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Riassunto Esame Diritto Ecclesiastico (Botta), Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Appunti rielaborati del corso di Diritto Ecclesiastico. Testo d'esame: Botta

Tipologia: Sintesi del corso

2010/2011

Caricato il 12/09/2011

martinacer
martinacer 🇮🇹

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Diritto ECCLESIASTICO
Crisi del diritto ecclesiastico
Superamento del rapporto privilegiato tra stato e chiesa F 0 E 0 caduta della ragione di specialità del diritto ecclesiastico? ,
laicità stato
Principio di laicità
La situazione italiana era ben diversa da quella francese e americana, dato che l’Italia comincia la sua laicizzazione
parecchi decenni dopo e aveva altre problematiche piuttosto serie, come quella dell’unicazione nazionale, ma
soprattutto della presenza all’interno della penisola dello Stato ponticio, realtà che creava seri problemi sia
politicamente per la già citata unicazione, sia a livello sociale, dato che il cattolicesimo inuenzava in maniera forte
quasi tutti gli italiani.
I primi passi si registrano nel 1848 con due atti di Carlo Alberto, che prima libera i valdesi da ogni discriminazione
civile, poi nello Statuto Albertino pochissimi giorni dopo, conferma la supremazia della religione cattolica, considerata
religione di Stato, pur ammettendo la tolleranza di altri culti in conformità delle leggi allora vigenti. La legge Sineo dello
stesso anno, inne, cancella ogni possibilità di ineguale trattamento in base alla dierenza di culto. La successiva e ben
nota legge Siccardi del 1850 abolisce il foro ecclesiastico, garantendo una eguale e unica giurisdizione in tutto il
territorio dello stato; dal 1855 al 1866 susseguono varie leggi che limitano e smantellano la proprietà privata della
Chiesa, sopprimono vari ordini religiosi e incamerano moltissimi beni. Il Codice Civile del 1856 ritiene, poi, totalmente
irrilevante nell’ambito giuridico il matrimonio religioso, istituendo quello civile. Inne, le leggi Casati e Coppino
laicizzano le strutture scolastiche. Per quel che riguardava, invece, i rapporti fra Stato e Chiesa, questi, dopo la presa di
Roma del 20 settembre 1870, erano regolati della cosiddetta “legge delle Guarantigie” (l. 13 maggio 1871), la quale
attribuiva al pontece uno status personale unico quanto particolare: era infatti equiparato, per dignità e diritti
personali, al sovrano d’Italia, rendendolo immune da qualsiasi controllo dell’autorità italiana, mentre i cardinali e il
Conclave godevano di altri beneci simili.
L’Italia abbandonò la sua laicità per un piccolo ritorno al confessionismo, anche se molto più temperato, con la
stipulazione dei Patti Lateranensi del 1929, in quanto nel concordato vi si aermava la unicità della religione cattolica,
di nuovo religione di stato, mentre la Chiesa diviene di nuovo titolare di alcune prerogative giuridiche.
La Costituzione del 1946 riporta l’uguaglianza di libertà religiosa, senza tuttavia tornare a un separatismo netto, ma
avviando una condizione giuridica più originale e complessa, con la creazione della gura dell’Intesa e senza
l’abolizione del precedente Concordato. La libertà religiosa garantita costituzionalmente, infatti, non implica un eguale
trattamento totale da parte dello Stato, ma un eguale trattamento nell’ambito dell’esercizio della libertà stessa. Da
notare, inoltre, che la Religione Cattolica è stata, anche se soltanto formalmente, religione di stato no alla revisione
del Concordato del 1984.
NB laicità non come indierenza dello stato ma garanzia dello stesso per la libertà di religione in regime di pluralismo
confessionale e culturale. Principio istituzionale dell’alterità F 0 E 0 corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato
legittimità corte cos turca che aveva dichiarato lo scioglimento del partito Rafah che si proponeva di instaurare un
partito basato sul diritto religioso e quindi in contrasto con la laicità dello stato.
Forma laica in senso positivo F 0 E 0 lo stato agisce come neutrale garante e come promotore delle libertà F 0 E 0 deve agire per
rispondere ai bisogni religiosi che non potrebbero essere realizzate senza il suo intervento ( discriminazioni di
vantaggio)
]Fonti
Unilaterali
Le fonti unilaterali del Diritto Ecclesiastico si occupano principalmente dei tratti comuni delle varie fedi religiose,
disciplinando i diritti e i divieti che spettano ad ognuno.
La fonte primaria è, ovviamente, la Costituzione, precisamente agli articoli:
art. 2: Diritti inviolabili dell’uomo. ( grundnorm)
art. 3: Eguaglianza dei cittadini senza distinzione, tra l’altro, di religione. F 0 E 0 uguaglianza come non
discriminazione. Salvo la distinzione tra costituzioni che sembrano riservare ai cittadini il diritto di uguaglianza
e costituzioni che ampliano tale diritto a ogni persona non v’è praticamente testo cost che non vieti la
discriminazione fondata sulla religione mentre rari sono i testi che si preoccupano di stabilire che non
costituiscono discriminazione le misure adottate allo scopo di assistere e far progredire persone o gruppi
svantaggiati ( nuova Zelanda) Il testo cost italiano fa riferimento a non discriminazione dei cittadini anche se
deve ritenersi con cittadini “ogni soggetto posto nell’ordinamento”. L’art 3 va bilanciato con il principio della
tutela dell’identità specie delle minoranze. In Italia con l’aumento dell’immigrazione si è sviluppata una
legislazione regionale che preserva l’identità nazionale , etnica, culturale e religiosa dei lavoratori. Non
mancano alcuni stati impegni costituzionalmente specicati a incoraggiare lo sviluppo delle identità di tutte le
minoranze nazionali ( es Ucraina , Estonia) . In Italia è previsto nell’art 3 comma 32 che spetti allo stato
rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Nb
Quando il comportamento di un privato o di una pubblica amministrazione produce discriminazione per motivi
razziali , etnici, nazionali o religiosi , il giudice può , su istanza di parte ordinare la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo secondo le circostanze a rimuovere
gli eetti della discriminazione nonché condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non
patrimoniale.
Art 4 diritto al lavoro F 0 E 0 diritto di ogni cittadino a concorrere al progresso materiale e spirituale
art. 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani nei rispettivi ordini; i loro rapporti sono regolati
dai Patti Lateranensi, la cui modica, se attuata concordemente, non richiede revisione costituzionale.
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Diritto ECCLESIASTICO

Crisi del diritto ecclesiastico Superamento del rapporto privilegiato tra stato e chiesa F 0 E 0caduta della ragione di specialità del diritto ecclesiastico? , laicità stato Principio di laicità

La situazione italiana era ben diversa da quella francese e americana, dato che l’Italia comincia la sua laicizzazione parecchi decenni dopo e aveva altre problematiche piuttosto serie, come quella dell’unificazione nazionale, ma soprattutto della presenza all’interno della penisola dello Stato pontificio, realtà che creava seri problemi sia politicamente per la già citata unificazione, sia a livello sociale, dato che il cattolicesimo influenzava in maniera forte quasi tutti gli italiani.

I primi passi si registrano nel 1848 con due atti di Carlo Alberto, che prima libera i valdesi da ogni discriminazione civile, poi nello Statuto Albertino pochissimi giorni dopo, conferma la supremazia della religione cattolica, considerata religione di Stato, pur ammettendo la tolleranza di altri culti in conformità delle leggi allora vigenti. La legge Sineo dello stesso anno, infine, cancella ogni possibilità di ineguale trattamento in base alla differenza di culto. La successiva e ben nota legge Siccardi del 1850 abolisce il foro ecclesiastico, garantendo una eguale e unica giurisdizione in tutto il territorio dello stato; dal 1855 al 1866 susseguono varie leggi che limitano e smantellano la proprietà privata della Chiesa, sopprimono vari ordini religiosi e incamerano moltissimi beni. Il Codice Civile del 1856 ritiene, poi, totalmente irrilevante nell’ambito giuridico il matrimonio religioso, istituendo quello civile. Infine, le leggi Casati e Coppino laicizzano le strutture scolastiche. Per quel che riguardava, invece, i rapporti fra Stato e Chiesa, questi, dopo la presa di Roma del 20 settembre 1870, erano regolati della cosiddetta “legge delle Guarantigie” (l. 13 maggio 1871), la quale attribuiva al pontefice uno status personale unico quanto particolare: era infatti equiparato, per dignità e diritti personali, al sovrano d’Italia, rendendolo immune da qualsiasi controllo dell’autorità italiana, mentre i cardinali e il Conclave godevano di altri benefici simili.

L’Italia abbandonò la sua laicità per un piccolo ritorno al confessionismo, anche se molto più temperato, con la stipulazione dei Patti Lateranensi del 1929, in quanto nel concordato vi si affermava la unicità della religione cattolica, di nuovo religione di stato, mentre la Chiesa diviene di nuovo titolare di alcune prerogative giuridiche.

La Costituzione del 1946 riporta l’uguaglianza di libertà religiosa, senza tuttavia tornare a un separatismo netto, ma avviando una condizione giuridica più originale e complessa, con la creazione della figura dell’Intesa e senza l’abolizione del precedente Concordato. La libertà religiosa garantita costituzionalmente, infatti, non implica un eguale trattamento totale da parte dello Stato, ma un eguale trattamento nell’ambito dell’esercizio della libertà stessa. Da notare, inoltre, che la Religione Cattolica è stata, anche se soltanto formalmente, religione di stato fino alla revisione del Concordato del 1984.

NB laicità non come indifferenza dello stato ma garanzia dello stesso per la libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Principio istituzionale dell’alterità F 0 E 0corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato legittimità corte cos turca che aveva dichiarato lo scioglimento del partito Rafah che si proponeva di instaurare un partito basato sul diritto religioso e quindi in contrasto con la laicità dello stato.

Forma laica in senso positivo F 0 E 0lo stato agisce come neutrale garante e come promotore delle libertà F 0 E 0deve agire per rispondere ai bisogni religiosi che non potrebbero essere realizzate senza il suo intervento ( discriminazioni di vantaggio)

]Fonti

- Unilaterali

Le fonti unilaterali del Diritto Ecclesiastico si occupano principalmente dei tratti comuni delle varie fedi religiose, disciplinando i diritti e i divieti che spettano ad ognuno.

La fonte primaria è, ovviamente, la Costituzione, precisamente agli articoli:

  • art. 2: Diritti inviolabili dell’uomo. ( grundnorm)
  • art. 3: Eguaglianza dei cittadini senza distinzione, tra l’altro, di religione. F 0 E 0uguaglianza come non discriminazione. Salvo la distinzione tra costituzioni che sembrano riservare ai cittadini il diritto di uguaglianza e costituzioni che ampliano tale diritto a ogni persona non v’è praticamente testo cost che non vieti la discriminazione fondata sulla religione mentre rari sono i testi che si preoccupano di stabilire che non costituiscono discriminazione le misure adottate allo scopo di assistere e far progredire persone o gruppi svantaggiati ( nuova Zelanda) Il testo cost italiano fa riferimento a non discriminazione dei cittadini anche se deve ritenersi con cittadini “ogni soggetto posto nell’ordinamento”. L’art 3 va bilanciato con il principio della tutela dell’identità specie delle minoranze. In Italia con l’aumento dell’immigrazione si è sviluppata una legislazione regionale che preserva l’identità nazionale , etnica, culturale e religiosa dei lavoratori. Non mancano alcuni stati impegni costituzionalmente specificati a incoraggiare lo sviluppo delle identità di tutte le minoranze nazionali ( es Ucraina , Estonia). In Italia è previsto nell’art 3 comma 32 che spetti allo stato rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Nb Quando il comportamento di un privato o di una pubblica amministrazione produce discriminazione per motivi razziali , etnici, nazionali o religiosi , il giudice può , su istanza di parte ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo secondo le circostanze a rimuovere gli effetti della discriminazione nonché condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale.
  • Art 4 diritto al lavoro F 0 E 0diritto di ogni cittadino a concorrere al progresso materiale e spirituale
  • art. 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani nei rispettivi ordini; i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, la cui modifica, se attuata concordemente, non richiede revisione costituzionale.
  • art. 8: Le confessioni religiose sono “ugualmente libere”. Quelle diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi, secondo i loro statuti, quando ciò non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati da Intese.
  • art. 19: Diritto di professare ( per tutti e non solo i cittadini) liberamente la propria fede, nonché di farne propaganda ed esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non contrasti col buon costume.( liberalità maggiore del nostro costituente rispetto ad atre costituzioni ove al limite del buon costume è associato il limite dell’ordine pubblico come la Spagna , un caso a sé costituisce la costituzione colombiana che stabilisce che è garantita la libertà di tutti i culti che non sono contrari alla morale cristiana e alle leggi. Gli atti contrari alla morale cristiana o sovversivi dell’ordine pubblico che si eseguono in occasione o a pretesto dell’esercizio di un culto rimangono sottoposti al diritto comune. NB c’è una differenza tra il limite del buon costume dell’art 19 e quello dell’art 21 : l’art 19 riduce all’esclusivo ambito rituale l’operatività del divieto mentre l’art 21 delega al legislatore ordinario il compito o stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni a quel medesimo divieto. Rispetto alla celebrazione dei riti manca anche la possibilità di una attività di prevenzione. L’art 19 F 0 E 0è il diritto alla libera formazione di coscienza e di religione anche se di fatto è omesso lo specifico riferimento alla libertà di coscienza. La sostanziale equivocità dell’art 19 ha consentito una resistenza a veder tutelata dalla norma anche la coscienza laica e in particolare l’ateismo ritenuto tutelabile solo come libera manifestazione di pensiero ex art 21 cost e l’affermarsi di interpretazioni secondo le quali l’art 19 avrebbe vietato l’ateismo attivo o preteso dell’individuo l’adesione a una istituzione religiosa. Oggi si ritiene che art 19 tuteli anche l’ateismo nonostante tutto parte della dottrina ritenendo la formazione della coscienza individuale un momento pregiuridico non lo ritiene di fatto tutelabile. Al contrario c’è chi ritiene che questo sia un diritto autonome e che la sua protezione sia possibile tramite strumenti diversi dall’art 19 es art 21 e 34 ( diritto allo studio)
  • art. 20: Il carattere religioso o il fine di culto di un’associazione o di un’istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative nè speciali gravami fiscali per la costituzione, la capacità giuridica e ogni forma di attività. F 0 E 0norma di chiusura del sistema costituzionale di tutela del sentimento religioso. Risponde all’intento di favorire un’articolazione flessibile e duttile della fenomenologia sociale religiosa= sentimento religioso tutelato anche se trovi espressione in forme non tradizionali e non istituzionalizzate. Tutela di nuovi gruppi , associazioni movimenti o culti che non trovino applicazione dell’art 7 e 8
  • art. 33: libertà d’insegnamento; libertà, per i privati d’istituire scuole senza oneri per lo Stato. Nel campo del Diritto internazionale, ciò che maggiormente influisce è la Dichiarazione universale dei diritti dell uomo del 1948, in due passi importanti, il primo all’art. 18 che sancisce la totale libertà di religione, il secondo nel secondo comma dell’art. 26.( L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.) + carta Nizza ( libertà religiose e uguaglianza)+ Direttiva del consiglio dell’unione europea n2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica F 0 E 0recepita con l 39/2002 (cd l. comunitaria.
     + il consiglio europeo ha autorizzato Italia a negoziare per la ce con lo stato vaticano una convenzione 
    monetaria. Questione della costituzione europea e l’indicazione alle radici cristiane. Oltre a queste, ci sono le fonti ordinarie generiche che difficilmente si occupano direttamente di materia ecclesiastica, ma generalmente disciplinano situazioni più ampie che comprendono soltanto determinati aspetti. Quelle ordinarie specifiche sono, invece, direttamente coinvolte nel disciplinare materie ecclesiastiche, ma sono molto poche, in quanto lo Stato preferisce le fonti bilaterali per queste situazioni. La legge più importante di quest’ultima categoria è senz’altro la Legge sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato (l. 24 giugno 1929 n. 1159), in vigore per disciplinare i culti che non abbiano stipulato Intese con lo stato.+ diritto canonico - Bilaterali - Patti lateranensi e nuovo concordato

La chiesa è stata la prima ad aver instaurato un accordo di Concordato con lo stato nel 1929. I Patti Lateranensi (comprendenti il Trattato e il Concordato) furono rivisti nel 1984 solo in ciò che riguardava il Concordato e sono uno strumento giuridico ben diverso dalle Intese, essendo quest’ultimo un trattato internazionale fra due enti sovrani qualitativamente uguali.

Sia i Patti Lateranensi che il Nuovo Concordato del 1984 appartengono alla sfera del Diritto internazionale e sono privi dunque di una diretta rilevanza interna, vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento. Per introdurre queste disposizioni d’origine internazionale nell’ordinamento giuridico italiano sono così stati emanati alcuni atti normativi che, pur essendo a tutti gli effetti di produzione statuale (l. 810/29 e l. 121/85,e quindi assimilabili alle fonti unilaterali), nel concreto assolvono ad un impegno preso con un altro ordinamento. Queste norme sono così denominate “bilaterali”. Per quel che riguarda la Chiesa cattolica, essa agisce tramite la Santa Sede, suo organo di governo. La Santa Sede ha la particolarità di essere un soggetto di diritto internazionale e privato, potendo quindi avere rapporti con le altre organizzazioni sovrane o agire con i privati. Dal 1984 tuttavia, per queste ultime situazioni, la Santa Sede in Italia di sovente delega la CEI, un ente ecclesiastico riconosciuto.

  • Art 7 F 0 E 0patti lateranensi I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dall’art. 7 della Costituzione, il quale si compone di due commi: - il primo comma sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani;( valore meramente dichiarativo by Magni x altri negazione esclusività della sovranità = automatica rilevanza del diritto canonico nella disciplina delle materie sottratte allo stato F 0 E 0questo non significa incompetenza assoluta dello stato in materia religiosa. Altro significato :
  • NB essendo che la regolamentazione pattizia ha come soggetti le autorità dello stato e cei ( per le intese) e tra governo e s. sede ( per gli accordi) c’è rischio di sottrarre anche totalmente al controllo del parlamento la valutazione sulla rilevanza di un bisogno primario.
  • Nota storica: l’inserimento nella costituzione dei patti lateranensi :
    • motivi contrari ( paternità fascista del patto; stato laico = confessionismo strisciante; antinomie tra norme patti e costituzione, riconoscimento della sovranità dello stato e della chiesa problema di competenza delle competenze)
    • Motivi a favore rapporti con chiesa + ordinamenti parimenti originari = solo rapporto concordatario
    • Molti rilevavano il problema nell’inserire i patti in un art della cost e non nel preambolo che si sarebbero costituzionalizzate le norme dei patti = specificazione del solo vincolo sulla produzione giuridica. Chi ritiene costituzionalizzate le norme dovrebbe ritenere inutile l’art 20 cost e le norme supercostituzionali in quanto speciali anche rispetto alle altre norme cost ma passibili di essere modificate da legge ordinaria se consenso chiesa.
    • Teoria della costituzionalizzazione del principio concordatario F 0 E 0rapporti tra stato e chiesa necessariamente disciplinati tramite concordati o accodi bilaterali F 0 E 0 costituzionale sarebbe quindi il principio irreformabile se non con le procedure previste dall’art 138 della necessaria regolamentazione concordataria = non legittimo anche con 138 unilateralmente F 0 E 0questa teoria dimentica che fu respinto emendamento che prevedeva che i rapporti tra stato e chiesa fossero disciplinati in termini concordatari e non con i patti lateranensi
    • Teoria secondo la quale l’art 7 si concreterebbe in un ordine di esecuzione dei patti lateranensi=inaccettabile l’art 7 si tramuterebbe in un inammissibile mandato in bianco al governo per derogare in accordo con la chiesa ai principi costituzionali senza controllo del parlamento
    • Teoria giusta: Catalano F 0 E 0art 7 si limita a ribadire il concetto dello stare pactis imponendo al parlamento l’obbligo negativo di non legiferare in contrario agli impegni pattizi e l’obbligo positivo per il governo di agire in modo conforme ai patti
  • Accordi e intese:Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
  • (^) Nb le disposizioni ex art 8 erano prima nel art 19 secondo ,’emendamento Lucifero = Mortati per uguaglianza nelle disp generali
  • Art 8: La posizione giuridica delle confessioni religiose diverse dalla cattolica trova oggi la sua principale fonte di regolamentazione nell’art. 8 della Costituzione. Il 1° comma di tale articolo prevede l’eguale libertà di “tutte le confessioni religiose” innanzi alla legge, riferendo sia tutti i culti, compresi quelli non cattolici.( NB precetto chiave del principio di neutralità + la costituzionalizzazione dell’art 7 non è in contrasto perché nato dall’esigenza storica di non mettere a rischio la conciliazione tra stato e chiesa raggiunta con i patti lateranensi + disuguaglianze non privilegiarie ma speciali)
  • Nel comma successivo, il legislatore costituente ha sancito la libertà di organizzazione delle confessioni acattoliche, che si estrinseca nella possibilità, offerta a tali confessioni, di organizzarsi autonomamente, secondo un proprio statuto, e di autodeterminarsi anche nei confronti dello Stato. Tale potere di autodeterminazione incontra il limite dell’ordinamento giuridico italiano (quando le norme statutarie non esauriscono il loro effetti nell’ordine confessionale +non riguarda i principi astratti ma organizzazione + il non contrasto riguarda solo i principi fondamentali dell’ordinamento stesso). Nell’ipotesi che non l’intero statuto ma solo alcune norme di esso contrastino con l’ordinamento giuridico italiano non è possibile il riconoscimento limitatamente alle parti conformi di statuto.. NB statuto non obbligatorio + non ingerenza dello stato nell’emanazione delle disposizioni dello statuto x tutela spontaneità della formazione e costituzione delle confessioni religiose + principio separatezza degli ordini
  • L’art. 8, 3° comma, Cost., stabilisce che i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati “per legge” dello Stato e che tale legge sia emanata“sulla base di intese” con le rappresentanze delle confessioni.( bilateralità = art 7, sostanziale assimilazione delle intese con il concordato dal punto di vista contenutistico ma non sono atti di dir internazionale anche se bilaterali e implicanti una posizione di paritaria tra stato e confessioni)Fino ad oggi, lo Stato italiano ha provveduto a firmare intese con otto confessioni religiose. Peraltro, bisogna rilevare che manca ancora oggi un intervento legislativo volto ad abrogare le disposizioni contenute nella legge sui culti ammessi (l. 24 Giugno 1929, n. 1159),le quali, limitando la libertà delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e non stipulatarie di intese , creano nei loro confronti delle discriminazioni contrarie ai principi contenuti nella Costituzione.
  • Natura di intesa e della sua legge di approvazione: coloro che definiscono le intese atti di diritto pubblico interno qualificano la legge di approvazione una legge che necessita di un requisito formale ulteriore rispetto a quelli previsti per la legge

ordinaria : l’intesa appunto. Per coloro che definiscono le intese accordi di diritto esterno la legge sarebbe mera legge di esecuzione. Vi è infine hi ritiene l’insieme un atto costituzionale complesso che affianca una legge a un accordo. Nella prima prospettiva si ritiene che il legislatore mantenga un margine di discrezionalità. Nella seconda e nella terza il legislatore non ne avrebbe alcuno perché l’intesa sarebbe un vincolo per il contenuto della legge ( anche se non vi è obbligo per lo stato di emanare la legge). Le intese finora stipulate non sono chiare se si presentano con accordi di diritto esterno la relativa legge non si qualifica come di esecuzione ma di approvazione. Forse per sottolineare il carattere non internazionale degli accordi. Sono in verità leggi a forma specializzata – riserva di legge negoziata - tale legge sarà vincolata nel contenuto del contratto tra esecutivo e gruppo religioso.

  • Il solo criterio che vale ad escludere un gruppo religioso dall’intesa è che questo non sia una confessione religiosa F 0 E 0il concetto cmq non è univoco ed è di fatto poco funzionale all’accettazione dell’eterodossia. I sogg che ritengono che sia impossibile discernere tra confessioni e associazioni religiose collocherebbero nell’art 8 anche le confessioni di fatto ( contestazione della struttura della chiesa originaria ma dichiarano di farne ancora parte ) Un criterio di distinzione potrebbe essere l’animus degli appartenenti = necessaria autoreferenzialità ( sono le stesse formazioni sociali religiose all’esito di un processo di autoindividuazione a qualificarsi come confessioni e a rendersi autonome e indipendenti rispetto a qualsiasi formazione dello stesso tipo. Ciò non significa che lo stato si limiti a una presa d’atto F 0 E 0imprescindibilità della valutazione che si effettua non sull’ideologia masull’animus dell’unicità del credo , sulla struttura organizzativa e sulla finalità del riconoscimento - I criteri della corte costituzionale F 0 E 0esistenza di e intesa o riconoscimenti pubblici,dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri e dalla comune considerazione ( in presenza di questi elementi – tranne l’intesa che obbliga al riconoscimento- stato ha obbligo di motivare il rifiuto) - Criteri cassazione F 0 E 0modello socio organizzativo quello della chiesa cattolica, opinione pubblica ( e non comune considerazione), riconoscimento alle dichiarazione degli adepti specie se numerosi, dei pareri degli esperti e delle sentenze dei giudici. ( sul punto della numerosità degli adepti = ley organica de libertad religiosa che circoscrive l’utilizzo della contrattazione a quelle confessioni che per la loro diffusione territoriale e num fedeli abbiano raggiunto notorio arrigo cioè si possano ritenere notoriamente radicate e stabilizzate in Spagna)
  • Sono nella prima metà degli anni 80 si è data attuazione all’art 8 comma 3 nell’ordine : Tavola valdese; unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, assemblee di dio in Italia, l’unione delle comunità ebraiche italiane, l’unione cristiana evangelica battista d’Italia, la chiesa evangelica luterana d’Italia, la congregazione cristiana dei testimoni di Geova, unione buddista italiana
  • Si va verso interpretazione di intese come atti di diritto esterno e processo di parlamentarizzazione delle trattative con la chiesa + ripetitività dei contenuti delle intese = necessità di uguaglianza. Il problema delle associazioni religiose fuori art 8 -. FONTI Il quadro delle fonti disciplinanti la materia delle confessioni acattoliche risulta estremamente variegato. Da un lato, infatti, si collocano le norme costituzionali (artt. 8, 19 e 20),indirizzate a tutte le confessioni religiose; dall’altro, e solo con riguardo alle confessioni acattoliche che hanno stipulato intese con lo Stato ( ex art. 8, 3° comma, Cost.), trovano applicazione disposizioni contenute nelle rispettive leggi di attuazione.
  • In Italia i rapporti fra lo stato e le confessioni sono regolati da vari tipi di accordi o di permessi, a seconda dell’importanza e diffusione, ma soprattutto conformità all’ordinamento italiano dei vari culti. La prima distinzione netta è fra confessione riconosciuta e non: la confessione riconosciuta ha diritto ad alcuni privilegi, benefici ed esenzioni che non spettano alla confessione di fatto. Il riconoscimento viene effettuato dall’autorità amministrativa su richiesta di una data confessione, dopo aver controllato la statuto di quest’ultima ed aver accertato l’idoneità del culto, ovvero che questo non sia contrario alle norme di buoncostume o alla legge italiana. Le confessioni riconosciute possono avviare trattative col Governo per stipulare, inoltre, un’Intesa: gli accordi vengono pattuiti fra i rappresentanti della confessione e gli incaricati del Governo, e una volta siglati il testo dell’intesa viene passato in Parlamento. Situazione totalmente differente, ovviamente, vige tra lo Stato e la Chiesa Cattolica Le confessioni religiose che godono di un’intesa non sono strutturate tutte in una maniera uguale: a volte sono enti che chiedono personalità giuridica, a volte preferiscono farlo tramite enti esponenziali.

La confessione israelita ha due enti che operano in suo nome: nei rapporti con lo stato e per materie di interesse generale l’ Unione delle comunità ebraiche italiane , per il resto le comunità territoriali ebraiche. Entrambi hanno personalità giuridica in base agli articoli 20 e 21 dell’Intesa stipulata nel 1986.

La confessione valdese, invece, opera attraverso la Tavola Valdese , riconosciuta nel 1984 attraverso un’intesa. La Tavola valdese tiene i contatti con lo Stato e assolve ogni compito di rappresentanza.

Trattativa con l’islam

Irriducibile pluralità della rappresentanza confessionale : in Italia 3 enti reclamano di rappresentare a pieno titolo la confessione islamica e abbiano presentato al governo una proposta di intesa separata. Esse sono L’unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia ( UCOII) , l’associazione Musulmani Italiani ( AMI) e la Comunità Islamica in Italia ( COREIS). Soluzione Spagna = costringere le 2 federazioni presenti sul territorio a costituire un ente unitario come organo rappresentativo. In Belgio si sono organizzate le elezioni di un organo rappresentativo del culto islamico tanto a livello federale che delle comunità autonome. In Francia si è favorita l’approvazione di una charte du culte musulman en france che prevede l’istituzione di un organo rappresentativo della comunità islamica a livello nazionale.

NB la distanza tra le nostre tradizioni e l’islam potrebbe rendere più difficile trovare sul piano dei contenuti condizioni soddisfacenti.

Possibile soluzione F 0 E 0dall’intesa omnibus alle piccole intese oppure un’intesa aperta alla quale progressivamente ciascuna comunità islamica senza rinunciare alla propria pretesa di rappresentatività possa prestare la propria adesione.

Il sostegno finanziario dello stato alle confessioni religiose

• La partecipazione alla quota dell’8 per mille dell’IRPEF F 0 E 0introdotto per la prima volta dalla l

222/1985 per il sostegno finanziario della chiesa cattolica ha assunto valore generico in quanto la partecipazione alla quota viene ripartita tra le confessioni sulla base di scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Invero solo le confessioni avventista , pentecostale, valdese ei testimoni di geova si limitano alle scelte espresse. Per la confessione cattolica , luterana, buddista ortodossa e ebraica valgono anche le scelte non espresse. Non sembra coerente coll’art 3 F 0 E 0una diversa disponibilità finanziaria. Sembrerebbe più corretto o generalizzare le scelte non espresse( in quanto i contribuenti nel sistema attuale si trovano a finanziare solo alcune confessioni ) o la loro assegnazione allo stato. Inoltre manca una correlazione diretta tra la scelta operata dal contribuente con riferimento a una quota percentuale delle imposte che egli paga e l’effettiva erogazione della stessa quota di risorse economiche al soggetto cui è indirizzata la scelta in quanto non si compie un’addizione di valori monetari desunti dalle singole dichiarazioni dei redditi ma una proporzione tra dichiarazioni di volontà di un certo numero di contribuenti. Per quanto riguarda le somme attribuite allo stato sulla partecipazione alla quota dell’8 per mille è stabilito che l9o stato possa utilizzare tali somme per interventi straordinari per fame nel mondo , calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali. Nb gli interventi per fame nel mondo e per la conservazione dei beni culturali sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall’attività ordinaria e non sono compresi nella programmazion3. Agli interventi indicati possono accedere le p.a. , le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati ed escluso il fine di lucro. Nb in questa categorie possono rientrare anche enti religiosi.--> carattere manipolativo perché altera la ripartizione della quota dell’8 per mille + anche se ci sono stati finanziamenti di questo tipo a confessioni non cattoliche resta comunque quest’ultima la maggior beneficiaria. Nb escluse le associazioni religiose senza intesa

• Deducibilità fiscale delle erogazioni liberali alle strutture confessionali. F 0 E 0Riconoscimento ai

contribuenti della possibilità di dedurre dal reddito imponibile le erogazioni liberali in denaro destinate alle confessioni fino all’importo complessivo annuo di due milioni di lire. Particolare è l’intesa ebraica che riconosce sempre nell’ambito di 2 milioni la deducibilità anche dei contributi che a norma dello statuto gli ebrei sono obbligati a versare annualmente alle comunità ebraiche di appartenenza ( bozza intesa islamica idem per lo zakat). La deducibilità è prevista per la confessione cattolica e per quelle che hanno un’intesa. Uso delle erogazioni liberali specialmente per il sostentamento dei ministri di culto. Le sconfessioni religiose salvo l’unione battista sono obbligate trasmettere annualmente al ministero dell’interno un rendiconto delle somme rilevate dalla partecipazione al riparto della quota dell’8 per mille e dalle erogazioni liberali deducibili. Nb escluse le associazioni religiose senza intesa

• Il buono scuola forma indiretta di sostentamento finanziario nell’erogazione dei servizi alla

persona. Buono scuola agevola le iscrizioni degli studenti delle famiglie disagiate alla scuola privata confessionale. I destinatari dell’erogazione possono essere la famiglia dello studente o la scuola. Quando riguarda la scuola per ovviare ai problemi di costituzionalità l’erogazione è diretta a tutte le scuole non statali e non solo a quelle confessionali. I buoni scuola devono essere rapportati alle condizioni reddituali e al numero di componenti del nucleo familiare , sono destinati alle famiglie di studenti nel territorio regionale frequentanti le scuole statali e paritarie private e degli enti locali nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella frequenza alla scuola secondaria.

• La legislazione sugli oratori F 0 E 0 altro strumento indiretto benché più diretto del buono scuola. Gli

interventi a favore degli oratori parrocchiali sono previsti da numerose leggi regionali che danno attuazione ai principi della l 328/2000 ( legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale tra cui le organizzazioni di volontariato e gli enti riconosciuti dalle

confessioni religiose. = Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori. Ci sono regioni che senza aver approvato una specifica legge sugli oratori prevedono in sede di legge di bilancio un sostegno finanziario mediante la promozione della stipula di una convenzione con le diocesi tenendo conto delle attività svolte anche negli oratori. Inoltre a livello nazionale lo stato riconosce e incentiva la funzione educativa e social svolta nella comunità locale mediante attività di oratorio o attività similari dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici nonché dalle altre confessioni religiose. Le forme di sostegno riguardano interventi destinati alle strutture ( tramite finanziamento all’edilizia di culto) + riconoscimento alla regioni della possibilità di concedere in comodato a tali enti beni mobili o immobili senza oneri a carico della finanza pubblica.

Enti ecclesiastici

L’art 20 cost nello stabilire il divieto di un trattamento discriminante degli enti religiosi rispetto agli enti civili sembra distinguere i primi in enti ( o associazioni) che abbiano carattere ecclesiastico ed enti ( o associazioni) che abbiano fine di religione o di culto. Il fine di religione e di culto sembra ormai una condizione necessaria per la riconoscibilità , nell’ambito dell’ordinamento dello stato di un ente confessionale come persona giuridica. In questa prospettiva nella quale l’ente ecclesiastico appare sinonimo dell’ente confessionale l’art 20 cost indicherebbe i due profili dell’ecclesiasticità – quello relativo alla natura del soggetto ( ente confessionale) e quello relativo all’attività del soggetto ( religione o culto). Enti civili ed enti religiosi fanno riferimento ad un quadro unitario di regolamentazione della loro attività che realizza tra di essi una concreta eguaglianza di trattamento con l’eccezione relativa all’attività di religione e di culto il cui perseguimento in quanto funzionale alla promozione della persona umana giustifica che l’ecclesiasiticità del ente si traduca in una specialità della disciplina giuridica concernente l’attività considerata.. Il venir meno di quella attività di religione o di culto o anche lo sfumare delle finalità di religione e di culto dal paino dell’azione concreta a quello dello scenario in cui l’azione si svolge comportano la revoca del riconoscimento e l’impossibilità per l’ente di continuare a dirsi sub specie iuris civilis ecclesiastico. Sembra profilarsi una disciplina capace di assurgere a regola generale che però aumenterebbe il divario tra confessioni con intesa e confessioni senza vs art 20 cst. In più il divario aumenta in considerazione delle regole sull’amministrazione non tanto con l’obbligo degli enti religiosi civilmente riconosciuti di iscriversi nel registro delle persone giuridiche ( fatta eccezione per i valdesi) quanto con riferimento al fatto che gli enti delle confessioni prive di intesa sono soggetti a una vigilanza governativa che arriva fino al commissariamento dell’ente mentre la gestione degli altri enti religiosi si svolge sotto il controllo dei competenti organi della confessione senza alcuna ingerenza da parte dello stato.

Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti religiosi

Gli enti religiosi possono ottenere il riconoscimento a determinate condizioni e con un particolare procedimento. Quanto alla natura della per giur ad essi riconosciuta si esclude che tali enti possano definirsi enti pubblici e nemmeno possono dirsi persone giuridiche private F 0 E 0enti che costituiscono una categoria a sè = tertium genus. I modi con cui può avvenire il riconoscimento :

• - per antico possesso di stato F 0 E 0sono quegli enti che già godevano dello status di persona

giuridica prima dell’unità d’Italia e non sono stati soppressi dalla legislazione successiva. Sono La santa sede che comprende non solo il romano pontefice ma anche la segreteria di stato , il consiglio degli affari pubblici della chiesa e gli altri organismi della curia romana. Il concetto canonistico di santa sede è stato fatto proprio dall’ordinamento dello stato tramite legge n 810/1929. Della personalità giuridica godono anche i soggetti costituiti o avente sede nello stato città del vaticano ossia enti stranieri,+ enti gestiti direttamente dalla santa sede che sarebbero enti , istituti ed uffici ce abbiano sede negli edifici e negli immobili immuni ai sensi del trattato lateranense e che non abbiano carattere di universalità. + Della personalità giuridica per antico possesso godono anche seminari e parrocchie di antica istituzione + la tavola valdese+ i 15 concistori delle chiese delle Valli valdesi. Della stesso tipo di riconoscimento godono altri istituti sulla base del trattato di amicizia commercio e navigazione tra la repubblica italiana e gli stati uniti d’ America ( es esercito della salvezza).

• - per legge F 0 E 0CEI , Unione italiana delle chiese avventiste del 7° giorno e l’Istituto avventista

di cultura biblica + Gli Istituti evangelici betania emmaus , eben ezer, betesda + le comunità israelitiche e l’unione delle comunità + comunità evangeliche luterane + chiesa cristiana protestante di Milano e la comunità evangelica ecumenica di ispra – Varese. Si tratta di un riconoscimento della personalità giuridica ad enti che presentano il dato comune di essere organi istituzioni delle confessioni religiose. Altri enti di questo tipo sono stati riconosciuti persone giuridiche nell’ordinamento italiano ,mediante decreto del presidente della repubblica ( ES Congregazione cristiana dei testimoni di Geova e l’unione buddista italiana ). Per quanto riguarda l’accordo con le assemblee di dio in Italia si prevede la possibilità che siano riconosciuti come enti ecclesiastici solo gli enti nominativamente indicati nella stessa intesa ( assemblee di dio in Italia , Istituti evangelici Betania emmaus , eben ezer e Betesda = enti a numero chiusi)

• procedimento abbreviato F 0 E 0al governo spetta controllare la legittimità e la regolarità degli atti

emanati d all’autorità confessionale = si tratta di una sorta di procedimento di omologazione. Istituti diocesani per il sostentamento del clero e l’istituto centrale per il sostentamento del clero , le diocesi, le parrocchie F 0 E 0tutti questi enti acquistano la personalità giuridica dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto del ministero dell’interno che conferisce loto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto,. Siffatto procedimento è utilizzato anche per il riconoscimenti civile dei decreti canonici di fusione du istituti diocesani o di separazione di istituti di carattere interdiocesiano = si tratta di una situazione transitoria. Una

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex dlgs n 460/1997. La normativa precisa quale sia il criteri per individuare l’oggetto esclusivo o principale dell’attività di un ente al fine della qualificazione come ente non commerciale. ( non deve avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) è determinato in base alla legge , all’atto costitutivo o allo statuto , se esistenti in forma di atto pubblico o i scrittura privata autenticata o registrata. Per le associazioni politiche sindacali e di categoria , religiose , assistenziali , culturali, sportive dilettantistiche , di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti , associati o partecipanti , di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge , regolamento , atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale , dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali , nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute preventivamente agli associati. Per usufruire delle agevolazioni tributarie riconosciute dalla legge devono però inserire nei atti costitutivi o statuti redatti nella firma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata p o registrata una serie di condizioni tra le quali compaiono l’obbligo di prevedere una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Da questi obblighi che riguardano l’organizzazione dell’ente e la sua democraticità sono espressamente esentate le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato la stipulato accordi o intese. F 0 E 0 l’esenzione evidenzia che lo stato è incompetente in materia di organizzazione interna degli enti ecclesiastici. Si stabilisce che non si applica agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili le disposizioni secondo cui indipendentemente dalle previsioni statutarie l’ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita prevalentemente l’attività commerciale per un intero periodo d’imposta F 0 E 0ciò è dovuto a una riserva contenuta nelle norme patrizie all’autorità amministrativa della valutazione discrezionale sui mutamenti sostanziali del fine.

Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo stato ha stipulato patti, accordi , intese sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività di assistenza sociale e socio sanitaria ; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; etc. Viene ribadita per gli enti ecclesiastici considerati ONLUS l’esenzione dal rispetto delle disposizioni funzionali ad assicurare una democraticità dell’organizzazione interna della struttura ma allo stesso tempo viene sancito l’obbligo per tali enti di osservare la normativa contabile stabilita ex dlgs 460/97.. Alle agevolazioni tributarie conseguenti all’assimilazione con le ONLUS si aggiungono benefici che derivano dall’equiparazione delle attività istituzionali degli enti ecclesiastici alle attività di beneficenza e istruzione; le esenzioni previste per le affissioni e distribuzioni di pubblicazioni all’interno di luoghi di culto e all’esterno riduzione del 50% dell’imposta comunale sulle affissioni relative a manifestazioni e festeggiamenti religiosi + esenzione dall’ICI e dell’IRPEF per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e per le relative pertinenze.+ i monasteri d clausura esentati IRPEF insieme agli immobili della santa sede indicati nel trattato lateranense

Modificazione ed estinzione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

Qualora si verifiche un mutamento sostanziale nel fine , nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza dell’ente questo acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del ministro dell’interno udito il parere del consiglio di stato e se comporta perdita di uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento della personalità giuridica tale riconoscimento può essere revocato con decreto del ministero dell’interno sentita l’autorità confessionale e udito il parere del consiglio di stato. Invece la soppressione dell’ente o la sua estinzione per altre cause nell’ordinamento confessionale acquistano per qual che riguarda gli enti cattolici e gli enti ebraici efficacia civile mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’autorità confessionale competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione : l’iscrizione è disposta con decreto del ministro dell’interno. Per gli enti valdesi, avventisti, pentecostali,battisti , luterani testimoni di geova e buddisti è previsto che la notifica dell’avvenuta revoca della costituzione o dell’erezione di un ente da parte della competente autorità confessionale determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso e della devoluzione dei cui beni si provvede come per enti cattolici ed ebraici salvo che per gli enti valdesi il cui patrimonio è devoluto all’ente morale indicato nella delibera sinodale di revoca. Vi sono enti la cui estinzione è prevista dalla legge ma attuata con proceduta di omologazione utilizzata per il riconoscimento delle diocesi e delle parrocchie : si tratta delle mense vescovili, dei benefici capitolati parrocchiali , vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi che devono essere estinti con decreto canonico di erezione degli istituti per il sostentamento del clero ai quali vanno devoluti i patrimoni degli enti estinti.

Insegnamento della religione

• Diritto dei genitori ad educare e istruire i figli / diritto del minore al pieno sviluppo della sua

personalità F 0 E 0l’interesse del minore costituisce allo stesso tempo scopo e limite del diritto dei genitori dovendo tener conto oltre che dell’interesse del minore , l’inclinazione naturale e le sue aspirazioni. Raggiunto il 14° anno di età il minore ha piena autodeterminazione sulla religione

• l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. L’art. 9 dell’Accordo del 1984 prevede

  • art. 9,1°c.: scuola confessionale
  • Art.9, 2°c.: insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. Con la riforma Gentile del 1923 l’insegnamento della religione fu previsto nelle scuole elementari, perché elemento essenziale per la formazione del fanciullo. Con il concordato del 1929 l’insegnamento della religione fu esteso a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per tutelare la posizione di coscienza di persone non cattoliche, i genitori degli studenti potevano chiedere l’esonero dall’insegnamento della religione cattolica. Con la riforma del 1984 si mantiene l’obbligo dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma si introduce la facoltà di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento religioso. Gli insegnanti devono ricevere il permesso di insegnare dalla Chiesa cattolica e i programmi sono concordati con l’autorità ecclesiastica. E’ un insegnamento confessionale. Nonostante la possibilità che su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare nell’ambito delle attività didattiche integrative libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate + riconosce alle confessioni religiose munite di intesa il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti da alunni , dalle loro famiglie o dagli organi scolastici nel quadro delle attività culturali previste dall’ordinamento statale. Questo cmq non riduce il privilegio della chiesa dominante in quanto la sua materia è insita nelle materie curriculari. = Ratio : Nello Stato italiano la cultura religiosa è la cultura religiosa cattolica. E’ un dato culturale imprescindibile della formazione storica italiana, non un dato confessionale, cioè non si insegna la religione cattolica per aumentarne le adesioni, ma si offre un servizio che risponda alle concrete istanze del cittadino. = non può consistere in catechesi. Art.9 dell’Accordo: la Corte costituzionale sottolinea il riconoscimento di un diritto soggettivo di avvalersi o meno della religione; ciò garantirebbe la libertà di coscienza dello studente. Prima del concordato le scelte scolastiche spettavano ai genitori. Con il concordato si afferma la libertà di scelta dello studente alle scuole medie superiori. Una corrente dottrinaria ritiene che l’autonomia di scelta deve essere anticipata e non deve iniziare con la maggiore età. Così la scelta di seguire la religione spetta allo studente di 14 anni al momento dell’iscrizione alla scuola media superiore. Una volta stabilità la non obbligatorietà dell’insegnamento della religione restava il problema se qualificare qualsiasi attività alternativa obbligatoria o meno =. La Corte Costituzionale interviene affermando che la scelta in materia di insegnamento della religione deve essere fatta in piena autonomia, perché imporre una alternativa può provocare condizionamenti. La previsione di altri insegnamenti obbligatori sarebbe discriminante. Con la sentenza n. 13 del 1991 la Corte costituzionale ritorna sul tema per meglio precisare questo stato di non obbligo. Al mero non obbligo si è poi affiancato il diritto dell’alunno di allontanarsi da scuola F 0 E 0responsabilità della p.a. che ha il dovere di vigilanza sugli alunni con particolare riguardo a quelli minori = richiesta ai genitori di fornire indicazioni per iscritto sulle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola.
  • Il diritto alla scelta della scuola privata confessionale .- -> riconoscimento ai genitori del diritto di scegliere per i propri figli in luogo della scuola pubblica , scuole private , ideologicamente orientate capaci di garantire fornendo una istruzione coerente con la loro fede una continuità con l’educazione familiare. Lo stato deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare ai loro figli l’educazione e istruzione anche scegliendo scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche senza escludere la possibilità che lo stato accordi a tali scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti. Ostacolo a questa evoluzione è il timore che un eventuale sostegno finanziario dello stato alla scuola privata possa tradursi in un ulteriore privilegio alla confessione dominante. È ovvio che si debba difendere la scuola statale impedendone qualsiasi degrado in conseguenza di un intervento finanziario a vantaggio della scuola privata. Possibile evitare distorsioni della neutralità tramite per es intervento finanziario mediante una ricontrattazione dell’utilizzo dell’8 per mille dell’IRPEF
  • Lo svolgimento di pratiche rituali e l’esposizione del crocifisso Con l’Accordo del 1984 non si considera più in vigore il principio della religione cattolica come unica religione. Tale dichiarazione esplicita ha comportato l’eliminazione di alcune pratiche religiose che avvenivano in certe ricorrenze. Nelle scuole elementari esistevano richiami religiosi oltre all’ora specificatamente prevista per la religione Negli USA la sentenza Lee ha ritenuto che la recitazione di preghiere durante le cerimonie scolastiche ( es consegna di diplomi) violi il primo emendamento perché può rappresentare coercizione indiretta all’indottrinamento religioso. Un’altra sentenza ha ribadito incostituzionale il giuramento di fedeltà alla bandiera nelle scuole californiane in riferimento alle parole “ one nation under god”. In Germania si è dichiarato incostituzionale le esposizioni del crocifisso nelle scuole previsto da un regolamento bavarese manette il tribunale supremo spagnolo ha ritenuto non in contraddizione con l’aconfessionalità dello stato l’immagine mariana dello stemma dell’università di Valencia che riproduce la vergine della sapienza ( patrimonio comune tradizionale , culturale e storico). Il consiglio di stato ha ritenuto che il crocifisso non può ritenersi vietato dalla costituzione perché rappresenta simbolo cultura e storia + non costituisce motivo di costrizione di libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa In verità l’esposizione del crocifisso non è retta da nessuna norma ed è una prassi F 0 E 0opportunità du superare tale prassi.

La tutela della volontarietà della appartenenza confessionale.

  • Protetta dall’art 2 cost F 0 E 0una norma statutaria che ostacolasse la tutela dei diritti fondamentali dovrebbe ritenersi in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano perché tra i diritti fondamentali dell’uomo va annoverata anche la libertà di aderire o non aderire alle strutture di una confessione religiosa. Es appartenenza di diritto alle comunità israeliche di tutti gli ebrei residenti nel territorio di queste e la obbligatorietà del contributo dovuto agli appartenenti alle stesse comunità. L’ebreo poteva dissociarsi dalla comunità limitandosi a dichiarare di non volere essere considerato israelita.--> la possibilità di dissociarsi era quindi condizionata da una abiura che violava essa stesa il diritto di libertà religiosa che comporta anche il diritto di non fare alcuna professione di fede.--> abrogazione = iscrizione è formalizzata con esplicita dichiarazione o deriva da atti concludenti

I ministri di culto sono incompatibili con alcuni uffici e funzioni pubblici: non possono intraprendere la carriera di notaio , commercialista , ragioniere e perito commerciale , giudice di pace, difensore civico non sono eleggibili se curatori di anime a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nel territorio dove svolgono la loro attività. In altri ordinamenti l’incompatibilità dei ministri di culto a ricoprire cariche pubbliche è sanzionata costituzionalmente ( es in molte cost america del sud)A difesa del ministro di culto ci sono due principi, ovvero l’aggravante nell’omicidio contro un religioso che abbia cura di anime e l’abuso dell’abito ecclesiastico.

  • Il sostentamento dei ministri di culto

Lo stato italiano corrispondeva ai ministri di culto cattolici fino alla riforma del 1984 un assegno denominati supplemento di congrua destinato ad integrare il reddito che al ministro di culto derivasse dal patrimonio assegnato dall’autorità ecclesiastica alla parrocchia o alla diocesi per il sostentamento del parroco o del vescovo denominato rispettivamente beneficio parrocchiale e mensa vescovile quando tale reddito fosse inferiore ad un minimo legislativamente preventivato. Questo tipo di intervento non è venuto meno con la revisione del concordato ma è stato modificato con accordo con la chiesa F 0 E 0per l'inadeguatezza ad assicurare una parità di trattamento tra i ministri di culto. I patrimoni degli ex benefici parrocchiali e vescovili sono stati concentrati in apposti istituti a carattere diocesano o interdiocesiano denominati istituti per il sostentamento del clero ( IDSC) ai quali è stato delegato il compito di assicurare nella misura periodicamente determinata dalla conferenza episcopale italiana il congruo e dignitoso sostentamento del clero eventualmente integrando la remunerazione che gli stessi sacerdoti già ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero o gli stipendi che ad essi siano corrisposti da altri soggetti. Ove i redditi che gli istituti ricavino dai patrimoni da essi assegnati siano insufficienti interviene in via sussidiari a l’istituto centrale per il sostentamento del clero ( ICSC) eretto dalla CEI. NB il sostentamento non ha attribuzione caritativa ma è remunerazione. Quest’ultima deve essere congrua con riferimento alla qualità e alla quantità del servizio prestato dal beneficiario e dignitosa. La remunerazione è in concreto determinata mediante assegnazione al sacerdote di un certo numero di punti ai quali corrisponde un valore monetario unitario tenendo conto della progressione di anzianità , dei particolar oneri connessi all’ufficio , dell’indennità di alloggio per i sacerdoti che non dispongano di una alloggio ecclesiastico e di altre istituzioni di particolare onerosità. Vanno sottratti all’importo complessivo dell’assegno di sostentamento la remunerazione che il sacerdote riceva dagli enti ecclesiastici o dai soggetti pubblici o privato e dei 2/3 della pensione o delle pensioni escluse quelle assicurate da fondo clero INPS.

Un sostentamento dei ministri di altri culti è previsto nella forma indiretta dalle erogazioni liberali. La destinazione del ricavato al sostentamento ai ministri di culto è esplicitamente prevista per gli avventisti , i pentecostali, i valdesi, i battisti, i luterani, e i buddisti ed implicitamente ( prevedendosene una destinazione a fini di culto per gli ebrei e i testimoni di geova). L’utilizzabilità al medesimo scopo anche del ricavato dall’8 per mille non costituisce una esclusiva della chiesa cattolica ma è prevista anche per luterani e buddisti.

  • La previdenza sociale per i ministri di culto

Ai ministri di culto la l 488/1999 assicura la tutela previdenziale ( invalidità, vecchiaia e superstiti) tramite un fondo speciale il “ Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica” gestito dall’INPS. Il fondo è alimentato da un contributo annuo degli iscritti e da un contributo annuo straordinario dello stato. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione tutti i sacerdoti e i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica aventi cittadinanza italiana , ridenti in Italia dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall’inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione d’invalidità. Per i ministri di culto ebraici, buddisti e testimoni di geova l’iscrizione è una facoltà. A decorrere dal 1 gennaio 2000 l’iscrizione è estesa ai sacerdoti non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle chiese o enti acattolici riconosciuti nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana operanti all’estero al servizio di diocesi italiane e delle chiese o enti acattolici riconosciuti. Per i ministri di culto cattolico si prevede la possibilità di forme di previdenza e assistenza integrativa gestite in modo autonomo dall’istituto centrale e dagli istituti diocesani per il sostentamento del clero. Una forma di intervento assistenziale integrativo è costituito dalla polizza sanitaria per il clero stipulata dall’iCSC con la società cattolica di assicurazione col fine di integrare o sostituire le prestazioni per il ricovero ospedaliero del S:S:N: nonché di rimborsare ai sacerdoti la spesa sopportata per ottenete una adeguata assistenza domiciliare quando per l’età avanzata o per temporanea debilitazione fisica conseguente a infortunio o malattia non siano in grado di esperire le normali azioni della vita quotidiana.

  • La condizione dei religiosi

La norma neoconcordataria esclude che la qualità di religioso costituisca causa di esenzione ipso iure dal servizio militare rimettendo la volontà dei religiosi la facoltà di ottenere l’esonero o l’assegnazione al servizio sostitutivo civile e non affida loro alcun compito specifico e predeterminato per legge per l’ipotesi di mobilitazione generale. I novizi degli istituti di vita consacrata e delle cecità di via apostolica fruiscono del medesimi rinvilii dalle chiamata di leva di cui fruiscono gli studenti universitari. La mancata riproduzione nel nuovo accordo tra stato e chiesa di norme contenute nel previdente concordato lateranense ha rafforzato l’irrilevanza civile delle status di religioso.. I religiosi non godono di una tutela previdenziale specifica. Prima la legge del 1956 limitava le assicurazioni sociali obbligatorie per invalidità , vecchiaia e tubercolosi ai religiosi quando prestino attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose F 0 E 0corte costituzionale illegittimo tutela estesa che ai dipendenti degli enti ecclesiastici o associazioni e case religiose. Tale illegittimità però vi è solo se l’attività non è prestata all’ordine o alla congregazione religiosa di appartenenza. Alle stesse condizioni deve ritenersi che ad essi spetti l’assicurazione malattia e l’assicurazione infortuni. In ogni caso deve ritenersi anche in assenza di una disposizione di legge specifica che ai religiosi debba essere riconosciuta la tutela sanitaria e il diritto di pensione sociale.

  • Limiti di rilevanza dei provvedimenti adottati dall’autorità confessionale nei confronti di ecclesiastici e religiosi. ex art 23 cpv del trattato lateranense dispone che hanno piena efficacia giuridica anche agli effetti civili in Italia le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinati. F 0 E 0l’efficacia dei provvedimenti ex art 23 è subordinata all’accertata esistenza di una loro armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani. = la condizione di ministro o di culto o di religioso non prevale cmq sulla condizione del cittadino. Il giudice italiano potrà e dovrà valutare tutti i possibili effetti dei provvedimenti ecclesiastici cui fa riferimento l’art 23 e sarà competente anche in ordine all’eventuale azione di danno in caso di provvedimento illegittimo.

Problematiche familiari connesse alla presenza islamica in Italia

I problemi sono diversi a seconda che il matrimonio con un immigrato di appartenenza islamica concerna un cittadino o una cittadina italiana. Nel primo caso in ragione del divieto per la donna di sposare un uomo che non professi la religione musulmana vigente in molti paesi questi potrebbero negare il rilascio del nulla osta. In questo caso la giurisprudenza ha ritenuto il caso contrario all’ordine pubblico italiano F 0 E 0l’ufficiale di stato civile dovrà procedere alle pubblicazioni matrimoniali senza il nulla osta. Nel secondo caso la necessarietà che l’immigrato abbia libertà di stato impedirà che siano possibili nozze ove lo straniero sia vincolato da precedenti vincoli coniugali anche se la sua legge riconoscesse le unioni poligamiche e lo stato di origine gli avesse rilasciato quindi il nulla osta. Tale matrimonio non sarebbe ammissibile nemmeno se lo sposo fosse liberato dal precedente vincolo tramite ripudio atto cui non è riconosciuta rilevanza nel nostro ordinamento in quanto vs ordine pubblico. L’eventuale matrimonio poligamico non ha rilevanza nel nostro ordinamento nemmeno con lo strumento del ricongiungimento familiare perché vs ordine pubblico. F 0 E 0favor verso minore consente alla madre ingresso in Italia per un periodo determinato per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico. Il figlio e la moglie del musulmano poligamico sono comunque ammessi a succedere ai beni lasciati da costui in italia. La corte di cassazione ha esclusi l’applicabilità in materia di accertamento della filiazione legittima naturale del principi del diritto marocchino e musulmano che non riconoscono l’istituto del riconoscimento della filiazione naturale e addirittura puniscono penalmente la donna che abbia concepito fuori dal matrimonio. Ritenuta incompatibilità con i principi dell’ordine pubblico della norma presente in molti pesi islamici che prevede l’inderogabile affidamento al padre in caso di divorzio.

Appartenenza confessionale ed esercizio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro. Vietate indagini sulle opinioni religiose del lavoratore e ogni discriminazione in tal senso. Divieto alle società , imprese , astuti e altri organismi o soggetti privati du trattare nelle attività di selezione del personale i dati idonei a rivelare le condizioni religiose , filosofiche o di altro genere , le opinioni politiche , l’adesione a partiti , sindacati , associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale , l’origine razziale ed etnica e la vita sessuale. Le indagini sulle opinioni religiose del lavoratore possono esser consentire in tutti quel casi in cui la prestazione del lavoratore richiede una consonanza ideologica tra dipendente e datore di lavoro. L 39/2002 sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia , sia stata o sarebbe stata un’altra in una situazione analoga ; sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione , un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Direttiva CE 2000/78 nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione i sulle convinzioni personali non costitutive discriminazione laddove la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale.

  • Osservanza da parte del lavoratore dei riposi lavorativi e delle festività comandate dalla propria fede. L’art 2109 cc prevede che il giorno du riposo lavorativo coincide di regola con la domenica mentre la costituzione di limita a riconoscere ai lavoratori un diritto irrinunciabile al riposo settimanale F 0 E 0il riposo settimanale ha un valore più civile che religioso. Secondo la corte di giustizia la disposizione relativa al riposo domenicale dovrebbe essere soppressa. Possibilità per il lavoratore di astenersi dal lavoro nel giorno di riposo della sua religione ma il lavoro non prestati dovrà essere recuperato la domenica o in un latro giorno lavorativo senza pagamento di alcun compenso straordinario. Le disposizioni sul riposo sabbatico sono state riconosciute applicabili anche ad una serie di festività religiose ebraiche il cui calendario è fissato ogni anno don decreto ministeriale , alla festa del Vesak per i buddisti ed alla festività della commemorazione della morte di Gesù Cristo per i Testimoni Geova. NB al di fuori del sistema delle intese non può esservi per il lavoratore diritto di astenersi dal lavoro in un giorno coincidente con una festività prescritta dalla propria fede. * il datore di lavoro italiano non ha l’obbligo di disporre nell’organizzazione aziendale reasonable accomodations degli orari e delle mansioni lavorative F 0 E 0le misure atte a favorire la tutela delle esigenze religiose dei lavoratori devono poter essere disposte dal datore di lavoro senza aggravio né sacrificio per la conduzione commerciale della sua impresa, Recenti intese subordinano il rispetto del riposo ( sabato per avventisti e d ebrei e venerdì per islamici) e delle festività religiose di alcune confessioni alla flessibilità dell’organizzazione del lavoro.
  • Le organizzazioni di tendenza Direttiva europea 2000/78 /ce F 0 E 0organizzazioni di tendenza può essere richiesta una speciale consonanza tra dipendente e datore di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro sia una chiesa o una altra organizzazione pubblica o privata la cui etica sia fondata sulla religione o sulle convinzioni personali l’eccezione è possibile anche in assenza di una promozionalità del requisito il quale non occorre sia determinante ma solo essenziale, La deroga può apparire eccessivamente ampia per dottrina grave il mancato riferimento alla proporzionalità del squisito. Le chiese e le altre organizzazioni religiose o etiche possono esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica sull’organizzazione. La legittimità della pretesa di una fedeltà ideologica del lavoratore alla organizzazione da cui dipende dovrebbe escludere che possa considerarsi discriminatorio il licenziamento di un lavoratore che abbia mutato le proprie convinzioni o abbia tenuto comportamenti privati in contraddizione con la tendenza. F 0 E 0licenziamento ideologico = lecito nei limiti in cui esso sia funzionale all’esercizio di altri diritti garantiti costituzionalmente e nelle sole ipotesi in cui l’adesione ideologica costituisca requisito della prestazione lavorativa ( es scuole gestite da enti ecclesiastici esigenza di tutela della tendenza confessionale si pone solo in relazione a quegli insegnamenti che tale tendenza

considerata di dubbia condotta e posseduta dal demonio. In Italia si esclude tramite il ministero della sanità la possibilità della effettuazione di tali interventi presso SSN e per opera del personale medico e si esprime l’opinione che debba essere perseguito per legge chi sottopone le proprie figlie a pratiche mutilanti. Il comitato nazionale per la Bioetica ha ritenuto che non abbiano finalità terapeutiche e profilattiche e che producano una invalidità permanente mentre diversamente può ritenersi riguardo alla circoncisione maschile

  • Rispetto dei riti funebri e riserva di aree cimiteriali L 130/2001 consente la cremazione e la dispersione delle ceneri. L’intesa ebraica sancisce espressamente che i piani regolatori cimiteriali prevedano la possibilità di aree riservate per la sepoltura dei defunti ebrei. Una riserva di aree cimiteriali è prevista che dall’intesa buddista e da quella con ortodossi. Sul modello si quella ebraica si muovono quelle islamiche.
  • Edifici di culto
    • Le fonti di finanziamento dell’edilizia di culto F 0 E 0lo stato dovrà provvedere direttamante o attraversi contributi alla costruzione degli edifici che manchino e alla conservazione di quelli esistenti. La costruzione degli edifici di culto è affidata agli enti istituzionalmente competenti per la progettazione urbanistica del territorio che debbono prevedere tenendo conto delle esigenze religiose della popolazione. L’edilizia di culto è materia oggi disciplinata da leggi regionali (si dovrebbe ritenere in maniera esclusiva).--> la maggior parte delle leggi regionali prevedono che i beneficiari degli interventi finanziari di comuni e regioni possano essere solo la chiesa cattolica e le confessioni munite di intesa.--> limitazione illegittima by corte cost. Alcune leggi regionali richiedono che le confessioni per essere ammesse al contributo finanziario o divenire assegnatarie di aree debbano avere una presenza organizzata nell’ambito dei comuni interessati : tra di esse il beneficio dovrà essere ripartito proporzionalmente alla loro consistenza sul territorio. .La stessa normativa patrizia sembra creare differenze tra le diverse confessioni. Ad es la previsione dell’obbligo per gli enti istituzionalmente competenti in materia urbanistico e edilizia tenere conto delle esigenze religiose della popolazione cattolica nel prevedere la costruzione di edifici di culto e delle pertinenti opere parrocchiali , sembra una esclusiva del patto tra stato e chiesa cattolica e si tratta di una previsione importante in quanto rafforza le analoghe previsioni legislative rendendo doveroso se le esigenze religiose della popolazione lo richiedano l’eventuale supero della misura minima dello standard religioso cui devono cmq attenersi gli strumenti urbanistici. Sebbene il dover tener conto delle esigenze della popolazione nella predisposizione degli strumenti urbanistici comporti per l’autorità civile un obbligo di valutazione e di motivazione del rigetti e non un obbligo di accoglimento delle richieste presentate dalle autorità religiose è evidente che una sanzione al livello patrizio finisca per ridurre la discrezionalità della p.a. L’utilizzabilità dei fondi dell’8 per mille a questi scopi sembra consentita sili alla chiesa cattolica.
    • Tutela degli edifici di culto dell’autorità civile e vincolo di destinazione in caso di alienazione F 0 E 0gli edifici di culto non possono essere requisiti , occupati , espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la autorità confessionale. La forza pubblica non può entrare per l’esercizio delle sue funzioni in tali edifici senza previo avviso all’autorità confessionale. Possibilità che gli edifici di culto possano essere sottratti alla loro destinazione F 0 E 0esclusa per cattolici e ebrei ma non nelle altre intese.
    • Edifici di culto e tutela dei beni culturali di interesse religioso - F 0 E 0Per i beni della chiesa cattolica e delle altre confessioni con intesa le regioni competono alle esigenze di culto d’accordo con le autorità. La tutela dei beni mobili e immobili di interesse storico e artistico che siano destinati al culto è attuata con procedure speciali qualificate da un intervento dell’autorità confessionale funzionale ad un coordinamento della tutela alle esigenze di culto cui detti beni rispondono. L’accordo di villa madama stabilisce che al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana alle esigenze du carattere religioso gli organi competenti delle 2 parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia , la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Le intese diversamente non sembrano considerare la collaborazione della confessioni alla tutela dei beni culturali come dovuta ad una implicazione di esigenze di carattere religioso o di culto ma pongono l’accento sulla circostanza che i beni della cui tutela s tratta afferiscono a quello che è il patrimonio latu sensu culturale. In attuazione dell’art 12 dell’accordo di villa madama sono state stipulate 2 intese tra il ministro per i beni culturali e il presidente della CEI una relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e una relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche.
    • Il pellegrinaggio e la tutela delle forme di turismo religioso F 0 E 0la tutela dei beni cultuali potrebbe essere estesa anche agli itinerari religiosi come è stato fatto in Spagna ( protezione del camino di Santiago) F 0 E 0il giubileo