Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


seconda parte diritto processuale civile, Appunti di Diritto Processuale

appunti procedura civile seconda parte tedoldi

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 07/08/2024

Ilariaparise_02
Ilariaparise_02 🇮🇹

2

(2)

5 documenti

1 / 150

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
PROCESSUALE CIVILE 2
14/02/2024
PR OCE SSO DI CO GNI ZIONE DI 1 GRA DO
il processo di cognizione è tutto concentrato nel libro secondo cpc; nel libro terzo c'è il processo esecutivo che è
materia di diritto dell'esecuzione forzata mentre il quarto libro contiene i procedimenti speciali di vario genere -> i più
importanti sono quelli sommari ossia decreto ingiuntivo, convalida di sfratto e procedimenti cautelari e i procedimenti
in materia di famiglia sono stati abrogati nel titolo secondo del libro quarto per essere spostati nel libro secondo e poi
c'è la parte dedicata all'arbitrato e i procedimenti collettivi le famose azioni di classe
nell'ambito del processo di cognizione noi dobbiamo studiare il rito ordinario e il rito semplificato che poi vale anche
davanti al giudice di pace
nel libro secondo ci sono 5 titoli -> 1, 2, 3 , 4 e 4bis. nel libro secondo del processo di cognizione ci sono ben quattro
riti diversi
Cos'è il RITO? designa l'insieme delle forme processuali mediante le quali si svolge il processo in determinate
materie
RITO= insieme delle forme processuali attraverso cui si propone la domanda e si svolge il processo sino alla sua
conclusione (con sentenza o estinzione).
1) Noi ci concentreremo soprattutto sul rito ordinario (titolo I) e sul procedimento semplificato di
cognizione (capo III quater).
2) Non vedremo il rito del lavoro e il rito delle locazioni e nemmeno il rito familiare (titolo IV bis) che
in origine non c’era.
il rito ordinario si applica in genere a tutte le materie salvo che non ci siano specifiche previsioni che contemplano
dei riti speciali quindi c'è la distinzione tra rito ordinario e riti speciali; rito ordinario che si applica a tutte le materie
e riti speciali che si applicano alle materie stabilite per legge
sono delle particolari forme che il legislatore ha scelto ritenendo di dettare delle norme processuali e procedurali più
adatte a quelle materie, più rispondenti alle necessità di quelle materie ma è un’idea vecchia. Infatti la dottrina
processuale dice che è meglio avere un unico rito per tutte le materie e poi prevedere delle variazioni a seconda della
complessità o meno della controversia
questo viene denominato: case management cioè alla complessità di ciascun caso si applicano le norme processuali
indispensabili per una adeguata trattazione di quel caso
molti ordinamenti seguono quest'idea e quindi contemplano fondamentalmente un unico rito e poi riti diversi stabiliti
in una fase preparatoria della causa dello svolgimento del processo dove il giudice o un ausiliario del giudice una sorta
di super cancelliere e nel Regno unito c'è il cosiddetto Clark si ritrova con gli avvocati e stabiliscono quale track
seguire, ci sono varie tipologie basate però appunto sulla complessità del caso possono esserci casi di scarso valore
economico ma molto complessi
quindi c'è un'idea di elasticità delle forme processuali in base alla complessità del caso; invece il nostro legislatore che
è rimasto all'epoca di Carlo Alberto di Savoia 1948 continua a ragionare in termini di materia cioè ritiene a priori più
adatte certe forme e quindi prevede quelle forme per quel dterminato rito
attualmente nel 2024 sono in vigore quattro riti del processo di cognizione che sono tutti concentrati nel libro
secondo
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica seconda parte diritto processuale civile e più Appunti in PDF di Diritto Processuale solo su Docsity!

PROCESSUALE CIVILE 2

PROCESSO DI COGNIZIONE DI 1 GRADO

il processo di cognizione è tutto concentrato nel libro secondo cpc; nel libro terzo c'è il processo esecutivo che è materia di diritto dell'esecuzione forzata mentre il quarto libro contiene i procedimenti speciali di vario genere -> i più importanti sono quelli sommari ossia decreto ingiuntivo, convalida di sfratto e procedimenti cautelari e i procedimenti in materia di famiglia sono stati abrogati nel titolo secondo del libro quarto per essere spostati nel libro secondo e poi c'è la parte dedicata all'arbitrato e i procedimenti collettivi le famose azioni di classe nell'ambito del processo di cognizione noi dobbiamo studiare il rito ordinario e il rito semplificato che poi vale anche davanti al giudice di pace nel libro secondo ci sono 5 titoli -> 1, 2, 3 , 4 e 4bis. nel libro secondo del processo di cognizione ci sono ben quattro riti diversi Cos'è il RITO? designa l'insieme delle forme processuali mediante le quali si svolge il processo in determinate materie RITO= insieme delle forme processuali attraverso cui si propone la domanda e si svolge il processo sino alla sua conclusione (con sentenza o estinzione).

1) Noi ci concentreremo soprattutto sul rito ordinario (titolo I) e sul procedimento semplificato di

cognizione (capo III quater ).

2) Non vedremo il rito del lavoro e il rito delle locazioni e nemmeno il rito familiare (titolo IV bis ) che

in origine non c’era. il rito ordinario si applica in genere a tutte le materie salvo che non ci siano specifiche previsioni che contemplano dei riti speciali quindi c'è la distinzione tra rito ordinario e riti speciali; rito ordinario che si applica a tutte le materie e riti speciali che si applicano alle materie stabilite per legge sono delle particolari forme che il legislatore ha scelto ritenendo di dettare delle norme processuali e procedurali più adatte a quelle materie, più rispondenti alle necessità di quelle materie ma è un’idea vecchia. Infatti la dottrina processuale dice che è meglio avere un unico rito per tutte le materie e poi prevedere delle variazioni a seconda della complessità o meno della controversia questo viene denominato: case management cioè alla complessità di ciascun caso si applicano le norme processuali indispensabili per una adeguata trattazione di quel caso molti ordinamenti seguono quest'idea e quindi contemplano fondamentalmente un unico rito e poi riti diversi stabiliti in una fase preparatoria della causa dello svolgimento del processo dove il giudice o un ausiliario del giudice una sorta di super cancelliere e nel Regno unito c'è il cosiddetto Clark si ritrova con gli avvocati e stabiliscono quale track seguire, ci sono varie tipologie basate però appunto sulla complessità del caso possono esserci casi di scarso valore economico ma molto complessi quindi c'è un'idea di elasticità delle forme processuali in base alla complessità del caso; invece il nostro legislatore che è rimasto all'epoca di Carlo Alberto di Savoia 1948 continua a ragionare in termini di materia cioè ritiene a priori più adatte certe forme e quindi prevede quelle forme per quel dterminato rito attualmente nel 2024 sono in vigore quattro riti del processo di cognizione che sono tutti concentrati nel libro secondo

questi quattro riti sono rito ordinario che è il più importante e che va dagli articoli 163 a 310 con però una frattura interna perché ci sono quattro articoli da 281 decies a 281 terdecies che disciplinano il rito semplificato che è stato concepito dall'ultimo legislatore come alternativo al rito ordinario per le cause connotate da non complessità sulla base di scelte discrezionali compiute anzitutto dall'attore e poi dal giudice dopo che la causa è iniziata l'attore colui che agisce propone la domanda giudiziaria esercita l'azione sceglie lui se proporre la domanda con rito ordinario cioè con atto di citazione o con rito semplificato quando la causa è iniziata e dopo che si sono costituite le parti convenute o anche se non si sono costituiti che sono rimaste contumace è il giudice che decide: andiamo avanti col rito semplificato o andiamo avanti col rito ordinario o viceversa andiamo avanti col rito ordinario andiamo avanti col rito semplificato valutando lui la complessità o meno della causa e quindi la scelta poi di proseguire con un rito o con l'altro con rito ordinario o con rito semplificato appartiene al singolo giudice Il procedimento davanti al giudice di pace noi non lo esamineremo perché mentre prima aveva fino al 28 Febbraio 2023 aveva delle sue particolarità di semplificazione per cause di valore rientranti nella competenza perchè adesso il procedimento davanti al giudice di pace è il procedimento semplificato cioè il legislatore ha detto davanti al giudice di pace si segue soltanto il rito semplificato il rito ordinario di cognizione cioè le norme che sono contenute negli articoli da 163 a 310 però le norme che studieremo noi sul rito ordinario sono state scritte nella loro struttura di base nel 1940 pensando al processo davanti al tribunale, scrivendo le norme sul processo sul gruppo come se tutti i processi si svolgessero in tribunale e allora il tribunale decideva in composizione collegiale: tre giudici, essendoci poi il giudice istruttore cioè il giudice incaricato della istruzione della causa che poi riferiva agli altri due suoi colleghi al momento della decisione ma la decisione era collegiale quindi nelle norme che esamineremo voi troverete spesso dei riferimenti al collegio tuttavia dal 1995 con l'introduzione della regola opposta cioè del giudice unico in primo grado, le norme sul rito ordinario di tribunale inevitabilmente vanno riferite anche al tribunale monocratico perché la decisione del tribunale in composizione collegiale è sempre più rara per ragioni di efficienza solo nei casi stabiliti dall'articolo 50 bis del codice di procedura civile o da altre norme speciali di legge inoltre fino al 1999, 2 giugno del 99 c'era il pretore che era un giudice monocratico, intermedio tra il giudice di pace e tribunale ma è stato eliminato per lasciar posto appunto soltanto al giudice di pace e al tribunale come giudice di primo grado la tecnica con cui sono state scritte le norme sono state fatte le varie riforme è sempre stata quella di lasciare la struttura del rito ordinario riferito al giudice collegiale di tribunale e apportare le modifiche come se fossero sempre riferite al giudice collegiale, salvo dettare delle norme speciali negli articoli 281 bis seguenti per il giudice monocratico di tribunale con una inversione logica perché la regola non è più la collegialità ma è la monocromaticità del giudizio in materia civile davanti al tribunale per il giudice di pace non c’è problema perché è sempre monocratico l'altro aspetto importante è che le norme sul rito ordinario di cognizione sono norme paradigmatiche questo significa che in tutti gli altri riti: semplificato, rito del lavoro e rito delle persone dei minorenni e delle famiglie, le norme sul rito ordinario sono norme paradigmatiche dove i riti speciali o rito semplificato nulla prevedono, si fa riferimento alle norme sul rito ordinario e queste norme tendono a valere in mancanza di diverse disposizioni per tutti i processi anche davanti alle giurisdizioni speciali quindi anche per il processo tributario davanti alle corti di giustizia tributaria, anche per il processo amministrativo davanti al TAR e al Consiglio di Stato, anche per il processo contabile

Rito camerale racchiude procedimenti in camera di consiglio concepito dal legislatore per i procedimenti di volontaria giurisdizione applicato anche però a procedimenti contenziosi, è un rito semplificato al massimo grado ufficioso e inquisitorio Fasi del processo di cognizione Capo I, capo II, capo III del titolo 1 delineano le 3 fasi del processo di cognizione: 1- Fase introduttiva → racchiude sia gli atti dell'attore quindi citazione nel rito ordinario o ricorso negli altri riti e l'atto difensivo del convenuto che prende il nome di comparsa di risposta nel processo Chiuso lo scambio degli atti introduttivi ossia citazione/ricorso e comparsa si chiude la fase introduttiva Fase assertiva in cui le parti compiono le allegazioni (=portano i fatti), avviene nella fase introduttiva del processo. La determinazione del thema decidendum nel processo civile è compiuta dalle parti => dalla parte attrice quando propone domanda giudiziale attraverso la citazione o il ricorso, attraverso il petitum. L’attore ha l’onere di compiere l’allegazione dei fatti. Il convenuto poi risponde e deve prendere posizione attraverso la comparsa di risposta (atto di difesa scritto). Questo contesterà quanto detto dall’attore oppure può scegliere di non farlo. Il convenuto inoltre può allegare dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi introducendo cosi delle eccezioni. La gran parte di esse è rilevabile anche d’ufficio (eccezioni in senso lato); 2- Fase istruttoria in senso ampio/lato → detta anche fase della trattazione. Questa fase serve a rendere la causa matura per la decisione , a istruire la causa. In questa fase si compie tutta l’attività che riguarda la prova, l’accertamento dei fatti contestati. Se un fatto non è contestato o non specificatamente contestato, non sorge l’onere della prova. A seconda dei casi può esserci una contestazione radicale di tutto il fatto storico o di una sola parte. Sui fatti controversi occorre fare la istruzione probatoria (bisogna verificare se quei fatti si sono realizzati nella realtà), attraverso le prove introdotte dalle parti o dal pubblico ministero. Lo scopo è quello di compiere l'attività necessaria per giungere poi alla decisione della causa, ci sta dentro tutta l'attività del giudice e degli avvocati delle parti per giungere alla decisione e varia a seconda della natura e dei fatti della controversia. È la fase intesa a rendere la causa matura per la decisione. Giudice istruttore interviene dopo lo scambio delle memorie delle parti: nel rito ordinario compaiono personalmente le parti, nel rito semplificato no. La fase istruttoria si può dividere in sotto-fasi :

  • Fase di controllo della regolarità degli atti del processo (nel rito ordinario precedente all'ultima riforma lo faceva il giudice nel contraddittorio con gli avvocati, adesso il giudice dovrebbe farlo per conto suo
  • Memorie endoprocessuali (fatti i controlli preliminari ci sono queste memorie che si scambiano gli avvocati delle parti; nel rito ordinario sono 3 ex articolo 171ter invece nel rito semplificato sono 2 con termini ridotti ex articolo 281duodecies comma 4)
  • Il giudice istruttore dopo che le parti si sono scambiate le memorie c'è udienza nel rito ordinario è prevista la comparizione personale delle parti, in quello semplificato no, udienza che viene chiamata udienza di trattazione in cui le parti e gli avvocati si incontrano con il giudice. L'udienza di trattazione può essere in presenza o essere sostituita con collegamenti audiovisivi. Le parti possono chiederete l'udienza in presenza o può essere anche mista ossia qualcuno in presenza e qualcuno collegato.

Il giudice istruttore stabilisce se passare alla fase decisoria Nella prassi accade che il giudice fissa l'udienza (di precisazione delle conclusioni) di rimessione in decisione. 3- Fase decisoria → giudice emette la sentenza dopo essersi ritirato in camera di consiglio. È la chiusura del primo grado dove gli avvocati fanno le difese conclusive e il giudice rimette la causa per la decisione. la fase decisoria => Il giudice deve ricostruire i fatti per come risultati dalle prove portate nel processo. Se ritiene che i fatti siano stati provati nel processo, accoglie la domanda compiendo la sussunzione dell’insieme dei fatti costitutivi che generano la situazione sostanziale. 16/02/ Il processo civile è diviso nel rito ordinario in tre fasi ossia fase introduttiva, istruttoria, decisoria. Negli altri riti la fase decisoria tende a confondersi con la fase istruttoria, non c’è un momento in cui è segnata la separazione. Il nuovo rito delle famiglie assomiglia al rito ordinario e quindi c’è questa distinzione in tre fasi. Nel rito del lavoro e semplificato in cui dovrebbe spiccare una maggiore oralità non c’è questa netta separazione. Poiché le regole processuali hanno la funzione di indicare le modalità corrette per risolvere controversie; sono un’esigenza del pensiero, della logica. Neanche le massime autorità temporali e spirituali del medioevo potevano violare l’ordine del processo -> perversio ordinis. C’è una sequenza che impone all’Attore di allegare i fatti; convenuto deve contestare e giudice deve tenere conto di entrambi (deve capire come sono andate le cose). Questioni preliminari di merito che il giudice può verificare subito. Questioni pregiudiziali di merito -> la nullità -> deve risolverla prima dell’esamine dei fatti controversi. L’ordine del processo, qualunque sia il rito, è un ordine necessario, deve appartenere alla testa degli avvocati e del giudice. Metodo logico PROCESSO INGLESE: l’attore va in tribunale e compila la client form (simile alla mediazione dove si spiega la materia del contendere). la client form viene notificata al convenuto il quale con un termine di 30 gg deve riconoscere di aver ricevuto la notifica, se non lo fa viene condannato per contumacia. Poi l’attore indica i fatti che pone a fondamento della sua domanda e li notifica al convenuto che deve prendere posizione (contestare o meno i fatti) e se non lo fa è condannato in contumacia. Non c’è distinzione tra fase istruttoria e decisoria. La sentenza è la somma delle opinions che compongono il collegio giudicante -> ciascun giudice da la sua opinione. Fase istruttoria e decisoria possono anche sovrapporsi All’interno della fase istruttoria in senso lato c’è la istruzione in senso stretto o istruzione probatoria -> è svolgimento di attività di cognizione che il giudice compie per accertare l’esistenza o meno dei fatti contestati. Se i fatti non sono contestati il giudice non svolge alcun accertamento. Se i fatti sono contestati, il giudice per accertare la verità processuale, deve servirsi delle prove che possono essere documentali (o pre costituite) o costituende Prove documentali o pre-costituite sono quelle che pre-esistono al processo e che entrano nel processo tramite deposito telematico Prove costituende si acquisiscono attraverso un’attività del giudice svolta nel corso dell’istruttoria. allora abbiamo l‘istruzione probatoria cioè quella sotto fase dell’istruttoria in senso lato che consiste nell’acquisizione delle prove costituende necessarie per stabilire l’esistenza o meno dei fatti controversi/fatti contestati. Alla fine del processo se il giudice ritiene che la prova è stata raggiunta si pronuncia; se ritiene che non è stata raggiunta applica la regola sussidiaria dell’onere della prova ex art 2697cc cioè ritiene quel fatto non avverato.

Infatti si dice che la citazione è un atto doppiamente recettizio. La citazione la scrive l’avvocato ma se la tiene nel cassetto non esiste ma deve essere notificata. La citazione esiste quando viene notificata. Dal punto di vista logico-giuridico processuale una cosa è la notificazione come atto processuale e un’altra cosa è la citazione come procedimento notificatorio. La citazione è l’atto introduttivo in giudizio nel rito ordinario di cognizione. È atto recettizio perché presuppone la sua notificazione al convenuto. È doppiamente recettizio: prima rivolto al convenuto e poi al giudice inteso come ufficio giudiziario. La citazione si compone di due parti:  la vocatio in ius = è destinata innanzitutto al convenuto da parte dell’attore, il quale deve fargli sapere davanti a quale giudice è chiamato, quando è chiamato e deve anche sapere di quanto tempo dispone per difendersi e quali attività deve porre in essere per difendersi. Se il convenuto decide di non presentarsi è contumace.  L’ editio actionis = è rivolta anche al giudice ed è la spiegazione del perché si chiama il convenuto davanti al giudice per ottenere quale bene della vita. Siccome la citazione non esiste se non in quanto notificata, si è posto il problema del procedimento notificatorio che ha trovato soluzione solo nel 2002 quando la corte cost ha introdotto il principio per cui i tempi necessari per la notificazione non devono andare a danno della parte notificante. La citazione ha la caratteristica, rispetto al ricorso, di dover essere notificata subito, non esiste la citazione non notificata. => citazione non notificata = inesistente. È l’attore di sua iniziativa, insieme al suo avvocato, tramite posta elettronica certificata (PEC) , come è la regola, ma solo se il convenuto è dotato per legge di pec o comunque è iscritto nel registro nazionale degli indirizzi di posta elettronica, a dover notificare l’atto. Se il convenuto è una persona fisica che non ha la pec bisogna notificargli l’atto a mezzo posta avvocati o tramite ufficiale giudiziario (art. 137 ss. c.p.c.). La distinzione vista sopra è propria della citazione, anche se in realtà anche nel ricorso c’è una modalità diversa di vocatio in ius. Nel senso che nella citazione la vocatio in ius la fa l’attore, che con l’atto di citazione compie sia la vocatio in ius che l’ editio actionis. Nel caso del ricorso, non c’è questa doppia recettizietà dell’atto perché il ricorso viene depositato in tribunale o dal giudice di pace. C’è il problema della scissione tra quando la notificazione viene avviata e quando si perfezione Prima del processo civile telematico, le notifiche avvenivano così: si poteva fare solo con ufficiale giudiziario o del luogo del tribunale adito o del luogo in cui la notifica deve avvenire. Art da 137 a 151 cpc sono fondamentali -> valgono per tutte le notifiche di atti giudiziari Art 149 notificazione a mezzo postale Art 149 bis notificazione a mezzo di PEC -> non è ancora attuato Il codice della crisi d’impresa e d’insolvenza ha introdotto la compiuta esercenza telematica Modificata la legge del 1994 per consentire agli avvocati di eseguire la notifica via PEC -> gli avvocati possono eseguire le notifiche tramite PEC Normalmente la notifica avviene tramite PEC. Nei casi residuali in cui la notificazione viene effettuata a mezzo postale o con ufficiale giudiziario (quindi con mezzi analogici), c’è una cesura tra l’avvio della notificazione e conclusione del

procedimento notificatorio. La legge processuale ha cura di stabilire che per il notificante gli effetti della domanda giudiziale (processuali e sostanziali) si producono al momento dell’avvio della notificazione. Nell’art 149 ultimo comma -> CERCA Principio di scissione degli effetti della notificazione tra il notificante e il destinatario della notifica con anticipazione degli effetti a favore del notificante, sempre che poi la notificazione si perfezioni. Distinzione tra notifica inesistente e notifica nulla La notificazione inesistente non è sanabile se non ripetendola e la sanatoria opera ex nunc La notificazione nulla ossia per violazione dei passaggi delle norme che garantiscono la conoscibilità dell’atto notificato ma non qualificabile come inesistente, può essere sanata mediante rinnovazione con effetto ex tunc, retroattivo facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Questo tema della scissione vale per i procedimenti analogici ma il legislatore ne ha tenuto conto anche per i procedimenti via PEC -> art 147 cpc Notificazioni telematiche mediante PEC -> articolo 147 comma 1 è vecchio. È stato introdotto l’ultimo comma: CERCA se si vogliono evitare decadenze … Nella citazione viene fissata l’udienza di prima comparizione che deve rispettare un termine libero di 120 gg a comparire -> Art 163 Il difetto del termine a comparire provoca la nullità della citazione e dell’atto introduttivo Poiché la citazione viene notificata e può darsi che ci sia una cesura tra l’avvio della notifica e il suo perfezionamento al domicilio o residenza del convenuto , allora la giurisprudenza, prima della Corte costituzionale e poi il legislatore, hanno stabilito che certi effetti vengano anticipati a favore dell’attore al momento in cui viene avviato il procedimento notificatorio che deve poi perfezionarsi regolarmente. Quindi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono anticipati a favore dell’attore in un momento che coincide con l’avvio del procedimento notificatorio mediante la citazione. Con il ricorso, invece, la pendenza della causa si ha con il deposito, gli effetti processuali si determinano con il deposito del ricorso. Per gli effetti sostanziali della domanda bisogna, invece, distinguere tra gli effetti sostanziali che dipendono dalla notificazione ed effetti che non esigono la recettizietà della domanda  il deposito consente la realizzazione di questi effetti sostanziali (es. impedimento di una decadenza). La citazione ha una serie di requisiti, ossia quelli che appartengono alla:

  • vocatio in ius -> ossia quelli funzionali alla chiamata del convenuto davanti al giudice
  • editio actionis ossia la determinazione dell’oggetto della domanda RICORSO -> a differenza della citazione non deve essere notificato ma depositato. Con il ricorso il giudice è libero di determinare l’udienza, con la citazione è l’attore che fissa l’udienza. Ricorso semplificato contiene i requisiti della vocatio in ius Ricorso non è un atto recettizio perché viene depositato in tribunale ma
  • determina la pendenza della lite art 39 cpc
  • produce effetti sostanziali che non sono recettizi. Il ricorso che viene depositato telematicamente presso l’ufficio giudiziario, produce effetti processuali e sostanziali ma non è in grado di produrre effetti di

Anche il ricorso per rito semplificato ai sensi dell’art. 281- undecies c.p.c. deve contenere gli stessi requisiti della citazione, persino la vocatio in ius  questo senza la definitiva privatizzazione della giustizia. Quindi i requisiti di forma-contenuto ex. art.163 c.p.c. della citazione valgono anche per il ricorso semplificato. Infatti l’articolo 281- undecies c.p.c., che si trova nel libro secondo, titolo I, capo III-quater, afferma: “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163”. = i requisiti di forma-contenuto sono gli stessi. ART 163 CPC: CONTENUTO DELLA CITAZIONE “La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa … L'atto di citazione deve contenere:

_1. l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

  1. il nome, il cognome [ 6 c.c.], la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la_ residenza o il domicilio [ 43 c.c.] o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [ 75 c.p.c. ss.]. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta [ 36 c.c.] o un comitato [ 39 c.c.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio Questi sono difetti di legittimazione processuale che riguardano la capacità della parte di stare in giudizio e sono sanabili ex art 182 cpc ex tunc, retroattivamente entro un termine perentorio fissato dal giudice. Art 111 cpc tutto ruota intorno alla legittimazione ad agire I requisiti di cui parla il n 2 art 163 -> se il convenuto non è esattamente identificato è un problema di vocatio in ius ma soprattutto è un problema di legittimazione ad agire perché chi agisce in giudizio deve identificare il legittimato passivo Il n 2 parla di requisiti di identificazione dei soggetti legittimati Legittimazione ad agire presuppone la prospettazione/allegazione di un soggetto che ha subito la violazione o contestazione e un soggetto che è autore della lesione/contestazione VS titolarità effettiva che si verifica quando si esamina nel merito se un certo soggetto è stato autore della lesione e questa è a lui imputabile. Requisiti della vocatio in ius sono: 1. indicazione del tribunale n1 -> l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta
  2. indicazione del convenuto n2 -> il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio [ 43 c.c.] o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [ 75 c.p.c. ss.]. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta [ 36 c.c.] o un comitato [ 39 c.c.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio
  3. termine a comparire sufficiente -> sono previsti dall’art 163bis ossia 120 gg liberi a comparire o 150 gg dal giorno in cui la notifica si perfeziona 4. avvertimenti del n 7 art 163 -> alcuni avvertimenti sono richiesti a pena di nullità della vocatio in ius -> “l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre

i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 , che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato” ultimo elemento dell’art 163 cpc indicazione della data dell’udienza di comparizione. È l’attore stesso che individua il giorno dell’udienza. Nel determinare tale giorno l’attore deve rispettare i termini dell’art163bis cpc che sono 120 giorni se la citazione deve essere notificata in italia e 150 gg se deve essere notificata all’estero. Il mancato rispetto dei termini a difesa determinata comporta la nullità dell’atto introduttivo. Infine l’attore deve invitare il convenuto a costituirsi in giudizio nel termine previsto dall’art 166 ossia 70 gg prima dell’udienza indicata in citazione ed a comparire dinnanzi al giudice istruttore designato, avvertendo che, se non si costituisce nei termini, incorre nelle decadenze di cui all’art 38 cpc e 167 cpc. Inoltre deve avvertire il convenuto che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale. Una delle parti fondamentali, che si trovano all’interno dell’atto, si ha quando si arriva al “cita”  contiene la vocatio in ius. Per quanto riguarda i termini per la comparizione, l’art. 163-bis afferma : Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero . Questo vuol dire che il convenuto, rispetto alla data della udienza indicata dall’attore in citazione, deve poter godere di un termine a difesa di 120 giorni liberi (il giorno dell’udienza e il giorno di perfezionamento della notifica della citazione al convenuto non si contano). qualunque atto di citazione deve contenere l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione -> se non viene indicato il giorno allora l’atto di citazione è nulla perché il convenuto non sa quando comparire invito per il convenuto a costituirsi 70 gg prima dell’udienza mentre nel rito semplificato sono 10 gg prima dell’udienza art 281 undecies nel rito semplificato il termine a difesa è 40 gg in Italia mentre 60 gg all’estero. avvertimenti del n 7 art 163 cpc sono : bisogna far sapere al convenuto che se non si costituisce, nel rito ordinario 70 gg prima e nel rito semplificato 10 gg prima dell’udienza, incorre nelle decadenze cioè nella preclusione di certe attività difensive che non può più recuperare a meno che non vi sia nullità della notificazione o citazione o ricorso. Con riguardo al punto 6) dell’elenco, in merito cioè alla procura (artt. 83 ss c.p.c.), bisogna dire che essa può essere generale (o alle liti ) o speciale (o alla lite )  da non confondere con la procura sostanziale o ad negotia che è disciplinata dalle norme del codice civile sulla rappresentanza. Questa procura che si dà al difensore è una procura tecnico-processuale , cioè serve a designare il difensore affinché compia gli atti del processo. La procura generale/alle liti va fatta con atto autenticato da notaio o con atto pubblico. La procura speciale/alla lite può essere fatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata come quella generale, oppure più semplicemente a margine o in calce all’atto processuale. Avvertimenti importanti sono quelli dell’art 38 e 167 cpc Se il convenuto non si costituisce 70 gg prima dell’udienza (Non è termine libero) ma è un termine a ritroso quindi deve essere calcolato dalla data dell’udienza. Si deve costituire sennò incorre nelle decadenze degli articoli 38 e 167 cpc

Quando si liquida un risarcimento in somma di denaro occorre non solo la aestimatio ma anche la taxatio. Quando c’è un danno alla persona, le tabelle di risarcimento del danno sono attualizzate in moneta odierna, vengono aggiornate ogni anno. Si fa riferimento all’età del danneggiato all’epoca del fatto lesivo. Quando il credito è pecuniario ci possono essere degli interessi-> gli interessi possono essere: corrispettivi se soo contratti tra le parti; compensativi ossia che compensano la non disponibilità della somma di denaro; moratori che possono essere a tasso legale o tasso convenzionale. Tra gli effetti della domanda c’è la mora art 1284 c 4 -> nel momento in cui si notifica la citazione o il ricorso, il convenuto è in mora debendi -> però l’oggetto della domanda deve essere un credito pecuniario. La legge non distingue tra obbligazione liquida o illiquida Min 1.04!!!!! Nel rito semplificato è meglio fare tutto subito Nel rito ordinario le memorie ci sono sempre L’insieme della editio actionis è dato dal n 3 e 4 e le relative conclusioni che specificano il petitum immediato e mediato N 3bis è una novità dell’ultima riforma ma è solo l’indicazione che sono stato bravo ad esperire la mediazione obbligatoria prima di andare in processo art 5 d lgs 28/ ARTICOLO 164 CPC: NULLITA’ DELLA CITAZIONE Art 164 cpc: “La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163”. Il primo comma disciplina l’ipotesi di nullità dell’atto citazione per difetto dei requisiti di forma contenuto , ai sensi degli artt. 163, 163bis, attinenti alla vocatio in ius. Cosa succede se c’è questa nullità? Due ipotesi:

  1. Il convenuto non si costituisce in giudizio né nel termine di 70 giorni né mai. In quel momento il giudice, rilevata la nullità d’ufficio, deve controllare che l’atto di citazione sia completo di tutti i suoi requisiti e che sia stato regolarmente notificato. Se il giudice rileva che manca uno di essi dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio: comma 2 art 164 “Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo”. La nullità deve essere sanata con una rinnovazione dell’atto nullo (è un principio generale). Se l’attore non notifica entro il temine perentorio, il processo si estingue (307 c.p.c.). La sanatoria ha efficacia retroattiva. N.B. la contumacia si può dichiarare solo se la citazione e la notificazione sono valide.
  2. Il convenuto si costituisce: “La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire (ad esempio 120 giorni non liberi) o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini” => non rileva d’ufficio la nullità, si

rinvia a più di 120 giorni il giudizio per permettere al convento di costituirsi nei 70 giorni prima dell’udienza. Difetto di editio actionis (cioè petitum o causa petendi) : Art. 164.4 c.p.c.: “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione”. Questo requisito riguarda anche il giudice, non solo il convenuto, per questo la nullità è rilevabile anche d’ufficio e prescindere da quello che fa il convenuto, indipendentemente cioè dal fatto che esso si costituisca o no. Cambia solo la modalità: se esso si è costituito basta che entro il temine perentorio venga presentata la memoria integrativa da parte dell’attore. Se, invece, il convenuto non si è costituito, non si può dichiarare contumace, si deve ordinare la rinnovazione dell’atto introduttivo entro un termine perentorio. La sua inosservanza determina l’ estinzione del processo -> determina la sanatoria solo ex nunc, quindi non c’è efficacia retroattiva. NON ha efficacia retroattiva perché non è stato identificato il diritto oggetto della domanda, quindi non si può consentire che si producano degli effetti sostanziali e processuali rispetto a un diritto a una situazione sostanziale che l’attore non è riuscito a determinare con chiarezza. C’è un potere/dovere del giudice di attivare in entrambi i casi (difetto di vocatio in ius e di editio actiones) il difetto di sanatoria esaminato, MA la sanatoria opera diversamente a seconda che si tratti di una sanatoria in vocatio in ius, che ha effetto retroattivo e sanatoria di editio actiones che non ha efficacia retroattiva. Distinzione tra requisiti della vocatio in ius ed editio actionis ci servono per capire come funziona la nullità dell’atto introduttivo in caso di mancanza di tali requisiti I vizi di requisiti della vocatio in ius sono sanabili retroattivamente (perché sono vizi meno gravi) Gli effetti sostanziali e processuali della domanda operano fin dall’inizio .. min 1. Se il vizio attiene alla editio actionis si può sanare ma la sanatoria opera solo ex nunc ossia dal momento in cui viene compito l’atto che consente di sanare il vizio I vizi della vocatio in ius sono sanabili in due modi:

  • se il convenuto compare davanti al giudice -> l’atto ha raggiunto il suo scopo
  • se il convenuto resta contumace (non si costituisce), il giudice d’ufficio rileva l’incertezza dei requisiti della vocatio in ius quindi ordina all’attore entro un termine perentorio di rinnovare la citazione. Se l’attore rinnova il processo continua… se non lo fa il processo si estingue il difetto di editio actionis dove il giudice non capisce il contenuto dell’atto introduttivo, incertezza di petitum e causa petendi, i vizi della editio actionis sono rivolti anche al giudice, è indifferente il comportamento del convenuto. Se non si costituisce, il difetto viene rilevato d’ufficio… ordina la rinnovazione entro un termine perentorio. Se l’attore rinnova la sanatoria ha effetto ex nunc Se il convenuto si costituisce in giudicio, il giudice d’ufficio può rilevare il difetto di editio actionis ma l’atto non va rinnovato. Il giudice fissa un termine per il deposito di una memoria integrativa -> l’attore integra l’atto costitutivo con questa memoria. Da quando la memoria viene depositata si producono gli effetti della domanda

procura) e il decreto del giudice -> fattispecie a formazione progressiva perché prima c’è il ricorso e poi il decreto. Quando viene emesso il decreto noi abbiamo la realizzazione della fattispecie processuale complessa che consente di porre in moto il successivo atto di impulso processuale il processo civile inizia e prosegue su impulso di parte -> si richiede all’attore di notificare questo ricorso al convenuto rispettando il termine libero a comparire. Senza l’osservanza del termine a comparire (art 163bis), l’atto introduttivo è nullo e si applica l’art 164 per le nullità inerenti alla vocatio in ius la mancanza degli avvertimenti del numero 1,2,3,4 e 7 art 163 determina la nullità dell’atto introduttivo (composto da ricorso e decreto) con l’attivazione delle sanatorie dell’art 164 art 164 anche se parla della citazione si applica anche al ricorso Nel procedimento semplificato di cognizione la forma dell’atto introduttivo è contenuta nei primi due commi dell’art 281undecies che rinviano all’art 163 e implicitamente all’art 164 cpc RITO ORDINARIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Articolo 165 cpc: costituzione dell’attore “L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto , deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”. Dopo la notifica della citazione, ambedue le parti devono costituirsi in giudizio (art 165 attore; art 166 convenuto); “costituirsi in giudizio” vuol dire presentarsi al giudice. I termini per la costituzione in giudizio sono, per l’attore 10 gg dalla notificazione dell’atto introduttivo e per il convenuto 70 gg prima dell’udienza di comparizione. Qualora le notificazioni siano più di una, l’attore deve ugualmente costituirsi entro 10 gg dalla prima notificazione, depositando in tal caso una copia della prima notificazione (la c.d. “velina”). Come funziona il procedimento: una volta che viene notificata la citazione via PEC, con ufficiale giudiziario o mezzo posta avvocati, entro 10 gg dal perfezionamento della notifica, e se i convenuti sono + di uno entro 10 gg dal perfezionamento della prima notifica, l’attore ha l’onere di depositare telematicamente l’atto di citazione Mentre il ricorso è già depositato in tribunale; con la citazione c’è la pendenza della causa -> la notifica della citazione rende la causa pendente ma per portare la causa nel sistema del tribunale occorre un atto di impulso ulteriore che deve compiere l’attore entro 10 gg dal perfezionamento della notificazione. Se è stato autorizzato a dimezzare il termine a comparire è entro 5 gg L’atto di deposito telematico della citazione e dei documenti o della procura si chiama costituzione in giudizio dell’attore. La costituzione in giudizio è nel rito ordinario un atto distinto dalla proposizione della domanda La domanda si propone con atto di citazione a udienza fissa; ma la costituzione in giudizio dell’attore avviene con il deposito della citazione notificata, dei documenti dell’attore

ISCRIZIONE AL RUOLO

L’attore deve anche depositare la nota di iscrizione al ruolo -> deve compilare un modulo dove chiede alla cancelleria di iscrivere la causa nel ruolo generale dell’ufficio giudiziario (RG = RUOLO GENERALE) C’è Il ruolo generale contenzioso della causa contenziosa -> è il più importante Come si fa l’iscrizione a ruolo? La presentazione della nota d’iscrizione a ruolo deve avvenire, presso la Cancelleria competente per il procedimento, da parte dell’attore, cioè la parte che propone l’azione, oppure dal suo avvocato. Tuttavia, se l’attore non si è costituito, può essere richiesta dal convenuto. Nella nota iscrizione a ruolo devono essere riportate:

  • le parti, le loro generalità e i codici fiscali;
  • il procuratore che si costituisce e il relativo codice fiscale;
  • l’oggetto della domanda;
  • la data di notificazione della citazione;
  • la data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti. Condizione fondamentale per iscrivere la nota è il pagamento, a cura della parte che intende iscrivere la causa, del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, la cui ricevuta di versamento dovrà essere apposta sulla stessa nota di iscrizione. Con l’iscrizione nel ruolo bisogna pagare il contributo unificato -> in base al testo unico delle spese di giustizia (decreto del presidente della repubblica 115/2002). Si tratta di somme che non possono pregiudicare il diritto di agire; sono somme che anche se versate in misura insufficiente danno luogo al recupero coattivo con esecuzione esartoriale dell’importo ma non rendono inammissibile la domanda. Ogni sentenza è esposta ad una tassa/imposta di registro del 3% allo stato Una volta se uno non pagava l’imposta di registro non aveva il titolo esecutivo; dopo la corte cost ha detto no, non può essere così Ora il contributo unificato fa parte delle spese di lite L’attore per iscrivere al ruolo la causa deve pagare il contributo unificato Solo in quel caso la causa è dentro al sistema e viene elaborata. Nel compilare il modulo per iscrivere la causa nel ruolo, l’avvocato dell’attore deve indicare un codice in base ad un elenco per materie per attribuire la causa alla sezione che si occupa di quella materia. Gli uffici che lavorano nell’ufficio telematico controllano. Se va alla sezione sbagliata il giudice che si accorge che il fascicolo a lui assegnato non è di sua competenza lo rimettere al presidente del tribunale affinché lo riassegni alla sezione corretta. Fatto questo l’avvocato dell’attore ha finito. Nel rito ordinario ci sono 120 gg liberi a comparire e il convenuto deve costituirsi 70 gg prima Cosa succede dopo l’iscrizione a ruolo?

Il giudice deve controllare l’atto di citazione nei requisiti di forma e contenuto e anche la corretta notificazione prima di dichiarare la contumacia del convenuto Nel rito semplificato, per dichiarare la contumacia del convenuto, il giudice all’udienza verifica che il convenuto non si è ne costituito nei 10 gg prima ne all’udienza, e se il ricorso e il decreto sono completi, se è stato rispettato il termine a difesa (40 o 60 gg), se la notifica è valida e regolare, dichiara la contumacia del convenuto. Il contumace nel nostro ordinamento si ritiene che contesti tutto quello che viene asserito dalla parte. Restare contumaci non produce la condanna immediata ma la contumacia consiste in una ficta contestatio -> finta contestazione di tutti i fatti allegati dall’attore. NON MODIFICA IL RIPARTO DELL’ONERE DELLA PROVA NESSUNA DELLE PARTI SI COSTITUISCE NEL RISPETTIVO TERMINE Se nessuna delle due parti si costituisce nel rispettivo termine -> la causa resta comunque quiescente e può essere riassunta attraverso una comparsa di riassunzione entro 3 mesi dall’ultimo momento utile in cui poteva essere iscritta al ruolo che è la scadenza del termine di costituzione del convenuto (70 gg prima). Art 307 cpc in materia di estinzione per inattività delle parti. Se nessuna delle parti si costituisce il processo entra in uno stato di quiescenza per la durata di tre mesi, che decorrono dal termine ultimo per la costituzione in giudizio del convenuto, quindi dal settantesimo giorno antecedente l’udienza, originariamente fissata dall’attore nell’atto di citazione: art 166 cpc Entro tre mesi ciascuna delle parti può riassumere la causa, ossia porre in essere un atto di impulso processuale (atto di riassunzione) con la conseguenza che il processo riprende e si considera pendente a tutti gli effetti dalla citazione originaria. La riassunzione determina non l’apertura di un processo nuovo ma la prosecuzione di quello vecchio Art 307 cpc : estinzione del processo per inattività delle parti Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166 , ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo (1), il processo, salvo il disposto [del secondo comma] (2)^ dell'articolo 181 e dell'articolo 290 (3), deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi (4), che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166 , o dalla data del provvedimento di cancellazione [125 disp. att.]; altrimenti il processo si estingue. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo (6). Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo (7). Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre (8). L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio finché il processo pende si conservano gli effetti sostanziali e processuali della domanda anche se il processo è quiescente (non è stata compiuta l’attività d’impulso); se il processo si estingue si perdono gli effetti della domanda -> esempio: Per la prescrizione si perde l’effetto sospensivo ma rimane solo quello introduttivo. Se dopo la riassunzione nessuna delle parti si costituisce nel termine, il processo si estingue.

Questo può accadere solo nel rito ordinario e non nel rito semplificato COSTITUZIONE DEL CONVENUTO Nel rito ordinario il convenuto acquista tale qualità per effetto della notifica della citazione (che è atto ricettizio). Nel rito semplificato acquista tale qualità tramite il deposito nel ricorso (anche se lui non lo sa). Art 166 cpc: Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Il convenuto riceve la notifica della citazione Il termine di 70 gg vale per le decadenze di cui all’avvertimento che sono quelle dell’art 38 e 167 cpc. Nulla vieta al convenuto di costituirsi dopo quel termine se non ha eccezioni in senso stretto, se non ha domande riconvenzionali, se non ha istanze di chiamata in causa di terzi, se non deve eccepire l’incompetenza territoriale derogabile. Nel ricorso semplificato vale la stessa cosa -> Il termine di 10 gg prima è perentorio perché produce la decadenza a carico del convenuto rispetto a quelle attività processuali Art 167 cpc -> l’atto di costituzione del convenuto si chiama COMPARSA DI RISPOSTA che non contiene la vocatio in ius. La comparsa di risposta è l’atto con cui il convenuto si costituisce in giudizio sia nel rito ordinario che nel rito semplificato. Costituzione VS comparizione Comparazione significa che le parti con i difensori compaiono alle udienze davanti al giudice. L’attività di comparizione è la comparizione davanti al giudice. Art 127ter disciplina le note scritte sostitutive dell’udienza -> il giudice per le udienze in cui c’è la presenza solo dei difensori e delle parti (e non testimoni) può sostituire l’udienza con note scritte sostitutive, però il mancato deposito nel termine delle note scritte equivale a mancata comparizione all’udienza. Con le note scritte il mancato deposito equivale a mancata comparizione che fa si che le parti abbiano omesso un attività di impulso del processo e quindi il giudice considera il mancato deposito come mancata comparizione quindi il giudice deve fissare un’altra udienza e se anche stavolta le parti non depositano le note scritte vi è la doppia mancata comparizione che determina l’estinzione del processo. COMPARSA DI RISPOSTA Art 167 cpc nella comparsa di risposta il convenuto deve fare una serie di cose; “ Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai