Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Transfer Pricing e servizi, Dispense di Diritto Tributario

TP e servizi a basso valore aggiunto

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 25/07/2018

Susannat90
Susannat90 🇮🇹

1 documento

1 / 2

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1
Transfer Pricing e servizi a basso valore aggiunto alla luce del nuovo Decreto
1
Nell’ambito della materia delle politiche legate ai prezzi di trasferimento acquista una
sempre maggiore importanza il tema dei servizi a basso valore aggiunto.
Il 14 maggio 2018 è stato firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il Decreto
sulle linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’ art. 110, comma 7,
T.U.I.R., poi pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 maggio. Nel summenzionato Decreto
sono state inserite due disposizioni riguardanti i servizi a basso valore aggiunto e, per
l’esattezza, le modalità di determinazione semplificata dei prezzi di trasferimento per i
servizi a basso valore aggiunto e la documentazione predisposta dal contribuente ai fini
della disciplina sul transfer pricing.
Lo studio di tali servizi è stato già analizzato dal Joint Transfer Pricing Forum, nel 2017 e,
recentemente, è stato, altresì, oggetto del Capitolo VII delle Linee Guida OCSE.
Quest’ultimo capitolo identifica i servizi a basso valore aggiunto al verificarsi di alcune
caratteristiche essenziali. Trattasi, infatti, di servizi di supporto non appartenenti alcore
business” del gruppo multinazionale che non richiedono l’uso di rilevanti beni immateriali
e proprietà intellettuali e che non sottendono l’assunzione o la gestione di rischi rilevanti.
Alla luce delle caratteristiche sopra delineate costituiscono servizi a basso valore aggiunto
le attività di contabilità e revisione nonché attività di raccolta delle informazioni necessarie
alla redazione del bilancio d’esercizio e alla tenuta delle scritture contabili; lavorazione e
gestione di crediti e debiti; attività di consulenza, sviluppo e monitoraggio negli ambiti
della selezione e assunzione del personale, attività di formazione del personale; servizi di
information technology.
Non possono, invece, essere considerati “a basso valore aggiunto” servizi quali: ricerca e
sviluppo, transazioni finanziarie, assicurazione e altri simili che non sono contraddistinti
dal carattere routinario”.
L’effetto delle prestazioni di servizi a basso valore aggiunto sull’impresa è l’accesso ad una
procedura semplificata di remunerazione caratterizzata da tre fasi.
1
Fonti: P. Valente, Transfer Pricing: la remunerazione dei servizi a basso valore aggiunto, in Il Fisco n. 8/2015,
p. 765 e seguenti
F. Landuzzi, Servizi infragruppo a basso valore aggiunto: nuove Linee Guida OCSE , in Euroconference, gennaio
2018; https://www.ecnews.it/servizi-infragruppo-basso-valore-aggiunto-nuove-linee-guida-ocse/
M. Gnudi, Transfer Pricing: servizi a basso valore aggiunto con approccio semplificato , in IPSOA, 23 maggio
2018
B. Ferroni, Stabilite le nuove linee guida per il transfer pricing, in il Fisco n. 25/2018, pag. 1-2449
pf2

Anteprima parziale del testo

Scarica Transfer Pricing e servizi e più Dispense in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity!

Transfer Pricing e servizi a basso valore aggiunto alla luce del nuovo Decreto^1 Nell’ambito della materia delle politiche legate ai prezzi di trasferimento acquista una sempre maggiore importanza il tema dei servizi a basso valore aggiunto. Il 14 maggio 2018 è stato firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il Decreto sulle linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, T.U.I.R., poi pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 maggio. Nel summenzionato Decreto sono state inserite due disposizioni riguardanti i servizi a basso valore aggiunto e, per l’esattezza, le modalità di determinazione semplificata dei prezzi di trasferimento per i servizi a basso valore aggiunto e la documentazione predisposta dal contribuente ai fini della disciplina sul transfer pricing. Lo studio di tali servizi è stato già analizzato dal Joint Transfer Pricing Forum , nel 2017 e, recentemente, è stato, altresì, oggetto del Capitolo VII delle Linee Guida OCSE. Quest’ultimo capitolo identifica i servizi a basso valore aggiunto al verificarsi di alcune caratteristiche essenziali. Trattasi, infatti, di servizi di supporto non appartenenti al “ core business ” del gruppo multinazionale che non richiedono l’uso di rilevanti beni immateriali e proprietà intellettuali e che non sottendono l’assunzione o la gestione di rischi rilevanti. Alla luce delle caratteristiche sopra delineate costituiscono servizi a basso valore aggiunto le attività di contabilità e revisione nonché attività di raccolta delle informazioni necessarie alla redazione del bilancio d’esercizio e alla tenuta delle scritture contabili; lavorazione e gestione di crediti e debiti; attività di consulenza, sviluppo e monitoraggio negli ambiti della selezione e assunzione del personale, attività di formazione del personale; servizi di information technology. Non possono, invece, essere considerati “a basso valore aggiunto” servizi quali: ricerca e sviluppo, transazioni finanziarie, assicurazione e altri simili che non sono contraddistinti dal carattere “ routinario ”. L’effetto delle prestazioni di servizi a basso valore aggiunto sull’impresa è l’accesso ad una procedura semplificata di remunerazione caratterizzata da tre fasi. (^1) Fonti: P. Valente, Transfer Pricing: la remunerazione dei servizi a basso valore aggiunto, in Il Fisco n. 8/2015, p. 765 e seguenti F. Landuzzi, Servizi infragruppo a basso valore aggiunto: nuove Linee Guida OCSE , in Euroconference, gennaio 2018; https://www.ecnews.it/servizi-infragruppo-basso-valore-aggiunto-nuove-linee-guida-ocse/ M. Gnudi, Transfer Pricing: servizi a basso valore aggiunto con approccio semplificato , in IPSOA, 23 maggio 2018 B. Ferroni, Stabilite le nuove linee guida per il transfer pricing, in il Fisco n. 25/2018, pag. 1- 2449

  1. Attività di cost pool : determinazione annuale dei costi sostenuti per rendere i servizi previsti, escludendo naturalmente i costi per attività che vanno a beneficio della controllante;
  2. Identificazione dei costi per servizi che non vanno a beneficio di tutti gli aderenti all’accordo, bensì specificamente di uno soltanto o di alcuni di essi. Eliminazione dal cost pool dei costi imputabili a servizi svolti da una sola entità del gruppo per conto di un’altra entità del gruppo;
  3. allocazione del costo complessivo residuante tra tutte le imprese del gruppo sulla base di una chiave di allocazione coerente per tipologia di servizio che, cioè, sia in grado di misurare, sebbene in modo empirico, il grado di utilità tratta da ogni impresa dai servizi forniti dal gruppo. I criteri di ripartizione devo essere adeguati alla natura del servizio e da utilizzare in modo costante per tutte le imputazioni di costi riferibili alla stessa tipologia di servizi, inoltre, gli stessi criteri dovrebbero riflettere il grado di beneficio atteso che ciascun utilizzatore dovrebbe conseguire dal servizio. Ad esempio, nell’ipotesi di servizi informatici potrà impiegare la quota di ciascuna società sugli utilizzatori totali. La remunerazione del prestatore dei servizi includerà poi un mark up su cui si sono espresse le Linee Guida OCSE, paragrafo 7.61, specificando che lo stesso mark-up deve essere usato per tutti i servizi a basso valore aggiunto, indipendentemente dalla tipologia di servizio. Inoltre, secondo l’approccio semplificato il mark up dovrà essere pari al 5% dei costi rilevanti e, in tal caso, non necessita di essere giustificato da uno studio di comparabilità. Appare opportuno evidenziare come, anche il Joint Transfer Pricing Forum abbia sostenuto che, in tema di servizi a basso valore aggiunto, nella prassi si applichi solitamente un margine di profitto compreso tra il 3% e il 10%, in modo frequente il 5%. Con riferimento alla procedura semplificata di cui godono le imprese che rendono tali servizi il contribuente deve fornire, su richiesta, la documentazione che illustri adeguatamente la tipologia di servizi ricevuti specificando le ragioni per le quali si parla di servizi a basso valore aggiunto e indicando i benefici attesi dagli stessi, i contratti e gli accordi che regolano il rapporto, la documentazione contenete la descrizione dei calcoli relative alla determinazione del cost pool nonché la documentazione esplicativa dei calcoli relative alle allocazioni di costi