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Sciopero - Sciopero
Tipologia: Sintesi del corso
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Lo sciopero
Lo sciopero consiste nell’interruzione volontaria della prestazione lavorativa e rappresenta la principale arma di contrattazione sindacale.
L’art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero esercitabile nell’ambito dei limiti stabiliti dalla legge. La norma rappresenta un’applicazione diretta dell’art. 39 Cost. dal momento che lo sciopero si configura come uno strumento di effettività della libertà sindacale. (Nella Costituzione italiana mentre lo sciopero costituisce un diritto, la serrata invece non trova una qualificazione giuridica specifica; solo lo sciopero può considerarsi un diritto costituzionalmente garantito). L’art. 40 Cost. è norma dotata di precettività immediata: non ha quindi valore meramente programmatico né si può ritenere che non abbia efficacia cogente fino all’emanazione di leggi di regolamentazione.
Nel nostro ordinamento, fino al 1889, lo sciopero era considerato un reato. Con l’emanazione in quell’anno del nuovo codice penale (il codice Zanardelli) lo sciopero non fu più considerato un fatto perseguibile penalmente, purché posto in essere senza violenza o minaccia. Comunque, sebbene non più reato, sul piano civilistico, lo sciopero integrava gli estremi dell’inadempimento contrattuale. Con l’ordinamento corporativo si ritornò alla repressione penale e furono create alcune figure di reato che poi passarono nel codice penale del 1931 (il codice Rocco), tuttora vigente. Il regime fascista sanzionava infatti come delitti contro l’economia pubblica tutti i mezzi di lotta sindacale, quindi in primis lo sciopero e la serrata. Queste norme, dopo la caduta del regime fascista e la promulgazione della Costituzione repubblicana, non furono abrogate dal legislatore. Un’esplicita abrogazione di alcune di esse si ebbe solo con la legge che oggi regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Fu invece la giurisprudenza, in particolare quella della Corte Costituzionale, a dichiararle incostituzionali e a svuotarle di contenuto, applicando il dettato costituzionale. In particolare si ricordi la sentenza della Corte Costituzionale del 4.5.1960 n.29 che dichiarò illegittimo l’art. 502 cp che qualificava come reato sia lo sciopero sia la serrata per fini contrattuali F 0 E 0lo sciopero per fini contrattuali non può mai essere considerato reato
Sciopero politico: in un primo tempo si ritenne che se lo sciopero aveva uno scopo puramente politico esso fosse da considerare illegittimo; in un secondo momento la Corte Costituzionale affermò che, non essendo né oggetto di un diritto né di una fattispecie penale lo sciopero politico dovesse essere considerato come oggetto di libertà, con la conseguenza che l’astensione dal lavoro per motivi politici, pur non potendo essere considerata un reato, sarebbe stata considerata illegittima (sul piano civilistico); è stato anche detto, però, che se il fine dello sciopero era anche solo marginalmente contrattuale esso sarebbe restato un diritto, e non una mera libertà: ne sono un esempio gli scioperi generali, scioperi non politici puri e che, in quanto tali, non possono comunque essere sanzionati. La Corte di Cassazione, in occasione dello sciopero contro l’intervento italiano in Kossovo (2004), ha però infine affermato la legittimità anche dello sciopero meramente politico, non solo sul piano penale ma anche su quello civile, e quindi la sua tutela ex art. 40 Cost. (La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità anche del cosiddetto sciopero di solidarietà, ipotesi prevista come reato dall’art.505 cp). E’ stata comunque ribadita la configurazione del reato di sciopero nel caso in cui questo sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale.
La qualificazione dello sciopero come “diritto” ha talune importanti implicazioni: innanzitutto non può essere emanato alcun provvedimento legislativo, amministrativo o giurisdizionale che contrasti con il diritto di sciopero né il datore di lavoro può in alcun modo compiere atti diretti a mortificare l’esercizio di tale diritto. Inoltre la partecipazione ad uno sciopero, in quanto esercizio di un diritto, costituisce un fatto giuridicamente lecito e non un inadempimento contrattuale, anche se, come è ovvio, consiste in una mancata esecuzione della prestazione lavorativa (e quindi dal punto di vista civilistico integrerebbe gli estremi di un inadempimento contrattuale). Infatti la qualificazione dello sciopero come diritto implica non solo l’esclusione di ogni responsabilità penale (implicazione che si avrebbe anche se fosse qualificato semplicemente come “libertà”), ma anche l’esclusione di ogni responsabilità contrattuale, prevalendo l’interesse all’autotutela del lavoratore sul diritto dell’imprenditore ad ottenere la prestazione lavorativa. Con
l’esercizio del diritto di sciopero si produce la sospensione delle due obbligazioni fondamentali del rapporto di lavoro: il lavoratore ha la facoltà di non prestare il lavoro e, di conseguenza, viene meno in virtù del principio sinallagmatico l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (si ritiene poi che anche le ferie debbano essere ridotte proporzionalmente alla durata dello sciopero). La sospensione non si produce, invece, relativamente a diritti diversi da quelli inerenti alla retribuzione (non incide ad esempio sui diritti sindacali). Continuano inoltre a sussistere tutti gli altri obblighi, come il dovere di fedeltà.
Per quanto concerne la titolarità del diritto di sciopero, esso può essere definito come un diritto individuale ad esercizio collettivo: la sua titolarità spetta cioè ad ogni singolo lavoratore anche se, essendo tale diritto riconosciuto per la tutela comune di un interesse collettivo, il suo esercizio si esplica collettivamente (e non può essere altrimenti). E’ da escludere invece che essa spetti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dal momento che lo sciopero può essere praticato anche da gruppi di lavoratori non organizzati in sindacato. (Problema distinto è se i titolari del diritto di sciopero siano solo i lavoratori subordinati o anche i lavoratori che abbiano stipulato un diverso contratto: la Corte di Cassazione ha riconosciuto la titolarità del diritto di sciopero anche ai lavoratori autonomi in condizione di parasubordinazione). Perché uno sciopero sia tale esso deve ovviamente essere preordinato a fini sindacali ma non è necessaria la proclamazione da parte dell’organizzazione sindacale, che assume pertanto solo il significato di un invito a scioperare. E’ sufficiente che un gruppo di lavoratori attui l’astensione dal lavoro (per il perseguimento di un interesse collettivo) affinché si abbia esercizio del diritto di sciopero.
Lo sciopero, secondo la Corte di Cassazione, non deve causare un danno alla produttività, cioè deve essere esercitato con modalità tali da non pregiudicare irreparabilmente la capacità produttiva dell’azienda, cioè la possibilità per l’imprenditore di continuare a svolgere la sua attività economica. E’quindi tutelato l’interesse del datore di lavoro alla conservazione dell’organizzazione aziendale in vista della ripresa dell’attività produttiva. Viceversa è ammesso, perché coperto dal legittimo esercizio del diritto di sciopero, il danno alla produzione, cioè alla possibilità di ricavare dall’attività un risultato produttivo. Nel caso in cui lo sciopero determini un danno alla produttività, trattandosi di un danno ingiusto, il datore di lavoro avrà diritto al risarcimento del danno subìto ex art. 2043 cc. Il problema dell’eventuale danno alla produttività che può essere causato da uno sciopero emerge con particolare evidenza in alcune imprese (come quella siderurgica o chimica) dove gli impianti non possono essere fermati, pena la loro degradazione o il deperimento del materiale. In tali casi il problema è risolto in via empirica con le cd comandate, cioè attraverso accordi formali o informali tra imprenditore e sindacati in forza dei quali, in caso di sciopero, un certo numero di lavoratori continua a prestare in tutto o in parte il proprio lavoro per evitare un danno alla produttività. In mancanza di simili accordi, dovranno comunque essere prese cautele analoghe dai lavoratori per evitare di incorrere nella responsabilità aquiliana per i danni eventualmente inflitti alla produttività.
L’art. 40 Cost. prevede che il diritto di sciopero debba essere esercitato nell’ambito delle previsioni legislative. Pertanto un’astensione dal lavoro che non sia sciopero è sempre illegittima, e al contempo non tutti gli scioperi sono legittimi. E’ possibile infatti che l’esercizio del diritto di sciopero infranga altre disposizioni di legge, non essendo tale diritto incondizionato. Fino al 1990 non c’è stato un intervento del legislatore che definisse limiti e modalità dell’esercizio del diritto di sciopero, e anche quando a partire dal 1990 il legislatore è intervenuto in materia, l’intervento è stato limitato allo sciopero nei servizi pubblici essenziali (fino al 1990 la disciplina generale della materia era affidata agli artt. 330 e 333 cp). L’unica legge, infatti, che finora ha posto dei limiti al diritto di sciopero in Italia è la l. 146/1990 che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’obiettivo di tale intervento legislativo era proteggere i soggetti estranei al conflitto industriale, cioè gli utenti, i cui diritti possono essere lesi dagli scioperi nei servizi pubblici essenziali. La legge 146/1990 ha introdotto quindi limiti allo sciopero nei servizi pubblici essenziali allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento di diritti della persona