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Diritto ecclesiastico anno 2022
Tipologia: Appunti
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Introduzione storica Libertà religiosa e rapporti tra potere politico e religione nella storia In questa materia la religione, anche se altamente intesa, è un qualcosa di immanente alle società umane. Oggi viviamo in una società per alcuni versi areligiosa o comunque di una religiosità molto sfumata, ma non è venuta meno l’esigenza che le religioni hanno sempre portato avanti, cioè di riflettere sul destino dell’uomo e sui momenti importanti della vita. Tutte le società l’hanno fatto, in forme diverse, e noi studieremo come lo ha fatto la società europea occidentale connotata dal cristianesimo, in particolare dal cristianesimo di matrice cattolica per quanto ci riguarda. Libertà Bisogna prendere atto che c’è un bisogno religioso, inteso anche a livello di mera spiritualità individuale, sembra essere qualcosa di immanente alle società e anzi i più recenti studi di neuroscienze sembrano proprio mostrare che è un qualcosa di inerente alla produzione della coscienza del cervello umano, cioè non inteso nel senso classico di avere per forza la chiesa, ma di porsi quel tipo di problemi e di andare a immaginare quel tipo di soluzione, positive o negative ecc. Sembra essere proprio un qualcosa di molto ultraterreno, però questo bisogno di guardare al di là sembra essere un qualcosa immanente proprio al cervello umano. Ovviamente il fatto che ci fosse questa funzione ha sempre caratterizzato le società nel senso di una difficile distinzione tra la religione, la politica e il diritto, tanto che per molti secoli, e ancora oggi in tante parti del mondo, porre questo tipo di distinzioni è un qualcosa di artificioso. Ragioniamo sul testo di riferimento della cristianità e della popolazione che ha calcato questa terra per gli ultimi duemila anni: i 10 COMANDAMENTI. Cosa troviamo nei 10 comandamenti? Ci sono il furto e l’omicidio, che troviamo nel codice penale, ma in modo imperativo: “non rubare”, “non uccidere”. C’è l’idea di una cosa che non si fa e non si fa perché c’è una autorità che può punire (Dio). Il bisogno era quello di regolare la società secondo determinati canoni. Poi si trovavano le norme di diritto di famiglia (“onora il padre e la madre”). Quindi, troviamo cose che rimandano a una superiorità dell’ente che impone le norme (“non nominare il nome di Dio invano” e “non avrai altro dio al di fuori di me”). Oggi noi non abbiamo più la necessità, o quantomeno ci abbiamo provato, di legittimare così gli ordinamenti, però il modo in cui si guarda alla Costituzione, ai diritti dell’uomo e ai principi supremi non è diverso come scatto concettuale. Infatti, noi abbiamo deciso che per le costituzioni del dopoguerra, dopo quello che c'è stato, soprattutto le tragedie della seconda, su certe cose non bisogna votare, su certe cose non bisogna discutere, poi ovviamente bisogna praticarle, bisogna sentirle perché abbiano effettività, è un qualcosa di dogmatico, ovvero esistono i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, esistono i diritti, il potere non è legittimato a scalpirli, abbiamo fatto delle procedure per cercare di tutelarli. Questo funziona finché ci crediamo tanto che, quando gli ordinamenti si rovesciano, a volte si va a finire nell’altra direzione. Magari è un modo diverso di credere, ma lo schema è quello: oggi non abbiamo più quell'autorità fuori dal tempo che giudica, ma abbiamo cercato di mettere fuori dal tempo, nel senso fuori dall’agone politico, quantomeno alcune parti della Costituzione. Quindi, il modo di pensare il
diritto non è diverso, è diverso però come la religione abbia impattato sul diritto nel corso dei secoli. Ci sono ancora dei residui della storia che ci portiamo dietro, però sicuramente c'è stata una modificazione e questa modificazione riguarda soprattutto quella parte di mondo che noi tendiamo ad assolutizzare, cioè la nostra, che un po’ è diventata la civiltà dominante a livello planetario, con l’idea anche di esportare questo modello “a tutti e per tutti”. L'idea, ad esempio, di una separazione fra politica, diritto e religione, è un’idea tipicamente occidentale, che ancora oggi in tante parti del mondo non è che è contestata, ma non è neppure pensata. In gran parte del mondo islamico, quantomeno nella parte delle scuole corane, non si è mai posta l’idea di una dicotomia di due sfere diverse da regolare indipendentemente, ma c'è l’idea teocratica “Cesaropapistica” anche lì (anche se non hanno avuto la nostra storia di una sorta di unione), non c’è alterata e distinzione, ma quello che viene dal messaggio divino è un qualcosa che va a regolare, non c’è l’idea di separazione, di alterità. Ma anche nelle tradizioni che non sono tradizioni religiose nel senso che intendiamo noi, come quelle orientali del’’induismo, del buddismo, nella Cina confuciana, l'idea stessa di persona, come individuo portato poi nel’’idea liberale che è frutto di quello che si è evoluto qui da noi, là non c’è e non è un caso che la Cina si è data un codice civile di recente e per scriverlo ha chiamato professori italiani di diritto romano perché l'idea portante del diritto cinese oggi è più una idea ante-cristiana dal punto di vista dell'evoluzione. Quindi, a loro va bene l'impostazione romanistica di 2000 anni fa, che dimostra, da un lato, la sapienza dei romani nel creare diritto, ma, dall’altro, dimostra anche che c’è questo scatto storico per cui un’impostazione di 2000 anni fa in un’altra parte del mondo, che non ha avuto l’evoluzione che c’è stata dopo il diritto romano per noi, rende quel diritto praticabile perché manca quell'idea che si è sedimentata da noi nel corso dei secoli. Il fenomeno religioso poi ha sempre avuto un rapporto con il potere. Il potere è sempre stato attratto dal fatto che ci fosse questa sfera capace di unificare, un’omogeneità religiosa rende una popolazione sicuramente più controllabile, soprattutto se riesco a controllare io il potere di Dio e fa in modo che tutti, su questioni anche di coscienza, vengono formati e conformati in una certa maniera, crea una certa sudditanza. Poi, al di là della funzione politica, c'era la funzione proprio di collante sociale, di espressione dell'identità di una popolazione su un determinato territorio. Quindi, i momenti di nascita, morte, relazioni familiari, ecc.., sulla comunità incidono tanto, soprattutto su comunità molto meno mobili dell’attuale. Noi poi viviamo un momento in cui abbiamo il problema inverso, cioè tutto va veloce, ma se pensiamo ai tempi storici di società non tecnologiche quanto peso poteva avere il diritto, la tradizione, la scansione del tempo, la quale è arrivata fino a noi ed, infatti, oggi, anche ammesso che siamo tutti atei o di altre religioni, la società si è conformata a festività cattoliche. Quindi, anche se scristianizziamo, come è avvenuto negli ultimi 50 anni, un po’ tutto, rimangono i riti, rimangono i tempi, non possiamo pensare che da un giorno all’altro le cose scompaiono, infatti le società che ci hanno provato poi hanno anche miseramente fallito e possiamo vederne oggi un esempio nell’attuale situazione Russo – Ucraina: non si poteva pensare che dopo il periodo sovietico di ateismo di Stato formale, e per alcuni versi poco sostanziale, che la religione fosse scomparsa. La chiesa ortodossa fosse quasi più forte che prima della rivoluzione di ottobre e continua ad esercitare quella funzione che ha sempre esercitato nella Russia zarista. Abbiamo tutta questa portata storica con cui fare i conti.
La vicenda prende, invece, un'altra piega alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, qui da noi. Il vuoto di potere politico che si crea (i regni romano-barbarici, poi arriva Carlo Magno, i vari conflitti, l’idea imperiale dopo Carlo Magno del Sacro Romano Impero e che con il particolarismo feudale di occidente abbiamo un'autorità imperiale e quindi le lotte tra impero e papato) ad Occidente è in gran parte occupato progressivamente dalla Chiesa di Roma e dal vescovo di Roma. Se ad Occidente, da una parte, c’era l’impero e, dall’altra, avevamo varie sedi vescovili autorevoli, come quella di Alessandria, di qui rimane solo il papato come sede veramente forte, autorevole e che fa cose rilevanti sul piano politico. Ma non solo perché, a mano a mano, l'idea teocratica (che poi la chiesa cattolica ha sempre avuto) comincia ad emergere, nel senso che, dopo essersi liberata dall’ipoteca imperiale, la Chiesa cattolica (intorno all’anno 1000-1100, 1200) inizia ad elaborare l’idea che la legittimazione del potere politico passi attraverso il crisma della sua mozione (questo inizia già con Carlo Magno, che si fa incoronare). Quindi, abbiamo l’idea che la legittimazione del potere politico venga da Dio e siccome il depositario del dio in terra è l’erede di Pietro ed è da lì che bisogna passare per dire se un potere che ha tutta la legittimità per operare sia nel giusto o meno. Quando non lo è il Papa scomunica. Questo modulo dualistico nasce per reazione del potere politico e fino al 1200-1300 a effettivamente o passavi il crisma dell’autorità papale o avevi problemi. Da lì poi la curva inizia ad invertirsi, iniziano a crearsi gli stati nazionali, inizia a rivendicarsi sul territorio una sovranità piena. Rimane il decreto religioso su cui si scende a patti, però a volte partono anche delle scomuniche, il Papa lo trasferisce a Vignone e inizia a nominare lui tutti senza problemi, senza controllo. Emerge proprio l'idea del dualismo. Ad esempio, Dante elabora la teoria dell’autorità delle due sfere. Questa idea dualistica emerge dallo scontro con l'idea che aveva la Chiesa cattolica, la quale si riteneva l’elemento principale di questa partita, quella che determinava la legittimità del governo, quella che dettava le norme morali a cui la comunità deve rispondere. C’è sempre stata questa idea, un'idea che poi oggi non che è scomparsa dal pensiero cattolico, ma che nella protesta diretta si è sostituita poi più blandamente, man mano che la Chiesa perdeva presa dal punto di vista della forza storico politica, quella della protesta indiretta. Oggi come si pensa di fare la stessa cosa? In Italia da noi funziona ancora, ma all'estero molto meno. Ad esempio, per quanto riguarda i matrimoni omosessuali, salvo che in Italia, in Grecia ed in altri pochissimi paesi, ci sono da tutte le parti. Questo perché qui c'è stata l'opposizione politica da parte della Chiesa cattolica che invita i rappresentanti che si rifanno al cattolicesimo a non votare cose del genere, lo fa sull’eutanasia e lo fa anche su altre cose. Su quanto sia legittimo questo possiamo discuterne durante il corso. Ma questa idea è rimasta: il mio statuto morale, il mio statuto giuridico di cattolico deve essere imposto a tutti per il tramite degli atti generali e astratti del Parlamento italiano. Per paradosso poi la chiesa cattolica non è mai riuscita a realizzare, diciamo temporalmente, se non per l'ente dello Stato della Chiesa quando si forma intorno al 1400, questa idea, ma è stata realizzata forse transitoriamente a volte nel mondo protestante che non partiva da premesse di libertà di coscienza, quindi tutt’altre premesse anche liberatorie dell'individuo nei confronti della Chiesa, ma che poi nella temperie storica in determinati frangenti (ad esempio, la Ginevra di Calvino, alcune colonie degli Stati Uniti d'America prima di fondare la Federazione) hanno portato ad esiti parateocratici o comunque esiti in cui la religione ha un'invadenza paragonabile a quella che oggi
siamo soliti guardare nei paesi islamici. Oggi si fa l’esempio dell’Iran, ma se si va a vedere il sistema costituzionale dell’Iran vediamo che è molto più complesso. Questo è il secondo modellino, quello della prevalenza del religioso sul politico, che lo legittima, che lo coordina e che lo sanziona. Quest’idea è stata portata avanti storicamente in primis da noi, dalla chiesa cattolica, ma non ha funzionato il gioco perché poi c'è stata la reazione degli stati nazionali nascenti, di sovrani. Proprio una questione di lavorazione teorica di storici, filosofi del diritto che si sono succeduti nel tempo. Cosa succede poi nell’Occidente di rilevante? Di rilevante ci sono almeno due cose. Innanzitutto, ci sono almeno due grandi scismi. Si inizia intorno all’anno 1000: erano già due mondi che non si erano mai parlati perché di là si parlava il greco e di qua il latino, quindi c’era già un problema linguistico di base. Poi erano due mondi separati anche per il fatto che da una parte c’era l’impero e di qua non c’era più. Quindi, c’è la separazione dell’anno 1000 che porta ad una frattura all'interno del cristianesimo molto grande e da allora abbiamo il cristianesimo d'oriente ortodosso, con le sue varie articolazioni, e il cristianesimo occidentale dominato dal vescovo di Roma. Il paradosso tra cristianesimo d’Occidente e cristianesimo d’Oriente: lo scorno come tutti gli scorni, ha sotto traccia ben altri interessi, politici, geopolitici, ma se andiamo a vedere lo scorno geologico ci si separa intorno all’anno 1000, ma non c’è una rilevante frattura dal punto di vista della vita religiosa. Dall’altra parte sono mondi, però, che, nonostante questa vicinanza perché lo scorno teologico è modesto, sono molto diversi, vuoi perché dalla parte è rimasto un calendario che qui non c'è, là c'è ancora il calendario Giuliano, e noi siamo passati al gregoriano. Ciò determina che noi festeggiamo Natale il 25 dicembre e in Russia si fa 15 giorni dopo. Questo è frutto della riforma di Gregorio Magno e del calendario gregoriano che è stato assunto poi al calendario mondiale. Ad Occidente poi succede un altro grosso scorno, teologicamente grosso, che però poi non porta rilevanti differenze nell’approccio perché è vero che tra cattolici e protestanti ci sono state guerre feroci e sanguinose, però quantomeno rispetto al protestantesimo storico si può parlare ancora di cristianità occidentale, ben distinto da quello orientale. Nonostante nella riforma protestante ci siano idee come quella della non necessaria intermediazione della Chiesa, alcuni sacramenti non ci sono, cose più rilevanti sulla vita liturgica, diversa oggi connotazione rispetto all'uomo e alle donne all’interno della chiesa, quindi sono cose molto più grosse rispetto a quelle che dividono dal punto di vista biologico l’Oriente, però il modello è più Occidentale. Cosa succede? Succede che questo dualismo ad Occidente, che era già emerso tra potere politico e potere religioso, è cresciuto dal dualismo all'interno della religione cristiana. Dal 500 partono le guerre di religione che arrivano a far nascere anche la stessa idea di tolleranza religiosa e progressivamente libertà religiosa ed abbiamo la moltiplicazione del centro di potere religioso e nel mondo protestante poi arriva un livello più capillare e il cattolicesimo si arrocca, diventa un blocco, controriforma per cercare di reagire ed adeguarsi. Però modelli distinti che in Europa creano situazioni per cui gli Stati territoriali assumono su di sé una religione di Stato: alcuni la cattolica, altri la Luterana, altri la Calvinista. Quindi, si creano i germi di distinzioni altrove impossibili ed, essendoci poi un sistema per cui spesso e volentieri nello stesso territorio iniziano a coesistere appartenenti a religioni diverse, allora lì sorge il problema di come farli coabitare senza
teorico: il potere politico pone le norme per tutti generali ed astratte, chi vuole seguire un codice morale suo, finché non viola le leggi dello Stato, lo può seguire, c’è l’idea che si può rimanere separati, l’idea che lo Stato non debba portare su di sé un messaggio religioso da proporre e, quindi, l'idea di Stato laico immanente nel modello separatista, emerge come stato che si disinteressa della religione dal punto di vista della sua azione. Non si legittima più dal punto di vista religioso (anche se poi rimangono anche nelle costituzioni moderne delle invocazioni a Dio), non pone regole necessariamente sulla base di una morale religiosa di parte, ma cerca di elaborare qualcosa che tiene insieme la società. Questo procedimento che porta al separatismo è molto più facile dove c'è pluralismo religioso perché in un paese monistico dal punto di vista del pensiero religioso non ci sono neanche le premesse per ragionare così. Non a caso si fa emergere la posizione degli Stati Uniti d’America, quando si parla di questi modelli, come paese in formazione di colonie che scappano dalle guerre di religione in Europa e dalle persecuzioni, soprattutto in Inghilterra, la quale ha una storia influente dal punto di vista religioso e a quel punto c’è la necessità di tenere insieme le diverse comunità di diversi credo, che portano sì a livello locale ad avere stati che hanno un orientamento religioso preponderante o l’altro, ma a livello di federazione ad apporre la clausola che nessuna religione potrà mai essere riconosciuta come ufficiale per tutta la federazione. Quindi, è l'idea di lasciare all'autonomia privata il gioco del pensiero religioso. Là è molto più facile, anche perché poi c'è anche un’idea di superiorità, anche dei servizi, che lascia la religione libera di operare gran parte del diritto privato, però è uno scalare che, appunto, uno dice che gli Stati Uniti sono il padre del separatismo, ma poi si va a vedere che c'è il giuramento sulla bibbia ancora oggi del presidente, se uno si dichiara ateo non verrà mai eletto presidente, si fanno le preghierine prima dei consigli comunali. Quindi, negli Stati Uniti a livello teorico c’è separatismo, laicità e libertà religiosa, ma poi bisogna andare a vedere come veramente funziona il modello. Se andiamo in Inghilterra, che formalmente è uno stato confessionale anglicano, probabilmente c'è un tasso di laicità e di libertà religiosa più alto degli Stati Uniti che sono incasellati come separatisti. Nel modello separatista poi ci facciamo rientrare anche la Francia, che ha tutt'altra storia. Quella è una laicità aggressiva nei confronti dell’elemento religioso per come è emersa dalla storia francese: lì non c'era da garantire delle comunità religiose diverse, ma c'era da liberarsi dall’ancien regime del clero, di sottoporre il clero allo stato. In realtà la Francia aveva già una storia con l'anglicanesimo che portava alla separazione rispetto alla Chiesa di Roma e ad una sottoposizione ai sovrani. Lì si va a cercare di sostituire la religione con qualcos'altro, però anche quando ci sono questi tentativi estremi il punto di riferimento trascendente, o comunque immanente, per unificare viene cercato lo stesso perché serve dal punto di vista della gestione della politica. Quindi, anche questo modellino è più che altro un modellino-limite, un'ideale che forse, se ci crediamo, se ci piace l’idea, che dovrebbe servire a separare gli ambiti, quindi a non mettere un'ipoteca confessionale sul diritto dello Stato, a cercare di far coesistere tutte le opinioni possibili e a garantire in buona sostanza la libertà di coscienza, che è la base vera dell'idea di libertà religiosa per come è emersa da noi con questo dualismo dal 500 almeno, frutto del pensiero protestante in gran parte, pensiero cattolico che tardivamente riconosce la libertà religiosa negli anni 60 del 900 con il Concilio Vaticano Secondo un po’ a malincuore. Per qualcuno quel concilio è
stato quasi eretico e ha creato uno scisma all’interno della chiesa cattolica, cioè alcuni non riconoscono gli atti post conciliani e il Papa. L'idea di laicità che emerge, l’idea di indipendenza delle due sfere, l’idea di eguaglianza della libertà religiosa è l'idea che ci dovrebbe portare a dire “vediamo se si arriva a uno stato veramente separatista”. L’Italia celebrerà la libera chiesa in libero stato di Cavour, che fu uno dei promotori della laicizzazione, dello Stato Sabaudo prima e dello Stato italiano dopo che Cavour era già morto, quindi non ha potuto vedere gli effetti che ci sono stati, ma l'idea era quella di creare ambiti di autonomia non necessariamente ostile. L’idea francese di ostilità alla religione, di regolare la religione nel privato, di penalizzare e di non farla istituzionalizzare non necessariamente è un’idea separatista. Forse è un’idea aggressiva nei confronti della religione e poco laica. Questo è l'ultimo tassello ancora mai veramente percorso della nostra storia. Come vi dicevo, però, sono modellini che presi da sé ci dicono poco e a volte convivono. Per esempio, nell'Italia dell'Ottocento alla fine coesistono spinte separatiste con moduli giurisdizionalisti, ma ancora con residui poi confessionistici. Quindi, uno potrebbe incasellare la fase dell'Ottocento liberale in Italia come separatismo, ma in realtà c'era la religione cattolica come religione di Stato, in realtà c'era una sottoposizione a certi fini della Chiesa allo Stato, cosa che rimane anche con il concordato e il Trattato. Oggi si potrebbe dire che l’Italia non ha una religione di Stato in costituzione, è uno stato laico come ci ha detto la Corte costituzionale nel 1989 con la sentenza 203, però il tasso di laicità di oggi è inferiore a quello di fine 800 in Italia. Quindi, formalmente oggi siamo uno stato laico, però c'è un concordato che, anche se revisionato ed attualmente sostituito nel 1984, ancora ha su di sé un'idea di religione di Stato immanente per tanti versi. Abbiamo una pratica dei pubblici poteri che è ancora la religione di Stato, come nel caso in cui ogni volta che c'è l’inaugurazione di un’opera pubblica c’è il vescovo a benedire perché probabilmente c’è anche qualche norma di protocollo che impone ancora oggi di invitare il vescovo (magari nell’800 non capitava anche perché qualche vescovo è stato arrestato nell’800 in quanto si opponeva all’unificazione italiana, soprattutto a Torino). L’ultima distinzione su cui possiamo ragionare è tra stato laico e stato confessionale e qui si apre l'universo mondo. Formalmente possiamo dire che lo stato laico è uno stato che non ha una religione ufficiale, che non impone a nessuno la religione ufficiale, mentre lo stato confessionale è, invece, quello che ce l’ha. Però, oggi, quanto meno nell’Occidente che siamo abituati a calcare, anche negli Stati confessionali nessuno impone il clero religioso ai propri sudditi. In realtà, bisogna andare a vedere come agiscono i fattori sotto, come è strutturato il diritto ecclesiastico. Tendenzialmente potremmo dire:
Tuttavia, cosa succede? Succede che c'è tutto quel complesso, denominato “leggi eversive”, con il quale viene colpito progressivamente per prime, e poi dopo ovviamente anche nel territorio dello Stato pontificio, le articolazioni della Chiesa cattolica, quelle che vivevano nel diritto italiano; quindi si sopprimono delle corporazioni l’incameramento dei beni del clero. Poi ci sono delle forme di giurisdizionalismo molto esasperate: molti enti ecclesiastici vengono sottoposti al controllo, non gli si permette più di acquistare senza che ci sia il placet da parte dell'autorità pubblica, si sopprimono anche le giurisdizioni speciali con cui si giudicavano gli ecclesiastici. LEGGI EVERSIVE:
soltanto tra il 1995 e il 2005. Oggi è stata riformata, ma è ancora lì e rappresenta, come vedremo, un problema. Per cui possiamo dire che l'Italia del 1889 con la costituzione confessionista è stata ben più laica dell’Italia dal 1948 al decennio 1995-2005 in tema di reati. Addirittura, qui c’era anche l’idea, soprattutto per i delitti di vilipendio, della procedibilità a querela, mentre il codice Rocco aveva ammesso la procedibilità d'ufficio per tutto perché il bene era pubblicistico, la religione era un elemento dello Stato, era un bene costituzionale. Invece, nello Zanardelli c’era l'idea dei delitti contro la libertà, dei delitti contro la libertà religiosa e la libertà di culto. Questa opera di laicizzazione (per settori la vedremo quando parleremo delle singole branche della materia) viene sostanzialmente posta nel nulla dal ’22 al ’29-30. Cosa succede? Abbiamo visto:
imporre la tassa di religione sui propri aderenti, quindi se io ero un ebreo nato in una circoscrizione sotto la comunità israelitica mi arrivava la cartella esattoriale se non pagavo la mia tassa alla comunità. Da una causa per quello è nata la dichiarazione di incostituzionalità nell'84. In Germania è ancora così e capitò che Luca Toni, quando andò a giocare al Bayer Monaco, un territorio contenzioso che faceva da barriera tra la Chiesa di maggioranza e la Chiesa cattolica, Luca Toni non aveva fatto nessuna dichiarazione di appartenere alla Chiesa cattolica e la chiesa bavarese gli aveva mandato la cartella esattoriale. Questo ha portato negli ultimi anni all’incremento di coloro che si sbattezzano in Germania per non pagare la tassa di religione alla propria chiesa di appartenenza. In Italia non abbiamo una tassa di religione, ma abbiamo l’8 x 1000, che paghiamo in maniera indiretta. Siamo nel 1930-31 e l’ebraismo italiano aveva avuto quella norma di favore e a loro andava bene così, andava bene essere semplificate, poter esercitare i poteri pubblicistici ecc., perché fino a quella data i rapporti fra l'ebraismo e il fascismo non erano stati tragici come poi diventano con le leggi razziali. In realtà, a quell’epoca l'ebraismo non solo era ben tollerato, ma era anche ben inserito nel sistema, dopodiché c'è la tragedia delle leggi razziali. Con la costituzione questo paradosso si rovescia perché abbiamo una costituzione che non ha una religione di Stato, non troviamo da nessuna parte in costituzione che la religione cattolica è la religione dello Stato, però troviamo nell'articolo 7 che i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica sono regolati dai patti Lateranensi e nei patti Lateranensi c'era scritto che la religione cattolica è la sola religione dello Stato. Questo è un problema grosso che abbiamo: una costituzione che non è confezionista, che proclama la libertà religiosa, che proclama l'eguaglianza senza distinzione di religione, che proclama anche la eguale libertà di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge, ma che si porta dentro il ’29 così pesantemente, addirittura i patti Lateranensi in costituzione sono menzionati e quindi protetti direttamente. Negli anni ’50-’60, ad esempio, c'è ancora una fase molto grande di persecuzione delle minoranze sulla base del testo unico di pubblica sicurezza che rimane quello, sulla base della legge dei culti ammessi, sulla base del fatto che i quadri dirigenti dello Stato italiano con l'amnistia di quegli atti sono rimasti gli stessi, quindi la gente fino al giorno prima era fascista, poi non è stata curata ed è rimasta a fare quel che faceva, questo per la polizia, la magistratura, i ministeri, ecc.., tutti i corpi che avevano a che fare con queste cose. Però, rimane anche l’idea, che portiamo ancora fino a oggi, che, in realtà, la regione di Stato c'è, quindi i protestanti sono comunque la minoranza, sono stranieri, e soprattutto nel sud d’'Italia c'è una forte persecuzione (per tutti gli anni ’50) finché la Corte costituzionale entra in funzione nel ’56 ed inizia man mano a dichiarare incostituzionale le parti del testo unico di pubblica sicurezza e della legge sui culti ammessi che portavano a quest'opera qui. Cosa succede poi di importante? Il sistema in cui abbiamo una chiesa sostanzialmente di Stato, anche se non è più tale, formalmente privilegiata rimane perché la società italiana è una società monista in senso cattolico, quindi il peso della religione è molto forte. Tuttavia, a metà anni ’60 - fine anni ’60 succedono cose fondamentali, anche se non c’è stata una rivoluzione spinta da partiti politici che si intestassero battaglie di laicità, però ci sono due elementi fondamentali:
La Corte sostanzialmente fa un’opera anche di sapienza politica (non era scontato a quel tempo affermare il sindacato di costituzionalità sui patti lateranensi, nonostante in Assemblea costituente fisse una cosa data per scontata gran parte della dottrina post costituzionale aveva sostenuto la tesi della costituzionalizzazione). Quindi la corte dice che non si può fare finta che siano un atto come tutti gli altri di diritto internazionale, perché sono denominati patti lateranensi, il che li dota di una particolare forza costituzionale, e quindi non sono una mera legge di esecuzione di trattati internazionali, ma possono ammettere delle deroghe, ma non così estese da sovvertire l’ordine Costituzionale: tuttavia, la corte non dà un catalogo e non parla nemmeno, in quella sentenza, di cosa siano i principi supremi, si lascia campo libero. Quello che ci interessa è che ha distinto principi supremi e normali norme costituzionali e i patti lateranensi possono essere sindacati solo alla luce dei principi supremi. Successivamente, la corte, nell’invito a considerare la portata dei controlimiti nel diritto dell’Unione e i limiti alla revisione costituzionale, ci ha detto qualcosa di più sul contenuto, ma senza mai fare cataloghi: dice che sono quei principi che “ appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione ”, nella Sent. 1146/1988, in cui ha sancito l’essere limite alla revisione costituzionale, e che “ rappresentano gli elementi identificativi e irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale ” (questo lo dice in una Sent. del 2014, che riguardava crimini di guerra nazisti, l’esenzione della giurisdizione per la Germania sulla base di norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, le quali per la corte entrano nel nostro ordinamento automaticamente ma non se scalfiscano i principi supremi e quindi ha attribuito in quel caso la giurisdizione per i crimini nazisti). Questa è la definizione di carattere generale, su cui possiamo fare un minimo di esercizio, si potrebbero identificare altrimenti con i diritti fondamentali sanciti nella prima parte della costituzione, ma la categoria non è una categoria nominalistica, bensì essenzialistica, che ha a che fare con il nucleo della forma di stato, che è irrinunciabile, se fosse travolto comporterebbe un nuovo ordinamento (ad es. si vota ogni 5 anni, tale norma è contenuta nella parte seconda della Cost, ma se si facesse una revisione Cost per fissare 50 anni invece di 5 sarebbe legittima? No, perché si travolgerebbe il principio democratico). La categoria è di questo tipo, tantoché la corte Costituzionale, la prima e unica volta in cui ne ha fatto applicazione, nella sentenza 18/1982, ne ha trovati 2:
(la sovranità appartiene al popolo) e dal 7.1 Cost. (stato e chiesa sono ciascuno nel proprio ordine supremi e sovrani). I principi supremi identificati dalla corte sono tre: il principio di sovranità dello stato, il principio del giusto processo ed il principio di laicità dello stato. Le altre fonti costituzionali con cui avremo a che fare sono principalmente queste ma non solo: da notare che la corte, quando ha detto che l’Italia è uno stato laico, nella Sent. 203/1989, lo ha fatto dicendo “da tutte queste norme insieme si evince, per interpretazione sistematica, che l’Italia è uno stato laico”, quindi, in realtà, la laicità italiana dobbiamo parametrarla su quello che è il suo contenuto, il quale deve essere tratto da questi articoli. Innanzitutto, si ha l’ Art. 2 Cost , che, pur non parlando direttamente di religioni o chiesa, è una delle norme chiave della Costituzione, soprattutto perché afferma la tipologia di forma di stato che abbiamo, ossia dice “La repubblica che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…”; c’è una connotazione ordinamentale che afferma che lo stato, la repubblica, l’ordinamento è questo. Il salto evolutivo rispetto alle costituzioni ottocentesche è proprio che quelle erano atti di autolimitazione sovrana in cui il sovrano concedeva autolimitandosi, qui abbiamo, invece, che l’ordinamento ha come presupposto delle garanzie e dei vincoli, frutto di un processo storico che ci ha portato fino a qui. Nell’ Art. 3 Cost ., invece, troviamo per la prima ed unica volta la parola “religione” che viene messa tra gli indici antidiscriminatori. Il comma 2 ha un impatto dal punto di vista della possibilità degli interventi promozionali anche per esigenze religiose. Vi è poi la particolare situazione della chiesa cattolica, nell’art. 7 Cost. , dove si predica, da una parte, la sovranità dell’ordinamento canonico, indipendente e sovrano rispetto allo stato, e dall’altra si fa menzione dei patti lateranensi. Nell’ art. 8 si parla, al comma 1, di tutte le confessioni religiose, dove si dice che “sono egualmente libere davanti alla legge”; ai commi 2 e 3 si danno delle norme solo per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, che sono, al comma 2 l’autonomia statutaria, infatti si dice “ le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ”, mentre al comma 3 si ha la possibilità di regolare i rapporti con lo stato per il tramite delle intese, infatti si dice “ i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ”. L’art. 19 è la sede problematica della proclamazione del diritto di libertà religiosa e l’art. 20 è una norma di chiusura, dove si rimarca l’impossibilità di trattare in maniera meno favorevole il fenomeno religioso, altra norma di carattere antidiscriminatorio riferita, però, alle istituzioni e agli enti con le finalità di religione e di culto. Queste sono le principali disposizioni che analizzeremo meglio. Vi è poi una serie di fonti costituzionali non direttamente richiamanti la religione, ma che stanno in rapporto sicuro con la materia. In particolare, gli artt. 17 , 18 e 19 , libertà di riunione, libertà di associazione e libertà di manifestazione del pensiero: tutte le volte che c’è un’affinità religiosamente orientata con queste tre libertà, tutti i limiti contenuti vanno coordinati con l’art. 19 e quindi sono norme che non riguardano direttamente la religione, ma la pratica della religione che, essendo una pratica collettiva, porta a riunioni, associazioni e manifestazioni di pensiero.