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Transfer pricing
Tipologia: Appunti
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Transfer pricing significa letteralmente prezzo di trasferimento; il termine descrive la procedura attraverso la quale società (… o meglio imprese…) multinazionali associate tra loro determinano i prezzi delle transazioni internazionali all’interno di un gruppo, interessando più Stati.
Il problema dei prezzi di trasferimento è sempre più oggetto delle attenzioni dei gruppi transnazionali e delle autorità fiscali nazionali ed internazionali. Il tema del transfer pricing investe materie varie quali la normativa fiscale, la normativa societaria e civilistica in genere, la ragioneria e l’economia aziendale.
Col termine transfer pricing (prezzo di trasferimento) viene quindi descritta una particolare procedura di determinazione dei prezzi delle transazioni commerciali (beni e/o servizi) tra società ( imprese ) facenti capo ad uno stesso gruppo che permette il trasferimento di materia (reddito) imponibile verso paesi con fiscalità attenuata. Questo trasferimento avviene antecedentemente a che le quote di reddito emergano nei Paesi ad elevata fiscalità in cui sono generate.
La specifica disciplina del transfer pricing deve essere esaminata alla luce delle leggi fiscali in materia dei vari Paesi, nonché in riferimento alle norme emanate dalle organizzazioni sovranazionali che negli anni recenti hanno profusi energie per trovare strumenti di cooperazione e scambio di informazioni.
In buona sostanza il meccanismo del transfer pricing può realizzarsi con la seguente procedura tra più società facenti parte dello stesso gruppo di imprese multinazionale:
La “Company” X1A, residente in un Paese ad elevata pressione fiscale, acquista beni o servizi dalla “Company X1B”, residente in un paese a contenuta pressione fiscale. Al fine di drenare liquidità e reddito dal regime fiscale ad elevata pressione verso il regime fiscale più favorevole, viene fissato un prezzo di vendita dei beni e/o servizi della Company X1B molto elevato, in modo che il profitto si concretizzi nel Paese a bassa pressione fiscale e si ottenga il risultato
di abbattere la base imponibile della società sita nello Stato ad elevata fiscalità, con evidente vantaggio per l’intero gruppo di imprese. Questa procedura consente inoltre di evitare gli effetti restrittivi delle convenzioni sui movimenti di dividendi, royalties, canoni, ecc.
In pratica, corrispondendo un prezzo all’import maggiore di quello che un acquirente indipendente avrebbe pagato sul libero mercato, la Company X1A, operante in uno Stato ad elevata tassazione, aumenta artificiosamente i costi e diminuisce gli utili a vantaggio della Company X1B stabilmente organizzata in Paese con pressione fiscale ridotta. Viceversa la vendita di un prodotto ad una collegata residente in uno Stato dal regime fiscale agevolativo condotta ad un prezzo inferiore a quello normale consente di mantenere basso il reddito imponibile della società cedente.
La procedura del transfer pricing può avvenire anche attraverso comportamenti riguardanti più direttamente i costi aziendali, senza un diretto coinvolgimento della cessione di beni.
A titolo esemplificativo può aversi la pattuizione di un finanziamento tra la Company X1B (residente in uno Stato con regime fiscale agevolato) e la Company X1A, residente in uno Stato ad elevata pressione fiscale. Le due imprese, nei limiti delle reciproche normative finanziarie (normativa cosiddetta “antiusura”) concordano un tasso particolarmente elevato, con aggravio nel conto economico della società finanziata. Si immagini un’operazione finanziaria pari a € 10.000.000 (£. 20.000.000.000 circa) con la quale un’impresa stabilmente organizzata in un paese a fiscalità contenuta rifornisce della necessaria liquidità una società controllata residente in un Paese ad elevata fiscalità ad un tasso d’interesse, ipotizziamo, del 6,5%. La Company finanziata, il cui regime fiscale preveda una tassazione diretta sul reddito imponibile, immaginiamo, del 37%, verserà interessi annuali sul prestito interamente deducibili nel suo Paese (e ad es.) esenti nel Paese di percezione. La manovra suindicata garantirà alla società finanziata un risparmio finanziario di matrice tributaria pari a € 240. attraverso un’operazione di puro “finanziamento soci”, al lordo della ritenuta da corrispondere (10/12.50%).
Inoltre, attraverso la pratica dei cost sharing agreements , si raggiunge un accordo tra companies appartenenti allo stesso gruppo situate in stati diferenti per la ripartizione dei costi di ricerca e sviluppo o altri servizi disponibili all’interno del gruppo. Per esempio l’attività di ricerca viene effettuata in un Paese ad elevata tassazione e viene trasferita a prezzo di costo ad una collegata localizzata in un Paese a bassa fiscalità alla quale si delega la realizzazione produttiva vera e propria, in tal modo la company “sorella” otterrebbe dei profitti assoggettati ad una tassazione irrisoria. Tuttavia, i cost sharing agreements comportano delle distorsioni nella deduzione delle somme allocate fra le varie companies del gruppo in base al criterio di ripartizione dei costi. In tale contesto si inquadrano peraltro i cost contribution arrangements o agreements di cui si dirà in seguito.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi , regolate usualmente da pattuizioni contrattuali, valgono le stesse considerazioni. La
La norma generale sul transfer pricing contenuta nell’art.76, comma 5, del TUIR introduce nel nostro ordinamento le nozioni di base a cui occorre far riferimento per delimitare il campo di applicabilità della disciplina:
**1. Concetto di “società non residente”,
Circa la definizione di società non residente (1) si ritiene opportuno rimandare alle norme convenzionali ove vengono trattati nel dettaglio i seguenti temi :
**- residenza,
Sinteticamente si ricorda che il concetto di residenza e la nozione di residente assume rilevanza in quanto individua i soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali si applicano le norme convenzionali. In base alla verifica della residenza in uno piuttosto che in un altro Stato, si stabilisce ove debba essere tassato un reddito…
La nozione di stabile organizzazione è di profonda importanza in relazione alla possibilità di tassare il reddito d’impresa nello Stato dove viene prodotto. Ad esempio si portano i Trattati stipulati dall’Italia, ove è stabilito che uno Stato contraente non può tassare il reddito d’impresa conseguito da un soggetto residente nell’altro Stato se il reddito stesso non è conseguito mediante una stabile organizzazione (Circ. Min. 30/04/1977, n.7/1496 e Ris. Min. 01/02/1983, n.9/2398). Per stabile organizzazione si intende pertanto una sede fissa per compiere affari nella quale l’impresa eserciti in tutto o in parte la propria attività. La stabile organizzazione si caratterizza per i due seguenti elementi :
**1. esistenza di una sede fissa (locali, materiale, attrezzature,etc.);
Il modello di Convenzione OCSE stabilisce inoltre che origina una stabile organizzazione l’esistenza delle strutture seguenti :
**1. una sede di direzione,
Lo stesso modello di convenzione rileva la presenza di una stabile organizzazione allorquando si rinvenga l’esistenza di una organizzazione di
persone, pur in assenza di una installazione fissa, che abbiano potere di concludere contratti a nome dell’impresa stessa, a meno che non si tratti di intermediari che abbiano uno status indipendente :
**1. mediatori,
La fattispecie di impresa associata si ha quando un’impresa di uno Stato partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione , al controllo o al capitale di un’impresa di un altro Stato , in presenza di relazioni finanziarie ed economiche tra le due imprese.
Il concetto di controllo (2) è contenuto nell’articolo 2359 del Codice Civile anche se risulta conveniente far riferimento alla nozione più estensiva fornita dal Ministero delle Finanze secondo la quale: “il concetto di controllo deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze , quali in particolare:
Il concetto di valore normale (3) è richiamato nell’articolo 76, comma 5, suddetto ed esplicitamente definito nell’articolo 9 del TUIR. Rispetto al concetto di prezzo di libera concorrenza fissato dall’OCSE (Rapporto del 1995) la disciplina italiana definisce il parametro secondo altri criteri :
**- precisa collocazione temporale della transazione;
Notevoli problematiche sorgono infine in fase di applicazione delle normative nazionali ed internazionali di contrasto al fenomeno del transfer pricing. A titolo puramente riepilogativo si rende noto che le fonti domestiche cui far riferimento per avere un completo riferimento in materia sono:
CRITERI ALTERNATIVI
Le autorità fiscali italiane facevano propri i suindicati criteri con la circolare n. 9/2267 del 22.9.80 integrata dalla n. 42 del 12.12.81:
I criteri base sono stati adottati dall’ordinamento italiano mutuando i metodi fondamentali previsti dal rapporto OCSE del 1995 dal titolo transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administration. Il documento elaborato dal Comitato affari fiscali dell’OCSE è costituito di sette capitoli. Nei capitoli I II e III vengono illustrati i vari metodi utilizzabili per la determinazione dei prezzi di trasferimento, nel capitolo IV vengono esaminate le procedure amministrative che possono essere utilizzate per risolvere le controversie tra contribuenti e Amministrazioni tributarie. Nel capitolo V vengono fornite istruzioni alle Amministrazioni finanziarie in ordine alla documentazione necessaria ad effettuare le verifiche (di cui peraltro non ci occuperemo attesa la scarsa rilevanza esterna della questione). Infine i capitoli VI e VII esaminano gli aspetti inerenti alle transazioni aventi ad oggetto beni immateriali e servizi.
Nella premessa il rapporto OCSE individua il parametro fondamentale di determinazione del transfer pricing nel principio di libera concorrenza c.d. arm’s lenght principle.
Principio di libera concorrenza
Esso prevede che le transazioni commerciali relative a beni o servizi tra imprese appartenenti allo stesso gruppo debbano avvenire uniformandosi al prezzo di libera concorrenza tra imprese indipendenti al fine di rendere più efficace la valutazione della comparabilità tra le cessioni infragruppo e quelle tra imprese indipendenti il rapporto OCSE introduce dei criteri di analisi:
Inoltre, i metodi utilizzabili per rendere esecutivo il principio dell’arm’s lenght sono individuati dal rapporto OCSE tra i seguenti:
I Metodi basati sulle transazioni :
I mezzi amministrativi previsti dal capitolo IV del rapporto OCSE per ridurre le dispute sui prezzi di trasferimento possono essere ricondotti ai seguenti:
Naturalmente, a fronte della certezza del trattamento tributario del transfer pricing, l’ APA presenta lo svantaggio di condizionare in parte le decisioni aziendali. Tale strumento non è stato sfruttato in tutte le sue potenzialità dalle amministrazioni fiscali dei paesi aderenti all’OCSE per le carenze nella regolamentazione della materia. A tal proposito il comitato per gli affari fiscali OCSE sta elaborando un nuovo documento che andrà ad apportare nuovi indirizzi per gli aspetti degli advance pricing agreements su cui il rapporto del 95 presenta delle lacune. Il comitato si è riunito il 7 dicembre scorso per discutere la versione preliminare del rapporto anticipando che il documento fornisce degli indirizzi relativi sull’utilizzo e la negoziazione degli APA nel contesto delle procedure di mutuo accordo contenute in molti dei trattati stipulati dai membri OCSE.
Il capitolo VI disciplina le transazioni su beni immateriali. Tale locuzione comprende in generale i diritti per l’utilizzo di beni industriali quali brevetti, marchi, copyright, franchising, denominazioni commerciali. Il rapporto OCSE distingue tra due categorie, i beni immateriali di produzione e di marketing rappresentate rispettivamente dai brevetti e dai marchi di fabbrica. Per il fine dell’esatta determinazione del prezzo di trasferimento relativo a transazioni concernenti beni immateriali il cennato rapporto non opera alcuna distinzione tra le suddette categorie. Le transazioni aventi ad oggetto beni immateriali sono sovente adottate allo scopo d drenare capitali verso società situate in Paesi a bassa fiscalità, pertanto l’organismo comunitario ha dettato dei criteri guida per l’esatta determinazione dei prezzi di trasferimento di beni immateriali tenendo conto della peculiarità dei beni oggetto di transazione.
Peraltro, stante la difficoltà di comparare beni con caratteristiche molto spesso non confrontabili, al fine di verificare la congruità del prezzo praticato dalle imprese del gruppo occorre aver riguardo, in particolar modo:
Il rapporto sottolinea che una risposta a tale quesito richiede una valutazione dei diritti e doveri connessi all’accordo stipulato tra le parti, ossia un’analisi funzionale. Riconoscendo la complessità di una tale analisi, il rapporto prevede che:
Un caso relativamente chiaro si ha quando il distributore agisce nella qualità di agente che viene rimborsato per le spese promozionali sostenute dal proprietario dei beni immateriali di marketing. In questo caso il distributore ha diritto solamente a ricevere un compenso per la sua attività di agente mentre non è legittimato a partecipare ai profitti attribuibili ai beni immateriali di marketing.
Il Rapporto OCSE riconosce, inoltre, che quando il distributore sostiene i costi dell’attività di marketing senza che sia intervenuto un accordo per il rimborso di tale attività da parte del proprietario dei beni immateriali di marketing, il distributore avrebbe diritto a partecipare al reddito generato dai beni immateriali di marketing. Peraltro il rapporto non indica come debba essere determinato l’ammontare del reddito assegnato al distributore. In ogni caso il rapporto OCSE indica che quando un distributore sostiene il costo di attività straordinarie di marketing si presume l’esistenza di un contratto di esclusiva a lungo termine per la vendita di prodotti contraddistinti da marchio di fabbrica.
Forse l’aspetto più interessante della discussione sui beni immateriali di marketing contenuto nel rapporto OCSE è il fatto di aver classificato il distributore come un fornitore di servizi che avrebbe diritto solo ad un compenso proporzionato all’attività di distribuzione, in quanto, in questo caso, un distributore abituale solitamente non ha interessi economici sui prodotti da distribuire. Pertanto quando un distributore sostiene spese straordinarie di marketing rispetto a quelle che avrebbe sostenuto un distributore indipendente occorre verificare se i prezzi di trasferimento addebitati al distributore controllato siano rispondenti al principio dell’arm’s lenght A tal fine occorre comparare i prezzi di trasferimento con quelli relativi a transazioni tra imprese indipendenti.
A condizione che il distributore controllato sia rimborsato per le spese di marketing, sia direttamente o attraverso una riduzione del prezzo di trasferimento addebitato per i beni, il distributore rimane un mero “fornitore di servizi”, in quanto tale legittimato a ricevere solamente un compenso per i servizi prestati. In queste circostanze il distributore non ha un proprio interesse sui beni immateriali di marketing e di conseguenza non ha diritto a condividere gli utili da essi derivanti.
L’ultima categoria di transazioni esaminate dal Rapporto OCSE riguarda i servizi infragruppo , ossia i servizi scambiati tra le imprese appartenenti al gruppo o tra la capogruppo e le imprese associate. Il Rapporto OCSE ai paragrafi 7.38 - 7.42 individua, a titolo esemplificativo, alcuni servizi infragruppo:
attività a copertura dei rischi di cambio ed altri servizi centralizzati, quali ad es.
**- centralizzazione dei servizi di fatturazione,
La determinazione del transfer pricing per ciascuno dei suddetti servizi richiede una prima analisi volta a stabilire se il servizio sia stato effettivamente prestato fornendo un qualche vantaggio economico alla consociata. Accertata l’effettiva prestazione dei servizi occorre determinare se l’ammontare dei pagamenti infragruppo abbia rispettato il principio dell’arm’s lenght price.
Il Rapporto prende in considerazione due metodi di valutazione dei corrispettivi per la fornitura di servizi infragruppo:
Il primo metodo è adottabile nei casi in cui il servizio reso nei confronti delle imprese associate venga reso anche a imprese indipendenti, il metodo dell’imputazione indiretta consiste invece nella valutazione di transazioni simili a quelle accertate concluse tra parti indipendenti , per cui l’ammontare del corrispettivo pagato a fronte del servizio reso nei confronti di un’impresa del gruppo deve essere equivalente a quello che sarebbe stato corrisposto tra imprese indipendenti in condizioni comparabili. Inoltre, i pagamenti effettuati tra imprese del gruppo, per essere congrui con il principio di libera concorrenza, dovranno rispettare i costi sostenuti dal fornitore del servizio, il valore del servizio erogato, l’ammontare che un’impresa indipendente sarebbe disposta a versare per ottenere il medesimo servizio. I metodi da utilizzare per determinare il transfer pricing sono il metodo Cup o il metodo del costo maggiorato , qualora non fosse possibile utilizzare uno dei due metodi potranno essere utilizzati i metodi basati sugli utili.
L’OCSE ha realizzato un documento il 10/1/97 che offre una panoramica sulle sezioni del capitolo VIII del Rapporto OCSE relativo ai Cost Contribution Arrangements.
Il capitolo VIII tratta le problematiche di transfer pricing che scaturiscono dai Cost Contribution Arrangements (CCA ) cui si è fatto cenno in precedenza. E’ fornita una generale indicazione per determinare se le condizioni del CCA siano conformi al principio del prezzo di libera concorrenza.
Il CCA è un tipo di accordo stipulato da imprese appartenenti allo stesso gruppo per dividere i costi ed i rischi connessi alla produzione e allo sviluppo di beni e servizi. Un esempio si ha nell’accordo congiunto per lo sviluppo congiunto di un diritto immateriale nel quale ciascun partecipante ottiene una frazione dei diritti sul bene immateriale. Naturalmente nel CCA la quota di contribuzione di ciascuna unità all’accordo di ripartizione sarà proporzionale alla quota di benefici che ciascuna unità può trarre dall’utilizzazione dei beni o servizi.
funzioni amministrative rese dall’impresa in parte per il CCA e in parte per l’attività propria dell’impresa. Inoltre, tenuto conto che dovrebbero costituire oggetto di allocazione solo i costi netti, occorre considerare se anche le agevolazioni finanziarie e gli incentivi fiscali eventualmente concessi dagli Stati di appartenenza di ciascuna impresa partecipante all’accordo debbano essere computati nella valutazione dei costi sostenuti da ciascuna impresa.
Per determinare se la ripartizione dei costi rispetti il principio di libera concorrenza non vi è una regola generale ma il metodo più appropriato potrebbe essere quello di valutare il grado di beneficio atteso da ciascun partecipante al CCA e di allocare i costi nella stessa proporzione. Vi sono molti modi per calcolare il grado di beneficio atteso come ad esempio:
**- il valore aggiunto,
L’adeguatezza di un particolare parametro dipenderà dalla natura dell’attività congiunta e dalla relazione tra il parametro e i benefici attesi. Tuttavia, occorre considerare che un parametro particolarmente adeguato per una determinata attività congiunta potrebbe variare nel tempo ed inoltre per attività complesse potrebbe essere necessario più di un parametro.
La suddivisione degli oneri deve anche tenere in considerazione il progetto di ripartizione dei benefici attesi tra i partecipanti allorquando una parte materiale di tali benefici sarà realizzata in futuro. Il CCA dovrebbe, pertanto, effettuare un aggiustamento in prospettiva futura delle quote di partecipazione ai costi che rifletta eventuali cambiamenti nelle quote di partecipazione ai benefici.
Quando le previsioni variano notevolmente dai risultati effettivi le autorità fiscali potrebbero verificare se un soggetto indipendente, in circostanze comparabili, avrebbe considerato il progetto accettabile.
ceda la suo quota di partecipazione ai risultati dell’attività, il “buy out”. In questo caso vengono esaminate le problematiche connesse alla compensazione ed al trattamento fiscale dei corrispettivi. Inoltre viene esaminata, nella stessa sezione, in quale maniera debba essere applicato il principio dell’arm’s lenght nei casi in cui si risolva l’accordo tra le imprese per la ripartizione dei costi.
Nel corso del 1998 il comitato per gli affari fiscali OCSE ha elaborato due interessanti documenti in merito alle implicazioni del commercio di prodotti finanziari e del commercio elettronico sul transfer pricing che rappresentano una novità rispetto al rapporto del 95
Nel rapporto del 17 marzo 1998 il comitato ha sottolineato che i tradizionali metodi basati sulle transazioni, quando vengono applicati ad innovativi prodotti finanziari potrebbero rilevarsi inefficaci ma rimangono comunque i mezzi migliori per determinare il prezzo di libera concorrenza nel commercio globale di molti altri prodotti finanziari.
Secondo il rapporto in molte transazioni di prodotti finanziari può essere alquanto difficile usare i tradizionali metodi e trovare transazioni comparabili attraverso cui determinare un prezzo di libera concorrenza od un congruo margine lordo. In tal caso in via sussidiaria potrebbe essere usato il metodo del profit split. In ogni caso, il comitato, rendendosi conto della carenza degli attuali strumenti a disposizione delle amministrazioni finanziarie per verificare la congruità dei prezzi praticati nelle transazioni di prodotti finanziari atipici, ha ritenuto opportuno studiare metodi alternativi per la determinazione del transfer pricing nelle situazioni più particolari in cui i metodi tradizionali dovessero rilevarsi inefficaci.
L’OCSE ha fatto notare che un problema sorge nella scelta del metodo appropriato per determinare l’appropriata allocazione fra le varie imprese dei redditi che derivano da innovativi prodotti finanziari. sottolineando che la difficoltà sorge nell’allocazione dei diritti su beni immateriali, degli interessi, dei corrispettivi per servizi resi in quanto le autorità fiscali usano criteri differenti nel calcolare tali fattori. In particolare i pagamenti intragruppo derivanti dalla transazione di prodotti finanziari innovativi sono soggetti a vari trattamenti da parte delle amministrazioni fiscali di ciascun Paese. Molti Paesi che non riconoscono il pagamento di interessi fra imprese del gruppo riconoscono invece i pagamenti di swap, mentre Paesi che riconoscono il pagamento di interessi fra imprese del gruppo non riconoscono viceversa altri contratti derivati.
L’OCSE ritiene, in particolare, che nel caso di “swaps” o altri contratti derivati intragruppo, può essere stabilito un prezzo di libera concorrenza. Ad es. l’OCSE ha sottolineato che se il prezzo di ciascuno swap interno è analizzato individualmente e se si effettua una valutazione globale di esso attraverso un’analisi funzionale delle specifiche funzioni esercitate da