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capitolo due per tesi sull'apostasia
Tipologia: Tesi di laurea
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1 Il credo religioso concepito come “dato sensibile” Il “dato sensibile” è lo strumento tecnico-giuridico con cui i legislatori Comunitari e Nazionali garantiscono tutti quei diritti e quelle libertà correlate all’identità personale. Il genus <> rispecchia in modo esclusivo, qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (art 4 GDPR) o anche informazioni che, seppur riguardino (codice fiscale, traffico telefonico, impronta digitale, immagine, voce) aspetti supplementari e secondari tendono, in ogni caso ad identificare il singolo cui si riferiscono. Identificazione e identificabilità sono le proprietà primarie del dato personale, in quanto, codesto è ritenuto tale allorchè consenta: l’identificazione, cioè porti a distinguere una data persona dalle altre; l’identificabilità, che avviene per mezzo di altri ulteriori elementi. Bisogna osservare che, quella del dato personale è una rappresentazione dinamica che va relazionata al contesto sociale e culturale, nel quale si inserisce, e dunque anche se, un’informazione isolata non è in grado di portare speditamente, ad individuare quella persona il fatto che, possa essere comunque, utilizzata seppur, tramite incrocio con altri dati le conferisce lo stesso la qualifica di dato personale.
Difatti, nella nostra era è proprio il sistema dell’incrocio che, permette lo scambio di informazioni detenute dai vari soggetti (pensiamo ad esempio a indirizzi IP^1 oppure ai cookie^2 ). I dati a trattamento speciale sono preservati da uno specifico divieto circa il loro trattamento di cui all’art 9 GDPR, laddove questi rivelino: l’origine razziale opinioni politiche convinzioni religiose e filosofiche appartenenza sindacale dati genetici dati biomedici in proposito è singolare che, la dottrina abbia lamentato, la mancata distinzione dei dati religiosi, dagli altri dati sensibili; risulta evidente che, il legislatore italiano abbia considerato in maniera unitaria tutti i dati sensibili, limitandosi ad individuare caratteri distintivi per i dati della salute e della vita sessuale (cd dati sensibilissimi). I dati connessi all’appartenenza religiosa sono suscettibili di integrazione e/o aggiornamento e tale fenomeno è definito “diritto all’oblio^3 ”; conseguentemente, può essere annotata nel registro parrocchiale dei battezzati (^1) IP, in informatica e nelle telecomunicazioni, indirizzo telematico, ossia sequenza di numeri o di caratteri alfabetici che permette di individuare un calcolatore connesso alla rete internet. Da www.treccani.it (^2) Cookie, in informatica file di servizio che viene inviato da un sito internet all’utente che si collega con esso, allo scopo di registrarne l’accesso e di lasciare sullo schermo un’icona che renda immediato il collegamento in una successiva circostanza. Talvolta con il termine c. si indica anche l’icona stessa. (^3) Il diritto all’oblio è regolamentato all’art 17 del GDPR per cui: “l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare, senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati ;b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento ; c)l’interessanto si oppone al trattamento , e non sussiste alcun motivo legittimo per procedere al trattamento ; d)i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione.”
“Il Santo Battesimo^4 è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d’ ingresso alla vita nello Spirito Santo e la porta che apre l’accesso agli altri sacramenti. Mediante il battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio, diventiamo membra di Cristo; siamo incorporati nella chiesa e resi partecipi della sua missione^5 “. << Immersione >> è il significato etimologico e letterale di battesimo, in quanto, rappresenta proprio un bagno spirituale, nella morte di Cristo, dalla quale si risorge con lui come creature nuove. È un lavacro di rigenerazione e illuminazione perché attua quella nascita dall‘acqua e dallo spirito, senza la quale nessuno, può entrare nel mondo dei cieli e dà nuova luce all’essere umano ricolmato dalla grazia di Cristo. Tale sacramento^6 determina l’appartenenza, ovverosia <> alla Chiesa Cattolica (can 849 CIC^7 ) ed è qualificato come fatto di natura tipicamente ed essenzialmente religiosa; non è la nascita né un fatto naturalistico ma un atto volontario, una scelta. “Quando è iniziato il cristianesimo, il battesimo era roba da grandi. Gli adulti che per la prima volta sentivano la lieta notizia di Gesù decidevano di aderire alla nuova fede perché quelle parole li avevano segnati nel profondo e cambiati così tanto che era impossibile farne senza e chiedevano il Battesimo. Con il passare dei secoli sono cambiate le consuetudini: nella nostra epoca si preferisce Battezzare i neonati perché sono i genitori che si prendono l’impegno di educare (^4) Battesimo: rito con cui una persona. mediante abduzione e l’ osservanza della forma prescritta , entra a far parte della chiesa ; è il primo dei sette sacramenti della chiesa cattolica e , insieme alla confermazione e all’ eucarestia. costituisce l’ iniziazione cristiana. È riconosciuto sacramento da quasi tutte le altre religioni cristiane. Da www.treccani.it enciclopedia online (^5) Da Catechismo della chiesa cattolica n. (^6) Can 850 CIC : il battesimo viene amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati, salvo il caso nel quale deve essere osservato soltanto ciò che è richiesto per la validità del sacramento. (^7) Can 849 CIC : il battesimo, porta dei sacramenti , necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza , mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati , sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile , vengono incorporati alla chiesa, è validamente conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita.
i propri figli alla fede; anche loro, come i primi cristiani, hanno fatto l’esperienza che, dopo aver conosciuto Gesù, non si può più farne senza. Non riescono ad immaginare per i propri figli una vita priva di Dio”^8. È diventata una tradizione, battezzare, oggi, le creature in età “neonatale^9 ” (si parla in proposito di << pedobattesimo^10 >>), infatti( salvo i casi in cui, avviene in età adulta), codesto atto Sacro ha luogo, per elezione dei genitori ed è possibile, pertanto, che uomini e donne si ritrovino battezzati senza averlo scelto e abbiano, poi, maturato convinzioni e idee diverse da quelle professate dalla chiesa cattolica. Tutti i “battezzati”, inoltre, vengono annotati in appositi registri^11 e questi dati vengono utilizzati, in seguito, per proposte politiche, finanziamenti, dati statistici, attribuzioni di privilegi e via discorrendo. L’ istituzione degli archivi parrocchiali ha acquisito notevole importanza, già in epoca antica, in quanto, si credeva che, chi non fosse stato battezzato, di fatto non esisteva; ragion per cui, queste arcaiche forme di banche dati, sono tutt’ora alla base di ricerche anagrafiche e geologiche proiettate molto indietro nel tempo. (^8) F. Fabris “ a quale età è giusto battezzarsi ?” 5 aprile 2018, in famigliacristiana.it (^9) Gesù decise di farsi battezzare solo quando ebbe compiuto trent’ anni. Anche agli albori della cristianità il battesimo veniva impartito agli adulti , e solo un congruo periodo di catecumenato. Anzi molti fedeli rimandavano addirittura il battesimo fin quasi in punto di morte , per presentarsi “puri” all’ aldilà. Successivamente , con l’ affermarsi della nuova religione, il rito venne gradatamente anticipato agli infanti , anche in seguito all’ elaborazione teologica del peccato originale , tuttora in vigore. Ancora oggi , infatti, la chiesa ritiene che i bambini << nascano con una natura umana decaduta e contaminata dal peccato originale >>e hanno bisogno del battesimo per << essere liberati dal regno delle tenebre e trasferiti nel regno della libertà dei figli di Dio >>. Dal Catechismo della Chiesa Cattolica n. (^10) Pedo-battesimo: nel linguaggio ecclesiastico , il battesimo dei bambini , che , raro nei primissimi tempi della chiesa cattolica , si è poi sempre più diffuso (anche se non senza forti contrasti e contraddizioni dottrinali ) fino a diventare la regola. Da www.treccani.it enciclopedia online (^11) Can 877 CIC: il parroco del luogo dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun indugio registrare nel libro dei battesimi i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono dei testimoni, del luogo e del giorno del battesimo conferito, indicando al tempo stesso il giorno e il luogo della nascita.
b) Pluralismo; c) Uguaglianza; d) Valorizzazione delle individualità; e) Libertà di coscienza, di espressione, di ricerca; f) Acquisizione della conoscenza attraverso il metodo scientifico; g) Pari opportunità nelle istituzioni per tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso, identità di genere, orientamento sessuale, concezioni filosofiche o religiose, opinioni politiche, condizioni personali e/o sociali.^16 Il 2015 è stato l’anno, nel quale, l’UAAR ha registrato, un record di richieste di sbattezzo (gli italiani che si sono collegati alla pagina web di tale organizzazione per scaricare il modulo, atto alla defezione sono stati 47. mila).Questo avvenimento, considerati i numeri(il dato è solo indicativo, non è detto che una volta scaricato il modulo, si proceda effettivamente al suo invio, e rappresenta una sorta di resoconto, di monitor ,circa i cambiamenti in atto nella nostra società rispetto all’adesione al Cattolicesimo) è stato indicato come “la secolarizzazione che avanza”; la chiesa l’ha invece, categorizzato come una “moda” di passaggio, un moto che ricorda quello del Sessantotto^17. attuazione delle proprie capacità, il cui culmine si raggiunge nell’esercizio dell’ attività razionale; eudemonistica è pure la dottrina di Epicureo, e nell’e. si può far rientrare anche la morale cristiana quando pone la beatitudine come premio di virtù. Il Rinascimento e poi l’illuminismo e l’utilitarismo rinnovano il tentativo di dedurre dal naturale desiderio dell’uomo per la felicità il fondamento della norma morale. All’ e. si oppose I.Kant, che lo svalutò come morale eteronoma; proprio all’esclusione di ogni movente, non solo edonistico ma anche eudemonistico, dall’ azione morale (che è tale se compiuta solo per dovere), è fatto risalire il “rigorismo “rimproverato all’età kantiana. (^16) L’ UAAR si è già fatta promotrice di numerose iniziative legali su diversi argomenti : dalla laicità della scuola ai simboli religiosi negli edifici pubblici , dal diritto al riconoscimento della propria identità non religiosa all’invadenza cattolica in Rai , senza dimenticare i diritti di chi non frequenta l’ora di religione. Tali iniziative sono giunte alla Corte Costituzionale, in Cassazione e alla Corte Europea, e diverse audizioni parlamentari. Ancora l’UAAR assicura da anni, attraverso lo sportello [email protected] una consulenza giuridica gratuita a tutti i cittadini che le scrivono. (^17) Sessantotto: un movimento sociale e politico di protesta per i diritti civili, che ha rivelato le contraddizioni delle società capitalistiche avanzate. Un mondo in rivolta che sembra spento, attaccato e osannato, che non ha mai smesso di far discutere. Ad accendere la miccia sono stati gli studenti universitari. Partito nella metà degli anni Sessanta negli Stati Uniti con le proteste contro la guerra in Vietnam, la nascita del movimento hippy, il Sessantotto è stato un vento contagioso, una tempesta che ha investito rapidamente l’Europa Occidentale e ha avuto il suo apice nel breve ma intenso Maggio francese. In Italia, il movimento di protesta era partito con due anni d’anticipo ed è durato più a lungo di quello francese. Nel 1966 il giornale studentesco del liceo Parrini di Milano, La Zanzara, pubblicò un’inchiesta sulla libertà sessuale e i redattori Marco De Poli, Claudia Beltramo Ceppi e Marco
2.1 Cancellazione dei dati o sbattezzo? Il così detto “Sbattezzo” entrato ormai, a far parte del lessico comune cela tuttavia, un’imprecisione: espressione, peculiarmente distintiva del fatto che secondo la Chiesa Cattolica, il sacramento del Battesimo infonde una condizione personale “indelebile” e, per giunta, l’annotazione del battesimo fatta negli appositi registri, documenta un fatto storico che, in quanto tale, “non può essere cancellato” come se non fosse mai avvenuto. Il Garante per la protezione dei dati personali ha difatti, messo in evidenza più volte, il diritto della chiesa cattolica-ordinamento sovrano e indipendente- alla tenuta dei registri battesimali. Gli Sbattezzati, per decisione di Benedetto XVI, sono stimati come <> e, quindi, ancora soggetti ai doveri di ogni fedele. Il Sommo pontefice ha sancito tuttavia, una sorta di deterrente avverso l’imponente crescita numerica, di coloro i quali vogliano aderire al fenomeno in descrizione, stabilendo nel “Motu proprio omnium in mentem^18 ” firmato il 26 ottobre 2009 che lo sbattezzato non potrà più sposarsi in chiesa con patner cattolico. “L’ Omnium in mentem, d’ altra parte, costituisce un intervento legislativo auspicato dalla maggior parte della dottrina, in base ad una nuova asserzione del principio solenne per cui semel catholicus semper catholicus (^19) “ “La chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali. Tale realtà ha trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno diritto della chiesa cattolica Sassano e il presidente dell’istituto vennero processati. Da www.ansa.it (^18) Lettera apostolica (^19) F. S. Rea “ il << crimen apostasiae>> nell’ età del secolarismo” , in Diritto e Religioni n.2 del 2014
2.3 La formulazione del Diritto all’oblio Nell’attuale “società delle tecnologie e dell’informazione” ciascun fruitore della rete, può agevolmente pubblicare contenuti multimediali di svariato tipo e natura (foto, video, audio) attinenti all’utente stesso o a terzi, che diventano in questo modo, facilmente rintracciabili da chiunque. Questi annunci posso risultare, più avanti, lesivi e/o nocivi della riservatezza dell’implicato o in qualche modo, pregiudizievoli della sua reputazione; per scongiurare la configurazione di ipotesi del genere, onde evitare che notizie deleterie possano continuare ad essere presenti online, è realizzabile conseguire la “rimozione” dai motori di ricerca di tutti i link^22 e/o riferimenti che rimandano a quel preciso contenuto, servendosi del così detto “diritto all’oblio”. “Ciascun soggetto può, dunque, chiedere di <> (right to be forgotten). Codesto, è stato apostrofato, come un diritto di <> che non a caso segue l’evoluzione della tutela dell’ identità digitale. Con specifico riferimento a quest’ultima, secondo una prima e più ampia accezione l’espressione è utilizzata come un sinonimo di <>; secondo una spiegazione più ristretta, si tratterebbe di quell’insieme di informazioni e di risorse connesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore che di norma sono protette da un sistema di autenticazione^23 ”. La giurisprudenza italiana, riconosce il diritto in argomento, a partire dagli anni Novanta abbozzandolo, come facoltà a non restare indeterminatamente (^22) Link: collegamento che associa a un elemento di informazione (parola, frase, immagine) un’altra informazione ad esso correlata; anche la forma grafica che esprime il collegamento (icona, colorazione del testo, ecc.). da www.corrieredellasera.it (^23) A. M. Pancallo “il diritto all’oblio da Google Spain al GDPR”, da www.treccani.it
esposti ai danni che, la reiterata pubblicazione di una notizia, possono arrecare all’ onore e alla reputazione del singolo individuo, slavo che, il caso antecedente ritorni di attualità e venga per tale motivo posto all’attenzione pubblica^24. Questo corpus ius , non ha carattere assoluto in quanto, dev’essere inevitabilmente contemperato con altri interessi (primo fra tutti il diritto alla libertà di espressione e di informazione^25 ) ed è circoscritto come il vantaggio e/o l’interesse di un singolo ad essere dimenticato. La sua esplicazione consiste, tant’ è vero, nella cancellazione dei propri dati personali e nella pretesa che, tali informazioni non vengano più fatte oggetto di manipolazione: centrale, nell’ambito della lavorazione in web, esso si realizza per mezzo della rimozione dei contenuti online e delle varie pagine web^26. Distintamente la materia in oggetto si estrinseca non soltanto, nella mera cancellazione dell’informazione, ma in una “interdizione” della sua ripresentazione laddove sia nel contempo decorsa la durata della sua pubblica rilevanza. In rete, ulteriormente, la problematica che si pone non è tanto la rinnovata prospettazione della notizia, quanto il fatto che nella rete telematica, incessante mondo virtuale di dati, i motori di ricerca si configurano come sistemi di memoria perfetti, in qui la notizia, le conoscenze dei dati tendono ad essere permanenti. Sono tre le interpretazioni ascritte al diritto dell’oblio: (^24) www.protezionedatipersonali.it (^25) Il diritto all’oblio si scontra in maniera decisa, sicuramente col diritto all’informazione, appunto il diritto di informare(di cronaca) e quello di essere informati. Per informare si intende, fornire informazione private di una data persona rispettando tre paramenti essenziali: a) interesse pubblico; b)attualità dell’informazione( ossia pubblicizzare l’informazione nel momento in cui la stessa si verifica) e c)veridicità ovverosia fornire notizie veritiere e non fake news. (^26) www.dirittodell’informatica.it
e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione. Inoltre, sempre tale articolo, chiarisce che, il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione prende le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i responsabili del trattamento che stanno trattando i dati della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 2.4 Sul Caso Google Spain Il sig. Costeja Gonzales ha presentato all’AEPD (Agencia Espanola de Proteccion de Datos, cioè l’equivalente spagnolo del nostro Garante per la protezione dei dati) un reclamo, contro Google e contro la casa editrice, La Vanguardia. La motivazione di tale ricorso è da rinvenire, nella lamentela che, digitando il suo nome, in Google, si è indirizzati a link e/o pagine del quotidiano risalenti al 1998 che, riportano e collegano il nome di costui, a un’ asta di immobili causata da pignoramento coatto. Terminato quest’ultimo e pagato il debito Costeja Gonzales chiede che, la vicenda sia estirpata dal motore. L’ AEPD se per un verso, ha respinto il ricorso contro il giornale, asserendo che la pubblicazione delle notizie in questione era stata legalmente giustificata dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali per fini pubblicitari; per l’altro l’ha accolto, avverso Google, ritenendo che, i motori di ricerca web siano
assoggettati alla normativa sulla protezione dei dati, per i quali sono Responsabili. Interpellati i Giudici della Corte di Giustizia Europea, essi hanno stabilito che, i cittadini europei hanno il diritto di richiedere che, alcune voci siano eliminate se non adeguate, non attuali o non più rilevanti. Ma c’è di più, tale pronuncia ha sistematizzato il diritto all’oblio, quale diritto alle “ deindicizzazione ” del dato riservato. Specificamente, i principali motori di ricerca hanno approntato una pagina ah hoc, contenente un modulo di facile compilazione,per ottenete la deindicizzazione. Tale sentenza è stata paragonata a una vera e propria rivoluzione copernicana da parte delle dottrina, ciò perché essa ha orientato la stesura dell’art 11 della Dichiarazione dei Diritti in internet , rubricato appunto, Diritto all’oblio^27. “La Corte ha constatato che, esplorando il Browser in modo automatizzato, il suo gestore<> dati ai sensi della Direttiva 95/46/CE. Il gestore: estrae, registra, organizza, tali dati, nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, prima di <> dei propri utenti, sotto forma di elenchi di risultati. Un trattamento di dati personali effettuato da un gestore siffatto, consente a qualsiasi utente di Internet allorchè effettua una ricerca a partire dal nome di una persona fisica, di ottenere, mediante l’elenco dei risultati una visione complessiva strutturata informazioni relative a questa persona su Internet. Qualora si constati, in seguito a una richiesta della persona interessata, che l’inclusione di tali link nell’elenco è, allo stato attuale, incompatibile con la (^27) Art 11, Dichiarazione dei Diritti in internet, comma 1: ogni persona ha il diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dai motori di ricerca dei riferimenti ed informazioni che per il loro contenuto o il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica.
formale di apostasia che integra il relativo delitto. Il Codice di diritto canonico sottolinea la differenza tra peccato di apostasia e delitto di apostasia. Il distacco formale per trasmutare ad un altro movimento o fede religiosa porta con sé, anzitutto, la responsabilità personale e morale dinnanzi a Dio e diviene vero e proprio “delitto” laddove si manifesti esternamente con dolo (per deliberata volontà) o per colpa (per negligenza); in questa ottica va letto il Can 1364 CIC per cui: l’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae. Codesto crimine, avviene quando il rifiuto della fede cristiana si ha, in modo completo ed estremo, ossia percepito anche da qualcuno. “Si precisa, infatti, che per essere validamente configurato come actus formalis defectionis ab ecclesia , l’abbandono della chiesa cattolica deve presentare tre componenti di carattere essenziale. Innanzitutto, la decisione interna di uscire dalla Chiesa, rectius un atto di volontà, libero ed in piena coscienza, volto alla rottura dei precedenti vincoli di comunione (fede, sacramenti, governo ecclesiale) dai quali si evince l’appartenenza alla Chiesa; In secondo luogo l’attuazione e la manifestazione esterna di tale decisione, con la prescrizione della forma scritta espletata dinnanzi alla competente autorità ecclesiastica, l’ordinario diocesano o il parroco; In terzo luogo la ricezione dell’atto medesimo da parte della stessa Autorità, che provvederà alla esplicita annotazione nel libro dei battezzati^35 ”. È richiesto, nondimeno, che l’ azione venga manifestata dall’interessato dando forma ad una perfetta coincidenza tra il profilo teologico dell’interiore e la sua manifestazione, in altri termini, elemento formale ed elemento volitivo-interiore più un agnosticismo religioso connesso con un sempre più profondo relativismo morale e giuridico. (^35) F. S. Rea il “crimen <>nell’età del secolarismo, in Diritto e Religionin.2 2014
sono equiparati rivestendo entrambi un ruolo decisivo ai fini della defezione ab ecclesia catholica; da ciò discende, in correlazione, che non sono ammissibili, dal punto di vita teologico, atti di rinuncia implicita in quanto in essi non si ravvisa un positivo atto di volontà. Il documento di abbandono- che si configura come atto giuridico a tutti gli effetti e che per avere validità deve essere realizzato da persona canonicamente capace- secondo la lettera circolare del Pontificio Consiglio per i testi Legislativi del 13 marzo 2006 richiede per sua natura una procedura dedicata espressione di sicurezza giuridica.^36 Colpevole di peccato o delitto è, in tutti i casi, il solo fedele battezzato nella chiesa cattolica o in essa accolto. In caso di delitto è prevista la scomunica^37 ”. Chi si proclama ateo o agnostico, anche se non si sbattezza, orbene, è da considerare un apostata per la chiesa cattolica ed è, coerentemente, sottoposto a scomunica^38 latae sententia^39 un tipo di provvedimento canonico che si applica ipso facto anche se la chiesa non è al corrente dell’atto illecito. Le conseguenze dell’apostasia e la corrispondente scomunica sono:
pentimento; (^36) M. G. Aixendri, “ allontanamento dalla chiesa e diritti fondamentali nell’ordinamento canonico: la tutela della libertà religiosa e dello ius connubi “,in Ius Ecclesiae XXVII 2015 (^37) Da Cathopedia, l’ enciclopedia Cattolica (^38) Per “scomunica “si intende l’allontanamento di un battezzato dalla comunione dei fedeli in conseguenza di una colpa grave e ostinata. Con questo tipo di censura il reo viene privato dei beni spirituali con cui la Chiesa si adopera per la salvezza, quindi, per estensione, l’esclusione dai Sacramenti e dai benefici spirituali. La scomunica può essere irrogata in un duplice modo: 1. La scomunica latae sententiae , ossia irrogata nello stesso momento in cui viene commesso il misfatto; 2.Ferendae sententiae, ossia in conseguenza di un rescritto della sede apostolica (il Vescovo locale). I delitti meritori di questa pena estrema sono da ricercarsi nell’eresia, nello scismo , nell’ apostasia. Altri delitti per cui essa è comminata sono quello della profanazione delle specie eucaristiche, la violazione del sigillo( segreto) confessionale per i sacerdoti, l’ aborto procurato ottenendone l’effetto. Da Cathopedia, l ‘ enciclopedia Cattolica. 39
Afghanistan, Arabia Saudita, Iran, Mauritania, Pakistan, Sudan e Yemen. Il sentimento popolare fondamentalista^41 rende la vita difficile a coloro che scelgono di abbandonare l’Islam anche laddove non esitano specifiche sanzioni^42. Il murtadd , ossia colui che volontariamente e coscientemente si ritira dall’ islamismo, è ritenuto meritevole di un flagello terreno, salvo che entro tre giorni^43 dalla ripartizione della punizione, in assenza di costrizione e spontaneamente si penta recedendo da tal proposito. L’ esecuzione del martirio avviene con la spada e non con le fiamme, come sostiene la dottrina minoritaria, e ciò perché la pena del fuoco eterno è la pena di Allah. Terminata la messa in opera sono negati al defunto i riti funebri islamici. Meritevole del patibolo è solo il maschio musulmano, così come proferisce la tradizione maggioritaria, la donna seppur apostata, non deve essere messa alla forca. Ella è, in ogni modo, punita anche se, con un differente supplizio, quello della reclusione con padre, marito o parente maschio più prossimo che, possa percuoterla costantemente ogni tre giorni all’ora della preghiera. Questo “metodo di cura” eterogeneo ad essa riservato è dovuto alla natura stessa della donna, mercificata come macchina(specialmente, se già sposata)in grado di mettere al mondo figli musulmani( secondo la visione per cui i bimbi caldeggiano la fede del padre)e per il dato di fatto che la “femmina” per sua natura non essendo forte come l’uomo non sarebbe in grado di scagliarsi con le armi contro la comunità o deduzione analogica. Si distinguono nella s. le norme riguardanti il culto e gli obblighi rituali da quelle di natura giuridica e politica. Le varie prescrizioni del diritto musulmano sono suddivise dai Sunniti in ibadat, le pratiche di culto, e mu’ amalat , il modo d’ agire verso gli altri. In alcuni stati islamici la s. può essere considerata legge civile e penale. Da www.treccani.it enciclopedia online (^41) Principio cardine del pensiero giuridico-teologico musulmano è la “ Luogotenenza di Dio/Allah” , in virtù del quale la Sovranità appartiene, appunto solo ad Allah a cui ognuno deve sottomettersi. (^42) Cathopedia, l’enciclopedia cattolica (^43) Vengono concessi, precisamente, tre giorni e tre notti dal momento della negazione dell’Islam o dal momento in cui l’individuo in questo è stato incolpato( e non è calcoltao il tempo di miscredenza). Durante questi tre giorni di prigionia non è praticata alcuna costrizioni né violenza fisica, si offre soltanto la possibilità di riflettere.
rappresentando un serio pericolo. La libertà religiosa^44 di stampo “Maomettiano” è fortemente vincolata sotto diversi aspetti: se da un lato, è lasciata libera l’adesione all’Islam (basta recitare la shahada^45 ), i musulmani che scelgono di abbandonare l’Islam sono puniti con la morte; i popoli non musulmani (“i popoli del libro^46 ”) che sono stati conquistati con la jihad^47 sono liberi di scegliere tra la conversione all’Islam, la morte, la schiavitù o la condizione di dhimmi^48_._ Questa è caratterizzata da (^44) “Mentre in Occidente il concetto di libertà religiosa ha una connotazione strettamente individuale, nell’Islam è inteso in senso collettivo: si intende come libero colui che non è sottoposto alla tirannia di un infedele; il vincolo della comune fede nell’Islam dà origine ad una sola comunità, la umma, che costituisce un forte elemento di identità culturale e sociale, pertanto il diritto va inteso come diritto alla comunità(umma) non della persona. L’Islam non conosce la parola persona, il suo sinonimo e fard(individuo), che è parte integrante della Umma, al cui interno ha diritti e doveri: se abbandona la religione per ateismo o conversione a un’altra religione perde tutti i suoi diritti, anzi è passibile di morte per tradimento perché la dimensione collettiva della comunità non può essere intaccata dall’apostasia dei suoi membri senza che la scelta personale vada a detrimento della società”. Da M. R. Piccini “ Profili di tutela religiosa nelle Costituzioni dei paesi di riva sud del Mediterraneo e nelle Dichiarazioni arabo-islamiche dei diritti dell’Uomo” pag 3, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale maggio 20017 (^45) Shahada, professione di fede musulmana: <>. Il pronunciarla in presenza di due testimoni basta per essere formalmente riconosciuto come musulmano. (^46) Nel Corano i “protetti” coincidono coi << popoli del libro>> cioè ebrei, cristiani e sabei, i quali erano verosimilmente una setta monoteista. Da Cathopedia, l’enciclopedia Cattolica (^47) La parola jihad deriva dalla radice jahada che significa “sforzare, lottare, fare uno sforzo”. I musulmani spesso si rifanno a due significati di jihad. Si parla di jihad minore(esteriore) inteso come sforzo militare come autodifesa e jihad maggiore(interiore) inteso come sforzo per autodeterminarsi. Il significato più letterale e dunque semplicemente <>. Il jihad oggi è entrato a far parte della terminologia quotidiana ma la maggior parte delle persone traduce questo sostantivo come “guerra santa” in particolare quella condotta dei musulmani contro i non credenti. Da www.ilfattoquotidiano.it (^48) Nel suo articolo “The ordinances of the people of the covenant and the minorities in an Islamic state “ lo sceicco Ibrahim Abdullah Najih osserva che i giuristi classificano i non-musulmani o infedeli in due categorie: Dar-ul-Harb o la Casa della Guerra, che si riferisce ai non musulmani che non sono vincolati da un trattato di pace , o patto, e il cui sangue e proprietà non sono protetti dalle leggi della vendetta o della ritorsione; e Dar-us-salam o la Casa della Pace, che si riferisce a coloro che rientrano in tre categorie: