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Risposte alle domande del primo preappello di diritto processuale civile
Tipologia: Prove d'esame
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➢ Durata ragionevole del processo Questo è un principio fondamentale introdotto nell'art. 6 della CEDU, emanata nel 1950 e ratificata in Italia con legge del 1955. tale principio è divenuto altresì parte integrante della Costituzione italiana attraverso il secondo comma dell'art. 111 della Carta Costituzionale come introdotto nel 1999 attraverso la cd. Riforma del giusto processo. Questo principio è stato tradotto, in pratica, prima dalla giurisprudenza della corte di Strasbugo (Corte EDU) che ha ricnosciuto una durata massima del processo per ciascun grado di giudizio non superiore a 3 anni in primo grado, due anni in appello e un anno in Cassazione. Nel 2001 il legislatore italiano ha introdotto la cd legge Pinto, dal nome del relatore proponente, numero 89/2001 la quale disciplina l'istituto dell'equa riparazione del danno provocato per durata non ragionevole del processo. In linea coi parametri stabiliti dalla Corte di Strasburgo nella precedente giurisprudenza che aveva portato numerose condanne dello Stato italiano a risarcire i danni anche solo non patrimoniali per violazione del principio di durata ragionevole. La legge Pinto è stata recentemente riformata, essenzialmente allo scopo di limitare gli esborsi a carico dell'erario che negli anni sono divenuti sempre più onerosi. Si dubita oggi che le modifiche recenti dettate da ragioni di bilancio pubblico siano conformi alle norme e alla giurisprudenza relativa alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. ➢ Diritto di difesa e contraddittorio. Il diritto di difesa e al contraddittorio costituisce la quintessenza della giurisdizione e del processo essendone la cifra fondamentale. Nessun processo può chiamarsi tale se non quando il diritto di difesa e al contraddittorio sia pienamente tutelato. Tutte le norme sovraprimarie fanno riferimento a questo fondamentale diritto, dall'art. 24 comma 2 della Costituzione secondo qui il diritto di difesa è inderogabile in ogni stato e grado del processo, all'art. 111 comma 2 della Costituzione che fa riferimento al contraddittorio e alle condizioni di parità tra le parti, all'art. 6 CEDU e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'ordinamento europeo. Solo eccezionalmente il legislatore può derogare in una fase iniziale al contraddittorio ma deve prevedere immediatamente il potere della parte incisa dal provvedimento di attivare il contraddittorio e di esercitare quindi il diritto di difesa. Vi è per esempio il proceimento per decreto ingiuntivo, detto anche provedimento monitorio, disciplinato dagli artt. 633 e ss cpc, in cui il provvedimento è reso all'esito di una fase senza contraddittorio, cioè inaudita altera parte. Anche nei procedimenti cautelari, per ragioni di urgenza, ci può essere una fase limitata al minimo indispensabile, in cui il giudice può emettere un decreto in audita altera parte da confermare poi all'esito del contraddittorio tra le parti. L'art. 669-sexies secondo comma prevede questa possibilità per i procedimenti cautelari. Se viene emanato un provvedimento decisorio violando il diritto di difesa e al contraddittorio, e quindi violando oltre alle norme fondamentali viste l'art. 101 cpc che traduce nell'ordinamento processuale la regola del contraddittorio (il giudice non può provvedere se il convenuto non è stato regolarmente citato con l'atto di citazione oppure se il convenuto non è comparso), il provvedimento decisorio è invalido ed è in molti casi una invalidità radicale che si chiama inesistenza giuridica dell'atto processuale. Actio nullitatis = azione di mero accertamento della nullità del provvedimento (quod nullum est nullum producit effectum). La sentenza è inesistente e la sua inesistenza può essere pronunciata con un'actio nullitatis. L'osservanza del contraddittorio è imposta anche al giudice come soggetto immancabile del rapporto giuridico processuale che è tradizionalmente trilaterale (attore, convenuto, giudice). Il giudice può rilevare d'ufficio delle questioni processuali, sostanziali, … e deve sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio. Il diritto di difesa e al contraddittorio deve quindi rivolgere anche l'attività del giudice il quale deve sottoporre le questioni alle parti nel contraddittorio affinchè le parti possano confrontarsi e discuterne. Se il giudice viola questo pincipio che si trae dall'art. 101
cpc la sentenza è nulla ma non inesistente, quindi se passa in giudicato il vizio di nullità è sanato. E' quindi una invalidità meno grave rispetto alla mancata citazione in giudizio. La nullità, per la regola di conversione dei vizi di nullità (art. 161 cpc), se non viene fatta valere nel grado di impugnazione rimane sanata attraverso la formazione del giudicato. Se la lesione del contraddittorio causata dal giudice non viene fatta valere coi mezzi di impugnazione ordinari che condizionano la formazione del giudicato, la lesione è sanata. ➢ Tutela di mero accertamento E' quella specie di tutela dichiarativa comune a tuttel eforme di azione di cognizione la quale ha ad oggetto soltanto l'accertamento dell'esistenza e del modo d'essere di una situazione giuridica. Per proporre domanda di mero accertamento occorre avervi interesse. Occorre cioè che l'attore, in accertamento mero, alleghi, cioè affermi in giudizio l'esistenza di una contestazione della sua situazione giuridica o di un vanto della stessa da parte di un terzo non titolare della situazione giuridica e che pertanto viene convenuto in giudizio. Occorre insomma che venga soddisfatto il requisito intrinseco di proponibilità della domanda giudiziale che consiste nell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cpc il quale si fonda sull'esistenza di una controversia reale ed effettiva su un bene della vita a contenuto anche non patrimoniale. L'azione di accertamento mero può considerarsi atipica, cioè idonea ad avere per contenuto tutte le situazioni sostanziali sia assolute che relative nonostante il codice civile la contempli soltanto in alcuni casi e tendenzialmente solo per i diritti assoluti, ad esempio azione di accertamento mero della proprietà, azione di accertamento mero eventualmente negativo della servitù (actio adfirmatoria servitutis/ actio negatoria servitutis: la prima è positiva la seconda è negativa). La tutela di mero accertamento assume spesso i caratteri dell'accertamento negativo, cioè dell'accertamento con cui si chiede di dichiarare l'inesistenza di una situazione sostanziale controversa o di accertare la liceità di una condotta come avviene ad esempio nelle azioni di accertamento negativo dei crediti e nelle azioni di accertamento negativo della contraffazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale. In questo caso possiamo parlare di tutela preventiva o di azioni in prevenzione perchè anticipano e prevengono le azioni del titolare del diritto o per l'accertamento positivo della sua situazione sostanziale o per la condanna di chi abbia provocato una lesione alla stessa. L'azione di accertamento mero deve in ogni caso rispettare le regole in materia di giurisdizione e competenza nonché di riparto dell'onere della prova anche quando si tratti di azione di accertamento mero negativo. L'onere della prova grava, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile su chi agisce in giudizio in relazione ai fatti costitutivi del diritto azionato e la stessa regola vale e deve valere per l'attore in accertamento mero negativo nonostante i fatti siano allegati e affermati come inesistenti. ➢ Tutela di condanna La tutela di condanna è una forma di tutela dichiarativa che consente alla parte che ha ragione di ottenere l'accertamento di una prestazione dovuta dall'altra parte e che munisce la parte vittoriosa di un titolo esecutivo idoneo a proporre l'azione esecutiva e quindi a ottenere che la prestazione accertata come dovuta venga tradotta in pratica o mediante surrogazione di organi pubblici dotati di potere esecutivo come l'ufficiale giudiziario e attraverso esecuzione forzata, o mediante un comportamento del debitore per le prestazioni di fare totalmente o parzialmente infungibili o per prestazioni di non fare mediante misure coercitive che consistono in multe pecuniarie disciplinate nell'art. 614-bis cpc le quali premono sulla volontà del debitore affinchè si conformi al provvedimento di condanna per le suddette prestazioni ed ora anche per qualunque prestazione diversa dal pagamento di somme di danaro. Pertanto il quid pluris della tutela di condanna rispetto alla tutela di mero accertamento consiste nell'idoneità del provvedimento giurisdizionale a contenuto decisorio ad aprire la via dell'esecuzione forzata diretta o indiretta. Vi è dunque
potestativo, in posizione di soggezione. E' necessario l'intervento dell'autorità giurisdizionale quando il diritto potestativo verta su situazioni indisponibili. In materia di status la modificazione passa di regola sempre attraverso una pronuncia costitutiva del giudice e quindi la tutela costitutiva è necessaria. Ad esempio l'interdizione, l'inabilitazione, la nomina di un amministratore di sostegno, modificando lo status del soggetto quando ne sussistano i realtivi presupposti (incapacità assoluta o parziale di intendere o volere, incapacità di attendere ai propri affari) soltanto il giudice all'esito del procedimento può modificare il regime di capacità di agire del soggetto. Lo stesso avviene per l'emancipazione del minore. Separazione e divorzio: fino al 2014 era tutela costitutiva necessaria. Adesso è sempre tutela costitutiva, però le parti possono se assistiti da avvocati e non ci sono figli far cessare stragiudizialmente gli effetti del matrimonio. Quindi la tutela costitutiva necessaria riguarda rapporti indisponibili e modificazioni, costitutizioni o estinzioni di status fatta eccezione per il campo delle separazioni e divorzi. La tutela costitutiva non necessaria ha a che vedere con l0ambito contrattuale, in cui le parti possono realizzare l'effetto costitutivo, modificativo o estintivo dei rapporti con un atto di volontà. ➢ + + + + + + + Per le condanne speciali vedi appunti + + + + + + + + + + +
➢ Petitum Il Petiitum è l'oggetto della domanda giudiziale. La domanda giudiziale è l'atto giuridico processuale con cui viene esercitato il diritto di azione o diritto alla tutela giurisdizionale. La domanda giudiziale ha degli elementi che sono elementi oggettivi ed elementi soggettivi. Quelli oggettivi attengono all'oggetto/contenuto della domanda giudiziale, quelli soggettivi riguardano i soggetti. Con la domanda giudiziale abbiamo la res in iudicio deducta che diventa res iudicanda e si trasforma in poi, dopo il provvedimento passato in giudicato, in res iudicata. Questa struttura è propria di qualunque processo (actio, iudicatio, res iudicata). Gli elementi oggettivi della domanda giudiziale sono petitum e causa petendi: sono l'oggetto in senso stretto (petitum) e la ragione del domandare (causa petendi). Il petitum si distingue in petitum immediato o processuale e petitum mediato o sostanziale. Il petitum immediato è il provvedimento che si chiede al giudice e quindi coincide con una delle tre forme di tutela dichiarativa o di azione o di cognizione. Può essere di accertamento mero, può essere di condanna e può essere costitutivo. Il petitum mediato o petitum sostanziale è invece il bene della vita, l'utilità pratica (patrimoniale o non patrimoniale) che l'attore chiede al giudice e che si propone di perseguire. E' la prestazione dovuta (pecuniaria, di consegnare cose mobili, di fare, di non fare, di avere il trasferimento della proprietà, …). Coincide con l'effetto giuridico prodotto dalle norme sostanziali nel momento in cui il giudice ritenga esistenti i fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio e inesistenti i fatti estintivi, impeditivi e modificativi. Il petitum o oggetto si determina dunque sull'utilità pratica che la parte attrice vuole ottenere e coincide con le conclusioni dell'atto processuale che contiene la domanda giudiziale. Che sia citazione o che sia ricorso (forme del petitum), il petitum sia processuale che sostanziale si deve riassumere nelle conclusioni. (Ad esempio nel caso del pinguino il petitum è un petitum di condanna al risarcimento del danno). Nelle conclusioni di qualunque atto introduttivo dev'esserci il petitum in ambedue le sue declinazioni (immediato-processuale e mediato-sostanziale). Identificare la domanda è necessario. Perchè? Ne bis in idem: è un principio fondametale di qualunque processo. Non si giudichi due volte sulla stessa cosa. Bisogna capire se due cause sono uguali (violano il divieto di ne bis in idem), se una domanda posta dopo è uguale a quella su cui è già caduto il giudicato, se una causa ha elementi in comune ma non è identica, che tipo di legame c'è tra queste cause (ci sono le regole fondamentali della certezza del diritto che effettualmente e processualmente si traduce nella incontrovertibilità del giudicato che impongono di non giudicare due volte sulla stessa causa e di disciplinare i rapporti tra loro connessi, cioè che presentano legami di un certo tipo, in modo da confrormali ad una decisione già assunta da un organo giudiziario).
➢ Diritti potestativi vedi appunti ➢ Presupposti processuali (condizioni di decidibilità della causa nel merito) Secondo la dottrina classica (Mandrioli) i presupposti processuali sono i requisiti che devono sussistere nel momento in cui il processo viene instaurato affinchè sorga un valido rapporto giuridico processuale. I presupposti processuali operano rispetto alla figura del rapporto giuridico processuale come elementi costitutivi dello stesso senza i quali il rapoorto giuridico processuale non viene validamente in essere. La dottrina classica distingue tra presupposti processuali in senso stretto e condizioni dell'azione. I presupposti processuali sono quelli che riguardano il processo nella suaidoneità a giungere a una pronuncia sul merito relativamente a requisiti che prescindono dal contenuto della domanda giudiziale. Sono la giurisdizione, la competenza, la legittimazione processuale. Le condizioni dell'azione invece sono i requisiti intrinseci della domanda secondo la dottrina classica, cioè che si determinano in base al contenuto della domanda giudiziale e alla prospettazione che ne da l'attore. Si tratta della legittimazione ad agire, dell'interesse ad agire e anche, secondo alcuni, della possibilità giuridica nonché della meritevolezza della tutela. La dottrina più moderna (Luiso, Consolo e Verde) non distingue tra presupposti processuali in senso stretto e condizioni dell'azione. Parla, nel caso di Luiso, di presupposti processuali includendo tutti i requisiti che condizionano la pronuncia sul merito e che devono sussistere affinchè sorga il dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda; Consolo parla di condizioni di decidibilità della causa nel merito con una formulazione più analitica che esprime già il significato di questi requisiti. Condizioni perchè sorga il dovere del giudice di pronunciarsi sul merito. In relazione ai presupposti processuali in senso stretto o in senso lato, alle condizioni dell'azione o delle condizioni di decidibilità, si parla di questioni pregiudiziali di rito, cioè questioni attinenti al valido venire in essere del processo che condizionano pregiudizialmente, cioè che devono essere risolte prima del giudizio sul merito. Le questioni di rito precedono sempre le questioni di merito. C'è un ordine logico delle questioni che talvolta si mette in discuscussione, proprio in base a quel principio sopra visto della <<ragione più liquida>>, cioè della necessità di far presto riducendo i tempi processuali, ma che tendenzialmente va rispettato. Le questioni di irto sono pregiudiziali a quelle di merito. I presupposti processuali o condizioni di decidibilità della causa sul merito fanno parte dell'ampio novero delle questioni pregiudiziali di rito e sono questioni segnatamente che condizionano la decisione sul merito o ab origine, cioè fin dall'inizio del processo come accade ai presupposti processuali in senso stretto (giurisdizione, competenza, legittimazione processuale) o successivamente(?). I presupposti processuali sono tanti:
➢ Perpetuatio iurisdictionis ac competentiae Anche questo è un effetto processuale della domanda che si collega all'avvio della notificazione della citazione o al deposito del ricorso. E' la regola per cui la giurisdizione e la competenza dell'ufficio giudiziario adito si stabiliscono in base alla legge vigente e alla situazione di fatto esistente nel momento in cui la domanda è proposta, quindi nel momento in cui la domanda è proposta, nel momento in cui quindi viene avviata la notificazione della citazione o viene depositato il ricorso. Per stabilire la sussistenza della giurisdizione o della competenza occorre fare riferimento a dei criteri prestabiliti dalla legge che concernono situazioni di fatto suscettibili di variazione nel corso del tempo. Per esempio il criterio fondamentale per stabilire la giurisdizione internazionale è quello del domicilio del convenuto. Ai fini della giurisdizione del giudice italiano adito si guarda al domicilio del convenuto alla data di proposizione della domanda, restando irrilevante che successivamente nel corso del processo il convenuto abbia modificato il suo domicilio. Quindi la situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, le successive variazioni non modificano la giurisdizione nè la competenza. Anche la legge sopravvenuta non può modificare la giurisdizione e la competenza esistenti al momento della proposizione della domanda. es. in materia di proprietà intellettuale una società con sede all'estero viene convenuta davanti al tribunale delle imprese di Firenze prima del 2013. Non si applica a questo caso il nuovo criterio di competenza per le società estere introdotto dal 2013 che impone di andare per la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio esclusivamente davanti al tribunale per le imprese di Roma perchè è una legge successiva alla proposizione della domanda. Questa regola di perpetuatio iurisdictionis ac competentiae, cioè per cui i criteri di giurisdizione si applicano per come vigenti e in base alla situazione di fatto esistente alla data della proposizione della domanda, vale solo nel caso in cui nel corso del processo le modifiche alla situazione di fatto o alle norme applicabili determinino il venir meno della giurisdizione o della competenza. Se invece successivamente alla proposzione della domanda una nuona legge o una diversa situazione di fatto facciano sorgere la giurisdizione e la competenza prima inesistenti allora si tiene conto di questi criteri legali o fattuali sopravvenuti. Perciò la regola della perpetuatio iurisdictionis ac competentiae si applica a senso unico: se vengono meno i criteri legali o fattuali di collegamento non se ne tiene conto, se sopravvengono dei crietri legali o fattuali di collegamento giovano a radicare una giurisdizione o una competenza prima insussistenti. Perchè questo diverso trattamento? Perchè sarebbe irragionevole e contrario all'economia processuale dichiarare la carenza di giurisdizione o l'incompetenza rispetto a una causa che potrebbe essere immediatamente riproposta essendo sopravvenuti i criteri legali o fattuali che consentono il sorgere della giurisdizione o della competenza. Se ho citato un convenuto che sta in territorio spagnolo e non ci sono fori speciali, quindi devo applicare il foro generale del convenuto (domicilio del convenuto), il giudice dovrebbe declinare ma se il convenuto nel corso del processo ha trasferito il domicilio in Italia devo dichiare al giudice che prima non c'era ma ora c'è e quindi consente la competenza della giurisdizione italiana.
Effetti sostanziali della domanda giudiziale
Art. 2945: “effetti e durata dell'interruzione”. ”Definisce il giudizio” = passa in giudicato: anche rigetto sul rito. Ad esempio c'è una sentenza che dichiara la carenza dell'interesse ad agire o l'incapacità di stare in giudizio. Queste sono pronunce in rito e definiscono il giudizio. L'effetto sostanziale interruttivo sospensivo della prescrizione permane fino alla date in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, quale che ne sia il contenuto salvo che sia un rigetto sul merito (=inesistenza del diritto). Comma 3: se il processo si estingue rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione incomincia dalla data dell'atto interruttivo. Tutte le sentenze, tutti i provvedimenti decisori riguardanti il processo non pregiudicano l'effetto interruttivo sospensivo della prescrizione (la prescrizione rimane fino al passato in giudicato della sentenza che definisce il giudizio); se però il processo si estingue (per rinuncia delle parti o per inattività) non si avrà più l'effetto interruttivo sospensivo ma soltanto un effetto sostanziale istantaneo interruttivo, in relazione al momento in cui è stata interrotta la prescrizione (rimane fermo l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 cc). L'effetto va stabilito in relazione al momento in cui viene proposta la domanda in giudizio o si ha la notificazione della domanda. La ratio di tutto questo è sempre la stessa: il processo deve dare alla parte che ha ragione tutto quello cui essa ha diritto nel momento in cui viene proposta la domanda. La terza categoria è quella degli effetti sostanziali della domanda che presuppongo la proposizione della stessa e il suo accoglimento :
➢ Rilievo del difetto di giurisdizione Il difetto di giurisdizione relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e tra giudice ordinario e giudici speciali è disciplinato dall'art. 37 cpc come integrato da un'interpretazione ortopedica della Corte di cassazione a Sezioni Unite dal 2008 in poi quale si trova sintetizzata oggi nell'art. 9 del codice del processo amministrativo. Pertanto il difetto assoluto o relativo di giurisdizione del giudice ordinario è rilevabile anche d'ufficio in tutto l'arco del primo grado di giudizio con obbligo del giudice di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 comma 2 cpc. Nei gradi di impugnazione la questione di giurisdizione interna è rilevabile a condizione che sia stata dedotta dalla parte o mediante motivo di impugnazione se la questione di giurisdizione è stata risolta esplicitamente, o mediante riproposizione se la questione di giurisdizione è stata risolta implicitamente attraverso una pronuncia in rito o sul merito che presuppone l'affermazione della giurisdizione. Tuttavia all'attore soccombente nel merito in I grado non è consentito dedurre nel grado di appello o nel grado di impugnazione il difetto di giurisdizione perchè questo integra abuso del processo e viola il divieto di venire contra factum proprium come statutio nel 2016 dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Il rilievo del difetto di giurisdizione internazionale avviene d'ufficio in caso di criteri di collegamento della giurisdizione esclusiva oppure nel caso in cui il convenuto non sia comparso. Restano salvi ovviamente i fori di protezione, cioè quelli del consumatore, del lavoratore subordinato, degli assicurati o dei contraenti, rispetto ai quali di regola è possibile il rilievo anche d'ufficio pure nelle ipotesi in cui il convenuto sia comparso, a meno che comparendo non abbia escluso anche implicitamente di volersi giovare del foro di protezione di regola coincidente col domicilio del consumatore o del lavoratore o dell'assicurato o del contraente. Se invece il convenuto compare e solleva eccezione di difetto di giurisdizione internazionale, il giudice adito dovrà stabilire anzitutto se sussiste o meno la sua giurisdizione. Per i casi con elementi di estraneità posti al di fuori dello spazio giudiziario europeo occorre far riferimento anziché agli articoli 25-26-27- del regolamento UE 1215/2012 alla legge 218/1995 e segnatamente all'art. 11 di tale legge che detta una disciplina analoga a quella dettata dalle norme del regolamento europeo suddetto. Quindi il difetto di giurisdizione può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo, salvo per giudicato interno per mancata impugnazione dal convenuto che si sia costituito in giudizio e non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana dove per accettazione tacita s'intende la comparizione del convenuto senza eccepire il difetto di giurisdizione. Se invece si tratta di criteri di giurisdizione esclusiva o se il convenuto è contumace il difetto di giurisdizione è sempre rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo salvo giudicato interno per mancata impugnazione. Per rispondere a questa domanda: art. 37 per il rapporto del giudice ordinario e gli altri giudici; artt. 25-26-27-28 regolamento 1215/2012, soprattutto 26-27-28 per la carenza di giurisdizione, il rilevo di difetto di giurisdizione internazionale nell'ambito dello spazio giudiziario europeo; per fattispecie davanti al giudice ordinario italiano connotate da elementi di specialità collocate al di fuori dello spazio giudiziario europeo bisogna far riferimento all'art. 11 della legge 218/1995 che detta una disciplina analoga a quella del regolamento dell'UE a meno che non vi siano convenzioni tra l'Italia e altri Paesi (coma la convenzione di Lugnao) nel qual caso si deve guardare alla convenzione.
➢ Translatio iudicii in caso di declinatoria di giurisdizione La translatio iudicii in caso di declinatoria di giurisdizione riguarda soltanto i rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali nell'ambito dell'ordinamento italiano e viceversa. La disciplina di tale possibilità di riassumere la causa davanti al giudice munito di giurisdizione è contenuta nell'art. 59 della legge 69/2009. La pronuncia sul merito del giudice a quo non chiude il processo. Il processo può proseguire facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. La sentenza del giudice di I grado è impugnabile e attraverso l'impugnazione si può giungere davanti alla Corte di cassazione. Con la sentenza delle Sezioni Unite si forma il giudicato, dopo la pubblicazione di questa le parti hanno 3 mesi per riassumere la domanda davanti al giudice competente. In questi 3 mesi rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale. Il giudicato panprocessuale delle sezioni unite della Cassazione sulla giurisdizione può aversi o perchè le parti hanno percorso tutti i gradi di impugnazione giungendo sino alla corte di cassazione con la questione di giurisdizione (diversamente ci sarebbe stato un giudicato interno) o perchè le sezioni unite sono state adite col regolamento preventivo di giurisdizione. (integra con appunti) ➢ Regolamento di impugnazione Il regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione perchè non è rivolto contro provvedimenti già emanati dal giudice. Si tratta di uno strumento preventivo attraverso cui le parti o il giudice ad quem in caso di translatio iudicii che effettuata ai sensi dell'art. 59 legge 69/2009 intendano o debbano (nel caso del giudice ad quem) sottoporre subito la questione di giurisdizione all'organo supremo che regola i conflitti di giurisdizione, cioè alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Il regolamento di giurisdizione ha ad oggetto questioni di giurisdizione o relative al difetto assoluto o inerenti al difetto relativo nel riparto tra giudice ordinario e egiudici speciali o quando vi siano questioni di giurisdizione internazionale ivi inclusi i casi in cui la risoluzione delle controversie sia devoluta ad un arbitrato con sede all'estero. Le parti possono proporre ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione fino a che la causa non sia stata decisa nel merito in I grado dove per decisione nel merito in I grado ai sensi dell'art. 41 cpc si intende l'emanazione di una qualunque sentenza anche solo in rito nel corso del processo di I grado. Una volta proposto il ricorso per il regolamento di giurisdizione il giudizio di merito può essere sospeso dal giudice del merito non in modo automatico ma soltanto se ritenga non inammissibile e non manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione in base a quanto prevede l'art. 367 cpc. Una volta dichiarata dalla corte di cassazione in sezioni unite la giurisdizione del giudice ordinario le parti hanno un termine per riassumere il processo sospeso del giudice ordinario entro 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento della cassazione. Quando il regolamento di giurisdizione è sollevato d'ufficio dal giudice ad quem ai sensi dell'art. 59 della legge 69/2009 tale giudice emette un'ordinanza ma deve farlo all'inizio del processo riassunto, cioè entro la prima udienza fissata per la trattazione nel merito. Naturalmente la pronuncia emessa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione ha effetti sempre vincolanti per le parti anche in un nuovo processo, cioè ha efficacia panprocessuale.
In caso di competenza territoriale derogabile, cioè al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 38 cpc, l'incompetenza del giudice adito dall'attore può essere eccepita soltanto dal convenuto tempestivamente costituitosi e quindi nel rito ordinario almeno 20 giorni prima dell'udienza di prima trattazione e nel rito sommario almeno 10 giorni prima dell'udienza. Nel rito del lavoro e nel rito locatizio la competenza è sempre inderogabile. Tuttavia è possibile che si realizzi una proroga della competenza territoriale del giudice adito per effetto, anziché di un accordo concluso dalle parti prima del giudizio (ante causam) nelle forme di cui all'art. 19 cpc, per effetto di una eccezione di competenza territoriale derogabile omessa, tardiva o irrituale. Infatti il convenuto ha l'onere non soltanto di eccepire tempestivamente l'incompetenza territoriale derogabile del giudice adito ma ha anche l'onere di indicare il giudice munito di competenza e di contestare tutti i possibili criteri di collegamento della controversia col foro del giudice adito. Per esempio n materia contrattuale il convenuto persona fisica ha l'onere di eccepire in comparsa di risposta l'incompetenza territoriale del giudice adito contestando sia il foro generale del convenuto di cui all'art. 18 cpc sia i fori facoltativi delle obbligazioni di cui all'art. 20 cpc tanto con riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione quanto con riguardo al luogo in cui l'obbligazione dev'essere adempiuta. Se l'eccezione del convenuto non è tempestiva o è incompleta resta inefficace, non produce effetti, è tamquam non esset. La causa procede quindi davanti al giudice adito dall'attore anche se sprovvisto di competenza territoriale perchè il giudice non può rilevarla d'ufficio. Se invece l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è tempestiva e completa (“rituale”, cioè conforme alle prescrizioni del rito) la parte attrice ha facoltà di aderire all'indicazione del convenuto circa il giudice munito di competenza. Se l'attore aderisce all'indicazione del convenuto il giudice con ordinanza dispone la cancellazione della causa dal ruolo del suo ufficio giudiziario. Il processo però non si estingue ma può essere riassunto dalle parti entro 3 mesi dall'ordinanza di cancellazione da ruolo (translatio iudicii ai sensi dell'art. 50 ma disciplinata anche dallo stesso art. 38 cpc perchè è frutto di un accordo endoprocessuale tra le parti fatto fra l'eccezione del convenuto e la conforme adesione dell'attore). La deroga alla competenza territoriale al di fuori delle ipotesi dell'art. 38 pul quindi realizzarsi prima del giudizio (….) oppure anche in corso di causa attraverso un'eccezione tempestiva e rituale e la conforme adesione della parte attrice. Questa sorta di negozio endorporcessuale sulla controversia fa sì che rimanga ferma per 3 mes la competenza del giudice indicato dalle parti. (….) ➢ Fori facoltativi delle obbligazioni I fori facoltativi delle obbligazioni che si aggiungono ai fori generali del convenuto sono quelli identificati nell'art. 20 cpc. In relazione all'obbligazione dedotta in giudizio. Si tratta del foro in cui l'obbligazione è sorta e in tal caso si deve distinguere tra obbligaizoni nate da contratto e obbligazioni nascenti da delitto. Per le prime vale il forum contractus, cioè la competenza dell'ufficio giudiziario del luogo in cui il contratto si è perfezionato attraverso l'incontro di conformi volontà negoziali espresse dai contraenti; nel caso di atti illeciti il luogo in cui l'obbligazione è sorta che determina il cosiddetto forum commissi delicti è quello in cui si è realizzata la condotta o si è realizzato il danno evento in caso di non coincidenza tra i due luoghi a scelta della parte attrice. In relazione al criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio occorre fare riferimento al contenuto dell'obbligazione perchè, ai sensi dell'art. 1182 cc, per le obbligazioni diverse dal pagamento di somma di denaro liquida, cioè espressa nel titolo o calcolabile attraverso criteri matematici indicati nel titolo stesso, vale il domicilio del debitore e quindi il forum destinatae solutionis coincide col foro del convenuto. Invece per le obbligazioni di pagamento di somme liquide di denaro il forum destinatae solutionis è determinato dal domicilio del creditore all'epoca della scadenza dell'obbligazione che, quando sia il creditore ad agire in giudizio, coinciderà col foro dell'attore. Occorre però, come stabilito dalle Sezioni Unite, che is tratti di obbligazione pecuniaria
liquida perchè quantificata espressamente nel contratto o quantificabile secondo i criteri indicati dalle parti. ➢ Regolamento necessario di competenza e regolamento facoltativo di competenza Il regolamento di competenza è un mezzo di impugnazione ordinario, cioè che condiziona la cosa giudicata formale ai sensi dell'art. 324 cpc. Si distingue in regolamento necessario di competenza regolamento facoltativo. Il legislatore di recente ha imposto per le pronunce sulla competenza la forma dell'ordinanza soggetta a regolamento di competenza, non soltanto quando risolva questioni di competenza in senso stretto ma anche quando si pronunci sulla litispendenza, sulla continenza o sulla connessione ai sensi degli articoli 39 e 40 cpc. La Corte di cassazione ha precisato a Sezioni Unite che in ogni caso prima di emettere una pronuncia sulla competenza assoggettabile a regolamento di competenza il giudice deve passare attraverso la fase decisoria della causa consentendo alle parti di depositare difese conclusionali scritte o di discutere oralmente sulla questione di competenza. Pertanto non ogni ordinanza sulla competenza è impugnabile con regolamento di competenza; lo sono le ordinanze declinatorie della competenza, le quali definiscono il processo davanti all'ufficio giudiziario adito; lo sono le ordinanze che affermano la competenza del giudice adito solamente a condizione che siano state emanate dopo l'espletamento della fase decisoria del processo occorrendo che il giudice espliciti l'intenzione di decidere sulla questione di competenza con provvedimento non rivedibile né revocabile nel seguito del processo dinnanzi a lui. Quanto esposto vale sia per il regolamento di competenza necessario sia per quello facoltativo. Il regolamento è necessario quando la pronuncia che deve essere impugnata e che normalmente ha forma di ordinanza è soltanto sulla competenza e ogni altra questione latu sensu pregiudiziale alla competenza viene risolta in funzione della pronuncia sulla competenza. Perciò il regolamento si chiama necessario: è l'unico mezzo di impugnazione che le parti hanno a disposizione per impugnare il provvedimento, l'ordinanza che ha ad oggetto soltanto la competenza più eventualmente le spese accessorie alla pronuncia declinatoria della competenza. Il regolamento necessario di competenza è un mezzo di impugnazione ordinario che influisce sul contenuto della sentenza e che le parti hanno l'onere di proporre contro i provvedimenti che hanno per contenuto soltanto la decisione sulla competenza. Il legislatore del 1963 ha esteso il regolamento necessario di competenza anche ai provvedimenti che sospendono il processo davanti ad un altro giudice (art. 295 cpc). Il regolamento facoltativo di competenza riguarda porvvedimenti che hanno per contenuto non solo la questione di competenza ma anche su altre questioni di rito o di merito e concorre con le impugnazioni ordinarie. Pertanto se il regolamento facoltativo di competenza concorre con l'appello, inerendo a una pronuncia di I grado, occorre disciplinare i rapporti tra questi due mezzi di impugnazione ordinari. Siccome il regolamento di competenza è proposto alla Corte di cassazione e riguarda un presupposto del processo che va risolto prima di altre questioni e soprattutto prima del merito, il termine per proporre l'appello o il giudizio d'appello vengono sospesi automaticamente (effetto di sospensione automatica). Il regolamento di competenza, che in ambedue i casi è mezzo di impugnazione ordinario, ha un proprio termine diverso da quello delle altre impugnazioni ordinarie soprattutto per decorrenza. Decorre dalla comunicazione di cancelleria che il cancelliere fa alle parti costituite. Dalla comunicazione via PEC decorrono i 30 giorni per presentare il regolamento di competenza. Il regolamento di competenza va proposto con ricorso alla Corte di cassazione, un ricorso sui generis: non va depositato in prima battuta ma va notificato (entro 30 giorni dev'essere avviata la notifica); il suo oggetto è la questione di competenza; successivamente dev'essere depositato in cassazione entro un termine molto breve. Si applicherà il termine lungo di 6 mesi se per un disguido non c'è stata la comunicazione in cancelleria o se la parte è contumace. La Corte di cassazione decide in composizione ordinaria (5 magistrati) e statuisce sulla competenza, cioè stabilisce se il giudice adito aveva o non aveva competenza. Nel momento in cui ha statuito
giudicato la sentenza essendoci l'omissione di pronuncia non si forma il giudicato perchè il giudicato si forma soltanto su ciò che è contenuto sulla pronuncia e non su ciò che è contenuto nella domnada. C'è un vizio, il vizio può essere fatto valere coi mezzi di impugnazione. Se non è impugnato la domanda o il pezzo di domanda può essere riporposto in un nuovo processo. I limiti oggettivi del giudicato si misurano sull'ambito della sentenza e non sull'ambito della domanda. La sentenza può contenere un quid minus o un quid pluris (ultrapetitione: si va oltre il petitum, c'è il vizio di ultrapetizione, si sforano i limiti della domanda). Se il vizio non è fatto valere, trasforma. Se c'è una ultrapetitione, pur essendoci violazione dell'art. 112 cpc, il giudicato si forma sul decisum, sulla res decisa e non sulla res in iudicium deducta. Extrapetitum: la res iudicata si forma sulla res decisa, quindi i limiti oggettivi del giudicato certamente riguardano la domanda proposta in giudizio ma per come decisa dal giudice. Se il giudice ha violato l'art. 112 e ha deciso oltre i limti della domanda o non ha deciso su parte della domanda o su alcune domande cumulate, la sentenza passata in giudicato fa stato in relazione al decisum. Se il decisum non c'è come nell'omissione di pronuncia la domanda può essere riproposta. (Es extrapetitum. chiedo mille euro per il risarcimento del motorino. Il giudice oltre i mille euro mi da dell'altro. Si esce completamente al di fuori della domanda, mi da qualcosa che io non ho chiesto e riguarda un rapporto giuridico non dedotto in giudizio.) se si deve far riferimento alla teoria sulla determinazione dell'oggetto della domanda, guardando al contenuto della sentenza e non più al contenuto della domanda i limiti oggettivi del giudicato sono:
Le sentenze in rito però non sono idonee a produrre giudicato sostanziale ex art. 2909 cc. Vi è un'efficacia ampliata per le pronunce della Corte di cassazione in materia di giurisdizione e di competenza che hanno efficacia panprocessuale, cioè vincolante per le parti anche in caso di estinzione dle processo e di proposizione di una domanda identica a quella su cui è caduta la decisione della cassazione in materia di giurisdizione e di competenza (presupposti processuali che normalmente non costituirebbero vincolo, ma dato che deriva dall'organo supremo Corte di cassazione è vincolante). Le sentenze in rito ancorchè passate in giudicato non creano vincoli tra le parti. Le sentenze di merito sono idonee al giudicato sostanziale, cioè a fare stato, in relazione a quel rapporto giuridico controverso, a costituire la regola del caso concreto. Presupposto del giudicato sostanziale è il giudicato formale, cioè la non proponibilità o l'avvenuta proprosizione dei mezzi ordinari senza che la sentenza sia stata riformata (in questo caso passa in giudicato la sentenza d'appello se non è annullata dalla cassazione). ➢ Giudicato sostanziale Esso si forma sulla sentenza o su provvedimento decisorio che abbia un contenuto di merito, cioè che decida sul rapporto giuridico controverso, sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio statuendo se spetti o meno il bene della vita rispetto cui l'attore avanza le proprie pretese in sede giudiziale. Quando questa sentenza di merito o provvedimento decisorio sul merito con forma anche diversa dalla sentenza non è più soggetto alle impugnazioni ordinarie non soltanto costituisce giudicato formale ma si traduce in un giudicato sostanziale, cioè fa stato tra le parti, i loro eredi (successori universali) e i loro aventi causa (successori a titolo particolare nel diritto controverso). Il giudicato sostanziale è l'accertamento contenuto nella sentenza formalmente passata in giudicato a fare stato tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa ( art. 2909 cc ). Formatosi il giudicato su una sentenza di merito la regola del caso concreto nel rapproto controverso è quella stabilita dal giudice, è la concretizzazione della fattispecie astratta contenuta nella disposizione di legge che il giudice applica al caso concreto e che quindi disciplina il rapporto tra le parti. Da quel momento in poi, in relazione a quel bene della vita, le parti non dovranno più fare riferimento alla norma astratta ma alla norma concreta dettata dal giudice nella pronuncia accertando che si sono verificati quei fatti e che il verificarsi storico di quei fatti ha prodotto degli effetti giuridici che ha statuito. Passata in giudicato quella regola nessuno lo può più discutere. E' la sentenza di merito passata in giudicato perchè non sono state proposte o sono state invano proposte le impugnazioni ordinarie di cui all'art. 324 cpc. L'ambito oggettivo del giudicato dipende dalla natura del diritto che ne costituisce l'oggetto, e vale per l'ambito oggettivo del giudicato la distinzione tra diritti autoindividuati, diritti eteroindividuati e diritti potestativi. (Per i diritti eteroindividuati il giudicato sostanziale si formerà in relazione alla causa petendi dedotta in giudizio, per i diritti autoindividuati il giudicato si formerà relativamente al petitum che contiene nella sua interezza il diritto autoindividuato in relazione a tutte le sue possibile fattispecie costitutive, nei diritti potestativi si guardarà alla causa petendi dovendo distinguere almeno per l'annullamento per vizi del consenso alle categorie che determinano la domanda di annullamento). Queste regole sono in funzione del divieto di ne bis in idem.