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TP e servizi a basso valore aggiunto
Tipologia: Dispense
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Transfer Pricing e servizi a basso valore aggiunto alla luce del nuovo Decreto^1 Nell’ambito della materia delle politiche legate ai prezzi di trasferimento acquista una sempre maggiore importanza il tema dei servizi a basso valore aggiunto. Il 14 maggio 2018 è stato firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il Decreto sulle linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, T.U.I.R., poi pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 maggio. Nel summenzionato Decreto sono state inserite due disposizioni riguardanti i servizi a basso valore aggiunto e, per l’esattezza, le modalità di determinazione semplificata dei prezzi di trasferimento per i servizi a basso valore aggiunto e la documentazione predisposta dal contribuente ai fini della disciplina sul transfer pricing. Lo studio di tali servizi è stato già analizzato dal Joint Transfer Pricing Forum , nel 2017 e, recentemente, è stato, altresì, oggetto del Capitolo VII delle Linee Guida OCSE. Quest’ultimo capitolo identifica i servizi a basso valore aggiunto al verificarsi di alcune caratteristiche essenziali. Trattasi, infatti, di servizi di supporto non appartenenti al “ core business ” del gruppo multinazionale che non richiedono l’uso di rilevanti beni immateriali e proprietà intellettuali e che non sottendono l’assunzione o la gestione di rischi rilevanti. Alla luce delle caratteristiche sopra delineate costituiscono servizi a basso valore aggiunto le attività di contabilità e revisione nonché attività di raccolta delle informazioni necessarie alla redazione del bilancio d’esercizio e alla tenuta delle scritture contabili; lavorazione e gestione di crediti e debiti; attività di consulenza, sviluppo e monitoraggio negli ambiti della selezione e assunzione del personale, attività di formazione del personale; servizi di information technology. Non possono, invece, essere considerati “a basso valore aggiunto” servizi quali: ricerca e sviluppo, transazioni finanziarie, assicurazione e altri simili che non sono contraddistinti dal carattere “ routinario ”. L’effetto delle prestazioni di servizi a basso valore aggiunto sull’impresa è l’accesso ad una procedura semplificata di remunerazione caratterizzata da tre fasi. (^1) Fonti: P. Valente, Transfer Pricing: la remunerazione dei servizi a basso valore aggiunto, in Il Fisco n. 8/2015, p. 765 e seguenti F. Landuzzi, Servizi infragruppo a basso valore aggiunto: nuove Linee Guida OCSE , in Euroconference, gennaio 2018; https://www.ecnews.it/servizi-infragruppo-basso-valore-aggiunto-nuove-linee-guida-ocse/ M. Gnudi, Transfer Pricing: servizi a basso valore aggiunto con approccio semplificato , in IPSOA, 23 maggio 2018 B. Ferroni, Stabilite le nuove linee guida per il transfer pricing, in il Fisco n. 25/2018, pag. 1- 2449