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Slide elementi di diritto pubblico, Slide di Diritto Pubblico

Riassunto slide di diritto pubblico

Tipologia: Slide

2020/2021

Caricato il 15/07/2021

alessandra-boni-2
alessandra-boni-2 🇮🇹

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Istituzioni di diritto pubblico
L’ordinamento giuridico
Un sistema sociale di valori diventa un ordinamento giuridico quando ci sono:
1) Organizzazione (struttura organizzativa)
2) Pluri-soggettività (pluralità di persone)
3) Normazione (sistema ordinato di regole)
4) Effettività (media osservanza da parte dei consociati)
Una pluralità di ordinamenti giuridici porta ad una relatività dei valori giuridici:
a) in senso sincronico, uno stesso comportamento può essere considerato lecito in un ordinamento, illecito
in un altro;
b) in senso diacronico, uno stesso comportamento può essere valutato diversamente a seconda del momento
storico.
L’interpretazione è lo strumento di comprensione del linguaggio giuridico: si passa da atto, a disposizione,
a norma (tra la disposizione e la norma c’è l’interpretazione).
L’interpretazione è l’attività prescritti volta a trarre una o più norme dalla disposizione.
La Costituzione è un testo normativo, diviso in due parti, precedute dai Principi fondamentali. Ogni parte
è composta da Titoli. I titoli raccolgono più articoli. Gli articoli si suddividono in commi. Nei commi
individuano uno o più disposizioni, ovvero enunciati prescrittivi di significato compiuto (c.d. significanti). Le
disposizioni possono essere univoche o polisense.
Tipi di interpretazioni:
1) in base al criterio oggettivo (interpretazione letterale, del legislatore, adeguatrice…)
2) in base al criterio soggettivo (interpretazione letteraria come quella dell’avvocatura o interpretazione
ufficiale come quella della P.A.)
La norma giuridica è:
a) Esteriore, eteronoma, oggettiva (posta in essere da un soggetto diverso dal suo destinatario, per valutare
oggettivamente un’azione esterna)
b) Coercibile (assistita da una sanzione disposta in caso di trasgressione)
c) Generale (rivolta a un numero indeterminato di soggetti)
d) Astratta o ripetibile (suscettibile di applicazione a un numero indefinito di casi)
Necessità problematiche cui l’ordinamento aspira senza mai realizzarle definitivamente sono: la coerenza
(esigenza di superamento delle contraddizioni interne) e la completezza (esigenza di disciplina compiuta e
razionale della realtà).
Criteri di risoluzione delle antinomie normative (contrasti tra norme) sono:
a) Criteri logico-teoretici (operano automaticamente e in via interpretativa), ossia il criterio cronologico e il
criterio della specialità;
b) Criteri storico-positivi: (operano solo se positivamente previsti ed esigono l’intervento di un organo ad
hoc) e sono il criterio gerarchico e il criterio della competenza.
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Istituzioni di diritto pubblico

L’ordinamento giuridico

Un sistema sociale di valori diventa un ordinamento giuridico quando ci sono:

  1. Organizzazione (struttura organizzativa)
  2. Pluri-soggettività (pluralità di persone)
  3. Normazione (sistema ordinato di regole)
  4. Effettività (media osservanza da parte dei consociati) Una pluralità di ordinamenti giuridici porta ad una relatività dei valori giuridici: a) in senso sincronico, uno stesso comportamento può essere considerato lecito in un ordinamento, illecito in un altro; b) in senso diacronico, uno stesso comportamento può essere valutato diversamente a seconda del momento storico. L’interpretazione è lo strumento di comprensione del linguaggio giuridico: si passa da atto, a disposizione, a norma (tra la disposizione e la norma c’è l’interpretazione). L’interpretazione è l’attività prescritti volta a trarre una o più norme dalla disposizione. La Costituzione è un testo normativo, diviso in due parti, precedute dai Principi fondamentali. Ogni parte è composta da Titoli. I titoli raccolgono più articoli. Gli articoli si suddividono in commi. Nei commi individuano uno o più disposizioni, ovvero enunciati prescrittivi di significato compiuto (c.d. significanti). Le disposizioni possono essere univoche o polisense. Tipi di interpretazioni:
  5. in base al criterio oggettivo (interpretazione letterale, del legislatore, adeguatrice…)
  6. in base al criterio soggettivo (interpretazione letteraria come quella dell’avvocatura o interpretazione ufficiale come quella della P.A.) La norma giuridica è: a) Esteriore, eteronoma, oggettiva (posta in essere da un soggetto diverso dal suo destinatario, per valutare oggettivamente un’azione esterna) b) Coercibile (assistita da una sanzione disposta in caso di trasgressione) c) Generale (rivolta a un numero indeterminato di soggetti) d) Astratta o ripetibile (suscettibile di applicazione a un numero indefinito di casi) Necessità problematiche cui l’ordinamento aspira senza mai realizzarle definitivamente sono: la coerenza (esigenza di superamento delle contraddizioni interne) e la completezza (esigenza di disciplina compiuta e razionale della realtà). Criteri di risoluzione delle antinomie normative (contrasti tra norme) sono: a) Criteri logico-teoretici (operano automaticamente e in via interpretativa), ossia il criterio cronologico e il criterio della specialità; b) Criteri storico-positivi: (operano solo se positivamente previsti ed esigono l’intervento di un organo ad

hoc) e sono il criterio gerarchico e il criterio della competenza.

Stato

Gli aspetti fondamentali dello Stato sono:

  • (^) popolo (l’insieme degli uomini che formano il gruppo sociale, la collettività che si ordina e che è ordinata)
  • (^) territorio (l’ambito spazio-temporale di efficacia dell’ordinamento)
  • (^) sovranità, caratterizzata da indipendenza (ossia esclusività, impenetrabilità da qualsivoglia potere

esterno), supremazia (ossia preminenza nei confronti di ogni altro potere interno allo Stato) e originalità

(ossia la negazione di ogni derivazione o legittimazione da altri ordinamenti)

La cittadinanza italiana (legge 91 del 1992) può essere acquisita per:

  • (^) ius sanguinis (nascita da padre/madre cittadini italiani)
  • (^) ius soli (nascita nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono apolidi o ignoti, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono) Su concessione a seguito di un’istanza può essere richiesta da:
  1. Coniuge di cittadino italiano in presenza di determinate condizioni
  2. Straniero maggiorenne adottato dal cittadino italiano che risieda in Italia almeno 5 anni dopo l’adozione
  3. Apolide che risieda legalmente per almeno 5 anni nel territorio italiano
  4. Cittadino di uno Stato membro dell’UE che risieda legalmente per almeno 4 anni nel territorio italiano
  5. Straniero che risieda legalmente per almeno 10 anni nel territorio italiano La cittadinanza europea spetta a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro e prevede:
  • (^) Diritto di entrare, risiedere e circolare liberamente in ogni Stato membro dell’UE
  • (^) Esercizio dell’elettorato passivo e attivo nelle elezioni comunali ed europee

Forme di governo

Le forme di governo indicano le diverse modalità tramite le quali viene distribuito il potere tra gli organi dello stato-apparato e sono: a) FORME PURE: MONARCHIA ASSOLUTA DEMOCRAZIA DIRETTA b) FORME MISTE: Sono caratterizzate dal coinvolgimento di una pluralità di organi e producono una

congerie di modelli estremamente varia ( MONARCHIA COSTITUZIONALE, REPUBBLICA

PRESIDENZIALE, REPUBBLICA SEMI-PRESIDENZIALE, GOVERNO DIRETTORIALE,
REPUBBLICA PARLAMENTARE)

La monarchia costituzionale (ad. es. nell’Inghilterra del XVII secolo; in Francia, dopo la Restaurazione con Luigi XVIII) ha una forma duale:

  • (^) re: potere esecutivo, competente a determinare l’indirizzo politico e potere di nomina e revoca dei ministri;
  • (^) parlamento: potere legislativo Governo presidenziale (es. Stati Uniti d’America) prevede la presenza:
  • (^) del presidente della Repubblica, che ha funzioni esecutive e di indirizzo politico
  • (^) Parlamento che ha funzione legislativa e potere di controllo L’elemento in comune:forte legittimazione derivante dalla comune derivazione democratica di tipo elettivo Governo semi-presidenziale (ad. Es. V Repubblica francese). Si trovano alcune caratteristiche:
  • Del regime parlamentare (rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo)
  • Del regime presidenziale (elezione diretta del Capo dello Stato) Il Capo dello Stato è capo dell’esecutivo e nomina il Presidente del Consiglio Il Presidente del Consiglio copre politicamente il Presidente della Repubblica, assumendo la responsabilità dei suoi atti. Governo direttoriale ( es. Svizzera) Sono organi costituzionali necessari:
  • Parlamento
  • Governo
  • Il Direttorio esercita la suprema autorità di governo NON è formalmente prevista la figura del Capo dello Stato

Governo Parlamentare (ad es. Italia, Regno Unito):

  • GOVERNO!^ composto da Ministri uniti dalla condivisione di un programma politico; funzione esecutiva
  • CAPO DELLO STATO o MONARCA
  • PARLAMENTO!^ funzione legislativa
  • CORPO ELETTORALE^!^ chiamato ad eleggere il Parlamento Tratto qualificante: rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento Forma di governo parlamentare italiana Sistema parlamentare (art. 94 Cost. rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo) con correttivi di razionalizzazione attraverso: a) il Capo dello stato come potere neutro b) Previsione di un quarto organo costituzionale (Corte costituzionale) c) Introduzione del referendum abrogativo (istituto di democrazia diretta

Fonti del diritto

Fonti di produzione: sono gli atti e i fatti che ciascun ordinamento abilita a produrre norme Fonti sulla produzione: sono fonti che regolano altre fonti, disciplinandone il procedimento di formazione, il contenuto, le modalità di interpretazione Fonti di cognizione: sono atti scritti, posti in essere da pubblica autorità, privi di contenuto normativo, volti a garantire la migliore conoscenza del diritto oggettivo. Riserva di legge : ricorre tutte le volte in cui la Costituzione prevede che l’unica fonte abilitata a disciplinare un materia è la legge.

  • (^) Riserva assoluta: la legge deve dettare la disciplina integrale della materia (ad es. art. 13 Cost., nella parte in cui prevede che le restrizioni alla libertà personale sono ammesse «nei soli casi e modi previsti dalla legge»).
  • (^) Riserva relativa: la legge deve disciplinare gli aspetti di principio di una data materia (ad. es. art. 23 Cost.nella parte in cui prevede che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»).
  • (^) Riserva rinforzata: la Costituzione, oltre a riservare la disciplina di una materia alla legge, indica i fini della disciplina legislativa o i modi di intervento (ad. es. art. 16 Cost., nella parte in cui prevede che la libertà di circolazione e soggiorno può essere limitata, con legge, «per motivi di sanità o di sicurezza»). Sistema delle fonti del diritto
  1. livello costituzionale (principi supremi e diritti inviolabili, norme dell’UE dotate di efficacia diretta, altre norme costituzionali, leggi di revisione costituzionale);
  2. norme interposte ( norme internazionali generalmente riconosciute, norme dell’UE prive di efficacia diretta, diritto internazionale pattizio, Statuti regionali);
  3. livello primario (Leggi dello Stato, leggi regionali, referendum abrogativo, decreti legislativi, decreti- legge, regolamenti parlamentari, regolamenti della Corte Costituzionale);
  4. livello secondario (Regolamenti governativi, regolamenti regionali, statuti provinciali e comunali, regolamenti provinciali e comunali);
  5. consuetudini, fonti fatto che non hanno grado. La Costituzionale è entrata in vigore il 1 Gennaio 1948 ed è divisa in:
  • (^) Principi fondamentali (artt.1-12)
  • (^) Parte I: diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)
  • (^) Parte II: ordinamento della repubblica (artt. 55-139)
  • (^) Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII) La Costituzione è un documento solenne, è lunga, votata rigida e democratica. È previsto un procedimento particolare per modificare la costituzione: art. 138 Cost. Leggi di revisione costituzionale: modificano il testo della Cost. Le “altre” leggi costituzionali: integrano il testo della Cost.

sole dichiarazioni di voto». La votazione finale prevede: scrutinio palese (voto segreto) e maggioranza semplice.

  1. La fase integrativa dell’efficacia: la legge approvata, nello stesso testo, dalle Camere è “Perfetta”, ma non efficace senza: promulgazione (entro un mese dall’approvazione), pubblicazione subito dopo la promulgazione in G.U. e entrata in vigore dopo 15 giorni dalla Pubblicazione la legge entra in Vigore. Rinvio presidenziale: art. 74 Cost. Il PdR prima di promulgare la legge, può con un messaggio motivato chiedere alle Camere una nuova deliberazione (cd. potere di rinvio del PdR), se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Fatta eccezione per i casi in cui è sempre ammesso il RIFIUTO di promulgazione:
  • (^) se essa integri gli estremi di un reato presidenziale ex art. 90 Cost.
  • (^) nelle ipotesi di Inesistenza della legge Gli atti aventi forza di legge: il Decreto legislativo e il Decreto-legge DECRETO LEGISLATIVO : art. 76 Cost. Atto normativo del Governo di rango primario, equiparato alla legge il GOVERNO non può, senza delegazione delle Camere, emanare DECRETI che abbiano valore di legge ordinaria (art. 77, c.1, Cost.). Il Parlamento delega il Governo ad adottare decreti che abbiano valore di legge, la delega può avvenire solo con Legge, la legge è approvata con procedimento ordinario, oggetto della delega è però l’ESERCIZIO, mai la funzione di cui rimangono sempre titolari le due Camere. La legge di delega deve stabilire: principi e criteri direttivi, tempo limitato e oggetto definito ( questo è il contenuto minimo della legge di delega, prescritto a pena di invalidità. La legge di delega può avere un contenuto ulteriore:
  • (^) Se delegante, vincola il successivo decreto legislativo (ad es. parere di una commissione parlamentare)
  • (^) Se dispositivo diretto non delegante è privo di capacità condizionante il successivo decreto legislativo Il decreto legislativo deve rispettare quanto stabilito nella legge di delega, a pena di invalidità: se il decreto legislativo viola la legge di delega, viola indirettamente l’art. 76 Cost., nella parte in cui prevede che «l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e oggetto definito»: Procedimento di formazione
  1. approvazione della legge di delega da parte del Parlamento
  2. Adozione del Decreto Legislativo da parte del Governo
  3. Emanazione del Decreto Legislativo da parte del PdR
  4. Pubblicazione in G.U. ed entrata in vigore RATIO: al governo è attribuito il potere di adottare decreti integrativi o correttivi di un decreto già adottato

e consiste nel consentire al Governo di verificare gli effetti del primo decreto legislativo ed eventualmente

apportare modifiche alla luce delle prime applicazioni.

Decreto-Legge (art.77 Cost.) Atto normativo del Governo di rango primario, equiparato alla legge che prevede come iter:

1) casi straordinari di necessità e urgenza ADOZIONE del decreto-legge da parte del Governo,

provvedimento provvisorio e precario che “vive” 60 giorni con forza di legge.

  1. emanazione dal PdR
  2. Pubblicazione in G.U. e nello stesso giorno presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione del decreto-legge (entro 60 giorni bisogna scegliere se vi è la conversione o la perdita di efficacia)

4) entrata in vigore

Il governo è il primo giudice dell’urgenza e della necessità del provvedere ed è il requisito di validità la cui

mancanza determina l’incostituzionalità del decreto-legge. La reiterazione del Decreto-Legge è una forma di abuso dello strumento della decretazione d’urgenza ed è la prassi con cui il Governo, a seguito della mancata conversione di un decreto-legge, adottava un nuovo decreto-legge con analogo contenuto di quello precedente, sulla base degli stessi presupposti e facendo salvi gli effetti del precedente.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di tale prassi per violazione dell’art. 77 Cost. (sent.

n. 360 del 1996) perchè:

  • (^) altera la natura provvisoria
  • (^) toglie valore al carattere provvisorio
  • (^) incide sulla certezza del diritto Il requisito dell’omogeneità (Corte cost., sent. n. 22/2012) prevede:
  1. Omogeneità dell’oggetto del decreto-legge
  2. Omogeneità della legge di conversione Referendum abrogativo (art.75 Cost.) è un esempio di democrazia diretta. È un atto-fonte dell’ordinamento di rango primario perché «abrogare non significa non disporre ma disporre diversamente». Procedimento referendario
  3. iniziativa (da 500.000 elettori o 5 consigli regionali)
  4. due controlli (controllo di legittimità dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e il controllo di ammissibilità delle richieste referendarie della Corte costituzionale)
  5. indizione da parte del PdR
  6. votazione hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se: 1) ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto! cd quorum PARTECIPATIVO; 2) se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi! cd quorum DELIBERATIVO L’avvenuta abrogazione referendaria è dichiarata con Decreto dal PdR. Il Per può ritardare l’entrata in vigore dell’abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni. Il Referendum manifesta una volontà definitiva e irripetibile, il legislatore non può reintrodurre la normativa abrogata, l’eventuale legge «ripristinatoria» sarebbe incostituzionale per violazione dell’art. 75 Cost., salvo
  1. promulgazione da parte del Presidente della giunta
  2. Pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione
  3. dopo 15 giorni dalla pubblicazione, entra in vigore Riparto di competenza tra leggi regionali e leggi dello Stato (art. 117 Cost.) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, co. 1 Cost.):
  • (^) Materie di competenza esclusiva dello Stato: art.117, 2 comma Cost.;
  • (^) materie di competenza concorrente tra Stato e regioni: art. 117, comma 3 Cost., con legge dello Stato vengono fissati i principi fondamentali della materia. La legge regionale detta la disciplina di dettaglio;
  • (^) Materie di competenza residuale e generale delle Regioni, Art. 117, co. 4 Cost. Tutte le materie non elencate nei primi due commi dell’art. 117 Cost. rientrano nella competenza legislativa residuale delle Regioni. Regolamenti governativi : fonti di rango secondario:
  1. deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato
  2. emanazione con decreto del Presidente della repubblica
  3. Visto e registrazione della Corte dei Conti
  4. Pubblicazione in G.U.
  5. entrata in vigore I REGOLAMENTI GOVERNATIVI SI DISTINGUONO IN: a) REGOLAMENTI ESECUTIV, disciplinano l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti UE; b) REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE, hanno ad oggetto l’attuazione e l’integrazione di leggi e decreti legislativi che recano norme di principio; c) REGOLAMENTI INDIPENDENTI, disciplinano materie non coperte da riserva di legge e non già disciplinate con legge o atti aventi forza di legge; d) REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) REGOLAMENTI IN DELEGIFICAZIONE, Trasferimento-dismissione di una materia dalla sede statale alla sede regolamentare, il Parlamento autorizza con legge il Governo ad adottare regolamenti in materie non coperte da riserva di legge, ma già disciplinate da norme legislative. La legge di

autorizzazione, contiene le norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme

legislative vigenti con effetto dall’entrata in vigore del regolamento (cd abrogazione differita).

Unione Europea

Ente sovranazionale che costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato, seppure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i cittadini. Storia

  • (^) 1951 Trattato firmato a Parigi tra Belgio, Francia, Germania occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, istituisce la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) con durata cinquantennale (infatti ha esaurito la propria durata nel 2002), nasce il mercato comune del carbone e dell'acciaio, abolendo le barriere doganali e le restrizioni quantitative che frenavano la libera circolazione di queste merci.
  • (^) 1957 Trattati di Roma sono istituite la CEE (Comunità economica europea) e EURATOM (Comunità europea dell’energia atomica). La CEE aveva come obiettivo l’unione economica dei suoi membri. L’EURATOM aveva come scopo coordinare i programmi di ricerca degli stati membri relativi all'energia nucleare ed assicurare un uso pacifico della stessa.
  • (^) 1965 Trattato per l’unificazione degli organi delle diverse Comunità (ciascuna delle tre Comunità aveva propri organi; a seguito di tale Trattato venne creato un quadro istituzionale unitario)
  • (^) 1992 Trattato di Maastricht, Trattato sull’Unione europea (TUE), nasce l’Unione europea.
  • (^) 1997 Trattato di Amsterdam vengono apportate delle modifiche ai precedenti Trattati.
  • (^) 2000 è proclamata, a livello politico, a Nizza la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) contiene un catalogo di diritti dell’uomo à esplicherà effetti giuridici con l’entrata in vigore del Tratto di Lisbona.
  • (^) 2007 Trattato di Lisbona sono stati modificati i precedenti Trattati (il TUE e il TCE). Il primo ha mantenuto il suo titolo attuale mentre il secondo è stato denominato "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE). Con il Trattato di Lisbona l’UNIONE EUROPEA assorbe tutte le precedenti CE. È entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Fonti dell’Unione Europea
  • (^) diritto primario (trattati istitutivi)
  • (^) diritto secondario (atti adottati dalle istituzioni europee che si dividono in: atti tipici come regolamenti, direttive, decisioni, pareri e raccomandazioni e atti atipici come decisioni sui generis) Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti gli elementi ed è direttamente applicabile. La direttiva è uno strumento di armonizzazione, vincola gli Stati in merito al risultato da raggiungere, rimette alla competenza degli organi nazionali la decisione in merito alla forma e ai mezzi del recepimento. La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, può essere generale (priva di destinatari individuati) o individuale (indirizzata a soggetti specifici). I pareri e le raccomandazioni sono atti non obbligatori ad efficacia meramente persuasiva. Rapporti tra ordinamento interno e ordinamento dell’UE Il primato è il pilastro portante del processo di integrazione europea, ossia il diritto dell’UE prevale sul diritto interno egli Stati membri. Il primato in Italia, in forza dell’art. 11 della Costituzione, gli atti dell’UE prevalgono non solo sugli atti nazionali di rango primario, ma anche su quelli costituzionali salvo il caso dei c.d. contro-limiti, infatti il

Il parlamento È ispirato al modello del bicameralismo perfetto, ossia c’è una parità funzionale e strutturale tra le due Camere. Le due Camere sono: la Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Differenze tra le due Camere:

  1. Camera dei Deputati
  • Deputati: 630
  • Composizione: solo membri eletti dal corpo elettorale
  • Elettorato attivo (chi può votare per la Camera): 18 anni
  • Elettorato passivo (chi può essere eletto): 25 anni
  • Sistema elettorale: a base nazionale
  1. Senato della Repubblica
  • Senatori: 315
  • Composizione: 315 membri eletti + senatori di diritto (gli ex Presidenti della Repubblica) + 5 senatori a vita (nominati dal PdR tra coloro che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario, ex art. 59, co. 2, Cost.)
  • Elettorato attivo: 25 anni
  • Elettorato passivo: 40 anni
  • Sistema elettorale: a base regionale Il diritto di voto (art.48 Cost.) è personale, libero, segreto e uguale. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale previsti dalla legge. Sistemi elettorali:
  1. maggioritari, consiste nell’attribuzione del seggio (o dei seggi) al candidato (o alla lista) che ha ottenuto la maggioranza dei voti ( maggiore Vs scarsa rappresentatività);
  2. proporzionali, consiste attribuzione del seggio (o dei seggi) al candidato (o alla lista) in proporzione al numero dei voti conseguiti (maggiore rappresentatività Vs difficile governabilità). Organizzazione interna (organi interni di entrambe le camere):
  3. Presidente: Eletto dai membri di ciascuna Camera a scrutinio segreto. Esercita funzioni di rappresentanza dell’organo, di direzione dei lavori parlamentari, di salvaguardia del buon andamento delle riunioni dell’Assemblea, di presidio del rispetto delle norme regolamentari, di vigilanza;
  4. Ufficio di Presidenza, composto da 4 vice-presidenti, 3 questori e almeno 8 segretari. I membri dell’Ufficio di Presidenza sono eletti da ciascuna Camera dopo l’elezione del Presidente. Hanno la funzione di aiutare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
  5. Gruppi Parlamentari, unioni di deputati/senatori che si costituiscono sulla base dell’appartenenza a un medesimo partito politico. Ogni parlamentare deve necessariamente appartenere ad un Gruppo. Ai fini della costituzione di un Gruppo è richiesto un numero minimo (alla Camera il numero minimo è 20 deputati, al Senato è 10 senatori). I parlamentari che non appartengono a nessun gruppo sono collocati nel cd. «Gruppo misto». I gruppi designano i membri delle Commissioni parlamentari, decidono il programma e il calendario dei lavori parlamentari e i Presidenti dei Gruppi sono consultati dal Capo dello Stato per la formazione del Governo;
  6. Commissioni parlamentari, svolgono funzioni afferenti al procedimento legislativo, di controllo sull’operato del Governo, consultive e di inchiesta. Possono essere permanenti o speciali. Sono permanenti quando si parla di organi necessari, ciascuno con competenza specifica per materia. Ogni parlamentare deve far parte di almeno una commissione o speciali quando gli organi sono istituiti ad hoc per l’esame di questioni particolari.
  7. Le giunte sono a carattere permanente, i componenti sono nominati dal Presidente d ciascuna Camera, sono organi collegiali. Alla Camera dei Deputati ci sono: la giunta per le elezioni, la giunta per le

autorizzazioni, la giunta per il regolamento. Al senato ci sono: La giunta delle elezioni e la giunta per il regolamento. Autonomia normativa (Regolamenti parlamentari, art. 64 Cost.) Oltre ai regolamenti generali ex art. 64 Cost., ciascuna Camera adotta anche regolamenti minori (es: regolamento del personale, regolamento della biblioteca; regolamento della Giunta delle elezioni…). Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina l’organizzazione interna e le funzioni di ciascuna Camera ( riserva di competenza ): il regolamento è insindacabile. Il funzionamento Durata: 5 anni Elezioni: le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti (cd. prorogatio ). La durata di ciascuna Camera NON può essere prorogata (proroga di durata) se non per legge e soltanto in caso di guerra La convocazione delle Camere può essere: a) ordinaria, disposta dal Presidente alla fine della seduta, quando comunica la seduta successiva; b) di diritto, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; c) straordinaria, per iniziativa del Presidente di ciascuna Camera, del Presidente della Repubblica o di 1/ dei suoi componenti disposta dal Presidente alla fine della seduta, quando comunica la seduta successiva. Le funzioni:

  • (^) funzione legislativa;
  • (^) funzione di indirizzo e controllo dell’operato del governo, ossia strumenti forgiati dal diritto parlamentare (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, inchieste).

Presidente della Repubblica Elezioni:

1) dal PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, integrato con tre rappresentanti di ogni regione (ad

eccezione della Valle d’Aosta che ne ha uno)

  1. A SCRUTINIO SEGRETO
  2. A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI COMPONENTI L’ASSEMBLEA. Se al terzo scrutinio non si raggiunge tale quorum , è sufficiente la maggioranza assoluta

Requisiti di eleggibilità:

    • 50 anni
  1. cittadinanza italiana
  2. godimento dei diritti civili e politici Il mandato dura 7 anni, il PdR può presentare prima le dimissioni e alla scadenza del mandato sono prorogati i poteri del Presidente in carica, fino all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. In regime di prorogatio , il PdR può adottare solo amministrazione atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune» (art. 91 Cost.). Dopo aver letto la formula del giuramento, il PdR legge un messaggio (cd messaggio di insediamento ) nel quale preannuncia lo stile della sua presidenza.
  • (^) La carica di PdR è incompatibile con qualsiasi altra carica.
  • (^) In caso di impossibilità per il PdR di adempiere alle sue funzione, queste sono esercitate dal Presidente del Senato.
  • (^) Non è responsabile per gli atti adottati nell’ esercizio delle sue funzioni, eccetto per reati di: alto tradimento e attentato alla Costituzione.
  • (^) Nessun atto del PdR è valido se non è controfirmato dal ministro proponente (o competente), che se ne assume la responsabilità, fatta eccezione per: messaggio di insediamento, dimissioni, atti adottati in qualità di Presidente del Consiglio Supremo di difesa e del CSM. Funzioni del PdR e del Parlamento:
  1. indizione delle elezioni e fissazione della prima riunione
  2. scioglimento delle Camere
  3. convocazione straordinaria delle Camere
  4. nomina dei 5 senatori a vita
  5. messaggi formali PdR e potere esecutivo:
  6. nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri
  7. Accreditamento dei rappresentanti diplomatici e ratifica dei trattati internazionali

3) comando delle forze armate

  1. Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge

5) nomina dei funzionari dello stato

6) dichiarazione dello stato di guerra

PdR e fonti del diritto:

1) prolungazioni delle leggi,

  1. Emanazione dei decreti aventi valore di legge dei regolamenti governativi,

3) indizione del referendum

PdR e potere giudiziario:

1) concessione della grazia

  1. Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura PdR e Corte Costituzionale:
  2. nomina 1/3 dei componenti della Corte Costituzionale

PdR e autonomie locali:

  1. Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta a fronte del compimento di atti contrari alla Costituzione o per ragioni di sicurezza nazionale.

L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Attività che persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficienza, pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge (Legge n. 241/1990 e S.M.I.).

  • (^) Legge
  • (^) individuazione degli interessi pubblici
  • (^) potere amministrativo
  • (^) realizzazione degli interessi pubblici
  • (^) potere unilaterale, che può essere: restrittivo se destinato a restringere la sfera giuridica dei destinatari o potere ampliativo destinato ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: serie concatenata di atti che si conclude con l’adozione di un provvedimento amministrativo
  1. fase dell’iniziativa: avvio del procedimento d’ufficio o di istanza di parte
  2. fase istruttoria: accertamento dei fatti e acquisizione degli elementi e degli interessi rilevanti
  3. fase decisionale: adozione del provvedimento amministrativo Elementi essenziali: a) OGGETTO! indicazione della persona o della cosa verso cui l’atto produce effetti b) FORMA! scritta, orale o semplice comportamento c) SOGGETTO! l’atto deve essere necessariamente espressione della volontà della p.a. Caratteristiche del provvedimento amministrativo:
  • (^) tipicità
  • (^) efficacia
  • (^) autoritatività
  • (^) forma
  • (^) esecutorietà
  • (^) inoppugnabilità
  • (^) esecutività
  • (^) obbligo di motivazione INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
  • (^) Mera irregolarità! due ipotesi:
  1. non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti se il provvedimento medesimo ha natura vincolata e sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
  2. il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
  • (^) Annullabilità! il provvedimento amministrativo è annullabile in caso di:
  1. Violazione di legge
  2. Incompetenza
  3. Eccesso di potere

Un provvedimento amministrativo è: annullato dal giudice amministrativo disapplicato dal giudice

ordinario

  • (^) Nullità! il provvedimento amministrativo è nullo in caso di:
  1. Difetto assoluto di attribuzione
  2. Violazione o elusione del giudicato
  1. Mancanza di elementi essenziali
  2. Altri casi previsti dalla legge Rimedi avverso i provvedimenti amministrativi illegittimi
  1. ricorribilità in sede contenziosa il soggetto può impugnare il provvedimento lesivo di un interesse legittimo dinanzi al giudice amministrativo per ottenerne l’annullamento. Il giudice ordinario può solo provvedere alla disapplicazione del provvedimento illegittimo
  2. amministrazione giustiziale, il soggetto si rivolge alla P.A. per ottenere l’annullamento del provvedimento illeggittimo: ricorso gerarchico, ricorso in opposizione e ricordo gerarchico improprio
  3. ricorso straordinario al Capo dello Stato:
  • (^) ricorso alternativo a quello giurisdizionale
  • (^) proponibile per soli motivi di legittimità
  • (^) avverso atti amministrativi definitivi
  • (^) entro il termine di 120 giorni