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Scienza Politica Pasini 2025/26 UniMi SIE
Tipologia: Sintesi del corso
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Il diritto che viene rilievo è il diritto dell’autodeterminazione dell’identità culturale nel suo contenuto minimo; dunque, come diritto negativo che protegge l’individuo da politiche a assimilazionista e consente di conservare e coltivare i propri tratti culturali identitari. Il problema che si verifica è quello del contrasto tra identità culturale e minoritaria e le norme di ordinamento italiano nasce dove i valori e principi di una determinata cultura minoritaria siano divergenti rispetto a quelli maggioritari in questo caso può accadere che il diritto dell’autodeterminazione dell’identità culturale sia invocato dai membri delle nuove minoranze per giustificare il mantenimento di tradizioni che in teoria sono vietate nel nostro ordinamento. Nella complessità della società multiculturale nel senso del legislatore oggi non è intervenuto per dare una disciplina chiara organica del modello di integrazione italiano, la giurisprudenza sembra aver dato un riconoscimento al diritto dell’identità culturale dei membri delle nuove minoranze. Anche nella società multiculturale il diritto dell’identità dovrà arrestarsi dinanzi ai principi costituzionali e diritti fondamentali della persona, esso può certamente essere invocato per giustificare pratiche e tradizioni che con tali principi e diritti non confliggono ma anche per giustificare pratiche estremamente lesive. Capitolo nove, sezione otto Par.1: i “nuovi diritti” e il loro fondamento in una “lettura aperta” del formulato costituzionale I nuovi diritti e la lettura aperta dell’art. 2 Cost.: I Costituenti italiani optarono per una regolamentazione dettagliata dei diritti nella Parte I della Costituzione, suddividendoli in base alla tipologia di rapporti giuridici. Questo approccio mirava a garantire in modo ampio e puntuale tutte le situazioni soggettive meritevoli di tutela, anche se talvolta i confini tra alcuni diritti risultano labili, come dimostrano le interconnessioni tra libertà personale, libertà di domicilio e segretezza della corrispondenza. Tuttavia, con l’evoluzione della società, dei costumi e delle tecnologie, è emersa l’insufficienza di un catalogo costituzionale cristallizzato, incapace di anticipare nuove esigenze e nuove forme di tutela. L’emersione dei nuovi diritti: Da questo sviluppo sociale e culturale sono nati i cosiddetti “nuovi diritti”, non espressamente previsti dalla Costituzione ma considerati fondamentali per la persona. Tra questi rientrano il diritto alla vita e all’integrità fisica, la libertà e l’orientamento sessuale, la privacy, l’onore e l’identità personale, l’alfabetizzazione informatica, i diritti legati alle biotecnologie, oltre ai più ampi diritti all’ambiente, allo sviluppo, alla pace e alla tutela del patrimonio comune dell’umanità. A questi si aggiungono i diritti culturali e quelli propri di specifiche collettività, come le minoranze linguistiche, etniche e religiose. Per questa ragione si parla spesso di diritti di “terza generazione”, successivi ai diritti liberali e ai diritti sociali. Il dibattito dottrinale: La dottrina si è divisa nel valutare la possibilità di riconoscere tali nuovi diritti. Una parte ritiene che l’articolo 2 della Costituzione costituisca una “fattispecie chiusa”, e che quindi non sia possibile ricavare nuovi diritti inviolabili oltre quelli già previsti, pur ammettendo un aggiornamento interpretativo dei diritti esistenti. Al contrario, l’orientamento maggioritario, sostenuto anche dalla giurisprudenza costituzionale, interpreta l’articolo 2 come una “fattispecie aperta”, ritenendo che esso permetta di garantire anche diritti non menzionati esplicitamente, purché espressione della dignità umana e riconosciuti nelle principali dichiarazioni internazionali del secondo dopoguerra. I limiti dei nuovi diritti: Anche chi sostiene la lettura aperta dell’articolo 2 riconosce che alcuni diritti universali – come sicurezza, giustizia o pace – non sempre possono essere configurati come vere e proprie situazioni giuridiche soggettive, poiché risultano difficilmente giustiziabili. Il ruolo della Corte costituzionale: Una svolta significativa è arrivata con la sentenza n. 215 del 1987, nella quale la Corte ha affermato che l’articolo 2 rappresenta una garanzia fondamentale dei diritti inviolabili dell’uomo, collegandolo all’articolo 3, secondo comma, che impone la rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona. Da allora la Corte ha progressivamente riconosciuto e tutelato diverse categorie di nuovi diritti sulla base di questo approccio.
LA CITTADINANZA ITALIANA e IL DIRITTO DI STATUS CIVILIS Analisi dei circuiti politici, garanzie, diritti e doveri dei cittadini Il sistema istituzionale: il nostro sistema ha una forma di governo di tipo parlamentare, centrata costituzionalmente sul modello assembleare, che tuttavia in alcune fasi storiche ha mostrato riferimenti anche alla cosiddetta Seconda Repubblica e ha fatto alcune incursioni nel modello Westminster. La Costituzione italiana definisce sia la struttura formale sia quella materiale del governo. Quando si parla di forma di governo parlamentare-assembleare, e più in generale delle forme di governo tipiche dei sistemi democratico-liberali come quello italiano, è corretto partire dal popolo, che costituisce il corpo elettorale, anche se i due concetti non coincidono. Il popolo, inteso come elemento costitutivo e corporativo dello Stato, è dato dall’insieme dei cittadini, cioè coloro che godono della cittadinanza e la cui posizione è verificata rispetto allo Stato di appartenenza. All’interno del corpus dei cittadini si distingue il corpo elettorale, costituito dalla parte dei cittadini che godono dei diritti politici. Questi diritti politici si concretizzano, nella specie, come elettorato attivo (diritto di votare) ed elettorato passivo (diritto di candidarsi e di essere eletti). Si instaura così un rapporto diretto tra elettore ed eletto, che costituisce il fondamento del funzionamento democratico del sistema parlamentare-assembleare italiano. (PARAGRAFO 3, CAP 4) L’OPZIONE PER UNA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE “ATIPICA”: CENTRALITÀ PARLAMENTARE E CORRETTIVI ISTITUZIONALI NEL QUADRO TRACCIATO DAI COSTITUENTI: alla forma di governo, l’assetto delineato dai costituenti è quello di una forma di governo parlamentare che si discosta dai modelli di tipo assembleare. da una parte costituente hanno optato per un sistema caratterizzato dalla centralità parlamentare, costellando la norma normativa costituzionale di riserve di legge in rapporti e settori chiave, assegnando al parlamento un ruolo fondamentale del governo dell’economia, nell’organizzazione della pubblica amministrazione, nei rapporti con le regioni eccetera. A ruolo centrale del parlamento fa di scontro un governo intrinsecamente più “debole” rispetto agli esecutivi di altri sistemi; esecutivo in una posizione di debolezza rispetto al legislativo, anche in ragione dell’incerto compromesso realizzato sia in sede di assemblea costituente principio monocratico e principio collegiale nell’ambito dello stesso governo. A ruolo centrale del parlamento hanno però fatto riscontro degli “correttivi” costituzionali tra i quali assume un particolare rilievo il ruolo di quelli definiti “poteri garanti“; basta pensare al ruolo del presidente della Repubblica al quale oltre ai classici poteri del capo dello Stato in un sistema parlamentare, sono stati attribuiti anche ai poteri autonomi. il ruolo dell’altro potere garante, cioè della corte costituzionale, è di un organo le cui funzioni si caratterizzano sotto il profilo formale per il carattere giurisdizionale degli atti con i quali agisce; mentre dal punto di vista sostanziale le stesse funzioni concernono il controllo e la garanzia della conformità a costituzione dell’operato del legislatore, come pure dei poteri titolari di competenze garantite costituzionalmente. Particolari guarenti assicurano infine la magistratura, il ruolo di ordine autonomo indipendenti da ogni altro potere, con i giudici soggetti soltanto alla legge. diverso è il quadro offerta della realtà, con riguardo al ruolo del parlamento. Un quadro la cui centralità parlamentare è risultata nelle varie fasi della storia costituzionale notevolmente ridimensionata per ragioni di ordine e natura: che vanno dal ruolo assunto dai partiti politici nella prima fase di esperienza costituzionale repubblicana, al rafforzamento delle esecutivo con l’introduzione di un sistema elettorale prevalentemente maggioritario. Ad una sorta di premeditato, seppure correlata ad un contesto di emergenza sanitaria, quale la pandemia da COVID-19. La cittadinanza e il diritto di status civitatis La Costituzione italiana non contiene disposizioni specifiche che regolano la cittadinanza, salvo il divieto assoluto di privazione della cittadinanza per motivi politici: questo principio viene definito come diritto di status civitatis.
La cittadinanza può essere persa in alcune circostanze:
Il corpo elettorale è costituito da tutti i cittadini che godono dei diritti politici, suddivisi in due categorie:
L’elettorato attivo è il diritto politico-individuale di voto, che costituisce anche un dovere civico. Per esercitare il diritto di voto occorre:
Caratteristiche del voto Il voto deve essere:
L’elettorato passivo è il diritto politico-individuale di accedere alle cariche elettive. Per accedere alle cariche occorre:
esprimere una scelta libera e consapevole, possesso cittadinanza Stato in cui si intende votare e l’adesione socioculturale a quell’ordinamento politico. Il corpo elettorale è costituito dalla parte politicamente attiva del popolo che esercita il diritto di voto che rappresenta manifestazione suprema della sovranità popolare.se il popolo nel suo complesso titolare della sovranità solo il corpo elettorale è legittimato ad esercitare in concreto la sovranità mediante il voto, conferendo l’investitura democratica agli organi costituzionali. Par.2: il corpo elettorale identifica l’organizzazione dell’ordinamento politico moderno, il corpo elettorale rappresenta il motore propulsivo e rende democratici poteri dello Stato e crea un posto ascensionale tra lo Stato comunità e lo Stato apparato. La funzione del corpo elettorale è leggere il parlamento che ha l’istituzione più vicino al popolo perché la proiezione della sua volontà riflette l’opinione le prospettive politiche; i consociati sintetizzano esprimendo la preferenza a favore di un partito un candidato. Talora non votano solo i componenti del parlamento ma anche il capo dell’esecutivo, in Italia invece la forma di governo parlamentare prevede che solo il parlamento sia eletto a suffragio universale diretto mentre il governo designato dagli schieramenti politici confluiti dal parlamento; il corpo letterario italiano è chiamato a votare i rappresentanti italiani al parlamento europeo. A livello territoriale territoriale deputato all’elezione degli organi rappresentativi locali e dei vertici degli esecutivi; in quei casi il corpo elettorale seguono l’articolazione territoriale per cui sono legittimati i cittadini che risiedono in determinato ambito geografico, la residenza serve a identificare il gruppo sociale che ha un interesse sostanziale a partecipare alla vita politica locale. La funzione elettorale non è l’unica sono previste ipotesi in cui il corpo elettorale esercita la sovranità in modo diretto e non sono in forma mediata attraverso l’istituto del referendum quando il corpo elettorale deve determinare scelte politico legislative. L’elettorato indica la “capacità elettorale“ è un tipo di capacità che rileva il punto di vista politico costituzionale. In particolare, l’elettorato attivo che esprime l’idoneità a votare e l’elettorato passivo esprime l’idoneità a candidarsi e ad essere eletti. L’elettorato attivo: implica capacità di esprimere il voto e bisogna avere due requisiti: cittadinanza e maggiore età, per elezione al Senato prima era previsto il 25 anni adesso 18. Le attivo può essere limitato in ipotesi menzionata dalla costituzione disciplinate dalla legge ordinaria ai casi di sentenza penali, revocabile e incapacità civili e indegnità morale. L’elettorato passivo: indica la capacità di essere votato ed eletto e svolgere la carica pubblica, per l’esercizio dell’elettorato passivo sono previsti soglie di età diverse, per la camera dei deputati è richiesto il compimento di 25 anni, per il Senato quarant’anni e per il presidente della Repubblica
50. Anche per l’elettorato passivo ci sono cause che escludono la capacità di accedere alla competizione elettorale come: a causa della professione svolta che potrebbe portare un’influenza indebita sul corpo elettorale di riferimento, condizionando la formazione della volontà elettorale o la libertà della dichiarazione di voto. Sono incompatibili coloro che ricoprono altre cariche istituzionali per evitare contaminazioni dei poteri dello Stato e assicurare l’esercizio imparziale di ciascuna funzione pubblica.. preclude inoltre la possibilità di partecipare alla competizione elettorale coloro penalmente responsabili per delitti gravi. Par.6: il sistema elettorale per l’elezione della rappresentanza nazionale nel parlamento europeo I cittadini scelgono i propri rappresentanti al parlamento europeo attraverso un voto di preferenza. A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea ai seggi del parlamento europeo sono diminuite a 705 rispetto ai 751; dalla esclusione del parlamento dei 73 rappresentanti britannici il consiglio europeo ha provveduto a ridistribuire 27 seggi ad altri Stati membri riservando 46 seggi per eventuali futuri allargamenti. Dalla Brexit Italia ha ottenuto tre seggi in più pertanto puoi leggere 76 parlamentari europei. Il parlamento europeo esprimono rappresentanza proporzionale degli Stati membri ma ciascuno Stato stabilisce in autonomia la procedura elettorale per individuare coloro che assumeranno il mandato parlamentare in Europa. In Italia è prevista una formulazione proporzionale con voto di preferenza.
CAP 9; sezione 6, par.1: i diritti politici in generale La categoria dei diritti politici risulta dal complesso delle norme costituzionali che garantiscono il diritto dei cittadini a partecipare direttamente indirettamente alla vita politica del paese. Questa tipologia di diritti va inquadrata storicamente: appartiene alla categoria di diritti pubblici soggettivi qualificati dalla dottrina costituzionalistica nel periodo a cavallo tra l’ottocento e il novecento come situazioni soggettive giuridiche spettanti ai singoli nella comunità storica del popolo. I diritti politici sono parte essenziale costitutiva della democrazia liberale. Par.2: DIRITTO DI VOTO L’articolo 48, il comma uno afferma il principio del suffragio universale, al comma due prevede quattro requisiti fondamentali per rendere libera l’espressione del voto, il voto è:
- personale,-uguale,-libero e - segreto. Personale: l’esercizio del voto spetta a chi abbia maturato il diritto secondo le disposizioni di legge, il diritto di voto non può essere ceduto ai terzi o costituire oggetto di mandato. E uguale: ogni voto di ogni elettore si riconosce pari peso, aldilà del sesso delle condizioni personali, sociali ed economiche; il voto medesimo è irripetibile ed unico. La libertà la segretezza costituiscono una ENDIADI: le votazioni non potrebbero essere libere se non fossero segrete, e proprio perché sono segrete, le votazioni sono libere; per assicurare la segretezza di voto l’ordinamento giuridico prevede misure idonee a rendere l’elettore “solo con la propria coscienza“ nel momento in cui si esprime. Il voto non è solo un diritto, ma è anche un dovere civico (art. 48.2.); è possibile configurare un contrasto tra la doverosi del voto ai principi di libertà, essendo il non voto una potenziale manifestazione politica di dissenso. Par.5: ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI E ALLE CARICHE ELETTIVE I principi cardine su cui si basa l’articolo 51 l’eguaglianza, quale declinazione della funzione pubblica e della rappresentanza elettiva del principio democratico. L’articolo 51.1. Sancisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza, con i requisiti stabiliti dalla legge“. I limiti che il legislatore può fissare per l’accesso all’ufficio alla carica considerata devono trovare fondamento un interesse pubblico direttamente indirettamente riconosciuto alla costituzione e deve svolgersi entro i “limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà delle scelte compiute”. L’articolo 51.1. È stato integrato con la conseguente formulazione: “a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne“. Questa modifica ha affrontato il problema della pari opportunità nella rappresentanza politica e la disposizione nuova della corte costituzionale ha legittimità e specialmente due volte misure che tendono a riequilibrare il rapporto fra persone diverse sesso all’interno dell’assemblea legislative. Sul piano legislativo, il rispetto di questi principi prevede leggi che sanzionano nell’articolo tre per quelle liste circoscrizionali che candidano a soggetti di diversi sessi senza rispettare la proporzione dei due terzi. Dichiara inammissibili liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi. Nell’articolo 51.2. C’è un’altra questione che attiene ai requisiti fissati dalla legge per accedere agli impieghi pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza con riguardo al possesso della cittadinanza. Con riguardo l’accesso ai pubblici uffici, la condizione di cittadinanza deve essere intesa in senso restrittivo, si dà rilevanza al particolare status civitas dove l’impiego richiede lo svolgimento di attività che implicano l’esercizio di pubblici poteri. Relativamente all’accesso alle cariche elettive, sono da ricordare il decreto legge sulle modalità del diritto di voto e dell’ eleggibilità alle elezioni europee del cittadino europeo residente sul territorio italiano e il decreto legislativo che disciplina le modalità di esercizio del voto di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini europei, che risiedono in Italia.
diritto di petizione è quasi inutilizzato e le Camere non hanno l’obbligo di esaminarlo, rendendo l’istituto sostanzialmente in desuetudine. Il referendum abrogativo Oggetto:
_Comitato promotore (min. 10 elettori) deposita richiesta e annuncio in G.U. _Raccolta firme: 500.000 elettori (cartacee o elettroniche entro 3 mesi) oppure 5 consigli regionali con deliberazione a maggioranza assoluta. _Termine: 1 gen. – 30 set. (esclusi anno pre-elettorale e semestre post-elettorale).
Il procedimento referendario (Cost. n. 1/1953, L. n. 352/1970):
quando per aggiudicarsi la carica è sufficiente che il candidato ottenga la maggioranza relativa. la formula proporzionale: attribuisce ai seggi proporzionali percentuali di voti riportati dei candidati, mira a riprodurre lo spettro delle posizioni politiche che connotano l’ordinamento e a misurare il grado di consenso da ciascun partito. Questo metodo offre una fotografia del pluralismo della società e tutela le minoranze alle quali garantisce l’adeguata rappresentanza in parlamento. Raramente le formule elettorali sono applicate in modo puro in quanto sono applicati specifici correttivi che servono a valorizzare i pregi politici del metodo prescelto, stemperandone le criticità intrinseche. Sono più frequenti gli elettorali misti caratterizzati dalla commistione tra metodo maggioritario e proporzionale. I correttivi frequentemente applicati alla formula proporzionale per scongelare la frammentazione senza ridimensionare il pluralismo sono: il premio di maggioranza e l’aumento delle soglie di sbarramento. (Il sistema maggioritario può prevedere due turni, con ballottaggio se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, oppure la variante plurality, che elegge in un unico turno il candidato più votato. Esso favorisce stabilità e alternanza, inducendo i partiti a formare coalizioni pre-elettorali e generando sistemi bipolari. La maggioranza parlamentare e il Governo risultano allineati, poiché il voto investe contemporaneamente entrambi, facilitando l’attuazione del programma elettorale. Tuttavia, il maggioritario riduce la rappresentatività, penalizza le minoranze e può produrre maggioranze di seggi non corrispondenti ai voti. Il metodo proporzionale, nato con la democrazia di massa, assicura un’elevata rappresentatività e favorisce il pluralismo politico. I seggi sono attribuiti secondo formule matematiche, principalmente il metodo del quoziente (con criterio dei resti più alti o del quoziente corretto) e il metodo del divisore d’Hondt. Il proporzionale valorizza le minoranze e non richiede coalizioni pre-elettorali, ma porta alla formazione di governi di coalizione post-elettorali, basati su compromessi che spesso rendono instabile l’azione di governo. Inoltre, senza soglie di sbarramento può causare frammentazione e ingovernabilità). Par.4: la legislazione elettorale del parlamento nazionale e le sue trasformazioni nel corso della storia italiana. Caratteri incongruenze La necessità di conciliare rappresentatività e governabilità in base alle mutevoli contingenze storiche e politiche ha influito sulle soluzioni elettorali apprestate nelle fasi della storia costituzionale italiana. Il sistema elettorale adottato nella prima stagione repubblicana si fondava su una formula proporzionale ritenuta la più idonea ad offrire una proiezione generalizzata delle forze politiche del paese, imprimendo una connotazione pluralistica al parlamento e valorizzando la democrazia. Alla prima riforma di sistema elettorale nel 1933 si giunse di riformare il sistema partitico italiano i cui connotati tradizionali erano cambiati per motivi interni e internazionali e per superare la fase di instabilità governativa mediante la trasformazione dell’impianto secondo il modello maggioritario. La riforma letterale era maturata in un clima di dissenso espresso un favore del rinnovamento politico in occasione dei referendum abrogativi inerenti alla legislazione elettorale. L’esito dei due referendum rese necessario una riforme organica legge elettorali per predisporre nelle camere una formula bilanciata omogenea con il modello della democrazia di investitura. La successiva riforma elettorale era varata per motivi politici, in quanto si voleva rimarcare la dimensione bipolare dell’organizzazione partitica garantendo alla coalizione che avesse riportato la maggioranza relativa all’assegnazione della maggioranza assoluta dei seggi in parlamento. La corte costituzionale chiamata a valutare la legittimità costituzionale ne sanciva la parziale incostituzionalità censurando il premio di maggioranza e le liste bloccate tanto al Senato quanto alla camera perché ritenuti irragionevoli e sproporzionati. Il sistema elettorale è riconducibile ad una formula proporzionale pura con punto di preferenza declinata secondo il metodo del quoziente naturale.rimanevano invariate le vigenti soglie di sbarramento multiple. Tali sistema non fu sperimentato e rimase in vigore solo per le elezioni del Senato, perché per le elezioni della camera dei deputati venne adottata una nuova legge elettorale. La legge non era stata travolta dall’insuccesso del processo di revisione costituzionale ma
ulteriormente modificata e ridefiniva implicitamente la formula per la scelta dei deputati in senso sostanzialmente proporzionale. in definitiva, per un breve arco di tempo il sistema elettorale italiano è stato figlio delle pronunce della corte costituzionale in quanto definito per due sentenze parziale incostituzionalità. Si è trattato di due formule “risulta“ che residua vano dal parziale annullamento di due leggi elettorali vigenti ma che risultavano sostanzialmente omogenee ed entrambi ispirate ad un riparto di stampo proporzionale. Tuttavia, le due forme di risulta non sono state applicate e sperimentate. Par.5: l’attuale sistema elettorale: Il sistema elettorale italiano, disciplinato dalla legge n. 165/2017 e successivamente integrato dalla legge n. 51/2019, è basato su una formula mista ma prevalentemente proporzionale. Circa il 37% dei seggi di ciascuna Camera è assegnato con metodo maggioritario in collegi uninominali, dove è eletto il candidato più votato, mentre il restante 63% è attribuito con metodo proporzionale in collegi plurinominali secondo il criterio del quoziente naturale e dei più alti resti. La riduzione del numero dei parlamentari stabilita dalla legge costituzionale n. 1/2020 non ha modificato direttamente la struttura del sistema elettorale, ma ha richiesto un adeguamento tecnico, soprattutto nella rideterminazione dei collegi. La legge n. 51/2019 ha infatti introdotto un criterio relazionale per cui i seggi maggioritari devono sempre corrispondere ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere in ciascuna circoscrizione, mantenendo invariata la proporzione tra la componente maggioritaria e quella proporzionale. Per quanto riguarda l’elezione della Camera dei deputati, il territorio nazionale è suddiviso in 28 circoscrizioni, all’interno delle quali sono individuati i collegi uninominali per il riparto maggioritario e i collegi plurinominali per il riparto proporzionale, formati tramite l’aggregazione di collegi uninominali contigui. La distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni e, all’interno di queste, tra i collegi, è effettuata sulla base della popolazione risultante dall’ultimo censimento. L’elezione del Senato avviene invece su base regionale, come previsto dall’articolo 57 della Costituzione: anche in questo caso sono istituiti collegi uninominali e collegi plurinominali, con l’assegnazione proporzionale che si svolge regione per regione. Per il Senato sono inoltre previste specifiche disposizioni per le minoranze linguistiche. Il sistema prevede soglie di sbarramento differenziate. Alla Camera, le liste devono raggiungere il 3% dei voti nazionali per ottenere seggi, mentre le coalizioni devono superare il 10%. Le liste sotto il 3% ma sopra l’1% non ottengono seggi ma i loro voti vengono trasferiti alla coalizione; i voti delle liste sotto l’1% sono invece dispersi. Al Senato, oltre alle soglie nazionali analoghe, accedono al riparto dei seggi anche le coalizioni che raggiungono almeno il 20% dei voti in una regione. Le candidature sono soggette a limiti stringenti: ogni candidato può presentarsi in un solo collegio uninominale e in non più di cinque collegi plurinominali, con liste bloccate e corte composte da un minimo di due a un massimo di quattro candidati, così da favorire la conoscibilità degli eletti. Per garantire la parità di genere, nessun genere può superare il 60% delle candidature nei collegi uninominali e nelle liste plurinominali i candidati devono essere collocati in ordine alternato di genere. In caso di elezione multipla, il candidato assume il seggio nella circoscrizione in cui la sua lista ottiene la percentuale più bassa di voti, mentre il seggio uninominale prevale sempre su quello proporzionale. Il voto è unico e non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso a favore del candidato uninominale si estende automaticamente alla lista o alla coalizione che lo sostiene ai fini del riparto proporzionale, così come il voto espresso per una lista si trasferisce al candidato uninominale collegato. Un regime particolare è previsto per la circoscrizione Estero, introdotta dalla legge costituzionale n. 1/2001 e regolata dalla legge n. 459/2001. I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, eleggono un numero ridotto di parlamentari a seguito della riforma del 2020. I seggi, suddivisi in quattro ripartizioni, sono attribuiti con metodo proporzionale e i candidati non devono più necessariamente risiedere nella ripartizione in cui si presentano. Negli ultimi anni vi è stato un tentativo di riforma promosso da otto Consigli regionali, volto a eliminare la componente proporzionale del sistema elettorale e a estendere il metodo maggioritario all’intero Parlamento. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10/2020, ha dichiarato inammissibile la proposta referendaria, ritenendola eccessivamente manipolativa e
per il Senato 20 circoscrizioni, ciascuna suddivisa in collegi, oltre alla circoscrizione estero. Nel sistema misto:
Il parlamento è formato da due camere, sulla tradizione su statuto albertino, con differenza la camera è elettiva: mentre camera è totalmente elettiva con 400 deputati, il senato è composto da 200+ 5 senatori a vita, con senatori non elettivi hanno una nomina da parte del presidente della repubblica, sostanzialmente presidenziale cioè non solo atto nomina è del pres della repubblica ma anche scelta del nome è del presidente, il governo non suggerisce la nomina è del presidente: altissimi meriti in campo artistico culturale e scientifico (limiti con manifesta carenza idi pregio). Oltre a questo massimo 5 senatori a vita (di nomina presidenziali) , sono senatori a vita di diritto gli ex presidenti della repubblica (x due ragioni: chi ha ricoperto la max massima dello Stato , anche se non attiva, quell’esperienza può essere posta a servizio della legislazione e nel l’indirizzo politico; seconda ragione: legata a rafforzare l’autonomia e l’indipendenza del presidente a fine mandato). Le circoscrizioni della camera sono su base nazionale; le circoscrizioni del senato sono su base di stato regionale, per sottoscrivere il territorio delle regioni. (Le circoscrizioni: CAMERA base nazionale, si divide per 392 il numero di abitanti della Repubblica, quale risultante dall’ultimo censimento e distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione; la circoscrizione estero: elegge otto deputati; SENATO: base regionale, ogni regione costituisce una circoscrizione si distribuiscono i seggi in fra le regioni in proporzione alla popolazione con un minimo tre senatori per ogni regione, salvo il Molise che ha due senatori e la Valle d’Aosta che ha un senatore e la circoscrizione estero: elegge quattro senatori) Elettività: la camera-membri tutti elettivi; il Senato-membri elettivi più membri a vita non elettivi (quindi per nomina o di diritto) Età elettorati: prima elettorato attivo x camera attivo 18 e senato 25 (deputato), passivo 25, 40 anni senati; i due elettorati attivi o no stati recentemente portati a 18, modifica presentata nella logica di ampliare partecipazione politica dei giovani. Identità di status parlamentare, stessa posizione politica, 2 camere hanno parità di funzioni; sistema bicamerale perfetto quando un disegno di legge ha voto favorevole di entrambe camere perchè esercizio è collettivo tra le due camere non ce chi ha più Importanza tra uno e l’altro. Art 94. Il gov deve avere fiducia delle 2 camere, maggioranza stabile in entrambe le camere. Verifica dei poteri: È un elemento notevole, verifica potere: la camera ciascuna camera, verifica internamente se l’elettore ha o meno i poteri, se il procedimento elettorale si è svolto regolarmente, convalidata da ..incadidabilita precludendo liste elettorali non mi porta ad elezioni, la incompatibilità e ineleggibilità posso arrivare alle elezioni, ma la sanzione è decadenza, se qst causa c’è nelle elezioni perchè causa sopravvenuta successiva. CAP. 8, sez.3; par.1: IL PARLAMENTO in termini di parlamento assunto dal medioevo il significato di assemblea nel quale inizialmente si dibatteva al fine di raggiungere un accordo tra le diverse componenti politiche e successivamente si discuteva per definire l’interesse generale della nazione. Un elemento peculiare di questa assemblea è stata la presenza di membri di diritto e rappresentanti chiamati a svolgere il proprio ruolo senza vincolo di mandato. Il parlamento è sede della rappresentanza oggi politica e democratica ed è organo di legittimazione democratica diretta.i parla menti contemporanei come quello italiano presentano come elementi strutturali l’aggregazione dei membri propri in gruppi rappresentativi dei partiti, e questi soggetti sono centrali del sistema parlamentare e del circuito rappresentativo, divenendo il perno di un rapporto tri latero, dove sono chiamati a mettere in relazione tra loro rappresentanti e rappresentati. il parlamento italiano è chiamato a esercitare la funzione legislativa e di revisione costituzionale e a sostenere l’azione del governo, conferendo la fiducia dopo la nomina e ad eleggere gli organi di indirizzo politico costituzionale ai quali affidati alla garanzia della rigidità e della giusta applicazione della costituzione. Tale centralità ha subito ridimensionamenti e ad oggi l’organizzazione e le funzioni di camere Senato restano con le designate costituenti, nelle interpretazione posta in essere dai regolamenti parlamentari.
organi propri del Parlamento e non del partito politico. Alla Camera devono avere almeno 20 componenti, al Senato almeno 6, purché rappresentino un partito organizzato a livello nazionale che abbia presentato liste alle elezioni. Ogni parlamentare deve aderire a un gruppo; chi non aderisce confluisce nel gruppo misto. I gruppi si autoregolano con uno statuto approvato internamente e nominano un proprio presidente. I presidenti dei gruppi partecipano poi alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, organo istituzionale che stabilisce il calendario dei lavori e l’ordine del giorno delle sedute. Par.4: organizzazione interna delle camere parlamentari Ciascuna Camera del Parlamento italiano, ossia la Camera dei Deputati e il Senato, ha un’organizzazione interna disciplinata dalla Costituzione e dai rispettivi regolamenti. Alcune articolazioni sono previste direttamente dalla Costituzione, come il Presidente, l’Ufficio di Presidenza, i gruppi parlamentari e le Commissioni, mentre altre, come le Giunte e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, derivano dai regolamenti e rappresentano l’espressione del potere organizzativo degli organi costituzionali. Ogni Camera elegge il proprio Presidente, il quale ha il compito di rappresentare la Camera all’esterno e di organizzare i lavori nel rispetto del regolamento. I Presidenti delle due Camere svolgono inoltre funzioni istituzionali aggiuntive, come la nomina di componenti di autorità indipendenti (ad esempio l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato o la Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici), di organi di autogoverno di alcune magistrature o di organi parlamentari, tra cui le Commissioni bicamerali di inchiesta e il Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Il Presidente del Senato funge da supplente del Capo dello Stato in caso di impedimento, mentre il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune. Inoltre, il Capo dello Stato deve consultare i Presidenti delle Camere prima di procedere allo scioglimento delle stesse, consolidando un rapporto privilegiato tra questi organi. L’elezione del Presidente avviene tramite scrutinio segreto, con procedure differenti tra Camera e Senato. Alla Camera, nei primi due scrutini è richiesta una maggioranza di due terzi degli aventi diritto o dei presenti, mentre dal terzo scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, consentendo anche mediazioni politiche. Al Senato, nei primi due scrutini è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto, al terzo scrutinio la maggioranza assoluta dei presenti e, se necessario, si procede a un ballottaggio tra i due candidati più votati. L’Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera, composto da vicepresidenti, segretari e questori, garantisce la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari. I suoi compiti comprendono sia funzioni amministrative, come la gestione contabile e del personale e la nomina del segretario generale, sia funzioni politiche, tra cui l’autorizzazione alla costituzione di gruppi parlamentari, l’irrogazione di sanzioni disciplinari e la risoluzione di controversie sulle commissioni. I gruppi parlamentari costituiscono la proiezione parlamentare dei partiti politici: ogni deputato o senatore deve dichiarare a quale gruppo aderire; chi non aderisce viene assegnato al gruppo misto. Essi hanno una funzione rappresentativa, poiché indicano al corpo elettorale la collocazione politica dei parlamentari, e una funzione organizzativa, influenzando la composizione dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni. Per formare un gruppo sono richiesti almeno 20 deputati o 10 senatori, con possibilità di deroga per partiti di minoranze linguistiche o con significativa rappresentanza elettorale. Ogni gruppo elegge un Presidente che partecipa alla Conferenza dei Capigruppo, organo che definisce programma, calendario e tempi dei lavori parlamentari. Le Commissioni parlamentari si distinguono in permanenti e temporanee. Le Commissioni permanenti sono strutture stabili fondamentali per il procedimento legislativo e per l’attività di informazione e controllo, mentre le Commissioni temporanee vengono istituite per scopi specifici e hanno durata limitata; tra queste, vi sono le Commissioni d’inchiesta. I regolamenti prevedono inoltre le Giunte, organi con funzioni delicate quali l’interpretazione dei regolamenti interni, la verifica dei titoli dei parlamentari e la valutazione di insindacabilità e immunità, i cui componenti sono nominati dal Presidente e rimangono generalmente in carica per tutta la legislatura. In sintesi, l’organizzazione interna delle Camere italiane combina strutture costituzionali e regolamentari per garantire rappresentanza politica, efficienza amministrativa e controllo sull’attività parlamentare e governativa.
I lavori parlamentari Le Camere possono essere convocate in diverse modalità: la - convocazione iniziale, che coincide con la prima riunione dopo le elezioni; la - convocazione ordinaria; la - convocazione di diritto, che avviene il primo giorno non festivo di marzo e di ottobre; e la convocazione