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lo sciopero
Tipologia: Appunti
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Lo Sciopero (Fonti internazionali: perchè non è cosi chiaro in tutti i paesi europei il diritto di sciopero: Art. 11 CEDU; Art. 28 CDFUE : la CEDU con sede a Strasburgo interpretò l’art.11 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo come articolo che garantisce anche il diritto di sciopero. Libertà di associazione significa perciò anche diritto di svolgere un’attività di protesta; Nella Cdfue sciopero e serrata sono messi sullo stesso piano e si applica una stessa tutela.): Innanzitutto definiamo cosa sia lo SCIOPERO: astensione dalle ore di lavoro, per la tutela di interessi collettivi, non retribuita. Nel nostro ordinamento viene riconosciuto a tutti i lavoratori il diritto di astenersi dal lavoro per la tutela di interessi collettivi e tale astensione non è retribuita. Il diritto di sciopero è nato con la Costituzione e perciò c’è dal 1/01/1948 grazie all’art.40 che sancisce lo sciopero come un diritto e prevede che esso venga esercitato nell’ambito delle leggi che lo disciplinano e regolano. È una norma fondamentale anche perché rompe tutti i legami con il precedente sistema corporativo in lo sciopero era considerato reato. L’art 40 è sicuramente una norma precettiva e dire che lo sciopero è un diritto significa due cose:
1. Lo Stato non può applicare nessuna sanzione penale o amministrativa in caso di astensione dal lavoro per la tutela di interessi collettivi; 2. Il datore di lavoro non può applicare nessuna sanzione disciplinare in caso di astensione collettiva dal lavoro. Sono vietate tanto le sanzioni penali ed amministrative tanto quelle di tipo privato. Art. 40Cost: Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano; si tratta quindi di una riserva di legge relativa. Il problema è che la reazione è stata sottolineare come lo Stato non debba intervenire in materia sindacale e sullo sciopero. La prima ed unica legge che abbiamo in materia dello sciopero è quella del 1990 sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali. Quindi lo sciopero non è regolamentato da una legge generale; esiste l’art. 40 ed esiste la giurisprudenza, che ha un ruolo fondamentale. La Corte Costituzionale dal 1960 inizia ad occuparsi delle norme del codice penale che consideravano lo sciopero un reato 1) la prima pronuncia → riguarda l’art 502 c.p. che lo dichiara costituzionalmente illegittimo. 2) Nel 1962 c’è la seconda pronuncia →si pronuncia sullo sciopero di solidarietà e cioè il caso in cui i lavoratori scioperano in difesa non di un proprio interesse collettivo nei confronti del proprio datore di lavoro ma in solidarietà con altri lavoratori. La Corte Cost. in questo caso non abroga totalmente l’art. 505 ma, lo rende inapplicabile per tutti i lavoratori che scioperano in solidarietà con altri lavoratori con cui abbiano interessi affini. 3) Altra pronuncia riguarda gli art. 503 e 504 → sono due art. che riguardano lo sciopero e la serrata per fini non contrattual i (e perciò non si sciopera contro il proprio datore di lavoro per ottenere da lui qualcosa ma si sciopera per altri motivi esterni, per protestare su qualcosa). La Corte emette una sentenza interpretativa di accoglimento e dice che è illegittimo l’art. 503 c.p nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o ad impedire ed ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi in cui si esprime la sovranità popolare. Si riduce così l’ambito del 503 c.p. a soli due casi: 1.) Sovvertimento dell’ord.to costituzionale; 2.) L’ostacolo al libero esercizio dei poteri in cui si esprime la sovranità popolare. (E sono due casi limite mai verificatisi). 4) Ulteriore intervento avviene sull’art.506 c.p. inerente alla serrata di esercenti di piccole industrie e commerci, la serrata dei piccoli imprenditori :la Corte dichiara l’art. 506 illegittimo nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali e commerciali che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze. 5) L’ultimo intervento, che è stato poi affrontato con la legge citata prima del 1990, ha abrogato gli articoli 330; 332; 333 c.p. in cui si prevedeva il reato di abbandono di pubblici uffici. Nell’art. 40 si parla solo di sciopero; nella nostra Costituzione non si parla proprio di Serrata , anche se è stata considerata legittima perchè c’è l’art.41 che prevede la libertà di iniziativa economica (che significa anche libertà di chiudere l’impresa se ad es. non voglio concedere aumenti salariali ai lavoratori). Domanda: che cosa succede se un datore di lavoro esercita la sua libertà di serrata ?i lavoratori hanno diritto a ricevere la propria retribuzione e quindi il datore è tenuto a pagare la retribuzione perché la serrata non è un diritto ma una libertà garantita dall’art. 41 che garantisce appunto la LIBERTA’ di iniziativa economica. Il fatto che il datore chiuda la sua impresa comporta un inadempimento nel contratto di lavoro. La natura dello sciopero:un DIRITTO SOGGETTIVO ASSOLUTO , l’alternativa era quella di poter essere un diritto soggettivo relativo. La differenza sta nel fatto che si può scioperare non solo ad es. per avere un aumento retributivo da parte del datore di lavoro ma si può scioperare anche per motivi esterni e diversi. Una seconda tesi riguarda la TITOLARITA' individuale del diritto di sciopero, punto su cui c’è un grande dibattito.Alcuni ritengono di attribuirlo alle oo.ss., ma esse non possano andare a toccare e modificare i diritti facenti capo al lavoratore e quindi, se lo sciopero è un diritto del singolo lavoratore significa che l’o.s. non ne può disporre. Il diritto di sciopero è si a titolarità individuale ma è ovviamente a esercizio collettivo e cioè non è un singolo lavoratore che si astiene e sciopera ma è una collettività di lavoratori che si astengono e scioperano anche perché è un atto posto in essere con il fine della tutela di un interesse collettivo. Questo però non vuol dire che vi sia una proclamazione da parte del sindacato perché abbiamo già detto come titolare
di questo diritto sia il singolo lavoratore. L’organizzazione nella realtà molto spesso proclama ed organizza lo sciopero ma, tutto questo, non è necessario. Ci sono poi delle eccezioni : *militari; *polizia. È stato poi riconosciuto il diritto di sciopero anche ai lavoratori autonomi(la serrata dei piccoli esercenti) L’art 506 c.p. si occupava quindi della categoria in sostanza dei piccoli imprenditori, c’è poi una categoria di lavoratori che sono i l avoratori parasubordinati, collaboratori occasionali, lavoratori a progetto i quali sono tutti lavoratori autonomi che hanno però una forte dipendenza economica nei confronti del datore di lavoro: La CCost Costituzionale ha riconosciuto anche in questi casi il diritto di sciopero interpretando in maniera estensiva l’art.40 e dicendo che comunque lo sciopero è uno strumento che serve al contraente debole per protestare nei confronti della controparte contrattuale.
La finalità dello sciopero è di garantire l’ interesse di una collettivit à di lavoratori e non un interesse personale. Es.: il datore di lavoro di norma concorda con il lavoratore le ferie però poi è il datore di lavoro ad avere “l’ultima parola”. Se mi vengono date delle ferie in Settembre non potrò scioperare perché le avrei volute a Luglio (è ovviamente un int. personale). Effetti → i nnanzitutto si ha la sospensione del rapporto di lavoro + la possibilità da parte del datore di lavoro di rifiutare le prestazioni non utilizzabili. (es: Sciopero portineria, es impianti a ciclo continuo) La questione è stata risolta secondo le norme civilistiche con la sopravvenuta e temporanea impossibilità di utilizzare la prestazione e cioè se il datore di lavoro non può utilizzare una determinata prestazione a causa di uno sciopero e non paga la retribuzioni a quelli che di fatto non hanno scioperato, (nel nostro esempio gli addetti della biblioteca) egli sostiene che non è una mancanza a lui imputabile. L'inanempimento deriva dall'i mpossibilità della prestazione che dipende da cause di forza maggiore che non dipende ne dal datore ne dal lavoratore. (soluzione che è utilizzata per risolvere i casi di sciopero a singhiozzo (1h si 1h no) e lo sciopero a scacchiera (riguarda settori o uffici diversi della stessa unità produttiva). E' ammessa la possibilità di non pagare la retribuzione a quei lavoratori che non hanno in realtà scioperato ma che la loro prestazione è divenuta impossibile.
Riguardo ai limiti del diritto di sciopero, essi sono stati individuati dalla giurisprudenza Ccost e Cass. La più importante è sicuramente la pronuncia della Cassazione del 1980 sui limiti interni allo sciopero: per la giurisprudenza antecedente a questa pronuncia derivavano dalla definizione stessa di sciopero e sosteneva ad es. che può essere sciopero ogni astensione dal lavoro per rivendicare qualcosa nei confronti del proprio datore di lavoro, anche quelli derivanti da quella parte di giurisprudenza che basandosi sulle modalità dello sciopero sostenevano che esso fosse un’astensione collettiva necessariamente proclamata dall’organizzazione sindacale. Nel 1980 quindi c’era solo l’art. 40 della Costituzione e nient’altro (se non degli articoli del c.p. che prevedevano lo sciopero come reato); di fronte a ciò le Corti di merito e di legittimità costituzionale si trovano a dover costruire in via giurisprudenziale la disciplina dello sciopero; la disciplina è scritta dalle Corti interpretando l’art.40. La Corte di Cassazione nel 1980 da appunto una definizione di sciopero e aggiunge il termine “fine” : “ qualsiasi astensione collettiva dal lavoro per il raggiungimento di un fine comune collettivo è sciopero” (Cass. 711/1980) .: non importa se è a singhiozzo se è a scacchiera… TUTTE le forme di astensione collettiva per la tutela di un interesse comune è sciopero e quindi non ci possono essere limiti interni che derivino dalle modalità con cui si sciopera. Rimane un unico limite per quando riguarda la finalità: Cass dice : FINE COMUNE .sia per Fini Contrattuali ma anche per *finalità cosiddette economiche-politiche (rivendicazioni che riguardano la disciplina dei rapporti di lavoro che però non sono inerenti a rivendicazioni nei confronti del datore di lavor; es.: job acts) e poi abbiamo già visto come la Corte abbia dichiarato legittimo anche lo *sciopero di solidarietà. Oggi perciò lo s ciopero per fini non contrattuali è un reato in soli due casi: sovvertimento dell’ordine costituzionale + impedimento degli atti di esercizio della sovranità popolare ; in questo modo la Corte Costituzionale porta lo sciopero politico sul piano della libertà ed una volta che si va a togliere la sanzione penale si dice appunta che quella forma di astensione collettiva è una libertà. Quindi, lo sciopero politico è considerato diritto ai fini dell’art.40 o è qualcosa di diverso?? Es.se mi astengo dal lavoro perché sono contrario alla nomina di Juncker alla Commissione Europea perché la Commissione stessa influenza l’ambito lavorativo: la risposta in via interpretativa dalle Corti e quando c’è uno sciopero economico-politico inerente alla rivendicazione a tutela di interessi collettivi dei lavoratori allora si rientra nello sciopero e nell’art. 40; quando si sciopera per ad es. Juncker è molto difficile decidere perché comunque c’è un legame con un possibile interesse dei lavoratori:ciò che occorre domandarsi e capire a riguardo dello sciopero politico- economico è: si sciopera per rivendicare qualcosa che concerne l’interesse collettivo dei lavoratori o si sciopera per un motivo politico e basta (ad. Es sciopero perché vengano liberati i Marò in India)? Il confine però tra la due fattispecie non è così chiaro e va considerato caso per caso ma nel caso lo sciopero sia politico
saranno vincolanti per le parti firmatarie e non per le parti dissenzienti. Siamo di fronte anche in questo caso ad un’interpretazione della dottrina; manca la giurisprudenza ma, è una dottrina abbastanza consolidata.) Come si risolve una controversia che sorge durante la vigenza del contratto?? I lavoratori, è stato più volte sottolineato, possono scioperare perché le clausole di tregua e raffreddamento sono vincolanti solo per le oo.ss.; il meccanismo che viene messo in piedi dal T.U. è conciliatorio per cui si dice che: “le parti contraenti concordano che eventuali comportamenti non conformi agli accordi siano oggetto di una procedura arbitrale da svolgersi a livello confederale. ” A tal fine viene prevista la “costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato composto , pariteticamente, da un rappresentante delle ooss interessate e da altrettanti rappresentanti della Confindustria , nonché da un Presidente , individuato di comune accordo o, in mancanza di accordo, a sorteggio fra esperti della materia indicati in una apposita lista definita di comune accordo, entro 30 giorni, dalle parti stipulanti il presente accordo.” Questo collegio è competente anche ad individuare “le misure da applicarsi nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente accordo e, in particolare, dell’obbligo di farne rispettare i contenuti alle rispettive articolazioni, a tutti i livelli.”
La questione inerente allo sciopero dei SPE è di estrema difficolta fino agli anni ’90 perché, non essendoci alcuna legge, la situazione veniva risolta caso per caso dalla giurisprudenza; Poi intervengono i Codici di autoregolamentazione che hanno due limiti: sono una pluralità perché ogni oo.ss. con il datore di lavoro poteva stipulare un codice, sono veri e propri CC con efficacia inter partes degli stessi (solo per lavoratori iscritti). Si Arriva alla legge 146/1990 : quali sono i SPE: elenco aperto ed esemplificativo in relazione ai diritti della persona cost garantiti. Ci sono quindi da un lato i diritti della persona costituzionalmente garantiti e dall’altro i servizi volti alla loro realizzazione: interpretazione estensiva della Commissione di garanzia : ad esempio si è posto il problema per i servizi di pulizia di treno e aerei indispensabili affinché il servizio possa avvenire: Comm. ha chiesto l’estensione dei servizi affinché anche questi soggetti vi venissero ricompresi all’interno. La C ommissione di garanzia è un organo composto da 5 membri che sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato ed ha il compito di fare funzionare la legge. La legge dopo aver individuato questo elenco, individua anche delle regole. Stabilisce il Procedimento da seguire per scioperare nei servizi pubblici essenziali: 1) Innanzitutto vanno individuate le prestazioni minime indispensabili che devono essere garantite per la tutela di quei diritti della persona costituzionalmente garantiti; Sono scritte nei CC, di regola dovrebbero essere pubblicate attraverso i mass media ed in particolar modo in internet. Inizialmente, prima dell’approvazione, il CC è sottoposto al giudizio della Commissione di garanzia che deve valutare la conformità del contratto alla legge. Spesse volte la legge si è trovata a dire di no al contenuto di CC. Una volta che il CC collettivo è dichiarato idoneo dalla commissione allora può essere adottato. Domanda: fino a quando il CC non viene adottato quali sono le prestazioni minime indispensabili da considerare?? La Comm. stessa individua una regolamentazione provvisoria fino a quando non si stipula un CC ritenuto da essa idoneo. 2) (punto aggiunto con modifica nel 2000) prevede che i CC devono in ogni caso prevedere delle procedure di raffreddamento e di conciliazione , obbligatorie per entrambe le parti da esperire prima della proclamazione dello sciopero. Si deve tentare, prima di proclamare lo sciopero, una conciliazione. 3) I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto(entro 10 gg intenzione di scioperare) , nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. Deve essere una proclamazione preventiva per poter darne comunicazione agli utenti. 4) Sono le imprese erogatrici del servizio pubblico che devono informare gli utenti.(5 Giorni Prima) e inoltre, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come Lo sciopero nei servizi pubblici deve sempre avere una durata e quindi si deve dare indicazione di un inizio e di una fine. Inoltre tra uno sciopero e l’altro devono intercorrere degli intervalli minimi stabiliti all’interno dei CC.
C ommissione di garanzia :
terremotato → la commissione può darne immediatamente notizia al Presidente del Consiglio dei ministri se si tratta di sciopero nazionale oppure al Prefetto se si tratta di sciopero in un determinato territorio i quali hanno il potere di PRECETTAZIONE: (e Sanzioni) adottano un’ordinanza con la quale si prevedono le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona. Queste misure possono prevedere il posticipo; misure idonee ecc….il contenuto può essere il più disparato ma di regola è la posticipazione dello sciopero. Nel caso in cui l’ordinanza non sia rispettata sia i lavoratori che le organizzazioni sindacali sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa. Nel caso in cui non ci sia un pericolo così grave ed imminente ma solo una semplice violazione, è la Commissione stessa che ha il potere sanzionatorio: vs le ooss che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi. (sanzione economica) Se sono i lavoratori ad essere sanzionabili perché non rispettano il CC vengono sanzionati dal datore di lavoro. Anche le associazioni degli utenti possono agire in giudizio, è un aspetto anch’esso introdotto con la modifica del 2000. Modifica che ha introdotto anche una sanzione in caso di revoca spontanea dello sciopero proclamato , dopo che se ne sia già data informazione all’utenza, si considera azione sindacale sleale e viene sanzionata dalla Commissione di garanzia (per evitare il c.d. effetto annuncio) eccezione: “Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. ” Un’altra cosa introdotta sempre con la riforma della legge 83/2000 a seguito di una pronuncia importante della Corte Costituzionale: prevede che queste regole (procedura sciopero spe) si applichino anche ai lavoratori autonomi.