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Slide di diritto pubblico, Slide di Diritto Pubblico

Slide del professore di diritto pubblico

Tipologia: Slide

2023/2024

Caricato il 31/01/2026

denise-pulpea
denise-pulpea 🇮🇹

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STATO E AUTONOMIE
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STATO E AUTONOMIE

PLURALISMO DI APPARATI

CENTRALITÀ DELLO STATO

  • (^) Il popolo è sovrano ma il governo della cosa pubblica (fatti salvi gli istituti di democrazia diretta) è attribuito ad apparati distinti dal popolo: il pubblico potere
  • (^) Il pubblico potere è costituito da una pluralità di soggetti
  • (^) L’art. 114 della Costituzione indica quelli base - territoriali
  • (^) Ma tra questi storicamente lo Stato ha assunto un ruolo centrale
  • (^) In generale. In modo particolarmente accentuato in Francia

IL CASO DELLA FRANCIA RILEVANZA PER L’ITALIA

  • (^) In alcuni paesi, ad esempio la Francia, lo Stato si è sviluppato in conflitto con le altre comunità territoriali risultando alla fine vincitore
  • (^) Le altre comunità sono state soppresse o hanno continuato a sussistere (si pensi ai comuni) ma essenzialmente in quanto ausiliarie dello stato ossia chiamate a svolgere funzioni statali meglio organizzabili a livello locale, si pensi all’anagrafe come strumentale alla leva obbligatoria e anche al prelievo fiscale
  • (^) Al modello francese ha fatto riferimento fin dalla origini lo Stato italiano (non per analogia della storia ma per influsso)

GIUSTIFICAZIONI

1) forza (nei rapporti internazionali)

2) razionalità (la ragione illuminista), se

la ragione è comune agli uomini non

ha senso che ad esempio a Parigi un

contratto debba avere forma scritta e

a Lione no

3) uniformità (mercato unico), contro i

‘particolarismi’ che portano ad avere

ad esempio a Parigi e a Lione due

diverse unità di misura

4) corrispondenza alla nazione , vera

comunità

ISTITUZIONE DELLE
REGIONI NEGLI ANNI
SET TANTA
  • (^) Prevista dalla Costituzione, le Regioni sono istituite negli anni Settanta
  • (^) Hanno potestà legislativa (art. 117 della Costituzione)
  • (^) Assumono un ruolo importante in molti settori (in particolare nella sanità)

DALLA CRISI DELLO STATO CENTRALE ALL’AFFERMARSI DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

  • (^) Crisi dello stato centrale: crisi fiscale, crisi di efficienza, rivalutazione delle comunità ‘altre’ (fino all’apparire di nuove identità: la ‘Padania’)
  • (^) Recepimento del principio di sussidiarietà nella Costituzione con la revisione costituzionale di cui alla legge n. 3/2001 (riforma del Titolo V)
  • (^) Articolo 114: “La Repubblica [il pubblico potere] è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”
  • (^) Articolo 118: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (si noti: l’articolo 118 così come il 114 derivano dalla legge costituzionale n.3/2001)

SEGUE: GIUSTIFICAZIONI I fautori della sussidiarietà verticale propongono le seguenti giustificazioni: maggiore pluralismo perché il potere non è concentrato in una sola comunità (limite al potere statale); maggiore efficienza (come per il ‘piccolo è bello’ in campo industriale) riduzione della spesa pubblica (vd. infra) maggiore democraticità (si pensi alle tesi di Rousseau che vede la democrazia possibile solo in comunità relativamente piccole) corrispondenza dei centri di decisione alle comunità reali (non identificate in questa prospettiva con la nazione, ad esempio: “Siamo lombardi prima che italiani”)

LA NUOVA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE

  • (^) Anche l’art. 117 viene riscritto
  • (^) La potestà legislativa regionale come regola
  • (^) Le due eccezioni: potestà concorrente; potestà legislativa esclusiva dello Stato
  • (^) Criticità e limiti: il caso dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali; il caso delle funzioni fondamentali dei

L’AUTONOMIA FINANZIARIA

L’autonomia finanziaria nella Costituzione

Articolo 119 (modificato, si ricordi, nel 2001):

«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome». Debbono «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» attraverso «tributi e entrate propri» e «compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio» salvo l’operare di un «fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per

DALLA FINANZA DERIVATA

ALLA FINANZA PROPRIA

Modello della finanza derivata: «Il popolo paga le imposte allo Stato, quest’ultimo con tali risorse finanzia la propria attività e finanzia anche quella di regioni ed enti locali attraverso ‘trasferimenti’» Modello della finanza propria: «Il popola paga le imposte. Il relativo gettito viene distribuito tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e con quanto ottiene ciascun ente finanzia la propria attività (salvo l’operare di un fondo perequativo)» Soluzione favorevole per l’ autonomia Perché un fondo perequativo?