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Appunti di diritto processuale penale semestre 1 - a.s. 202o/2021, Appunti di Diritto Processuale Penale

Appunti di diritto processuale penale 2020/2021. Fondamento costituzionale. I protagonisti del processo (parti, giudice, pm). Gli atti. Il diritto delle prove. I mezzi di prova. I mezzi di ricerca della prova. Le misure cautelari. Articoli del cpp integrati.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 26/12/2020

aurora9507
aurora9507 🇮🇹

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PROCEDURA PENALE
Manfredi Bontempelli
(Lezione 1 – 28.09)
Cosa è la procedura penale?
Al centro del processo penale ci sta l’imputato (spiccata dimensione
umana). L’imputato soffre anche solo per il fatto che a suo carico ci sia un
processo penale (Butti).
È il più incisivo apparato autoritativo esercitato dallo Stato nei confronti
dell’individuo. Talvolta si parla di diritto costituzionale applicato poiché le
norme processuali penali sono norme di limitazione del potere dello Stato
(processo penale italiano garantista) a favore dell’imputato.
La procedura penale si occupa di fatto di applicare il diritto penale
sostanziale (basato su un processo penale che accerta la fattispecie come
presupposto per la produzione dell’effetto giuridico – punizione).
Sul piano logico ha uno scopo ulteriore: tutelare le libertà costituzionali
(es. ragionevole durata del processo, giudizio instaurato non troppo
tempo dopo che sia stato commesso il reato, diritto alla difesa ecc.).
Le norme sul processo penale sono organizzate nel codice di procedura. Si
distingue tra una parte statica (libri 1,2,3,4) e una dinamica (libri
5,6,7,8,9,10,11).
Centralità della disciplina della prova penale: diritto delle prove penali
(libro 3). Norme cardine:
Art 526 cpp - Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
Articolo 191 - Prove illegittimamente acquisite
Principi che sanciscono la copertura costituzionale dei diritti probatori
della procedura penale:
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PROCEDURA PENALE

Manfredi Bontempelli

(Lezione 1 – 28.09)

Cosa è la procedura penale? Al centro del processo penale ci sta l’ imputato (spiccata dimensione umana). L’imputato soffre anche solo per il fatto che a suo carico ci sia un processo penale (Butti). È il più incisivo apparato autoritativo esercitato dallo Stato nei confronti dell’individuo. Talvolta si parla di diritto costituzionale applicato poiché le norme processuali penali sono norme di limitazione del potere dello Stato (processo penale italiano garantista) a favore dell’imputato. La procedura penale si occupa di fatto di applicare il diritto penale sostanziale (basato su un processo penale che accerta la fattispecie come presupposto per la produzione dell’effetto giuridico – punizione). Sul piano logico ha uno scopo ulteriore: tutelare le libertà costituzionali (es. ragionevole durata del processo, giudizio instaurato non troppo tempo dopo che sia stato commesso il reato, diritto alla difesa ecc.). Le norme sul processo penale sono organizzate nel codice di procedura. Si distingue tra una parte statica (libri 1,2,3,4) e una dinamica (libri 5,6,7,8,9,10,11). Centralità della disciplina della prova penale : diritto delle prove penali (libro 3). Norme cardine: Art 526 cpp - Prove utilizzabili ai fini della deliberazione Articolo 191 - Prove illegittimamente acquisite Principi che sanciscono la copertura costituzionale dei diritti probatori della procedura penale:

Art 111 co. 1 Cost. – la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge – nullum iudicium sine lege. Questa affermazione sancisce il principio di legalità processuale e probatoria , simmetrico a quello imposto dall’ art. 25 co. 2 Cost. da cui consegue la necessità che il processo penale sia compitamente regolato da disposizioni di legge. Trattandosi di un principio di garanzia per l’accusato, ne discende che la disciplina codicistica non è suscettibile di interpretazione analogica in malam partem , ossia tese a limitare i diritti processuali riconosciuti all’imputato. Il principio di legalità processuale non trova però riscontro nella prassi: il diritto processuale penale inteso come corpus di disposizioni codificate, sta progressivamente abdicando in favore di una procedura penale di natura giurisprudenziale (maggiore discrezionalità dei giudici nell’interpretare ed applicare la legge). Organi coinvolti e loro funzione e fondamento di essa:

- Decisione / Giurisdizione / art 111 Cost - Accusa / Investigazione / pm - Difesa / Imputato / art 24 co. 2 Carta fond. EU. Il processo penale è, di fatto, un actus trium personarum. La forma triadica è scolpita nell’ art. 111 co.2 Cost.: ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Accusa e difesa sono la base del triangolo equilatero ed il giudice è posto al vertice di esso. Le parti necessarie del processo sono l’imputato/i e il pm (difesa vs accusa). Ci sono poi parti eventuali : parte civile e persone civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Il giudice è soggetto del processo ma non parte, altri soggetti del processo sono: le parti, persona offesa dal reato, polizia giudiziaria, enti rappresentativi di interessi lesi dal reato.

3. La fase di decisione è esercitata dal giudice secondo le norme del codice di procedura penale. Oggetto della cognizione del giudice (lezione 2 – 29.09) Centralità della giurisdizione penale evincibile sia dall’ordinamento costituzionale sia dall’ordinamento codicistico  si ricava anche dalla struttura triadica del processo penale: la nostra Cost. individua nell’ambito del costituzionalmente doveroso” un modello di processo penale “di parti”. Esso è democratico ed è insito nel modello stesso che la funzione di decisione sia al centro della struttura procedimentale processuale inquanto equidistante sia dalla funzione di accusa che da quella di difesa. Art. 111 Cost. : principio di parità tra le parti – ovviamente le parti sono accusa e difesa. (ecco perché processo penale “di parti”).

Art. 112 Cost. : Il pm ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. L'obbligatorietà

dell'azione penale vuole garantire tre valori fondamentali: il principio di legalità; il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge; l'indipendenza del pm.

  • tutela l’interesse alla persecuzione penale (primo polo del processo di parti – accusa) Art. 24 co. 2 Cost. : “ la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento .” (secondo polo – tutela della difesa e difesa tecnica) È democratico perché contrapposto al modello autoritario a parte unica (es. quello recepito dal codice Rocco). Questo modello democratico ha ricevuto nuova linfa con la modifica dell’ art. 111 Cost. con la previsione espressa al co. 2 del principio della parità tra le parti. Con questa garanzia non solo viene sancito il diritto dell’imputato di esercitare il contraddittorio davanti al giudice in condizione di parità tra le parti, ma anche che l’imputato stesso può essere giudicato dal giudice davanti al quale è stato esercitato il contraddittorio. In questo senso viene assicura copertura costituzionale

al principio di immediatezza ex art. 525 co. 2 cpp. : 1. La sentenza è

deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento. 2. Alla deliberazione

concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.” Unico caso di nullità assoluta prevista con comminatoria speciale espressa. [[ Quale è il rapporto di interazione che si desume dall’art. 111 co. 2 fra giurisdizione e processo? ]] Procedimento: costituito dagli atti che precedono l’esercizio dell’azione penale. Processo: atti compiuti successivamente al momento dell’azione penale coincidenti con l’intervento giurisdizionale tipico. Il processo viene in questo caso concepito come serie concatenata di atti identificabili in base a una specifica caratteristica tecnica definita nesso di implicazione necessaria  il compimento degli atti propulsivi (iniziali) è sufficiente per far scattare gli atti successivi della serie. Es. alla notizia di reato segue l’obbligo del pm di avviare la procedura penale (indagini preliminari, eventuale archiviazione della notizia o rinvio a giudizio dell’imputato). È insita in questa idea di processo l’idea della consequenzialità degli atti. Tale consequenzialità è implicita a sua volta nella stessa presunzione costituzionale di innocenza o non colpevolezza (l’imputato è innocente fino a condanna definitiva). A questa garanzia costituzionale e come conseguenza della concatenazione degli atti (che di fatto, hanno un inizio ed una fine) si aggiunge il principio di ne bis in idem : principio del diritto in forza del quale un giudice non si può esprimere due volte sulla stessa azione, se si è formata la cosa giudicata. In materia penale (sostanziale e processuale) il “ne bis in idem” è figlio di un rifiuto di un sistema inquisitorio nel quale

È indiscutibile che il diritto penale si attua esclusivamente mediate l’applicazione processuale ( nullum crimen nulla poena sine iudicio ) ed è altrettanto vero che il processo non può essere considerato solo per la funzione strumentale e servente alla realizzazione della potestà punitiva processuale. Il processo persegue la funzione di tutela dei valori e degli interessi in gioco, a partire dai diritti fondamentali dell’imputato. In questa ottica il processo penale può essere definito disciplina dei limiti imposti dalla legge al potere statuale nell’amministrazione della giustizia penale per garantire il rispetto di diritti pari o addirittura superiori al valore rappresentato dall’accertamento delle responsabilità e dalla conseguente punizione dei colpevoli. La finalità cognitiva e l’accertamento delle responsabilità devono dunque essere contemperati alla garanzia dei diritti fondamentali dell’imputato che direttamente e personalmente subisce la pretesa punitiva dello stato. Questa conclusione comporta due ulteriori corollari:

  • illusione della verità assoluta : in sede processuale, l’accertamento non è diretto a una presunta verità materiale la cui ricerca è storicamente refrattaria a ogni regola di garanzia. Tale verità è irraggiungibile e ideale.
  • ricerca della verità giudiziale : verifica della ipotesi accusatoria cristallizzata nell’imputazione, passando attraverso il rispetto di tutte le forme che la legge impone a garanzia di altri valori costituzionalmente rilevanti.
  • corrispondenza della verità con i fatti : il concetto di verità risulta circoscritto agli enunciati fattuali e ne viene fornita una definizione solo nominale. Ne consegue che la ricerca della verità è limitata alla verifica empirica delle proposizioni fattuali e di quelle giuridiche. La verità processuale ultima non concerne i fatti direttamente, ma l’affermazione circa la loro esistenza. Il giudice non dovrà

chiedersi se l’imputato abbia effettivamente commesso il reato che gli viene ascritto, ma dovrà valutare la sufficienza o meno delle prove acquisite per la verifica dell’enunciato fattuale dell’accusa e di interpretare le disposizioni legislative in modo tale da risolvere la quaestio iuris.  Conferma della suddivisione (secondo la disciplina costituzionale) del processo penale in due fasi: una di processo penale in senso stretto (celebrata davanti al giudice) e una precedente e procedimentale estranea al processo (es. indagini preliminari del pm). Su questa struttura è articolato il codice di procedura penale.  Da queste considerazioni discende anche la differenza tra imputato e indagato. Il primo è persona nei cui confronti il pm ha esercitato l’azione penale, il secondo è persona sottoposta a indagini preliminari (es. non esiste un imputato nella fase procedimentale). Quella del GIP (giudice preliminare per le indagini) è un tipo di giurisdizione ad acta o di garanzia. Essa si apre in momenti di fatto estranei alla giurisdizione (difatti è definito intervento incidentale ), sono momenti di giurisdizione richiesti dall’eventualità in cui il pm/difesa debba compiere atti che impattano con la garanzia dei diritti costituzionali (es. intercettazioni telefoniche che possono essere disposte dal pm solo su autorizzazione del gip) – art 328 cpp. Gerarchia dei valori costituzionali dei magistrati e dei giudici : il valore fine della magistratura è la imparzialità del giudizio (garanzia della soggezione del giudice soltanto alla legge art. 101 cos. 2 Cost. – non anche del pm). Inoltre, Art 107 co. 4 Cost. : decostituzionalizza le garanzie funzionali del pm. Le scelte in materia sono delegate alla legge ordinaria. L’art. 1 cpp è riferito ai giudici ordinari. Questo perché la nostra Cost. all’ art 102 co. 2 vieta la costituzione di giudici speciali nuovi.

sospensione è dunque solo facoltativa: il giudice penale ha sempre il potere di decidere autonomamente e incidentalmente anche tali specifiche questioni pregiudiziali. Nel caso in cui opti per la sospensione, la decisione adottata dal giudice civile sarà però vincolante per quello penale. L’ordinanza che dispone la sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti ed è impugnabile con ricorso per Cassazione. In tutte le altre ipotesi la decisione assunta nella sede propria non sarà vincolante in quella penale e la stessa sospensione del processo potrà essere revocata se, dopo un anno, la causa civile o amministrativa risulterà ancora pendente ( art. 479 cpp ). (lezione 3 - 30.09) - Il giudice naturale precostituito per legge. La competenza per materia e per territorio del giudice. Connotati essenziali del giudice penale:

  • naturalità e precostituzione per legge : garantiti dall’ art. 25 co. 1 Cost. L’organo giurisdizionale dovrà essere individuato sulla base di criteri normativi predeterminati rispetto alla commissione del fatto da giudicare. La predeterminazione riguarda tanto l’ufficio giudiziario quanto la persona fisica che in concreto è chiamata a svolgere l’attività decisoria nel singolo processo. È soprattutto la legge di ordinamento giudiziario a garantire il pieno rispetto del principio della precostituzione (art 7bis e 7ter). Nel Regio Decreto 12/1942DIRITTO TABELLARE – contiene le tabelle relative alla composizione dei collegi giudicanti (es. tizio magistrato viene assegnato alla sezione 1 invece che alla sezione 2 in virtù di questi criteri) e contiene anche i criteri con i quali le controversie giudiziarie vengono assegnate ad un determinato giudice preliminare. Queste tabelle sono approvate dal CSM ogni due anni. L’ art. 33 co.2 cpp esclude l’attinenza della capacità del giudice e di conseguenza la nullità assoluta ex. art. 178 lett. a) cpp e 179

cpp in caso di violazione delle “ disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi ”. Vizio di incompetenza: rilevato dal giudice che la deve dichiarare con ordinanza (fase preliminare) o sentenza (fase giudicante) oppure le sentenze possono essere impugnate in Cassazione. Per la violazione delle norme del diritto tabellare non è così semplice: l’ordinamento processuale non prevede meccanismi di reazione alla violazione di queste norme, secondo una certa dottrina questi atti sarebbero nulli ( ex art. 178 lett. a ) ma questa soluzione non ha trovato riscontro nella prassi, anche perché le norme non sono contenute nel cpp. COME SI RISOLVE ALLORA UN VIZIO DI INCOPETENZA RELATIVO AGLI ART 7 BIS E 7 TER sull’ordinamento giudiziario? L’imputato rimane privo di tutela. L’art. 25 co. 1 Cost. si riferisce al giudice naturale precostituito per legge al tempo della commissione del reato ( tempus (locus) commissi delicti ), quindi la garanzia va di pari passo con il principio della garanzia della legalità penale ( art. 111 cost .). Ciò evidenzia una irrilevanza del cambiamento delle regole sulla determinazione della competenza per territorio, per materia, per connessione ex art. 4 ss. cpp nel corso del processo. Questo approccio è sostenuto dalla dottrina ma non condiviso dalla giurisprudenza a meno che le modifiche non siano intervenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, con conseguente applicazione immediata (anche nei processi in corso) delle modifiche a regime normativo della competenza per materia, per territorio, per connessione intervenute prima dell’apertura del dibattimento di primo grado – principio del tempus regit actum che comporta una non applicazione retroattiva delle norme sulla competenza citate e che, in questo senso, bilancia il principio del giudice precostituito per legge. Questo spostamento della competenza del giudice a processo iniziato non è considerato, di fatto, violazione dell’art 25 co. 1 Cost.

  • indipendenza/terzietà/imparzialità: posizione di estraneità rispetto alla res iudicanda e di assenza di pregiudizi, nonché piena autonomia delle parti processuali, dagli altri poteri dello Stato ( art. 102 co. Cost. ). Questi tre requisiti trovano garanzia anche nell’ art. 6 CEDU. Non sembrano essere suscettibili di tutela separata, poiché requisiti interdipendenti tra loro. In realtà imparzialità e indipendenza sono due concetti distinti e non una endiadi: l’imparzialità mi misura nel distacco dall’oggetto del singolo giudizio (terzietà del giudice). La terzietà rappresenta la condizione di equidistanza dalle parti sotto il profilo ordinamentale, opera quindi sul piano generale degli assetti normativi, stabilendo che il giudice debba essere collocato dalla legge. L’indipendenza è prerequisito della imparzialità: un giudice dipendente da altri soggetti non potrebbe essere considerato imparziale. L’indipendenza può essere considerata sotto diversi profili: a) istituzionale – si considera l’autonomia dell’organizzazione giudiziaria b) singolo giudice – autonomo rispetto ai poteri dello stato e rispetto all’ordine giudiziario in cui è inserito (il giudice è inamovibile ) c) funzionale – garantita nel momento decisorio, allorché il giudice è soggetto solo alla legge. N.B. l’imparzialità potrebbe risultare minata anche da previsioni normative: es. art. 507 cpp che prevede l’ipotesi che l’organo giudicante eserciti d’ufficio poteri istruttori. Il giudice istruttore finirebbe in questo caso ad esercitare la funziona investigativa mediante la raccolta dei mezzi di prova, assumendo le vesti proprie dell’investigatore diventando inevitabilmente parziale , favorendo l’accusa. Tuttavia, l’inerzia del pm rispetto al dovere di prova può essere sanata con la nullità dell’azione penale , con conseguente regresso alla fase genetica (raccolta prove) del processo.

Regole sulla competenza.

MATERIA: Ripartizione verticale e ascendente del carico giudiziario sui diversi organi giurisdizionali. Per stabilire chi debba effettivamente procedere all’esercizio della funzione giurisdizionale sono previste le regole di competenza. La giurisdizione spetta, dunque, ad ogni giudice penale per intero, mentre le regole di competenza servono solo per individuare il giudice che dovrà ordinare in ogni singolo caso. I giudici investiti della giurisdizione si dividono in ordinari e speciali. Primo grado – Giudice di pace, Tribunale in composizione monocratica o collegiale, la Corte d’assise, il Tribunale per i minorenni. Secondo grado – Corte d’appello, Corte d’assise d’appello, sezione della Corte d’appello per i minorenni. Terzo grado – Corte di cassazione, unica in tutto il territorio con sede a Roma. Giudici speciali : Tribunale militare – Corte d’appello militare. Corte Cost. in composizione integrata per i reati di alto tradimento e attentato alla Cost. commessi dal Presidente della Repubblica. Competenza per materia - art. 5 cpp : attuazione della garanzia del giudice dell’ art. 25 co. 1 Cost. e 102 co. 3 Cost. Corte d’assise art. 5 cpp – competente per i delitti più gravi. Il popolo può partecipare all’amministrazione della giustizia ( art. 102 co.3 Cost. ), essendo composta da due giudici professionali e da sei giudici popolari, secondo lo schema dello scabinato. Competenza per materia di tipo misto : qualitativa e quantitativa allo stesso tempo Competente a giudicare sui delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo

questa distinzione tra casi con udienza preliminare e casi con rito a citazione diretta a giudizio. L’attribuzione della competenza è assegnata all’uno o all’altro tribunale (composizione collegiale o monocratica) sempre con criterio misto : criterio quantitativo (misura della pena) e qualitativo (elenco di reati attribuiti all’una o all’altra composizione) - art. 33 bis co. 2 cpp (l. 144/2000). Il D.lgs 82/2000 (convertito l. 144/200) ha inserito nel co. 2 dell’art. 33 cpp una clausola che prevede che al tribunale in composizione collegiale sono attribuiti i delitti puniti con reclusione superiore (nel massimo) a 10 anni anche nell’ipotesi del tentativo (deroga alla procedura generale ex art. 4 cpp), salva la disposizione dell’ art. 33 bis ter co. 1 cpp (no attribuzione dei delitti previsti dall’art. 73 t.u. sugli stupefacen ti – tribunale monocratico).  CENTRALITA’ DELLA COMPOSIZIONE MONOCRATICA NEL SISTEMA DI REGOLE DI ATTRIBUZIONE E COMPETENZA DEGLI AFFARI PENALI (maggior numero di processi penali – maggior numero di prescrizioni). TERRITORIO: suddivisione del lavoro in senso orizzontale, ossia tra giudici parimenti competenti per materia aventi sede in luoghi diversi. Garantisce il rispetto del principio della naturalità del giudice ( art. 25 co.1 Cost .). E’ anche interesse della collettività che il processo si celebri nel luogo dove sono maggiori il coinvolgimento sociale e l’attenzione per l’accertamento del reato e delle relative responsabilità. Competenza per territorio – regole generali e suppletive e speciali: art. 8 cpp e 9 cpp / 10 cpp reati commessi all’estero / 11 e 11 bis procedimenti riguardanti i magistrati.

  • Art. 8 cpp : regole generali. In generale il giudice territorialmente competente è quello del luogo di consumazione del reato. Questa regola subisce alcune deroghe, previste al co.2 del medesimo articolo: a) Se dal fatto deriva la morte di una o più personale la competenza per territorio è individuata in base al luogo ove si è realizzata la

condotta e non ove si è realizzato l’evento mortale. Tuttavia, quando alla causazione del reato concorrono o cooperano più persone, ovvero l’evento è determinato da condotte indipendenti, la regola generale è ripristinata per effetto della connessione ex art. 16 co.2 cpp. b) Nel tentativo invece rileva il luogo ove è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto. c) Nel caso di reato permanente (es. sequestro) è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione anche se dal fatto è derivata la morta di una o più persone. d) Regole speciali: art. 328 co.1 bis e 1 quater – riguarda le funzioni del gip o gup per i reati di mafia, terrorismo, pedopornografia e infanticidi è competente il magistrato del tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d’appello al quale appartiene il giudice competente (c.d. doppio binario); reato di diffamazione per mezzo di trasmissione radiotelevisiva – è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa. Le norme contenute in questo articolo hanno anche una funzione di attuazione del principio di economia processuale : facilitano la raccolta dibattimentale delle prove.

- Art. 9 cpp : regole suppletive che operano se e soltanto se la competenza per territorio non può essere determinata ex art. 8 cpp. Se è sconosciuto il luogo ove è avvenuta l’azione od omissione è necessario fare riferimento al giudice ove è stata compiuta l’ultima parte dell’azione od omissione nota ( co.1 ) – se anche la norma del co.1 non è applicabile il co.2 rinvia al giudice della residenza della persona che ha commesso l’azione o l’omissione. Infine, il co.3 rinvia in ultima istanza al giudice del territorio ove ha sede il pm che per primo ha provveduto a iscrivere la notizia di **reato nel registro ex art. 335 cpp.

  • Art. 10 cpp: reati commessi interamente all’estero**. La giurisdizione italiana sussiste in alcuni casi anche laddove il reato sia stato commesso all’estero interamente o in parte ( artt. 7/8/9/10 cp ).

CONNESSIONE monosOGGETTIVA - b) se una persona è imputata [60-61 c.p.p.] di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso [423 c.p.p.; 81 c.p.]; CONNESSIONE TEOLOGICA - c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità]. Il disposto b) si riferisce al concorso formale ex art. 81 co. 1 cp ( omogeneo ed eterogeneo – nel primo con una stessa condotta vengono integrate due fattispecie di reati diversi mentre nella seconda una stessa condotta è al contempo integrativa di una probabilità di omicidi colposi - più vittime di uno stesso reato). Es. una deposizione può essere integrativa sia di falsa testimonianza che di calunnia – concorso formale eterogeneo (connessione oggettiva ex art 122 cpp lett b). Il disposto c) ha un profilo di estrema criticità: originariamente (cpp

  1. il disposto restringeva il caso della connessione teleologica al caso in cui la stessa persona fosse imputata di più reati gli uni commessi per occultarne altri ( requisito dell’identità soggettiva dell’imputato ). Nella versione odierna (cpp 1992) del cpp questo requisito è venuto meno e la formulazione è divenuta impersonale. Ne sono seguite due differenti interpretazioni: i. Non è richiesto che vi sia identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo – il nesso teologico opera in maniera oggettiva e prescinde dall’identità degli autori dei reati. A sostegno si è espressa anche la Corte Cass. S.U. 26/10/. ii. L’identità tra gli autori del reato mezzo e del reato fine è requisito necessario per la connessione teologica – in caso di eterogeneità degli autori, mancherebbe l’unità del processo volitivo tra il reato mezzo ed il reato fine, che nell’ipotesi di connessione in esame rappresenta il presupposto logico.

Es. nel tribunale di Milano viene celebrato un processo penale per il reato fine di riciclaggio, nel tribunale di Torino viene celebrato un processo penale per il reato mezzo tributario, i giudici di competenza per territorio sono diversi ma secondo la Cassazione esiste una connessione ex art 12 lett. c) cpp. Poiché il reato più grave è quello di riciclaggio la giurisdizione competente per entrambi i reati è quella di Milano. L’ interpretazione estensiva (i) della lettera c) dell’ art. 12 cpp costituisce comunque una compressione del diritto al giudice naturale dei coimputati del solo reato fine o del solo reato mezzo, anche se garantisce una maggior perimetro di operabilità dell’istituto. La disciplina è riferita alla connessione dei procedimenti e non dei reati. Per la connessione dei reati bisogna fare riferimento alle norme contenute nel cp art. 81 – concorso formale di reati. In questo caso, dalla connessione dei reati si può passare alla connessione dei procedimenti ex art. 12 cpp lett. b). Questa competenza costituisce un criterio originario e autonomo per individuare la competenza del giudice (non è una deroga alla disciplina delle altre competenze) – in presenza di una causa di connessione, un solo giudice è competente a giudicare tutti gli imputati per tutti i reati connessi. Per stabilire quale giudice sia competente fra più giudici aventi diversa competenza per materia si applica l’ art. 15 cpp - competenza per materia determinata dalla connessione : 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise. Se i giudici hanno pari competenza per materia, e quindi solo una diversa competenza territoriale, la connessione attribuisce la cognizione al giudice territorialmente competente per il reato più grave ex art. 16 cpp , così valutato secondo il co. 3 del medesimo articolo. A parità gravità dei reati opera il giudice competente per il reato commesso per primo. Il co.2 infine, ribalta il disposto dell’ art. 8 co. cpp stabilendo che la competenza a giudicare l’evento morte determinato da condotte realizzate in luoghi diversi