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Risposte alle domande del secondo preappello di procedura civile prese a lezione nell'a.a. 2017/2018.
Tipologia: Appunti
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La citazione è un atto processuale doppiamente recettizio destinato anzitutto al convenuto e quindi contenente la vocatio in ius, cioè la chiamata dinnanzi al giudice. Essendo un atto indirizzato anzitutto al convenuto la citazione deve essere notificata nei modi di legge, cioè o con ufficiale giudiziario o da parte dell'avvocato a mezzo del servizio postale oppure tramite PEC quando il destinatario sia munito di un indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato sull'elenco nazionale degli indirizzi digitali in base al codice dell'amministrazione digitale (come quanto previsto dalla legge 53/1994 sulle notificazioni degli avvocati). Gli effetti della notificazione, sempre che questa si perfezioni giungendo a buon fine (cfr. sentenza delle Sezioni Unite del 2016 sulla distinzione tra notificazione nulla e notificazione inesistente: la notificazione inesistente è quella eseguita dal soggetto non legittimato oppure quando la notificazione non è giunta al destinatario in alcun modo e non è giunta in luoghi a lui disponibili. L'inosservanza sulle regole di notificazione degli atti di cui agli articol 137 e ss da luogo a una nullità ex tunc se c'è la rinnovazione o se si raggiunge lo scopo dell'atto, cioè se il convenuto compare davanti al giudice) La citazione non va confusa con la notificazione. La citazione è un atto redatto dall'avvocato, è un atto della parte. La notificazione è un atto dell'ufficiale giudiziario o dell'avvocato spesso interferito da un ufficiale postale, è un procedimento. I requisiti di forma della citazione sono contenuti negli articoli 163, 163 bis e 164. Il ricorso è l'atto introduttivo del giudizio che si propone mediante deposito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario adito che impone l'emanazione di un decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice designato e solo successivamente la notificazione del ricorso e del decreto alla parte convenuta. Il ricorso di per sé è quindi sprovvisto di vocatio in ius, cioè della parte destinata al convenuto e funzionale alla chiamata in giudizio dello stesso. La chiamata in giudizio del convenuto avviene attraverso un atto complesso composto da ricorso dell'attore e decreto di fissazione dell'udienza emesso dal giudice da notificare come un tutt'uno al convenuto. Ai sensi dell'art. 39, ultimo comma cpc, la prevenzione si ha con la notificazione nei processi che iniziano con citazione, con il deposito del ricorso nei processi che iniziano con ricorso. Gli effetti processuali della domanda si producono con la notificazione per la citazione, esattamente con l'avvio della notificazione che giunga a buon fine, con il deposito del ricorso per i processi che inizino con ricorso. Per gli effetti sostanziali occorre distinguere a seconda che tali effetti presuppongano o meno la ricezione dell'atto introduttivo della lite. Se gli effetti sostanziali hanno carattere recettizio anche nel caso di ricorso occorre la notificazione. Per esempio l'effetto interruttivo sospensivo della prescrizione o l'effetto impeditivo dell'usucapione presuppongono la notificazione dell'atto alla controparte. Lo stesso in relazione ai frutti della cosa posseduta (art. 1148 cc). Anche nei processi che iniziano con ricorso l'effetto interruttivo sospensivo della prescrizione esige la notificazione. L'effetto prenotativo derivante dalla trascrizione dell'atto nei registri immobiliari o di beni mobili resgistrati preuppone per legge l'avvenuta notificazione; la trascrizione dell'atto introduttivo è possibile quindi solo dopo la notificazione di ricorso e di decreto. Gli effetti sostanziali che invece non presuppongono la ricezione dell'atto introduttivo della lite, come per esempio l'impedimento della decadenza, si producono nei processi che iniziano con citazione con l'avvio della notificazione che giunga a buon fine, nei processi che iniziano con ricorso con il deposito del ricorso. Nella citazione c'è la vocatio in ius, nel ricorso non c'è. Nel ricorso proposizione della domanda e costituzione in giudizio coincidono, nella citazione no. 2) I requisiti attinenti alla vocatio in ius nella citazione Sono i requisiti che attengono alla struttura dell'atto processuale. Sono requisiti di forma dell'atto, il cui difetto determina o può determinare una nullità processuale, ma che si riferiscono ad elementi che appartengono alla struttura contenutistica dell'atto stesso. L'atto introduttivo del processo è il più importante ed è l'atto che contiene la domanda giudiziale, cioè la forma di esercizio del diritto di azione.
il vizio attinente alla vocatio in ius l'atto di citazione ha raggiunto il suo scopo, quindi in base al principio generale di cui all'art. 156 cpc la nullità è sanata. Se però il convenuto comparso lamenta il difetto del termine per comparire o la mancanza dell'avvertimento delle decadenze (vizio attinente al numero 7 dell'art. 163) il giudice rinvia la causa ad un'udienza successiva che consenta l'osservanza del termine minimo a comparire. Se il convenuto compare si ha la sanatoria ex tunc del vizio. La nullità dell'atto di citazione per vizi attinenti la vocatio in ius (difetto dei termini minimi a comparire, mancata indicazione dell'udienza, …). In tutti questi casi l'art 164 consente di sanare il vizio con efficacia ex tunc, retroattiva, allorchè il convenuto non sia comparso e il giudice, come è suo preciso potere-dovere, ha assegnato all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto di citazione (sempre nel rispetto dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis). Naturalmente l'atto di citazione in rinnovazione conterrà l'elemento della vocatio in ius che era mancante o che risultava assolutamente incerto (se non c'era l'avvertimento dovrà essere inserito l'avvertimento; se non c'era parte dell'avvertimento verrà integrato; ...). Se l'attore non provvede alla rinnovazione nel termine perentorio il processo si estingue ed è dichiarato estinto dal giudice anche d'ufficio a norma dell'art. 307 comma
che l'atto di citazione concernente un diritto autoindividuato sia nullo per violazione del diritto di difesa e che allo stesso debba quindi applicarsi l'art. 164 cpc ai fini della sanatoria dei vizi. Non di meno, la sanatoria potrà operare con efficacia retroattiva, cioè ex tunc, diversamente da quanto avviene per la sanatoria dei vizi dell'editio actionis, proprio perchè si tratta di un diritto autoindividuato che si esercita in giudizio senza necessità di dedurre la sua fattispecie costitutiva. 6) La comparsa di risposta del convenuto La comparsa di risposta è l'atto disciplinato dall'art. 167 cpc con cui il convenuto si costituisce in giudizio con proprio avvocato davanti al tribunale e davanti al giudice di pace salve le cause di valore inferiore a 1100 euro. La costituzione del convenuto, cioè il suo ingresso nel processo come parte attiva, avviene 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione dall'attore oppure dell'udienza differita dal giudice ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 cpc. In caso di abbreviazione dei termini a comparire sino alla metà ai sensi dell'art. 163 bis, il termine per la costituzione del convenuto è ridotto da 20 a 10 giorni. In tale termine di 20 o 10 giorni il convenuto deve (ha l'onere di) compiere 3 attività processuali a pena di decadenza, cioè che sono precluse qualora il termine non sia osservato. La costituzione avviene mediante deposito cartaceo o telematico della comparsa di risposta con la procura al difensore, con la copia notificata dell'atto di citazione o dell'atto introduttivo e con i documenti che si offrono in comunicazione (cioè che si depositano). Le attività che sono precluse se non è osservato dal convenuto il termine di cui all'art. 167 cpc sono: la proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (eccezioni in senso stretto); la proposizione di domanda riconvenzionale; la chiamata in causa di un terzo. L'ulteriore attività di contestazione specifica ex artt. 115 comma 1 e 167 cpc non è preclusa e può avvenire anche successivamente non essendo prevista dalla legge alcuna decadenza per lo svolgimento di tale attività. Cominciando dalle eccezioni in senso stretto, cioè non rilevabili d'ufficio, per le eccezioni e sul criterio distintivo delle due eccezioni (in senso stretto e in senso lato): per le eccezioni processuali si deve far riferimento alla disciplina dettata dal legislatore avvretendo che la regola è quella della rilevabilità anche d'ufficio. Ad esempio l'eccezione di giurisdizione è rilevabile anche d'ufficio in primo grado, quindi non si decade se non si solleva l'eccezione di carenza di giurisdizione con la comparsa di risposta. La comparsa di risposta è l'atto con cui il convenuto formula le proprie difese e si costituisce in giudizio. La stessa va depositata o in forma cartacea, col fascicolo, o in forma telematica. Il d. l. 179/2012 (codice sul processo digitale) consente alle parti di costituirsi ancora in forma cartacea. Ai sensi dell'art. 167 cpc e conformemente all'avvertimento contenuto nell'atto di citazione il convenuto deve compiere nella comparsa di risposta tempestivamente depositata 3 attività:
7) Nullità della domanda riconvenzionale La domanda riconvenzionale consiste in una controdomanda proposta dal convenuto nei confronti dell'attore o di altre parti con la quale il convenuto intende ottenere il riconoscimento di un bene della vita, di una utilità, e che amplia l'oggetto del processo perchè aggiunge al diritto fatto valere dall'attore il diritto fatto valere dal convenuto che normalmente dovrebbe essere connesso col titolo della domanda o col titolo dell'eccezione. es. annullabilità del contratto per errore che il convenuto può opporre a titolo di eccezione o può proporre una domanda riconvenzionale di annullamento. Questa attività va compiuta entro 20 giorni prima della prima udienza con la comparsa di risposta. La disciplina della domanda riconvenzionale si trova nell'art. 167 cpc con esclusivo riferimento agli elementi che compongono la editio actionis, non invece con riguardo agli elementi della vocatio in ius perchè la domanda riconvenzionale è proposta in un processo già instaurato dall'attore e quindi non necessita di alcuna vocatio in ius sebbene si chiami riconvenzionale (nel senso che il convenuto, proponendo la domanda, riconviene l'attore in quel medesimo processo, si fa attore). L'art. 167 comma 2 cpc, quando disciplina la nullità della domanda riconvenzionale si preoccupa soltanto della domanda riconvenzionale che sia indeterminata o indeterminabile, cioè assolutamente incerta nella sua identificazione, con riguardo essenzialmente ai suoi elementi oggettivi (petitum, soprattutto sostanziale, e causa petendi). Il giudice, anche d'ufficio, rileva l anullità della domanda riconvenzionale e assegna un termine per integrarla sanando con effetto dal deposito dell'atto integrativa (efficacia ex nunc). Se il termine perentorio non viene rispettato si ha un caso di estinzione parziale, che riguarda cioè soltanto la domanda riconvenzionale che si avrà per non proposta. Nella prassi la riconvenzionale non sanata nel termine perentorio viene dichiarata inammissibile. Il processo prosegue allora sulla domanda proposta dall'attore con l'atto di citazione. La sanatoria, quando è depositata nel termine perentorio assegnato, lascia impregiudicate le decadenze maturate: se medio tempore sono decorsi dei termini di decadenza o di prescrizione questi non possono essere sanati. 8) Modalità della chiamata in causa del terzo su istanza di parte Art. 269 cpc richiamato dall'ultimo comma dell'art. 167 cpc sulla dichiarazione a pena di decadenza nella stessa comparsa di voler chiamare in causa un terzo con la richiesta di differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini a comparire. Le modalità di chiamata in causa del terzo su istanza di parte risultano dal combinato disposto dell'art. 269 e dell'art. 167 cpp. Art. 269 comma 2: “Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis (non inferiori a 90 o 150 giorni, a seconda che il luogo della notificazione si trovi in Italia o all’estero). Il giudice istruttore, entro 5 giorni dalla richiesta (termine non perentorio), provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto”. Questa attività viene svolta prima della udienza. Nel 2006 le SU hanno detto che il giudice ha un potere discrezionale di valutare se la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto non costituisca un eventuale abuso del processo e ne ritardi o comunque ostacoli la ragionevole durata. Nel 2006 le SU avevano detto semplicemente che se l'istanza di chiamata in causa riguardava un litisconsorte necessario non poteva essere negata. Dopodichè ci si era sforzati di trovare un criterio a questo potere-dovere della cassazione: se la chiamata in causa del terzo è in garanzia propria va sempre disposta, se è in garanzia impropria il giudice valuta (cfr. presupposti della chiamata in causa dell'evento coatto su istanza di parte). Nel 2015 le SU hanno fatto venir meno la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria. I criteri individuati per applicare il potere discrezionale del giudice alla chiamata in causa del terzo sono quindi venuti meno. Oggi non abbiamo ancora un criterio. C'è una
discrezionalità troppo ampia del giudice istruttore che può valutare in maniera più o meno discrezionale se autorizzare la chiamata oppure no. Di regola è sempre autorizzata a meno che non risulti manifestamente connotata da un legame di connessione oggettiva assai esile. es. c'è un litiscosorzio passivo (più convenuti). Uno dei convenuti vuole fare una domanda riconvenzionale incrociata (verso un altro dei convenuti). Per la proposizione della domanda riconvenzionale La Cassazione ha inventato un meccanismo di chiamata in causa del terzo e ha imposto al convenuto che voglia effettuare una domanda riconvenzionale incrociata (???). Differenza tra quanto previsto dalla legge che non distingue la domanda riconvenzionale incrociata dalle altre e la giurisprudenza delle SU. Se la chiamata in causa del terzo non presente nel processo si segue quanto previsto dal 167 ultimo comma e 269 comma 2. lo stesso si fa se si propone una domanda riconvenzionale incrociata nei confronti di altro litisconzorte passivo che viene considerato terzo rispetto al rapporto processuale tra l'attore e ciascuno dei convenuti. 9) Mancata o ritardata costituzione delle parti Art. 171 cpc. Quando le parti non si siano costituite nel rispettivo termine o si siano costituite tardivamente la causa non è stata iscritta a ruolo o ne deve essere disposta la cancellazione dal ruolo. Le parti in ogni caso hanno un termine di 3 mesi per riassumere il processo quiescente attraverso un atto che si chiama comparsa di riassunzione ai sensi dell'art. 125 disposizioni di attuazione cpc che ha tutte le caratteristiche dell'atto di citazione perchè deve contenere anche la vocatio in ius per una nuova udienza davanti a quel medesimo giudice (ufficio giudiziario) già adito per effetto della notifica del primo atto di citazione. Questa disciplina è contenuta nell'art. 171 cpc commi 1-2 e 307 cpc sull'estinzione. Il processo si estingue se decorre inutilmente il termine di 3 mesi per la riassunzione. Anche il convenuto quindi, nel costituirsi in giudizio, ha l'onere di iscrivere la causa a ruolo per ottenere una pronuncia sul merito. La mancata iscrizione a ruolo e il decorso di 3 mesi estingue il processo (estinzione determinata da mancata iscrizione a ruolo e mancata riassunzione del termine, è un doppio inadempimento). Anche se il processo si estingue non si estingue il diritto, l'azione intesa in senso romanistico come contenente il diritto sostanziale che è stato azionato in giudizio. Se però una delle due parti si è costituita nel termine l'altra parte può costituirsi fino alla prima udienza. Restano tuttavia ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167. 10) Mancata comparizione delle parti all’udienza Art. 181 e art. 309 cpc. La mancata comparizione delle parti all'udienza fa riferimento non all'ingresso delle parti nel processo per svolgervi attivamente la difesa (che è la costituzione), ma all'onere di presenza delle parti intese come avvocati. L'art. 181 fa riferimento alla prima udienza, l'art. 309 fa riferimento alle udienze successive. La disciplina è però la stessa. (La mancata comparizione di una parte il processo prosegue essendo presente l'altra parte). Se compare nessuna delle parti costituite (non si può comparire senza essere costituiti) il giudice rinvia il processo ad una udienza successiva di cui viene dato avviso alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza allora il giudice emette un'ordinanza disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. Se le parti compaiono il processo prosegue nello stato in cui si trovava. Lo stesso avviene per le udienze successive ai sensi dell'art. 309 cpc.
scopo. Questa disciplina si trova nell'art. 291 comma 1: prima di dichiarare la contumacia del convenuto il giudice deve controllare d'ufficio la regolarità della notificazione. Se la notificazione non è regolare ordina la rinnovazione della notificazione. (notificazione inesistente quando la notifica o è compiuta da un soggetto non legittimato a compierla o quando il procedimento notificatorio non è arrivato al suo esito. Se la notificazione è semplicemente nulla la rinnovazione sana ex tunc). L'altra attività del giudice riguarda l'integrità del contraddittorio sotto il profilo della presenza di tutti i soggetti legittimati a partecipare a quel processo. L'integrità del contradditorio evoca la figura del litisconsorzio necessario. Il giudice deve verificare subito la necessità di integrare il contraddittorio emanando l'ordine di integrazione del contraddittorio alla parte più diligente (in genere l'attore) nei confronti di quei soggetti titolari di una situazione inscindibile. Dopo guarda se c'è una domanda riconvenzionale e se questa domanda è stata proposta con l'identificazione dei suoi elementi oggettivi sotto il profilo del petitum e della causa petendi. Se la domanda riconvenzionale non è individuata o risulta assolutamente incerta la sua identificazione abbiamo un vizio analogo al difetto di editio actionis: il giudice assegnerà un termine per integrare la stessa con deposito di memoria integrativa comportando una sanatoria ex nunc. E' per questo richiamato l'art. 167 commi 2-3. Viene inoltre richiamato l'art. 182: controllo sulla regolare costituzione delle parti sotto il profilo della legittimazione processuale (c'è un minore devono intervenire i genitori, c'è un inabilitato deve intervenire un curatore, c'è una società deve costituirsi in giudizio la società attraverso il legale rappresentante, …). La sanatoria degli eventuali vizi entro un termine perentorio è ex tunc, si ratificano gli effetti prodotti. (Art. 183 comma 4: principio di collaborazione tra le parti e il giudice. Il giuidice studia il fascicolo, richiede i chiarimenti necessari, indica le questioni rilevabili d'ufficio (di rito e di merito) delle quali ritiene opportuna la trattazione affinchè le parti ne discutano. Questo principio è la realizzazione del contraddittorio in senso proprio (processo = actus trius personarum, contraddittorio fra tre parti: giudice, attore, convenuto) ). Svolte le attività preliminari di cui al comma 1, se il giudice deve emanare i relativi provvedimenti (es. nullità della citazione, …) il giudice deve rinviare l'udienza ex art. 183 cpc. Se invece non ci sono i provvedimenti da emanare il giudice discute del fascicolo con le parti e imposta la lite. 13) Le attività dell’attore in prima udienza schema delle principali barriere preclusive nel rito ordinario: l'attore con l'atto di citazione determina l'oggetto del processo nei suoi elementi oggettivi (petitum e causa petendi) e in realzione ai soggetti intesi come parti in senso sostanziale. Di regola, una volta determinato l'oggetto della domanda, l'attore non può modificarla nel seguito del processo né proporre domande nuove. Si tratta del cd. Divieto di Mutatio libelli (modifica della domanda). Il convenuto, con la comparsa di risposta, deve proporre a pena di decadenza 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione le eccezioni in senso stretto (eccezioni processuali di merito non rilevabili d'ufficio), le domande riconvenzionali e le istanze di chiamata in causa di terzi. In prima udienza l'attore ha l'onere di reagire alle difese del convenuto proponendo a sua volta le eccezioni in senso stretto, le domande riconvenzionali (reconventio reconventionis) e le istanze di chiamate in causa di terzi che siano conseguenza delle difese del convenuto e ciò deve fare l'attore a pena di decadenza nell'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 cpmma 5 cpc. Questo significa, per esempio, che se il convenuto ha proposto una domanda riconvenzionale l'attore ha l'onere di eccepire la prescrizione del diritto in prima udienza. Questa è la terza barriera preclusiva e dopo questa barriera preclusiva cessa il botta-e-risposta tra attore e convenuto. Con la terza barriera preclusiva a carico dell'attore art. 183 comma 5: attività consequenziali a quelle del convenuto. Iniziano poi i termini congiunti (non più termini differenziali).
14) Modificazioni e precisazioni delle domande e delle eccezioni Art. 183 ultima parte del comma 5: dopo la barriera preclusiva dell'attore, in prima udienza le parti possono (sia facoltà sia onere perchè se l'attività non viene svolta ci sono delle decadenze) precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Finita la fase assertiva (di allegazione e proposizione) c'è la frase di precisazione (precisare e modificare). Precisare =emendatio, modificare =mutatio. Le precisazioni e le modificazioni delle domande e delle eccezioni possono essere compiute dalle parti all'udienza di trattazione oppure, se anche una sola delle parti lo richieda, nel primo dei termini perentori assegnati dal giudice per il deposito di 3 memorie:
16) Il provvedimento di ammissione delle prove Dopo aver scambiato le memorie e il loro deposito telematico, L'art. 183 comma 7 Alla prima udienza di comparizione e trattazione quando il giudice ha assegnato i tre termini può: assegnare una successiva udienza successiva al termine per discutere con le parti sulle memorie oppure, senza fissare un'altra udienza, trattenere il fascicolo a riserva entro 30 giorni dalla scadenza. Questa deve essere comunicata alle parti affinchè queste sappiano Si tratta dell'ordinanza emanata dal giudice istruttore dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 o a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione e trattazione, emanandola entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine, ovvero a seguito di un'udienza fissata dopo la scadenza dell'ultimo dei 3 termini per discutere con le parti (cioè coi loro avvocati) sulle istanze istruttorie. L'ordinanza presuppone la disamina delle deduzioni istruttorie per prove costituende le quali vengono ammesse se il giudice ritiene le stesse rilevanti e ammissibili. Il giudizio di rilevanza consiste nella utilità cognitiva del fatto dedotto ad oggetto dell'istanza di prova costituenda ai fini della decisione della causa nel sesno che deve trattarsi di fatti che le parti si propongono di provare attraverso i mezzi di prova dedotti in quanto dimostrativi dell'esistenza dei fatti costitutivi o dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi (dei fatti principali, cioè i fatti da cui le norme giuridiche applicabili fanno discendere rispettivamente il venire in essere del diritto ovvero la sua estinzione, la sua modificazione o l'impedimento la produzione dei suoi effetti). Nello stabilire la rilevanza delle deduzioni istruttorie delle parti per l'ammissione delle prove costituende il giudice deve dunque vagliare il legame logico-giuridico che eisste tra i fatti che le parti si propongono di provare e la norma che disciplian la fattispecie escludendo i fatti irrilevanti in applicazione dell'antico brocardo che è parte integrante del principio di economia processuale per cui frustra probatur quod probatum non relevat (è inutile che venga provato quello che una volta provato non ha rilevanza). Il giudizio di rilevanza riguarda i fatti dedotti a oggetto di prova costituenda che si ipotizza risultino provati all'esito dell'istruttoria e se ne stabilisce il legame logico, di carattere induttivo, rispetto ai fatti principali produttivi degli effetti giuridici. In sostanza quello che si compie è un giudizio ipotetico a priori (ipotizzo come provato quel fatto e mi chiedo le conseguenze giuridiche che ne scaturiscono in relazione alla regola giuridica applicabile alla fattispecie). Non riguarda le prove precostituite che sono già in mano al giudice e devono essere valutate. Oltre al giudizio di rilevanza nel provvedimento di ammissione delle prove costituende il giudice deve altresì verificare se siano o meno ammissibili, cioè se l'ordinamento non vieti di utilizzare determinate prove per dimostrare certi fatti. Vi sono regole legali concernenti mezzi di prova, la più importante delle quali è il divieto tendenziale di provare per testimoni i contratti (artt. 2721 e ss) ppure il divieto di provare per testimoni la simulazione quando la simulazione sia dedotta dalle parti (se la simulazione è ammessa dia terzi allora la prova testimoniale è ammissibile). Questi divieti di prova rispondono ai criteri più vari: la prevalenza della prova scritta sulla prova orale in materia contrattuale è una tradizione(per la certezza degli atti giuridci si impone la prova scritta). Possono esserci però delle prove illecite, anche in tal caso inammissibili perchè violano norme imperative dell'ordinamento. L'illiceità della prova determina l'inammissibilità della prova costituenda. Rilevanza – ammissibilità. Procedura: o a trattenuta riserva del fascicolo o con fissazione di udienza in prosecuzione di udienza, provvede basando i mezzi di prova costituendi su un giudizio di rilevanza (basato sulla logica del diritto) e di ammissibilità (basato sulla legge).
17) Il calendario del processo Art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del cpc. Di scarsa utilizzazione. Imporrebbe al giudice, quando dispone un'istruttoria, di fissare le udienze successive per l'assunzione delle prove costituende. Fissa altresì l'udienza di precisazione delle conclusioni. Per rafforzare questo potere-dovere del giudice, il legislatore ha previsto una serie di sanzioni disciplinari in capo ai consulenti, agli avvocati e al giudice con una regressione di carriera. Questa norma è tendenzialmente disapplicata. Dietro l'introduzione di questa norma ci sono accordi di procedura e di programmazione stranieri. Lo scopo è quello di dare dei tempi certi e di rimanere all'interno dei termini previsti dalla legge Pinto (3 anni in primo grado) sulla durata ragionevole del processo. 18) L’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione L'interrogatorio libero non va confuso con l'interrogatorio formale. Quest'ultimo è un mezzo di prova riservato alle parti, volto a provocare la confessione della controparte (cioè la dichiarazione di fatti sfavorevoli alla parte che confessa). L'interrogatorio libero, invece, è disposto anche d'ufficio dal giudice ovvero su richiesta di una parte e ha una pluralità di funzioni: serve anzitutto al giudice per chiarire i fatti controversi e quelli non contestati interrogando direttamente le parti convocate di persona dinnanzi a lui le quali possono anche comparire attraverso un procuratore speciale che sia a conoscenza dei fatti e sia altresì munito del potere di transigere o conciliare la lite. La procura a questo procuratore speciale può essere autenticata anche dal difensore, non occorre un'autenticazione notarile. La seconda funzione è collegata al tentativo di conciliazione che il giudice può esperire, se ve ne siano i presupposti, per raggiugere la composizione della ocntroversia attraverso un accordo conciliativo consacrato in un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, dai difensori nonché dal giudice stesso e che costituisce titolo esecutivo nonché titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. La terza ed ultima funzione dell'interrogatorio libero è quella di acquisire informazioni dalle parti personalmente comparse, la cui efficacia è quella degli argomenti di prova, cioè di informazioni idonee a fondare la prova dei fatti controversi purchè vi siano anche ulteriori elementi di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 cpc. Questo è il contenuto dell'art. 185 cpc. l'interrogatorio libero è un istituto processuale con differenti funzioni: serve anzitutto al giudice per ottenere dalle parti personalmente comparse o da loro procuratori speciali che siano a conoscenza dei fatti e che abbiano anche il potere di transigere e conciliare la controversia, chiarimenti sul thema decidendum. Per comprendere la materia del contendere ei fatti reciprocamente contestati. La seconda funzione svolta dall'interrogatorio libero è quella di tentare la conciliazione della controversia attraverso appunto la ricerca di un accordo di natura fondamentalmente transattiva che eviti la prosecuzione della lite ponendo capo a una conciliazione giudiziale. La conciliazione giudiziale è l'accordo attraverso cui le parti compongono la controversia davanti al giudice riportato nel verbale di causa sottoscritto dalle parti e dal giudice, oltre che normalmente dagli avvocati che assistono le parti, che ha efficacia di titolo esecutivo e di titolo per la iscrizione di ipoteca giudiziale. Molti diritti di cui le parti non possono disporre o possono relativamente disporre al di fuori del giudizio quando formano oggetto di conciliazione giudiziale sono altresì oggetto di valida disposizione. Si pensi ad esempio alla materia del diritto del lavoro in cui le conciliazioni tra datore di lavoro e lavoratore vanno stipulate in sede protetta, cioè con l'assistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro, ovvero in sede giudiziale (in questo capo applicando le norme del rito del lavoro e segnatamente l'art. 420 cpc il cui contenuto però è sostanzialmente analogo all'art. 185 cpc sul
**20) L’ordinanza di pagamento di somme non contestate
elencate nell'art. 50 bis ed eventualmente in norme speciali (es. art. 14 d. lgs. 150/2011 sulla semplificazione di riti riserva al collegio di tribunale con rito sommario i procedimenti per la liquidazione dei compensi per attività giudiziale civile). (ricordare qualche tipologia di controversia, ovvero: quando c'è l'intervento del Pubblico Ministero che rivela come la materia del contendere sia indisponibile o implichi comunque degli interessi pubblici; nelle cause speciali della legge fallimentare; le cause devolute alle sezioni specializzate tranne quelle del rito del lavoro, principalmente sono imprese e agrarie; omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del cda, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori della società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi -società di capitali e non di persone-; impugnazione di testamenti e riduzione per lesione di legittima – le impugnazioni ereditarie sono monocratiche; cause di responsabilità civile dello Stato per responsabilità dei magistrati; azioni risarcitorie di classe collegiali sia nella fse di ammissibilità sia nella fase di merito; procedimenti in camera di consiglio salvo che sia diversamente disposto). La regola è contenuta nell'art. 50 ter (fuori dei casi di cui al 50 bis il tribunale decide in composizione monocratica). L'art. 50 quater ci dice che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice della decisione (è stata emessa una sentenza da giudice monocratico nelle ipootesi di cui all'art. 50 bis o contrario) è un vizio che provoca la nullità della sentenza da farsi valere con apposito mezzo di impugnazione (appello o ricorso per cassazione) altrimenti si sana. Il giudice della decisione non può rilevare d'ufficio la nullità. L'art. 158 cpc (nullità derivante dalla costituzione del giudice) dice che può essere rilevata anche d'ufficio non fa riferimento all'art. 1 24) Precisazione delle conclusioni e rimessione in decisione La precisazione delle conclusioni è l'attività non necessariamente compiuta in un'aapposita udienza ma che la prassi fa compiere alle parti in una udienza appositamente fissata (udienza di precisazione delle conclusioni) nella quale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni definitive al termine della istruzione in senso lato e che intendono sottoporre al collegio se la causa è collegiale o al giudcie unico se la causa è monocratica. Il tutto nei limiti delle barriere preclusive già cadute nel processo (quindi delle domande e delle eccezioni in senso stretto tempestivamente proposte ed eventualmente precisate o modificate con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, nonché le istanze istruttorie non ammesse o non assunte nel corso dell'istruzione. Le domande, le eccezioni e le istanze istruttorie non riproposte nel rpecisare le conclusioni si presumono rinunciate salvo che dagli atti non risulti diversamente – presunzione relativa). Fatte precisare le conclusioni, il giudice istruttore rimette la causa in decisione: la trattiene in decisione quando è giudice monocratico di tribunale o la rimette al collegio quando la causa è demandata a decisione collegiale. Nel rimettere la causa in decisione il giudice di regola assegna alle parti i termini comuni per il deposito delle comparse conclusionali fino ad un massimo di 60 giorni e successivi termini sempre comuni di 20 giorni non abbreviabili per le repliche alle conclusionali avversarie. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per le repliche il giudice monocratico dovrebbe depositare la sentenza. 60 giorni dalla scadenza per le repliche se il giudice è collegiale. Questa disciplina è contenuta agli articoli 189-190 cpc che valgono sia nei giudizi onocratici sia in quelli collegiali. (art. 189 cpc: Il giudice istruttore in pima udienza potrebbe eccepire l'esistenza di un'eccezione preliminare di rito o di merito che rende superfluo assegnare i termini e rimettere in istruzione). Art. 190: forma scritta della fase decisoria o fase decisoria a trattazione scritta: “per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine pù breve, comunque non inferiore a 20 giorni”.
maggior parte dei casi è una prestazione di carattere risarcitorio. Questa divisione in due tronconi del processo significa che la sentenza di condanna generica ha per oggetto il cosiddetto ”an debeatur” mentre la prosecuzione dell'istruttoria per la quantificazione della prestazione dovuta ha per oggetto il “quantum debeatur”. È solo quando c'è la sentenza sul quantum debeatur che is forma il titolo esecutivo perchè la prestazione è determinata e ha quindi tutti i caratteri affinchè quel provvedimento costituisca titolo esecutivo. La sentenza di condanna generica è sentenza non definitiva e quindi è soggetta ad impugnazione immediata o differita a seguito di riserva formulata dinanzi al giudice istruttore. Assieme alla sentenza di condanna generica il collegio, su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. La condanna provvisionale è una condanna che ha efficacia esecutiva e che si associa alla condanna generica sottostando però al medesimo regime delle sentenze non definitive perchè normalemnte non contiene una pronuncia sulle spese né la separazione delle cause. È quindi condanna a tutti gli effetti; nella misura in cui il danno risulta provato chiude ogni possibilità di revisione nel medesimo grado; il suo regime impugnatorio rimane quello della sentenza di condanna generica. La norma disciplina l'ipotesi della scissione dell'oggetto del processo tra quantum e an nell'ambito di un processo iniziato con oggetto unitario. L'oggetto della domanda è fin dall'inizio solo la domanda di condanna generica riserervando a separato processo il quantum debeatur. Il convenuto può reagire a questa domanda limitata dell'attore proponendo una sorta di domanda riconvenzionale chiedendo che si accerti anche il quantum debeatur, lo deve fare con un'attività avente tutte le caratteristiche della domanda riconvenzionale perchè amplia la domanda dell'attore. Se il giudizio procede solo sull'an debeatur la cognizione del giudice e la successiva sentenza vertono solo sull'accertamento della prestazione dovuta e se si tratta di una domanda di risarcimento del danno, della potenzialità dannosa della condotta tenuta dal convenuto. Quando i processi sono separati (an debeatur e quantum debeatur) devo attendere che si formi il giudizio sull'an debeatur per promuovere il processo sul quantum debeatur? Il giudizio sul quantum debeatur non è dipendente dal giudizio sull'an debeatur in senso tecnico. An e quantum sono porzioni di una medesima fattispecie che la legge processuale permette di scindere ma la fattispecie rimane unica. Non si tratta di pregiudizialità in senso tecnico perchè manca il carattere di interezza della situazione giuridica. Quindi posso iniziare subito il mio processo sul quantum debeatur. Se il processo ha fin dall'inizio una domanda di condanna generica la sentenza che accerta quella condanna generica è definitiva. 30) Esecutorietà della sentenza di primo grado l'art. 282 cpc stabilisce che tutte le sentenze emesse in primo grado siano tutte provvisioriamente esecutive. La norma è entrata in vigore dal primo gennaio 1993, prima solo le senteze emanate in grado di appello erano provvisoriamente esecutive. Secondo la giurispriudeznza della cassazione sono provvisoriamente esecutive solo le sentenze di condanna. Non lo sono quelle di accertamento mero, né quelle costitutive né nei capi condannatori che ad esse accedono allorchè questi capi condannatori siano collegati all'effetto costitutivo da un legame sinallagmatico. I capi condannatori che dipendono da capi costitutivi in modo sinallagmatico, cioè con un legame di reciprocità delle prestazioni di matrice contrattuale e di effetti che devono prodursi, non sono provvisoriamente esecutivi (sezioni unite, gennaio 2010). però se non c'è il legame sinallagmatico i capi condannatori che accedono a pronunce costitutive sono provvisoriamente esecutivi, possono quindi essere immediatamente suscettibili di esecuzione forzata. La condanna alle spese è provvisoriamente esecutiva? Secondo alcune passate sentenze no quando accedesse a sentenze non esecutive o di rigetto. La condanna alle spese accessoria a sentenza di accertamento mero non è provvisoriamente esecutiva.
L'art. 282 riguarda solo le sentenze di condanna. Non riguarda i capi condannatori che accedono a sentenze costitutive in cui ci sia il legame sinallagmatico, riguarda i capi condannatori che accedono a sentenze costitutive in cui non c'è il legame sinallagmatico e le condanne alle spese. Le sentenze di primo grado se impugnate in appello sono suscettibili di sospensione nella loro efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 283 cpc formulando istanza al giudice d'appello per gravi e fondati motivi che attengono alla probabile fondatezza dell'appelloo il pericolo legato all'insolvenza di una delle parti. 31) Consulenza tecnica d’ufficio lalalaretribuzione l'istruttoria in senso stretto o istruzione probatoria è il cuore della fase di trattazione o di istruzione in senso ampio ed è il momeno in cui si accertano i fatti rilevanti attraverso le prove che possono essere precostituite (documenti, preesistenti al processo e che entrano nel processo attraverso la produzione in giudizio – attività della parte compiuta negli scritti difensivi – con una barriera preclusiva che è, per la prova diretta, la memoria numero 2 di cui all'art. 183 comma 6, e per la prova indiretta è la memoria numero 3 di cui all'art. 183 comma 6. il documento entra in ogni caso nel processo; se non è utile, se non è rilevante (si valutano in relazione alla loro rilevanza)... però la decisione sulla loro utilità coincide con la valutazione del contenuto del documento. Tecnicamente in primo grado il giudizio di rilevanza riguarda solo le prove costituende.le prove documentali entrano su scelta della parte, attravero un atto compiuto dalla parte che produrrò ciò che è rilevante per l'accertamento che i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi si sono verificati nella realtà. L'istruzione probatoria in senso stretto inizia con il completarsi delle deduzioni istruttorie e delle produzioni documentali delle parti. Si parla di deduzioni istruttorie con riguardo alle prove costituende. Per le prove documentali si parla di produzione. I mezzi di prova sono tecnicamente gli strumenti che consentono di acquisire la conoscenza di un fatto nel prcoesso. La prova è il risultato di questa informazione, di questa cognizione avvenuta nel processo. Mezzi di prova sono strumenti di accertamento dei fatti nel processo. Cfr. art. 183 comma 6 cpc, seconda parte: “indicazione dei mezzi di prova (è preferibile dire “risultanze istruttorie”) e produzioni documentali”. L'istruzione probatoria è una sottofase dell'istruzione in senso lato che inizia con le produzioni e le deduzioni documentali delle parti le quali devono avvenire, a pena di decadenza, se sono dirette con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, numero 2, se sono prove indirette con la memroia di cui all'art. 183 comma 6 numero 3. successivamente a questa sottofase c'è il provvedimento di ammissione o meno delle prove costituende da parte del giudice che riguarda sia le istanze istruttorie e le deduzioni istruttorie compiute dalle parti nei termini preclusivi detti, sia eventuali prove disponibili (che può disporre) d'ufficio dal giudice (il giudice dispone, la parte propone l'ammissione). Il provvedimento di ammissione riguarda le istanze di prove costituende delle parti. Il giudice può però disporre dufficio una CTU o altro d'ufficio, trattandosi comunque di una prova costituenda. Se le prove costituende vengono ammesse o disposte c'è poi la terza sottofase dell'istruzione probatoria che è quella di assunzione a seconda del mezzo di prova (escussione dei testimoni, assunzione dell'interrogatorio formale, acquisizione del giuramento, svolgimento dell'ispezione, svolgimento delle operazioni peritali per la CTU, …). il quarto momento non fa più parte della istruzione ma appartiene alla fase decisoria perchè è quello della valutazione dei mezzi di prova (il giudice decide, stabilisce come sono andati i fatti in base alle prove. Esamina anche i documenti anche quelli acquisiti nel processo per ricostruire come sono andati i fatti e da cui nascono gli effetti fatti valere in giudizio. Vaglia il materiale probatorio in base a delle regole. La legge stabilisce tre diversi criteri di valutazione delle prove. Principio del libero convincimento del giudice o prudente apprezzamento sulla base delle prove ammesse e assunte su istanza di parte o