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Appunti da frequentante del corso si diritto diritto processuale penale - Bontempelli. Data 5/10
Tipologia: Appunti
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L’AZIONE PENALE Non ci può esser processo senza esercizio dell’azione penale. Il PM da inizio al processo esercitando l’azione penale. Nel nostro sistema non c’è coincidenza tra procedimento penale e fase processuale. Il procedimento penale è tutto, dall’inizio (acquisizione notizia di reato) fino al giudicato. La fase del processo in senso stretto inizia nel momento in cui il PM formula l’imputazione. Il PM poi contesta all’imputato il fatto. Quando il PM formula l’imputazione inizia l’esercizio dell’azione penale e quindi il passaggio dalle indagini preliminari al processo in senso stretto: dalla figura dell’indagato si passa alla figura dell’imputato, cioè colui nei cui confronti il PM esercita l’azione penale. Imputato è la qualifica che una persona assume quando l’organo di accusa (PM) formula un’imputazione nei suoi confronti, e questa è un’attività di parte che fa il PM dopo aver esercitato la funzione investigativa. Il processo è la fase in cui si manifestano nella loro pienezza le garanzie del processo penale. Non significa che prima non ci siano spazi per l’intervento del giudice: il GIP assume ai sensi dell’art. 328 c.p.p. nella fase preliminare nei casi in cui, nella fase investigativa, ci sia bisogno di misure cautelari o attività di intercettazione , o di assumere le prove nella forma di incidenze probatorie… si tratta di situazioni in cui vi sia la necessità di tutelare le libertà costituzionali dell’imputato o dei terzi (sequestro preventivo, per esempio). 328 - Giudice per le indagini preliminari
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari. 1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3- quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51,comma 3- quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. I terzi non sono indagati o imputati, eppure anche nei loro confronti il giudice può disporre di misure cautelari su istanza del PM. Ecco spiegata l’esistenza dell’organo giurisdizionale nelle fasi preliminari del procedimento: il GIP è un giudice ma non dirige le indagini preliminari (a differenza della vecchia istruzione del codice Rocco che raccoglieva le prove prima della celebrazione del dibattimento). Questa funzione investigativa oggi è attribuita direttamente al PM che è parte pubblica (interesse sotteso è quello dell’art. 112 Cost., obbligo di esercizio dell’azione penale, interesse da perseguire con obiettività). Il difensore invece persegue gli interessi privati dell’imputato o indagato, se viola questo principio incorre nel reato di patrocinio infedele. L’obiettività spiega perché il PM ha il dovere di chiedere l’assoluzione dell’imputato qualora ravvisi una mancanza di prove per perseguirlo, così come ha il dovere di chiedere l’archiviazione nel momento in cui ravvisi l’infondatezza della notizia di reato. Un ultimo rilievo: l’azione penale, una volta iniziata non può essere ritrattata, ma deve essere proseguita. Dal dovere di esercitare l’azione penale deriva logicamente il dovere di prova del PM: deve introdurre le prove che a suo parere siano dimostrative della colpevolezza dell’imputato. L’obbligatorietà dell’azione penale si riflette anche sulla fase dell’impugnazione: significa che se l’imputato viene assolto e il PM ritiene la sentenza ingiusta in quanto assunta in base ad una scorretta (a suo parere) ricostruzione del fatto o una scorretta applicazione delle norme penali sostanziali e/o processuali, ha il dovere di impugnare la sentenza di assoluzione, ad esempio, con l’appello. In realtà la giurisprudenza recente della corte costituzionale nega che l’obiettività sia un principio idoneo anche per quanto riguarda l’impugnazione. Qual’è il criterio in base al quale il PM decide o no se iniziare l’azione penale? Deve fare una valutazione solo di carattere pienamente tecnico ex art. 125 norme di attuazione, ‘idoneità probatoria’ , cioè non discrezionale. Non può decidere di non procedere anche se ravvisa una
possibile violazione di valori costituzionali, diversamente da altri ordinamenti, infatti da noi è il nostro sistema ad azione penale obbligatorio che rappresenta quasi un unicum. Ci sono poi delle situazioni particolari, come per esempio il processo di fronte al tribunale dei minori, per interessi quali quelli educativi del minore oppure i reati di particolare tenuità in cui le valutazioni possono essere anche discrezionale ma perché stabilito da una norma speciale. Il PM deve effettuare una valutazione prognostica, cioè chiedersi se il materiale raccolto in fase investigativa sarà o no in grado, in dibattimento, di condurre alla sentenza di condanna (valutazione di carattere tecnico). Quindi ritenere che l’obbligatorietà dell’azione penale non ha insigne sulla fase dell’impugnazione significherebbe lasciare al PM una valutazione di carattere politico che non si spiegherebbe perché non è possibile nemmeno all’inizio. Se non esercita l’azione penale il PM deve chiedere l’archiviazione: si apre una procedura giurisdizionale di fronte al GIP per l’archiviazione, abbiamo quindi nel nostro sistema un controllo sul mancato svolgimento dell’azione penale per salvaguardarne l’obbligatorietà (controllo giurisdizionale sull’inazione). Il GIP potrebbe anche accertare un lacuna investigativa per cui chiederà delle indagini integrative. In retrospettiva, dobbiamo anche dire che l’obbligatorietà dell’azione penale si proietta anche all’indietro sulla fase investigativa. Alla fine della fase investigativa e una volta formulata l’imputazione nasce l’obbligatorietà. Ma perché si dice che questa retroagisce sulla fase investigativa? La giurisprudenza costituzionale pacifica lo trae dal principio di completezza delle indagini preliminari. Questo principio si trova tradotto nell’art. 358 c.p.p., ai fini di decidere se esercitare l’azione formulando un’imputazione o non esercitare l’azione chiedendo l’archiviazione al GIP (c’è quindi una proiezione in aventi dell’obbligo e all’indietro). 358 - Attività di indagine del pubblico ministero Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. CONFLITTO LOGICO E CONFLITTO PRATICO TRA GIUDICATI Perché c’è un conflitto logico di giudicato fra ricettazione da parte del soggetto A e assoluzione per il reato di furto del soggetto B? Perché il fatto B non sussiste, c’è quindi un’inconciliabilità fra due processi nei confronti di due reati diversi. Nel caso della ricettazione, il giudice accerta incidentalmente nel primo caso di ricettazione anche il furto (art. 2 c.p.p.). C’è inconciliabilità fra i due accertamenti sottesi ai due procedimenti penali. Altro problema è il conflitto pratico fra due giudicati: due sentenze irrevocabili nei confronti della stessa persona per lo stesso fatto ( bis in idem ). Non si saprebbe quale sentenza eseguire, immaginiamo prima un’assoluzione e poi una condanna: casi nella prassi sono soprattutto nei reati associativi o la materia penale tributaria, fortemente tecnica in cui si pongono problemi di n e bis in idem non solo sostanziale ma anche processuale. Con l'espressione conflitto teorico, si intende l'ipotesi di inconciliabilità logica tra due o più sentenze irrevocabili; il conflitto pratico l'incompatibilità tra comandi contenuti in due o più sentenze irrevocabili. Necessariamente deve essere risolta dal sistema, quindi la legge deve prevedere dei meccanismi che reprimano e rimedino ex post il conflitto pratico di giudicati. Sono rimedi tra l’altro preventivi, per esempio il divieto del secondo giudizio. C’è anche poi un rimedio repressivo, in base al criterio del favor rei. Per quanto riguarda invece il conflitto logico di giudicati, è vero che il legislatore prevede un rimedio repressivo del conflitto logico di giudicati, prendiamo di nuovo in considerazione l’esempio del conflitto logico tra sentenza di condanna di ‘A’ per ricettazione e furto per ‘B’. ‘A’ cosa può fare? Revisione straordinaria ai sensi dell’art. 630 c.p.p.. Però attenzione: nel giudizio di revisione la corte d’appello potrebbe avvedersi della correttezza della condanna e della scorrettezza dell’assoluzione. INCONCILIABILITÀ DELLE DECISIONI DEL GIUDICE PENALE ED EXTRAPENALE Ci sono poi profili di inconciliabilità delle decisioni del giudice penale ed extrapenale.
IL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE EX ART. 25 CO. 1 COST. Il sistema tende ad allestire meccanismi repressivi del conflitto logico di giudicato ma potrebbero lasciare il giudizio insoluto, a differenza dai conflitti pratici di giudicati dove il sistema tende sempre a prevenirlo e che poi eventualmente necessariamente reprime (es. bis in idem ). Bisogna anche dire che l’impianto, oltre che a godere della garanzia della legalità che si trova nell’art. 111 Cost [contraltare rispetto alla legalità penale sostanziale , che deriva dall’art. 25 co. 2 Cost. ], gode anche della garanzia del giudice naturale precostituito per legge, all’art. 25 co. Cost.: nessuno può essere distolto dal giudice
Si tratta quindi di una doppia garanzia. A rigore la garanzia costituzionale dovrebbe essere interpretata in modo tale da escludere di essere distolti dal giudice competente per materia, territorio e commissione, dopo il fatto reato: significa attribuire la possibilità di conoscere il proprio giudice prima della commissione del fatto reato. Non solo come richiede la giurisprudenza di legittimità consolidata che ritiene non violato questo principio (tra l’altro interpretati come sinonimi) con le modifiche normative apportate al regime, per esempio, per territorio, prima che sia stato dichiarato prima il dibattimento ( tempus regit actum ). È una tesi motivata dalla giurisprudenza è che l’art. 25 co. 1 richiederebbe esclusivamente al legislatore di non prevedere giudici ad hoc per specifici processi, però sarebbe un doppione per quanto riguarda il principio di istituire giudici speciali o straordinari. In ultima analisi depotenzia il disposto del 25.1 Cost. La dottrina incede correttamente lo interpreta come un’esclusione delle modifiche dopo la commissione del fatto reato, che radica la competenza di un determinato giudice (riferimento al tempus commisi delicti ). Altra motivazione a sostenimento di questa tesi: nessuno può essere ‘distolto’: come se fosse naturale al momento della commissione del fatto reato. Il giudice naturale deve essere anche per quanto possibile il giudice del luogo dove viene commesso il reato. LA COMPETENZA PER MATERIA La garanzia del giudice naturale si proietta non solo sulla competenza per territorio ma anche a quella per materia. Il regime del c.p.p. per quanto riguarda la competenza per materia prevede che questa sia attualmente distribuita tra:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; […] Non si tiene invece conto della recidiva o delle altre circostanze del reato, aggravanti o attenuanti, fatta eccezione per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce pena di specie diversa da quella ordinaria e di quello ad effetto speciale (riferimento all’art. 63 c.p.). Sulla materia della competenza ha inciso la riforma del giudice portata a compimento con