culti pagani, pene per chi perseguita i cristiani, domenica come giorno di sospensione dall’attività lavorativa. Tutte norme di particolare favore per i cristiani, perché Costantino capisce che è necessaria la pace sociale in quanto le dispute possono disarticolare ancora di più l’autorità e pertanto entra anche in materia dogmatica = PRIMO SCONFINAMENTO dell’autorità imperiale in materia religiosa. Nel 325 Costantino (non il Papa!) convoca il CONCILIO DI NICEA (Concilio= riunione di vescovi e esperti teologi che definiscono per la chiesa questioni dubbie) perché c’era una disputa in materia di credo, riguardo alla CONSUSTANZALITA’ DEL PADRE CON IL FIGLIO , che creava disordini sociali. Ci si chiedeva se il Padre (Cristo) fosse o meno della stessa sostanza di Gesù. Il concilio successivo dichiarerà la consustanzialità anche dello spirito santo e così sarà completo. Dato questo primo sconfinamento possiamo vedere i primissimi cenni di cesaropapismo, ancora molto informe, in fase iniziale.

Il questa situazione storica si ripropone una nuova lezione sul dualismo, la famosa: DISPUTA DEI DONATISTI: a Cartagine viene eletto vescovo un certo Ceciliano, consacrato da un altro vescovo Felice Da Ottungi (??non sono sicura del nome??), entrambi però avevano, durante le persecuzioni ,ha rinnegato la propria fede e al termine ne erano rientrati. Donato, insieme con altri, eccepisce l’invalidità dell’ordinazione sacra di Ceciliano e della sua giurisdizione sulla cattedra di Cartagine. Succede che i donatisti si rivolgono all’autorità imperiale, a Costantino, il quale però rimanda la questione a papa Melchiade perché sostiene siano materie che riguardano l’ordine della chiesa. Questo è il primo riconoscimento dell’ordine della chiesa. Melchiade giudica a favore di Ceciliano, sostenendo valida la sua ordinazione. Non contenti, i donatisti, fanno appello nuovamente a Costantino, non comprendendo ancora la differenza fra i due poteri, ordini (vedremo che questo è un istituto proprio del giurisdizionalismo = IUS APPELLANDI ). Costantino non ammette questo appello e convoca il CONCILIO DI ARLES 314 , in cui i vescovi decidono in materia di fede, cioè se l’ordinazione di Ceciliano sia valida o meno e quindi se possa esercitare la sua giurisdizione su Cartagine. Non rispondono al caso singolo, ma cominciano a dare le fattispecie astratte tipiche dei concili che in fondo recano canoni normativi in cui la fattispecie astratta trova soluzione = il caso di persona che è caduta in eresia o che ha tradito la chiesa ( essendo lapso ) non ha necessità di essere ribattezzato. Nel caso di Ceciliano la sua consacrazione era quindi valida e questo anche grazie al doppio bonario dato da:

POTESTA’ D’ORDINE : potestà trasmessa negli uffici principali dell’ordinamento canonico tramite la consacrazione episcopale che conferisce l’abilità all’esercizio della funzione di santificare, insegnare, governare.

POTESTA’ DI GIURISDIZIONE : ha metodo di trasmissione giuridico, avviene attraverso la MISSIO CANONICA = affidamento di sudditi o di u n ufficio ecclesiastico. La potestà può essere modulata ( es: rinunciata, revocata ).

Il concilio di Arles stabilisce quindi, come fattispecie astratta, la validità di una consacrazione episcopale e della giurisdizione così conferita = cominciano a sorgere le prime categorie.

La vicenda donatista è un episodio chiaro. Vediamo che:

  • l’autorità civile si spoglia di competenza in certe materie
  • riconosce che ci sono materie in cui non si può applicare la disciplina civile
  • riconosce che ci sono materie in cui non c’è giurisdizione da parte dell’autorità imperiale

Quindi ci sono due ordini che entrano in relazione fra loro. Da parte della chiesa c’è una prima autocomprensione di questa categorie, di avere delle norme proprie, una propria giurisdizione e un proprio ordinamento, però c’è anche un tentativo di sconfinamento quando Costantino convoca il concilio di Nicea per chiarire la questione della consustanzialità.

La storia dei rapporti stato-chiesa procede con L’EDITTO DI TESSALONICA (380 di Teodosio), che riconosce il cristianesimo come religione dell'impero. = > qui bisogna stare attenti però, ogni volta in cui una religione è dichiarata religione di stato è la volta che lo stato si immischia completamente non riconoscendo l’ordinamento della chiesa. Incominciano infatti le prime legislazioni in materia di chierici, di poteri dell’imperatore nel convocare i concili. Ritorna evidente il monismo e arriviamo a forme di cesaropapismo, si comincia a legiferare sui dogmi. Questo in oriente porterà ad estreme conseguenze: Giustiniano nelle novelle si attribuisce il potere di normare in materia di chierici, di dogmi e il codex stesso (corpus iuris civilis) descrive il dogma della santissima trinità. Ciò ci fa capire come progressivamente si siano sviluppate forme di cesaropapismo che porteranno poi al grande scisma di oriente del 1054.

Guardando all’esperienza dell’occidente si vede che abbiamo goduto molto più di una autocomprensione circa la libertà del fenomeno religioso e dell’indipendenza della chiesa dal potere civile. Ritroviamo infatti il dualismo intorno al 494 con papa Gelasio che in una lettera all’imperatore d’oriente Anastasio rivendica tale dualismo: vi ritroveremo una terminologia quasi contemporanea “ due sono gli ordini”, è una teorizzazione del dualismo giurisdizionale, vi è separazione fra le due materie. In oriente invece vi sarà progressiva deriva fino alla questione del “credo”. Lo scisma avverrà proprio in seguito a una differenza nel “credo” che non è altro che la goccia che fa traboccare il vaso di una situazione già degenerata, perché nel frattempo c’era stata la creazione del SACRO ROMSANO IMPERO e l’oriente guardava all’occidente con diffidenza perché si era ricostruita una indipendenza imperiale, con Carlo Magno, e l’occidente guardava all’oriente con sufficienza. Carlo Magno verrà incoronato da Papa Leone IX la notte di Natale dell’ 800. Di singolare, con quell’esperienza, avviene la TRASLATIO IMPERII = si chiede al Papa di incoronare l’Imperatore perché si ha la necessità di recuperare una potestà che era dell’impero d’oriente e di portarla in occidente senza passare da Bisanzio, una sorta di legittimazione del potere imperiale facendolo derivare da quello religioso. Il potere civile viene da Dio e quindi viene conferito da colui che in terra lo rappresenta. Questo è però un germe di Papacesarismo! L’autorità che in terra rappresenta Dio come può concedere la potestà, la può anche revocare. Sarà proprio in ragione di questa tensione che si affronterà il rapporto fra

ECCLESIASTICO, che corrisponde anche ad un esigenza spirituale = Il chierico è persona svincolata da rapporti affettivi per essere aperta alla comunità, come pastore e padre della sua comunità, ma inoltre vediamo che così non sorgono problemi di successione e di eredità, perché resta al di fuori da questa commistione fra aspetto civile e religioso. L’ufficio simoniaco è l’ufficio acquistato con denaro, vietando tali uffici si evidenzia la natura ecclesiastica dell’ufficio , che è sacro e non ha solo funzioni civili. Ma già nel 1075 Gregorio XII stabilisce, con il DICTATUS PAPAE: ✓ PRIMATO DI GIURISDIZIONE SULLA CHIESA UNIVERSALE, la necessità che i principi debbano al Papa piena obbedienza ✓ Poi passa al problema delle investiture sancendo che è competente esclusivamente l’autorità ecclesiastica sia riguardo alle investiture, ai trasferimenti, alle rimozioni ecc..dei Vescovi = si toglie al potere civile tale competenza. ✓ Si aggiungeva poi che al Papa spettava il potere di DEPORRE L’IMPERATORE e di poter sciogliere dal vincolo di obbedienza i sudditi nei confronti di imperatori iniqui (= sconfinamento papacesarista)

Ecco che comincia a esser usata la scomunica come strumento di predominanza del potere spirituale su quello temporale, in funzione papacesarista. L’imperatore Enrico IV non accoglie favorevolmente il dictatus papae e nomina un vescovo a Milano conferendogli tutte le regalie dell’infeudazione = > il Papa lo scomunica = > Enrico IV fa imprigionare il Papa = > per ricomporre lo strappo poi si reca al castello della Contessa Matilde a CANOSSA a implorare per la revoca della scomunica.

Questo problema va avanti fino al 1122 quando si presenta per la prima volta la possibilità che si giunga a una soluzione pattizia => CONCORDATO DI WORMS (leggi Vorms!) fra Papa Callisto II e l’Imperatore Enrico V. Non si tratta però di un concordato il senso proprio, perché non c’è la traslazione delle due parti sul piano di un ordinamento terzo. Si tratta di 2 concessioni unilaterali che potevano, volendo, essere revocate, cosa non ammissibile se fosse un concordato vero e proprio. I due si fanno reciproche concessioni e si concedono reciproci privilegi. Il concordato stabilisce alcuni principi di dualismo giurisdizionale:

  • L’imperatore poteva assistere alla nomina dei vescovi e concedere ad essi le regalie, l’infeudazione. Doveva però esser chiaro che l’infeudazione rappresentava un binario che nulla aveva a che fare con l’elezione canonica e la trasmissione della potestà d’ordine con mitra e pastorale.

Abbiamo quindi 3 canali di trasmissione della potestà:

  1. (^) POTESTA’ D’ORDINE: si trasmette con la consacrazione episcopale
  2. (^) POTESTA’ DI GIURISDIZIONE: si trasmette con il conferimento del mandato canonico
  3. (^) Il Papa ammetteva che l’Imperatore concedesse potere civile perché, in questo periodo, il potere civile si serve dell’organizzazione ecclesiastica anche a fini civili. Di fatto, le norme canoniche emanate dai vescovi sono riconosciute a livello imperiale. In più, poi, a partire dalla scuola di Irnerio di Bologna e poi con Graziano e la sua scuola di diritto canonico inizia il grande fenomeno del DIRITTO COMUNE o di UTRUMQUE IUS in cui si ha questa particolare collaborazione e compresenza del diritto romano, del diritto canonico e poi del diritto imperiale.

Siamo di fronte alla RES PUBBLICA CRISTIANORUM in cui vediamo la presenza di Cives ac Cristi fideles che sono sottoposti all’uno e all’altro ordinamento nell’ambito di due giurisdizioni fra loro in tensione con fenomeni limitati di dualismo giurisdizionale, di cui oggi abbiamo trattato qualche esempio, come la vicenda donatista.

Oggi abbiamo visto: il concetto di cesaropapismo Il concetto di papacesarismo Dualismo giurisdizionale a cui ci rifacciamo utilizzando come chiave di lettura anche l’art 7 della cost (importanti il concetto di indipendenza e sovranità, di ordine e relazione fra due ordini giuridici indipendenti e sovrani in materie diverse).

13 marzo

Queste sono lezioni di natura meramente storica che servono a focalizzare l’attenzione su quello che è il sistema del rapporto tra Stato e Chiesa e su quelle che sono le categorie del rapporto tra fenomeno religioso e potere politico. Abbiamo visto ieri il dualismo giurisdizionale e la situazione concreta storica nella quale il dualismo giurisdizionale si è presentato, ed è stato gestito, abbiamo poi parlato di cesaropapismo e di papa cesarismo, per poi arrivare ad un momento di grave crisi tra il potere papale e il potere civile con la lotta delle investiture e la soluzione che è stata trovata con il cosiddetto Concordato di Worms che propone spunti di dualismo giurisdizionale. Dualismo giurisdizionale che però fa fatica in quel preciso contesto storico ad affermarsi, perché siamo in una fase storica in cui il potere papale è forte e pertanto gli spunti papa cesaristi sono ancora presenti, parliamo cioè di potestà diretta nelle cose temporali che viene affermata ed elaborata giuridicamente, che viene rivendicata da parte ecclesiastica.

Vediamo ora quali sono punti fondamentali della teorizzazione della potestà diretta e poi l’attuazione storica.

La potestà diretta nelle cose temporali teorizza che tutto il potere nella sua complessità e totalità sia di derivazione divina, tanto quello ecclesiastico quanto quello civile e che pertanto anche quello civile costituisca una sorta di delega del Romano Pontefice, perché se il potere deriva da Dio, il potere ovviamente viene esercitato da chi rappresenta Cristo sulla terra e quindi il Papa, evidentemente il potere ecclesiastico spetterà al Papa per competenza propria e il potere civile deriverà da questi, una sorta di delega dell’autorità pontificia. Nell’incoronazione di Carlo Magno in quale maniera da parte ecclesiastica si tenta di far passare questo principio e così come il Papa incorona e conferisce il potere ugualmente lo può togliere. Questo principio di fondo che può apparire scontato da parte ecclesiastica, o semplice ai nostri occhi di uomini moderni, però, si porta dietro una serie di conseguenze giuridiche, prima di tutto il fatto che ogni ufficio debba passare attraverso una investitura ecclesiastica, poi la potestà per il Romano Pontefice di sollevare i sudditi dall’obbedienza allorché le leggi siano contrarie al diritto ecclesiastico e la prevalenza del diritto della chiesa (non stiamo ancora a distinguere tra ecclesiastico e canonico, non siamo ancora nel momento storico in cui si presentano queste differenze e il diritto canonico si sta affermando giusto dopo la Scuola bolognese come scienza con una sua autonomia rispetto alla teologia, quindi non utilizziamo categorie giuridiche che non sono pertinenti e non sono fungibili con l’epoca di cui trattiamo).

In caso di conflitto vi è la prevalenza delle norme ecclesiastiche su quelle civili, capacità unilaterale per il potere ecclesiastico di poter individuare il riparto di

Il re di Francia, presenza forte, tipica di talune declinazioni che abbiamo visto ieri nel cesaropapismo e che ritroveremo nel potere civile, convoca il Concilio apparentemente fuori da una competenza spirituale, infatti il re di Francia convoca il Concilio di Pisa del 1409 perché le parti possano o rinunciare o siano deposte e si possa ricomporre lo scisma. A Pisa non arrivano i cardinali o i legati delle parti che vengono in gran parte scomunicati, ma, arrivano molti vescovi, prelati, rappresentanti degli ordini religiosi; di fatto il concilio di Pisa si pone sovra ordinato rispetto al Papa, nel concilio di Pisa circolano le tesi conciliariste, le tesi di Marsilio da Padova, che sono le tesi che argomentano della superiorità del concilio rispetto al Romano Pontefice. Oggi non è possibile una tesi del genere, è chiaro oggigiorno che il Romano Pontefice non possa essere giudicato da nessuno e che qualsiasi appello al concilio sia ritenuto illecito ed invalido, all’epoca invece si discuteva della possibilità che vi fosse di appellare il concilio ed eventualmente il potere di questo di destituire il Papa e allora ecco che arriviamo al Concilio di Pisa dove si costituisce un tribunale speciale che di fatto depone le due parti cioè Benedetto XII e Gregorio XII. Il Concilio di Pisa non è riconosciuto da nessuna delle due parti ed elegge un terzo, un altro anti papa, che è Giovanni XXII (stesso nome di Roncalli) ma questo Papa eletto Concilio di Pisa non è stato mai riconosciuto nella successione petrina, e questo terzo anti papa del Concilio di Pisa rimane in carica un solo anno e viene assassinato. Nel 1410 viene eletto a Bologna a casa del cardinal Cossa, il cardinal Cossa, la situazione non più è gestibile e l’imperatore di Germania Sigismondo convoca il Concilio di Costanza nel 1414, tutto per porre fine allo Scisma di Occidente. A Costanza, Benedetto XIII viene rimosso, non si sa che istituto canonistico applicare in questo caso perché se il concilio non ha potere sul Papa, effettivamente il concilio non avrebbe potuto rimuovere il pontefice, ma, nel Concilio di Costanza le tesi conciliariste sono ancora di più trattate come ammissibili fatto sta che viene deposto Benedetto XIII e Gregorio XII di obbedienza romana rinuncia, è l’ultimo precedente storico di rinuncia rispetto a quello di Benedetto XVI. Il Concilio di Costanza nomina Gregorio XII Cardinale di Porto Santa Rufina e poi come beneficio gli conferisce il beneficio della legazia pontificia delle Marche, cioè della rappresentanza pontificia nelle Marche.

Viene utilizzato l’istituto della rinuncia, nessuno deve accettare la rinuncia del Romano Pontefice in forza del principio che nessuno può giudicare il Papa, il Concilio però è convocato e con potere legislativo in effettivo gli conferisce il titolo cardinalizio che egli aveva perduto, perché dal momento in cui si passa dalla dignità pontificia a quella cardinalizia si perde l’ufficio precedente e non si ha riviviscenza immediata, infatti Benedetto XVI non è tornato cardinale perché non si ha riviviscenza immediata dell’ufficio precedente a quello papale, tanto che l’ufficio precedente è stato assegnato ad altri, Benedetto XVI aveva il titolo della diocesi di Ostia in qualità di cardinal decano e assommava a questo di Porto Santa Rufina.

Nel precedente storico è interessante notare che è il Concilio che riconferisce la dignità cardinalizia a Gregorio XII, gli conferisce anche il titolo di Porto Santa Rufina e Gregorio XII ringrazia firmandosi Angelo Carrer, cardinale vescovo di Porto, poteva essere quella una soluzione opportuna a proposito di Benedetto XVI invece che cavar fuori un istituto così strano cioè quello del Papa Emerito che pone enormi difficoltà canonistiche e spero che il nuovo pontefice legiferi in merito allo stato di Benedetto XVI. C’è la successione apostolica che è una successione di tipo organico dai 12

apostoli a tutti i vescovi ma la successione petrina, è una successione singolare dall’apostolo Pietro, singolare, quindi non ammette più persone; è vero che il Papa Emerito non esercita la giurisdizione però non dovrebbe rimanere titolare di un ufficio con cui non ha nulla a che fare, perché con la rinuncia non è più Pontefice è solo Vescovo, rimane dunque solo la consacrazione episcopale. Il metodo della trasmissione sacramentale della potestà di ordine solo quella conferisce carattere e non può più essere revocata quindi rimane vescovo, ma, per quanto riguarda la giurisdizione, quella è liberamente graduabile con la missio canonica o nel caso dell’ufficio primaziale a seguito della rinuncia è persa completamente. Se il nuovo pontefice vorrà riconoscere a Benedetto XVI la dignità cardinalizia potrà farlo in base al principio di Gregorio XII che fu nominato Cardinale Vescovo con titolarità di Porto Santa Rufina.

La vicenda di Gregorio XII ci dice che abbiamo una potentissima incidenza del potere statale nei due concili e con la rinuncia di Gregorio XII e la deposizione di Benedetto XIII si ricompone lo scisma, viene eletto papa Martino V che porta avanti la successione petrina riconosciuta della chiesa cattolica.

Siamo di fronte quindi a un periodo in cui il potere papale si è indebolito, non potremmo più parlare di papa cesarismo, men che meno di potestà diretta nelle cose temporali.

Questo indebolimento del potere papale ha un tracollo evidente con la Riforma protestante che vede una conseguente lotta di religione che si chiude nel 1555 con la Pace di Augusta che viene stipulata da Guglielmo I d’Asburgo principe cattolico e i principi luterani. Viene stabilito che i principi tedeschi possono passare alla nuova confessione religiosa protestante, hanno libertà di scelta, ma, essi esercitano una sorta di imposizione della confessione religiosa scelta ai propri sudditi, è il principio territorialista che significa che il principe aveva libertà di scegliere la propria confessione religiosa, ma, i sudditi non avevano questa libertà e dovevano conformarsi in ragione del principio territoriale alla confessione scelta dal principe. Nel caso in cui non volevano aderire potevano fruire del diritto di emigrare di andarsene, questo nei paesi protestanti si chiama territorialismo e comporta da parte dei principi protestanti anche la facoltà di immischiarsi nell’organizzazione della confessione religiosa del proprio territorio, e comporta la facoltà di poter intervenire anche nell’organizzazione delle confessioni religiose, quindi di fatto negando quella che era l’aspirazione del protestantesimo di svincolarsi da una situazione di organizzazione ecclesiastica istituzionale e cadendo anzi in un’ imposizione dell’organizzazione da parte del principe.

Da parte cattolica invece le conseguenze furono particolarmente pregnanti, l’esperienza giuridica che va sotto il nome di giurisdizionalismo è una categoria onnicomprensiva che riguarda sia l’esperienza francese che si chiama gallicanesimo, sia l’ esperienza austriaca che si chiama giuseppinismo, sia l’esperienza toscana che si chiama leopoldinismo sia quella partenopea che si chiama tanucianesimo. Abbiamo poi esperienze di diritto ecclesiastico siculo ma tutto è ricompreso sotto il comune nome di giurisdizionalismo.

rapporto tra gli ordinamenti perché permette che un qualcosa che è nato nell’ordinamento canonico possa essere appellato all’autorità civile, che dunque si troverà ad applicare le norme del diritto nazionale eventualmente quelle del diritto comune universale e le norme civili del luogo, lo ius appellandi o appello per abuso

Il diritto di sequestro da parte dello stato nei confronti di beni che siano eventualmente oggetto di mala gestio da parte dell’autorità ecclesiastica ovvero beni sequestrati a seguito di interesse pubblico è quello che avverrà in gran parte degli stati giurisdizionalisti nei confronti dei beni ecclesiastici che saranno requisiti ed incamerati. E ancora lo ius domini eminentis, concezione tipica dello stato patrimoniale, i beni seppur sono di proprietà dei sudditi, ma i sudditi sono considerati semplici domini utili, un po’ quasi come un rapporto di enfiteusi, i beni sono tutti di proprietà dello stato patrimoniale e i singoli sudditi esercitano un potere sul dominio utile nel caso in cui il dominio sia mal gestito o nel caso in cui il dominio si abbandonato o vi sia conflitto su questo i beni rientrano nella piena disponibilità dello stato e così si prevede anche per i beni ecclesiastici. Così si nega che questi siano fuori dalla diretta o indiretta giurisdizione dello stato anche essi rientrerebbero nel dominio eminente e in caso di necessità o in caso di rilevazione di abusi rientrerebbero appunto nel dominio eminente dello stato.

Ius inspicendi istituto che prevede da parte dello stato la potestà di potersi immischiare non solo nell’organizzazione della chiesa, ma, anche , nella attribuzione di benefici ecclesiastici e anche nella amministrazione dei benefici (benefici ecclesiastici = beni ecclesiastici che servono per costituire rendite a favore degli uffici ecclesiastici, il sistema del beneficio è rimasto in vigore fino al 1985 in Italia e il codice civile lo ha eliminato nel 1983 prima ogni ufficio ecclesiastico aveva annesso un beneficio cioè dei beni temporali i cui frutti andavano per il mantenimento del titolare dell’ufficio es. ogni parrocchia aveva dei beni temporali che con affitti locazioni e con produzioni di beni producevano dei frutti che erano destinati al mantenimento del parroco, oggi invece tutto è stato incamerato nel sistema centralizzato del sostentamento del clero in Italia.)

Lo ius inspicendi è la libertà nella competenza da parte dell’autorità civile di immischiarsi nella gestione dei beni ecclesiastici, quindi dei benefici di convocare concili eccetera e quindi di intervenire nei concili e poi la vecchia vicenda della tensione ad immischiarsi anche nei conclavi.

Questo è il sistema giurisdizionalistica che contrasta direttamente con il principio della potestas directa in temporalibus di fatto pose la chiesa nelle condizioni di poter rivedere questa posizione antica e alcuni illustri nomi della dottrina hanno teorizzato un evoluzione della potestà diretta nelle cose temporali che si chiama potestas indirecta in temporalibus. Questa potestas indirecta in temporalibus la troviamo teorizzata da Bellarmino il quale nel 1582/86 scrive prima le Disputationes poi altri scritti in cui teorizza la potestas indirecta in temporalibus e viene teorizzato di diverso rispetto a quanto abbiamo visto, che l’autorità civile non è derivata direttamente dal Romano Pontefice, non è esercitata per delega da parte del Romano Pontefice ma è esercitata per volontà popolare. È sempre un sistema tendenzialmente teocratico nel senso che è teorizzata comunque la superiorità del potere religioso, il potere religioso è esercitato dal Romano Pontefice, il potere religioso è derivato direttamente da Dio

tuttavia quello civile è e derivato dalla volontà popolare. Abbiamo una sorta di sganciamento del potere civile dalla diretta derivazione del potere divino e quindi è ammesso che la chiesa si immischi nella materia civile legiferando, ma, è ammessa però la pattuizione (quello che oggi noi chiamiamo concordati) in caso di contrasto per quanto riguarda le materie miste. I punti fondamentali di innovazione della teoria della potestas indirecta in temporalibus sono che il potere civile deriva dalla volontà popolare e che comunque nelle materie miste si possa avere pattuizione, accordo tra potere ecclesiastico e quello temporale e siamo di fronte ad un evoluzione importante che però mantiene traccia della concezione della superiorità del potere spirituale su quello temporale con facoltà di sciogliere i cittadini dall’obbedienza di leggi avverse al diritto canonico o a quello divino.

La teorizzazione della potestas indirecta in temporalibus fu condannata da parte cattolica, non fu mai accettata inizialmente quella del Bellarmino fu dichiarata non conforme alla dottrina cattolica.

Il concetto della potestà indiretta viene teorizzata da Suarez che è un grande scolastico Gesuita che argomentò il confessionismo di stato, in base alla stessa ragione lo stato non poteva non essere cattolico però l’incidenza del potere spirituale su quello temporale, attesa la superiorità del primo, poteva avvenire solo in modo mediato sui principi cattolici con un esercizio diretto di potestà sui sistemi di tipo democratico, con un incidenza mediata in sede di elezioni, oggi chiamiamo questa concezione potestà mediata della chiesa nelle cose temporali ma all’epoca non fu assolutamente accolta continuandosi in via meramente astratta a preconizzare il discorso della potestà diretta.

Però questo si scontrava con la realtà giurisdizionalista, es. la vicenda che vide il Papa contro la Repubblica Veneta nel 1568 “Bolla in Cena Domini” di Papa Pio V Papa di Lepanto che condanna quello che veniva rivendicato dalla Repubblica Veneta che era il così detto privilegium fori , era una sorta di riserva esclusiva di giurisdizione a favore della chiesa e rivendicato da parte anche della Repubblica Veneta per quanto riguardava gli ecclesiastici o di soggetti ad essi equiparati. Da parte ecclesiastica era dunque rivendicata la riserva esclusiva di giurisdizione ratione persone (in base alle persone) gli ecclesiastici, dovevano essere giudicati dal tribunale della chiesa invece la Repubblica Veneta nega la riserva esclusiva di giurisdizione sostenendo che il Doge avesse come unico superiore Dio e che la Repubblica avesse piena facoltà di giudicare anche gli ecclesiastici. Non è questione di unico superiore Dio, dietro c’è tutta un articolato giurisdizionalista, cioè il concetto della chiesa locale, il concetto della chiesa subordinata all’autorità civile, autorità civile che legifera norme anche ecclesiastiche a livello locale. Questi sono principi giurisdizionalisti che vengono teorizzati e affermati anche ab intra negli scritti di Sarpi, altro non sono che una teorizzazione ab intra da parte ecclesiale di principi giurisdizionalisti e non servirà l’interdetto alla Repubblica Veneta e la scomunica del senato veneto nel 1606, a riaffermare la potestas diretta, non serviranno perché solo con l’intervento Enrico IV re di Francia si riuscirà ad uscire dall’empass dell’interdetto, ma, ammettendo i principi giurisdizionalisti la diminuzione del potere ecclesiale ormai impone di fare riferimento al principio della potestas indiretta in temporalibus che comunque non riesce ad

ancora la libertà di stampa, la libertà di associazione, la libertà di insegnamento e a quel punto la libertà anche di culto.

Sono tutte teorizzazioni derivanti anche dall’ambito francese conseguente la mentalità rivoluzionaria, ma, sono anche teorizzazioni che portano con sé delle libertà che cozzano con il residuo della potestà diretta o indiretta da parte pontificia. L’enciclica “Mirari vos” condanna le tesi separatiste preconizzate dall’Avvenire e nel 1834 con l’enciclica “Singlulari nos” si condanna il Lamennais che divenne apostata e lasciò la comunione con la chiesa di Roma.

Montalambert dopo varie posizioni un pò ondivaghe si uniformò e rientrò in comunione con la chiesa di Roma, sua è la pubblicazione libera chiesa in libero stato. L’espressione è sua non di Cavour, l’origine del principio separatista sta qui in questa frase, che non è di Cavour ma che noi tutti la attribuiamo a lui.

Se il Montalambert, la utilizza in un discorso ab intra da parte cattolica per rivendicare la libertà della Chiesa Cattolica nei confronti dello stato, libertà d’associazione, di stampa, e di insegnamento poi nel 1860 sarà argomentata da Cavour per rivendicare il separatismo in senso anti cattolico dello Stato Sabaudo. L’espressione è usata in senso non diametralmente opposto perché sempre di separatismo si tratta ma poi vedremo con quali differenze.

Lacordaire rientrerà subito nella comunione con Roma non insisterà con le tesi separatiste e la sua è un’ esperienza che continuerà facendosi sacerdote quindi ringlobato nella dottrina cattolica.

L’esperienza di separatismo liberale francese è un esperienza che sarà ripresa successivamente negli stati risorgimentali particolarmente in quello italiano.

Qui dobbiamo trattare del separatismo anti ecclesiale e di separatismo che teorizza l’indipendenza dello stato nei confronti della chiesa, ma, come rivendicazione della piena indipendenza dello stato avverso la chiesa e allora non possiamo che andare alle origini ossia alla Rivoluzione Francese.

La teorizzazione separatista, anti religiosa, anti cattolica, inizia intorno al 1795 con il Treventoso dell’anno terzo nel quale appunto viene teorizzato un separatismo anti religioso, prima l’assemblea costituente all’inizio della Rivoluzione Francese aveva anche cercato di legiferare sul clero, la Costituzione del clero rifiutata da parte cattolica era andata in tal senso poi si era andati verso una fase più ateistica nel senso di ricerca di una nuova religione sotto forma della dea ragione e poi arriviamo al separatismo che fa perno sul principio di libertà ed uguaglianza, invece in teoria dovrebbe essere espressione il concetto di libertà come libertà di culto e di tutti i culti e uguaglianza nel senso di assenza di discriminazione tra i vari culti che invece si concretizza in una legislazione anti religiosa anti cattolica, l’ obbligo per tutti i culti di organizzarsi come semplici associazioni culturali, ma, anche negazione del principio di libertà e uguaglianza iniziali, non solo ma anche negazione del principio separatista nel quale si sarebbero dovute avere queste due rette parallele che non si sarebbero mai dovute incontrare come poi dirà il Giolitti in Italia. Qui invece di fatto si tramutano in una legislazione di svantaggio. Invece quanto al separatismo liberale come lo abbiamo conosciuto in Italia il sistema di rapporto tra stato e chiesa ha avuto una

declinazione tutta italiana improntata ai principi del risorgimento e improntata a quella che era il problema della questione romana e la soluzione della questione romana. In Italia non abbiamo mai situazioni univoche e chiare ma vedremo che all’interno del sistema separatista si annidano ancora principi di ancien regime e principi giurisdizionalisti.

Il separatismo dello stato sabaudo

Il separatismo liberale italiano teorizza questa totale ignoranza dello spirituale nei confronti del temporale, ignoranza del temporale nei confronti dello spirituale, Giolitti parla di due rette che non si incontrano mai e assolutamente una condizione di reciproca ignoranza, di fatto però la reciproca ignoranza non può essere possibile nelle materie miste, ma, anche materie nelle quelle il cittadino è anche Cristi fidelis e viceversa.

La soluzione è non già del riconoscimento di un ordinamento. Ieri quando si è parlato di dualismo giurisdizionale si è detto che l’autorità civile riconosce l’ordine della chiesa, ecco che il sistema separatista non riconosce l’ordine della chiesa come un ordine indipendente e sovrano e il sistema separatista non ammette il sistema concordatario perché le due rette parallele non sarebbero più tali, ma, ci sarebbe una convergenza nelle materie miste questa reciproca disconoscenza non sarebbe più attuata ecco che siamo di fronte ad un sistema che teorizza reciproca ignoranza e reciproca indipendenza dello spirituale, non riconoscimento di un ordinamento della chiesa come un ordinamento proprio e primario e ancora non ricorso al sistema concordatario, cioè ricorso a questo sistema terzo ed ulteriore che invece abbiamo visto essere stato teorizzato ed ammesso nel sistema della potestas indiretta.

È vero che il sistema concordatario viene in questo periodo inteso in senso diverso a seconda che si parli da parte cattolica viene inteso come un privilegio come una concessioni di privilegi da parte della chiesa nei confronti del potere temporale, la chiesa che scende a trattare per il bene pubblico su una materia che viene determinata e sulla quale si concorda, mentre, invece da parte dello stato si intende il sistema concordatario come un sistema di fonti di diritto pubblico interno e non già come privilegi concessi dalla chiesa. In realtà il sistema concordatario è un sistema di fonti internazionali, è un sistema terzo, rispetto a due parti che si pongono sullo stesso piano e concordano soluzioni di comune accordo sulle materie miste. Il sistema separatista non ammette nulla di tutto questo, il sistema separatista nega in anticipo questo tipo di impostazione. La soluzione all’italiana nel 1848 viene promulgato lo Statuto Albertino che non è una Costituzione rigida come la nostra Costituzione italiana ma è una carta costituzionale donata da parte del re e come tale passibile di revoca eventuale, revoca sempre unilaterale, senza necessità assolutamente di passare attraverso alcun sistema rinforzato di modifica costituzionale. Nella gerarchia delle fonti inoltre lo Statuto albertino non è sovraordinato rispetto alla legge ordinaria tanto che parliamo di Statuto non rigido modificabile da una legge ordinaria, dunque di una costituzione flessibile.

Lo Statuto Albertino sancisce all’art 1, che è una dichiarazione di confessionismo di stato puro, la Religione Cattolica Apostolica romana è l’unica religione del Regno. Tutta la teorizzazione sul separatismo, l’atteggiamento anti ecclesiale dello Stato sabaudo

Vengono conservate le chiese e le dotazioni di culto, vengono conservate le mense episcopali vale a dire le diocesi le parrocchie o comunque gli enti che abbiano un immediata cura pastorale e poi le canoniche beni immobili che siamo immediatamente funzionali alle chiese, questa è la situazione.

Fu un dramma la soppressione dei beni ecclesiastici e di tutti gli incameramenti e i beni incamerati andarono in un fondo unico e dei beni ecclesiastici così confiscati, il 5% della rendita annua, fu affidato al fondo per il culto che era il fondo unico che serviva per i supplementi di congrua e per integrare i benefici insufficienti. Questo comportò che gran parte dei regolari finirono per la strada, comportò il divieto di vivere la vita comune, comportò l’incameramento da parte dello stato di tutti i beni ecclesiastici sopra descritti e tra questi anche il trafugamento di gran parte di questi beni, fu un incameramento cruento con una forte tensione anti clericale non furono straordinarie situazioni di vendita all’asta di antiche biblioteche, di trafugamento di beni, di distruzione sacrilega di abbazie e conventi. Furono chiamate leggi eversive da parte cattolica ma di fatto portarono ad una espropriazione in forza di questa concezione dello stato patrimoniale che ritenne di incamerare beni ecclesiastici. Il problema era che non si trattava solo di questi beni, ma, si trattava anche di beni culturali che finirono dispersi o distrutti. Le leggi sono del 1866 poi la successiva legge quella del 1867 e del 1873 che si estesero alla provincia di Roma, Roma fu conquistata solo nel 1870 con la Breccia di Porta Pia e quindi successivamente incamerati i beni e prevista le legislazione eversiva anche nei confronti di questi territori che non erano ancora stati acquisti nel 1866.

Con il 1870 abbiamo appunto la Breccia di Porta pia inizia tutta una legislazione di tipo giurisdizionalista, giurisdizionaliste le leggi eversive, giurisdizionalista la legislazione successiva quale particolarmente la Legge delle Guarentigie che è del maggio del 1871 e si tratta di una legislazione che ha ad oggetto lo status del Romano Pontefice ed eventuali privilegi che vengono concessi in modo octroyer cioè donato al Romano Pontefice da parte del Regno d’Italia, apparentemente è una legislazione di favore. Prima quando si è visto il giurisdizionalismo e gli istituti che sono apparentemente a tutela della chiesa, pur tuttavia risultano essere istituti che invece sono mirati ad un esercizio di giurisdizione sulla chiesa, e una serie di iura circa sacra ebbene lo stato in maniera octroyer concede al Romano Pontefice l’equiparazione rispetto al sovrano, l’attentato nei confronti del Romano Pontefice è equiparabile all’attentato nei confronti del sovrano, il riconoscimento delle prerogative sovrane quali lo ius legationis ovvero una rendita con godimento dei palazzi del Laterano e del Vaticano il diritto di comunicare con l’esterno, il diritto di svolgere il proprio ministero, il diritto per i cardinali di poter partecipare ad eventuali conclavi concili ecc., la concessione di una guardia per la difesa del Romano Pontefice, si tratta sostanzialmente di concessioni, la figura viene equiparata si a quella del re però di fatto è una concessione che così come donata in modo octroyer così potrebbe altrettanto essere revocata ed allora ecco che arriviamo al rigetto e al rifiuto da parte di Pio IX di queste prerogative e abbiamo infatti due encicliche “Ubi nos arcano Dei2 del 1870 e la “Respicentes ea omnia” del 1871.

Nella prima delle due encicliche sopra citate si prende posizione avverso l’occupazione di Roma e sempre nella prima si dichiara come contraria al diritto

canonico ecclesiastico e divino l’occupazione illecita di Roma, il potere temporale viene rivendicato in maniera forte dal Papa Pio IX perché si ritiene che il potere temporale sia funzionale a quello spirituale e garantisca la libertà di quello spirituale, si ritiene che a seguito dell’occupazione di Roma e della debellatio del Romano Pontefice, il Romano Pontefice non potrà più avere la libertà di esercitare il suo ministero pastorale è una concezione che risulta ancora presente quando nel 1929 il Trattato inserito nei Patti Lateranensi (è un trattato di diritto internazionale) costituirà lo Stato Città del Vaticano perché è ancora presente la concezione in forza della quale almeno quel fazzoletto di terra è posto a tutela della libertà di esercizio del ministero petrino. Nel 1870 la debellatio dello Stato Pontificio viene contestata e viene anche sul piano giuridico e storico rifiutata da parte di Pio IX.

La seconda enciclica è rivolta avverso la Legge delle Guarantige quella che abbiamo visto del 1871 come un insieme di futili immunità e privilegi. La legge delle Guarantige che apparentemente riconosceva al Romano Pontefice una serie di prerogative sovrane ed equiparava di fatto il Romano Pontefice al re, poichè era una legge donata, non era una legge che garantisse alcunché, e che come era stata donata poteva essere revocata e poi era espressione dei principi giurisdizionalisti cioè il re si permetteva di legiferare in iura circa sacra al punto di legiferare in materia dello status del romano pontefice che invece gli derivava da diritto divino e non certo da una legislazione particolare dello Stato, di rango neanche superiore, ecco perché la legge delle Guarentige venne rifiutata. Arriviamo allora a questo degenerare dei rapporti tra Stato e Chiesa al famoso non expedit.

Cos’è il non expedit? Nel 1868 alcuni vescovi napoletani in esilio a Roma rivolgono alla Congregazione per gli affari straordinari ecclesiastici un quesito, come tutt’ora si fa nei confronti di alcuni dicasteri della Curia romana, quando si pongono i quesiti circa la competenza degli stessi dicasteri (es. al Pontificio Consiglio per l’interpretazione di testi legislativi si domanda un interpretazione autentica in materia di testo legislativo, alla Congregazione dei Vescovi si pone un quesito circa l’interpretazione di una questione che riguarda la nomina dei Vescovi e la valida loro consacrazione ecc.). I vescovi domandarono alla Congregazione per gli affari generali se fosse opportuno che in considerazione della situazione politica degenerata i cattolici partecipassero in politica. La Congregazione per gli affari generali rispose negativamente nel senso che rispose, non expedire, non essere opportuno e la risposta fu comunicata anche alla Penitenzieria Apostolica che è quel tribunale della Curia romana che ha competenza, in materia di foro interno, in materia di foro della coscienza. Quindi era vincolante per i cattolici non partecipare alla vita politica, non era opportuno, a qui la denominazione di non expedit.

Poi due anni dopo in occasione della Breccia di Porta Pia la Penitenzieria ribadisce il concetto del non expedire ma sarà nel 1889 che esplicitamente richiesto la Congregazione del Sant’Uffizio risponderà che per il Romano Pontefice per il tramite dei suoi Dicasteri che avevano risposto, il non expedire fosse da interpretarsi come divieto assoluto, e quindi abbiamo l’inizio di questa fase nella quale vi è da un lato il Romano Pontefice che non esce più dalle Mura vaticane in segno di protesta per la debellatio dello Stato Pontificio e l’occupazione manu militari effettivamente illecita dello Stato Pontificio perché di fatto le truppe sabaude occupano con la forza lo Stato