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Appunti rielaborati del corso di Diritto Ecclesiastico. Testo d'esame: Botta
Tipologia: Sintesi del corso
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Diritto ECCLESIASTICO
Crisi del diritto ecclesiastico Superamento del rapporto privilegiato tra stato e chiesa F 0 E 0caduta della ragione di specialità del diritto ecclesiastico? , laicità stato Principio di laicità
La situazione italiana era ben diversa da quella francese e americana, dato che l’Italia comincia la sua laicizzazione parecchi decenni dopo e aveva altre problematiche piuttosto serie, come quella dell’unificazione nazionale, ma soprattutto della presenza all’interno della penisola dello Stato pontificio, realtà che creava seri problemi sia politicamente per la già citata unificazione, sia a livello sociale, dato che il cattolicesimo influenzava in maniera forte quasi tutti gli italiani.
I primi passi si registrano nel 1848 con due atti di Carlo Alberto, che prima libera i valdesi da ogni discriminazione civile, poi nello Statuto Albertino pochissimi giorni dopo, conferma la supremazia della religione cattolica, considerata religione di Stato, pur ammettendo la tolleranza di altri culti in conformità delle leggi allora vigenti. La legge Sineo dello stesso anno, infine, cancella ogni possibilità di ineguale trattamento in base alla differenza di culto. La successiva e ben nota legge Siccardi del 1850 abolisce il foro ecclesiastico, garantendo una eguale e unica giurisdizione in tutto il territorio dello stato; dal 1855 al 1866 susseguono varie leggi che limitano e smantellano la proprietà privata della Chiesa, sopprimono vari ordini religiosi e incamerano moltissimi beni. Il Codice Civile del 1856 ritiene, poi, totalmente irrilevante nell’ambito giuridico il matrimonio religioso, istituendo quello civile. Infine, le leggi Casati e Coppino laicizzano le strutture scolastiche. Per quel che riguardava, invece, i rapporti fra Stato e Chiesa, questi, dopo la presa di Roma del 20 settembre 1870, erano regolati della cosiddetta “legge delle Guarantigie” (l. 13 maggio 1871), la quale attribuiva al pontefice uno status personale unico quanto particolare: era infatti equiparato, per dignità e diritti personali, al sovrano d’Italia, rendendolo immune da qualsiasi controllo dell’autorità italiana, mentre i cardinali e il Conclave godevano di altri benefici simili.
L’Italia abbandonò la sua laicità per un piccolo ritorno al confessionismo, anche se molto più temperato, con la stipulazione dei Patti Lateranensi del 1929, in quanto nel concordato vi si affermava la unicità della religione cattolica, di nuovo religione di stato, mentre la Chiesa diviene di nuovo titolare di alcune prerogative giuridiche.
La Costituzione del 1946 riporta l’uguaglianza di libertà religiosa, senza tuttavia tornare a un separatismo netto, ma avviando una condizione giuridica più originale e complessa, con la creazione della figura dell’Intesa e senza l’abolizione del precedente Concordato. La libertà religiosa garantita costituzionalmente, infatti, non implica un eguale trattamento totale da parte dello Stato, ma un eguale trattamento nell’ambito dell’esercizio della libertà stessa. Da notare, inoltre, che la Religione Cattolica è stata, anche se soltanto formalmente, religione di stato fino alla revisione del Concordato del 1984.
NB laicità non come indifferenza dello stato ma garanzia dello stesso per la libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Principio istituzionale dell’alterità F 0 E 0corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato legittimità corte cos turca che aveva dichiarato lo scioglimento del partito Rafah che si proponeva di instaurare un partito basato sul diritto religioso e quindi in contrasto con la laicità dello stato.
Forma laica in senso positivo F 0 E 0lo stato agisce come neutrale garante e come promotore delle libertà F 0 E 0deve agire per rispondere ai bisogni religiosi che non potrebbero essere realizzate senza il suo intervento ( discriminazioni di vantaggio)
]Fonti
- Unilaterali
Le fonti unilaterali del Diritto Ecclesiastico si occupano principalmente dei tratti comuni delle varie fedi religiose, disciplinando i diritti e i divieti che spettano ad ognuno.
La fonte primaria è, ovviamente, la Costituzione, precisamente agli articoli:
+ il consiglio europeo ha autorizzato Italia a negoziare per la ce con lo stato vaticano una convenzione monetaria. Questione della costituzione europea e l’indicazione alle radici cristiane. Oltre a queste, ci sono le fonti ordinarie generiche che difficilmente si occupano direttamente di materia ecclesiastica, ma generalmente disciplinano situazioni più ampie che comprendono soltanto determinati aspetti. Quelle ordinarie specifiche sono, invece, direttamente coinvolte nel disciplinare materie ecclesiastiche, ma sono molto poche, in quanto lo Stato preferisce le fonti bilaterali per queste situazioni. La legge più importante di quest’ultima categoria è senz’altro la Legge sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato (l. 24 giugno 1929 n. 1159), in vigore per disciplinare i culti che non abbiano stipulato Intese con lo stato.+ diritto canonico - Bilaterali - Patti lateranensi e nuovo concordatoLa chiesa è stata la prima ad aver instaurato un accordo di Concordato con lo stato nel 1929. I Patti Lateranensi (comprendenti il Trattato e il Concordato) furono rivisti nel 1984 solo in ciò che riguardava il Concordato e sono uno strumento giuridico ben diverso dalle Intese, essendo quest’ultimo un trattato internazionale fra due enti sovrani qualitativamente uguali.
Sia i Patti Lateranensi che il Nuovo Concordato del 1984 appartengono alla sfera del Diritto internazionale e sono privi dunque di una diretta rilevanza interna, vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento. Per introdurre queste disposizioni d’origine internazionale nell’ordinamento giuridico italiano sono così stati emanati alcuni atti normativi che, pur essendo a tutti gli effetti di produzione statuale (l. 810/29 e l. 121/85,e quindi assimilabili alle fonti unilaterali), nel concreto assolvono ad un impegno preso con un altro ordinamento. Queste norme sono così denominate “bilaterali”. Per quel che riguarda la Chiesa cattolica, essa agisce tramite la Santa Sede, suo organo di governo. La Santa Sede ha la particolarità di essere un soggetto di diritto internazionale e privato, potendo quindi avere rapporti con le altre organizzazioni sovrane o agire con i privati. Dal 1984 tuttavia, per queste ultime situazioni, la Santa Sede in Italia di sovente delega la CEI, un ente ecclesiastico riconosciuto.
ordinaria : l’intesa appunto. Per coloro che definiscono le intese accordi di diritto esterno la legge sarebbe mera legge di esecuzione. Vi è infine hi ritiene l’insieme un atto costituzionale complesso che affianca una legge a un accordo. Nella prima prospettiva si ritiene che il legislatore mantenga un margine di discrezionalità. Nella seconda e nella terza il legislatore non ne avrebbe alcuno perché l’intesa sarebbe un vincolo per il contenuto della legge ( anche se non vi è obbligo per lo stato di emanare la legge). Le intese finora stipulate non sono chiare se si presentano con accordi di diritto esterno la relativa legge non si qualifica come di esecuzione ma di approvazione. Forse per sottolineare il carattere non internazionale degli accordi. Sono in verità leggi a forma specializzata – riserva di legge negoziata - tale legge sarà vincolata nel contenuto del contratto tra esecutivo e gruppo religioso.
La confessione israelita ha due enti che operano in suo nome: nei rapporti con lo stato e per materie di interesse generale l’ Unione delle comunità ebraiche italiane , per il resto le comunità territoriali ebraiche. Entrambi hanno personalità giuridica in base agli articoli 20 e 21 dell’Intesa stipulata nel 1986.
La confessione valdese, invece, opera attraverso la Tavola Valdese , riconosciuta nel 1984 attraverso un’intesa. La Tavola valdese tiene i contatti con lo Stato e assolve ogni compito di rappresentanza.
Trattativa con l’islam
Irriducibile pluralità della rappresentanza confessionale : in Italia 3 enti reclamano di rappresentare a pieno titolo la confessione islamica e abbiano presentato al governo una proposta di intesa separata. Esse sono L’unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia ( UCOII) , l’associazione Musulmani Italiani ( AMI) e la Comunità Islamica in Italia ( COREIS). Soluzione Spagna = costringere le 2 federazioni presenti sul territorio a costituire un ente unitario come organo rappresentativo. In Belgio si sono organizzate le elezioni di un organo rappresentativo del culto islamico tanto a livello federale che delle comunità autonome. In Francia si è favorita l’approvazione di una charte du culte musulman en france che prevede l’istituzione di un organo rappresentativo della comunità islamica a livello nazionale.
NB la distanza tra le nostre tradizioni e l’islam potrebbe rendere più difficile trovare sul piano dei contenuti condizioni soddisfacenti.
Possibile soluzione F 0 E 0dall’intesa omnibus alle piccole intese oppure un’intesa aperta alla quale progressivamente ciascuna comunità islamica senza rinunciare alla propria pretesa di rappresentatività possa prestare la propria adesione.
Il sostegno finanziario dello stato alle confessioni religiose
222/1985 per il sostegno finanziario della chiesa cattolica ha assunto valore generico in quanto la partecipazione alla quota viene ripartita tra le confessioni sulla base di scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Invero solo le confessioni avventista , pentecostale, valdese ei testimoni di geova si limitano alle scelte espresse. Per la confessione cattolica , luterana, buddista ortodossa e ebraica valgono anche le scelte non espresse. Non sembra coerente coll’art 3 F 0 E 0una diversa disponibilità finanziaria. Sembrerebbe più corretto o generalizzare le scelte non espresse( in quanto i contribuenti nel sistema attuale si trovano a finanziare solo alcune confessioni ) o la loro assegnazione allo stato. Inoltre manca una correlazione diretta tra la scelta operata dal contribuente con riferimento a una quota percentuale delle imposte che egli paga e l’effettiva erogazione della stessa quota di risorse economiche al soggetto cui è indirizzata la scelta in quanto non si compie un’addizione di valori monetari desunti dalle singole dichiarazioni dei redditi ma una proporzione tra dichiarazioni di volontà di un certo numero di contribuenti. Per quanto riguarda le somme attribuite allo stato sulla partecipazione alla quota dell’8 per mille è stabilito che l9o stato possa utilizzare tali somme per interventi straordinari per fame nel mondo , calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali. Nb gli interventi per fame nel mondo e per la conservazione dei beni culturali sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall’attività ordinaria e non sono compresi nella programmazion3. Agli interventi indicati possono accedere le p.a. , le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati ed escluso il fine di lucro. Nb in questa categorie possono rientrare anche enti religiosi.--> carattere manipolativo perché altera la ripartizione della quota dell’8 per mille + anche se ci sono stati finanziamenti di questo tipo a confessioni non cattoliche resta comunque quest’ultima la maggior beneficiaria. Nb escluse le associazioni religiose senza intesa
contribuenti della possibilità di dedurre dal reddito imponibile le erogazioni liberali in denaro destinate alle confessioni fino all’importo complessivo annuo di due milioni di lire. Particolare è l’intesa ebraica che riconosce sempre nell’ambito di 2 milioni la deducibilità anche dei contributi che a norma dello statuto gli ebrei sono obbligati a versare annualmente alle comunità ebraiche di appartenenza ( bozza intesa islamica idem per lo zakat). La deducibilità è prevista per la confessione cattolica e per quelle che hanno un’intesa. Uso delle erogazioni liberali specialmente per il sostentamento dei ministri di culto. Le sconfessioni religiose salvo l’unione battista sono obbligate trasmettere annualmente al ministero dell’interno un rendiconto delle somme rilevate dalla partecipazione al riparto della quota dell’8 per mille e dalle erogazioni liberali deducibili. Nb escluse le associazioni religiose senza intesa
persona. Buono scuola agevola le iscrizioni degli studenti delle famiglie disagiate alla scuola privata confessionale. I destinatari dell’erogazione possono essere la famiglia dello studente o la scuola. Quando riguarda la scuola per ovviare ai problemi di costituzionalità l’erogazione è diretta a tutte le scuole non statali e non solo a quelle confessionali. I buoni scuola devono essere rapportati alle condizioni reddituali e al numero di componenti del nucleo familiare , sono destinati alle famiglie di studenti nel territorio regionale frequentanti le scuole statali e paritarie private e degli enti locali nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella frequenza alla scuola secondaria.
interventi a favore degli oratori parrocchiali sono previsti da numerose leggi regionali che danno attuazione ai principi della l 328/2000 ( legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale tra cui le organizzazioni di volontariato e gli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose. = Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori. Ci sono regioni che senza aver approvato una specifica legge sugli oratori prevedono in sede di legge di bilancio un sostegno finanziario mediante la promozione della stipula di una convenzione con le diocesi tenendo conto delle attività svolte anche negli oratori. Inoltre a livello nazionale lo stato riconosce e incentiva la funzione educativa e social svolta nella comunità locale mediante attività di oratorio o attività similari dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici nonché dalle altre confessioni religiose. Le forme di sostegno riguardano interventi destinati alle strutture ( tramite finanziamento all’edilizia di culto) + riconoscimento alla regioni della possibilità di concedere in comodato a tali enti beni mobili o immobili senza oneri a carico della finanza pubblica.
Enti ecclesiastici
L’art 20 cost nello stabilire il divieto di un trattamento discriminante degli enti religiosi rispetto agli enti civili sembra distinguere i primi in enti ( o associazioni) che abbiano carattere ecclesiastico ed enti ( o associazioni) che abbiano fine di religione o di culto. Il fine di religione e di culto sembra ormai una condizione necessaria per la riconoscibilità , nell’ambito dell’ordinamento dello stato di un ente confessionale come persona giuridica. In questa prospettiva nella quale l’ente ecclesiastico appare sinonimo dell’ente confessionale l’art 20 cost indicherebbe i due profili dell’ecclesiasticità – quello relativo alla natura del soggetto ( ente confessionale) e quello relativo all’attività del soggetto ( religione o culto). Enti civili ed enti religiosi fanno riferimento ad un quadro unitario di regolamentazione della loro attività che realizza tra di essi una concreta eguaglianza di trattamento con l’eccezione relativa all’attività di religione e di culto il cui perseguimento in quanto funzionale alla promozione della persona umana giustifica che l’ecclesiasiticità del ente si traduca in una specialità della disciplina giuridica concernente l’attività considerata.. Il venir meno di quella attività di religione o di culto o anche lo sfumare delle finalità di religione e di culto dal paino dell’azione concreta a quello dello scenario in cui l’azione si svolge comportano la revoca del riconoscimento e l’impossibilità per l’ente di continuare a dirsi sub specie iuris civilis ecclesiastico. Sembra profilarsi una disciplina capace di assurgere a regola generale che però aumenterebbe il divario tra confessioni con intesa e confessioni senza vs art 20 cst. In più il divario aumenta in considerazione delle regole sull’amministrazione non tanto con l’obbligo degli enti religiosi civilmente riconosciuti di iscriversi nel registro delle persone giuridiche ( fatta eccezione per i valdesi) quanto con riferimento al fatto che gli enti delle confessioni prive di intesa sono soggetti a una vigilanza governativa che arriva fino al commissariamento dell’ente mentre la gestione degli altri enti religiosi si svolge sotto il controllo dei competenti organi della confessione senza alcuna ingerenza da parte dello stato.
Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti religiosi
Gli enti religiosi possono ottenere il riconoscimento a determinate condizioni e con un particolare procedimento. Quanto alla natura della per giur ad essi riconosciuta si esclude che tali enti possano definirsi enti pubblici e nemmeno possono dirsi persone giuridiche private F 0 E 0enti che costituiscono una categoria a sè = tertium genus. I modi con cui può avvenire il riconoscimento :
giuridica prima dell’unità d’Italia e non sono stati soppressi dalla legislazione successiva. Sono La santa sede che comprende non solo il romano pontefice ma anche la segreteria di stato , il consiglio degli affari pubblici della chiesa e gli altri organismi della curia romana. Il concetto canonistico di santa sede è stato fatto proprio dall’ordinamento dello stato tramite legge n 810/1929. Della personalità giuridica godono anche i soggetti costituiti o avente sede nello stato città del vaticano ossia enti stranieri,+ enti gestiti direttamente dalla santa sede che sarebbero enti , istituti ed uffici ce abbiano sede negli edifici e negli immobili immuni ai sensi del trattato lateranense e che non abbiano carattere di universalità. + Della personalità giuridica per antico possesso godono anche seminari e parrocchie di antica istituzione + la tavola valdese+ i 15 concistori delle chiese delle Valli valdesi. Della stesso tipo di riconoscimento godono altri istituti sulla base del trattato di amicizia commercio e navigazione tra la repubblica italiana e gli stati uniti d’ America ( es esercito della salvezza).
di cultura biblica + Gli Istituti evangelici betania emmaus , eben ezer, betesda + le comunità israelitiche e l’unione delle comunità + comunità evangeliche luterane + chiesa cristiana protestante di Milano e la comunità evangelica ecumenica di ispra – Varese. Si tratta di un riconoscimento della personalità giuridica ad enti che presentano il dato comune di essere organi istituzioni delle confessioni religiose. Altri enti di questo tipo sono stati riconosciuti persone giuridiche nell’ordinamento italiano ,mediante decreto del presidente della repubblica ( ES Congregazione cristiana dei testimoni di Geova e l’unione buddista italiana ). Per quanto riguarda l’accordo con le assemblee di dio in Italia si prevede la possibilità che siano riconosciuti come enti ecclesiastici solo gli enti nominativamente indicati nella stessa intesa ( assemblee di dio in Italia , Istituti evangelici Betania emmaus , eben ezer e Betesda = enti a numero chiusi)
emanati d all’autorità confessionale = si tratta di una sorta di procedimento di omologazione. Istituti diocesani per il sostentamento del clero e l’istituto centrale per il sostentamento del clero , le diocesi, le parrocchie F 0 E 0tutti questi enti acquistano la personalità giuridica dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto del ministero dell’interno che conferisce loto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto,. Siffatto procedimento è utilizzato anche per il riconoscimenti civile dei decreti canonici di fusione du istituti diocesani o di separazione di istituti di carattere interdiocesiano = si tratta di una situazione transitoria. Una
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex dlgs n 460/1997. La normativa precisa quale sia il criteri per individuare l’oggetto esclusivo o principale dell’attività di un ente al fine della qualificazione come ente non commerciale. ( non deve avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) è determinato in base alla legge , all’atto costitutivo o allo statuto , se esistenti in forma di atto pubblico o i scrittura privata autenticata o registrata. Per le associazioni politiche sindacali e di categoria , religiose , assistenziali , culturali, sportive dilettantistiche , di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti , associati o partecipanti , di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge , regolamento , atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale , dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali , nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute preventivamente agli associati. Per usufruire delle agevolazioni tributarie riconosciute dalla legge devono però inserire nei atti costitutivi o statuti redatti nella firma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata p o registrata una serie di condizioni tra le quali compaiono l’obbligo di prevedere una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Da questi obblighi che riguardano l’organizzazione dell’ente e la sua democraticità sono espressamente esentate le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato la stipulato accordi o intese. F 0 E 0 l’esenzione evidenzia che lo stato è incompetente in materia di organizzazione interna degli enti ecclesiastici. Si stabilisce che non si applica agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili le disposizioni secondo cui indipendentemente dalle previsioni statutarie l’ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita prevalentemente l’attività commerciale per un intero periodo d’imposta F 0 E 0ciò è dovuto a una riserva contenuta nelle norme patrizie all’autorità amministrativa della valutazione discrezionale sui mutamenti sostanziali del fine.
Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo stato ha stipulato patti, accordi , intese sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività di assistenza sociale e socio sanitaria ; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; etc. Viene ribadita per gli enti ecclesiastici considerati ONLUS l’esenzione dal rispetto delle disposizioni funzionali ad assicurare una democraticità dell’organizzazione interna della struttura ma allo stesso tempo viene sancito l’obbligo per tali enti di osservare la normativa contabile stabilita ex dlgs 460/97.. Alle agevolazioni tributarie conseguenti all’assimilazione con le ONLUS si aggiungono benefici che derivano dall’equiparazione delle attività istituzionali degli enti ecclesiastici alle attività di beneficenza e istruzione; le esenzioni previste per le affissioni e distribuzioni di pubblicazioni all’interno di luoghi di culto e all’esterno riduzione del 50% dell’imposta comunale sulle affissioni relative a manifestazioni e festeggiamenti religiosi + esenzione dall’ICI e dell’IRPEF per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e per le relative pertinenze.+ i monasteri d clausura esentati IRPEF insieme agli immobili della santa sede indicati nel trattato lateranense
Modificazione ed estinzione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
Qualora si verifiche un mutamento sostanziale nel fine , nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza dell’ente questo acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del ministro dell’interno udito il parere del consiglio di stato e se comporta perdita di uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento della personalità giuridica tale riconoscimento può essere revocato con decreto del ministero dell’interno sentita l’autorità confessionale e udito il parere del consiglio di stato. Invece la soppressione dell’ente o la sua estinzione per altre cause nell’ordinamento confessionale acquistano per qual che riguarda gli enti cattolici e gli enti ebraici efficacia civile mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’autorità confessionale competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione : l’iscrizione è disposta con decreto del ministro dell’interno. Per gli enti valdesi, avventisti, pentecostali,battisti , luterani testimoni di geova e buddisti è previsto che la notifica dell’avvenuta revoca della costituzione o dell’erezione di un ente da parte della competente autorità confessionale determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso e della devoluzione dei cui beni si provvede come per enti cattolici ed ebraici salvo che per gli enti valdesi il cui patrimonio è devoluto all’ente morale indicato nella delibera sinodale di revoca. Vi sono enti la cui estinzione è prevista dalla legge ma attuata con proceduta di omologazione utilizzata per il riconoscimento delle diocesi e delle parrocchie : si tratta delle mense vescovili, dei benefici capitolati parrocchiali , vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi che devono essere estinti con decreto canonico di erezione degli istituti per il sostentamento del clero ai quali vanno devoluti i patrimoni degli enti estinti.
Insegnamento della religione
personalità F 0 E 0l’interesse del minore costituisce allo stesso tempo scopo e limite del diritto dei genitori dovendo tener conto oltre che dell’interesse del minore , l’inclinazione naturale e le sue aspirazioni. Raggiunto il 14° anno di età il minore ha piena autodeterminazione sulla religione
La tutela della volontarietà della appartenenza confessionale.
I ministri di culto sono incompatibili con alcuni uffici e funzioni pubblici: non possono intraprendere la carriera di notaio , commercialista , ragioniere e perito commerciale , giudice di pace, difensore civico non sono eleggibili se curatori di anime a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nel territorio dove svolgono la loro attività. In altri ordinamenti l’incompatibilità dei ministri di culto a ricoprire cariche pubbliche è sanzionata costituzionalmente ( es in molte cost america del sud)A difesa del ministro di culto ci sono due principi, ovvero l’aggravante nell’omicidio contro un religioso che abbia cura di anime e l’abuso dell’abito ecclesiastico.
Lo stato italiano corrispondeva ai ministri di culto cattolici fino alla riforma del 1984 un assegno denominati supplemento di congrua destinato ad integrare il reddito che al ministro di culto derivasse dal patrimonio assegnato dall’autorità ecclesiastica alla parrocchia o alla diocesi per il sostentamento del parroco o del vescovo denominato rispettivamente beneficio parrocchiale e mensa vescovile quando tale reddito fosse inferiore ad un minimo legislativamente preventivato. Questo tipo di intervento non è venuto meno con la revisione del concordato ma è stato modificato con accordo con la chiesa F 0 E 0per l'inadeguatezza ad assicurare una parità di trattamento tra i ministri di culto. I patrimoni degli ex benefici parrocchiali e vescovili sono stati concentrati in apposti istituti a carattere diocesano o interdiocesiano denominati istituti per il sostentamento del clero ( IDSC) ai quali è stato delegato il compito di assicurare nella misura periodicamente determinata dalla conferenza episcopale italiana il congruo e dignitoso sostentamento del clero eventualmente integrando la remunerazione che gli stessi sacerdoti già ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero o gli stipendi che ad essi siano corrisposti da altri soggetti. Ove i redditi che gli istituti ricavino dai patrimoni da essi assegnati siano insufficienti interviene in via sussidiari a l’istituto centrale per il sostentamento del clero ( ICSC) eretto dalla CEI. NB il sostentamento non ha attribuzione caritativa ma è remunerazione. Quest’ultima deve essere congrua con riferimento alla qualità e alla quantità del servizio prestato dal beneficiario e dignitosa. La remunerazione è in concreto determinata mediante assegnazione al sacerdote di un certo numero di punti ai quali corrisponde un valore monetario unitario tenendo conto della progressione di anzianità , dei particolar oneri connessi all’ufficio , dell’indennità di alloggio per i sacerdoti che non dispongano di una alloggio ecclesiastico e di altre istituzioni di particolare onerosità. Vanno sottratti all’importo complessivo dell’assegno di sostentamento la remunerazione che il sacerdote riceva dagli enti ecclesiastici o dai soggetti pubblici o privato e dei 2/3 della pensione o delle pensioni escluse quelle assicurate da fondo clero INPS.
Un sostentamento dei ministri di altri culti è previsto nella forma indiretta dalle erogazioni liberali. La destinazione del ricavato al sostentamento ai ministri di culto è esplicitamente prevista per gli avventisti , i pentecostali, i valdesi, i battisti, i luterani, e i buddisti ed implicitamente ( prevedendosene una destinazione a fini di culto per gli ebrei e i testimoni di geova). L’utilizzabilità al medesimo scopo anche del ricavato dall’8 per mille non costituisce una esclusiva della chiesa cattolica ma è prevista anche per luterani e buddisti.
Ai ministri di culto la l 488/1999 assicura la tutela previdenziale ( invalidità, vecchiaia e superstiti) tramite un fondo speciale il “ Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica” gestito dall’INPS. Il fondo è alimentato da un contributo annuo degli iscritti e da un contributo annuo straordinario dello stato. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione tutti i sacerdoti e i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica aventi cittadinanza italiana , ridenti in Italia dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall’inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione d’invalidità. Per i ministri di culto ebraici, buddisti e testimoni di geova l’iscrizione è una facoltà. A decorrere dal 1 gennaio 2000 l’iscrizione è estesa ai sacerdoti non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle chiese o enti acattolici riconosciuti nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana operanti all’estero al servizio di diocesi italiane e delle chiese o enti acattolici riconosciuti. Per i ministri di culto cattolico si prevede la possibilità di forme di previdenza e assistenza integrativa gestite in modo autonomo dall’istituto centrale e dagli istituti diocesani per il sostentamento del clero. Una forma di intervento assistenziale integrativo è costituito dalla polizza sanitaria per il clero stipulata dall’iCSC con la società cattolica di assicurazione col fine di integrare o sostituire le prestazioni per il ricovero ospedaliero del S:S:N: nonché di rimborsare ai sacerdoti la spesa sopportata per ottenete una adeguata assistenza domiciliare quando per l’età avanzata o per temporanea debilitazione fisica conseguente a infortunio o malattia non siano in grado di esperire le normali azioni della vita quotidiana.
La norma neoconcordataria esclude che la qualità di religioso costituisca causa di esenzione ipso iure dal servizio militare rimettendo la volontà dei religiosi la facoltà di ottenere l’esonero o l’assegnazione al servizio sostitutivo civile e non affida loro alcun compito specifico e predeterminato per legge per l’ipotesi di mobilitazione generale. I novizi degli istituti di vita consacrata e delle cecità di via apostolica fruiscono del medesimi rinvilii dalle chiamata di leva di cui fruiscono gli studenti universitari. La mancata riproduzione nel nuovo accordo tra stato e chiesa di norme contenute nel previdente concordato lateranense ha rafforzato l’irrilevanza civile delle status di religioso.. I religiosi non godono di una tutela previdenziale specifica. Prima la legge del 1956 limitava le assicurazioni sociali obbligatorie per invalidità , vecchiaia e tubercolosi ai religiosi quando prestino attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose F 0 E 0corte costituzionale illegittimo tutela estesa che ai dipendenti degli enti ecclesiastici o associazioni e case religiose. Tale illegittimità però vi è solo se l’attività non è prestata all’ordine o alla congregazione religiosa di appartenenza. Alle stesse condizioni deve ritenersi che ad essi spetti l’assicurazione malattia e l’assicurazione infortuni. In ogni caso deve ritenersi anche in assenza di una disposizione di legge specifica che ai religiosi debba essere riconosciuta la tutela sanitaria e il diritto di pensione sociale.
Problematiche familiari connesse alla presenza islamica in Italia
I problemi sono diversi a seconda che il matrimonio con un immigrato di appartenenza islamica concerna un cittadino o una cittadina italiana. Nel primo caso in ragione del divieto per la donna di sposare un uomo che non professi la religione musulmana vigente in molti paesi questi potrebbero negare il rilascio del nulla osta. In questo caso la giurisprudenza ha ritenuto il caso contrario all’ordine pubblico italiano F 0 E 0l’ufficiale di stato civile dovrà procedere alle pubblicazioni matrimoniali senza il nulla osta. Nel secondo caso la necessarietà che l’immigrato abbia libertà di stato impedirà che siano possibili nozze ove lo straniero sia vincolato da precedenti vincoli coniugali anche se la sua legge riconoscesse le unioni poligamiche e lo stato di origine gli avesse rilasciato quindi il nulla osta. Tale matrimonio non sarebbe ammissibile nemmeno se lo sposo fosse liberato dal precedente vincolo tramite ripudio atto cui non è riconosciuta rilevanza nel nostro ordinamento in quanto vs ordine pubblico. L’eventuale matrimonio poligamico non ha rilevanza nel nostro ordinamento nemmeno con lo strumento del ricongiungimento familiare perché vs ordine pubblico. F 0 E 0favor verso minore consente alla madre ingresso in Italia per un periodo determinato per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico. Il figlio e la moglie del musulmano poligamico sono comunque ammessi a succedere ai beni lasciati da costui in italia. La corte di cassazione ha esclusi l’applicabilità in materia di accertamento della filiazione legittima naturale del principi del diritto marocchino e musulmano che non riconoscono l’istituto del riconoscimento della filiazione naturale e addirittura puniscono penalmente la donna che abbia concepito fuori dal matrimonio. Ritenuta incompatibilità con i principi dell’ordine pubblico della norma presente in molti pesi islamici che prevede l’inderogabile affidamento al padre in caso di divorzio.
Appartenenza confessionale ed esercizio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro. Vietate indagini sulle opinioni religiose del lavoratore e ogni discriminazione in tal senso. Divieto alle società , imprese , astuti e altri organismi o soggetti privati du trattare nelle attività di selezione del personale i dati idonei a rivelare le condizioni religiose , filosofiche o di altro genere , le opinioni politiche , l’adesione a partiti , sindacati , associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale , l’origine razziale ed etnica e la vita sessuale. Le indagini sulle opinioni religiose del lavoratore possono esser consentire in tutti quel casi in cui la prestazione del lavoratore richiede una consonanza ideologica tra dipendente e datore di lavoro. L 39/2002 sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia , sia stata o sarebbe stata un’altra in una situazione analoga ; sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione , un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Direttiva CE 2000/78 nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione i sulle convinzioni personali non costitutive discriminazione laddove la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale.
considerata di dubbia condotta e posseduta dal demonio. In Italia si esclude tramite il ministero della sanità la possibilità della effettuazione di tali interventi presso SSN e per opera del personale medico e si esprime l’opinione che debba essere perseguito per legge chi sottopone le proprie figlie a pratiche mutilanti. Il comitato nazionale per la Bioetica ha ritenuto che non abbiano finalità terapeutiche e profilattiche e che producano una invalidità permanente mentre diversamente può ritenersi riguardo alla circoncisione maschile