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Guida sul Transfer pricing, Dispense di Diritto Tributario

trasfer pricing, ar. 110,9 tuir. Guida a slide sul trasfer pricin, semplice e ben spiegata.

Tipologia: Dispense

2014/2015

In vendita dal 19/05/2015

baldo
baldo 🇮🇹

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Prezzi di trasferimento
(Transfer pricing)
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Scarica Guida sul Transfer pricing e più Dispense in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity!

Prezzi di trasferimento

( Transfer pricing )

Riferimenti normativi

  • (^) art. 110, comma 7, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - (^) (valutazione delle operazioni infragruppo)
  • (^) art. 9, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
    • (^) (determinazione del valore normale delle operazioni)

Premessa

  • (^) Il fenomeno si incentra sulla discordanza tra il valore obiettivo di mercato di una operazione commerciale o finanziaria ( valore normale ) e quello ( anormale ) pattuito dai soggetti legati da una coincidenza degli interessi giuridici o economici e dalla unicità dello scopo.

Premessa

  • (^) Il valore normale opera a due diversi livelli:
    • (^) genericamente, in sede di accertamento , come parametro con il quale raffrontare i corrispettivi dichiarati al fine di una valutazione di congruità degli stessi, cioè come strumento per dimostrare il loro parziale occultamento ;
    • (^) altre volte, invece, in sede di determinazione sostanziale dell’imponibile, previsioni normative di natura eccezionale impongono di rilevare redditualmente una determinata operazione con diretto riferimento al valore normale piuttosto che al corrispettivo come pattuito e dichiarato dalle parti.

Premessa

  • (^) Il fenomeno del prezzo di trasferimento ( transfer pricing o transfer price ) viene costantemente monitorato e regolamentato dai legislatori dei Paesi industrializzati e dalle organizzazioni internazionali che si occupano della materia tributaria.
  • (^) L’obiettivo fondamentale è quello di scoraggiare e circoscrivere una pratica che, pur rispondendo ad esigenze gestionali diverse, può rappresentare uno strumento molto efficace di pianificazione fiscale elusiva – e per questo rischioso per le finanze dei singoli Stati – nella misura in cui consente di programmare il carico fiscale complessivo di un gruppo multinazionale, spostando la materia imponibile nei Paesi con regime di tassazione più favorevole.

Premessa

  • (^) L’amministrazione finanziaria di uno Stato ha il potere di rideterminare il valore dell’operazione in verifica riferendosi al valore ( normale ) di una operazione campione, determinato in base ad una serie di metodi complessi, solo a condizione: - (^) (i) che vi siano determinati requisiti soggettivi , cioè che l’operazione intercorra tra un soggetto residente (di uno Stato) ed un soggetto non residente (residente di un diverso Stato) e che tra gli stessi soggetti intercorra un nesso di collegamento che indichi come entrambi facciano parte del medesimo gruppo , così specificamente inteso ai fini del transfer pricing ; - (^) (ii) che si verifichino determinati requisiti oggettivi e, segnatamente, che l’operazione in verifica sia considerata una operazione soggetta al transfer pricing.

Presupposti soggettivi

  • (^) Per potersi applicare la disciplina del transfer pricing la transazione economica oggetto di rettifica deve avvenire imprescindibilmente tra un’impresa residente e una società non residente tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto.
  • (^) In tale contesto, dunque, assumono rilievo tre elementi:
    • (^) (i) l’ impresa residente ;
    • (^) (ii) la società non residente ;
    • (^) (iii) il controllo (collegamento rilevante).

Presupposti soggettivi

  • (^) Il quadro normativo di riferimento dell’istituto del transfer pricing disciplinato dall’ art. 110, comma 7, d.p.r. 917/1986 , il quale stabilisce che bisogna valutare al valore normale i componenti del reddito derivanti da transazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllino l’impresa , ne siano controllate , o siano controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Soggetto non residente (società non

residente)

  • (^) Il legislatore, nel corso del tempo, ha sostituito il termine riduttivo di società estera con quello più ampio di soggetto non residente.
  • (^) Orientamento ministeriale ha disconosciuto l’autonomia fiscale delle stabili organizzazioni di società italiane ritenendo che, pur non potendo da un lato non rilevarsi la funzionale autonomia della stabile organizzazione all’estero, non può non riconoscersi dall’altro che, per il suo tramite, la casa-madre esercita in tutto o in parte la sua attività.

Requisito del controllo

  • (^) Il legame intercorrente tra i soggetti che pongono in essere l’operazione assurge a elemento cardine della disciplina del prezzo di trasferimento, non solo in quanto ne costituisce uno dei presupposti si applicazione, ma anche in quanto racchiude in sé la ratio della norma, costituita dall’intento di neutralizzare i trasferimenti di materia imponibile tra imprese, presunti dal legislatore quando un’impresa eserciti un’influenza dominante (di controllo) sull’altro soggetto.

Requisiti oggettivi

  • (^) Il presupposto oggettivo (quello relativo al valore normale dell’operazione), delle varie normative interne tende a focalizzarsi sulla anomalia delle condizioni della transazione.
  • (^) Più precisamente, si tratta di una anomalia che è possibile cogliere, nel confronto con le condizioni che avrebbero caratterizzato la medesima transazione ove fosse stata effettuata da soggetti indipendenti.

Tipologie di operazioni infragruppo

  • (^) Uno degli elementi oggettivi per l’applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento è costituito dalle operazioni infragruppo a cui sono applicabili i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento, e segnatamente: - (^) (a) cessione di beni materiali ; - (^) (b) prestazione di servizi ; - (^) (c) trasferimento di beni immateriali ; - (^) (d) operazioni di finanziamento.

Tipologie di operazioni infragruppo

  • (^) b) prestazioni di servizi :
  • (^) le prestazioni di servizi includono le operazioni che generano ricavi tipici dell’impresa e, quindi, tale concetto è circoscritto in via residuale alle prestazioni dell’impresa che non diano luogo a compensi per la cessione di beni materiali , per lo sfruttamento della tecnologia o a redditi di capitali.

Tipologie di operazioni infragruppo

  • (^) Tali servizi afferiscono a diversi settori dell’organizzazione aziendale e cioè, in particolare, alle seguenti tipologie: - (^) (i) servizi di carattere amministrativo (quali, ad esempio, programmazione, coordinazione, contabilità consolidata e revisione dei bilanci, controllo di gestione, consulenza finanziaria, consulenza giuridica, tributaria e aziendale, servizi di informatica, ecc.); - (^) (ii) servizi di carattere commerciale (quali, ad esempio, controllo della produzione, incremento e controllo della qualità, commercializzazione e marketing, pubblicità, pianificazione e coordinazione delle attività di ricerca e sviluppo, ecc.); - (^) (iii) servizi inerenti al personale (quali, ad esempio, pianificazione, assunzione, formazione, ecc.).