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capitolo sullo sciopero diritto del lavoro
Tipologia: Sintesi del corso
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Capitolo 1 - LO SCIOPERO
1. L’art. 40 cost. riconosce il diritto di sciopero e rinvia alla legge ordinaria la regolamentazione delle sue modalità d’esercizio. La norma costituzionale è stata riconosciuta immediatamente precettiva , cioè direttamente applicabile dal giudice. La giurisprudenza ha dovuto assolvere ad una funzione di supplenza risolvendo 3 ordini di problemi: 1. La qualificazione dello sciopero e la determinazione delle finalità lecite del medesimo; 2. La titolarità del diritto di sciopero viene privilegiata la titolarità individuale rispetto a quella collettiva; 3. Le modalità di esercizio dello sciopero. 2. Le norme del codice penale sardo (art. 385-388) sancivano il divieto di coalizione e consideravano reato lo sciopero come la serrata. Nel codice penale Zanardelli del 1889 invece lo sciopero cessa di essere considerato un reato ma resta un illecito civile (inadempimento = tale da giustificare il licenziamento). Il codice penale Rocco del 1930 entrato in vigore durante la dittatura fascista ha sanzionato penalmente ogni forma di sciopero e di serrata. Oltre allo sciopero per fini contrattuale, ossia quello diretto contro il o i datori di lavoro al fine di ottenere la modifica delle condizioni di lavoro stabilite nel contratto collettivo, è sanzionato anche lo sciopero per fini non contrattuali, ossia per fine politico. 3. Una delle prime dottrine postcostituzionali aveva definito lo sciopero come astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse economico professionale. In base a questa definizione fu qualificato come diritto soltanto lo sciopero per fini contrattuali mentre furono escluse dall’area della tutela le altre forme di sciopero. Con la promulgazione della Costituzione lo sciopero fu elevato a rango di diritto costituzionale e fu qualificato dalla dottrina più risalente come diritto potestativo. Secondo tale ricostruzione l’esercizio del diritto potestativo legittima il lavoratore a sospendere la sua obbligazione e colloca il datore di lavoro in una posizione di soggezione in cui non può evitare l’esercizio del diritto di sciopero. La qualificazione dello sciopero come diritto potestativo contribuì a consolidare la tesi della titolarità individuale del diritto di sciopero e individuò il soggetto passivo del diritto di sciopero esclusivamente nel datore di lavoro e così portò a considerare legittimi soltanto gli scioperi contro di lui. Se è vero che l’esercizio del diritto potestativo legittima il titolare (il lavoratore) a sospendere l’esecuzione della prestazione , è altrettanto vero che il datore di lavoro a fronte della sospensione dell’obbligazione di lavorare, è legittimato a sospendere la sua obbligazione retributiva. Lo sciopero successivamente fu qualificato dalla dottrina come diritto assoluto della persona.
Grazie ad alcune sentenze della Corte Costituzionale si sono ampliate le finalità dello sciopero legittimo e il numero dei soggetti contro i quali tale diritto può essere fatto valere, non soltanto il datore di lavoro ma anche il Governo e la pubblica amministrazione. Nella fattispecie prevista dall’art. 40 viene ricompreso non solo lo sciopero per fini contrattuali, lo sciopero economico ma anche quello di imposizione politico economica = sciopero effettuato per rivendicazioni nei confronti dei pubblici poteri rispetto a beni che non sono nella disponibilità dei datori di lavoro ma che tuttavia trovano riconoscimento e tutela nella disciplina dei rapporti economici. Sono considerati scioperi di imposizione politico economica lo sciopero per la riforma sanitaria, fiscale, dell’occupazione, in questi casi il datore di lavoro subisce lo sciopero e quindi il relativo danno, pur non avendo nessuna responsabilità e nessun modo per evitarlo. La corte successivamente ha affermato anche la legittimità dello sciopero politico in senso stretto o “puro” (contro gli atti di governo). Inoltre la Corte riconosce lo sciopero politico in senso stretto non come diritto ma come libertà, di conseguenza lo sciopero politico è uno strumento tipicamente democratico che consente al lavoratore un’attiva partecipazione alla vita nazionale. Di conseguenza l’esercizio del diritto di sciopero produce la sospensione del rapporto di lavoro mentre l’esercizio della libertà di sciopero, pur legittima, deve essere considerata una forma di inadempimento del prestatore di lavoro e in quanto tale legittima il datore ad irrogare sanzioni disciplinari financo del licenziamento. Tali sanzioni disciplinari possono essere considerate comportamenti antisindacali ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav. in quanto lo sciopero politico, pur non essendo qualificato come diritto, è pur sempre una forma di esercizio di attività sindacale.
4. Lo sciopero pur essendo un diritto individuale è suscettibile solo di esercizio collettivo in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo. È il soggetto collettivo a valutare l’opportunità di esercitare il diritto di sciopero, ferma restando la libertà dei lavoratori di aderirvi o meno. 5. Titolari del diritto di sciopero sono in primo luogo tutti i lavoratori subordinati, con le eccezioni dei militari, del personale della pubblica sicurezza, dei marittimi nel periodo di navigazione. La titolarità del diritto è stata riconosciuta anche ai lavoratori autonomi parasubordinati in quanto soggetti contrattualmente deboli nei confronti del committente e piccoli imprenditori che non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori subordinati. Quanto ai liberi professionisti, la corte costituzionale, ha escluso che l’astensione dal lavoro sia qualificabile come sciopero in senso tecnico e ha considerato tutte le azioni collettive svolte ai fini di protesta, rivendicazione o pressione, come manifestazione della libertà di associazione 8art. 18 Cost.). 6. Forme anomale di sciopero: sciopero improvviso : senza preavviso. Lo sciopero a singhiozzo è quello intermittente, esercitato alternando periodi di lavoro a periodi di pause, mentre quando non è attuato da tutto il personale insieme ma dai reparti in vari momenti abbiamo lo sciopero a scacchiera. Le 2 forme di sciopero possono essere attuate congiuntamente. Lo sciopero attuato con queste modalità arreca all’azienda un danno maggiore di quello inferto con quello tradizionale e fu considerato illegittimo fino al 1980. Nel 1980 la Cassazione con una storica sentenza abbandona il criterio del danno ingiusto e della corrispettività dei sacrifici per distinguere lo sciopero legittimo da quello illegittimo.
Infine nel caso di astensione da lavoro: C. dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccoli imprenditori, la disciplina delle prestazioni indispensabili è contenuta in codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni che li rappresentano. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei la commissione di garanzia adotta la provvisoria regolamentazione. 3.6. I contratti e gli accordi collettivi, devono indicare intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello successivo. Scopo di tale istituto è quello di garantire la continuità del servizio pubblico.
4. La legge assegna al contratto collettivo un ruolo centrale nel governo del conflitto. La legge affida ad un atto di autonomia privata, il contratto collettivo, la cura di un interesse pubblico. 5. Nella legge 146/1990 è riconosciuto ampio spazio ai codici di autoregolamentazione dello sciopero dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori. Queste associazioni, diversamente dai sindacati dei lavoratori subordinati devono provvedere unilateralmente a limitare l’astensione dal lavoro dei loro iscritti attraverso l’adozione di codici di autoregolamentazione per contemplare l’esercizio del diritto di sciopero con l’esercizio dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. La violazione di tali codici comporta l’erogazione di sanzioni pecuniarie. 6. L’obbligo di garantire l’esecuzione di prestazioni indispensabili, sancito dall’art. comma 3, incombe: a. sui soggetti che promuovono lo sciopero o vi aderiscono; b. sui lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; c. sulle amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi; d. sulle associazioni dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori. 7. La Commissione di Garanzia a giudizio di molti deve essere annoverata fra le autorità indipendenti (elevato grado di autonomia, in posizione di terzietà e neutralità rispetto agli interessi regolati dalla p.a.). Si tratta di un tipo di commissione non soggetta all’Esecutivo ma soltanto alla legge e ha come principale funzione il controllo di legittimità dello sciopero nei servizi pubblici. La composizione dl collegio e le modalità di svolgimento del mandato garantiscono un alto grado di autonomia dell’organismo. La legge n. 146 attribuisce alla Commissione di Garanzia una seri di poteri. 7.1. La Commissione può , con un’apposita delibera, invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal lavoro e in generale può invitare amministrazioni o imprese a desistere da comportamenti che possono determinare insorgenza o aggravamento di conflitti in corso. Si tratta più che di inviti di ordini perché alla mancata ottemperanza dell’”invito” fa seguito l’applicazione di sanzioni raddoppiate nel massimo della loro entità. 7.2. Accanto al potere sanzionatorio compete alla Commissione anche il potere di valutare positivamente o negativamente l’idoneità delle prestazioni indispensabili e delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate con accordo dalle parti sociali e dirette a realizzare il contemperamento del diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente garantiti. Quando tali accordi manchino o non siano valutati idonei, la Commissione di Garanzia sottopone alle parti una proposta, ancora non vincolante , sull’insieme delle prestazioni, procedure e misure considerate indispensabili.
provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante affissione nei luoghi di lavoro. Contro l’ordinanza di precettazione può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, entro 7 giorni dalla sua comunicazione o affissione nei luoghi di lavoro, da parte dei destinatari del provvedimento che ne abbiano interesse. In tema di sanzioni per inottemperanza all’ordinanza di precettazione i singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori che non osservino le disposizioni contenute nell’ordinanza sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza determinabile, con riguardo alla gravità dell’infrazione e alle condizioni economiche dell’agente, da 258€ a 516€. Invece le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2852 € a 25822€ per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell’associazione e della gravità dell’infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l’ordinanza.
Capitolo 3 - LE FORME DI LOTTA SINDACALE DIVERSE DALLO SCIOPERO
1. L’attività di propaganda e l’organizzazione di cortei interni sono mezzi di lotta sindacale diversi dallo sciopero e non sono penalmente perseguibili. Essi sono regolati dagli artt. 14 e 26 Stat. Lav. Il picchettaggio , cioè l’azione di un gruppo di lavoratori scioperanti, che dinanzi al luogo di lavoro, impediscano l’accesso ai dipendenti non aderenti alla protesta è considerato legittimo a condizione che non si risolva in forme di violenza privata o minaccia nei confronti dei lavoratori non scioperanti. Vi sono poi dei comportamenti dei lavoratori che, pur non comportando la sospensione della prestazione, costituiscono forme di inesatto adempimento o di esecuzione negligente dell’obbligazione lavorativa, per esempio lo sciopero delle mansioni , in questo caso, il lavoratore non effettua solo alcune mansioni che rientrano nella sua qualifica (parziale adempimento). Viceversa è legittimo lo sciopero dello straordinario , che consiste nel rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione oltre il normale orario di lavoro. Lo sciopero pignolo o ostruzionismo consiste nell’applicazione pedante dei regolamenti e determina un rallentamento dei tempi e delle modalità dell’attività lavorativa. Lo sciopero bianco è la permanenza dei lavoratori sul luogo di lavoro senza eseguire prestazione e senza impedire l’ingresso di altri lavoratori. Tali ipotesi non risultano penalmente perseguibili. 2. Rientra nella previsione dell’art. 508 c.p. l’occupazione di azienda. L’occupazione di azienda rende impossibili le prestazioni offerte dai lavoratori non occupanti e quindi consente al datore di lavoro di rifiutarle legittimamente e di non retribuirle. I giudici costituzionali ed anche la giurisprudenza ordinaria richiedono, al fine dell’applicazione dell’art. 508 c.p., la presenza del dolo specifico, ossia il fatto che il
comportamento sia tenuto “ al solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro ”. Il blocco delle merci in entrata e uscita dall’azienda non costituisce reato di violenza privata purchè ai trasportatori non sia impedito l’accesso in fabbrica. Il blocco stradale e il disturbo della quiete pubblica è stato invece punito penalmente da qualche sentenza. Il sabotaggio è sanzionato penalmente (danneggiamento di aziende agricole o industriali, attrezzi, macchine). Quanto al boicottaggio questa forma di lotta nei confronti dell’imprenditore si concreta quando, mediante propaganda, si inducono una o più persone a non stipulare patti di lavoro, a non somministrare materie prime. A questi strumenti di lotta sindacale, il datore può reagire sia adottando provvedimenti disciplinari fino al licenziamento, sia esperendo azioni possessorie o procedimenti di urgenza, sia rivolgendosi all’autorità di pubblica sicurezza.
Capitolo 4 - LA SERRATA
1. La serrata, quale mezzo di lotta sindacale dell’imprenditore, consiste nella chiusura, totale o parziale, dei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro e nella conseguente sospensione dell’attività lavorativa. Il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione pur non effettuando la prestazione lavorativa perché l’impossibilità di lavorare è dovuta al datore. La serrata non è riconosciuto un diritto di rango costituzionale come lo sciopero, ma è stata considerata una libertà costituzionale garantita in quanto essa costituirebbe una manifestazione del principio di libertà sindacale prevista dall’art. 39 Cost. La serrata, priva di riconoscimento di rango costituzionale si presenta come un atto penalmente non vietato , penalmente lecito. Di conseguenza la corte dichiara incostituzionale l’art. 502 c.p. che perseguiva penalmente la serrata quale reato. Esistono 3 forme di serrata : 1. C.d. offensiva → tendente a conseguire una modificazione in danno dei lavoratori di condizioni preesistenti; 2. C.d. difensiva → diretta a scoraggiare iniziative dei lavoratori intese a conseguire condizioni più favorevoli; 3. C.d. di ritorsione → come reazione ai modi di conduzione della lotta sindacale da parte dei lavoratori. La serrata per protesta e la serrata di solidarietà sono ancora considerate reati ai sensi dell’art. 505 c.p.., poiché la libertà costituzionale di serrata opera nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori, ma non comprende, diversamente dallo sciopero, i comportamenti estranei all’ambito di quei rapporti. 2. La serrata per fini contrattuali è un comportamento penalmente lecito, ma sul piano civile integra un inadempimento, o meglio, un’ipotesi di mora del creditore. Il datore oltre alla retribuzione deve al lavoratore un risarcimento del danno. 3. La serrata non configura mora del creditore qualora essa sia effettuata per un motivo legittimo e quindi: a) nello sciopero a singhiozzo qualora la prestazione lavorativa offerta è talmente parziale da non risultare utile b) nello sciopero a scacchiera qualora l’astensione