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Appunti diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Diritto ecclesiastico anno 2022

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 21/11/2024

silvilepri
silvilepri 🇮🇹

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Diritto ecclesiastico
7 MARZO
Introduzione storica
Libertà religiosa e rapporti tra potere politico e religione nella storia
In questa materia la religione, anche se altamente intesa, è un qualcosa di immanente alle società
umane. Oggi viviamo in una società per alcuni versi areligiosa o comunque di una religiosità molto
sfumata, ma non è venuta meno l’esigenza che le religioni hanno sempre portato avanti, cioè di
riflettere sul destino dell’uomo e sui momenti importanti della vita. Tutte le società l’hanno fatto,
in forme diverse, e noi studieremo come lo ha fatto la società europea occidentale connotata dal
cristianesimo, in particolare dal cristianesimo di matrice cattolica per quanto ci riguarda. Libertà
Bisogna prendere atto che c’è un bisogno religioso, inteso anche a livello di mera spiritualità
individuale, sembra essere qualcosa di immanente alle società e anzi i più recenti studi di
neuroscienze sembrano proprio mostrare che è un qualcosa di inerente alla produzione della
coscienza del cervello umano, cioè non inteso nel senso classico di avere per forza la chiesa, ma di
porsi quel tipo di problemi e di andare a immaginare quel tipo di soluzione, positive o negative ecc.
Sembra essere proprio un qualcosa di molto ultraterreno, però questo bisogno di guardare al di là
sembra essere un qualcosa immanente proprio al cervello umano. Ovviamente il fatto che ci fosse
questa funzione ha sempre caratterizzato le società nel senso di una difficile distinzione tra la
religione, la politica e il diritto, tanto che per molti secoli, e ancora oggi in tante parti del mondo,
porre questo tipo di distinzioni è un qualcosa di artificioso.
Ragioniamo sul testo di riferimento della cristianità e della popolazione che ha calcato questa terra
per gli ultimi duemila anni: i 10 COMANDAMENTI. Cosa troviamo nei 10 comandamenti? Ci sono il
furto e l’omicidio, che troviamo nel codice penale, ma in modo imperativo: “non rubare”, “non
uccidere”. C’è l’idea di una cosa che non si fa e non si fa perché c’è una autorità che può punire
(Dio). Il bisogno era quello di regolare la società secondo determinati canoni. Poi si trovavano le
norme di diritto di famiglia (“onora il padre e la madre”). Quindi, troviamo cose che rimandano a
una superiorità dell’ente che impone le norme (“non nominare il nome di Dio invano” e “non avrai
altro dio al di fuori di me”). Oggi noi non abbiamo più la necessità, o quantomeno ci abbiamo
provato, di legittimare così gli ordinamenti, però il modo in cui si guarda alla Costituzione, ai diritti
dell’uomo e ai principi supremi non è diverso come scatto concettuale. Infatti, noi abbiamo deciso
che per le costituzioni del dopoguerra, dopo quello che c'è stato, soprattutto le tragedie della
seconda, su certe cose non bisogna votare, su certe cose non bisogna discutere, poi ovviamente
bisogna praticarle, bisogna sentirle perché abbiano effettività, è un qualcosa di dogmatico, ovvero
esistono i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, esistono i diritti, il potere non è
legittimato a scalpirli, abbiamo fatto delle procedure per cercare di tutelarli. Questo funziona
finché ci crediamo tanto che, quando gli ordinamenti si rovesciano, a volte si va a finire nell’altra
direzione.
Magari è un modo diverso di credere, ma lo schema è quello: oggi non abbiamo più quell'autorità
fuori dal tempo che giudica, ma abbiamo cercato di mettere fuori dal tempo, nel senso fuori
dall’agone politico, quantomeno alcune parti della Costituzione. Quindi, il modo di pensare il
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Diritto ecclesiastico

7 MARZO

Introduzione storica Libertà religiosa e rapporti tra potere politico e religione nella storia In questa materia la religione, anche se altamente intesa, è un qualcosa di immanente alle società umane. Oggi viviamo in una società per alcuni versi areligiosa o comunque di una religiosità molto sfumata, ma non è venuta meno l’esigenza che le religioni hanno sempre portato avanti, cioè di riflettere sul destino dell’uomo e sui momenti importanti della vita. Tutte le società l’hanno fatto, in forme diverse, e noi studieremo come lo ha fatto la società europea occidentale connotata dal cristianesimo, in particolare dal cristianesimo di matrice cattolica per quanto ci riguarda. Libertà Bisogna prendere atto che c’è un bisogno religioso, inteso anche a livello di mera spiritualità individuale, sembra essere qualcosa di immanente alle società e anzi i più recenti studi di neuroscienze sembrano proprio mostrare che è un qualcosa di inerente alla produzione della coscienza del cervello umano, cioè non inteso nel senso classico di avere per forza la chiesa, ma di porsi quel tipo di problemi e di andare a immaginare quel tipo di soluzione, positive o negative ecc. Sembra essere proprio un qualcosa di molto ultraterreno, però questo bisogno di guardare al di là sembra essere un qualcosa immanente proprio al cervello umano. Ovviamente il fatto che ci fosse questa funzione ha sempre caratterizzato le società nel senso di una difficile distinzione tra la religione, la politica e il diritto, tanto che per molti secoli, e ancora oggi in tante parti del mondo, porre questo tipo di distinzioni è un qualcosa di artificioso. Ragioniamo sul testo di riferimento della cristianità e della popolazione che ha calcato questa terra per gli ultimi duemila anni: i 10 COMANDAMENTI. Cosa troviamo nei 10 comandamenti? Ci sono il furto e l’omicidio, che troviamo nel codice penale, ma in modo imperativo: “non rubare”, “non uccidere”. C’è l’idea di una cosa che non si fa e non si fa perché c’è una autorità che può punire (Dio). Il bisogno era quello di regolare la società secondo determinati canoni. Poi si trovavano le norme di diritto di famiglia (“onora il padre e la madre”). Quindi, troviamo cose che rimandano a una superiorità dell’ente che impone le norme (“non nominare il nome di Dio invano” e “non avrai altro dio al di fuori di me”). Oggi noi non abbiamo più la necessità, o quantomeno ci abbiamo provato, di legittimare così gli ordinamenti, però il modo in cui si guarda alla Costituzione, ai diritti dell’uomo e ai principi supremi non è diverso come scatto concettuale. Infatti, noi abbiamo deciso che per le costituzioni del dopoguerra, dopo quello che c'è stato, soprattutto le tragedie della seconda, su certe cose non bisogna votare, su certe cose non bisogna discutere, poi ovviamente bisogna praticarle, bisogna sentirle perché abbiano effettività, è un qualcosa di dogmatico, ovvero esistono i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, esistono i diritti, il potere non è legittimato a scalpirli, abbiamo fatto delle procedure per cercare di tutelarli. Questo funziona finché ci crediamo tanto che, quando gli ordinamenti si rovesciano, a volte si va a finire nell’altra direzione. Magari è un modo diverso di credere, ma lo schema è quello: oggi non abbiamo più quell'autorità fuori dal tempo che giudica, ma abbiamo cercato di mettere fuori dal tempo, nel senso fuori dall’agone politico, quantomeno alcune parti della Costituzione. Quindi, il modo di pensare il

diritto non è diverso, è diverso però come la religione abbia impattato sul diritto nel corso dei secoli. Ci sono ancora dei residui della storia che ci portiamo dietro, però sicuramente c'è stata una modificazione e questa modificazione riguarda soprattutto quella parte di mondo che noi tendiamo ad assolutizzare, cioè la nostra, che un po’ è diventata la civiltà dominante a livello planetario, con l’idea anche di esportare questo modello “a tutti e per tutti”. L'idea, ad esempio, di una separazione fra politica, diritto e religione, è un’idea tipicamente occidentale, che ancora oggi in tante parti del mondo non è che è contestata, ma non è neppure pensata. In gran parte del mondo islamico, quantomeno nella parte delle scuole corane, non si è mai posta l’idea di una dicotomia di due sfere diverse da regolare indipendentemente, ma c'è l’idea teocratica “Cesaropapistica” anche lì (anche se non hanno avuto la nostra storia di una sorta di unione), non c’è alterata e distinzione, ma quello che viene dal messaggio divino è un qualcosa che va a regolare, non c’è l’idea di separazione, di alterità. Ma anche nelle tradizioni che non sono tradizioni religiose nel senso che intendiamo noi, come quelle orientali del’’induismo, del buddismo, nella Cina confuciana, l'idea stessa di persona, come individuo portato poi nel’’idea liberale che è frutto di quello che si è evoluto qui da noi, là non c’è e non è un caso che la Cina si è data un codice civile di recente e per scriverlo ha chiamato professori italiani di diritto romano perché l'idea portante del diritto cinese oggi è più una idea ante-cristiana dal punto di vista dell'evoluzione. Quindi, a loro va bene l'impostazione romanistica di 2000 anni fa, che dimostra, da un lato, la sapienza dei romani nel creare diritto, ma, dall’altro, dimostra anche che c’è questo scatto storico per cui un’impostazione di 2000 anni fa in un’altra parte del mondo, che non ha avuto l’evoluzione che c’è stata dopo il diritto romano per noi, rende quel diritto praticabile perché manca quell'idea che si è sedimentata da noi nel corso dei secoli. Il fenomeno religioso poi ha sempre avuto un rapporto con il potere. Il potere è sempre stato attratto dal fatto che ci fosse questa sfera capace di unificare, un’omogeneità religiosa rende una popolazione sicuramente più controllabile, soprattutto se riesco a controllare io il potere di Dio e fa in modo che tutti, su questioni anche di coscienza, vengono formati e conformati in una certa maniera, crea una certa sudditanza. Poi, al di là della funzione politica, c'era la funzione proprio di collante sociale, di espressione dell'identità di una popolazione su un determinato territorio. Quindi, i momenti di nascita, morte, relazioni familiari, ecc.., sulla comunità incidono tanto, soprattutto su comunità molto meno mobili dell’attuale. Noi poi viviamo un momento in cui abbiamo il problema inverso, cioè tutto va veloce, ma se pensiamo ai tempi storici di società non tecnologiche quanto peso poteva avere il diritto, la tradizione, la scansione del tempo, la quale è arrivata fino a noi ed, infatti, oggi, anche ammesso che siamo tutti atei o di altre religioni, la società si è conformata a festività cattoliche. Quindi, anche se scristianizziamo, come è avvenuto negli ultimi 50 anni, un po’ tutto, rimangono i riti, rimangono i tempi, non possiamo pensare che da un giorno all’altro le cose scompaiono, infatti le società che ci hanno provato poi hanno anche miseramente fallito e possiamo vederne oggi un esempio nell’attuale situazione Russo – Ucraina: non si poteva pensare che dopo il periodo sovietico di ateismo di Stato formale, e per alcuni versi poco sostanziale, che la religione fosse scomparsa. La chiesa ortodossa fosse quasi più forte che prima della rivoluzione di ottobre e continua ad esercitare quella funzione che ha sempre esercitato nella Russia zarista. Abbiamo tutta questa portata storica con cui fare i conti.

La vicenda prende, invece, un'altra piega alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, qui da noi. Il vuoto di potere politico che si crea (i regni romano-barbarici, poi arriva Carlo Magno, i vari conflitti, l’idea imperiale dopo Carlo Magno del Sacro Romano Impero e che con il particolarismo feudale di occidente abbiamo un'autorità imperiale e quindi le lotte tra impero e papato) ad Occidente è in gran parte occupato progressivamente dalla Chiesa di Roma e dal vescovo di Roma. Se ad Occidente, da una parte, c’era l’impero e, dall’altra, avevamo varie sedi vescovili autorevoli, come quella di Alessandria, di qui rimane solo il papato come sede veramente forte, autorevole e che fa cose rilevanti sul piano politico. Ma non solo perché, a mano a mano, l'idea teocratica (che poi la chiesa cattolica ha sempre avuto) comincia ad emergere, nel senso che, dopo essersi liberata dall’ipoteca imperiale, la Chiesa cattolica (intorno all’anno 1000-1100, 1200) inizia ad elaborare l’idea che la legittimazione del potere politico passi attraverso il crisma della sua mozione (questo inizia già con Carlo Magno, che si fa incoronare). Quindi, abbiamo l’idea che la legittimazione del potere politico venga da Dio e siccome il depositario del dio in terra è l’erede di Pietro ed è da lì che bisogna passare per dire se un potere che ha tutta la legittimità per operare sia nel giusto o meno. Quando non lo è il Papa scomunica. Questo modulo dualistico nasce per reazione del potere politico e fino al 1200-1300 a effettivamente o passavi il crisma dell’autorità papale o avevi problemi. Da lì poi la curva inizia ad invertirsi, iniziano a crearsi gli stati nazionali, inizia a rivendicarsi sul territorio una sovranità piena. Rimane il decreto religioso su cui si scende a patti, però a volte partono anche delle scomuniche, il Papa lo trasferisce a Vignone e inizia a nominare lui tutti senza problemi, senza controllo. Emerge proprio l'idea del dualismo. Ad esempio, Dante elabora la teoria dell’autorità delle due sfere. Questa idea dualistica emerge dallo scontro con l'idea che aveva la Chiesa cattolica, la quale si riteneva l’elemento principale di questa partita, quella che determinava la legittimità del governo, quella che dettava le norme morali a cui la comunità deve rispondere. C’è sempre stata questa idea, un'idea che poi oggi non che è scomparsa dal pensiero cattolico, ma che nella protesta diretta si è sostituita poi più blandamente, man mano che la Chiesa perdeva presa dal punto di vista della forza storico politica, quella della protesta indiretta. Oggi come si pensa di fare la stessa cosa? In Italia da noi funziona ancora, ma all'estero molto meno. Ad esempio, per quanto riguarda i matrimoni omosessuali, salvo che in Italia, in Grecia ed in altri pochissimi paesi, ci sono da tutte le parti. Questo perché qui c'è stata l'opposizione politica da parte della Chiesa cattolica che invita i rappresentanti che si rifanno al cattolicesimo a non votare cose del genere, lo fa sull’eutanasia e lo fa anche su altre cose. Su quanto sia legittimo questo possiamo discuterne durante il corso. Ma questa idea è rimasta: il mio statuto morale, il mio statuto giuridico di cattolico deve essere imposto a tutti per il tramite degli atti generali e astratti del Parlamento italiano. Per paradosso poi la chiesa cattolica non è mai riuscita a realizzare, diciamo temporalmente, se non per l'ente dello Stato della Chiesa quando si forma intorno al 1400, questa idea, ma è stata realizzata forse transitoriamente a volte nel mondo protestante che non partiva da premesse di libertà di coscienza, quindi tutt’altre premesse anche liberatorie dell'individuo nei confronti della Chiesa, ma che poi nella temperie storica in determinati frangenti (ad esempio, la Ginevra di Calvino, alcune colonie degli Stati Uniti d'America prima di fondare la Federazione) hanno portato ad esiti parateocratici o comunque esiti in cui la religione ha un'invadenza paragonabile a quella che oggi

siamo soliti guardare nei paesi islamici. Oggi si fa l’esempio dell’Iran, ma se si va a vedere il sistema costituzionale dell’Iran vediamo che è molto più complesso. Questo è il secondo modellino, quello della prevalenza del religioso sul politico, che lo legittima, che lo coordina e che lo sanziona. Quest’idea è stata portata avanti storicamente in primis da noi, dalla chiesa cattolica, ma non ha funzionato il gioco perché poi c'è stata la reazione degli stati nazionali nascenti, di sovrani. Proprio una questione di lavorazione teorica di storici, filosofi del diritto che si sono succeduti nel tempo. Cosa succede poi nell’Occidente di rilevante? Di rilevante ci sono almeno due cose. Innanzitutto, ci sono almeno due grandi scismi. Si inizia intorno all’anno 1000: erano già due mondi che non si erano mai parlati perché di là si parlava il greco e di qua il latino, quindi c’era già un problema linguistico di base. Poi erano due mondi separati anche per il fatto che da una parte c’era l’impero e di qua non c’era più. Quindi, c’è la separazione dell’anno 1000 che porta ad una frattura all'interno del cristianesimo molto grande e da allora abbiamo il cristianesimo d'oriente ortodosso, con le sue varie articolazioni, e il cristianesimo occidentale dominato dal vescovo di Roma. Il paradosso tra cristianesimo d’Occidente e cristianesimo d’Oriente: lo scorno come tutti gli scorni, ha sotto traccia ben altri interessi, politici, geopolitici, ma se andiamo a vedere lo scorno geologico ci si separa intorno all’anno 1000, ma non c’è una rilevante frattura dal punto di vista della vita religiosa. Dall’altra parte sono mondi, però, che, nonostante questa vicinanza perché lo scorno teologico è modesto, sono molto diversi, vuoi perché dalla parte è rimasto un calendario che qui non c'è, là c'è ancora il calendario Giuliano, e noi siamo passati al gregoriano. Ciò determina che noi festeggiamo Natale il 25 dicembre e in Russia si fa 15 giorni dopo. Questo è frutto della riforma di Gregorio Magno e del calendario gregoriano che è stato assunto poi al calendario mondiale. Ad Occidente poi succede un altro grosso scorno, teologicamente grosso, che però poi non porta rilevanti differenze nell’approccio perché è vero che tra cattolici e protestanti ci sono state guerre feroci e sanguinose, però quantomeno rispetto al protestantesimo storico si può parlare ancora di cristianità occidentale, ben distinto da quello orientale. Nonostante nella riforma protestante ci siano idee come quella della non necessaria intermediazione della Chiesa, alcuni sacramenti non ci sono, cose più rilevanti sulla vita liturgica, diversa oggi connotazione rispetto all'uomo e alle donne all’interno della chiesa, quindi sono cose molto più grosse rispetto a quelle che dividono dal punto di vista biologico l’Oriente, però il modello è più Occidentale. Cosa succede? Succede che questo dualismo ad Occidente, che era già emerso tra potere politico e potere religioso, è cresciuto dal dualismo all'interno della religione cristiana. Dal 500 partono le guerre di religione che arrivano a far nascere anche la stessa idea di tolleranza religiosa e progressivamente libertà religiosa ed abbiamo la moltiplicazione del centro di potere religioso e nel mondo protestante poi arriva un livello più capillare e il cattolicesimo si arrocca, diventa un blocco, controriforma per cercare di reagire ed adeguarsi. Però modelli distinti che in Europa creano situazioni per cui gli Stati territoriali assumono su di sé una religione di Stato: alcuni la cattolica, altri la Luterana, altri la Calvinista. Quindi, si creano i germi di distinzioni altrove impossibili ed, essendoci poi un sistema per cui spesso e volentieri nello stesso territorio iniziano a coesistere appartenenti a religioni diverse, allora lì sorge il problema di come farli coabitare senza

teorico: il potere politico pone le norme per tutti generali ed astratte, chi vuole seguire un codice morale suo, finché non viola le leggi dello Stato, lo può seguire, c’è l’idea che si può rimanere separati, l’idea che lo Stato non debba portare su di sé un messaggio religioso da proporre e, quindi, l'idea di Stato laico immanente nel modello separatista, emerge come stato che si disinteressa della religione dal punto di vista della sua azione. Non si legittima più dal punto di vista religioso (anche se poi rimangono anche nelle costituzioni moderne delle invocazioni a Dio), non pone regole necessariamente sulla base di una morale religiosa di parte, ma cerca di elaborare qualcosa che tiene insieme la società. Questo procedimento che porta al separatismo è molto più facile dove c'è pluralismo religioso perché in un paese monistico dal punto di vista del pensiero religioso non ci sono neanche le premesse per ragionare così. Non a caso si fa emergere la posizione degli Stati Uniti d’America, quando si parla di questi modelli, come paese in formazione di colonie che scappano dalle guerre di religione in Europa e dalle persecuzioni, soprattutto in Inghilterra, la quale ha una storia influente dal punto di vista religioso e a quel punto c’è la necessità di tenere insieme le diverse comunità di diversi credo, che portano sì a livello locale ad avere stati che hanno un orientamento religioso preponderante o l’altro, ma a livello di federazione ad apporre la clausola che nessuna religione potrà mai essere riconosciuta come ufficiale per tutta la federazione. Quindi, è l'idea di lasciare all'autonomia privata il gioco del pensiero religioso. Là è molto più facile, anche perché poi c'è anche un’idea di superiorità, anche dei servizi, che lascia la religione libera di operare gran parte del diritto privato, però è uno scalare che, appunto, uno dice che gli Stati Uniti sono il padre del separatismo, ma poi si va a vedere che c'è il giuramento sulla bibbia ancora oggi del presidente, se uno si dichiara ateo non verrà mai eletto presidente, si fanno le preghierine prima dei consigli comunali. Quindi, negli Stati Uniti a livello teorico c’è separatismo, laicità e libertà religiosa, ma poi bisogna andare a vedere come veramente funziona il modello. Se andiamo in Inghilterra, che formalmente è uno stato confessionale anglicano, probabilmente c'è un tasso di laicità e di libertà religiosa più alto degli Stati Uniti che sono incasellati come separatisti. Nel modello separatista poi ci facciamo rientrare anche la Francia, che ha tutt'altra storia. Quella è una laicità aggressiva nei confronti dell’elemento religioso per come è emersa dalla storia francese: lì non c'era da garantire delle comunità religiose diverse, ma c'era da liberarsi dall’ancien regime del clero, di sottoporre il clero allo stato. In realtà la Francia aveva già una storia con l'anglicanesimo che portava alla separazione rispetto alla Chiesa di Roma e ad una sottoposizione ai sovrani. Lì si va a cercare di sostituire la religione con qualcos'altro, però anche quando ci sono questi tentativi estremi il punto di riferimento trascendente, o comunque immanente, per unificare viene cercato lo stesso perché serve dal punto di vista della gestione della politica. Quindi, anche questo modellino è più che altro un modellino-limite, un'ideale che forse, se ci crediamo, se ci piace l’idea, che dovrebbe servire a separare gli ambiti, quindi a non mettere un'ipoteca confessionale sul diritto dello Stato, a cercare di far coesistere tutte le opinioni possibili e a garantire in buona sostanza la libertà di coscienza, che è la base vera dell'idea di libertà religiosa per come è emersa da noi con questo dualismo dal 500 almeno, frutto del pensiero protestante in gran parte, pensiero cattolico che tardivamente riconosce la libertà religiosa negli anni 60 del 900 con il Concilio Vaticano Secondo un po’ a malincuore. Per qualcuno quel concilio è

stato quasi eretico e ha creato uno scisma all’interno della chiesa cattolica, cioè alcuni non riconoscono gli atti post conciliani e il Papa. L'idea di laicità che emerge, l’idea di indipendenza delle due sfere, l’idea di eguaglianza della libertà religiosa è l'idea che ci dovrebbe portare a dire “vediamo se si arriva a uno stato veramente separatista”. L’Italia celebrerà la libera chiesa in libero stato di Cavour, che fu uno dei promotori della laicizzazione, dello Stato Sabaudo prima e dello Stato italiano dopo che Cavour era già morto, quindi non ha potuto vedere gli effetti che ci sono stati, ma l'idea era quella di creare ambiti di autonomia non necessariamente ostile. L’idea francese di ostilità alla religione, di regolare la religione nel privato, di penalizzare e di non farla istituzionalizzare non necessariamente è un’idea separatista. Forse è un’idea aggressiva nei confronti della religione e poco laica. Questo è l'ultimo tassello ancora mai veramente percorso della nostra storia. Come vi dicevo, però, sono modellini che presi da sé ci dicono poco e a volte convivono. Per esempio, nell'Italia dell'Ottocento alla fine coesistono spinte separatiste con moduli giurisdizionalisti, ma ancora con residui poi confessionistici. Quindi, uno potrebbe incasellare la fase dell'Ottocento liberale in Italia come separatismo, ma in realtà c'era la religione cattolica come religione di Stato, in realtà c'era una sottoposizione a certi fini della Chiesa allo Stato, cosa che rimane anche con il concordato e il Trattato. Oggi si potrebbe dire che l’Italia non ha una religione di Stato in costituzione, è uno stato laico come ci ha detto la Corte costituzionale nel 1989 con la sentenza 203, però il tasso di laicità di oggi è inferiore a quello di fine 800 in Italia. Quindi, formalmente oggi siamo uno stato laico, però c'è un concordato che, anche se revisionato ed attualmente sostituito nel 1984, ancora ha su di sé un'idea di religione di Stato immanente per tanti versi. Abbiamo una pratica dei pubblici poteri che è ancora la religione di Stato, come nel caso in cui ogni volta che c'è l’inaugurazione di un’opera pubblica c’è il vescovo a benedire perché probabilmente c’è anche qualche norma di protocollo che impone ancora oggi di invitare il vescovo (magari nell’800 non capitava anche perché qualche vescovo è stato arrestato nell’800 in quanto si opponeva all’unificazione italiana, soprattutto a Torino). L’ultima distinzione su cui possiamo ragionare è tra stato laico e stato confessionale e qui si apre l'universo mondo. Formalmente possiamo dire che lo stato laico è uno stato che non ha una religione ufficiale, che non impone a nessuno la religione ufficiale, mentre lo stato confessionale è, invece, quello che ce l’ha. Però, oggi, quanto meno nell’Occidente che siamo abituati a calcare, anche negli Stati confessionali nessuno impone il clero religioso ai propri sudditi. In realtà, bisogna andare a vedere come agiscono i fattori sotto, come è strutturato il diritto ecclesiastico. Tendenzialmente potremmo dire:

  • separatismo: laicità, uguaglianza nella libertà religiosa;
  • confessionalismo: religione di Stato, prevalenza di una chiesa sulle altre o di più chiese sulle altre, privilegi di alcuni rispetto ad altri, ecc. La vicenda italiana ci aiuta a capire bene il fatto che non ci si possa fermare ai modelli, ma bisogna andare a vedere le normative, le prassi. La nostra vicenda inizia tradizionalmente ovviamente, anche se in realtà siamo stati sottoposti a questa costituzione in pochi. Gran parte del territorio italiano non era sottoposto all'inizio a questa Costituzione, però è una Costituzione che poi diventa
  • Pochi giorni dopo la promulgazione dello Statuto, il 29 marzo 1848, con il Regio Decreto N. 688, Carlo Alberto stabiliva che «Gli Israeliti regnicoli godranno dalla data del presente di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici, nulla innovato quanto all'esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette». Quindi, la stessa cosa accaduta per i valdesi avviene per gli ebrei. Questi due provvedimenti ad hoc sono atti unilaterali del sovrano, come lo Statuto. Questi sono dei germi dello statuto ad hoc per la religione che noi oggi ritroviamo nelle leggi sulla base di intese, cioè la regolazione di un determinato gruppo con cui è stata fatta un’intesa. Questo modo di pensare finisce in una legge generale e astratta che potremmo vedere come oggi vediamo l'articolo 3 della costituzione e la premessa è “« Volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini , che non professano la Religione cattolica, Il Senato, e la Camera dei Deputati hanno adottato, Noi in virtù dell’autorità delegataci abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: ART. unico. La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari ». (LEGGE 19 GIUGNO 1848, N. 735)”, quindi tutti sono uguali senza distinzione di religione. Questo non è un dato scontato, siamo nel 1848 e per arrivare ad avere una irrilevanza dell’appartenenza confessionale per essere cittadini a pieno titolo ci è voluto un percorso molto accidentato, dopo guerre, dopo stermini, e ancora oggi per certi versi siamo in attesa di fare veramente quel passo dal punto di vista concettuale. Soprattutto oggi con i nuovi movimenti religiosi che si affacciano, c'è l'idea che il musulmano è straniero, che non può essere italiano un musulmano o buddista o un Sikh ed è un’idea che ci viene da una sedimentazione storica difficile da rimuovere. Proprio per questo dobbiamo fare uno sforzo politico e normativo per adeguarci perché portiamo dentro questa cosa, questa immanenza della identità di un territorio per il tramite di una particolare religione. Cosa facilita, però, il processo di laicità in Italia? Noi avevamo un grosso problema storico di avere l'ospite in casa, cosa che anche altri paesi cattolicissimi come la Spagna o la Francia non hanno mai avuto, cioè noi avevamo lo Stato Pontificio in mezzo alla penisola. Quindi, non c'era solo la chiesa cattolica come religione che connotava la popolazione più o meno intera, ma avevamo il potere temporale del Papa in casa e, se non facevamo fuori quello, non potevamo fare unita l’Italia. Se prediamo Machiavelli, c’è un passaggio in una sua opera molto duro contro i preti e dice che hanno resi gli italiani amorali per il modo in cui predicavano e poi praticavano e hanno impedito di avere un’Italia unita. Quindi, era già chiaro che bisognasse eliminare il potere temporale dei Papi per fare la penisola. Ovviamente le potenze straniere ci andava a nozze con l’Italia divisa, quindi quando c’erano moti per cacciare il Papa arriva la cattolicissima Francia con il movimento separatista a rimettere tutto a posto perché così l’Italia rimaneva divisa. Questa situazione oggettivamente difficile, oggettivamente peculiare, che caratterizza lo stato italiano, il territorio italiano, fa sì che nell'ottocento lo stato liberale, prima sabaudo e dopo italiano, debba menare fendenti molto grossi nei confronti del cattolicesimo. Ovviamente i fendenti sono menati soprattutto verso il cattolicesimo istituzionale: non c'è un atteggiamento areligioso, non c'è un atteggiamento di compressione del momento religioso anche perché non avrebbe avuto senso perché la popolazione era quasi totalmente cattolica e nessun sovrano aveva interesse a farla arrabbiare dal punto di vista della pratica religiosa.

Tuttavia, cosa succede? Succede che c'è tutto quel complesso, denominato “leggi eversive”, con il quale viene colpito progressivamente per prime, e poi dopo ovviamente anche nel territorio dello Stato pontificio, le articolazioni della Chiesa cattolica, quelle che vivevano nel diritto italiano; quindi si sopprimono delle corporazioni l’incameramento dei beni del clero. Poi ci sono delle forme di giurisdizionalismo molto esasperate: molti enti ecclesiastici vengono sottoposti al controllo, non gli si permette più di acquistare senza che ci sia il placet da parte dell'autorità pubblica, si sopprimono anche le giurisdizioni speciali con cui si giudicavano gli ecclesiastici. LEGGI EVERSIVE:

  • Legge 25 agosto 1848, n. 777, soppressione della Compagnia di Gesù;
  • Legge 9 aprile 1850, n. 1013, abolizione del privilegio del foro ecclesiastico;
  • Legge 5 giugno 1850, n. 1037, autorizzazione agli acquisti degli enti (anche ecclesiastici);
  • Legge 29 maggio 1855, n. 878, soppressione delle associazioni di vita contemplativa, dei capitoli collegiati senza cura d’anime, dei benefici semplici;
  • Decreto Luogot. 7 luglio 1866, n. 3036, soppressione delle associazioni religiose e incameramento dei beni, trasformazione dei beni degli altri enti in titoli di rendita al 5%, esclusi i benefici parrocchiali;
  • Legge 15 agosto 1867, n. 3848, soppressione di vari enti ecclesiastici secolari, con devoluzione allo Stato dei beni. Quindi, abbiamo tutta una serie di misure che vanno verso lo scontro inevitabile e necessario. In questo si tende un po’ a fare poggio e buca, nel senso che mentre si menano i fendenti nei confronti della Chiesa istituzionale, soprattutto della Santa sede, in prospettiva poi di uno scontro finale, anche se in realtà Cavour non avrebbe voluto che si arrivasse allo scontro, ma si arrivasse a un accordo, il quale non era possibile perché la chiesa non voleva mollare. Lo stato sabaudo, quindi già lo stato italiano perché siamo nel 1866, si unisce al cattolicesimo popolare e si occupa di finanziare i benefici parrocchiali più poveri nelle campagne e quindi di pagare lo stipendio ai sacerdoti per dare a loro una vita dignitosa perché comunque i sacerdoti a livello sociale potevano sostenere poi positivamente l’azione, quindi prendeva misure dal finanziamento delle esigenze religiose della popolazione. Il momento di massimo scorno è quello che avviene ovviamente il 20 settembre 1870: il 20 settembre 1870 l’esercito italiano conquista, manu militari, Roma, che l’anno seguente diverrà capitale del Regno d’Italia. Quindi, a quel punto si entra a Roma tramite la famosa breccia di Porta Pia e a quel punto non esiste più lo Stato pontificio e per la prima volta da un bel po’ di secoli la Santa Sede non ha più un territorio sul quale insiste e lì si pone il problema della composizione della situazione. Pio IX rifiuta qualsiasi tipo di trattativa: li ritiene dei barbari invasori e dice ai cattolici di non partecipare alla vita politica italiana perché il papa non ha più la santa sede né un potere da esercitare. Nel maggio 1871 lo Stato italiano promulgò la c.d. Legge delle Guarentigie (dove si trovano tutte le cose che poi più o meno si troveranno nel trattato del Laterano), con la quale si attribuivano tutta una serie di garanzie al Papa e alla Chiesa cattolica, tanto dal punto di vista personale e diplomatico che materiale. Il contenuto delle garanzie è il medesimo che poi è stato pattuito nel 1929 con la conciliazione.

soltanto tra il 1995 e il 2005. Oggi è stata riformata, ma è ancora lì e rappresenta, come vedremo, un problema. Per cui possiamo dire che l'Italia del 1889 con la costituzione confessionista è stata ben più laica dell’Italia dal 1948 al decennio 1995-2005 in tema di reati. Addirittura, qui c’era anche l’idea, soprattutto per i delitti di vilipendio, della procedibilità a querela, mentre il codice Rocco aveva ammesso la procedibilità d'ufficio per tutto perché il bene era pubblicistico, la religione era un elemento dello Stato, era un bene costituzionale. Invece, nello Zanardelli c’era l'idea dei delitti contro la libertà, dei delitti contro la libertà religiosa e la libertà di culto. Questa opera di laicizzazione (per settori la vedremo quando parleremo delle singole branche della materia) viene sostanzialmente posta nel nulla dal ’22 al ’29-30. Cosa succede? Abbiamo visto:

  • Innanzitutto, la riforma Gentile, che riporta l'insegnamento dell'ora di religione come obbligatoria, addirittura elevandola come fondamento/coronamento della pubblica istruzione;
  • Vari regi decreti circolari ripropongono l'esposizione del crocifisso nelle aule dove si svolgono le pubbliche funzioni, a scuola, nei tribunali, cose che ci trasciniamo ancora oggi e che hanno dato natura a sentenze, l'ultima importante fu quella di un anno fa per quanto riguarda il crocifisso a scuola. Sono tutte pratiche che portano al fascismo, memore del fatto che la religione è un instrumentum regni e che senza l'appoggio dell’ente che rappresenta in Italia la confessione di maggioranza non si governa, e che portano soprattutto Mussolini a ripudiare il suo ateismo dei primi del ‘900. Mussolini era ateo e aveva scritto cose terribili nei confronti della Chiesa e del cattolicesimo, ma poi diventa “l’uomo della provvidenza” e quando c’è da fare un accordo lo fa. Arriviamo al problema che sarà il problema in gran parte di questo corso: l’11 febbraio 1929 vengono firmati i c.d. PATTI LATERANENSI , che portavano lo Stato italiano e la Santa Sede alla Conciliazione. I Patti Lateranensi vengono firmati, da una parte, ovviamente dal governo dello Stato italiano del Regno D’Italia e, dall'altra parte, dalla Santa Sede. Si tratta di un trattato internazionale, il che vuol dire che la Santa Sede, pur non avendo un territorio, era un agente di diritto internazionale riconosciuto e, pur non avendo un territorio, non ha mai perso questa qualifica. Se c'è un tratto distintivo del cattolicesimo della Chiesa cattolica rispetto a tutte le altre religioni con cui lo Stato poi può avere a che fare è proprio questa ingombrante presenza di personalità giuridica internazionalistica nata a partire da quella temperie storica che abbiamo visto, cioè dalla dissoluzione dell'Impero Romano D’Occidente in poi. È difficile immaginare che si possa trattare alla stessa maniera di un qualunque agente di diritto internazionale, quindi uno Stato sovrano, e le altre confessioni che questa caratteristica non presentano e che a volte magari neanche rivendicano. Cosa si fa nel ’29? I Patti Lateranensi si compongono di:
  • Il Trattato, che chiude la c.d. Questione romana, riconoscendo alla Santa Sede la sovranità sullo Stato Città del Vaticano, su alcuni immobili in Roma e importanti prerogative al pontefice, mentre la Santa Sede riconosce lo Stato italiano;
  • Il Concordato, che stabiliva l’assenso governativo alle nomine ecclesiastiche, giuramento di fedeltà dei vescovi, esenzione del servizio militare per i chierici, segreto del confessionale, festività, cappellania militare, riconoscimento civile del matrimonio canonico, ecc.;
  • Una Convenzione finanziaria, con il quale il pontefice accetta un indennizzo per la perdita del patrimonio e degli Stati pontifici. Il Trattato è vigente ancora oggi, salvo l'articolo 1 che è stato ripudiato dalle due parti nell’84 e che comunque sarebbe stato oggi incostituzionale. Con il trattato si chiude la questione romana, in che senso? Il problema che si era creato era l'assenza di un territorio per la Santa Sede, si crea lo Stato città del Vaticano: le parti si mettono d'accordo, all'interno di Roma c'è questo territorio, non solo gli annessi intorno alla basilica, ma anche alcuni palazzi, in cui c'è extraterritorialità, ovvero c’è uno stato estero sovrano, monarchia assoluta e poi teocrazia per come si era strutturata a partire soprattutto dal 1400 fino a che era stato vigente lo stato pontificio. Le cose però che ci sono dentro, che poi vedremo, sono tutte cose che non riguardano i rapporti fra politica e religione, ma riguardano i rapporti fra Stati, quindi al suo interno troviamo norme diplomatiche, norme con cui si regolano le giurisdizioni in Piazza San Pietro, cosa succede se un reato è commesso in Vaticano, giudice italiano, risarcimenti, sanzioni tributarie ecc., quindi tutte cose che sono avulse dalla religione. Ovviamente sono garantite tutte le prerogative che erano nella Legge sulle Guarentigie per il Pontefice, come la possibilità di avere diplomazia che entra ed esce dal Vaticano senza problemi, ecc.., quindi rapporti tra stato e diritto internazionale. Nel Concordato, invece, le parti si mettono d’accordo per regolare le materie di comune interesse fra lo stato confessionale cattolico, fascista all’epoca, e la religione cattolica italiana. Il concordato è con la chiesa cattolica italiana, quindi riguarda la vita in Italia della Chiesa cattolica. Ci sono tutta una serie di prerogative, di privilegi in quanto religione dello Stato: l’ora di religione come obbligatoria salvo dispense, il matrimonio concordatario, cioè il matrimonio religioso con gli effetti civili, si è risolto il problema che si era posto a partire dal 1865. Qual era? Lo stato liberale italiano fa una cosa gigantesca nel 1865, ovvero dice che in Italia è vigente il matrimonio civile e che il matrimonio religioso non ha nessun effetto civile, quindi se si voleva un matrimonio riconosciuto dall’ordinamento ci si doveva sposare in comune, ma sposarsi in comune per un cattolico è un peccato, che può portare probabilmente a scomunica. Quindi, si era creata quella situazione paradossale per cui la maggioranza della popolazione aveva un matrimonio che non corrispondeva a quello che poi doveva, per forza di religione, praticare. Per cui quello che viene fatto è un accomodamento ragionevole per la totalità della popolazione: il matrimonio con rito religioso poi veniva trascritto e avrà effetto civile. Pero, ci sono anche degli elementi di subordinazione della Chiesa allo Stato: nel vecchio concordato troviamo, ad esempio, il giuramento di fedeltà dei vescovi al sovrano, quindi c’è una sede vescovile, ma il vescovo deve giurare fedeltà non solo al Papa, ma anche al Sovrano, oppure, sempre sulle diocesi ad esempio c'era una norma che diceva che, se lo stato italiano cambia una provincia, la diocesi si deve adeguare come ritaglio, quindi non c'era neanche più l’autonomia della Chiesa cattolica di ritagliarsi il territorio delle diocesi come volevano perché le diocesi dovevano corrispondere alle province italiane. Poi ci sono degli elementi che riguardano i cappellani militari, i cappellani carcerari, ma sono cose che troviamo nell’ordinamento ancora oggi.

imporre la tassa di religione sui propri aderenti, quindi se io ero un ebreo nato in una circoscrizione sotto la comunità israelitica mi arrivava la cartella esattoriale se non pagavo la mia tassa alla comunità. Da una causa per quello è nata la dichiarazione di incostituzionalità nell'84. In Germania è ancora così e capitò che Luca Toni, quando andò a giocare al Bayer Monaco, un territorio contenzioso che faceva da barriera tra la Chiesa di maggioranza e la Chiesa cattolica, Luca Toni non aveva fatto nessuna dichiarazione di appartenere alla Chiesa cattolica e la chiesa bavarese gli aveva mandato la cartella esattoriale. Questo ha portato negli ultimi anni all’incremento di coloro che si sbattezzano in Germania per non pagare la tassa di religione alla propria chiesa di appartenenza. In Italia non abbiamo una tassa di religione, ma abbiamo l’8 x 1000, che paghiamo in maniera indiretta. Siamo nel 1930-31 e l’ebraismo italiano aveva avuto quella norma di favore e a loro andava bene così, andava bene essere semplificate, poter esercitare i poteri pubblicistici ecc., perché fino a quella data i rapporti fra l'ebraismo e il fascismo non erano stati tragici come poi diventano con le leggi razziali. In realtà, a quell’epoca l'ebraismo non solo era ben tollerato, ma era anche ben inserito nel sistema, dopodiché c'è la tragedia delle leggi razziali. Con la costituzione questo paradosso si rovescia perché abbiamo una costituzione che non ha una religione di Stato, non troviamo da nessuna parte in costituzione che la religione cattolica è la religione dello Stato, però troviamo nell'articolo 7 che i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica sono regolati dai patti Lateranensi e nei patti Lateranensi c'era scritto che la religione cattolica è la sola religione dello Stato. Questo è un problema grosso che abbiamo: una costituzione che non è confezionista, che proclama la libertà religiosa, che proclama l'eguaglianza senza distinzione di religione, che proclama anche la eguale libertà di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge, ma che si porta dentro il ’29 così pesantemente, addirittura i patti Lateranensi in costituzione sono menzionati e quindi protetti direttamente. Negli anni ’50-’60, ad esempio, c'è ancora una fase molto grande di persecuzione delle minoranze sulla base del testo unico di pubblica sicurezza che rimane quello, sulla base della legge dei culti ammessi, sulla base del fatto che i quadri dirigenti dello Stato italiano con l'amnistia di quegli atti sono rimasti gli stessi, quindi la gente fino al giorno prima era fascista, poi non è stata curata ed è rimasta a fare quel che faceva, questo per la polizia, la magistratura, i ministeri, ecc.., tutti i corpi che avevano a che fare con queste cose. Però, rimane anche l’idea, che portiamo ancora fino a oggi, che, in realtà, la regione di Stato c'è, quindi i protestanti sono comunque la minoranza, sono stranieri, e soprattutto nel sud d’'Italia c'è una forte persecuzione (per tutti gli anni ’50) finché la Corte costituzionale entra in funzione nel ’56 ed inizia man mano a dichiarare incostituzionale le parti del testo unico di pubblica sicurezza e della legge sui culti ammessi che portavano a quest'opera qui. Cosa succede poi di importante? Il sistema in cui abbiamo una chiesa sostanzialmente di Stato, anche se non è più tale, formalmente privilegiata rimane perché la società italiana è una società monista in senso cattolico, quindi il peso della religione è molto forte. Tuttavia, a metà anni ’60 - fine anni ’60 succedono cose fondamentali, anche se non c’è stata una rivoluzione spinta da partiti politici che si intestassero battaglie di laicità, però ci sono due elementi fondamentali:

  1. Il 1968 è una fase di grande contestazione: l'idea di togliere la presa autoritaria che c'era sui giovani sia da parte del potere civile sia da parte del potere religioso e sia da parte del potere familiare;
  2. dall'altra parte, forse cosa più importante, è la chiesa stessa che tenta di autoriformarsi con il Concilio Vaticano II, con cui viene riconosciuta per la prima volta la libertà religiosa, con cui ci si apre alla modernità e questo porta ovviamente la società a respirare. La Chiesa probabilmente prova a fare quello perché sente di non aver più peso e che non ha più peso si vede poi sulle cose eticamente più. Negli anni ’70 c’è stato un referendum sul divorzio e sull’aborto: la democrazia cristiana e la chiesa erano sicurissime di vincere, ma la società italiana invece, secolarizzata cattolica, dice sì sia al divorzio sia all’aborto, che sono due cose incompatibili con il magistero della Chiesa cattolica fatte da un corpo elettorale, la DC, in cui teoricamente i cattolici erano il 95%. Si inizia anche ad avere anche quel disallineamento. È rappresentativa la chiesa cattolica degli umori popolari su quelle questioni? Evidentemente no, forse lo è tornata ad essere un po’ di più nei tempi più recenti. Quindi, si pone il problema: lo stato cosa deve fare? Mettersi a patti con l'istituzione o legiferare secondo quelle che sono le esigenze della popolazione? Quindi, si arriva fino a noi, negli anni ’80 spesso c’è una opera di secolarizzazione che quello va avanti nei costumi per i fatti suoi. Si apre poi la stagione delle intese con Bettino Craxi presidente del consiglio: si fa un nuovo concordato, si fa una nuova intesa con i Valdesi, ne seguono altre quattro alla fine degli anni ’80, altre due negli anni ’90, poi negli anni 2000 altre sei. Quindi, il panorama del pluralismo religioso aumenta dal punto di vista delle garanzie eguali, tutte queste confessioni che ottengono questo non stanno più sotto la legge sui culti ammessi, quindi sono liberati. Soprattutto, poi, cambia progressivamente la geografia religiosa: se negli anni ’ ancora avevamo un sistema cristallizzato, pochi culti protestanti storici presenti e gli ebrei, oggi siamo in presenza di tutt’altro mondo, però facciamo fatica ancora ad arrivare ad una regolazione nuova che tenga presenti che non siamo né nel 29 e né negli anni ’80, ma siamo andati avanti. Questo per dire che per arrivare ad avere esiti da stato liberale di fine ‘800 abbiamo dovuto aspettare i giorni nostri, anche se per certi versi non siamo ancora a quei livelli. “Paradosso rovesciato” perché avevano una costituzione potenzialmente pluralista e laica, ma che la politica non ha saputo ancora attuare pienamente. 9 MARZO Le fonti Cerchiamo di inquadrare la materia da un punto di vista delle fonti. Per quanto riguarda le fonti, infatti, quello del diritto ecclesiastico è un settore complicato dal punto di vista delle fonti, il che ha determinato delle pronunce della Corte costituzionale, che poi si sono estese a tutti i settori dell’ordinamento, perché, a parte gli ordinari problemi di interpretazione delle fonti, nel diritto ecclesiastico si hanno almeno 3 altri problemi su cui riflettere. Innanzitutto, è un sistema complicato per ragioni di ordine temporale, c’è una stratificazione di fonti che vede coesistere fonti, ancora oggi vigenti, emanate in epoche molto diverse, non solo da un punto di vista temporale, ma da un punto di vista dei presupposti giuridici: possiamo prendere ad esempio l’ipoteca del 1929, ancora vigente, il che significa avere vigente l’ordinamento

La Corte sostanzialmente fa un’opera anche di sapienza politica (non era scontato a quel tempo affermare il sindacato di costituzionalità sui patti lateranensi, nonostante in Assemblea costituente fisse una cosa data per scontata gran parte della dottrina post costituzionale aveva sostenuto la tesi della costituzionalizzazione). Quindi la corte dice che non si può fare finta che siano un atto come tutti gli altri di diritto internazionale, perché sono denominati patti lateranensi, il che li dota di una particolare forza costituzionale, e quindi non sono una mera legge di esecuzione di trattati internazionali, ma possono ammettere delle deroghe, ma non così estese da sovvertire l’ordine Costituzionale: tuttavia, la corte non dà un catalogo e non parla nemmeno, in quella sentenza, di cosa siano i principi supremi, si lascia campo libero. Quello che ci interessa è che ha distinto principi supremi e normali norme costituzionali e i patti lateranensi possono essere sindacati solo alla luce dei principi supremi. Successivamente, la corte, nell’invito a considerare la portata dei controlimiti nel diritto dell’Unione e i limiti alla revisione costituzionale, ci ha detto qualcosa di più sul contenuto, ma senza mai fare cataloghi: dice che sono quei principi che “ appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione ”, nella Sent. 1146/1988, in cui ha sancito l’essere limite alla revisione costituzionale, e che “ rappresentano gli elementi identificativi e irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale ” (questo lo dice in una Sent. del 2014, che riguardava crimini di guerra nazisti, l’esenzione della giurisdizione per la Germania sulla base di norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, le quali per la corte entrano nel nostro ordinamento automaticamente ma non se scalfiscano i principi supremi e quindi ha attribuito in quel caso la giurisdizione per i crimini nazisti). Questa è la definizione di carattere generale, su cui possiamo fare un minimo di esercizio, si potrebbero identificare altrimenti con i diritti fondamentali sanciti nella prima parte della costituzione, ma la categoria non è una categoria nominalistica, bensì essenzialistica, che ha a che fare con il nucleo della forma di stato, che è irrinunciabile, se fosse travolto comporterebbe un nuovo ordinamento (ad es. si vota ogni 5 anni, tale norma è contenuta nella parte seconda della Cost, ma se si facesse una revisione Cost per fissare 50 anni invece di 5 sarebbe legittima? No, perché si travolgerebbe il principio democratico). La categoria è di questo tipo, tantoché la corte Costituzionale, la prima e unica volta in cui ne ha fatto applicazione, nella sentenza 18/1982, ne ha trovati 2:

  1. Il primo fuori dai primi dodici articoli, l’art. 24 sul principio di azione difesa e giudizio: si trattava di dare esecuzione nell’ordinamento a sentenze di nullità matrimoniale canonica, la corte ha detto che non può, il giudice italiano, dare esecuzione a sentenze della sacra rota se non ha controllato che nell’ordinamento canonico ci sia stato un vero processo, corrispondete a quello che ci sarebbe stato di fronte un tribunale italiano. Se facessi così, quella norma concordataria avrebbe violato il principio di azione e difesa in giudizio, che per l’ordinamento italiano è inviolabile (oggi potremmo dire il principio del giusto processo di cui all’art. 111).
  2. Nella stessa sentenza, la corte ha identificato un altro principio supremo, chiamandolo “ordine pubblico”, dicendo che se l’Italia facesse una cosa del genere con una norma concordataria applicherebbe la sua sovranità, la sua giurisdizione, demandando ad un giudice di uno stato diverso dal suo la regolazione, con effetti civili, di fattispecie, senza avere le medesime garanzie procedurali. La corte dice che l’altro principio supremo è quello di ordine pubblico, inteso come sovranità dello stato, che si desume dall’art. 1 Cost.

(la sovranità appartiene al popolo) e dal 7.1 Cost. (stato e chiesa sono ciascuno nel proprio ordine supremi e sovrani). I principi supremi identificati dalla corte sono tre: il principio di sovranità dello stato, il principio del giusto processo ed il principio di laicità dello stato. Le altre fonti costituzionali con cui avremo a che fare sono principalmente queste ma non solo: da notare che la corte, quando ha detto che l’Italia è uno stato laico, nella Sent. 203/1989, lo ha fatto dicendo “da tutte queste norme insieme si evince, per interpretazione sistematica, che l’Italia è uno stato laico”, quindi, in realtà, la laicità italiana dobbiamo parametrarla su quello che è il suo contenuto, il quale deve essere tratto da questi articoli. Innanzitutto, si ha l’ Art. 2 Cost , che, pur non parlando direttamente di religioni o chiesa, è una delle norme chiave della Costituzione, soprattutto perché afferma la tipologia di forma di stato che abbiamo, ossia dice “La repubblica che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…”; c’è una connotazione ordinamentale che afferma che lo stato, la repubblica, l’ordinamento è questo. Il salto evolutivo rispetto alle costituzioni ottocentesche è proprio che quelle erano atti di autolimitazione sovrana in cui il sovrano concedeva autolimitandosi, qui abbiamo, invece, che l’ordinamento ha come presupposto delle garanzie e dei vincoli, frutto di un processo storico che ci ha portato fino a qui. Nell’ Art. 3 Cost ., invece, troviamo per la prima ed unica volta la parola “religione” che viene messa tra gli indici antidiscriminatori. Il comma 2 ha un impatto dal punto di vista della possibilità degli interventi promozionali anche per esigenze religiose. Vi è poi la particolare situazione della chiesa cattolica, nell’art. 7 Cost. , dove si predica, da una parte, la sovranità dell’ordinamento canonico, indipendente e sovrano rispetto allo stato, e dall’altra si fa menzione dei patti lateranensi. Nell’ art. 8 si parla, al comma 1, di tutte le confessioni religiose, dove si dice che “sono egualmente libere davanti alla legge”; ai commi 2 e 3 si danno delle norme solo per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, che sono, al comma 2 l’autonomia statutaria, infatti si dice “ le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ”, mentre al comma 3 si ha la possibilità di regolare i rapporti con lo stato per il tramite delle intese, infatti si dice “ i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ”. L’art. 19 è la sede problematica della proclamazione del diritto di libertà religiosa e l’art. 20 è una norma di chiusura, dove si rimarca l’impossibilità di trattare in maniera meno favorevole il fenomeno religioso, altra norma di carattere antidiscriminatorio riferita, però, alle istituzioni e agli enti con le finalità di religione e di culto. Queste sono le principali disposizioni che analizzeremo meglio. Vi è poi una serie di fonti costituzionali non direttamente richiamanti la religione, ma che stanno in rapporto sicuro con la materia. In particolare, gli artt. 17 , 18 e 19 , libertà di riunione, libertà di associazione e libertà di manifestazione del pensiero: tutte le volte che c’è un’affinità religiosamente orientata con queste tre libertà, tutti i limiti contenuti vanno coordinati con l’art. 19 e quindi sono norme che non riguardano direttamente la religione, ma la pratica della religione che, essendo una pratica collettiva, porta a riunioni, associazioni e manifestazioni di pensiero.