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Appunti da frequentante del corso di diritto processuale penale - Bontempelli. Data 27/9 - anno 2022
Tipologia: Appunti
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RIFLESSIONI SUL SEMINARIO L’art. 187 co. 2 c.p.p. chiarisce che sono oggetto prova anche i fatti a cui dipende l’applicazione delle norme processuali. Quindi tutti i fatti anche da cui dipende l’applicazione delle norme in tema di competenza per materia, territorio e connessione, quindi fatti che dimostrano l’integrazione di una causa di connessione di quelle previste dalle lettere a, b e c dell’art. 12 c.p.p.. 187 - Oggetto della prova
_1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
prospettazione, di fonte ad una spiegazione alternativa ragionevole, il giudice penale perviene alla condanna dell’imputato. Il che porta ad un contrasto della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex 533 co. 1 c.p.p.. Passaggio da fatto noto a fatto ignoto per la pronuncia di colpevolezza dovrebbe avvenire dei termini logici della ragionevole inconvertibilità: cioè l’unica spiegazione ragionevole della presenza delle tracce ematiche certamente attribuibili all’imputato deve essere quella della presenza dell’imputato sulla scena del crimine al momento del fatto. E quindi elemento di prova indicativi della commissione materiale dell’omicidio. IL TEMA DELLA COMPETENZA PER CONNESSIONE, RIUNIONE E SEPARAZIONE Laddove il giudice accerti l’esistenza di una situazione di connessione fra procedimenti la conseguenza è che il giudice penale, individuato ai sensi degli art. 15-16 c.p.p., è competente a giudicare per tutti i procedimenti connessi. Quindi l’accertamento dell’esistenza di una causa di connessione radica una competenza originaria e autonoma del giudice penale. Questo si trova scritto nelle sentenza della corte di cassazione che si sono occupate del tema della connessione tra procedimenti ed è un principio di diritto che porta a ritenere applicabile la connessione tra procedimenti anche in situazioni in cui i procedimenti connessi non vengano riuniti, cioè l’istituto della connessione opera indipendentemente dall’istituto della riunione dei processi. Questo a differenza di quello che accadeva nel codice di procedura penale del 1930 Rocco dove vi era un certa sovrapposizione tra la materia di connessione (materia di competenza) e il diverso tema della celebrazione cumulativa o separata dei procedimenti commessi. Abbiamo invece qui la distinzione dell’istituto della connessione da un lato e quello della riunione e separazione dei processi (art. 17-18 c.p.p.), dall’altro. 17 - Riunione di processi
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi : a) nei casi previsti dall'articolo 12; b) abrogato c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b). 1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davalti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. L’esattezza di questa tesi è dimostrata dalla formula letterale dell’art. 17 co.1 c.p.p., che dice che ‘la riunione di processi può (potere discrezionale del giudice penale, mentre la separazione dei processi ‘è disposta’) essere disposta nei casi di connessione quando non determini un ritardo nella determinazione degli stessi processi (sermone che stesso stato e grado davanti al medesimo giudice). Questo invece non avviane con la separazione dei processi è disposta, e non può essere disposta. Quindi obbligatoriamente la separazione ex art. 18. La riunione può essere disposta nei casi di connessione, lett a) art. 17 c.p.p., quando nondetrmini un ritardo nella definizione degli stessi processi. Sempre che si tratti di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice. Quindi cosa significa questa norma? Significa che altri sono i presupposti della connessione e della riunione: per disporre della riunione non basta che vi sia una causa dei connessione fra procedimento ex art. 12 ma occorre anche che il giudice accerti la condizione, descritta in modo molto elastico, il che spiega perché parliamo di un potere discrezionale, dell’art. 17 co. 1, cioè deve accertare che la riunione non determini un ritardo nella definizione degli stessi processi. È chiaro che se la materia del processo si allarga i tempi del processo si allunga. Perché i maxiprocessi durano anni? Perché ci sono tanti imputati e quindi un conto è una discussione finale in cui deve discutere un difensore e un conto è una in cui devono discutere 150 difensori. Ecco perché il c.p.p. ha una natura di fondo limitatrice del maxiprocesso. Il maxiprocesso è una patologia del processo penale, la legge tende ad evitarlo. Laschiamo perdere il problema dell’emergenza pandemica dove interesse sotteso alla separazione dei giudizi è correlato alla tutela del diritto alla salite: è chiaro che se in un’aula di udienza ci sono 30 imputato con magari 30 parti civili, va da se che il diritto alla salute
La causa di connessone di cui stiamo parlando opera aldilà del fatto che i reati commessi in vista finalistica siano commessi dalla stessa persona o dalle stesse persone. Su questo ormai la giurisprudenza della cassazione è ormai sedimentata. Il fine è quindi quelli di prevenire il conflitto logico di giudicati: la riunione è un tipico strumento preventivo del conflitto logico tra giudicati, quindi che si crei incontrasti nei giudizi di fatto nelle motivazioni dei rispettivi provvedimenti. Quindi altro è il conflitto pratico di giudicati che è un problema di ineleggibilità di almeno una delle decisioni coinvolte nel conflitto. Teniamo anche conto che il nostro sistema è improntato ad una logica relativistica, cioè a dire che in uno stesso processo potrebbe darsi il caso in ci una prova sia utilizzabile nei confronti di un imputato e non nei confronti di un altro imputati. Ad esempi, facciamo il caso che durante le indagini preliminari venga assunta, ad esempio, una prova peritale molto laboriosa e complessa (pensiamo al procedimento penale per il crollo per il ponte di Genova per cui il GIP ha dato l’okay per assumere una perizia collegiale molto articolata sul quesito dell’individuazione delle causa del crollo). Quindi l’incidente probatorio implica applicare le regole del dibattimento, implica avvisare i difensori degli indagati dello svolgimento di un accertamento peritale nel corso della fase investigativa, implica informarli del diritto degli indagati di nominare i piropi consulenti tecnici che -al pari dei difensore - partecipino all’attività peritale in contraddittorio tecnico con i consulenti del PM e delle persone offese dal reato (es. vittime del crollo del ponte Morandi). Però potrebbe darsi il caso che, dopo l’espletamento della perizia e quindi dopo la chiusura di questa parentesi della fase delle indagini preliminari volta all’assunzione della prova nell’incidente probatorio, emerga una indizio di reato nei confronti di una persona (quindi coinvolta a quel punto nel procedimento penale come indagato), che però non ha partecipato all’incidente probatorio. L’art. 403 ci dice che la prova formata nell’incidente probatorio non sarebbe utilizzabile nei confronti del coimputato nel futuro pro cesso penale che non ha partecipato, non avendone conoscenza, all’incidente probatorio. È una chiara noma che dimostra l’esistenza di una concezione relativistica della prova penale. Quello che può dirsi accertato un una certa sede processuale non può dimostrarsi accertato in un’altra. Questo tra l’altro è accertato inderogabilmente dall’inesistenza di un vincolo alla decisione penale di cui abbiamo parlato a lungo sulle questioni pregiudiziali penali rispetto ad un altro pro cedimento penale. Non c’è un’efficacia nel giudizio penale del giudicato penale. Una volta passata in giudicato la sentenza è incontrovertibile ma solo dal punto di vista del comando e quindi dal punto di vista dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato: non acquista forza di giudicato la motivazione della sentenza penale. Non si può dire che i fatti accertati in quella sentenza debbano essere ritenuti dimostrati e incontrovertibili in qualunque sede giudiziale. Il l’ogni giudizio penale si fa l’accertamento anche sulle questioni già accertate da un’altra sentenza penale passata in giudicato a tutela evidente del diritto di difesa e del principio fondamentale del contraddittorio nella formazione della prova. Non basta perché in uno stesso processo al prova A potrebbe servire per dimostrare Lal circostanza B nei confronti dell’imputato Mario Rossi ma la circostanza B potrebbe e dovrebbe essere ritenuta inesistente nero confronti dell’imputato luca bianchi. Quindi una stessa circostanza del processo penale può e deve essere ritenuta accertata nei confronti di un imputato ma non nei confronti di un coimputato. Questa è una impostazione di fondo del nostro codice che dimostra l’esistenza della concezione relativistica della prova penale. Il fine è proprio quello di prevenire il conflitto logico di giudicati: si tratta di prevenire una situazione che poi potrebbe essere rimediata attraverso l’istituto della revisione. Quindi la revisione è un rimedio repressivo del conflitto logico dei giudicati. Ci sono poi degli istituti che operano in chiave preventiva, uno di questi è quello della riunione dei processi ed è chiaro che se si allarga la portata operativa dell’istituto della connessione, si allarga parallelamente (quantomeno in modo potenziale perché non scatta automaticamente), anche quella della riunione. Il giudice può disporre la riunione dei processi in un numero maggiore di situazioni rispetto a quello che si ha in un sistema che esponga certe situazioni dalla disciplina della connessione. Come è accaduto del 2001 con la legge n. 63 sul giusto processo ch eta attuato el garanzie costituzionali dell’art. 111. È intervenuta in chiave restrittiva dei casi di connessione di procedimenti. Ecco, l’operazione del 2001 è stata in questi termini: il caso di connessione cd. ‘occasionale’ di cui parlava l’inciso della lettera c dell’art. 12 nel ’91, è stato trasferito sotto la disciplina dell’art. 371 c.p.p. che riguarda il collegamento fra le indagini di uffici diversi del PM. cioè, quando si hanno distinti reati per i quali ricorre una competenza aper territorio dell’organo giurisdizionale diversa, cioè competenza di giudici di diverse sedi territoriali (ad esempio, tribunale di Milano e tribunale di Roma), ma ricorre
una delle situazioni di collegamento di cui parla l’art. 372 co. 2 c.p.p., opera il regime dell’art. 371 ma non opera il regime della connessione di procedimenti ex art. 12 c.p.p.. 371 - Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
_1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
Poi gli altri casi sono quelli del legittimo impedimento del difensore o dell’9mutato per cui al legge dice che il giudice deve separare i processi nella situazione in cui un imputato non ha dedotto il legittimo impedimento. Pensiamo all’imputato malato nell’udienza preliminare: la legge dice che il giudice deve giudicare separatamente i coimputati e poi procedere nei confronti dell’imputato che aveva un legittimo impedimento una volta che questa cessa. A meno che, torniamo a dire, il giudice non ritenga la riunione dei procedimenti (quindi il processo cumulativo) assolutamente necessario. Oppure casi in cui la citazione in giudizio è nulla nei confronti di un coimputato perché, ad esempio, l’autorità giudiziaria ha sbagliato il luogo dove l’imputato ha eletto domicilio, o perché l’autorità giudiziaria ha notificato la citazione soltanto ad uno dei due difensori dell’imputato, mentre deve ritenersi valida nei confronto degli altro imputati: quindi il processo può partire nei confronti degli imputati per cui si è radicato correttamente la fase del processo e poi altre situazioni enumerate all’art. 18 c.p.p.. GIURISDIZIONE E COMPETENZA Si usa dire che la competenza costituisca la misura della giurisdizione - questa è la tesi chiovendiana - cioè la quota di potere giurisdizionale attribuito al singolo giudice. Ecco questa tesi è improponibile nell’ottica del processo penale nonostante che la formula chiovendiana è risalente e tradizionale della competenza concepita come misura della giurisdizione la si trovi scritta anche in importanti pronuncia della corte di cassazione e della corte costituzionale; è una tesi improponibile a livello normativo processuale-penale questo perché se effettivamente l’incompetenza del giudice limitasse il potere giurisdizionale, cioè se si ritenesse il giudice incompetente per materia, territorio o connessione, privo di potere giurisdizionale, significherebbe due cose. TERMINI PER LA RILEVAZIONE DELL’INCOMPETENZA Intanto il vizio di competenza potrebbe e dovrebbe essere rilevato o dedotto in ogni stato e grado del procedimento, ma non basta perché a rigore secondo questa concezione, il difetto di potere giurisdizionale dovrebbe precludere il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal giudice incompetente si tratterebbe di una sentenza emessa da un organo privo di potere giurisdizionale. Il che è addirittura improponibile con riferimento al codice di procedura penale.
competenza di un giudice inferiore viene celebrato davanti ad un giudice di competenza superiore, come es. reato di competenza del tribunale che viene iudicato dalla corte d’assise, dunque vizio di incompetenza per materia per eccesso) e per connessione, possono essere rilevati o eccepiti entro termini previsti a pena di decadenza cioè a dire entro la conclusione dell’udienza preliminare.
citazione diretta a giudizio secondo le norme del libro VIII c.p.p. subito dopo compiuti gli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti secondo l’ art. 491 co. 1 c.p.p..
celebrati con il rito di citazione diretta a giudizio. Entro questo stesso termine deve, a pena di decadenza, essere riproposta la questione di incompetenza per territorio o per materia per eccesso, per connessione rigettata dal GUP. Quindi l’imputato eccepisce al questione di incompetenza per territorio davanti al GUP, il giudice la ritiene infondata, l’imputato ha l’onere di riproporla davanti al giudice per il dibattimento e quindi nella fese successi del processo, a pena di decadenza entro termine indicato ex art. 491 co. 1 c.p.p., quindi subito dopo aver compiuto l’accertamento sulla regolare costituzione delle parti che è quella fase che si ha davanti al giudice del dibattimento in udienza, è il primo momento dell’udienza dibattimentale. Questo controllo sulla regolare costituzione delle parti i situa nella fase che tecnicamente si dice ‘introduttiva’ del dibattimento (degli atti introduttivi del dibattimento), da non confondere con la fase degli atti preliminari del dibattimento che non si fa in udienza ma fuori dall’udienza, è la fase in cui le parti depositano le liste testi almeno 7 giorni prima dalla data fissata per il dibattimento ex art. 468 c.p.p.. Quindi è una fase estranea e antecedente rispetto all’udienza, la fase invece degli atti introduttivi si svolge in un’udienza pubblica, a meno che non ricorrano i casi di celebrazione del processo a porte chiuse. Dovesse essere respinta anche dal giudice dldil dibattimento con ordinanza, essendo una questione preliminare ex art. 491, l’imputato può riproporre la questione con l’impugnazione avverso la sentenza conclusiva del giudizio di promo grado. Ma è un discorso che vale anche per il PM, dovrebbe farlo nell’ottica di una rilevazione di incompetenza da parte della cassazione al termine del procedimento penale.