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riassunto breve sul concetto di diffamazione
Tipologia: Appunti
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Elementi della diffamazione Abbiamo detto che la diffamazione consiste in un’offesa pronunciata in presenza di più persone ed in assenza della vittima. Dunque, sono tre gli elementi che caratterizzano questo reato: l’offesa all’altrui reputazione; l’assenza della vittima; la comunicazione dell’offesa ad almeno 2 persone. L’aspetto più problematico è costituito proprio dal giudizio circa la natura offensiva della frase: «problematico» perché tale valutazione richiede un equo bilanciamento tra la tutela della reputazione della vittima e il diritto – sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – a manifestare liberamente il proprio pensiero e, con esso, anche alla critica e alla cronaca. Ecco perché sarà bene soffermarsi più a fondo su tali elementi per comprendere quando c’è diffamazione. La comunicazione a più persone Non si ha diffamazione se si parla male di qualcuno con una sola persona. Se però già si sa che questa, a sua volta, comunicherà il fatto ad altri, allora scatta la diffamazione in quanto ci sono la coscienza e la volontà di diffondere l’offesa. Si ha altresì diffamazione se lo stesso fatto, riferito alla medesima persona, viene comunicato a più soggetti in circostanze tra loro temporalmente distinte; si pensi a chi parli male di qualcuno prima con una persona, poi con un’altra, poi con un’altra ancora, allo scopo di diffamare la prima. L’assenza della vittima Quando si tratta di una chat in cui è iscritta la vittima, il fatto di parlare con gli altri componenti del gruppo, quando la vittima non è connessa, fa scattare la diffamazione. La principale differenza tra ingiuria e diffamazione è che, nel primo caso, l’agente si rivolge direttamente alla parte offesa mentre, nel secondo, ad altri soggetti. L’offesa Si ha diffamazione se si danneggia l’immagine personale, morale o professionale di una persona. La critica alle altrui opere è lecita, ma questa non deve trasmodare in una invettiva ingiustificata all’altrui persona. Dire di una persona che non sa scrivere in italiano è espressione del diritto di critica; dire di un individuo che è un analfabeta e un ignorante è diffamazione. Dire di un giornalista che non è bravo a scrivere articoli costituisce espressione del diritto di critica; dire però che è un venduto è diffamazione. Dire di un avvocato che non è bravo è diritto di critica; dire però che è un fannullone, un poco di buono e un arronzone è diffamazione.
Perché scatti la diffamazione non è necessario dire parolacce. Bastano frasi anche di uso comune che però ledano la reputazione e l’onore della vittima. Parole come “mantenuta”, “pagliaccio”, “burattino”, “leccapiedi”, “raccomandato”, “criminale”, “imbroglione” integrano la diffamazione. Tecnicamente parlando, il confine tra diritto di critica e diffamazione sta nel rispetto del limite della cosiddetta continenza, ossia la moderazione, la capacità di non superare i limiti di ciò che è socialmente accettabile e che non leda gli altrui diritti. Insomma, la critica non deve superare lo scopo per cui essa è manifestata, andando così a ledere gli aspetti personali, morali e professionali della vittima come persona umana. C’è diffamazione quando si oltrepassano i limiti del rispetto dei valori fondamentali della persona, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al “ludibrio” della sua immagine, sia esposta al “pubblico disprezzo“. Questo è l’autorevole principio di diritto che può essere tratto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione