Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Scienza Politica Pasini, Sintesi del corso di Scienza Politica

Scienza Politica Pasini 2025/26 UniMi SIE

Tipologia: Sintesi del corso

2025/2026

Caricato il 26/02/2026

giacomo-epy
giacomo-epy 🇮🇹

3 documenti

1 / 79

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
43
Il diritto che viene rilievo è il diritto dell’autodeterminazione dell’identità culturale nel suo contenuto
minimo; dunque, come diritto negativo che protegge l’individuo da politiche a assimilazionista e
consente di conservare e coltivare i propri tratti culturali identitari.
Il problema che si verifica è quello del contrasto tra identità culturale e minoritaria e le norme di
ordinamento italiano nasce dove i valori e principi di una determinata cultura minoritaria siano
divergenti rispetto a quelli maggioritari in questo caso può accadere che il diritto
dell’autodeterminazione dell’identità culturale sia invocato dai membri delle nuove minoranze per
giustificare il mantenimento di tradizioni che in teoria sono vietate nel nostro ordinamento.
Nella complessità della società multiculturale nel senso del legislatore oggi non è intervenuto per
dare una disciplina chiara organica del modello di integrazione italiano, la giurisprudenza sembra
aver dato un riconoscimento al diritto dell’identità culturale dei membri delle nuove minoranze.
Anche nella società multiculturale il diritto dell’identità dovrà arrestarsi dinanzi ai principi
costituzionali e diritti fondamentali della persona, esso può certamente essere invocato per
giustificare pratiche e tradizioni che con tali principi e diritti non confliggono ma anche per
giustificare pratiche estremamente lesive.
Capitolo nove, sezione otto
Par.1: i “nuovi diritti” e il loro fondamento in una “lettura aperta” del formulato costituzionale I
nuovi diritti e la lettura aperta dell’art. 2 Cost.: I Costituenti italiani optarono per una
regolamentazione dettagliata dei diritti nella Parte I della Costituzione, suddividendoli in base alla
tipologia di rapporti giuridici. Questo approccio mirava a garantire in modo ampio e puntuale tutte
le situazioni soggettive meritevoli di tutela, anche se talvolta i confini tra alcuni diritti risultano labili,
come dimostrano le interconnessioni tra libertà personale, libertà di domicilio e segretezza della
corrispondenza. Tuttavia, con l’evoluzione della società, dei costumi e delle tecnologie, è emersa
l’insufficienza di un catalogo costituzionale cristallizzato, incapace di anticipare nuove esigenze e
nuove forme di tutela.
L’emersione dei nuovi diritti: Da questo sviluppo sociale e culturale sono nati i cosiddetti “nuovi
diritti”, non espressamente previsti dalla Costituzione ma considerati fondamentali per la persona.
Tra questi rientrano il diritto alla vita e all’integrità fisica, la libertà e l’orientamento sessuale, la
privacy, l’onore e l’identità personale, l’alfabetizzazione informatica, i diritti legati alle
biotecnologie, oltre ai più ampi diritti all’ambiente, allo sviluppo, alla pace e alla tutela del
patrimonio comune dell’umanità. A questi si aggiungono i diritti culturali e quelli propri di specifiche
collettività, come le minoranze linguistiche, etniche e religiose. Per questa ragione si parla spesso
di diritti di “terza generazione”, successivi ai diritti liberali e ai diritti sociali.
Il dibattito dottrinale: La dottrina si è divisa nel valutare la possibilità di riconoscere tali nuovi diritti.
Una parte ritiene che l’articolo 2 della Costituzione costituisca una “fattispecie chiusa”, e che quindi
non sia possibile ricavare nuovi diritti inviolabili oltre quelli già previsti, pur ammettendo un
aggiornamento interpretativo dei diritti esistenti. Al contrario, l’orientamento maggioritario,
sostenuto anche dalla giurisprudenza costituzionale, interpreta l’articolo 2 come una “fattispecie
aperta”, ritenendo che esso permetta di garantire anche diritti non menzionati esplicitamente,
purché espressione della dignità umana e riconosciuti nelle principali dichiarazioni internazionali
del secondo dopoguerra.
I limiti dei nuovi diritti: Anche chi sostiene la lettura aperta dell’articolo 2 riconosce che alcuni diritti
universali come sicurezza, giustizia o pace non sempre possono essere configurati come vere
e proprie situazioni giuridiche soggettive, poiché risultano difficilmente giustiziabili.
Il ruolo della Corte costituzionale: Una svolta significativa è arrivata con la sentenza n. 215 del
1987, nella quale la Corte ha affermato che l’articolo 2 rappresenta una garanzia fondamentale
dei diritti inviolabili dell’uomo, collegandolo all’articolo 3, secondo comma, che impone la rimozione
degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona. Da allora la
Corte ha progressivamente riconosciuto e tutelato diverse categorie di nuovi diritti sulla base di
questo approccio.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f

Anteprima parziale del testo

Scarica Scienza Politica Pasini e più Sintesi del corso in PDF di Scienza Politica solo su Docsity!

Il diritto che viene rilievo è il diritto dell’autodeterminazione dell’identità culturale nel suo contenuto minimo; dunque, come diritto negativo che protegge l’individuo da politiche a assimilazionista e consente di conservare e coltivare i propri tratti culturali identitari. Il problema che si verifica è quello del contrasto tra identità culturale e minoritaria e le norme di ordinamento italiano nasce dove i valori e principi di una determinata cultura minoritaria siano divergenti rispetto a quelli maggioritari in questo caso può accadere che il diritto dell’autodeterminazione dell’identità culturale sia invocato dai membri delle nuove minoranze per giustificare il mantenimento di tradizioni che in teoria sono vietate nel nostro ordinamento. Nella complessità della società multiculturale nel senso del legislatore oggi non è intervenuto per dare una disciplina chiara organica del modello di integrazione italiano, la giurisprudenza sembra aver dato un riconoscimento al diritto dell’identità culturale dei membri delle nuove minoranze. Anche nella società multiculturale il diritto dell’identità dovrà arrestarsi dinanzi ai principi costituzionali e diritti fondamentali della persona, esso può certamente essere invocato per giustificare pratiche e tradizioni che con tali principi e diritti non confliggono ma anche per giustificare pratiche estremamente lesive. Capitolo nove, sezione otto Par.1: i “nuovi diritti” e il loro fondamento in una “lettura aperta” del formulato costituzionale I nuovi diritti e la lettura aperta dell’art. 2 Cost.: I Costituenti italiani optarono per una regolamentazione dettagliata dei diritti nella Parte I della Costituzione, suddividendoli in base alla tipologia di rapporti giuridici. Questo approccio mirava a garantire in modo ampio e puntuale tutte le situazioni soggettive meritevoli di tutela, anche se talvolta i confini tra alcuni diritti risultano labili, come dimostrano le interconnessioni tra libertà personale, libertà di domicilio e segretezza della corrispondenza. Tuttavia, con l’evoluzione della società, dei costumi e delle tecnologie, è emersa l’insufficienza di un catalogo costituzionale cristallizzato, incapace di anticipare nuove esigenze e nuove forme di tutela. L’emersione dei nuovi diritti: Da questo sviluppo sociale e culturale sono nati i cosiddetti “nuovi diritti”, non espressamente previsti dalla Costituzione ma considerati fondamentali per la persona. Tra questi rientrano il diritto alla vita e all’integrità fisica, la libertà e l’orientamento sessuale, la privacy, l’onore e l’identità personale, l’alfabetizzazione informatica, i diritti legati alle biotecnologie, oltre ai più ampi diritti all’ambiente, allo sviluppo, alla pace e alla tutela del patrimonio comune dell’umanità. A questi si aggiungono i diritti culturali e quelli propri di specifiche collettività, come le minoranze linguistiche, etniche e religiose. Per questa ragione si parla spesso di diritti di “terza generazione”, successivi ai diritti liberali e ai diritti sociali. Il dibattito dottrinale: La dottrina si è divisa nel valutare la possibilità di riconoscere tali nuovi diritti. Una parte ritiene che l’articolo 2 della Costituzione costituisca una “fattispecie chiusa”, e che quindi non sia possibile ricavare nuovi diritti inviolabili oltre quelli già previsti, pur ammettendo un aggiornamento interpretativo dei diritti esistenti. Al contrario, l’orientamento maggioritario, sostenuto anche dalla giurisprudenza costituzionale, interpreta l’articolo 2 come una “fattispecie aperta”, ritenendo che esso permetta di garantire anche diritti non menzionati esplicitamente, purché espressione della dignità umana e riconosciuti nelle principali dichiarazioni internazionali del secondo dopoguerra. I limiti dei nuovi diritti: Anche chi sostiene la lettura aperta dell’articolo 2 riconosce che alcuni diritti universali – come sicurezza, giustizia o pace – non sempre possono essere configurati come vere e proprie situazioni giuridiche soggettive, poiché risultano difficilmente giustiziabili. Il ruolo della Corte costituzionale: Una svolta significativa è arrivata con la sentenza n. 215 del 1987, nella quale la Corte ha affermato che l’articolo 2 rappresenta una garanzia fondamentale dei diritti inviolabili dell’uomo, collegandolo all’articolo 3, secondo comma, che impone la rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona. Da allora la Corte ha progressivamente riconosciuto e tutelato diverse categorie di nuovi diritti sulla base di questo approccio.

LA CITTADINANZA ITALIANA e IL DIRITTO DI STATUS CIVILIS Analisi dei circuiti politici, garanzie, diritti e doveri dei cittadini Il sistema istituzionale: il nostro sistema ha una forma di governo di tipo parlamentare, centrata costituzionalmente sul modello assembleare, che tuttavia in alcune fasi storiche ha mostrato riferimenti anche alla cosiddetta Seconda Repubblica e ha fatto alcune incursioni nel modello Westminster. La Costituzione italiana definisce sia la struttura formale sia quella materiale del governo. Quando si parla di forma di governo parlamentare-assembleare, e più in generale delle forme di governo tipiche dei sistemi democratico-liberali come quello italiano, è corretto partire dal popolo, che costituisce il corpo elettorale, anche se i due concetti non coincidono. Il popolo, inteso come elemento costitutivo e corporativo dello Stato, è dato dall’insieme dei cittadini, cioè coloro che godono della cittadinanza e la cui posizione è verificata rispetto allo Stato di appartenenza. All’interno del corpus dei cittadini si distingue il corpo elettorale, costituito dalla parte dei cittadini che godono dei diritti politici. Questi diritti politici si concretizzano, nella specie, come elettorato attivo (diritto di votare) ed elettorato passivo (diritto di candidarsi e di essere eletti). Si instaura così un rapporto diretto tra elettore ed eletto, che costituisce il fondamento del funzionamento democratico del sistema parlamentare-assembleare italiano. (PARAGRAFO 3, CAP 4) L’OPZIONE PER UNA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE “ATIPICA”: CENTRALITÀ PARLAMENTARE E CORRETTIVI ISTITUZIONALI NEL QUADRO TRACCIATO DAI COSTITUENTI: alla forma di governo, l’assetto delineato dai costituenti è quello di una forma di governo parlamentare che si discosta dai modelli di tipo assembleare. da una parte costituente hanno optato per un sistema caratterizzato dalla centralità parlamentare, costellando la norma normativa costituzionale di riserve di legge in rapporti e settori chiave, assegnando al parlamento un ruolo fondamentale del governo dell’economia, nell’organizzazione della pubblica amministrazione, nei rapporti con le regioni eccetera. A ruolo centrale del parlamento fa di scontro un governo intrinsecamente più “debole” rispetto agli esecutivi di altri sistemi; esecutivo in una posizione di debolezza rispetto al legislativo, anche in ragione dell’incerto compromesso realizzato sia in sede di assemblea costituente principio monocratico e principio collegiale nell’ambito dello stesso governo. A ruolo centrale del parlamento hanno però fatto riscontro degli “correttivi” costituzionali tra i quali assume un particolare rilievo il ruolo di quelli definiti “poteri garanti“; basta pensare al ruolo del presidente della Repubblica al quale oltre ai classici poteri del capo dello Stato in un sistema parlamentare, sono stati attribuiti anche ai poteri autonomi. il ruolo dell’altro potere garante, cioè della corte costituzionale, è di un organo le cui funzioni si caratterizzano sotto il profilo formale per il carattere giurisdizionale degli atti con i quali agisce; mentre dal punto di vista sostanziale le stesse funzioni concernono il controllo e la garanzia della conformità a costituzione dell’operato del legislatore, come pure dei poteri titolari di competenze garantite costituzionalmente. Particolari guarenti assicurano infine la magistratura, il ruolo di ordine autonomo indipendenti da ogni altro potere, con i giudici soggetti soltanto alla legge. diverso è il quadro offerta della realtà, con riguardo al ruolo del parlamento. Un quadro la cui centralità parlamentare è risultata nelle varie fasi della storia costituzionale notevolmente ridimensionata per ragioni di ordine e natura: che vanno dal ruolo assunto dai partiti politici nella prima fase di esperienza costituzionale repubblicana, al rafforzamento delle esecutivo con l’introduzione di un sistema elettorale prevalentemente maggioritario. Ad una sorta di premeditato, seppure correlata ad un contesto di emergenza sanitaria, quale la pandemia da COVID-19. La cittadinanza e il diritto di status civitatis La Costituzione italiana non contiene disposizioni specifiche che regolano la cittadinanza, salvo il divieto assoluto di privazione della cittadinanza per motivi politici: questo principio viene definito come diritto di status civitatis.

  • Per beneficio di legge: la cittadinanza è concessa senza atto amministrativo, ad esempio: _Ius connubi: il coniuge o partner di un’unione civile di un cittadino italiano può diventare cittadino, rispettando termini di 3 anni di matrimonio senza figli o 1 anno e mezzo se presenti figli minori. _Ius familiae: il figlio adottato da cittadini italiani acquisisce la cittadinanza, indipendentemente dal legame biologico.
  • Per naturalizzazione: concessione basata su residenza regolare di almeno 10 anni, servizio militare, meriti speciali o concessione onoraria. _IUS CULTURAE: con la legge Boldrini del 2018 si è prevista l’introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana a seguito di un percorso scolastico, questo percorso scolastico deve far parte di corsi di istruzione primaria o secondaria presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

Perdita della cittadinanza

La cittadinanza può essere persa in alcune circostanze:

  • Rinuncia volontaria: possibile solo se il cittadino risiede all’estero;
  • Assunzione di impieghi pubblici o servizio militare in stati stranieri che violino la fedeltà alla Repubblica italiana; in questo caso, la perdita non è automatica ma viene decisa dal governo;
  • Condanna definitiva per gravi reati contro la personalità dello Stato (appello e cassazione al terzo grado). La revoca della cittadinanza si applica solo a chi l’ha ottenuta per concessione o naturalizzazione, e non ai cittadini italiani nati in Italia. Questo evita che la persona diventi apolide, poiché nessuno Stato terzo sarebbe obbligato ad accoglierla). Il corpo elettorale e i diritti politici (SOTTO, IN ROSSO CORSIVO, LIBRO) Il popolo elettorale non comprende tutti i residenti in Italia. Il corpo elettorale è la frazione dei cittadini italiani che godono dei diritti politici. Lo straniero residente in Italia non ha diritti politici, fatta eccezione per:
  • i cittadini stranieri dell’Unione Europea, che possono votare ed essere eletti solo alle elezioni locali.

Come si individuano i cittadini con diritti politici

Il corpo elettorale è costituito da tutti i cittadini che godono dei diritti politici, suddivisi in due categorie:

  • Diritti politici di elettorato: _Elettorato attivo: diritto individuale di votare; _Elettorato passivo: diritto individuale di accedere alle cariche elettive.

Elettorato attivo

L’elettorato attivo è il diritto politico-individuale di voto, che costituisce anche un dovere civico. Per esercitare il diritto di voto occorre:

  • Cittadinanza italiana _Se residenti all’estero, è necessaria l’iscrizione all’AIRE; _Se domiciliati all’estero per almeno 3 mesi per studio, lavoro o cure, occorre una dichiarazione al Comune italiano di residenza, valida solo per elezioni politiche; _Cittadini europei hanno diritto di voto solo alle elezioni locali.
  • Maggiore età
  • Assenza di condizioni tassativamente previste dalla legge: _Incapacità civile (attualmente rimasta solo l’incapacità naturale); _Indegnità morale (non ci sono più casi specifici previsti); _Sentenza penale irrevocabile, quando comporta pene accessorie come: interdizione dai pubblici uffici, misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o divieto di soggiorno. In questi casi si perde anche l’elettorato passivo.

Caratteristiche del voto Il voto deve essere:

  • Personale: espresso direttamente dall’elettore;
  • Eguale: ogni voto ha lo stesso valore;
  • Libero: nessuno può essere costretto a votare in un certo modo;
  • Segreto: il voto deve essere espresso in isolamento, ad esempio in cabina elettorale, senza possibilità di identificazione.

Elettorato passivo

L’elettorato passivo è il diritto politico-individuale di accedere alle cariche elettive. Per accedere alle cariche occorre:

  • Cittadinanza italiana _Se residenti all’estero, occorre iscrizione all’AIRE per elezioni politiche; _Cittadini europei: solo per elezioni locali.
  • Maggiore età
  • Assenza di condizioni tassativamente previste dalla legge:
  • Incandidabilità: _Condanna a pena superiore a 2 anni per determinati gravi delitti; _Reati non colposi con pena massima non inferiore a 4 anni; _Sottoposizione a misure di prevenzione per presunta appartenenza a associazioni mafiose o terroristiche. _Finalità: tutela l’integrità e il prestigio dell’istituzione. _Conseguenza: decadenza dalla lista dei candidati se la condizione sopravviene.
  • Ineleggibilità: _Si riferisce a posizioni che possono condizionare il voto degli elettori, tutelando la competizione elettorale. _Conseguenza: nullità dell’elezione o decadenza se la condizione sopravviene.
  • Incompatibilità: _Impedisce il cumulo di cariche pubbliche che possa generare conflitti di interesse o disfunzioni istituzionali. _Conseguenza: validità dell’elezione con obbligo di opzione per una delle cariche. IL CORPO ELETTORALE E I DIRITTI POLITICI (guarda sotto dopo corpo elett.) La libertà di associazione politica : diritto politico ad esercizio collettivo:
  • I partiti politici, nei partiti politici c’è diritto di istituire aderire o uscire dai partiti politici che sono associazioni di diritto privato, sono costituzionalmente riconosciuti, dotati di funzione pubblicistica: (concorrere in un regime di pluralismo politico e ideologico con il divieto di partito unico) con metodo democratico e determinano la politica nazionale. Queste associazioni di diritto privato determinano la politica nazionale con:
  • Organizzazione dell’attività politica, quindi la partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese
  • Selezione della rappresentanza politica con la presentazione delle liste elettorali
  • formazione dell’indirizzo politico con la costituzione dei gruppi delle assemblee elettive. Art. 49 Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini possono associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.” Diritto di associazione politica: L’articolo 49 riconosce il diritto dei cittadini di entrare a far parte di un partito politico e di uscirne liberamente. Si tratta di un diritto che rientra nella sfera delle libertà fondamentali, specificamente nella libertà associativa politica, che è un diritto politico di esercizio collettivo. Rilevanza storica: La Costituzione menziona i partiti politici perché, a differenza dello Statuto Albertino, riconosce l’importanza dei partiti di massa come strumenti di partecipazione politica. I partiti della sinistra e della destra storica avevano caratteristiche diverse rispetto ai partiti moderni. L’estensione del suffragio universale ha portato all’inclusione delle masse nei partiti politici, rendendo necessaria la loro disciplina costituzionale.

esprimere una scelta libera e consapevole, possesso cittadinanza Stato in cui si intende votare e l’adesione socioculturale a quell’ordinamento politico. Il corpo elettorale è costituito dalla parte politicamente attiva del popolo che esercita il diritto di voto che rappresenta manifestazione suprema della sovranità popolare.se il popolo nel suo complesso titolare della sovranità solo il corpo elettorale è legittimato ad esercitare in concreto la sovranità mediante il voto, conferendo l’investitura democratica agli organi costituzionali. Par.2: il corpo elettorale identifica l’organizzazione dell’ordinamento politico moderno, il corpo elettorale rappresenta il motore propulsivo e rende democratici poteri dello Stato e crea un posto ascensionale tra lo Stato comunità e lo Stato apparato. La funzione del corpo elettorale è leggere il parlamento che ha l’istituzione più vicino al popolo perché la proiezione della sua volontà riflette l’opinione le prospettive politiche; i consociati sintetizzano esprimendo la preferenza a favore di un partito un candidato. Talora non votano solo i componenti del parlamento ma anche il capo dell’esecutivo, in Italia invece la forma di governo parlamentare prevede che solo il parlamento sia eletto a suffragio universale diretto mentre il governo designato dagli schieramenti politici confluiti dal parlamento; il corpo letterario italiano è chiamato a votare i rappresentanti italiani al parlamento europeo. A livello territoriale territoriale deputato all’elezione degli organi rappresentativi locali e dei vertici degli esecutivi; in quei casi il corpo elettorale seguono l’articolazione territoriale per cui sono legittimati i cittadini che risiedono in determinato ambito geografico, la residenza serve a identificare il gruppo sociale che ha un interesse sostanziale a partecipare alla vita politica locale. La funzione elettorale non è l’unica sono previste ipotesi in cui il corpo elettorale esercita la sovranità in modo diretto e non sono in forma mediata attraverso l’istituto del referendum quando il corpo elettorale deve determinare scelte politico legislative. L’elettorato indica la “capacità elettorale“ è un tipo di capacità che rileva il punto di vista politico costituzionale. In particolare, l’elettorato attivo che esprime l’idoneità a votare e l’elettorato passivo esprime l’idoneità a candidarsi e ad essere eletti. L’elettorato attivo: implica capacità di esprimere il voto e bisogna avere due requisiti: cittadinanza e maggiore età, per elezione al Senato prima era previsto il 25 anni adesso 18. Le attivo può essere limitato in ipotesi menzionata dalla costituzione disciplinate dalla legge ordinaria ai casi di sentenza penali, revocabile e incapacità civili e indegnità morale. L’elettorato passivo: indica la capacità di essere votato ed eletto e svolgere la carica pubblica, per l’esercizio dell’elettorato passivo sono previsti soglie di età diverse, per la camera dei deputati è richiesto il compimento di 25 anni, per il Senato quarant’anni e per il presidente della Repubblica

50. Anche per l’elettorato passivo ci sono cause che escludono la capacità di accedere alla competizione elettorale come: a causa della professione svolta che potrebbe portare un’influenza indebita sul corpo elettorale di riferimento, condizionando la formazione della volontà elettorale o la libertà della dichiarazione di voto. Sono incompatibili coloro che ricoprono altre cariche istituzionali per evitare contaminazioni dei poteri dello Stato e assicurare l’esercizio imparziale di ciascuna funzione pubblica.. preclude inoltre la possibilità di partecipare alla competizione elettorale coloro penalmente responsabili per delitti gravi. Par.6: il sistema elettorale per l’elezione della rappresentanza nazionale nel parlamento europeo I cittadini scelgono i propri rappresentanti al parlamento europeo attraverso un voto di preferenza. A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea ai seggi del parlamento europeo sono diminuite a 705 rispetto ai 751; dalla esclusione del parlamento dei 73 rappresentanti britannici il consiglio europeo ha provveduto a ridistribuire 27 seggi ad altri Stati membri riservando 46 seggi per eventuali futuri allargamenti. Dalla Brexit Italia ha ottenuto tre seggi in più pertanto puoi leggere 76 parlamentari europei. Il parlamento europeo esprimono rappresentanza proporzionale degli Stati membri ma ciascuno Stato stabilisce in autonomia la procedura elettorale per individuare coloro che assumeranno il mandato parlamentare in Europa. In Italia è prevista una formulazione proporzionale con voto di preferenza.

I DIRITTI POLITICI

CAP 9; sezione 6, par.1: i diritti politici in generale La categoria dei diritti politici risulta dal complesso delle norme costituzionali che garantiscono il diritto dei cittadini a partecipare direttamente indirettamente alla vita politica del paese. Questa tipologia di diritti va inquadrata storicamente: appartiene alla categoria di diritti pubblici soggettivi qualificati dalla dottrina costituzionalistica nel periodo a cavallo tra l’ottocento e il novecento come situazioni soggettive giuridiche spettanti ai singoli nella comunità storica del popolo. I diritti politici sono parte essenziale costitutiva della democrazia liberale. Par.2: DIRITTO DI VOTO L’articolo 48, il comma uno afferma il principio del suffragio universale, al comma due prevede quattro requisiti fondamentali per rendere libera l’espressione del voto, il voto è:

- personale,-uguale,-libero e - segreto. Personale: l’esercizio del voto spetta a chi abbia maturato il diritto secondo le disposizioni di legge, il diritto di voto non può essere ceduto ai terzi o costituire oggetto di mandato. E uguale: ogni voto di ogni elettore si riconosce pari peso, aldilà del sesso delle condizioni personali, sociali ed economiche; il voto medesimo è irripetibile ed unico. La libertà la segretezza costituiscono una ENDIADI: le votazioni non potrebbero essere libere se non fossero segrete, e proprio perché sono segrete, le votazioni sono libere; per assicurare la segretezza di voto l’ordinamento giuridico prevede misure idonee a rendere l’elettore “solo con la propria coscienza“ nel momento in cui si esprime. Il voto non è solo un diritto, ma è anche un dovere civico (art. 48.2.); è possibile configurare un contrasto tra la doverosi del voto ai principi di libertà, essendo il non voto una potenziale manifestazione politica di dissenso. Par.5: ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI E ALLE CARICHE ELETTIVE I principi cardine su cui si basa l’articolo 51 l’eguaglianza, quale declinazione della funzione pubblica e della rappresentanza elettiva del principio democratico. L’articolo 51.1. Sancisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza, con i requisiti stabiliti dalla legge“. I limiti che il legislatore può fissare per l’accesso all’ufficio alla carica considerata devono trovare fondamento un interesse pubblico direttamente indirettamente riconosciuto alla costituzione e deve svolgersi entro i “limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà delle scelte compiute”. L’articolo 51.1. È stato integrato con la conseguente formulazione: “a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne“. Questa modifica ha affrontato il problema della pari opportunità nella rappresentanza politica e la disposizione nuova della corte costituzionale ha legittimità e specialmente due volte misure che tendono a riequilibrare il rapporto fra persone diverse sesso all’interno dell’assemblea legislative. Sul piano legislativo, il rispetto di questi principi prevede leggi che sanzionano nell’articolo tre per quelle liste circoscrizionali che candidano a soggetti di diversi sessi senza rispettare la proporzione dei due terzi. Dichiara inammissibili liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi. Nell’articolo 51.2. C’è un’altra questione che attiene ai requisiti fissati dalla legge per accedere agli impieghi pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza con riguardo al possesso della cittadinanza. Con riguardo l’accesso ai pubblici uffici, la condizione di cittadinanza deve essere intesa in senso restrittivo, si dà rilevanza al particolare status civitas dove l’impiego richiede lo svolgimento di attività che implicano l’esercizio di pubblici poteri. Relativamente all’accesso alle cariche elettive, sono da ricordare il decreto legge sulle modalità del diritto di voto e dell’ eleggibilità alle elezioni europee del cittadino europeo residente sul territorio italiano e il decreto legislativo che disciplina le modalità di esercizio del voto di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini europei, che risiedono in Italia.

diritto di petizione è quasi inutilizzato e le Camere non hanno l’obbligo di esaminarlo, rendendo l’istituto sostanzialmente in desuetudine. Il referendum abrogativo Oggetto:

  • Il referendum abrogativo permette al corpo elettorale di esercitare una funzione legislativa negativa.
  • Il quesito può riguardare l’abrogazione di leggi o atti aventi forza di legge (leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi).
  • Non è necessario alcun ulteriore atto per produrre l’abrogazione: il Presidente della Repubblica ne constata l’avvenuto processo.

Procedimento referendario

- Iniziativa:

_Comitato promotore (min. 10 elettori) deposita richiesta e annuncio in G.U. _Raccolta firme: 500.000 elettori (cartacee o elettroniche entro 3 mesi) oppure 5 consigli regionali con deliberazione a maggioranza assoluta. _Termine: 1 gen. – 30 set. (esclusi anno pre-elettorale e semestre post-elettorale).

  • Controllo di legittimità: _Ufficio centrale per il referendum (Cassazione), ordinanza entro 15 dicembre.
  • Controllo di ammissibilità: _Corte Costituzionale, sentenza in G.U. entro 10 febbraio. _Controllo su legittimità del quesito e rispetto dei limiti costituzionali (espliciti e impliciti).
  • Indizione: _Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri. _Voto tra 15 aprile e 15 giugno (sospensione termini in caso di elezioni anticipate).
  • Votazione: _Quorum strutturale: metà più uno degli aventi diritto. _Quorum funzionale: metà più uno dei voti validi favorevoli.
  • Proclamazione esiti: _-Presidente della Repubblica, d.p.r. pubblicato in G.U.; abrogazione il giorno successivo, differibile fino a 60 giorni.

Limiti di ammissibilità

  • Espliciti (art. 75 Cost.): _Non possono essere sottoposte a referendum: leggi tributarie, legge di bilancio, leggi di amnistia o indulto, leggi di autorizzazione a trattati internazionali, leggi costituzionali, regolamenti.
  • Impliciti (giurisprudenza Corte Cost.): _Leggi che recepiscono intese: es. leggi che regolano rapporti con confessioni religiose (art. 8 Cost.). Non abrogabili per non violare accordi già stipulati. _Leggi costituzionalmente necessarie: norme indispensabili al funzionamento degli organi o al diritto costituzionale. Non possono essere abolite integralmente, ma solo in parte se la norma restante è applicabile. _Esempio: legge elettorale non abrogabile integralmente, altrimenti il parlamento non può più essere eletto. _Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato: non possono essere modificate o abolite se contengono principi imposti dalla Costituzione.
  • Quesiti: _Devono essere chiari, coerenti, omogenei e non surrettiziamente propositivi (non possono introdurre nuovi principi, solo modifiche abrogative). _Non possono essere riproposti per 5 anni dallo stesso soggetto. _L’ammissibilità viene valutata prima della raccolta delle firme, secondo dibattiti dottrinali e giurisprudenziali.

Il procedimento referendario (Cost. n. 1/1953, L. n. 352/1970):

  • Iniziativa: Comitato promotore (min. 10 elettori) deposita richiesta e annuncio in G.U. Raccolta firme: 500.000 elettori (cartacee o elettroniche entro 3 mesi) oppure 5 consigli regionali con deliberazione a maggioranza assoluta. Termine raccolta: 1 gen. – 30 set. (esclusi anno pre- elettorale e semestre post-elettorale), deposito presso cancelleria Cassazione.
  • Controllo di legittimità: Ufficio centrale per il referendum (Cassazione) → ordinanza entro 15 dicembre.
  • Controllo di ammissibilità: Corte Costituzionale → sentenza pubblicata in G.U. entro 10 febbraio.
  • Indizione: Presidente della Repubblica su proposta del C.d.M., voto tra 15 aprile e 15 giugno (sospensione termini in caso di elezioni anticipate).
  • Votazione: Quorum strutturale: metà più uno degli aventi diritto; quorum funzionale: metà più uno dei voti validi favorevoli.
  • Proclamazione esiti: Presidente della Repubblica → d.p.r. pubblicato in G.U.; abrogazione il giorno successivo, differibile fino a 60 giorni. Oggetto: Abrogazione di leggi o atti aventi forza di legge, in tutto o in parte (effetto abrogativo diretto). Limiti:
  • Espliciti: No a leggi tributarie, bilancio, amnistia, indulto, autorizzazione trattati internazionali; no a leggi costituzionali o regolamenti.
  • Impliciti: No a leggi che recepiscono intese, leggi costituzionalmente necessarie, leggi a contenuto costituzionalmente vincolato. No a quesiti disomogenei, incomprensibili, incoerenti, incompleti o privi di idoneità abrogativa. Quesiti surrettiziamente propositivi non ammessi. Altri aspetti:
  • Abrogazione o modifica della legge durante il procedimento: Si valuta rispetto ai principi essenziali della normativa preesistente; se modificati, il referendum decade; altrimenti si applica alla nuova norma.
  • Riproposizione dello stesso quesito: Vietata per 5 anni (effetto preclusivo ex lege).
  • Riapprovazione di legge abrogata: Possibile solo dopo nuove elezioni e in presenza di mutamento politico significativo). _IL REFERENDUM ABROGATIVO Capitolo 7, sezione 2; par.:8 Il referendum abrogativo Il referendum è uno strumento di democrazia diretta suscettibile a finalità diverse mediante il quale il popolo esercita la propria sovranità. Nella costituzione italiana referendum previsto come - fase eventuale: nel procedimento di revisione costituzionale, dove ha una finalità confermativa del lavoro svolto dal parlamento
  • valori consultivo: nel caso in cui di richieste di modificazioni territoriale come strumento di legislazione popolare negativa nella forma di referendum abrogativo. Il referendum disciplinato dall’articolo 75 consente di abrogare una legge statale o un atto avente forza di legge. Il referendum abrogativo o il suo esito positivo rappresenta una fonte del diritto di tipo negativo in quanto destinato a innovare l’ordinamento, eliminando un’intera o alcune disposizioni o parti di essa. Il nucleo del referendum abrogativo è rappresentato dal quesito al quale l’elettore è chiamato a rispondere con un sì (volontà di abrogare) o con un no (volontà di conservare) e ha oggetto una legge o un atto avente forza di legge. A sua volta l’intervento referendario parziale può avere la finalità di eliminare i singoli disposizioni ritenute non condivisibili, lasciando l’impianto complessivo dalla legge sia di manipolare il testo complessivo o manipolare abrogando singole parole dando al testo un significato diverso da quello originario voluto dal legislatore. Il processo referendario si articola in quattro fasi: - iniziativa; - giudizio di ammissibilità;
  • indizione; - consultazione. Possono presentare richieste di referendum 500.000 elettori o cinque consigli regionali._

quando per aggiudicarsi la carica è sufficiente che il candidato ottenga la maggioranza relativa. la formula proporzionale: attribuisce ai seggi proporzionali percentuali di voti riportati dei candidati, mira a riprodurre lo spettro delle posizioni politiche che connotano l’ordinamento e a misurare il grado di consenso da ciascun partito. Questo metodo offre una fotografia del pluralismo della società e tutela le minoranze alle quali garantisce l’adeguata rappresentanza in parlamento. Raramente le formule elettorali sono applicate in modo puro in quanto sono applicati specifici correttivi che servono a valorizzare i pregi politici del metodo prescelto, stemperandone le criticità intrinseche. Sono più frequenti gli elettorali misti caratterizzati dalla commistione tra metodo maggioritario e proporzionale. I correttivi frequentemente applicati alla formula proporzionale per scongelare la frammentazione senza ridimensionare il pluralismo sono: il premio di maggioranza e l’aumento delle soglie di sbarramento. (Il sistema maggioritario può prevedere due turni, con ballottaggio se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, oppure la variante plurality, che elegge in un unico turno il candidato più votato. Esso favorisce stabilità e alternanza, inducendo i partiti a formare coalizioni pre-elettorali e generando sistemi bipolari. La maggioranza parlamentare e il Governo risultano allineati, poiché il voto investe contemporaneamente entrambi, facilitando l’attuazione del programma elettorale. Tuttavia, il maggioritario riduce la rappresentatività, penalizza le minoranze e può produrre maggioranze di seggi non corrispondenti ai voti. Il metodo proporzionale, nato con la democrazia di massa, assicura un’elevata rappresentatività e favorisce il pluralismo politico. I seggi sono attribuiti secondo formule matematiche, principalmente il metodo del quoziente (con criterio dei resti più alti o del quoziente corretto) e il metodo del divisore d’Hondt. Il proporzionale valorizza le minoranze e non richiede coalizioni pre-elettorali, ma porta alla formazione di governi di coalizione post-elettorali, basati su compromessi che spesso rendono instabile l’azione di governo. Inoltre, senza soglie di sbarramento può causare frammentazione e ingovernabilità). Par.4: la legislazione elettorale del parlamento nazionale e le sue trasformazioni nel corso della storia italiana. Caratteri incongruenze La necessità di conciliare rappresentatività e governabilità in base alle mutevoli contingenze storiche e politiche ha influito sulle soluzioni elettorali apprestate nelle fasi della storia costituzionale italiana. Il sistema elettorale adottato nella prima stagione repubblicana si fondava su una formula proporzionale ritenuta la più idonea ad offrire una proiezione generalizzata delle forze politiche del paese, imprimendo una connotazione pluralistica al parlamento e valorizzando la democrazia. Alla prima riforma di sistema elettorale nel 1933 si giunse di riformare il sistema partitico italiano i cui connotati tradizionali erano cambiati per motivi interni e internazionali e per superare la fase di instabilità governativa mediante la trasformazione dell’impianto secondo il modello maggioritario. La riforma letterale era maturata in un clima di dissenso espresso un favore del rinnovamento politico in occasione dei referendum abrogativi inerenti alla legislazione elettorale. L’esito dei due referendum rese necessario una riforme organica legge elettorali per predisporre nelle camere una formula bilanciata omogenea con il modello della democrazia di investitura. La successiva riforma elettorale era varata per motivi politici, in quanto si voleva rimarcare la dimensione bipolare dell’organizzazione partitica garantendo alla coalizione che avesse riportato la maggioranza relativa all’assegnazione della maggioranza assoluta dei seggi in parlamento. La corte costituzionale chiamata a valutare la legittimità costituzionale ne sanciva la parziale incostituzionalità censurando il premio di maggioranza e le liste bloccate tanto al Senato quanto alla camera perché ritenuti irragionevoli e sproporzionati. Il sistema elettorale è riconducibile ad una formula proporzionale pura con punto di preferenza declinata secondo il metodo del quoziente naturale.rimanevano invariate le vigenti soglie di sbarramento multiple. Tali sistema non fu sperimentato e rimase in vigore solo per le elezioni del Senato, perché per le elezioni della camera dei deputati venne adottata una nuova legge elettorale. La legge non era stata travolta dall’insuccesso del processo di revisione costituzionale ma

ulteriormente modificata e ridefiniva implicitamente la formula per la scelta dei deputati in senso sostanzialmente proporzionale. in definitiva, per un breve arco di tempo il sistema elettorale italiano è stato figlio delle pronunce della corte costituzionale in quanto definito per due sentenze parziale incostituzionalità. Si è trattato di due formule “risulta“ che residua vano dal parziale annullamento di due leggi elettorali vigenti ma che risultavano sostanzialmente omogenee ed entrambi ispirate ad un riparto di stampo proporzionale. Tuttavia, le due forme di risulta non sono state applicate e sperimentate. Par.5: l’attuale sistema elettorale: Il sistema elettorale italiano, disciplinato dalla legge n. 165/2017 e successivamente integrato dalla legge n. 51/2019, è basato su una formula mista ma prevalentemente proporzionale. Circa il 37% dei seggi di ciascuna Camera è assegnato con metodo maggioritario in collegi uninominali, dove è eletto il candidato più votato, mentre il restante 63% è attribuito con metodo proporzionale in collegi plurinominali secondo il criterio del quoziente naturale e dei più alti resti. La riduzione del numero dei parlamentari stabilita dalla legge costituzionale n. 1/2020 non ha modificato direttamente la struttura del sistema elettorale, ma ha richiesto un adeguamento tecnico, soprattutto nella rideterminazione dei collegi. La legge n. 51/2019 ha infatti introdotto un criterio relazionale per cui i seggi maggioritari devono sempre corrispondere ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere in ciascuna circoscrizione, mantenendo invariata la proporzione tra la componente maggioritaria e quella proporzionale. Per quanto riguarda l’elezione della Camera dei deputati, il territorio nazionale è suddiviso in 28 circoscrizioni, all’interno delle quali sono individuati i collegi uninominali per il riparto maggioritario e i collegi plurinominali per il riparto proporzionale, formati tramite l’aggregazione di collegi uninominali contigui. La distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni e, all’interno di queste, tra i collegi, è effettuata sulla base della popolazione risultante dall’ultimo censimento. L’elezione del Senato avviene invece su base regionale, come previsto dall’articolo 57 della Costituzione: anche in questo caso sono istituiti collegi uninominali e collegi plurinominali, con l’assegnazione proporzionale che si svolge regione per regione. Per il Senato sono inoltre previste specifiche disposizioni per le minoranze linguistiche. Il sistema prevede soglie di sbarramento differenziate. Alla Camera, le liste devono raggiungere il 3% dei voti nazionali per ottenere seggi, mentre le coalizioni devono superare il 10%. Le liste sotto il 3% ma sopra l’1% non ottengono seggi ma i loro voti vengono trasferiti alla coalizione; i voti delle liste sotto l’1% sono invece dispersi. Al Senato, oltre alle soglie nazionali analoghe, accedono al riparto dei seggi anche le coalizioni che raggiungono almeno il 20% dei voti in una regione. Le candidature sono soggette a limiti stringenti: ogni candidato può presentarsi in un solo collegio uninominale e in non più di cinque collegi plurinominali, con liste bloccate e corte composte da un minimo di due a un massimo di quattro candidati, così da favorire la conoscibilità degli eletti. Per garantire la parità di genere, nessun genere può superare il 60% delle candidature nei collegi uninominali e nelle liste plurinominali i candidati devono essere collocati in ordine alternato di genere. In caso di elezione multipla, il candidato assume il seggio nella circoscrizione in cui la sua lista ottiene la percentuale più bassa di voti, mentre il seggio uninominale prevale sempre su quello proporzionale. Il voto è unico e non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso a favore del candidato uninominale si estende automaticamente alla lista o alla coalizione che lo sostiene ai fini del riparto proporzionale, così come il voto espresso per una lista si trasferisce al candidato uninominale collegato. Un regime particolare è previsto per la circoscrizione Estero, introdotta dalla legge costituzionale n. 1/2001 e regolata dalla legge n. 459/2001. I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, eleggono un numero ridotto di parlamentari a seguito della riforma del 2020. I seggi, suddivisi in quattro ripartizioni, sono attribuiti con metodo proporzionale e i candidati non devono più necessariamente risiedere nella ripartizione in cui si presentano. Negli ultimi anni vi è stato un tentativo di riforma promosso da otto Consigli regionali, volto a eliminare la componente proporzionale del sistema elettorale e a estendere il metodo maggioritario all’intero Parlamento. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10/2020, ha dichiarato inammissibile la proposta referendaria, ritenendola eccessivamente manipolativa e

per il Senato 20 circoscrizioni, ciascuna suddivisa in collegi, oltre alla circoscrizione estero. Nel sistema misto:

  • 3/8 dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato) vengono assegnati con metodo maggioritario in collegi uninominali, a turno unico.
  • 5/8 dei seggi (253 alla Camera e 126 al Senato) vengono assegnati con metodo proporzionale, a turno unico, in collegi plurinominali, con liste bloccate di 3-8 candidati (minimo 3 per la Camera, 2 per il Senato), con ordine alternato di genere e limite del 60% per un genere. Sono previste soglie di sbarramento: 3% per la singola lista e 10% per la coalizione. Le liste coalizzate che superano almeno il 3% concorrono al riparto dei seggi; se ottengono tra l’1% e il 3%, i voti sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste coalizzate; sotto l’1% i voti sono dispersi. La presentazione delle liste richiede la raccolta di un numero minimo di sottoscrizioni autenticate dagli elettori, salvo per partiti già rappresentati in Parlamento o collegati a questi che abbiano ottenuto almeno un seggio alle ultime elezioni europee. È previsto l’apparentamento obbligatorio fra candidato maggioritario e lista o coalizione di liste nel proporzionale. Sono ammesse pluri-candidature, fino a un massimo di 5 per la parte proporzionale, eventualmente insieme a una candidatura maggioritaria; invece non sono ammesse pluri- candidature maggioritarie. Ogni lista deve presentare un contrassegno, un programma politico e un capo politico; le coalizioni, se presenti, devono essere omogenee su tutto il territorio nazionale. Infine, non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per il candidato uninominale vale anche per la lista collegata nel proporzionale; se il candidato è collegato a una coalizione di liste, il voto viene ripartito proporzionalmente fra le liste in base ai voti ottenuti. Nella scheda elettorale è possibile esprimere un solo segno-voto). Scioglimento delle camere Le Camere hanno una durata di cinque anni, prorogabile solo in caso di guerra dichiarata dal Parlamento con legge. Negli ultimi tre mesi della legislatura, le Camere non possono eleggere il Presidente della Repubblica, per evitare che quest’ultimo venga scelto da un Parlamento “vecchio”, cioè che riflette la situazione politica di cinque anni prima. Lo scioglimento anticipato si verifica quando la legislatura dura meno di cinque anni; la Costituzione non indica procedure dettagliate, ma attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere una o entrambe le Camere, sentiti i presidenti delle due assemblee. Lo scioglimento ha un presupposto implicito: l’incapacità del Parlamento di garantire la fiducia al governo o l’esistenza di una crisi politica irresolubile del rapporto fiduciario governo-parlamento. Il procedimento richiede la proposta del Consiglio dei Ministri, e la firma del Presidente del Consiglio può essere richiesta come controfirma. Tuttavia, il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere durante il cosiddetto “semestre bianco”, gli ultimi sei mesi del suo mandato, perché in quel periodo il capo dello Stato perde questa prerogativa. È utile distinguere tra proroga e prorogatio:
  • la proroga è l’estensione della durata di un organo, per esempio quando le Camere durano 7 anni invece di 5.
  • la prorogatio indica invece la possibilità per un organo di continuare a esercitare i propri poteri durante l’interregno, cioè fino all’insediamento del nuovo Parlamento (a camere sciolte). L’organizzazione del parlamento: La composizione delle camere Il parlamento si compone della camera dei deputati e del Senato della Repubblica: sono organi collegiali costituzionali che hanno potere legislativo, funzione legislativa e funzioni di indirizzo politico. Il dipartimento è bicamerale, infatti è chiamato bicameralismo perfetto (cioè con un eguale rappresentanza nazionale, parità di funzioni e identità di status parlamentare).

Il parlamento è formato da due camere, sulla tradizione su statuto albertino, con differenza la camera è elettiva: mentre camera è totalmente elettiva con 400 deputati, il senato è composto da 200+ 5 senatori a vita, con senatori non elettivi hanno una nomina da parte del presidente della repubblica, sostanzialmente presidenziale cioè non solo atto nomina è del pres della repubblica ma anche scelta del nome è del presidente, il governo non suggerisce la nomina è del presidente: altissimi meriti in campo artistico culturale e scientifico (limiti con manifesta carenza idi pregio). Oltre a questo massimo 5 senatori a vita (di nomina presidenziali) , sono senatori a vita di diritto gli ex presidenti della repubblica (x due ragioni: chi ha ricoperto la max massima dello Stato , anche se non attiva, quell’esperienza può essere posta a servizio della legislazione e nel l’indirizzo politico; seconda ragione: legata a rafforzare l’autonomia e l’indipendenza del presidente a fine mandato). Le circoscrizioni della camera sono su base nazionale; le circoscrizioni del senato sono su base di stato regionale, per sottoscrivere il territorio delle regioni. (Le circoscrizioni: CAMERA base nazionale, si divide per 392 il numero di abitanti della Repubblica, quale risultante dall’ultimo censimento e distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione; la circoscrizione estero: elegge otto deputati; SENATO: base regionale, ogni regione costituisce una circoscrizione si distribuiscono i seggi in fra le regioni in proporzione alla popolazione con un minimo tre senatori per ogni regione, salvo il Molise che ha due senatori e la Valle d’Aosta che ha un senatore e la circoscrizione estero: elegge quattro senatori) Elettività: la camera-membri tutti elettivi; il Senato-membri elettivi più membri a vita non elettivi (quindi per nomina o di diritto) Età elettorati: prima elettorato attivo x camera attivo 18 e senato 25 (deputato), passivo 25, 40 anni senati; i due elettorati attivi o no stati recentemente portati a 18, modifica presentata nella logica di ampliare partecipazione politica dei giovani. Identità di status parlamentare, stessa posizione politica, 2 camere hanno parità di funzioni; sistema bicamerale perfetto quando un disegno di legge ha voto favorevole di entrambe camere perchè esercizio è collettivo tra le due camere non ce chi ha più Importanza tra uno e l’altro. Art 94. Il gov deve avere fiducia delle 2 camere, maggioranza stabile in entrambe le camere. Verifica dei poteri: È un elemento notevole, verifica potere: la camera ciascuna camera, verifica internamente se l’elettore ha o meno i poteri, se il procedimento elettorale si è svolto regolarmente, convalidata da ..incadidabilita precludendo liste elettorali non mi porta ad elezioni, la incompatibilità e ineleggibilità posso arrivare alle elezioni, ma la sanzione è decadenza, se qst causa c’è nelle elezioni perchè causa sopravvenuta successiva. CAP. 8, sez.3; par.1: IL PARLAMENTO in termini di parlamento assunto dal medioevo il significato di assemblea nel quale inizialmente si dibatteva al fine di raggiungere un accordo tra le diverse componenti politiche e successivamente si discuteva per definire l’interesse generale della nazione. Un elemento peculiare di questa assemblea è stata la presenza di membri di diritto e rappresentanti chiamati a svolgere il proprio ruolo senza vincolo di mandato. Il parlamento è sede della rappresentanza oggi politica e democratica ed è organo di legittimazione democratica diretta.i parla menti contemporanei come quello italiano presentano come elementi strutturali l’aggregazione dei membri propri in gruppi rappresentativi dei partiti, e questi soggetti sono centrali del sistema parlamentare e del circuito rappresentativo, divenendo il perno di un rapporto tri latero, dove sono chiamati a mettere in relazione tra loro rappresentanti e rappresentati. il parlamento italiano è chiamato a esercitare la funzione legislativa e di revisione costituzionale e a sostenere l’azione del governo, conferendo la fiducia dopo la nomina e ad eleggere gli organi di indirizzo politico costituzionale ai quali affidati alla garanzia della rigidità e della giusta applicazione della costituzione. Tale centralità ha subito ridimensionamenti e ad oggi l’organizzazione e le funzioni di camere Senato restano con le designate costituenti, nelle interpretazione posta in essere dai regolamenti parlamentari.

organi propri del Parlamento e non del partito politico. Alla Camera devono avere almeno 20 componenti, al Senato almeno 6, purché rappresentino un partito organizzato a livello nazionale che abbia presentato liste alle elezioni. Ogni parlamentare deve aderire a un gruppo; chi non aderisce confluisce nel gruppo misto. I gruppi si autoregolano con uno statuto approvato internamente e nominano un proprio presidente. I presidenti dei gruppi partecipano poi alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, organo istituzionale che stabilisce il calendario dei lavori e l’ordine del giorno delle sedute. Par.4: organizzazione interna delle camere parlamentari Ciascuna Camera del Parlamento italiano, ossia la Camera dei Deputati e il Senato, ha un’organizzazione interna disciplinata dalla Costituzione e dai rispettivi regolamenti. Alcune articolazioni sono previste direttamente dalla Costituzione, come il Presidente, l’Ufficio di Presidenza, i gruppi parlamentari e le Commissioni, mentre altre, come le Giunte e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, derivano dai regolamenti e rappresentano l’espressione del potere organizzativo degli organi costituzionali. Ogni Camera elegge il proprio Presidente, il quale ha il compito di rappresentare la Camera all’esterno e di organizzare i lavori nel rispetto del regolamento. I Presidenti delle due Camere svolgono inoltre funzioni istituzionali aggiuntive, come la nomina di componenti di autorità indipendenti (ad esempio l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato o la Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici), di organi di autogoverno di alcune magistrature o di organi parlamentari, tra cui le Commissioni bicamerali di inchiesta e il Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Il Presidente del Senato funge da supplente del Capo dello Stato in caso di impedimento, mentre il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune. Inoltre, il Capo dello Stato deve consultare i Presidenti delle Camere prima di procedere allo scioglimento delle stesse, consolidando un rapporto privilegiato tra questi organi. L’elezione del Presidente avviene tramite scrutinio segreto, con procedure differenti tra Camera e Senato. Alla Camera, nei primi due scrutini è richiesta una maggioranza di due terzi degli aventi diritto o dei presenti, mentre dal terzo scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, consentendo anche mediazioni politiche. Al Senato, nei primi due scrutini è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto, al terzo scrutinio la maggioranza assoluta dei presenti e, se necessario, si procede a un ballottaggio tra i due candidati più votati. L’Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera, composto da vicepresidenti, segretari e questori, garantisce la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari. I suoi compiti comprendono sia funzioni amministrative, come la gestione contabile e del personale e la nomina del segretario generale, sia funzioni politiche, tra cui l’autorizzazione alla costituzione di gruppi parlamentari, l’irrogazione di sanzioni disciplinari e la risoluzione di controversie sulle commissioni. I gruppi parlamentari costituiscono la proiezione parlamentare dei partiti politici: ogni deputato o senatore deve dichiarare a quale gruppo aderire; chi non aderisce viene assegnato al gruppo misto. Essi hanno una funzione rappresentativa, poiché indicano al corpo elettorale la collocazione politica dei parlamentari, e una funzione organizzativa, influenzando la composizione dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni. Per formare un gruppo sono richiesti almeno 20 deputati o 10 senatori, con possibilità di deroga per partiti di minoranze linguistiche o con significativa rappresentanza elettorale. Ogni gruppo elegge un Presidente che partecipa alla Conferenza dei Capigruppo, organo che definisce programma, calendario e tempi dei lavori parlamentari. Le Commissioni parlamentari si distinguono in permanenti e temporanee. Le Commissioni permanenti sono strutture stabili fondamentali per il procedimento legislativo e per l’attività di informazione e controllo, mentre le Commissioni temporanee vengono istituite per scopi specifici e hanno durata limitata; tra queste, vi sono le Commissioni d’inchiesta. I regolamenti prevedono inoltre le Giunte, organi con funzioni delicate quali l’interpretazione dei regolamenti interni, la verifica dei titoli dei parlamentari e la valutazione di insindacabilità e immunità, i cui componenti sono nominati dal Presidente e rimangono generalmente in carica per tutta la legislatura. In sintesi, l’organizzazione interna delle Camere italiane combina strutture costituzionali e regolamentari per garantire rappresentanza politica, efficienza amministrativa e controllo sull’attività parlamentare e governativa.

I lavori parlamentari Le Camere possono essere convocate in diverse modalità: la - convocazione iniziale, che coincide con la prima riunione dopo le elezioni; la - convocazione ordinaria; la - convocazione di diritto, che avviene il primo giorno non festivo di marzo e di ottobre; e la convocazione

  • straordinaria, richiesta dal Presidente della Repubblica, dal Presidente di una delle due Camere o da un terzo dei componenti.
  • Il Regolamento parlamentare è lo strumento che disciplina il funzionamento interno delle Camere. Esso è espressione di autonomia normativa interna e ha valore prevalente rispetto alle altre fonti del diritto per quanto riguarda l’organizzazione parlamentare. Ogni regolamento viene approvato in Aula con la maggioranza assoluta dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il - quorum strutturale, cioè la presenza della metà più uno dei componenti (il cosiddetto numero legale), e il quorum funzionale, cioè la maggioranza necessaria per approvare una decisione, che di norma è la metà più uno dei presenti, salvo che non sia prevista una maggioranza più elevata. Le - maggioranze possono essere:
  • semplice, cioè la metà più uno dei presenti o votanti (escludendo gli astenuti, che contano solo per il numero legale);
  • assoluta, la metà più uno dei componenti dell’Assemblea;
  • qualificata, superiore alla maggioranza assoluta (ad esempio due terzi);
  • minoranza qualificata , una frazione inferiore alla metà più uno, ma sufficiente a ottenere determinati effetti procedurali. Le modalità di espressione del voto parlamentare,possono essere palese o segreta. Il voto palese (per appello nominale, alzata di mano o voto elettronico con registrazione dei nomi) è la regola generale ed è sempre previsto per le questioni di fiducia e per le materie finanziarie. Il voto segreto, invece, avviene con schede o tramite sistemi elettronici che non registrano i nomi dei votanti: si applica per le votazioni su persone o, su richiesta, per quelle relative a diritti fondamentali, a modifiche del regolamento o a leggi che riguardano organi costituzionali o elettorali. Par.5: i regolamenti parlamentari e l’organizzazione dei lavori parlamentari la costituzione prevede che ciascuna camera debba approvare regolamento generale al quale viene riconosciuta una rilevanza esterna e il ruolo di fonte primaria. Questi regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta e contengono: la disciplina degli aspetti di procedimento legislativo non definiti dalla costituzione, l’individuazione degli organi interni delle camere, le regole di funzionamento i diritti e i doveri dei deputati e l’organizzazione del rapporto con i dipendenti e i terzi. La fissazione dei principi generali di funzionamento delle camere si affiancano a quelli fissati in costituzione. Ciascuna camera programma il calendario dei propri lavori su un arco temporale breve giornaliero, questo è fissato dal presidente di assemblea; i principi generali e i regolamenti sono fissati con una conferenza tra i capigruppo. il calendario dei lavori è il documento più importante che fissa il numero e la data delle sedute dell’aula e gli argomenti di organizzazione delle proprie presenze da parte dei deputati e senatori in assemblea nelle sedute nelle quali sono previste votazioni. Il governo esprime attraverso il proprio ministro per i rapporti con il parlamento le proprie esigenze e pone la questione di fiducia. Concorda gli adempimenti per la presentazione di provvedimenti di iniziativa governativa. Le regole di funzionamento: la costituzione richiede la validità di una seduta, la presenza in area della maggioranza quindi il quorum strutturale e le deliberazioni di ciascuna camera sono adottate a maggioranza dei presenti, quindi quorum funzionale; salvo i casi in cui la costituzione prevede una maggioranza specifica. Quest’ultima è richiesta quando le camere per esempio dichiarano l’urgenza di promulgare una legge, l’elezione del capo dello Stato e la sua messa in stato di accusa, l’approvazione di una legge costituzionale o di una legge di amnistia o indulto eccetera.