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Transfer pricing, Appunti di Economia

Transfer pricing

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 15/12/2015

roberta93kore
roberta93kore 🇮🇹

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Il Transfer Pricing
Transfer Pricing
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Il Transfer Pricing

IL TRANSFER PRICING

• INTRODUZIONE AL PROBLEMA DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO

Transfer pricing significa letteralmente prezzo di trasferimento; il termine descrive la procedura attraverso la quale società (… o meglio imprese…) multinazionali associate tra loro determinano i prezzi delle transazioni internazionali all’interno di un gruppo, interessando più Stati.

Il problema dei prezzi di trasferimento è sempre più oggetto delle attenzioni dei gruppi transnazionali e delle autorità fiscali nazionali ed internazionali. Il tema del transfer pricing investe materie varie quali la normativa fiscale, la normativa societaria e civilistica in genere, la ragioneria e l’economia aziendale.

Col termine transfer pricing (prezzo di trasferimento) viene quindi descritta una particolare procedura di determinazione dei prezzi delle transazioni commerciali (beni e/o servizi) tra società ( imprese ) facenti capo ad uno stesso gruppo che permette il trasferimento di materia (reddito) imponibile verso paesi con fiscalità attenuata. Questo trasferimento avviene antecedentemente a che le quote di reddito emergano nei Paesi ad elevata fiscalità in cui sono generate.

La specifica disciplina del transfer pricing deve essere esaminata alla luce delle leggi fiscali in materia dei vari Paesi, nonché in riferimento alle norme emanate dalle organizzazioni sovranazionali che negli anni recenti hanno profusi energie per trovare strumenti di cooperazione e scambio di informazioni.

In buona sostanza il meccanismo del transfer pricing può realizzarsi con la seguente procedura tra più società facenti parte dello stesso gruppo di imprese multinazionale:

La “Company” X1A, residente in un Paese ad elevata pressione fiscale, acquista beni o servizi dalla “Company X1B”, residente in un paese a contenuta pressione fiscale. Al fine di drenare liquidità e reddito dal regime fiscale ad elevata pressione verso il regime fiscale più favorevole, viene fissato un prezzo di vendita dei beni e/o servizi della Company X1B molto elevato, in modo che il profitto si concretizzi nel Paese a bassa pressione fiscale e si ottenga il risultato

di abbattere la base imponibile della società sita nello Stato ad elevata fiscalità, con evidente vantaggio per l’intero gruppo di imprese. Questa procedura consente inoltre di evitare gli effetti restrittivi delle convenzioni sui movimenti di dividendi, royalties, canoni, ecc.

In pratica, corrispondendo un prezzo all’import maggiore di quello che un acquirente indipendente avrebbe pagato sul libero mercato, la Company X1A, operante in uno Stato ad elevata tassazione, aumenta artificiosamente i costi e diminuisce gli utili a vantaggio della Company X1B stabilmente organizzata in Paese con pressione fiscale ridotta. Viceversa la vendita di un prodotto ad una collegata residente in uno Stato dal regime fiscale agevolativo condotta ad un prezzo inferiore a quello normale consente di mantenere basso il reddito imponibile della società cedente.

La procedura del transfer pricing può avvenire anche attraverso comportamenti riguardanti più direttamente i costi aziendali, senza un diretto coinvolgimento della cessione di beni.

A titolo esemplificativo può aversi la pattuizione di un finanziamento tra la Company X1B (residente in uno Stato con regime fiscale agevolato) e la Company X1A, residente in uno Stato ad elevata pressione fiscale. Le due imprese, nei limiti delle reciproche normative finanziarie (normativa cosiddetta “antiusura”) concordano un tasso particolarmente elevato, con aggravio nel conto economico della società finanziata. Si immagini un’operazione finanziaria pari a € 10.000.000 (£. 20.000.000.000 circa) con la quale un’impresa stabilmente organizzata in un paese a fiscalità contenuta rifornisce della necessaria liquidità una società controllata residente in un Paese ad elevata fiscalità ad un tasso d’interesse, ipotizziamo, del 6,5%. La Company finanziata, il cui regime fiscale preveda una tassazione diretta sul reddito imponibile, immaginiamo, del 37%, verserà interessi annuali sul prestito interamente deducibili nel suo Paese (e ad es.) esenti nel Paese di percezione. La manovra suindicata garantirà alla società finanziata un risparmio finanziario di matrice tributaria pari a € 240. attraverso un’operazione di puro “finanziamento soci”, al lordo della ritenuta da corrispondere (10/12.50%).

Inoltre, attraverso la pratica dei cost sharing agreements , si raggiunge un accordo tra companies appartenenti allo stesso gruppo situate in stati diferenti per la ripartizione dei costi di ricerca e sviluppo o altri servizi disponibili all’interno del gruppo. Per esempio l’attività di ricerca viene effettuata in un Paese ad elevata tassazione e viene trasferita a prezzo di costo ad una collegata localizzata in un Paese a bassa fiscalità alla quale si delega la realizzazione produttiva vera e propria, in tal modo la company “sorella” otterrebbe dei profitti assoggettati ad una tassazione irrisoria. Tuttavia, i cost sharing agreements comportano delle distorsioni nella deduzione delle somme allocate fra le varie companies del gruppo in base al criterio di ripartizione dei costi. In tale contesto si inquadrano peraltro i cost contribution arrangements o agreements di cui si dirà in seguito.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi , regolate usualmente da pattuizioni contrattuali, valgono le stesse considerazioni. La

La norma generale sul transfer pricing contenuta nell’art.76, comma 5, del TUIR introduce nel nostro ordinamento le nozioni di base a cui occorre far riferimento per delimitare il campo di applicabilità della disciplina:

**1. Concetto di “società non residente”,

  1. Concetto di “controllo”,
  2. Concetto di “valore normale”.**

Circa la definizione di società non residente (1) si ritiene opportuno rimandare alle norme convenzionali ove vengono trattati nel dettaglio i seguenti temi :

**- residenza,

  • stabile organizzazione,
  • imprese associate.**

Sinteticamente si ricorda che il concetto di residenza e la nozione di residente assume rilevanza in quanto individua i soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali si applicano le norme convenzionali. In base alla verifica della residenza in uno piuttosto che in un altro Stato, si stabilisce ove debba essere tassato un reddito…

La nozione di stabile organizzazione è di profonda importanza in relazione alla possibilità di tassare il reddito d’impresa nello Stato dove viene prodotto. Ad esempio si portano i Trattati stipulati dall’Italia, ove è stabilito che uno Stato contraente non può tassare il reddito d’impresa conseguito da un soggetto residente nell’altro Stato se il reddito stesso non è conseguito mediante una stabile organizzazione (Circ. Min. 30/04/1977, n.7/1496 e Ris. Min. 01/02/1983, n.9/2398). Per stabile organizzazione si intende pertanto una sede fissa per compiere affari nella quale l’impresa eserciti in tutto o in parte la propria attività. La stabile organizzazione si caratterizza per i due seguenti elementi :

**1. esistenza di una sede fissa (locali, materiale, attrezzature,etc.);

  1. esercizio di attività da parte dell’impresa mediante tale sede.**

Il modello di Convenzione OCSE stabilisce inoltre che origina una stabile organizzazione l’esistenza delle strutture seguenti :

**1. una sede di direzione,

  1. una succursale,
  2. un ufficio,
  3. un’officina,
  4. un laboratorio,
  5. una miniera,
  6. una cava,
  7. un altro luogo di estrazione di risorse naturali,
  8. un cantiere di costruzione o di montaggio.**

Lo stesso modello di convenzione rileva la presenza di una stabile organizzazione allorquando si rinvenga l’esistenza di una organizzazione di

persone, pur in assenza di una installazione fissa, che abbiano potere di concludere contratti a nome dell’impresa stessa, a meno che non si tratti di intermediari che abbiano uno status indipendente :

**1. mediatori,

  1. commissionari,
  2. concessionari,
  3. ecc.**

La fattispecie di impresa associata si ha quando un’impresa di uno Stato partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione , al controllo o al capitale di un’impresa di un altro Stato , in presenza di relazioni finanziarie ed economiche tra le due imprese.

Il concetto di controllo (2) è contenuto nell’articolo 2359 del Codice Civile anche se risulta conveniente far riferimento alla nozione più estensiva fornita dal Ministero delle Finanze secondo la quale: “il concetto di controllo deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze , quali in particolare:

  1. vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa;
  2. impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra ( joint ventures ) ;
  3. diritto di nomina dei membri del CdA o degli organi direttivi della società;
  4. membri comuni del CdA,
  5. relazioni di famiglia tra le parti;
  6. Concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria;
  7. Partecipazione delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita;
  8. Partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione dei prezzi;
  9. Controllo di approvvigionamento o di sbocchi;
  10. Serie di contratti che modellino una situazione monopolistica;
  11. Esercizio in genere di un’influenza sulle decisioni imprenditoriali.

Il concetto di valore normale (3) è richiamato nell’articolo 76, comma 5, suddetto ed esplicitamente definito nell’articolo 9 del TUIR. Rispetto al concetto di prezzo di libera concorrenza fissato dall’OCSE (Rapporto del 1995) la disciplina italiana definisce il parametro secondo altri criteri :

**- precisa collocazione temporale della transazione;

  • non specifica il requisito di identità di condizioni contrattuali** **pattuite tra le parti;
  • tiene conto dei listini e dei mercuriali e di altre variabili di mercato.**

Notevoli problematiche sorgono infine in fase di applicazione delle normative nazionali ed internazionali di contrasto al fenomeno del transfer pricing. A titolo puramente riepilogativo si rende noto che le fonti domestiche cui far riferimento per avere un completo riferimento in materia sono:

  • metodo del confronto di prezzo
  • metodo del prezzo di rivendita
  • metodo del costo maggiorato

CRITERI ALTERNATIVI

  • comparazione dei profitti
  • ripartizione dei profitti globali
  • margini lordi del settore economico

Le autorità fiscali italiane facevano propri i suindicati criteri con la circolare n. 9/2267 del 22.9.80 integrata dalla n. 42 del 12.12.81:

I criteri base sono stati adottati dall’ordinamento italiano mutuando i metodi fondamentali previsti dal rapporto OCSE del 1995 dal titolo transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administration. Il documento elaborato dal Comitato affari fiscali dell’OCSE è costituito di sette capitoli. Nei capitoli I II e III vengono illustrati i vari metodi utilizzabili per la determinazione dei prezzi di trasferimento, nel capitolo IV vengono esaminate le procedure amministrative che possono essere utilizzate per risolvere le controversie tra contribuenti e Amministrazioni tributarie. Nel capitolo V vengono fornite istruzioni alle Amministrazioni finanziarie in ordine alla documentazione necessaria ad effettuare le verifiche (di cui peraltro non ci occuperemo attesa la scarsa rilevanza esterna della questione). Infine i capitoli VI e VII esaminano gli aspetti inerenti alle transazioni aventi ad oggetto beni immateriali e servizi.

Nella premessa il rapporto OCSE individua il parametro fondamentale di determinazione del transfer pricing nel principio di libera concorrenza c.d. arm’s lenght principle.

Principio di libera concorrenza

Esso prevede che le transazioni commerciali relative a beni o servizi tra imprese appartenenti allo stesso gruppo debbano avvenire uniformandosi al prezzo di libera concorrenza tra imprese indipendenti al fine di rendere più efficace la valutazione della comparabilità tra le cessioni infragruppo e quelle tra imprese indipendenti il rapporto OCSE introduce dei criteri di analisi:

  • analisi delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi oggetto di scambio le quali al fine di un confronto efficace del prezzo devono essere quanto più possibile omogenee. L’analisi prende in considerazione le caratteristiche fisiche, la qualità, l’affidabilità dei prodotti, la natura dei servizi e la forma dell’operazione;
  • analisi funzionale : prende in esame le varie funzioni esercitate dalle imprese del gruppo, quali ad es. progettazione, marketing, produzione, ricerca, sviluppo etc. ed il patrimonio utilizzato per lo svolgimento di tali funzioni;
  • analisi delle condizioni contrattuali , attraverso tale analisi si individua la ripartizione tra le imprese dei vari effetti scaturenti dal contratto;
  • analisi delle condizioni economiche : nelle condizioni economiche il rapporto OCSE include la collocazione geografica, l’ampiezza dei mercati, il livello della domanda e dell’offerta sul mercato, la natura e l’incidenza degli interventi governativi. Presupposto per la valutazione della comparabilità tra le cessioni è che i mercati in cui avvengono le transazioni siano quanto più possibile omogenei
  • analisi delle strategie commerciali adottate dal gruppo multinazionale ;
  • analisi delle perdite qualora una società del gruppo consegua perdite costanti in più periodi d’imposta mentre il gruppo presenta un bilancio in attivo, l’amministrazione fiscale dovrebbe attivarsi per verificare eventuali anomalie nei prezzi di trasferimento;
  • analisi dei vari prezzi di mercato, se non esiste un unico prezzo di trasferimento ma diversi prezzi;
  • analisi degli aspetti economici delle transazioni : in molti casi l’OCSE raccomanda alle Amministrazioni finanziarie di non farsi ingannare dalla mera apparenza del rapporto posto in essere dalle imprese associate se questo non si accordi con la sostanza economica del rapporto.

Inoltre, i metodi utilizzabili per rendere esecutivo il principio dell’arm’s lenght sono individuati dal rapporto OCSE tra i seguenti:

I Metodi basati sulle transazioni :

  • comparable uncontrolled price method (confronto del prezzo ): consiste nella comparazione tra il prezzo dei beni e servizi trasferiti in una operazione conclusa tra imprese associate ed il prezzo praticato per beni e servizi trasferiti in una operazione comparabile. Tuttavia non sempre tali operazioni sono fra loro comparabili, non essendo facile reperire un’operazione confrontabile con l’operazione da verificare, infatti anche una minima differenza tra i prodotti trasferiti nel corso di transazioni controllate e non controllate potrebbe influenzare il prezzo di trasferimento anche se i prodotti presentano una similarità sufficiente a determinare lo stesso margine di profitto. Qualora si applichi il Cup sarà necessario procedere comunque ad alcune rettifiche. Nel caso pertanto in cui non esistano dati sufficienti sulle transazioni non controllate sarà possibile utilizzare metodi diversi.
  • resale price method (prezzo di rivendita ): tale metodo, applicabile nei casi in cui il metodo precedentemente illustrato non è attuabile, è basato sul prezzo al quale il bene che è stato acquistato da un’impresa associata è rivenduto ad una impresa indipendente. Il prezzo di rivendita dovrà essere diminuito di un congruo ricarico rappresentativo dei costi sostenuti dall’impresa venditrice ed il congruo profitto realizzato. Tale metodo presenta il vantaggio di non essere fortemente condizionato dalla differenza nei prodotti essendo l’utile lordo, a differenza del prezzo di rivendita globale, poco sensibile alle differenze qualitative dei prodotti tuttavia ha il difetto di essere fortemente condizionato dalle differenze nel modo di condurre l’attività imprenditoriale nella struttura e nell’organizzazione del gruppo.

I mezzi amministrativi previsti dal capitolo IV del rapporto OCSE per ridurre le dispute sui prezzi di trasferimento possono essere ricondotti ai seguenti:

  • Procedure di ottemperanza : le fasi in cui si strutturano le procedure di ottemperanza sono le procedure di verifica, l’onere della prova ed i sistemi sanzionatori. Attraverso le prime l’Amministrazione fiscale verifica il valore dei prezzi di trasferimento adottati dal gruppo di imprese. Coloro i quali eseguono tali verifiche devono comunque dare prova di flessibilità di approccio e non esigere dai contribuenti una precisione difficilmente ottenibile nella realtà. Quanto all’onere della prova, questo nella maggior parte dei Paesi aderenti all’OCSE grava sull’Amministrazione finanziaria, in altri Paesi l’onere può invece essere a carico del contribuente nel caso non abbia collaborato con l’Amministrazione finanziaria o non si sia comportato secondo buona fede. In materia sanzionatoria in caso di inosservanza della normativa fiscale invece occorre operare una distinzione tra sanzioni civili e penali. Le prime a più ampia diffusione in seno ai Paesi aderenti all’OCSE consistono in genere in sanzioni pecuniarie e sono riservate ai casi di comportamenti illeciti del contribuente volti al tentativo di evasione fiscale di lieve entità o la mancata osservanza di norme di carattere procedurale quali l’omissione nella presentazione delle dichiarazioni, le seconde scarsamente utilizzate sono applicate ai casi di frode molto gravi.
  • Le rettifiche corrispondenti e la procedura amichevole : sono procedure disciplinate dall’art. 25 e 9 del modello di convenzione OCSE ed intervengono come strumento di difesa contro la doppia imposizione nel caso una Amministrazione fiscale operi una rettifica in aumento dei prezzi di trasferimento. L’applicazione dello strumento delle rettifiche corrispondenti avviene con la seguente modalità: l’amministrazione finanziaria del Paese di residenza della società collegata provvede ad una rettifica in diminuzione degli utili già assoggettati a tassazione nel Paese in cui è avvenuta la rettifica. Tale strumento è subordinato all’instaurazione della procedura amichevole di cui all’art. 25 ed è pertanto rimesso alla discrezionalità delle amministrazioni fiscali ed è pertanto di difficile applicazione pur consentendo di risolvere le dispute in materia di transfer pricing in ambito non contenzioso. La procedura amichevole deve essere richiesta dal contribuente entro tre anni dall’azione di rettifica da parte dell’amministrazione fiscale.
  • Le verifiche simultanee : costituiscono forme di mutua collaborazione tra autorità fiscali di Paesi differenti finalizzate a prevenire la frode fiscale. Sulla base di preventivi accordi ciascuno degli Stati contraenti effettua verifiche simultanee ed indipendenti sui contribuenti per i quali essi hanno un interesse comune o collegato allo scopo di scambiare reciprocamente le relative informazioni.
  • I safe harbours : consistono in una semplificazione di alcuni adempimenti imposti dalla normativa fiscale concessa al contribuente. L’adozione di tale procedura consente da una parte al contribuente di assicurarsi il consenso da parte dell’amministrazione fiscale sui prezzi fissati per le transazioni oggetto del safe harbour dall’altra alleggerisce i compiti dell’Amministrazione fiscale esentandola dall’obbligo di effettuare ulteriori verifiche sui prezzi di trasferimento.
  • Gli advance pricing agreements (APA) : assimilabili ad una specie di nostro diritto di interpello (qualora funzionasse NDR) consistono in accordi tra contribuente ed amministrazione fiscale con la quale vengono negoziati preventivamente i prezzi di trasferimento che saranno praticati rispetto a transazioni tra imprese dello stesso gruppo per un certo periodo di tempo. Il documento OCSE suggerisce di avvalersi di accordi bilaterali con più stati, perché tali accordi a differenza degli accordi unilaterali eliminerebbero i rischi legati alla doppia imposizione.

Naturalmente, a fronte della certezza del trattamento tributario del transfer pricing, l’ APA presenta lo svantaggio di condizionare in parte le decisioni aziendali. Tale strumento non è stato sfruttato in tutte le sue potenzialità dalle amministrazioni fiscali dei paesi aderenti all’OCSE per le carenze nella regolamentazione della materia. A tal proposito il comitato per gli affari fiscali OCSE sta elaborando un nuovo documento che andrà ad apportare nuovi indirizzi per gli aspetti degli advance pricing agreements su cui il rapporto del 95 presenta delle lacune. Il comitato si è riunito il 7 dicembre scorso per discutere la versione preliminare del rapporto anticipando che il documento fornisce degli indirizzi relativi sull’utilizzo e la negoziazione degli APA nel contesto delle procedure di mutuo accordo contenute in molti dei trattati stipulati dai membri OCSE.

Il capitolo VI disciplina le transazioni su beni immateriali. Tale locuzione comprende in generale i diritti per l’utilizzo di beni industriali quali brevetti, marchi, copyright, franchising, denominazioni commerciali. Il rapporto OCSE distingue tra due categorie, i beni immateriali di produzione e di marketing rappresentate rispettivamente dai brevetti e dai marchi di fabbrica. Per il fine dell’esatta determinazione del prezzo di trasferimento relativo a transazioni concernenti beni immateriali il cennato rapporto non opera alcuna distinzione tra le suddette categorie. Le transazioni aventi ad oggetto beni immateriali sono sovente adottate allo scopo d drenare capitali verso società situate in Paesi a bassa fiscalità, pertanto l’organismo comunitario ha dettato dei criteri guida per l’esatta determinazione dei prezzi di trasferimento di beni immateriali tenendo conto della peculiarità dei beni oggetto di transazione.

Peraltro, stante la difficoltà di comparare beni con caratteristiche molto spesso non confrontabili, al fine di verificare la congruità del prezzo praticato dalle imprese del gruppo occorre aver riguardo, in particolar modo:

  1. alle caratteristiche dei beni oggetto di scambio,
  2. alle business strategies ,
  3. alla struttura del gruppo ,
  4. alle condizioni contrattuali ,

Il rapporto sottolinea che una risposta a tale quesito richiede una valutazione dei diritti e doveri connessi all’accordo stipulato tra le parti, ossia un’analisi funzionale. Riconoscendo la complessità di una tale analisi, il rapporto prevede che:

Un caso relativamente chiaro si ha quando il distributore agisce nella qualità di agente che viene rimborsato per le spese promozionali sostenute dal proprietario dei beni immateriali di marketing. In questo caso il distributore ha diritto solamente a ricevere un compenso per la sua attività di agente mentre non è legittimato a partecipare ai profitti attribuibili ai beni immateriali di marketing.

Il Rapporto OCSE riconosce, inoltre, che quando il distributore sostiene i costi dell’attività di marketing senza che sia intervenuto un accordo per il rimborso di tale attività da parte del proprietario dei beni immateriali di marketing, il distributore avrebbe diritto a partecipare al reddito generato dai beni immateriali di marketing. Peraltro il rapporto non indica come debba essere determinato l’ammontare del reddito assegnato al distributore. In ogni caso il rapporto OCSE indica che quando un distributore sostiene il costo di attività straordinarie di marketing si presume l’esistenza di un contratto di esclusiva a lungo termine per la vendita di prodotti contraddistinti da marchio di fabbrica.

Forse l’aspetto più interessante della discussione sui beni immateriali di marketing contenuto nel rapporto OCSE è il fatto di aver classificato il distributore come un fornitore di servizi che avrebbe diritto solo ad un compenso proporzionato all’attività di distribuzione, in quanto, in questo caso, un distributore abituale solitamente non ha interessi economici sui prodotti da distribuire. Pertanto quando un distributore sostiene spese straordinarie di marketing rispetto a quelle che avrebbe sostenuto un distributore indipendente occorre verificare se i prezzi di trasferimento addebitati al distributore controllato siano rispondenti al principio dell’arm’s lenght A tal fine occorre comparare i prezzi di trasferimento con quelli relativi a transazioni tra imprese indipendenti.

A condizione che il distributore controllato sia rimborsato per le spese di marketing, sia direttamente o attraverso una riduzione del prezzo di trasferimento addebitato per i beni, il distributore rimane un mero “fornitore di servizi”, in quanto tale legittimato a ricevere solamente un compenso per i servizi prestati. In queste circostanze il distributore non ha un proprio interesse sui beni immateriali di marketing e di conseguenza non ha diritto a condividere gli utili da essi derivanti.

L’ultima categoria di transazioni esaminate dal Rapporto OCSE riguarda i servizi infragruppo , ossia i servizi scambiati tra le imprese appartenenti al gruppo o tra la capogruppo e le imprese associate. Il Rapporto OCSE ai paragrafi 7.38 - 7.42 individua, a titolo esemplificativo, alcuni servizi infragruppo:

attività a copertura dei rischi di cambio ed altri servizi centralizzati, quali ad es.

**- centralizzazione dei servizi di fatturazione,

  • la produzione su commessa,
  • l’attività di studio e ricerca,
  • la gestione e tutela di marchi e brevetti,**

La determinazione del transfer pricing per ciascuno dei suddetti servizi richiede una prima analisi volta a stabilire se il servizio sia stato effettivamente prestato fornendo un qualche vantaggio economico alla consociata. Accertata l’effettiva prestazione dei servizi occorre determinare se l’ammontare dei pagamenti infragruppo abbia rispettato il principio dell’arm’s lenght price.

Il Rapporto prende in considerazione due metodi di valutazione dei corrispettivi per la fornitura di servizi infragruppo:

  1. il metodo dell’imputazione diretta;
  2. il metodo dell’imputazione indiretta.

Il primo metodo è adottabile nei casi in cui il servizio reso nei confronti delle imprese associate venga reso anche a imprese indipendenti, il metodo dell’imputazione indiretta consiste invece nella valutazione di transazioni simili a quelle accertate concluse tra parti indipendenti , per cui l’ammontare del corrispettivo pagato a fronte del servizio reso nei confronti di un’impresa del gruppo deve essere equivalente a quello che sarebbe stato corrisposto tra imprese indipendenti in condizioni comparabili. Inoltre, i pagamenti effettuati tra imprese del gruppo, per essere congrui con il principio di libera concorrenza, dovranno rispettare i costi sostenuti dal fornitore del servizio, il valore del servizio erogato, l’ammontare che un’impresa indipendente sarebbe disposta a versare per ottenere il medesimo servizio. I metodi da utilizzare per determinare il transfer pricing sono il metodo Cup o il metodo del costo maggiorato , qualora non fosse possibile utilizzare uno dei due metodi potranno essere utilizzati i metodi basati sugli utili.

L’OCSE ha realizzato un documento il 10/1/97 che offre una panoramica sulle sezioni del capitolo VIII del Rapporto OCSE relativo ai Cost Contribution Arrangements.

Il capitolo VIII tratta le problematiche di transfer pricing che scaturiscono dai Cost Contribution Arrangements (CCA ) cui si è fatto cenno in precedenza. E’ fornita una generale indicazione per determinare se le condizioni del CCA siano conformi al principio del prezzo di libera concorrenza.

Il CCA è un tipo di accordo stipulato da imprese appartenenti allo stesso gruppo per dividere i costi ed i rischi connessi alla produzione e allo sviluppo di beni e servizi. Un esempio si ha nell’accordo congiunto per lo sviluppo congiunto di un diritto immateriale nel quale ciascun partecipante ottiene una frazione dei diritti sul bene immateriale. Naturalmente nel CCA la quota di contribuzione di ciascuna unità all’accordo di ripartizione sarà proporzionale alla quota di benefici che ciascuna unità può trarre dall’utilizzazione dei beni o servizi.

funzioni amministrative rese dall’impresa in parte per il CCA e in parte per l’attività propria dell’impresa. Inoltre, tenuto conto che dovrebbero costituire oggetto di allocazione solo i costi netti, occorre considerare se anche le agevolazioni finanziarie e gli incentivi fiscali eventualmente concessi dagli Stati di appartenenza di ciascuna impresa partecipante all’accordo debbano essere computati nella valutazione dei costi sostenuti da ciascuna impresa.

Per determinare se la ripartizione dei costi rispetti il principio di libera concorrenza non vi è una regola generale ma il metodo più appropriato potrebbe essere quello di valutare il grado di beneficio atteso da ciascun partecipante al CCA e di allocare i costi nella stessa proporzione. Vi sono molti modi per calcolare il grado di beneficio atteso come ad esempio:

**- il valore aggiunto,

  • i costi abbattuti,
  • il prezzo praticato in transazioni di beni e servizi comparabili,
  • o, come sovente avviene nella pratica, quale parametro del criterio** **di ripartizione, le unità utilizzate,
  • l’utile lordo od operativo,
  • il numero dei dipendenti,
  • il capitale investito,**
  • ecc.

L’adeguatezza di un particolare parametro dipenderà dalla natura dell’attività congiunta e dalla relazione tra il parametro e i benefici attesi. Tuttavia, occorre considerare che un parametro particolarmente adeguato per una determinata attività congiunta potrebbe variare nel tempo ed inoltre per attività complesse potrebbe essere necessario più di un parametro.

La suddivisione degli oneri deve anche tenere in considerazione il progetto di ripartizione dei benefici attesi tra i partecipanti allorquando una parte materiale di tali benefici sarà realizzata in futuro. Il CCA dovrebbe, pertanto, effettuare un aggiustamento in prospettiva futura delle quote di partecipazione ai costi che rifletta eventuali cambiamenti nelle quote di partecipazione ai benefici.

Quando le previsioni variano notevolmente dai risultati effettivi le autorità fiscali potrebbero verificare se un soggetto indipendente, in circostanze comparabili, avrebbe considerato il progetto accettabile.

  • La sezione D del documento considera quali conseguenze deriverebbero dal mancato rispetto del principio di congruità al prezzo di mercato. In questo caso, sottolinea il rapporto, in primo luogo si effettuerebbe un aggiustamento dei costi sostenuti da ciascuna impresa attraverso un bilanciamento dei pagamenti, in secondo luogo potrebbe essere necessario disconoscere una parte o la totalità dei termini dell’accordo.
  • La sezione E del documento OCSE prende in esame due casi particolari fra loro collegati. Nel primo un nuovo partecipante subentra in un accordo pregresso ottenendo una partecipazione nei risultati dell’attività del CCA il c.d. “buy in” nel caso opposto, invece, un partecipante abbandona il CCA e

ceda la suo quota di partecipazione ai risultati dell’attività, il “buy out”. In questo caso vengono esaminate le problematiche connesse alla compensazione ed al trattamento fiscale dei corrispettivi. Inoltre viene esaminata, nella stessa sezione, in quale maniera debba essere applicato il principio dell’arm’s lenght nei casi in cui si risolva l’accordo tra le imprese per la ripartizione dei costi.

  • La sezione F , infine, elenca le regole che devono essere rispettate affinché l’accordo di ripartizione sia considerato valido per le amministrazioni finanziarie.

Nel corso del 1998 il comitato per gli affari fiscali OCSE ha elaborato due interessanti documenti in merito alle implicazioni del commercio di prodotti finanziari e del commercio elettronico sul transfer pricing che rappresentano una novità rispetto al rapporto del 95

Nel rapporto del 17 marzo 1998 il comitato ha sottolineato che i tradizionali metodi basati sulle transazioni, quando vengono applicati ad innovativi prodotti finanziari potrebbero rilevarsi inefficaci ma rimangono comunque i mezzi migliori per determinare il prezzo di libera concorrenza nel commercio globale di molti altri prodotti finanziari.

Secondo il rapporto in molte transazioni di prodotti finanziari può essere alquanto difficile usare i tradizionali metodi e trovare transazioni comparabili attraverso cui determinare un prezzo di libera concorrenza od un congruo margine lordo. In tal caso in via sussidiaria potrebbe essere usato il metodo del profit split. In ogni caso, il comitato, rendendosi conto della carenza degli attuali strumenti a disposizione delle amministrazioni finanziarie per verificare la congruità dei prezzi praticati nelle transazioni di prodotti finanziari atipici, ha ritenuto opportuno studiare metodi alternativi per la determinazione del transfer pricing nelle situazioni più particolari in cui i metodi tradizionali dovessero rilevarsi inefficaci.

L’OCSE ha fatto notare che un problema sorge nella scelta del metodo appropriato per determinare l’appropriata allocazione fra le varie imprese dei redditi che derivano da innovativi prodotti finanziari. sottolineando che la difficoltà sorge nell’allocazione dei diritti su beni immateriali, degli interessi, dei corrispettivi per servizi resi in quanto le autorità fiscali usano criteri differenti nel calcolare tali fattori. In particolare i pagamenti intragruppo derivanti dalla transazione di prodotti finanziari innovativi sono soggetti a vari trattamenti da parte delle amministrazioni fiscali di ciascun Paese. Molti Paesi che non riconoscono il pagamento di interessi fra imprese del gruppo riconoscono invece i pagamenti di swap, mentre Paesi che riconoscono il pagamento di interessi fra imprese del gruppo non riconoscono viceversa altri contratti derivati.

L’OCSE ritiene, in particolare, che nel caso di “swaps” o altri contratti derivati intragruppo, può essere stabilito un prezzo di libera concorrenza. Ad es. l’OCSE ha sottolineato che se il prezzo di ciascuno swap interno è analizzato individualmente e se si effettua una valutazione globale di esso attraverso un’analisi funzionale delle specifiche funzioni esercitate da