Scarica Diritto d'autore digitale: sfide e prospettive nell'era digitale e più Sintesi del corso in PDF di Elementi di Informatica solo su Docsity!
CAP. 1 DAL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA ALLA COMPUTER PRIVACY
In Italia il diritto della riservatezza trova pieno riconoscimento a metà degli anni 70 del 900 dovuto alla diffamazione di persone famose.
- DAL DIRITTO DI ESSERE LASCIATI SOLI AL DIRITTO AL CONTROLLO SULLE INFO DELL’INDIVIDUO Diritto della riservatezza coincide con la diffusione dei calcolatori. Si è cercato di disciplinare tale materia con delle regole. Per esempio l’unione Europea fece più direttive su questo campo fino ad arrivare all’ultima del 2016 sul trattamento dei dati personali. Con lo sviluppo delle tecnologie, non si parla più di diritto di stare da soli ma si parla di avere il controllo sui propri dati.
- IL CODICE DELLA PRIVACY: IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI L’ultima disciplina relativa alla protezione dei dati personali contiene tutte le direttive fatte negli anni precedenti fino ad oggi. Il codice della privacy riconosce il diritto alla protezione dei dati personali. Esso è diviso in 3 parti:
- Disposizioni generali.
- Parte dedicata a specifici settori.
- Tutele amministrative e penali (sanzioni). Dato personale comprende qualunque informazione relativa a persona fisica identificata anche tramite un codice ID personali. Poi esistono 2 tipi di dati: dati sensibili, che sono dei dati particolarmente delicati che sono religione, opinioni ecc, poi ci sono i dati personali che sono la salute e vita sessuale. Tutti questi dati possono tenerle le banche dati. Chiunque non può essere identificato è una persona anonima. I dati personali devono essere trattati in modo lecito, raccolti e registrati per scopi determinati, esatti e conservati in maniera tale da consentire l’identificazione. Per raccogliere i dati bisogna dare all’interessato una informativa con una serie di informazioni sul perché si raccolgono i suoi dati. In ogni caso per trattare i dati personali di una persona bisogna avere il suo consenso. 1.3 IL REGOLAMENTO UE 2016/ Con il nuovo consiglio di fa un nuovo regolamento e si mettono delle novità che sono: modalità trasparente per il trattamento dei dati dei minorenni, riconosciuto il diritto di cancellazione, nuova protezione dei dati e altre modifiche. 1.4 L’ENFASI SULLA SICUREZZA Il codice della privacy impone al titolare alcuni obblighi per garantire la sicurezza dei dati. Essi devono essere custoditi e i rischi di distruzione e perdita devono essere minimi. Se succede una perdita di dati, il gestore dell’archivio sarà responsabile di questa perdita. Non ci sono delle misure standard di sicurezza per il continuo sviluppo della tecnologia che le cambierebbe sempre. Il trattamento dei dati con strumenti elettronici può essere fatto ma devono essere seguite delle misure di sicurezza che sono: autenticazione informatica, gestione sicura delle credenziali, protezione strumenti elettronici e altri sempre dovuti alla sicurezza. 1.5 LA RISERVATEZZA NELL’ERA DI INTERNET 1.5.1 LOGS E COOKIES File di log è un file di testo in cui viene registrata l’attività di applicativi installati sul PC e viene generato automaticamente e mi serve come documentazione della attività. I Cookies sono file di piccole dimensioni che contengono informazioni di base relative ad un untente in relazione ad un server. Essi consentono di scrivere in maniera permanente informazioni sul client. Essi inoltre sono stati normalizzati e si dividono in: cookies tecnici e cookies di profilazione (che servono per creare dei profili relativi all’utente). Comunque i cookies possono essere gestiti dall’utente con le impostazioni del browser.
1.5.2 UNA NUOVA RAGIONE PER TUTELARE LA PRIVACY Rete è diventata strumento per vendere beni e servizi e queste attività possono essere ostacolate se il cliente si sente minacciato da eventuali rischi sui dati personali. Quindi fiducia verso quel rivenditore diventa
fondamentale e quindi l’UE ha fatto un progetto per aumentare reputazione del venditore se tratta in modo corretto i dati. In questa nuova era i dati diventano un qualcosa di valore economico perché c’è gente che scambia dati di clienti. Utenti in rete pagano servizi (anche se sono gratis) con le loro info. 1.5.3 LE REGOLE DELLA RETE E I CODICI DI CONDOTTA Con l’esplosione di internet bisogna capire se le norme che ci sono adesso possono essere applicate. Questo è reso difficile dal possibile aggiramento delle norme. Quindi agli organi principali si chiede di creare codici più specifici. Per quanto riguarda i giornalisti, loro si fanno delle regole sulla privacy che devono rispettare. Questi codici fai da te si chiamano codici di condotta. 1.5.4 WEB-REPUTATION Con web-reputation si possono intendere 2 cose: la prima sarebbe la reputazione che ha un determinato utente sulla base dei suoi comportamenti online (questo si può vedere su Facebook per esempio), la seconda si avvicina più ad un nuovo modello di business in quanto aziende possono essere valutate e se la reputazione è più alta possono vendere di più. 1.6 LA TECNOLOGIA MINACCIA, LA TECNOLOGIA PROTEGGE La privacy al giorno d’oggi è minacciata sempre più dalla tecnologia perché usando apparecchi come il PC possiamo essere vittime di spionaggio e possono rubarci i dati personali (con l’uso di virus). Se si usa bene la tecnologia si possono sconfiggere alcuni rischi. 1.7 QUALITA’ E CONTRATTUALIZZAZIONE DELLA TUTELA Con internet si possono raccogliere informazioni a costo zero e risulta difficile trovare dei meccanismi giuridici che tutelano tale riservatezza. Ogni sito espone la sua privacy policy che sarebbe come gestisce i dati personali. I gestori è meglio che la facciano vedere per assicurare i clienti e quindi aumentare reputazione. Comunque si obbligano i siti ad avere dei sigilli di protezione con lo scopo di mostrare che il sito è sicuro.
CAP. 2 L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI DOCUMENTO E DI SOTTOSCRIZIONE 2.1 L’ATTIVITA’ DI DOCUMENTAZIONE Ordinamento giuridico afferma che i fatti devono essere rappresentati e tale rappresentazione deve essere stabile e immutabile nel tempo. Per questo è importante la forma degli atti giuridici. 2.2 REGOLE CHE SI FONDANO SULLA TECNOLOGIA DELLA CARTA La carta è la prima tecnologia disponibile e ha facilitato il raggiungimento di alcuni obiettivi. Con la carta si riescono a conservare gli scritti. Il documento è una cosa identificabile e inconfutabile. Essa cambia il formato con l’avanzare della tecnologia. 2.3 REGOLE CHE SI FONDANO SULLE TECNOLOGIE DIGITALI Progresso tecnologico porta nuovi mezzi per conservare e trasmettere il pensiero. Si arriva al documento informatico e anche esso è stato regolamentato e con esso si raggiungono gli stessi obiettivi della carta. L’UE nel 2014 ha permesso di adottare sigilli elettronici e firme digitali in tutta l’Europa. Il documento digitale, quindi, è valido. Esso deve essere firmato con la firma digitale. La firma digitale non può essere modificata, permette una facile identificazione e comunque deve rispettare delle regole. Per la trasmissione del documento informatico, la via migliore è la PEC. 2.3.1 LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NELLA P.A. E NEL PROCESSO Utilizzo della PEC è utile per migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione. Esse sono obbligate ad usare solo PEC per la trasmissione di dati. Alla PEC ci si può accedere tranquillamente tramite browser. La PEC ha sostituito la raccomandata tradizionale e mi dà quindi la certezza di quando ti arriva ma non di quando la leggi. La PEC è entrata anche nel processo telematico e nelle aziende dei privati. 2.4 FIRMA AUTOGRAFATA E FIRME ELETTRONICHE La firma digitale è una tipologia di firma elettronica avanzata. Si basa su un certificato e su un sistema crittografico che si basa su una chiave pubblica (usata dal destinatario) e una chiave privata(che la usa il mittente). La firma è generata da dispositivi appositi che mi creano la coppia di chiavi e tale generazione di chiavi deve rispettare e garantire l’equi probabilità e autenticazione del soggetto. Comunque le chiavi sono asimmetriche cioè avendo una non si può risalire all’altra.
CAPITOLO 5: I PAGAMENTI ELETTRONICI
La moneta costituisce un mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi di ogni tipo ed è compito della banca centrale coniare altre monete o banconote. 5.1 DAL CONTANTE ANALOGICO AL CONTANTE DIGITALE Avvento delle tecnologie ha reso possibile il passaggio dalla banconota cartacea al contante digitale. E grazie sempre alla rete sono state rese disponibili degli strumenti di pagamento utilizzabili in Internet per l’acquisto di beni e servizi. Sistemi di pagamento divisi in 4 categorie:
- Strumenti di pagamento di base : ovvero bonifici e addebiti diretti.
- Carte di pagamento: che sarebbero carte di debito, carte prepagate (il più diffuso).
- Pagamenti via internet: derivano da 3 situazioni diverse:
- Pagamento con carta a distanza via internet: può essere fatto mediante l’invio dei dati della carta via internet in chiaro oppure criptati (così sono più sicuri).
- Bonifico o addebito diretto tramite servizi bancari on-line: deve esserci un conto corrente online.
- Pagamenti tramite prestatore di servizi di pagamenti elettronici: si usano specifici servizi per il pagamento via Internet.
- Pagamenti tramite telefono : gli ordini di pagamento sono trasmessi tramite un telefono o dispositivo. Possono dividersi in 2 categorie: - Pagamenti a distanza: eseguiti via Internet/WAP - Pagamenti di prossimità: eseguiti tramite la tecnologia NFC. Con il progresso tecnologico si è arrivati alla moneta virtuale che non è gestita da nessuna banca. Essa si chiama “BitCoin” che nasce nel 2009. BitCoin consiste in file criptati e creati da qualsiasi computer connessi ad internet su cui sia attivo un software open source che genera questi file. Essi sono parzialmente anonimi perché hanno comunque un indirizzo IP assegnato. Per lo scambio di Bitcoin, esso viene effettuato tramite applicazioni tecnologiche certificate. Il bitcoin non è tutelato da nessuna disciplina giuridica e il suo valore va in base alla fiducia che si ha in esso perché non è gestito da nessuna banca, inoltre è sicuro visto che non ci sono soggetti intermedi. Esso può essere un’alternativa per un investimento. 5.2 LA FINE DELLA SOVRANITA’ MONETARIA? Con il cambiamento di tecnologia può essere segnato la fine della sovranità monetaria. Si passa quindi al fatto che attività commerciali possano essere svolte in completa facilità senza l’intervento dello stato e quindi non c’è controllo sulla moneta.
5.3 LA DISCIPLINA DELLA MONETA ELETTRONICA
Avvenimento giuridico rilevante è l’avvento della moneta elettronica. Per favorire la diffusione della moneta elettronica il legislatore aveva stabilito che l’emissione di tale moneta non doveva essere fatto solo da gli istituti bancari ma anche dagli istituti che avevano favorito lo sviluppo di essa. Ma problemi di vario genere non hanno permesso lo sviluppo di questi istituti (IMEL) ma hanno permesso un diffondersi della moneta elettronica. Nel 2009 ci fu una definizione più chiara di moneta elettronica da parte dell’Europa: “ è il valore monetario memorizzato elettronicamente ed è accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente della moneta.” La moneta elettronica può essere emessa da:
- Istituti di moneta elettronica
- Enti creditizi
- Uffici postali
- Banca Centrale Europea
- Banche centrali nazionali
- Stati membro o autorità regionali Tutti questi enti hanno aderito ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Principi cardine della moneta elettronica sono:
- Divieto di emettere moneta a soggetti strani
- Garanzia che l’emissione della moneta avvenga al valore nominale dietro ricevimento di soldi
- Diritto di richiedere il rimborso della moneta elettronica detenuta
- Divieto di interessi
- Esperibilità dai detentori di moneta di eventuali reclami Disciplina europea permette però di creare delle deroghe per alcuni stati membro. Questo porta alle attività commerciali di stabilirsi dove l’interpretazione delle norme sono al loro favore. Dal 2018 tutti gli stati dovranno essere allineati sulla stessa direttiva. Nonostante tutto questo sviluppo, restano 3 problemi: Idoneità giuridica della moneta, funzionamento efficiente dei meccanismi di sicurezza e privacy e infine la lotta agli abusi ( frodi, giochi d’azzardo e riciclaggio).
CAPITOLO 6: IL COMMERCIO ELETTRONICO Si distinguono 3 diverse tipologie di commercio elettronico:
- Business to business: attività tra impresa e fornitori
- Business to consumer: attività svolta tra operatori commerciali e consumatori.
- Consumer to conusmer: attività tra consumatori di scambio ecc (es:aste on line). Inoltre ci possono essere 2 tipi di soggetti coinvolti:
- Business to administration: copre tutte le transazioni tra imprese e PA.
- (^) Consumer to administration: copre tutte le transazioni tra consumatore e PA. Altra suddivisione per via dell’oggetto scambiato:
- Commercio elettronico indiretto: rapporti sono svolti via telematica invece scambio a mano.
- Commercio elettronico diretto: rapporti e scambio avvengono tutto per via telematica (es:software) Il problema sta nel fatto giuridico dove si possono evidenziare 3 punti interrogativi:
- Capire che valore dare all’attività fatta sulla rete.
- Ricadute del mezzo sul paradigma negoziale. Risulta fondamentale stabilire il momento e luogo della formazione del contratto, rendere certe le identità, sicurezza transazione, definire oggetto del contratto, accettare rilevanze giuridiche.
- Individuazioni delle regole applicabili. Bisogna stabilire quali regole debbano disciplinare i rapporti con persone che appartengono a stati diversi dove ognuno ha regole diverse.
- Individuazione del giudice competente in caso di controversie.
6.1 LE REGOLE PER IL COMMERCIO ELETTRONICO Con l’avvento del commercio elettronico, non è più lecito revocare in dubbio la piena validità dei contratti a distanza. Le tecniche riconosciute per comunicare sono la posta elettronica. Oltre al diritto di recesso senza penalità e senza motivo ci sono altri punti cardine che sono:
- Diritto di fornire al consumatore tutte le informazioni necessarie.
- Diritto del consumatore ricevere le informazioni su altro supporto di tutte le info di prima
- Divieto di dare beni al consumatore senza che lui gli abbia ordinati.
- (^) Inderogabilità della competenza territoriale del giudice dove giace il consumatore. Il legislatore deve creare un regime giuridico favorevole al decollo del commercio elettronico. I servizi della società dell’informazione sono una vasta gamma di attività svolte on-line, ma esse non sono sempre dei contratti a distanza o vendita di beni in maniera diretta. Quindi questi servizi comprendono anche la trasmissione di informazioni mediante la rete. Tutti i servizi hanno dei destinatari che non coincide con la nozione di consumatore:
- Destinatario del servizio= è il soggetto che utilizza un servizio della società dell’informazione
- Consumatore = qualsiasi persona fisica che agisce con finalità non riferibili ad attività commerciali.
Per quanto riguarda l’Italia da un marchio chiamato QWeb. Questi marchi fanno accrescere la fiducia degli acquirenti nei confronti del commercio elettronico. Il marchio sopra citato attesta che il sito sia sicuro, ottima qualità, sicurezza della privacy e che si prendono in considerazione i reclami e vengono gestiti. Chi fa uso di questi marchi gode di un vantaggio competitivo e fanno aumentare fiducia dei clienti. Inoltre questi marchi devono essere usati nel sito e nei documenti contrattuali.
CAPITOLO 8 IL DIRITTO D’AUTORE DELL’ERA DIGITALE Tutela delle opere d’autore è legata all’evoluzione della tecnologia. Questo tema ha raggiunto un rilievo politico tanto che in alcuni paesi si sono formati dei veri e propri partiti che combattevano il diritto d’autore. Diritto d’autore è sempre stato negli anni passati oggetto di guerre ideologiche e giurisdizionali. Parte tutto da quando viene inventata la stampa. In questo caso non si potevano fare tante copie e poteva farlo solo quelli che avevano i macchinari. Quindi lo stampatore fissava un prezzo di monopolio sul libro e governo decideva dove farlo uscire ecc. Poi si è passati ad un terzo soggetto che era l’editore. Esso si prendeva il libro da stampare e poi fissava il prezzo di vendita fuori stando attento al paradosso di un prezzo basso fuori ma che almeno faccia pagare le spese. L’oggetto del diritto d’autore è l’informazione ed è un bene pubblico in senso economico, cioè ad esempio su un programma tv tutti possono guardarlo. Con il passare degli anni si è fissato un diritto d’autore sull’opera. Se l’editore non fosse protetto dall’esclusiva, tutti potrebbero fare copie di quell’libro. La prima legge moderna sul diritto d’autore prevedeva una durata massima di 28 anni dalla registrazione dell’opera e inoltre riguardava solo i libri e alcune opere speciali. Oggi il diritto d’autore copre soltanto la forma espressiva dell’opera e non l’idea. L’esclusiva è concessa solo agli autori che fanno opere originali e una volta fatta la prima copia si esaurisce il diritto del titolare dell’opera. L’area non coperta dal diritto d’autore è detta <>. Tutela del copyright si possono vedere nella clausola costituzionale statunitense che sottolinea il fatto che la formula mette in primo piano lo sviluppo tecnologico e NON il diritto di esclusiva. In Italia e in Europa le odierne discipline riconoscono al creatore un diritto di esclusiva. Le regole del diritto d’autore odierne derivano dalle regole fatte in precedenza con l’avvento della scrittura. Quando arrivò la tecnologia dovettero mettere in discussione i pilastri del copyright. Ora occupiamoci del diritto di riproduzione. Negli anni passati solo le imprese editoriali potevano creare e fare le opere perché era un processo difficile e lungo. Finché la contraffazione era facile da combattere perché era di dimensioni piccole perché non c’erano strumenti in grado di fare grandi numeri di copie, allora le copie in circolazione erano quelle originali. Sistema ha iniziato a scricchiolare quando c’è stata la creazione di nuovi strumenti in grado di riprodurre con facilità. Un esempio è il caso che ebbe inizio negli anni 80 che vide contrapporsi gli Studios di Hollywood e la Sony che fabbricava videoregistratori. Oggetto era la possibile trasmissione tramite videoregistratori delle opere cinematografiche nelle proprie case. Gli studios chiedevano di bloccare la produzione di videoregistratori, quindi bloccare la tecnologia (per fortuna non si prese questa strada). Si arrivò alla conclusione che si poteva fare uso dei videoregistratori solo per uso personale.
8.1 TECNOLOGIE DIGITALI: CARATTERISTICHE E SFIDA AI MODELLI TRADIZIONALI DI TUTELA Fruizione delle opere musicali oggi è assicurata grazie all’evoluzione del suono digitale. Questo suono digitale è contenuto in un file comprensibile al pc ed esso è facilmente elaborabile grazie alle nuove tecnologie. Inoltre i file digitali sono facilmente trasferibili in rete in pochi secondi. La sfida ai modelli del diritto d’autore da parte della crescita tecnologica si vede in 5 aspetti:
- Estrema facilità di produzione e riproduzione
- Impossibilità di distinguere la copia dall’originale: per quanto riguarda le fotocopie, si può vedere la differenza con l’originale, ma quando si tratta di file la differenza non si vede.
- La dematerializzazione della copia digitale: esistono meno cassette e dischi e + file digitali (stessa cosa vale per i film)
- (^) Facilità di distribuzione delle opere: con Internet si può scambiare file in maniera facile e veloce
- Potere di apertura e chiusura di internet: l’autore può decidere se chiudere l’informazione o di aprirla a tutti. Concetti di autore, opera, creatività e originalità sono messi in discussione dalle tecnologie digitali. 8.1.1 L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI OPERA Opere si connettono a determinati campi di produzione come il teatro, la musica, la letteratura e altro. L’avvento dell’era digitale ha portato ad una estensione delle opere di ingegno. Quindi ci possono essere nuove espressioni dell’ingegno. Il caso più significativo è rappresentato dal software. Opera può accrescere e mutare in tempo reale e perciò diventa instabile. Un esempio lo sono le pagine web che diventano strutturate a ragnatela con dei link a varie pagine di tipo anche diverso (quindi opera diversa di come era tempo fa).
8.1.2 L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI AUTORE
Utilizzo di tecnologie vede sempre più lo sviluppo di qualcosa grazie al lavoro di team o comunità di soggetti. Attualmente ci sono algoritmi che creano automaticamente delle informazioni e non si sa chi è l’autore di queste informazioni. Le nuove tecnologie ridefiniscono il rapporto fra autore e opera. L’esempio concreto sono le pagine web. Esso non ha punti di avvio e punti di fine come un libro. Nelle pagine web è l’autore che decide le gerarchie e scegliere il percorso più adatto a lui, perciò il lettore diventa protagonista. 8.1.3 L’EVOLUZIONE DEI CONCETTI DI CREATIVITA’, ORIGINALITA’ E PLAGIO Digitalizzazione rende più facile il progresso dell’umanità mettendo insieme diversi contenuti e creandone di nuovi. Quindi il diritto d’autore deve tutelare gli autori dei singoli pezzi cercando di non ostacolare l’attività di colore che invece mette insieme i pezzi. Esempi di questo mettere insieme pezzi sono i sampling o i mushup fatti dai musicisti che prendono pezzi vecchi e ne fanno di nuovi usando parti di essi. Questa nuova forma di creatività ha scatenato polemiche sul fronte del diritto d’autore. Si dice che le norme sul copyright andrebbero rifondate e riviste. Al diritto d’autore spetta di far convivere le due cosa (creare da zero e usare pezzi di altri per creare). Il PLAGIO: la sua definizione rimane assai difficile. L’individuazione tra originalità e plagio al giorno d’oggi è un’operazione estremamente complessa. Al giorno d’oggi si stanno sempre più formando comunità di persone che si mettono insieme per risolvere problemi oppure creare (come nel caso di LINUX) un software e metterlo a disposizione di tutti chiedendo di modificarlo per fare delle migliorie. 8.2 RIMODULAZIONE DEI MECCANISMI DI INCENTIVO E MUTAMENTO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO Le tecnologie hanno portato al formarsi di nuovi modelli di copyright. La digitalizzazione delle opere ha modificato il ruolo degli intermediari tradizionali. Alcuni esempi si possono vedere con le case discografiche che non sono più indispensabili per mettere in circolazione un pezzo. Rete ha ampliato il mercato delle opere sotto 2 profili:
- SPAZIALE: opere sono disponibili anche i paesi distanti. Il lato negativo è il fatto della tutela della giustizia che è locale.
- QUALITATIVO: maggiore qualità. Nella rete la proprietà intellettuale può essere riprodotta all’infinito. Le cose (libri,articoli ecc) sono resi disponibili online sempre e non serve più averle fisicamente (esistono banche dati ). Con le nuove tecnologie si possono avere degli accessi alle opere con dei rapporti negoziali e con standard tecnologici. Si assiste all’affermarsi di provider di opere digitali con iTunes che da la possibilità di scaricare a pagamento contenuti musicali codificato secondo uno standard per proteggere tali file. Questi provider riescono a garantire una maggiore visibilità ai musicisti. Poi esistono dei provider che mettono a disposizione
che possono essere riutilizzate. La corte di Lussemburgo afferma che avere il CD-ROM e avere la licenza d’uso è la stessa cosa. L’obiettivo del principio di esaurimento era quello di limitare la distribuzione. Esempio di casi sono i rivenditori che vendevano software usato anche se alla fine di quel software ne esisteva solo una copia non andava bene.
- Si cerca di riservare al titolare del diritto d’autore il maggior potere di controllo sulla sua opera. Per cercare di trovare un punto di incontro si è creato un diritto di credito verso i produttori di apparecchi (es la SIAE). In sostanza una percentuale degli apparecchi veniva attribuita a questo ente.
- La responsabilità indiretta: dalla produzione dei videoregistratori agli ISP. Legislatori cercano di creare alcune esenzioni di responsabilità per gli ISP (non erano però del tutto esenti). L’architettura P2P ha giocato un ruolo importante al giorno d’oggi rivoluzionando alcuni campi del diritto. Alcuni casi che sono stati portati in giudizio sono : il caso Napster (metteva musica disponibile online e utenti la potevano cercare tranquillamente), il caso di Pirate Bay (che metteva a disposizione file .torrent per scaricare qualsiasi cosa e in Italia bloccarono il dominio attraverso gli ISP) e altri casi che videro preso in causa YouTube. Comunque YouTube offre la possibilità grazie ad una tecnologia di vedere chi viola il copyright.
- <> illecito e identificazione degli utenti: servizi di monitoraggio delle reti P2P permettono di individuare chi compie violazioni del diritto d’autore e memorizzare tali violazioni. Una volta ottenute le info si chiede all’ISP di rivelare l’identità e l’indirizzo fisico della persona associata ad esso. Se non volessero comunicarlo si va davanti al giudice.
- L’inasprimento della lotta alla pirateria digitale e le nuove tendenze legislative sul ruolo degli ISP: si tenta un maggior coinvolgimento degli Internet Service Provider. In pratica si tratta di tecniche di tutale basate su: - Aggravio del regime di responsabilità dell’ISP. - Sanzioni consistenti nella sospensione dell’accesso a Internet da parte dell’abbonato. - Filtraggio e monitoraggio di materiale illecito nella rete. - Coinvolgimento di autorità amministrative nella lotta alla pirateria. In Italia il soggetto che pensa che sia stato violato il diritto d’autore, deve presentare un ‘istanza per rimuovere la sua opera. Poi si va a vedere se il server è ubicato in Italia o all’estero: se è in Italia si va verso l’eliminazione dell’opera, invece se è all’estero si cerca tramite l’ISP di bloccare il dominio nel nostro paese. 8.4 CONSIDERAZIONI DI SINTESI Avvento dell’era digitale comporta quanto segue:
- (^) Modello tradizionale dell’era digitale entra in crisi perché è facile riprodurre e distribuire opere
- Uso della tecnologia fa evolvere il concetto di opera, autore e creatività
- C’è un controllo delle reti per vedere chi viola il diritto d’autore.
- Deve esserci un bilanciamento tra diritto d’autore e privacy quando si va a controllare che il primo non venga violato.
CAP 9: L’INFORMATICA NEL DIRITTO E NEL PROCESSO PENALE Con l’avvento della tecnologia sono cambiati anche i reati che si possono commettere e anche il processo per risolvere questo. 9.1 I REATI INFORMATICI C’è stato un intervento del legislatore volto ad introdurre nuovi reati o modificare quelli esistenti: a. Far fronte al fenomeno dell‘indebito utilizzo di carte magnetiche di pagamento. b. Si sono inserite 6 nuove figure di reato pe far fronte alla frode informatica, falsi informatici, aggressione ai dati. Inoltre si va fronteggiare il fenomeno della diffusione di fale email. c. Divulgazione di materiale pedopornografico d. Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore e. Responsabilità penale di chi addestra persone, in via telematica, per costruire esplosivi f. Criminalità informatica
g. Falsificazione di un documento informatico.
9.3 IL PROCESSO PENALE
Il legislatore ha compiuto una digitalizzazione del processo penale, riorganizzato i registri informatici e creato nuovi portali di comunicazione e infine ora si trasmette tutto in maniera telematica
CAP. 10: IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO Processo civile si passa dallo scambio di carte a qualcosa di più telematico. questo comporta uno snellimento ed una semplificazione dell’attività processuale. 10.1 IL FASCICOLO TELEMATICO Per ogni affare del suo ufficio si doveva formare un fascicolo. A questo fascicolo veniva determinato un numero. Esso raccoglie tutti gli atti sia di quelli di parte e tutti i provvedimenti del giudice. Nel sistema tradizionale, ogni qualvolta si volesse accedere al fascicolo ci si doveva recare in cancelleria e si doveva fare richiesta. Questa gestione dei fascicoli in maniera cartacea portava problemi organizzativi e qualche volta si potevano perdere. Si introduce il processo telematico così da garantire l’accesso informatico. Per accedere si è creata una piattaforma apposita. Ci si può accedere in 2 modi:
- Accesso pubblico: chiunque può accedere e consultare alcuni fascicoli (comunque si è schermati)
- Accesso riservato: ne fanno uso giudici e avvocati mediante in dispositivo di autenticazione. Semplificazione è evidente. Si può accedere ai dati dal proprio ufficio. 10.2 DEPOSITI E COPIE Nel metodo tradizionale avvocati e giudici dovevano andare in cancelleria per depositare i vari atti. Il rilascio delle copie era lungo: si doveva fare prima domanda di rilascio e dopo qualche giorno tornare per riprendere gli atti. Il fascicolo telematico ha fatto atto di regolare questo deposito e rilascio degli atti. Per procedere al deposito l’avvocato può farlo tramite una smartcard e paswword x autenticarsi e deve avere una firma digitale. I vari documenti devono essere in formato pdf e devono essere firmati digitalmente. Poi viene creata una busta digitale e inviata tramite PEC. Per quanto riguarda la copia essa può essere presa con molta più facilità di quella di prima. Comunque il processo non è ancora giunto a compimento perché alcuni atti vanno ancora depositati in carta. 10.3 COMUNICAZIONI E NOTIFICHE Altro fronte dove è stata introdotta la tecnologia è stato quello delle comunicazioni e delle notifiche. Tradizionalmente le comunicazioni avveniva tramite biglietto di cancelleria e stessa cosa le notifiche. Entrambe erano un costo in tempo e altro per gli uffici. Il legislatore ha introdotto in primis le comunicazioni telematiche tramite PEC. Quindi tutti gli avvocati e destinatari dovevano essere dotati di PEC. Successivamente ci fu una introduzione delle notifiche telematiche. Per questo si sono creati dei registri con indirizzi PEC e che tipi di atti potevano essere mandati. 10.4 NUOVE TECNICHE E NUOVE PROSPETTIVE Il sistema telematico offre uno snellimento del processo ma nello stesso tempo pone nuovi problemi per quanto riguarda la modifica delle strategie lavorative e quindi in particolare di quelle difensive.
CAP. 11 SOFTWARE E DIRITTI DI PROPRIETA’ Con l’avvento della tecnologia si viene a creare il software. Esso è reso disponibile attraverso modalità che mantengono nascosti alcuni contenuti. Si è cercato di vedere come proteggere questo. Alcuni dicevano applicare il classico diritto d’autore anche al software e altri volevano creare una disciplina ad hoc per questo caso e anche fare un sistema di brevetti. Software viene anche tutelato attraverso altre forme come ad esempio il “segreto industriale” che rende riservate le informazioni per la concorrenza.
11.1 LA PROTEZIONE TRAMITE DIRITTO D’AUTORE La disciplina del software ha regole speciali. Gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore con il diritto d’autore come se fosse un opera letteraria. La protezione è legata al codice del programma ed alle
semplice fatto che si violava il diritto sui dati personali dei clienti. Alla fine si era pensato di creare un sistema di filtraggio per capire come giravano le informazioni in rete e di tutelare il diritto d’autore. Questo però non fu possibile per 2 ragioni: costo elevato per il provider e inoltre si violava sempre il diritto sui dati personali. Ci furono stati altri casi e si vedeva come la direttiva del 2000/31 si stava allargando mettendo dentro altre direttive per altri casi. 12.3.2 LA GIURISPRUDENZA ITALIANA Anche in Italia iniziano a farsi vivi i casi che mettono in mezzo gli ISP. Il primo caso fu quello tra RTI e Google. I primi citavano Google in quanto su YouTube c’erano delle puntate de GF. YouTube si definiva un hosting provider e quindi non aveva obbligo di sorveglianza. Ma il tribunale romano lo definì hoster attivo, cioè forniva servizi aggiuntivi di memorizzazione. Quindi sapeva cosa c’era nei server e ha messo l’obbligo di sorveglianza per i provider di queste cose. Negli anni ci furono altre cause su queste cose. Quindi si vuole ricordare che casi del genere ce ne sono parecchi e ogni volta vengono interperetati in maniera diversa. Quindi questa instabilità va a influire negativamente sui diritti degli utenti.
12.4 RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER E DIRITTO D’AUTORE: IL REGOLAMENTO AGCOM La direttiva non prevede un sistema specifico di notificazione come quello americano. In America chi ha il diritto d’autore manda una notifica all’ISP della violazione. L’ISP si incarica di togliere il materiale e mandare una notifica a chi aveva messo il materiale. Se questo è stato tolto per errore allora verrà ripristinato se invece chi è stato lesionato va per vie legali il contenuto resta fermo. In Italia non si è adottato tale sistema, ma una cosa simile che si occupa una organizzazione denominata: Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM). Il sistema funziona così: a chi è stato violato il diritto d’autore attraverso un modulo online fa una notifica all’AGCOM chiedendo di rimuovere del contenuto. Entro 7 giorni il contenuto verrà rimosso, inoltre verrà mandato un avvertimento a chi aveva caricato il tutto. I destinatari se accettano le cose sono apposto se invece non accettano hanno 5 giorni per trasmettere documenti alla direzione. Questo regolamento ha sollevato molte critiche per vari motivi, i principali sono: tempi per difendersi troppo corti chi deve intervenire su queste cose.
12.5 CONCLUSIONI Ruolo degli intermediari è fondamentale anche per la tutela dei diritti in rete. Si può vedere come il legislatore è lento nel trovare regole per le nuove tecnologie. Una volta l’intermediario aveva funzioni diverse da quelle di oggi. Per questo c’è bisogno di aggiornare la legge a queste nuove realtà e non sempre tappando buchi.
CAP. 13 CLOUD COMPUTING
Il cloud computing si è affermato in maniera velocissima nel nostro paese. Si tratta di una archiviazione e spazio di memoria basati su Internet. Vi sono essenzialmente 3 modelli di cloud:
- SaaS: fornitore permette all’utente di utilizzare in remoto applicativi,
- PaaS: utente può usufruire di una intera piattaforma.
- (^) IaaS: cliente noleggia dal fornitore l’hw Inoltre esistono 4 tipologia di cloud: private cloud,public,hybrid e community cloud. Possiamo dire che le persone coinvolte nel cloud sono: il fornitore, il cliente/amministratore(prende e vende al cliente suo) ed il cliente vero e proprio. 13.1 CLOUD COMPUTING : REGOLE APPLICABILI Gli ordinamenti che entrano in gioco sono 4: quello del cliente, forniore, luogo dove i dati sono memorizzati, soggetti dei dati trasferiti. Per risolvere le controversie tra cliente/fornitore, la Commissione Europea ha creato una piattaforma ODR che permette di risolvere le controversie derivanti da contratti di vendita o
servizi on-line. Qui si vede come il contratto giochi un ruolo importante. All’inizio si diceva che il contratto non era trasparente e le clausole confuse. Nel 2014 la Commissione europea ha pubblicato un documento con le linee guida per il contratto. Il contratto si articola in questi 4 punti:
- Terms of service: condizioni generali di utilizzo del servizio.
- Service Level Agreements: definito con precisione l’oggetto del contratto
- Acceptable Use Policies: le determinazioni del cloud provider in merito agli usi consentiti
- Privacy Level Agreement: l’accordo in cui si ritrovano i livelli di privacy dei dati personali 13.2 CLOUD COMPUTING E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Nel cloud computing evidenti sono le criticità che esso porta al trattamento dei dati personali. La comunità europea su questo punto è molto accorta. Infatti non permette di far transitare i dati personali dei propri cittadini a paesi fuori dall’UE. Ci sono delle eccezioni che però l’unione europea mette in chiaro che il data controller prenderà in carico tutte le responsabilità sui dati. Come detto, il quadro giuridico europeo in materia di privacy fa passi da gigante. Maggio 2016 è stato pubblicato il regolamento generale sulla protezione dei dati. Questo regolamento fa a sostituire quello del 96 e va a definire meglio una serie di cose e aumentare la tutela dei dati. 13.3 IL CIELO PUO’ ESSERE BLU SOPRA LA NUVOLA Il cloud computing presenta enormi vantaggi, ma non è del tutto un sistema sicuro. Il primo problema è il rischio per la privacy e altri problemi che sono: decentralizzazione dei dati, non ci sono più sistemi reali, non si acquistano più copie ma si utilizzano servizi internet. Garanti europei sono intervenuti redigento alcuni documenti con indicazioni utili per l’utilizzo del cloud, tra i punti rilevanti abbiamo:
- Analisi e ponderazione di rischi e benefici
- (^) Verifica circa l’affidabilità del provider
- Portabilità dei dati
- Localizzazione dei dati
- Disponibilità dei dati in caso di necessità
- Adozione di opportune cautele per i dati
- Attenzione alle clausole contrattuali
CAP 14: WIRELESS COMMUNITY NETWORK
14.1 COSA SONO E COME NASCONO LE WIRELESS COMMUNITY NETWORK
Le WCN(Wireless Community Network) sono delle reti spontanee che nascono dai cittadini al fine di creare una rete indipendente e che copra zone scoperte da operatori commerciali. Questi reti wifi si basano su nodi distribuiti e collegati tra di loro. Altra cosa importante che in questo caso ogni utente ha un IP quindi è anonimo e non c’è nessun ISP che tiene traccia degli IP quindi è difficile rintracciare un soggetto. 14.2 LE WIRELESS COMMUNITY NETWORK E IL DIRITTO Il problema principale delle WCN è quello che c’è un alto livello di anonimato. Inoltre ci sono altri problemi che sono: inesistenza di responsabili, apertura di Internet e infine che le WCN non sono organizzate sotto forma di una persona giuridica. Ad oggi non ci sono sentenze, ma si possono verificare per attività illecite fatte in queste reti(ipotesi). 14.2.1 UTENTI E RESPONSABILITA’ CIVILE Nelle WCN si condividono i nodi di rete e questa condivisione può comportare per l’utente anche una condivisione di responsabilità. In queste reti è impossibile abbinare soggetto con l’indirizzo IP quindi riduce la tutela di eventuali diritti violati. Per quando riguarda i nodi (gateway) essi possono essere individuati da un IP, ma si può usare un software per rendere anonimi anche quelli…quindi non è responsabile nessuno. 14.2.2 RESPONSABILITA’ DELL’ISP
- Le condizioni d’uso sono vincolanti per tutte e 2 le parti
- Norme pattizie e primarie: disciplinano l’uso legittimo del servizio e possono essere divise in: regole di utilizzo del servizio, regole di tutela degli interessi di soggetti terzi. Alla violazione di tali regole conseguono delle sanzioni private previste dal gestore del social.
- Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: Il social network può cambiare liberamente le condizioni d’uso.
- Cessazione degli effetti del contratto: utente può recedere il contratto quando vuole senza nessun vincolo.
- Limitazioni di responsabilità: viene specificato che il servizio viene offerto così come è e il social network non sarà ritenuto responsabile per eventuali controversie.
- Aspetti di proprietà intellettuale.
- Foro competente e legge applicabile: social determina il diritto che governa il contratto(scelta della giurisdizione tipo Italia stati uniti ecc). 15.3 LA TUTELA DELLA PRIVACY TRA TAG, TWEET E POST La raccolta e il trattamento dei dati personali costituiscono il perno a cui ruota il modello di business dei social network. Con alcune utilities del social network è possibile decidere cosa condividere e con chi. Però questa scelta resta un po ambigua perché non tutti sono bravi con la tecnologia. Proprio con i rischi per la privacy degli utenti nell’utilizzo dei social, si sono redatte delle precisazioni:
- E’ impossibile assicurare l’oblio su Internet.
- C’è l’idea ingannevole di comunità ( non è la stessa cosa di comunicare un pensiero in una comunità di persone).
- Raccolta dei dati di traffico da parte dei fornitori dei servizi del social, così possono guadagnare.
- (^) Diffusione inconsapevole dei dati personali (questo avviene con le foto) CAP. 20: DEMATERIALIZZAZIONE Caratteristica dell’era digitale è la dematerializzazione. Essa investe il documento, la sottoscrizione, strumenti finanziari, moneta ecc… Ora la sottoscrizione è stata sostituita da una sequenza di bit (firma digitale) rilasciata da terzi. Ora di un bene non siamo più in possesso ma siamo titolari. 20.1 RIDEFINIZIONE DEL REGIME DEI BENI L’era digitale vede la nascita di nuovi beni tra cui i nomi di dominio, il software, le banche dati, opere multimediali e così via. Il diritto fino ad adesso si è basato sui beni che sono delle cose che formano un oggetto. Su questa cosa abbiamo dei diritti e siamo proprietari. Con l’avvento della tecnologia non abbiamo più cose materiali ma sequenze di bit e bisogna ridefinire il tutto. 20.2 DALLA PROPRIETA’ ALL’ ACCESSO Nell’era digitale l’interesse per l’accesso è meno sentito. Le entità tangibili (sequenze di bit) diventano importanti quando abbiamo a che fare con l’accesso ad essa. La commercializzazione all’accesso apre un nuovo mercato dedicato. Quindi il contratto diviene il fattore determinante della allocazione dei diritti di accesso.
CAP. 21 CONTRATTO E TECNICA 21.1 IL CONTRATTO COME FONTE DELLE REGOLE Con l’effetto della dematerializzazione, deterritorializzazione ecc si accompagna un potenziamento della funzione del contratto. L’attribuzione di un ruolo centrale al contratto è oggi favorita grazie alla globalizzazione dell’economia. Il contratto diventa importante sotto 2 profili:
- Gli interessi trovano una disciplina nel contratto e quindi una negoziazione tra le parti interessate.
- Contratto è lo strumento più idoneo a fruire dei beni digitale nel momento che l’accesso diventa più importante della proprietà.
REATI INFORMATICI ( sintesi suo documento)
Il reato prevede una pena individuata in restrizione della libertà personale e alcune volte porta alla reclusione con l’arresto (oppure multe o ammende). La pena può essere inflitta esclusivamente dal giudice. Anche per i documenti informatici ci sono delle pene fatte per alcuni reati come:
- Falsità di un documento pubblico e su atti pubblici (porta ad una sanzione)
- Falsità nella firma elettronica ( si può andare in galera fino a 5 anni)
- Chi accede abusivamente al sistema informatico contro la volontà del titolare può essere messo in prigione.
- Chi diffonde in maniera abusiva codici telematici e fare un profitto c’è anche qui una pena con reclusione da uno a 3 anni
- Chi fa frode informatica cioè reca danno a sistemi informatici intervenendo sena diritto porta a una reclusione.