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Reverse Charge: Meccanismi e Applicazioni nell'IVA, Schemi e mappe concettuali di Diritto Tributario

IL documento tratta del reverse charge e dello split payment

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 07/02/2023

__giulia_____
__giulia_____ 🇮🇹

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reverse charge la peculiarità è che, a differenza di quello che accade come regola ordinaria (cioè
che il debitore di imposta è colui il soggetto qualificato come lo dicevamo poc'anzi che effettua
l'operazione) il debitore di imposta nel reverse charge è il soggetto iva destinatario dell'operazione
quindi è il soggetto cessionario dei beni/committente dei servizi quindi c'è questo ribaltamento di
prospettiva nel caso del reverse charge quindi questo è il primo input che dovete aver presente
nella dinamica applicativa, una deroga alla logica generale con un debitore di imposta che non è
più il soggetto che effettua l'operazione bensì il soggetto destinatario dell'opera.
ci sono due fattispecie macro categorie:
1. reverse charge esterno: opera tipicamente quando chi effettua la cessione dei
beni/prestazione di servizi è un soggetto non residente quindi che non ha un propria
posizione iva in Italia quindi questo soggetto non stabilito nel territorio dello Stato che
effettua una cessione di beni/prestazione di servizi nei confronti di un soggetto iva che è
stabilito nel territorio dello Stato allora scatta questo meccanismo di reverse charge
chiaramente e questo è un punto importante. questo meccanismo opera se il soggetto
destinatario dell'operazione il cessionario o il committente del servizio è altresì un soggetto
iva, se invece fosse un soggetto privato chiaramente questo meccanismo di reverse charge
non potrebbe mai operare.
primo flash reverse charge esterno: acquisti di beni/servizi da soggetti non residenti quindi
l'operazione viene regolarizzata ai fini iva dal soggetto iva stabilito nel territorio dello Stato.
2. reverse charge interno: quello in cui la fattispecie è completamente domestica cioè tanto il
soggetto cedente/prestatore del servizio così come il soggetto cessionario/committente
sono ambedue stabiliti nel territorio dello Stato quindi si tratta di un'operazione posta in
essere da soggetti residenti, in questo caso specifico per particolari tipologie di beni
(fattispecie ben precise individuate proprio dalla normativa iva) avviene questo
meccanismo di reverse charge quindi questa inversione del debitore d’imposta tale per cui
è il soggetto cessionario/committente del servizio a regolarizzare l'operazione ai fini iva
qual è la ratio da parte del legislatore di derogare alla regola generale? per evitare fenomeni
evasivi, nell'intento di evitare frodi iva ed potenziali evasioni di imposta si è deciso di procedere a
questa inversione contabile proprio perché tipicamente che cosa accade quando si pone in essere
un'operazione rilevante ai fini iva? io cedente il bene emetto fattura addebito l'iva e che cosa
accade? quindi io ricevo l'iva addebitata dalla mia controparte e quest'iva addebitata poi la verso
all'erario però che cosa potrebbe accadere? io cedente potrei decidere di non pagare
quest'imposta, chiaramente sono soggetto alle sanzioni e a potenziali conseguenze anche penali
per questa evasione di imposta però voglio dire l'evasione iva è un è un fenomeno patologico che
esiste e si cerca di contrastare anche con misure normative volte proprio a prevenirla a monte,
quindi qui che cosa accade in buona sostanza ed è qui la ratio proprio perché si vuole evitare
proprio il trasferimento di queste somme corrispondenti all'imposta che proprio nei diversi
passaggi commerciali potrebbero essere incassate dal soggetto passive e sottratte al pagamento e
quindi questo è un po’ la ratio che è stata giustamente messa in evidenza quindi e qui accade
quindi la dinamica applicativa del reverse charge in cui io cedente/prestatore del servizio emetto
fattura senza addebito di imposta ed ovvio mentre procedo anche a registrarla nel mio registro
delle vendite e invece il cessionario/committente del servizio che cosa fa integra la fattura la
registra e quindi da questo punto di vista integrando la fattura, registrandola tanto nel registro iva
vendita quanto nel registro acquisti evita di pagare l'iva al proprio cedente o prestatore e quindi si
scongiura a monte quel rischio che avevamo paventato poc'anzi cioè che il cedente o prestatore
va a sottrarsi al versamento dell'iva quindi questa è un po’ la dinamica applicativa del reverse
charge nella sua nella sua modalità applicativa in cui appunto come dicevo poc'anzi io evito questa
possibile sottrazione questo possibile mancato versamento da parte del cedente o del prestatore
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Scarica Reverse Charge: Meccanismi e Applicazioni nell'IVA e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity!

reverse charge la peculiarità è che, a differenza di quello che accade come regola ordinaria (cioè che il debitore di imposta è colui il soggetto qualificato come lo dicevamo poc'anzi che effettua l'operazione) il debitore di imposta nel reverse charge è il soggetto iva destinatario dell'operazione quindi è il soggetto cessionario dei beni/committente dei servizi quindi c'è questo ribaltamento di prospettiva nel caso del reverse charge quindi questo è il primo input che dovete aver presente nella dinamica applicativa, una deroga alla logica generale con un debitore di imposta che non è più il soggetto che effettua l'operazione bensì il soggetto destinatario dell'opera. ci sono due fattispecie macro categorie:

  1. reverse charge esterno : opera tipicamente quando chi effettua la cessione dei beni/prestazione di servizi è un soggetto non residente quindi che non ha un propria posizione iva in Italia quindi questo soggetto non stabilito nel territorio dello Stato che effettua una cessione di beni/prestazione di servizi nei confronti di un soggetto iva che è stabilito nel territorio dello Stato allora scatta questo meccanismo di reverse charge chiaramente e questo è un punto importante. questo meccanismo opera se il soggetto destinatario dell'operazione il cessionario o il committente del servizio è altresì un soggetto iva , se invece fosse un soggetto privato chiaramente questo meccanismo di reverse charge non potrebbe mai operare. primo flash reverse charge esterno: acquisti di beni/servizi da soggetti non residenti quindi l'operazione viene regolarizzata ai fini iva dal soggetto iva stabilito nel territorio dello Stato.
  2. reverse charge interno : quello in cui la fattispecie è completamente domestica cioè tanto il soggetto cedente/prestatore del servizio così come il soggetto cessionario/committente sono ambedue stabiliti nel territorio dello Stato quindi si tratta di un'operazione posta in essere da soggetti residenti, in questo caso specifico per particolari tipologie di beni (fattispecie ben precise individuate proprio dalla normativa iva) avviene questo meccanismo di reverse charge quindi questa inversione del debitore d’imposta tale per cui è il soggetto cessionario/committente del servizio a regolarizzare l'operazione ai fini iva qual è la ratio da parte del legislatore di derogare alla regola generale? per evitare fenomeni evasivi , nell'intento di evitare frodi iva ed potenziali evasioni di imposta si è deciso di procedere a questa inversione contabile proprio perché tipicamente che cosa accade quando si pone in essere un'operazione rilevante ai fini iva? io cedente il bene emetto fattura addebito l'iva e che cosa accade? quindi io ricevo l'iva addebitata dalla mia controparte e quest'iva addebitata poi la verso all'erario però che cosa potrebbe accadere? io cedente potrei decidere di non pagare quest'imposta, chiaramente sono soggetto alle sanzioni e a potenziali conseguenze anche penali per questa evasione di imposta però voglio dire l'evasione iva è un è un fenomeno patologico che esiste e si cerca di contrastare anche con misure normative volte proprio a prevenirla a monte, quindi qui che cosa accade in buona sostanza ed è qui la ratio proprio perché si vuole evitare proprio il trasferimento di queste somme corrispondenti all'imposta che proprio nei diversi passaggi commerciali potrebbero essere incassate dal soggetto passive e sottratte al pagamento e quindi questo è un po’ la ratio che è stata giustamente messa in evidenza quindi e qui accade quindi la dinamica applicativa del reverse charge in cui io cedente/prestatore del servizio emetto fattura senza addebito di imposta ed ovvio mentre procedo anche a registrarla nel mio registro delle vendite e invece il cessionario/committente del servizio che cosa fa integra la fattura la registra e quindi da questo punto di vista integrando la fattura, registrandola tanto nel registro iva vendita quanto nel registro acquisti evita di pagare l'iva al proprio cedente o prestatore e quindi si scongiura a monte quel rischio che avevamo paventato poc'anzi cioè che il cedente o prestatore va a sottrarsi al versamento dell'iva quindi questa è un po’ la dinamica applicativa del reverse charge nella sua nella sua modalità applicativa in cui appunto come dicevo poc'anzi io evito questa possibile sottrazione questo possibile mancato versamento da parte del cedente o del prestatore

nella pratica come si fa ad integrare la fattura? è molto semplice il soggetto cedente emette la fattura senza addebito di imposta io soggetto cessionario che ricevo questa fattura che cosa faccio indico l'imposta corrispondente a questa fattura quindi c'è proprio materialmente è come se di fa oggi va bene avviene tutto in maniera meccanica e se vogliamo automatizzata visto che c'è anche il sistema della fatturazione elettronica ma in un sistema manuale meccanico un meccanico di fatto la fattura che il soggetto cessionario riceve dal soggetto cedente viene integrata nel senso che è il soggetto cessionario che riporta su questa fattura l'imposta corrispondente quindi facciamo un esempio io faccio e emetto una fattura per 100 di come prezzo senza addebito dell'imposta corrispondente che sarebbe 22 io che la ricevo sono io a indicare questo 22 quindi in questo consiste la mia integrazione l'iva corrispondente e questa fattura con l'imposta corrispondente la vado poi a registrare tanto nel registro delle fatture di vendita tanto nel registro delle fatture di acquisto quindi dal punto di vista del cessionario/committente questa fattura chiaramente viene ad essere registrata nelle fatture di vendita e nelle fatture di acquisto e conseguentemente se io soggetto cessionario/committente ho diritto alla piena detrazione dell'iva chiaramente non c'ho l'operazione per me non ha impatto finanziario da questo punto di vista perché l'iva debito e 100 l'iva a credito e 100 100-100 e zero quindi diciamo il tutto gira intorno ad una sola fattura non sono due fatture? esattamente questo almeno per quanto riguarda i casi di reverse charge domestico di cui ci stiamo occupando in maniera prevalente qui poi vai vengo un po’ ad indicare quelle che sono le fattispecie oggi più tipizzate dal legislatore quindi oro industriale, fabbricati mappa alti nel settore edile servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti, la vendita di prodotti tecnologici come telefonini tablet pc laptop rottami altri materiali di recupero la dinamica applicativa cioè che il debitore di imposta non è più il cedente il bene/prestatore di servizio ma il committente/cessionario; la ratio è che è quella che abbiamo evidenziato per quanto riguarda il reverse charge domestico cioè scongiurare fenomeni di evasione e frode proprio perché così si evita il sottrarsi da parte del cedente al versamento dell'imposta poi le fattispecie sono più o meno tipizzate oggi dall'articolo 17 commi 5 6 e 7 del dpr 633 del 72 quindi poi da questo punto di vista a seconda della casistica è facile poi andare a ricondurla o meno all'ipotesi di reverse charge o meno è chiaro che nel caso in cui noi ci siamo soffermati (reverse charge domestico) c'è questo ipotesi di integrazione della fattura, per quanto riguarda il reverse charge esterno quindi con soggetti non residenti qui le fattispecie possono essere due:

  1. se il soggetto cedente/prestatore è un soggetto residente nell'unione europea allora anche lì c'è questo meccanismo di integrazione della fattura per cui il cedente il bene/il prestatore del servizio stabilito in un altro stato dell'unione europea emette fattura senza applicazione d'imposta e chi la riceve la integra nei modi e nei termini che ho detto.
  2. il soggetto non residente in realtà è al di fuori dell'unione europea e allora a quel punto non c'è il cosiddetto meccanismo di integrazione della fattura bensì chi acquista il bene o riceve il servizio emette quella che tecnicamente si ha chiama autofattura quindi non c'è un documento emesso dalla controparte che viene integrato ma è direttamente il cessionario del bene/il committente del servizio a emettere questo documento di autofattura che poi come dinamica applicativa alla stessa logica della fattura integrata che l'autofattura viene registrata nel registro delle vendite e nel registro acquisti e quindi i addebito iva credito vanno a compensarsi senza exposure finanziaria almeno nei casi tipici un altro istituto tipico che diciamo ancora una volta va a derogare a questo meccanismo che identifica il debitore di imposta come il soggetto cedente il bene/prestatore del servizio che è lo split payment che è un meccanismo di assolvimento dell'imposta introdotto a partire dal 2015 è previsto dall' articolo 17 ter del DPR 633/72 qui la logica è un po’ diversa, in pratica per quanto

l'avvocato questo compenso di 100 applica una ritenuta alla fonte, nel caso di specie a titolo d'acconto, conseguentemente non viene operata questa ritenuta ecco nel caso di specie proprio perché c'è questa specificità legata a una prestazione che viene assoggettata a ritenuta alla fonte lo split payment non si applica così come così come ovviamente e l'abbiamo detto lo split payment non si applica nel caso di operazione assoggettate ad inversione contabile proprio al reverse charge perché vale questo meccanismo di priorità del reverse charge quindi questi sono i due istituti primo caso pratico: una srl che svolge attività di commercio all'ingrosso di articoli elettronici che vende 25 telefoni cellulari a un soggetto passivo iva e l'acquirente è l'utilizzatore finale i cellulari verranno dati in uso ai propri dipendenti e chiaramente la vendita non è accessoria alla vendita di traffico telefonico e quindi qui si tratta di capire se questo tipo di operazione è soggetta o meno al meccanismo del reverse charge allora qui un paio di considerazioni che sono necessarie ai vostri fini per poi insieme procedere a una forma di ragionamento: la prima è che per quanto riguarda almeno la fattispecie delle vendite di telefonini una cosa che va chiarita è che questa il meccanismo del reverse charge non opera nei casi in cui il soggetto cedente è un commerciante al minuto questo perché da questo punto di vista è stato proprio chiarito anche da parte dell'agenzia delle entrate che il rischio di frode può sussistere esclusivamente nel caso in cui il soggetto che pone in essere questo tipo di operazione è un soggetto all'ingrosso quindi se sei invece un commerciante al minuto non dovresti considerarti soggetto al reverse charge l'altro aspetto che dobbiamo mettere a fuoco è che queste cessioni non si considerano sottoposte al meccanismo del reverse charge quando la cessione del telefonino è accessoria alla fornitura del traffico telefonico quindi da questo punto di vista se c'è una cessione del telefonino che è accessoria al traffico telefonico anche in questi casi non opera il meccanismo del reverse charge quindi come vedete ci sono delle situazioni specifiche per cui opera o meno il reverse charge, ogni fattispecie ha la sua specificità nel caso del vendita di telefonini quindi deve trattarsi di un cedente che non sia un commerciante al minuto e che nel caso di specie la cessione di telefoni cellulari non è accessoria alla fornitura di traffico telefonico alla luce di questi due elementi questo tipo di cessione secondo voi è o meno soggetta al meccanismo del reverse charge? sì lo è, dice appunto che si tratta di un S.r.l. quindi vendita all'ingrosso e tra l'altro esclude appunto il fatto dell’accessorietà al traffico telefonico ogni meccanismo di reverse charge ha una sua specifica disciplina cioè ognuna delle fattispecie che ho provato a indicare oggi ovviamente il tempo è tiranno e non abbiamo la possibilità di trattare ognuna in maniera abbastanza approfondita però per esempio i subappalti nel settore edile e chiaramente è soltanto il rapporto che c'è tra il subappaltatore e l'appaltatore che è soggetto al reverse charge mentre il rapporto che c'è tra committente e appaltatore quello invece è soggetto alla sua logica ordinaria dell'iva quindi il committente decide di rendere di far sì realizzare un edificio da un determinato appaltatore il quale poi subappalta alcune attività a determinati subappaltatori ecco se è chiaro questo schema secondo voi come si atteggerà in un caso del genere l'applicazione dell'iva quindi c'è un rapporto tra committente e appaltatore e un altro rapporto tra appaltatore e subappaltatore il subappaltatore effettua la prestazione di servizi nei confronti del committente in un caso del genere chi applica l'iva chi è il debitore di imposta? è solo il subappaltore che è soggetto al reverse charge quindi esattamente nel rapporto tra subappaltatore e committente e l'appaltatore che emette fattura e si atteggia quindi diventa debitore di imposta nei confronti dell'erario e se poi a sua volta è lui a chiedere a propri subappaltatori l'esecuzione di determinate prestazioni e cosa accade a quel punto quindi il

subappaltatore esegue una determinata prestazione nei confronti nei confronti del proprio appaltatore che cosa come verrà da un punto di vista iva ad atteggiarsi questo rapporto? e sempre l'appaltatore perché appunto è un caso quindi da questo punto di vista che cosa accade e il subappaltatore che cosa fa eh il subappaltatore fornisce una prestazione di servizi quindi esatto in base al reverse charge è il soggetto che fu ammette appunto la prestazione del committente che ha tenuto a pagare quindi il subappaltatore emette fattura abbiamo detto senza applicazione dell'iva sarà l'appaltatore che ricevuta la fattura senza applicazione dell'iva dal proprio subappaltatore la integra e chiaramente la registra nel registro iva vendite e registra iva acquisti e rileva l'iva a debito e l'iva a credito quindi questo è un po’ la logica ma quindi anche se il diciamo committente/cessionario è un soggetto persona fisica privo di partita iva gli si può applicare il reverse charge? NO chiaramente il presupposto è che il cessionario/committente sia anch'esso soggetto iva perché se non sei un soggetto iva non puoi regolarizzare l'operazione quindi venendo alla sua domanda, no il reverse charge se il committente è un privato non può trovare applicazione nel io precedente non si poteva applicare il reverse charge se ho letto bene la traccia perché sembrava ci fosse scritto che diciamo l'utilizzatore finale fosse il l'acquirente è l'utilizzatore finale in realtà qui non volevo dire come utilizzatore finale non intendevo dire che è un soggetto privo di partita iva volevo mettere in evidenza come a sua volta non procedesse a una rivendita quindi era perfetto va bene però bene è stata la domanda che ha posto così è stata l'occasione per rimarcare un concetto cioè che il reverse charge nel caso si applica solo quando il soggetto cessionario è un soggetto iva diversamente se non fosse un soggetto iva non avrebbe una partita iva non avrebbe dei registri iva quindi non avrebbe proprio come dire il set per procedere all'integrazione di fatture e rilevarla nelle fatture di iva a debito e iva nel registro iva vendite e iva acquisti società beta effettua una cessione di alcune autovettura nei confronti del ministero degli esteri quindi una pubblica amministrazione destinata a essere spedite presso alcune ambasciate italiane all'estero dove verranno anche immatricolate caso in cui la controparte e una pubblica amministrazione quindi in linea di principio si dovrebbe applicare lo split payment secondo voi si applica nel caso di specie? qual è la logica dello split payment? il cessionario nell'effettuare il pagamento trattiene l'iva versandola direttamente all'erario nel caso di specie dove queste vetture sono destinate ad essere spedite all'estero quindi ai fini iva questo tipo di operazione che cos'è se il bene non è destinato al territorio dello Stato ma è destinato all'estero a essere spedito all'estero? è non imponibile una cessione all'esportazione e quindi l'iva non si applica nel caso di specie se la logica dello split payment e che io cessionario trattengo l'iva e la verso nel caso di operazioni in cui non c'è dell'iva applicabile perché sono per esempio cessioni all'esportazione si applica o meno lo split payment? NO proprio perché viene meno proprio in radice la dinamica applicativa dello split payment perché se l'operazione è una cessione all'esportazione quindi non c'è addebito di iva è una operazione non imponibile come posso io cessionario trattenere un'iva da versare all'erario se quell'operazione le proprie radice e non è soggetta non è imponibile quindi questa è la logica cioè lo split payment quindi in realtà riguarda le cessioni e le prestazioni di servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni così come nei confronti di una serie di altri soggetti sempre indicati dall'articolo 17 ter ma nei casi in cui queste cessioni di beni/prestazioni di servizi siano effettuate siano imponibili ai fini iva ma se si tratta o di operazioni non imponibili esempio di eccezionale esportazioni o si tratta di operazioni esenti o anche di operazioni fuori campo proprio perché non c'è l'iva che viene ad essere applicata non può operare il meccanismo dello split payment questo è il concetto