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Diritto Internazionale: Ratifica dei Trattati, Riserve e Successione degli Stati - Prof. B, Appunti di Diritto Internazionale

Il diritto internazionale, Soggetti della comunità internazionale, Lo stato, Quando il popolo assume rilevanza, I soggetti del diritto internazionale, Le organizzazioni di soft-law, Le fonti, La consuetudine, Gli indici della prassi, Gli indici dell’opinio, Particolarità delle consuetudini, I trattati, I procedimenti in forma solenne, I procedimenti in forma semplificata, I trattati sui diritti umani, L’interpretazione delle fonti scritte, La successione degli stati nei trattati,

Tipologia: Appunti

2019/2020

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Il diritto internazionale
Il diritto internazionale è quando è presente un ordinamento giuridico che regola i rapporti di una serie di soggetti che si
riconoscono tra loro indipendenti. Il diritto internazionale regola rapporti tra soggetti indipendenti.
Per indipendenza si intende, non il concetto in senso materiale o sostanziale, ma lo si intende in senso formale. Ossia
si ha un soggetto indipendente nel diritto internazionale quando egli non riconosce alcuno potere al di sopra di
(superiorem non conoscens). In pratica il soggetto pretende che la legittimazione del potere sul quale si è costituito la
trova in stesso. È presente originalità
Esiste un diverso significato per il concetto di:
- Indipendenza
- originarietà, si riferisce all’ordinamento giuridico originario (quando non si basa da nessun altro ordinamento
giuridico). È simile al concetto di indipendenza, ma essa si riferisce all’ordinamento giuridico di cui l’ordinamento
giuridico è riferito. È opposto al concetto di ordinamento giuridico derivato
- sovranità, che può essere interna (indica il potere di supremazia verso i soggetti interni sottoposti) o esterna (si rifiuta
la possibilità di poteri superiori).
o generalmente coincidono, ad esempio lo stato. Gli stati federati hanno una sovranità interna ma non quella
esterna, in quanto riconoscendo un potere superiore, ossia la federazione, non è possibile averla
- pluralità dei centri di potere, devono essere più di due o almeno due affiche si parli di diritto internazionale. Non
esisterebbe il diritto internazionale se noi avessimo un solo centro di potere, però bisogna tener presente che
ugualmente non esisterebbe il diritto internazionale se pur avendo diversi centri di poteri indipendenti ma tutti
pretendessero di essere i SOLI. Se tutti hanno questa pretesa ciascuno di essi rifiuta dei possibili rapporti basati su un
diritto paritario e tratterebbe gli altri soggetti come propri sudditi sulla base del proprio diritto interno.
È necessario il riconoscimento dei centri di potere della parità con i suoi “simili”. Nel medioevo vi erano 2 centri di
potere: il papato e l’imperatore. Entrambi erano indipendenti e pretendevano di avere un centro di potere paritario. In
questo caso il diritto internazionale non può sorgere
Il diritto internazionale non è un diritto necessario ma è un diritto che risente di condizioni storiche per poter esistere. I diritti
che regolano i rapporti interni, privato, penale, ecc sono necessari. Quindi il diritto interno è un fenomeno giuridico necessario,
mentre il diritto internazionale non è necessario ma risente delle condizioni storiche
È un fenomeno storico e la sua presenza non è necessaria
La nascita del diritto internazionale
Esistono diverse teorie, ma esistono 2 concezione base:
- Una minoritaria, ossia per la quale è vero la necessità della pluralità dei centri di potere e cosi via, ma alla fine anche se
in forma molto embrionale e primitiva bisogna affermare che un diritto internazionale c’è sempre stato. Anche nel
medioevo tra papato ed imperatore esisteva una sottospecie del diritto internazionale
- Una maggioritaria, sostiene che esista una data di nascita, ossia dopo il medioevo con la nascita dello stato moderno.
Questo perché nascita dello stato moderno (1632 data convenzionale) in quanto vengono rifiutati i poteri superiori del
papato e dell’imperatore ed al tempo stesso ammette la presenza di altri centri di poteri uguali ad esso e paritari.
Ammette la necessità di instaurar rapporti con gli altri stati e quindi permette la nascita del diritto internazionale
Il concetto di diritto internazionale deriva dal latino “ius inter gentes” che poi si è evoluto nel “diritto che regola i rapporti tra
gli stati”
Soggettività internazionale
Ci si chiede chi siano i soggetti? A questa domanda è stato creato un codice, da parte delle nazioni unite, che codifichi i requisiti
per essere definiti soggetti. Tuttavia, non essendo facile è stato abbandonato il tentativo di codificare le caratteristiche globali a
causa della difficoltà della questione. Non essendo codificata la materia è lasciata al dibattito della società. Per semplificare la
questione però esistono 2 concetti base:
- La questione della soggettività segue il principio della atipicità, ossia che i soggetti non sono un numero chiuso ma
sono tanti quanti presentano le caratteristiche basilari. Nel diritto interno i soggetti seguono il principio della tipicità,
quindi sono soggetti solo quelli iscritti nel codice civile
- Uno dei criteri necessari affinché ci sia atipicità è che per essere un soggetto internazionale bisogna essere un soggetto
indipendente, che lo sia o che perlomeno pretenda di essere tale. Questo deriva dalla stessa essenza del diritto
internazionale. Il punto di crisi della soggettività è se oltre all’indipendenza siano necessari altri requisiti. Qui il
pensiero si divide tra:
o quelli che ritengono sia necessario avere altre caratteristiche (maggioritario-formalistiche). Perché un
soggetto possa esercitare un potere in modo indipendente è necessario che oltre all’indipendenza siano
presenti delle strutture complesse
o quelli che ritengono che non sia così necessario che le caratteristiche siano così determinanti (minoritarie-
realistiche) L’altro orientamento sostiene che non è necessario avere una struttura complessa affinché si sia
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Il diritto internazionale Il diritto internazionale è quando è presente un ordinamento giuridico che regola i rapporti di una serie di soggetti che si riconoscono tra loro indipendenti. Il diritto internazionale regola rapporti tra soggetti indipendenti. Per indipendenza si intende, non il concetto in senso materiale o sostanziale, ma lo si intende in senso formale. Ossia si ha un soggetto indipendente nel diritto internazionale quando egli non riconosce alcuno potere al di sopra di sé (superiorem non conoscens). In pratica il soggetto pretende che la legittimazione del potere sul quale si è costituito la trova in sé stesso. È presente originalità Esiste un diverso significato per il concetto di:

  • Indipendenza
  • originarietà, si riferisce all’ordinamento giuridico originario (quando non si basa da nessun altro ordinamento giuridico). È simile al concetto di indipendenza, ma essa si riferisce all’ordinamento giuridico di cui l’ordinamento giuridico è riferito. È opposto al concetto di ordinamento giuridico derivato
  • sovranità, che può essere interna (indica il potere di supremazia verso i soggetti interni sottoposti) o esterna (si rifiuta la possibilità di poteri superiori). o generalmente coincidono, ad esempio lo stato. Gli stati federati hanno una sovranità interna ma non quella esterna, in quanto riconoscendo un potere superiore, ossia la federazione, non è possibile averla
  • pluralità dei centri di potere, devono essere più di due o almeno due affiche si parli di diritto internazionale. Non esisterebbe il diritto internazionale se noi avessimo un solo centro di potere, però bisogna tener presente che ugualmente non esisterebbe il diritto internazionale se pur avendo diversi centri di poteri indipendenti ma tutti pretendessero di essere i SOLI. Se tutti hanno questa pretesa ciascuno di essi rifiuta dei possibili rapporti basati su un diritto paritario e tratterebbe gli altri soggetti come propri sudditi sulla base del proprio diritto interno. È necessario il riconoscimento dei centri di potere della parità con i suoi “simili”. Nel medioevo vi erano 2 centri di potere: il papato e l’imperatore. Entrambi erano indipendenti e pretendevano di avere un centro di potere paritario. In questo caso il diritto internazionale non può sorgere Il diritto internazionale non è un diritto necessario ma è un diritto che risente di condizioni storiche per poter esistere. I diritti che regolano i rapporti interni, privato, penale, ecc sono necessari. Quindi il diritto interno è un fenomeno giuridico necessario, mentre il diritto internazionale non è necessario ma risente delle condizioni storiche È un fenomeno storico e la sua presenza non è necessaria La nascita del diritto internazionale Esistono diverse teorie, ma esistono 2 concezione base:
  • Una minoritaria, ossia per la quale è vero la necessità della pluralità dei centri di potere e cosi via, ma alla fine anche se in forma molto embrionale e primitiva bisogna affermare che un diritto internazionale c’è sempre stato. Anche nel medioevo tra papato ed imperatore esisteva una sottospecie del diritto internazionale
  • Una maggioritaria, sostiene che esista una data di nascita, ossia dopo il medioevo con la nascita dello stato moderno. Questo perché nascita dello stato moderno (1632 data convenzionale) in quanto vengono rifiutati i poteri superiori del papato e dell’imperatore ed al tempo stesso ammette la presenza di altri centri di poteri uguali ad esso e paritari. Ammette la necessità di instaurar rapporti con gli altri stati e quindi permette la nascita del diritto internazionale Il concetto di diritto internazionale deriva dal latino “ius inter gentes” che poi si è evoluto nel “diritto che regola i rapporti tra gli stati” Soggettività internazionale Ci si chiede chi siano i soggetti? A questa domanda è stato creato un codice, da parte delle nazioni unite, che codifichi i requisiti per essere definiti soggetti. Tuttavia, non essendo facile è stato abbandonato il tentativo di codificare le caratteristiche globali a causa della difficoltà della questione. Non essendo codificata la materia è lasciata al dibattito della società. Per semplificare la questione però esistono 2 concetti base:
  • La questione della soggettività segue il principio della atipicità, ossia che i soggetti non sono un numero chiuso ma sono tanti quanti presentano le caratteristiche basilari. Nel diritto interno i soggetti seguono il principio della tipicità, quindi sono soggetti solo quelli iscritti nel codice civile
  • Uno dei criteri necessari affinché ci sia atipicità è che per essere un soggetto internazionale bisogna essere un soggetto indipendente, che lo sia o che perlomeno pretenda di essere tale. Questo deriva dalla stessa essenza del diritto internazionale. Il punto di crisi della soggettività è se oltre all’indipendenza siano necessari altri requisiti. Qui il pensiero si divide tra: o quelli che ritengono sia necessario avere altre caratteristiche (maggioritario-formalistiche). Perché un soggetto possa esercitare un potere in modo indipendente è necessario che oltre all’indipendenza siano presenti delle strutture complesse o quelli che ritengono che non sia così necessario che le caratteristiche siano così determinanti (minoritarie- realistiche) L’altro orientamento sostiene che non è necessario avere una struttura complessa affinché si sia

considerati soggetti internazionali, in quanto è successo che dei soggetti destrutturati siano stati in grado nel tempo di esercitare un ruolo importante È necessario vedere l’impatto reale che un soggetto può esercitare. Esempio: può succedere che in determinate situazioni si esprima una opinione internazionale, anche se essa è effettivamente destrutturata, ma tuttavia è difficile ignorare l’opinione che si è creata. Il dibattito tra diverse concezioni ha avuto l’effetto di smussare le concezioni dominati È presente un punto su cui tutti sono d’accordo, ossia che lo stato vada inteso come un soggetto necessario nell’ambito della comunità internazionale e che esso sia il “principe” della comunità internazionale in quanto è l’unico soggetto a capacità giuridica piena, mentre gli altri la posseggono ma a capacità giuridica limitata. Il punto che porta tutti ad essere d’accordo, deriva dal fatto che lo stato è l’unico soggetto che controlla il territorio, o meglio controlla il territorio tendenzialmente stabilmente. Questa caratteristica lo rende fondamentale e necessario, in quanto se non ci fosse la suddivisione territoriale non avrebbe senso parlare di comunità internazionale, e a capacità piena, perché molte norme del diritto internazionale si sono formate per risolvere conflitti territoriali o comunque conflitti che riguardano la divisione del territorio. Queste norme sono applicabili solo allo stato e quindi il concetto è che il diritto internazionale si applica nella sua pienezza allo stato, e solo una parte delle norme si applica agli altri soggetti che esistono Esempio: la norma che determina l’invio degli ambasciatori in altri territori, sono applicabili anche a soggetti che non siano lo stato Soggetti della comunità internazionale Lo stato presenta diverse nozioni, solo una però è necessaria per il diritto internazionale. La prima nozione è riferita allo “stato- comunità”, definita nozione ternaria, in quanto “si parla di stato quando è presente un governo che esercita il potere su un popolo stanziato su un territorio”.

  • Per popolo si intende all’insieme di cittadini, coloro che hanno il vincolo giuridico di cittadinanza con lo stato.
  • Il concetto di nazione identifica le persone che hanno una tradizione storica, culturale, linguistica comune, che li rende un gruppo nazionale vincolato non dal punto di vista giuridico ma da quello fatturale e materiale o Esempio: il popolo italiano è formato dai cittadini italiani, ma ad esempio i sudtirolesi sono si italiani per cittadinanza ma al tempo stesso a livello di nazione si identificano con un’altra nazione, quella germanica. L’Italia ammette l’esistenza di nazionalità diverse sul suo territorio, come minoranze. Esistono paesi che seguono delle politiche di tipo comunitarista, rispetto a quelle assimilazioniste. Questo implica il riconoscere diritti di cittadinanza diversi a seconda della nazionalità diversa. Ad esempio, il regno unito riconosce gruppi diversi, con diritti diversi ai mussulmani o ai cristiani. Queste politiche comunitariste sotto certi aspetti sono positive, ma portati all’estremo possono avere aspetti negativi, ad esempio vengono letti come l’anticamera di discriminazioni o addirittura può arrivare a politiche di apartheid o L’apartheid nasce proprio da politiche di tipo comunitarista che implica la suddivisione e la segregazione di diversi gruppi nazionalisti diversi
  • Il concetto di popolazione, che identifica tutti quelli che abitano in un determinato territorio, nel quale sono inclusi anche gli stranieri. Gli stranieri sono coloro che vivono in paesi di cui non hanno la cittadinanza. Il diritto internazionale si occupa di loro in quanto vivono in paesi di cui non hanno la cittadinanza, garantendo la loro protezione 5/ La concezione di “stato-apparato” che si contrappone a quella di “stato-unità”. Con esso si intendono l’insieme di coloro che governano nell’ambito del potere sovrano, ossia i governanti. Esercitano una frazione di potere sovrano, anche minima, ma vengono considerati governanti. Possono appartenere al potere esecutivo, legislativo o giudiziario. Possono essere sia le autonomie locali che i governanti centrali È utile ricorrere ad un criterio per riconoscere chi esercita il potere sovrano attraverso l’eccedere dei poteri rispetto a quelli di un comune cittadino (es. studente-professore). Al diritto internazionale interessa la nozione di “stato-apparato”, in quanto sono i governanti che esercitano il potere nell’ambito dello stato e quindi esprimono l’indipendenza. Per il diritto internazionale è irrilevante il popolo fino a quanto i cittadini di identificano con i governanti, in quanto essi esercitano l’indipendenza che caratterizza il diritto internazionale. Se invece il popolo entra in conflitto con i governanti, rivendicando una posizione autonoma ed indipendente, esso assume rilevanza per il diritto internazionale come soggetto. Lo stato Lo stato deve essere caratterizzato da un potere indipendente, non sono quindi soggetti internazionali gli stati federati. Gli stati fantoccio sono gli stati che sopravvivono solo perché si appoggiano su altri stati; che sostengono di avere un potere sovrano ma si appoggiano totalmente su altri stati. La capacità internazionale non lo stato fantoccio ma lo stato che appoggia lo stato fantoccio.

Quando siamo in una questione di egemonia, per il riconoscimento avviene una questione particolare in quanto i paesi egemoni preesistenti tendono a condizionare il loro riconoscimento al rispetto di determinati valori. Essi tendono a dire “ti riconosco come stato a patto che...” Nella pretesa dei pesi egemoni il riconoscimento tende ad essere non più un atto politico con cui si esprime il gradimento, ma diventa un atto percepito come necessario costitutivo della comunità internazionale. I paesi preesistenti in una situazione di egemonia tendono a rivendicare una superiorità. 9/ Nel caso del Kosovo dopo la fine della guerra tra i paesi della NATO e la serbia-montenegro, il territorio del Kosovo è stato attribuito alla gestione del consiglio di sicurezza delle nazioni unite, esse hanno emanato una serie di risoluzioni riferite al Kosovo, che prevedeva 2 cose:

  • L’organizzazione dell’amministrazione del territorio del Kosovo, complessa
  • Una serie di principi che l’organizzazione doveva osservare per gestire il nuovo ordinamento giuridico
  • Prevedevano che l’indipendenza del Kosovo dovesse rimanere impregiudicata, nel corso del tempo dovevano essere avviati dei negoziati con gli altri paesi I negoziati non andavano avanti e ad un certo punto alcuni membri dell’assemblea Kossovara (designati dal popolo) hanno deciso di separarsi dall’assemblea generale, dichiarando l’indipendenza del Kosovo rispetto agli altri stati. Rispetto a questa risoluzione dei rappresentanti eletti dal popolo, le nazioni unite non lo hanno accettato, chiedendo un parere alla corte internazionale di giustizia, chiedendo se l’indipendenza violasse o no le dichiarazioni che il consiglio di sicurezza aveva emanato. La corte internazionale di giustizia di fronte al quesito dichiarò che la dichiarazione di indipendenza dei Kossovari erano accettabili, non violavano alcun decreto del consiglio di sicurezza. Quindi il Kosovo si poteva considerare uno stato La nascita di uno stato tutt’oggi dipende:
  • Dell’indipendenza del potere di governo
  • Dal controllo del territorio Quando il popolo assume rilevanza Questo avviene quando il popolo si ribella al governo, quando questo avviene il popolo rivendica una propria soggettività distinta rispetto a quella del governo. In questa prospettiva ci sono 2 categorie di soggetti:
  • Una più antica, ossia gli insorti-i ribelli. Per “insorti” si intende dei gruppi che si ribellano contro il governo legittimo, volendosi stabilire al posto del governo. Pur essendo nella fase della ribellione riescono ad avere un controllo su una porzione del territorio più o meno ampia. Quando questo si verifica vengono considerati dei soggetti a livello internazionali, essi non sono stabili ma temporanei o precario, in quanto o si sostituiscono al governo diventando stato o vengono sconfitti dal governo scomparendo come insorti o Esempio: in Libia c’era il governo di Gheddafi vi erano degli insorti contro il governo legittimo. In Siria l’ISIS è considerato come degli insorti Quando avviene un conflitto interno in un paese, gli stati terzi hanno degli obblighi di non intervenire a favore degli insorti, rispettando i conflitti interni o Per intervenire nello stato (es Libia) dove vi sono degli insorti bisogna fare riferimento al consiglio di sicurezza, che rende accettabile l’intervento o Per quanto riguarda il caso della Siria il consiglio di sicurezza è stato bloccato a causa del veto della Russia, tuttavia diversi paesi sono comunque intervenuti nel conflitto interno, a volte a favore a volte contro i gruppi di ribelli che si sono formati. Gli interventi in Siria sono stati giustificati dai paesi terzi intervenuti sulla base di altre giustificazioni, quali a titolo di legittima difesa. Gli stati terzi hanno dichiarato di temere degli attacchi sul proprio territorio da parte degli insorti, che hanno utilizzato come “concetto di legittima difesa allargato” per poter intervenire
  • Una più recente, diventata importante dopo la 2° guerra mondale, che però presenta delle caratteristiche diverse rispetto agli insorti. I soggetti sono i movimenti di liberazione nazionale, vengono considerati come soggetti quando rivendicano il diritto all’autodeterminazione dei popoli. Va tenuto in considerazione la norma che tratta del principio di autodeterminazione dei popoli. Anche se non hanno il controllo di un territorio vengono comunque considerati come dei soggetti. Il principio di autodeterminazione dei popoli, “nasce” dopo la 1° guerra mondiale ma nonostante l’appoggio sia degli USA che dell’URSS il principio non è mai diventato effettivamente una norma a livello internazionale. La positivizzazione del principio avviene dopo la 2° guerra mondiale, gli USA e l’URSS riescono a far positivizzare il principio a livello internazionale. Nell’articolo 1 della carta delle Nazioni unite, enuncia come norma vincolata il principio di autodeterminazione dei popoli; esso però si limita ad enunciarlo il principio senza precisarne il contenuto. Dopo la fine della 2° guerra mondiale la dottrina ha iniziato ad interrogarsi sul principio dell’autodeterminazione, tra cui:
  • Una prima opinione, favorevole, al principio, si appoggiava al principio testuale della parola sosteneva che secondo l’interpretazione testuale aveva un significato particolare che riguardava sia l’autodeterminazione interna (è il diritto

del popolo di eleggere liberamente con delle elezioni più o meno democratiche i propri rappresentanti) che quella esterna (è il diritto di un popolo a non essere governato da uno stato straniero)

  • Una seconda opinione, più restrittiva, che non seguiva il criterio interpretativo testuale ma quello logico-sistematico interpretando l’articolo 1 alla luce di tutto ciò che è scritto nella carta. Veniva chiesto di interpretare l’articolo 1 paragrafo 3 insieme al capitolo 11 (il capitolo 11 detta pochissimi obblighi per gli stati che controllano territori non propri e inoltre da nessuna parte veniva citato che i popoli avevano diritto alla democrazia o all’indipendenza. L’unica cosa che si dice è che gli stati che governano dei territori non proprio 1 volta all’anno devono fare un rapporto all’assemblea generale delle nazioni unite specificando come le cose migliorano in funzione di una possibile indipendenza). Questo orientamento porta a dire che il principio non può portare ne all’autodeterminazione interna ne a quella esterna; l’unico certificato possibile da quello enunciato dall’articolo 1 compatibile con il capitolo 11 è quello di attribuire un significato negativo ossia un principio di non intervento negli affari domestici di un altro stato Seguendo il principio della prassi il principio dell’autodeterminazione si applica nella sua sfera esterna, bisogna distinguere due situazioni diverse, ossia:
  • I domini coloniali sono tutti quei domini a cui veniva applicato il diritto coloniale dalle madrepatrie, trattandoli come colonie. Per questi la prassi ci dice che esiste un diritto di autodeterminazione, rispetto alla madrepatria. Questo viene confermato da diversi elementi della prassi: sia dagli organi delle nazioni unite, sia dal comportamento di altri paesi. Si può quindi affermare che dalla prassi si ottiene un’autodeterminazione stabile
  • I domini non coloniali, stranieri, ossia quelli che non sono retti da un diritto coloniale. Generalmente si formano dopo l’occupazione straniera (esempio la Palestina), la situazione di questi domini è diversa da quelli di tipo coloniale in quanto facendo riferimento alla prassi, ai comportamenti dei vari soggetti internazionali. La prassi sostiene che il principio di autodeterminazione si applica anche ai domini di tipo straniero ma con un limite temporale, che non è presente in quelli di tipo coloniale 11/03/ Rispetto alla questione di Israele, l’assemblea generale delle nazioni unite ha chiesto un parere ala corte internazionale di giustizia, rispetto alla liceità della costruzione della barriera in Palestina. Dopo diversi accertamenti, si è stabilito che la barriera è stata costruita all’interno dei confini dei popoli occupati, definendo che esso viola il principio di autodeterminazione (principalmente il corollario che tratta della possibilità del popolo di potersi spostare liberamente). Altri casi che sono emblematici per l’applicabilità al principio esterno post-conflitto sono almeno 2:
  • Uno che è ancora da risolvere, riferito al popolo saruy. Inizialmente era una colonia spagnola, ma dopo che la spagna lasciò i territori, il popolo sarauy non ebbe l’opportunità di svolgere un referendum in quando contestualmente alla ritirata della spagna venne occupato dal Marocco. Quindi da un’occupazione coloniale si è trasformato in un dominio straniero. L’occupazione venne però definita come una violazione del principio di autodeterminazione o La Crimea sotto dominio ucraino è stata occupata dalla Russia, ma questa situazione è avvenuta in violazione dei diritti dell’ucraina. Tutt’oggi si parla di una situazione illecita in contrasto con il principio di autodeterminazione non ancora risolta
  • Uno che fortunatamente si è risolto o Il popolo sotto dominio ha il diritto di auto-affrancarsi per richiedere il diritto di autodeterminazione Il principio di dominio straniero Il principio di dominio straniero non è applicabile a situazione prebelliche. Ad esempio, il caso del Kossovo, il quale non è un esempio di autodeterminazione dei popoli. In relazione al Kossovo, nessuno mai ha parlato di principio di autodeterminazione. Questo caso tratta di un gruppo di insorti che ha ottenuto l’indipendenza creando un nuovo stato, è semplicemente una situazione fattuale dell’indipendenza. Il principio di autodeterminazione è applicabile solo alle situazioni post-belliche perché esiste un principio di irretroattività Il diritto internazionale cerca di conciliare la protezione di molti beni a livello internazionale, tra cui quello di mantenere la coesistenza pacifica. Se il principio di autodeterminazione dei popoli di dominio straniero avesse la valenza retroattiva, innescherebbe dei conflitti immediati. Per cui cercando di contemperare due beni importanti ma in conflitto tra di loro (principio di non uso della forza e il principio di autodeterminazione dei popoli) è stato posto un limite temporale, nel senso che dalla norma in poi è applicabile ma per le situazioni pregresse non è possibile applicarlo. Non esiste nessuna evidenza nella prassi che il principio di autodeterminazione si sia positivizzato nella sua dimensione interna. In quanto se fosse positivizzato sarebbero illeciti i governi instauratesi sulla democrazia ossia i governi totalitari e le dittature. Quindi i regimi che si sono costituiti in violazione dei principi di democrazie sono comunque considerati leciti a livello internazionale Le democrazie sono di due tipi, quelle liberali e quelle popolari (i regimi comunisti). Alcuni sostengono che le democrazie popolari non siano vere democrazie, ma in ambito internazionale sotto il gruppo di democrazie si intendono sia quelle liberali che quelle popolari Il principio ha quindi un valore positivo solamente nella sua dimensione esterna I soggetti del diritto internazionale

di hard-law, raggruppano stati non tra di loro omogenei, creando vincoli formali e generalmente vengono privilegiate quando si sente il “bisogno” di creare dei legami a livello formale. Le organizzazioni internazionali possono essere considerate dei soggetti internazionali, anche se non sono dei soggetti a capacità piena. La questione inizialmente è stata molto dibattuta nella dottrina, soprattutto dopo la 2° guerra mondiale, dove:

  • Venivano considerati non come soggetti, considerati come la somma delle cooperazioni tra stati, in cui i soggetti sono solamente gli stati
  • Venivano considerati come soggetti Rispetto al dilemma, la questione è stata posta alla corte internazionale di giustizia, da parte del Consiglio. La questione è conosciuta come il “conte bernardot”, il quale era un nobile svedese che lavorava nelle nazioni unite appena costituite (siamo negli anni ’50); la questione più problematica era la questione palestinese. Le nazioni unite decisero quindi di inviare il conte per risolvere il conflitto ma lui venne ucciso in Palestina. Israele venne additato come colpevole da parte delle nazioni unite, in quanto venne accusato di aver violato gli obblighi di difesa L’istituto di protezione diplomatica garantisce a livello internazionale ad un cittadino che ha subito un torto in un paese straniero e chiedere una protezione Le nazioni unite quindi pensarono di avanzare nei confronti di Israele delle proteste, tramite l’istituto di protezione diplomatica. Esse chiesero un risarcimento per l’assassinio del conte, ma la questione fondamentale è se le nazioni unite venissero o meno considerate come un soggetto internazionale o meno. La corte internazionale di giustizia ripose a tale questione non sbilanciandosi troppo, ossi anche si possono essere considerati dei soggetti ma a determinate condizioni quali:
  • A condizione che le organizzazioni internazionali siano dei soggetti indipendenti rispetto agli stati che li hanno creati
  • Se le organizzazioni internazionali stati sono capaci di esprimere una volontà distinta ed autonoma da quella degli stati
  • Il meccanismo decisionale proprio dell’organizzazioni internazionali varia: può essere a consenso unanime o per maggioranza 16/03/ Le fonti Esistono 3 importanti categorie di fonti che è possibile distinguere:
  • La consuetudine
  • I trattati o fonti di 2° grado
  • Le fonti di 3° grado Prima di parlare individualmente di ciascuna di queste categorie di fonti è necessario fare un inquadramento di carattere generale per capire gli elementi principali di distinzioni tra queste categorie. Esistono 3 diverse categorie di fonti perché ciascuna di esse realizza degli scopi diversi, per cui esistono degli elementi distintivi di carattere generale che è necessario inquadrare fin da subito. La distinzione che è possibile fare dipende dalla funzione che viene attribuita nell’ambito della comunità internazionale a ciascuna categoria di fonti, a questa diversa funzione sono collegate determinate caratteristiche che distinguono le categorie. La diversa funzione si divide in:
  • La consuetudine ha una funzione di preservare la cooperazione e la coesistenza (possibilmente pacifica) tra gli stati. In altre parole, di preservare l’armonia nell’ambito della comunità internazionale e quindi la sua sopravvivenza. Per questa ragione si dice che la consuetudine riflette ciò che gli stati ritengono sia il diritto, ossia il diritto minimo necessario affinché la comunità internazionale possa esistere pacificamente;
  • I trattati o fonti di 2° grado rappresentano un livello di approfondimento maggiore perché sono la categoria di fonti che gli stati utilizzano per organizzare forme di cooperazione tra di loro, quindi per andare oltre la mera coesistenza assicurata dalla consuetudine ma per approfondire i rapporti con forme di cooperazione. Per questo motivo si dice che i trattati riflettano ciò che gli stati vogliono sia il diritto, perché rappresenta quella componente del diritto internazionale voluto dagli stati per fini di tipo cooperativo. Tale cooperazione può essere: o ad un livello più primitivo, quindi essere una cooperazione giuridica dove gli stati si limitano a fare dei trattati stabilendo diritti ed obblighi reciproci nei loro rapporti per realizzare delle finalità comuni, o oppure può essere una cooperazione istituzionale con la quale gli stati creano degli enti terzi, delle organizzazioni internazionali per realizzare i fini ad essi comuni Sia che si tratti di cooperazione giuridica o istituzionale il trattato rappresenta la volontà degli stati di fare qualcosa che va oltre gli obbiettivi minimi della consuetudine
  • le fonti di 3° grado previste da accordi, che sono disciplinate dai trattati. Tali fonti sono gli atti delle organizzazioni internazionali; può darsi che gli stati in certi casi attribuiscano all’organizzazione internazionale da essi costituita, la possibilità di emanare degli atti nei confronti di loro stessi o dei cittadini degli stati membri dell’organizzazione. Gli atti delle organizzazioni internazionali riflettono sempre la volontà degli stati di cooperare tra loro. Talvolta questo fatto di attribuire alle organizzazioni internazionali la possibilità di emanare atti va oltre la mera cooperazione tra gli stati, compiendo quindi un salto di qualità, in quanto può esprimere la volontà degli stati di realizzare forme di integrazione giuridica tra loro stessi. o Il caso più evidente a questo proposito è l’Unione Europea A questa diversa funzione che persegue ciascuna categoria di fonti si collegano diverse qualità, è quindi possibile distinguere:
  • Da una parte la consuetudine = considerata come una fonte di carattere generale, ossia riflette ciò che gli stati pensano sia il diritto e per tale caratteristica vincola indistintamente tutti gli stati e i soggetti della comunità internazionale. Ci

posso essere degli stati che non amano una particolare consuetudine ma ciononostante essi sono comunque vincolati al rispetto di essa. L’altra caratteristica è che la consuetudine è una fonte necessaria della comunità internazionale, non potrebbe esistere tale comunità internazionale se non ci fosse un minimo di diritto (il diritto necessario rappresentato dalla consuetudine) capace di regolare i rapporti tra gli stati membri della società. La terza caratteristica, in linea con le prime 2, è che la consuetudine è una fonte non scritta

  • Dall’altra i trattati e le fonti di 3° grado = essi si distinguono dalla consuetudine perché hanno una funzione diversa. Innanzitutto, i trattati sono una fonte di diritto particolare, e non generale, vincolano soltanto gli stati e i soggetti che hanno deciso di aderire ai trattati. Esistono dei trattati che aspirano ad avere un’adesione quasi globale, ma questo scopo non si raggiunge mai, ma anche in caso si raggiungesse i trattati rimangono comunque una fonte di diritto particolare. I trattati sono una fonte non necessaria, la comunità internazionale potrebbe esistere e vivere anche senza i trattati, ovviamente se ci sono è meglio in quanto la vita delle relazioni internazionali è più approfondita. Generalmente i trattati sono scritti, proprio perché riflettono la volontà degli stati; quando gli stati si vogliono obbligare sentono la necessità di avere dei vincoli precisi e quindi normalmente scrivono i trattati. Esistono delle eccezioni, ossia dei trattati non scritti, ma essi sono più labili e contestabili facilmente. Dal punto di vista dell’inquadramento generale è possibile dire un’ulteriore cosa, in quanto se si prende lo statuto della corte internazionale di giustizia guardando le fonti secondo le quali la Corte deve risolvere i casi che le sono sottoposti, ci si rende conto che nell’articolo che regola le fonti (art.38) non enumera le fonti secondo l’ordine generale (consuetudine-trattati-fonti di 3° grado) ma inverte le cose, nello specifico però non enumera le fonti di 3° grado che quindi non compaiono nell’art. 38 (quando è stato scritto lo statuto, subito dopo la 2° guerra mondiale, c’erano ancora poche organizzazioni internazionali) e enumera prima i trattati e poi le consuetudini. Questo vuol dire che la corte internazionale quando ha una controversia prima deve applicare i trattati e solo successivamente la consuetudine. Questa inversione rifletta la struttura della comunità internazionale, che pur essendo molto evoluta, da ancora molta importanza al rispetto della sovranità statale; quindi il trattato riflette meglio quella che è la sovranità di uno stato. L’applicazione dei trattati, senza l’uso della consuetudine, oggi accade molto spesso a causa della numerosità dei trattati. Di conseguenza per la corte è più facile risolvere una controversia basandosi sui trattati. Anche se esistono dei settori molto importanti nei quali i trattati fanno difetto perché gli stati non sono riusciti a trovare degli accordi per cui l’unica fonte possibile rimane la consuetudine (ad esempio il settore dell’uso della forza) Una volta poteva accedere che non ci fossero delle consuetudini a regolare una questione e in questi casi la corte internazionale poteva e può concludere la sua sentenza dicendo che non ha possibilità di risolvere la questione perché manca il diritto applicabile, ossia con una pronuncia di “non licet”. La corte non ha mai concluso le sentenze in questo modo, si è sempre sforzata di trovare nel diritto internazionale un diritto applicabile La consuetudine La prima categoria delle fonti è la consuetudine; il suo problema più grande è capire come essa viene all’esistenza in quanto non essendo scritta può venire all’esistenza in mille modi diversi. È quindi necessario dividere il problema in 2 punti:
  1. Capire quali sono gli elementi essenziali che devono ricorrere perché una consuetudine ci sia = trattandosi di una fonte non scritta esistono delle opinioni diverse, è possibile distinguere: o Una dottrina dominante o dualista o Delle dottrine minoritarie o moniste
  2. Come è possibile rintracciare questi elementi nella vita delle relazioni internazionali La dottrina dominante o dualista secondo questa dottrina affinché ci sia una consuetudine sono necessari 2 elementi chiave: il primo elemento è la “diuturnitas”, traducibile in prassi, ossia l’insieme dei comportamenti o fatti che accadono nella vita delle relazioni internazionali. La prassi fa riferimento all’elemento materiale della consuetudine. Il secondo elemento chiesto dalla dottrina dualista è l’elemento psicologico/immateriale della consuetudine, ossia “opinio iuris seu necessitatis” traducibile con “convinzione dell’obbligatorietà giuridica” (opinio iuris) oppure “convinzione della doverosità sociale” (opinio necessitatis). I due elementi sono alternativi e questo è alla base del fatto che per la dottrina dualista tra l’elemento psicologico (opinio) e quello materiale (prassi) è più importante l’elemento psicologico, in quanto è più importante sia nel momento di formazione di una consuetudine, sia nel momento dell’evoluzione della consuetudine. Dell’elemento psicologico tra i 2 è più importante l’opinio necessitatis. Il processo di nascita si sviluppa in questa maniera: può capitare che uno stato adotti un comportamento, nell’incertezza generale. Può essere che verso quel comportamento inizia a nascere, da parte degli altri stati, un sentimento di doverosità sociale; se questo sentimento con l’andar del tempo si consolida si arriverà ad un certo punto dove questo sentimento si solidificherà trasformandosi in opinio iuris. L’elemento dell’opinio necessitatis diventa di estrema importanza anche nel momento in cui si vuole cambiare o far evolvere la consuetudine in modo da adeguarla a nuove esigenze. Per cambiare/far evolvere una consuetudine l’elemento chiave è sempre quello dell’opinio necessitatis; avendo una consuetudine già esistente per cambiare questa norma occorre che ci sia qualcuno nella comunità internazionale che abbia il coraggio di porre in essere un comportamento che è dissonante con la consuetudine vigente, questo stato però mentre infrange la consuetudine deve spiegare che la infrange non per commettere un illecito ma per far evolvere la consuetudine vigente. Gli altri stati possono comportarsi in 2 modi diversi:

l’elemento psicologico non può essere un elemento indispensabile per la formazione della consuetudine perché l’opinio iuris non può esistere nel momento in cui si forma ma solamente alla fine. Di conseguenza all’inizio ci può essere solo la prassi e sulla base di questo ragionamento Kelsen afferma che la dottrina dualista è in realtà erronea o L’opinione della dottrina dualista a proposito è che da una parte da ragione a Kelsen quando dice che quando nasce la consuetudine non ci può essere l’opinio iuris ma, dall’altra parte la dottrina dualista sostiene che Kelsen abbia sbagliato in quanto l’elemento psicologico non è costituito solo dall’opinio iuris ma anche dall’opinio necessitatis. Per cui nel momento in cui una consuetudine si forma non c’è l’opinio iuris ma l’opinio necessitatis (la doverosità sociale) che con l’andare del tempo si consoliderà in opinio iuris. Se non ci fosse la convenzione della doverosità sociale di un comportamento non si può innestare la formazione di nessuna consuetudine. La dottrina dualista quindi ribadisce l’importanza di entrambi gli elementi affinché il diritto consuetudinario possa attuarsi. Se ci fosse solo la prassi senza l’opinio necessitatis non si trasformerebbe nulla in una norma giuridica, ci sarebbero solo delle cose che gli stati fanno ma senza sapere su che base li fanno

  • La seconda dottrina monista è stata elaborata da Chiang. Questa dottrina ha un’importanza maggiore della precedente; si contrappone alla precedente perché sostiene che tra i 2 elementi proposti dalla dottrina dualista solamente l’opinio è importante. Chiang fa un importante osservazione rispetto alle consuetudini istantanee che nella sua epoca erano un fenomeno importante, queste consuetudini sono delle consuetudini che si formano istantaneamente e questo fenomeno a volte accade perché delle consuetudini preesistenti vengono estese automaticamente a situazioni nuove che si producono (ma simili a situazioni avvenute in precedenza). In particolare, il fenomeno che Chiang analizza è quello della navigazione spaziale: negli anni ’70 la corsa allo spazio era in atto, durante il periodo della Guerra Fredda, e dal punto di vista dell’ordinamento ci si è posti il problema di sapere come venisse regolata la navigazione spaziale. La questione era se lo spazio potesse essere considerato una “res nullius” occupabile da parte delle potenze che ci potevano arrivare (stesso principio delle “terre nullius”) o invece gli spazi dovessero essere considerati liberi e mantenersi al rispetto del principio di libertà (stessa condizione del mare internazionale). Quello che si è osservato è stato il formarsi di un sentimento nella comunità internazionale secondo il quale lo spazio dovesse essere libero e quindi navigabile da parte di tutti e occupabile da parte di nessuno. Questa consuetudine si è diffusa istantaneamente sulla base non tanto della prassi ma sulla base di un’espressione di opinio. Fenomeni di questo tipo sono rinvenibili, oltre a quello che osservava Chiang, tuttora nell’ambito della comunità internazionale. o Ad esempio, il concetto delle armi nucleari; le quali sono state utilizzate 2 volte durante la 2° guerra mondiale in circostanze molto particolari verso il Giappone. Rispetto quindi alle armi nucleari non esiste un’ulteriore prassi se non questo singolo episodio, però la corte internazionale di giustizia ha ricostruito una disciplina circa l’uso di queste armi, sostenendo che in certe condizioni (molto strette) l’uso delle armi nucleari è libero e lecito, ad esempio il caso di estrema legittima difesa dove uno stato può difendersi con tutti i mezzi possibili. La corte internazionale di giustizia si è basata sull’opinio, cioè sul fatto che nella comunità internazionale viene espresso un sentimento che è quello che la corte ha espresso nel suo parere. o La dottrina dualista a proposito di questa dottrina ha arrancato un po’ nel rispondere di quanto non abbia fatto rispetto alla precedente versione monista, però riesce a dare una risposta che è condivisa dalla maggior parte, rimanendo quindi la dottrina dominante. La dottrina dualista sostiene 2 cose: Prima di tutto bisogna dire che esiste un rapporto inversamente proporzionale tra tempo e diffusione e diffusione del comportamento; in altre parole, più breve può essere il tempo maggiore è nello spazio terrestre tra gli stati la diffusione di quel determinato comportamento. Quindi la consuetudine istantanea esiste se possiamo dire che la prassi è diffusa a livello internazionale; Quello che conta non è la prassi praticata, ossia che gli stati facciano effettivamente quei comportamenti, ma è sufficiente che gli stati se si trovassero nella situazione si dimostrino disposti a farlo. È sufficiente, quindi, che si mostrino in potenza potenzialmente propensi ad adottare quel tipo di comportamento. In altre parole, la dottrina dualista dice, l’elemento materiale della prassi è comunque necessario in quanto l’elemento psicologico è aleatorio da solo, e questo elemento della prassi può essere acclarato anche se non c’è un fatto preciso, ma è possibile dire che gli stati a livello diffuso si comporteranno cosi qualora ne avessero la possibilità. Se è possibile dire che in potenza la prassi sarebbe quella è comunque presente un elemento materiale, il quale è necessario affinché la consuetudine ci sia. 19/03/ Il secondo problema della consuetudine Adottando l’idea sostenuta dalla dottrina dualista è possibile affermare che i requisiti della consuetudine sono 2, la prassi e l’opinio, solamente che ad una certa sorge il dubbio di come sia possibile rilevare la prassi e l’opinio nella vita delle relazioni internazionali. Quindi il secondo problema è la rilevazione nella vita delle relazioni internazionali di questi due elementi che vengono assunti come gli elementi costitutivi della consuetudine. Per entrambi gli elementi il discorso è molto complesso in quanto hanno degli aspetti di inafferrabilità sotto certi profili, ma se si vuol cercare di semplificare le cose gli interpreti faranno riferimento ad alcuni indici di valutazione per rilevare sia la prassi che l’opinio. Sulla base di questi indici giungono a determinate conclusioni, anche se essendo elementi per alcuni aspetti inafferrabili gli interpreti possono arrivare a opinioni

contrastanti a causa delle diverse ricostruzioni. Gli indici valutativi a cui si affidano gli interpreti variano se essi sono riferiti all’opinio o alla prassi. Gli indici della prassi Questi indici valutativi a cui si affidano gli interpreti sono:

  1. Il primo punto importante per quanto riguarda la prassi è chiedersi da chi provenga questa prassi, ossia chi può porre in essere determinati comportamenti. In base al tema della soggettività dello stato è evidente che vengono rilevati solamente i comportamenti posti in essere da chi esercita una frazione della sovranità, che può essere più o meno estesa. In altre parole, rileva soltanto la prassi posta in essere dai governanti. Se questo è vero però la prassi di taluni soggetti ha più peso rispetto alla prassi di altri (un contro è il sindaco del comune, un docente che svolge una lezione in università, un altro è la prassi di chi esercita funzioni particolarmente estese). La orassi veramente rilevante è quella del governo e in particolare all’interno del potere esecutivo, di chi rappresenta lo stato nelle relazioni internazionali. La prassi dei giudici interni è molto rilevante, insieme a quella di chi esercita il potere estero, più i giudici sono di alto livello più è importante la prassi. Ad esempio, la prassi della corte istituzionale è molto significativa; quando si va a vedere la ricostruzione di una consuetudine, se ci sono delle sentenze dei giudici interni hanno un peso molto importante. Questi giudici hanno tale potenza perché nelle soluzioni delle controversie possono trovarsi ad applicare il diritto internazionale, e quindi a ricostruire il diritto consuetudinario e queste ricostruzioni fatte nelle sentenze interne hanno una loro importanza. o Per esempio, riguardo al tema dell’immunità, la nostra corte costituzionale ha emanato delle sentenze molto importanti sull’immunità di certi funzionari statali.
  2. Un altro indice che si guarda per capire se la prassi esiste e sia sufficiente per dire che una certa consuetudine si è formata è quello della coerenza; naturalmente perché una consuetudine si dica formata è necessario che ci sia una certa prassi coerente. Nel diritto internazionale non si parla mai di uniformità, non è necessario che tutti i comportamenti di tutti i soggetti siano uniformi tra di loro in quanto è impossibile da raggiungere, ma basta che ci sia un minimo di coerenza. Il problema è come capire se la coerenza ci sia o meno; se la stra grande maggioranza dei soggetti si comporta in un certo modo è possibile affermare che un minimo di coerenza ci sia, in quanto solo alcuni soggetti marginali si comportano in maniera dissonante. A volte le cose non sono così chiare e nette perché può esserci un gruppo di soggetti che si comportano in un certo modo e un altro gruppo (quasi equivalente all’altro) di soggetti che si comportano in un’altra maniera. In questa situazione di contrasti è possibile capire se una coerenza ci sia o meno (la coerenza fa difetto). Ovviamente i comportamenti da soli non ci dicono se c’è una situazione di coerenza oppure no, quindi per valutare la coerenza in una situazione di questo tipo non è possibile fare riferimento soltanto alla prassi, ma bisogna far riferimento all’opinio anche. È possibile affermare che esiste un grado di coerenza solo se è possibile dire che rispetto ad un certo gruppo di comportamenti corrisponde l’opinio necessitatis (la doverosità sociale), di conseguenza essendoci questo grado di coerenza è possibile dire che la consuetudine si è formata. Se questo non si può affermare (ai comportamenti non si accompagna nessun opinio), è da escludere che ci sia l’elemento della coerenza sufficiente per poter affermare che una consuetudine si è formata. o In altre parole, se si ha un gruppo di stati che si comporta in un certo modo e un gruppo di stati che si comporta in un altro, è possibile dire che c’è una prassi coerente solo se rispetto a un gruppo di stati si accompagna anche l’elemento dell’opinio necessitatis; se questo non si può affermare è da escludere che ci sia l’elemento della coerenza sufficiente per poter dire che una consuetudine si è formata, quindi si è in una situazione di contrasto dal punto di vista della prassi.
  3. La prassi va valutata in ragione della qualità; esistono tanti fatti, tanti comportamenti che vengono posti in essere nella vita di relazioni internazionali e non tutti hanno la stessa qualità (vanno tutti presi in considerazione). o Ad esempio, se una cosa viene da un capo di stato ha molta importanza, ma se il capo di stato prende una decisione o compie un atto mentre era ubriaco, va comunque presa in considerazione ma evidentemente si tratta di una qualità molto bassa e quindi il suo peso è minore Da questo punto di vista ci sono alcune cose che per definizione hanno una qualità rilevante, alle quali si guarda molto nella ricostruzione della prassi, ossia gli accordi di codificazione. Tali accordi sono dei trattati, con uno scopo molto specifico attribuito dalle Nazioni Unite alla commissione di diritto internazionale; la commissione è composta da un gruppo di giuristi esperti ai quali è stato affidato un duplice compito che tendono a realizzare mediante gli accordi di codificazione. Il duplice mandato è nel primo aspetto quello di cercare di codificare la consuetudine internazionale, ossia di trasfondere la consuetudine internazionale in accordi e trattati scritti; il secondo punto è quello di cercare (nei limiti del possibile) di contribuire allo sviluppo progressivo del diritto internazionale. I giuristi, per dare vita a questi accordi di codificazione, si occupano di rilevare la prassi internazionale da una posizione privilegiata, avendo a disposizione molti strumenti e mezzi. Quando i giuristi riescono ad emanare un accordo di codificazione, questo diventa un elemento della prassi molto importante dal punto di vista qualitativo per dire se una determinata consuetudine ci sia o meno in una materia. L’accordo di codificazione essendo un trattato entra in vigore solamente per gli stati che l’hanno ratificato, però anche se non tutti gli stati vi aderiscono rappresentano un elemento qualitativo importante di cui si tiene conto nella ricostruzione di una norma consuetudinaria. La commissione di diritto internazionale ha questo compito per cercare di rendere più certo il diritto internazionale, in quanto la consuetudine

rispetto alle altre, ma si formano soltanto tra un gruppo di stati perché sono rilevanti solamente per questo gruppo di stati perché agli altri stati non interessano. Questo tipo di fenomeno si può verificare in 2 casi nell’attuale comunità internazionale: a. Il primo è tra stati che appartengono ad un certo insieme geografico comune, ad una certa regione geografica. Sono quindi stati continui geograficamente e per questo motivo si possono formare delle consuetudini particolari, che non interessano altre parti del pianeta. Negli stati dell’America Latina si sono formate certe consuetudini particolari vincolanti solo per gli stati dell’America Latina. Un esempio è quello dell’asilo diplomatico, nella storia dell’America Latina si è formata una consuetudine particolare sull’asilo diplomatico ossia, che se una persona si rifugia nell’ambasciata di uno stato dell’America Latina ha diritto ad essere protetto e a ricevere asilo, lo stato territoriale su sui sorge l’ambasciata non può pretendere la consegna del soggetto b. Il secondo caso sono le consuetudini che si formano in deroga ad un trattato, può succedere che alcuni stati possono ratificare un determinato trattato, vincolandosi ad esso, ma tra quegli stati che hanno aderito si sviluppi una prassi accompagnata da un’opinio dissonante rispetto a quanto previsto da una norma del trattato al quale sono vincolati. In un caso di questo tipo, non è il trattato che continua a prevalere per il fatto di essere scritto, perché se tra gli stati che appartengono al trattato si sviluppa una prassi accompagnata da un’opinio in deroga a quel trattato (dispone diversamente da quanto previsto nel trattato), tra quegli stati si è formata una consuetudine particolare che deroga al trattato stesso, innovando a quanto previsto dal trattato. Un caso di questo tipo si è verificato in materia di autodeterminazione dei popoli, per la quale l’assemblea generale non ha poteri vincolanti. Tuttavia, in molti casi in materia di autodeterminazione l’assemblea ha cominciato a rivendicare a sé il diritto di dichiarare l’indipendenza o quello dell’autodeterminazione di certi popoli specialmente a quelli soggetti a dominio coloniale. Su questo comportamento dell’assemblea generale si è innestata una prassi suffragata da una certa opinio, secondo la quale l’assemblea avrebbe assunto una competenza vincolante in questa materia ossia, che l’assemblea avrebbe il potere vincolante di dichiarare l’indipendenza di popoli soggetti a dominio coloniale o straniero. Questa consuetudine che si è formata in deroga al trattato è considerata una consuetudine particolare, anche se opera tra molti stati. Il fenomeno dell’obbiettore persistente Un altro aspetto particolare della consuetudine che è opportuno analizzare è il caso dell’obbiettore persistente. Tale obbiettore persistente è il caso di uno stato che si oppone strenuamente alla formazione di una consuetudine; l’insieme della comunità internazionale va in una certa direzione ma a questo stato tale direzione non piace e si oppone con tutte le forze alla formazione di questa consuetudine. Questo tipo di fenomeno accade poche volte ma nell’ambito della comunità internazionale viene valutato diversamente a seconda del momento che interviene questa obiezione:

  • Se l’obiezione interviene nel momento di formazione della consuetudine (momento iniziale), essa non è priva di rilevanza. In particolare, in un caso che è stato deciso dalla corte internazionale di giustizia relativo alla Norvegia che si opponeva con tutte le forze alla formazione di una consuetudine sul diritto del mare che non le era favorevole. La corte internazionale di giustizia ha detto che questa obiezione persistente intervenuta fin dall’inizio ha una rilevanza e ci porta ad affermare che rispetto a quello stato si è formata una norma consuetudinaria particolare diversa dalla norma generale che si è formata per gli altri
  • Se l’obiezione interviene dopo che la consuetudine si è formata finché rimane l’obiezione di un solo stato rimane irrilevante, se però lo stato che obietta riesce a riunire intorno a sé un numero consistente di stati e quindi si ha un gruppo di soggetti che esprime un sentimento di doverosità sociale diverso da quello vigente, l’obiezione non è priva di rilevanza ma è tale da innescare un nuovo fenomeno consuetudinario o Ad esempio, nell’ambito del diritto internazionale economico. negli anni ’70 era presente un certo diritto internazionale economico vigente nella comunità internazionale, fatto dai paesi occidentali dopo la 2° guerra mondiale, in seguito alla decolonizzazione che si è verificata negli anni ’60-’70 molti altri paesi sono diventati indipendenti entrando a far parte della comunità internazionale. Queste ex-colonie sostenevano che il diritto internazionale economico presente a loro non andava bene e hanno iniziato a contestarlo. Inizialmente la contestazione è partita da un solo paese, ma dopo poco tempo è diventato un gruppo consistente che rivendicava la trasformazione del diritto internazionale economico sulla base del Nuovo Diritto Internazionale Economico; di fronte a questa rivendicazione massiccia l’obiezione aveva rilevanza e ha introdotto dei processi di trasformazione nella consuetudine esistente che anche i paesi occidentali hanno dovuto accettare, innovando alcuni aspetti. Il diritto dei trattati Il diritto dei trattati è un diritto che si è incominciato a formare fin da subito nell’ambito della comunità internazionale. Questo ha favorito la formazione di accordi di codificazione sul diritto dei trattati, in particolare ha consentito di attribuire alla commissione del diritto internazionale di fare diversi accordi di codificazione sul diritto dei trattati per renderlo più certo. Il

diritto dei trattati è uno di quegli ambiti in cui si hanno, oltre alla consuetudine, diversi accordi di codificazione. Per la precisione esistono 2 accordi di codificazione sul diritto dei trattati:

  1. La prima convenzione di Vienna sul diritto dei trattati che si occupa di tutti gli aspetti tranne uno che ha rimandato alla 2° convenzione di Vienna, quindi la prima convenzione si occupa della nascita dei trattati, sulla vita dei trattati e delle cause che portano alla perdita di effetti dei trattati
  2. La seconda convenzione di Vienna che si occupa solamente della successione degli stati nei trattati, in quanto durante la prima conferenza le opinioni erano discordanti e non si riuscì a trovare un punto comune, quindi l’argomento fu rimandato alla seconda convenzione Di conseguenza quando si parla del diritto dei trattati bisogna tener conto della consuetudine da una parte ma anche delle convenzioni di Vienna, fatte apposta per codificare il diritto dei trattati, con una differenza:
  • La prima convenzione di Vienna sui trattati in generale codifica il diritto consuetudinario ed è abbastanza aderente ad esso, di conseguenza non c’è molta differenza tra quello che dice il diritto consuetudinario e quello che dice la convenzione
  • La seconda convenzione di Vienna a causa dei contrasti presenti si stacca dal diritto consuetudinario e innova in modo significativo rispetto al diritto consuetudinario. 23/03/ I trattati La seconda categoria delle fonti sono i trattati. La loro formazione comprende in procedimento di formazione della consuetudine per il fatto che i trattati sono una fonte scritta (se per la consuetudine essendo non scritta è più complicato afferrarne esistenza, non è cosi per i trattati); quindi tale formazione è regolata dal principio della libertà delle forme. Il diritto internazionale non prevede un procedimento tipico per la formazione dei trattati ma lascia libertà ai soggetti della comunità internazionale di seguire il procedimento che si preferiscono e la stessa cosa accade per la consuetudine Il principio che vige in ambito internazionale è molto diverso da quello che vige in ambito interno perché in ambito interno invece non c'è libertà delle forme, i procedimenti sono tipici ossia quelli previsti dalla costituzione e se non si segue quel procedimento la fonte prodotta è viziata e nulla o comunque viziata affetta da nullità. Ad esempio, la legge, il procedimento in base al quale la legge (ossia l’atto interno principale all’interno dello stato, dell'ordinamento giuridico statale) può essere prodotta deve seguire in modo molto preciso e coerente il procedimento che è previsto dalla costituzione interna; se non viene seguito tale procedimento la fonte che viene prodotta è una fonte che a seconda del vizio può essere considerata inesistente o nulla. Questo in ambito internazionale non accade perché, in ambito internazionale, non esiste un procedimento tipico di produzione dei trattati, delle norme giuridiche ma esiste un principio di libertà. Il fatto però che si parli di una fonte scritta limita un pochino la libertà di fatto che gli Stati si trovano ad avere; questa libertà o elasticità è massima per la consuetudine perché la consuetudine è una fonte non scritta quindi il procedimento può essere veramente molto articolato e molto diversificato, nel caso invece del trattato la forma scritta per sua natura ha l’effetto un pochino di comprimere le possibili forme che può prendere il procedimento di formazione dei trattati. in generale si possono distinguere due tipi di procedimento di formazione dei trattati:
  • I procedimenti in forma solenne
  • I procedimenti in forma semplificata I procedimenti in forma solenne I procedimenti in forma solenne sono il tipo di procedimento più complesso ed articolato e si articola in 4 fasi distinte più una fase ulteriore che però non è una vera e propria fase perché i trattati si formano anche se anche questa fase non c’è (bisogna comunque tenerne conto). Le fasi essenziali sono:
  1. I negoziati, che si concludono con l’adozione del testo
  2. La fase della firma
  3. La fase della ratifica
  4. La fase dello scambio delle ratifiche La prima fase: i negoziati I trattati rappresentano l'accordo che viene raggiunto tra alcuni stati o un gruppo di stati più o meno vasto per realizzare forme di cooperazione; questi stati devono in qualche modo scambiarsi le loro volontà precisandole per poterle inserire come contenuto del trattato. Per fare questo è necessaria una fase di negoziati in cui gli stati rappresentano reciprocamente quello che vorrebbero inserire come contenuto del trattato. La complessità dei negoziati dipende dalla natura del trattato; se il trattato è bilaterale il negoziato è molto semplice, in quanto uno stato fa conoscere all'altro quali sono le sue volontà e se queste due volontà coincidono il testo del trattato si perfeziona. Oggi questa semplicità è aumentata anche dagli strumenti che abbiamo di comunicazione a distanza; per cui se una volta magari per fare il trattato bilaterale bisognava spostarsi, oggi tramite e-mail, conferenze e possibile semplificare il tutto giungendo comunque all’elaborazione del trattato. La complessità sale se il trattato è multilaterale, anche se è possibile fare tali trattati a distanza è preferibile non farli in quanto essi necessitano di una negoziazione in presenza e più gli Stati partecipanti sono numerosi più la negoziazione in presenza diventa importante perché diventa difficile con delle videoconferenze riuscire a risolvere tutti i problemi. Tradizionalmente i trattati laterali hanno bisogno che venga indetta una conferenza diplomatica e cioè una conferenza alla quale partecipano tutti i rappresentanti degli stati

testo del trattato però questo non ha impedito l'adozione del testo del trattato perché la conferenza diplomatica aveva previsto per la sua adozione la regola della maggioranza e quindi l'opposizione di alcuni paesi non ha impedito la sua adozione. La seconda fase: la fase della firma La firma in un trattato bilaterale se si è in presenza viene posta da tutti e due nello stesso momento se no può essere posta anche in momenti diversi (prima firma uno poi spedisce il trattato all’altro che lo firma e lo rimanda indietro), mentre invece per le conferenze diplomatiche normalmente la firma viene posta nella stessa sede prima dello scioglimento della conferenza. Però non è detto che la firma debba intervenire esattamente in questo momento, in quanto il trattato può essere firmato anche successivamente, ad esempio da uno stato che non ha partecipato al negoziato ma vuole ugualmente aderire a quel trattato e quindi lo deve firmare, per cui la firma può essere apposta in un momento successivo al momento della conclusione del negoziato e normalmente si firma il trattato presso la sede dello Stato in cui quel trattato viene depositato. Quello che è importante capire è che nei procedimenti di forma solenne la firma non ha l'effetto di obbligare lo stato, ma ha un effetto minore ossia quello di autenticare il testo, e cioè il testo vero da prendere in considerazione è soltanto quello che è stato firmato. Dal momento in cui è stata posta la firma in poi quel testo non è più modificabile appunto perché il testo autentico ed un unico testo ad essere autentico, se si vuole modificare il testo l'unica cosa che si può fare è aprire una ulteriore conferenza diplomatica. Per poterla aprire però si deve considerare il fato che è molto oneroso e quindi non è cosi facile da mettere in pratica nella prassi; questo spiega perché ci sono dei trattati multilaterali vecchi, probabilmente si avverte la necessità di cambiarli perché i tempi sono cambiati ma si avverte anche che non è il momento buono, non ci sono le condizioni per farlo e quindi si evita di aprire un ulteriore conferenza diplomatica perché potrebbe avere insuccesso oppure si rischierebbe addirittura di peggiorare il testo. Ad esempio, esiste la convenzione sui rifugiati del 1950 è una convenzione che è stata favorita dalle Nazioni Unite (infatti è della convenzione di Ginevra) subito dopo la Seconda guerra mondiale. Si avverte tuttavia che questa condizione oggi non è più sufficiente vista la situazione che c'è dal punto di vista migratorio e bisognerebbe cambiarla però c'è molto timore a convocare una conferenza diplomatica e su questo argomento perché si teme molto l’insuccesso o addirittura il peggioramento del contenuto della convenzione. A volte le spinte dall’opinione pubblica sono molto forti, com’è accaduto in tema ambientale quando la Danimarca si è avventurata a convocare una conferenza diplomatica per il negoziare i testi in materia ambientale precedenti (la conferenza diplomatica di Copenaghen sull’ambiente) però dopo il tentativo fatto si sperava di trovare un accordo anche minimo su certe cose però in realtà il dissenso e il disaccordo è stato talmente forte che nemmeno la regola della maggioranza è riuscita a fare in modo che in quel caso la conferenza diplomatica potesse avere successo. L’unico effetto che la firma avrebbe oltre a quello previsto dell’autenticazione del testo, è quello previsto dall’art. 18 della convenzione di Vienna (questo articolo viene citato perché è dubbio che esso corrisponda al diritto consuetudinario). Secondo molti in realtà questo articolo 18 rappresenterebbe un punto della convenzione, in cui la convenzione di Vienna è andata oltre la mera codificazione del diritto consuetudinario vigente ed ha voluto innovare il diritto consuetudinario, favorendo lo sviluppo progressivo del diritto internazionale, come può fare la commissione di diritto internazionale. Tutto sommato, questo art. 18 prevede un effetto significativo per quanto riguarda il diritto internazionale e cioè se usato firma il trattato al termine della conferenza diplomatica dopò la firma non potrebbe fare attività o cose che vanno contro o che pregiudicano la realizzazione del contenuto di quel trattato; ossia lo stato che firma avrebbe almeno l'obbligo di non comportarsi in modo da pregiudicare la realizzazione del contenuto di quel trattato da parte degli stati che sono obbligati. In realtà ci sono delle situazioni in cui questo obbligo previsto dalla convenzione di Vienna non viene rispettato; ad esempio per lo statuto della Corte penale internazionale, dove hanno partecipato anche gli Stati Uniti che hanno cercato di influenzare il contenuto dello statuto della Corte penale internazionale, fallendo loro malgrado, ma hanno comunque firmato lo statuto della Corte penale internazionale. Per effetto della firma gli Stati Uniti in base a quello che dice l'articolo 18 della convenzione di Vienna dovrebbero astenersi da comportamenti che impediscono agli stati che hanno ratificato il trattato dir aggiungere gli scopi previsti, però in realtà successivamente gli Stati Uniti si sono comportati hanno adottato molti comportamenti in modo da pregiudicare che quel trattato potesse raggiungere gli scopi. Questo è successo perché è cambiata l'amministrazione negli Stati Uniti, da un’amministrazione più simpatetica (quella di Obama) ne è subentrata una non simpatetica alla Corte penale internazionale. Gli USA hanno cercato di fare molte pressioni sugli stati che avevano ratificato lo statuto della Corte penale internazionale a volte anche riuscendo a convincere questi stati a concludere degli accordi opposti a quello che prevede lo statuto della Corte penale per impedire a questi stati di rispettare gli obblighi previsti dallo statuto. La terza fase: la ratifica La ratifica rappresenta la 3° parte del procedimento di formazione dei trattati, essa è un atto unilaterale dello Stato che ha l'effetto di vincolare lo stato formalmente rispetto degli obblighi previsti; quindi lo stato che ratifica un trattato esprime la volontà a impegnarsi a rispettare gli obblighi i diritti, che dopo la ratifica diventano vincolanti. Se lo stato non rispetta gli obblighi commette una violazione del trattato e quindi un illecito internazionale. Il il problema della ratifica è capire chi è competente a fare emanare questa ratifica

questa non è una cosa regolata dal diritto internazionale in quanto esso non che prevede quali sono gli organi che possono fare la ratifica. il diritto internazionale si accontenta di prevedere chi può negoziare cioè i plenipotenziari. Per capire chi può apporre la ratifica il diritto internazionale rinvia agli ordinamenti giuridici dei singoli Stati; per cui sono gli ordinamenti giuridici dei singoli stati che disciplinano gli organi del proprio ordinamento giuridico competenti ad emanare la ratifica. Su questo problema ci sono state diverse discussioni soprattutto alla fine dell’800, se:

  • fosse il diritto internazionale che regolasse la competenza a ratificare
  • fossero i singoli ordinamenti statali che dovevano regolare questa questione Alla fine, la discussione si è conclusa rimandando la competenza non al diritto internazionale ma agli ordinamenti degli stati in questione. Il diritto internazionale si limita a dire che la ratifica produce l'effetto di vincolare, disciplinando qual è l'effetto della ratifica. Quindi per capire chi è competente a ratificare bisogna guardare nei singoli ordinamenti interni dei singoli stati, quindi in pratica nelle costituzioni degli stati. Questa disciplina, ovviamente, può variare da stato a stato. In Italia la disciplina della competenza ratificare è prevista da due disposizioni nel nostro ordinamento costituzionale che sono gli articoli 80 e 87; in particolare l'articolo 87 della costituzione prevede che la ratifica è un atto del capo dello Stato. In Italia il capo dello stato corrisponde al presidente della repubblica il quale rappresenta l'unità della nazione, è il garante supremo della costituzione, è una funzione di garanzia costituzionale, ma soprattutto dal punto di vista simbolico rappresenta nei rapporti esterni con gli altri stati l'unità dello Stato italiano. Si viene però a creare un problema in quanto il capo dello Stato, il presidente della Repubblica per noi è un garante non è una figura politica che esprime l'indirizzo politico della governance in Italia, rimanendone estraneo. L’indirizzo politico viene espresso dal governo, dall’esecutivo. La ratifica quindi, è un atto politico, con il quale viene espresso un indirizzo politico preciso perché esprime la volontà del paese di realizzare forme di cooperazione con alcuni stati in determinati campi. Per questa ragione il nostro ordinamento costituzionale prevede a fianco della firma del capo dello Stato (che ha il valore simbolico rappresentativo dell’unità nazionale) la necessità di una controfirma, posta dal governo, che invece è espressione dell’indirizzo politico che con quel determinato trattato viene intrapresa. Chi sia a controfirmare per il governo dipende dal tipo di trattati:
  • se si tratta di trattati che hanno una valenza generale, come ad esempio i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, normalmente chi controfirma è il presidente del consiglio e quindi il capo del governo
  • se si stratta di trattati settoriale, ad esempio l’ambito economico, l’ambito sanitario, non c'è bisogno di scomodare il presidente del consiglio perché firma il ministro competente per quella determinata materia Esiste però una ulteriore particolarità, ossia che i trattati in particolare certe categorie di trattati e possono comportare degli oneri importanti per il paese per cui sarebbe un po’ ingiusto mettere nella ratifica soltanto la voce del presidente della Repubblica e del governo e non prevedere almeno in alcuni casi anche la voce del Parlamento cioè dell'organo che raccoglie i rappresentanti del popolo. Per alcuni casi quindi la costituzione italiana si è fatta carico anche di questo onere e ha previsto che partecipi alla ratifica anche il Parlamento, però ha previsto questa partecipazione non sotto forma di firma della ratifica come invece è per il capo dello Stato e per il governo, ma con una forma di autorizzazione alla ratifica. Quindi in certi casi è necessario che il capo dello Stato e il governo per firmare una ratifica abbiano prima l'autorizzazione da parte del Parlamento; tale autorizzazione viene data attraverso la legge di autorizzazione del parlamento. I casi in cui è necessaria la legge di autorizzazione parlamentare, determinati dall’art. 80 della costituzione, sono i trattati internazionali che:
  • sono di natura politica = quei trattati che comportano la partecipazione dello Stato a un preciso schieramento politico in ambito internazionale. Un esempio molto chiaro da questo punto di vista sono i trattati che comportano la conclusione di alleanze di tipo militare, o anche il trattato istitutivo della NATO;
  • prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari = i trattati che affidano la soluzione di una controversia ad un arbitro o a un giudice internazionale. L'Italia può avere delle controversie con altri paesi e i mezzi per la soluzione delle controversie sono di due tipi: o il mezzo diplomatico o il mezzo giudiziario o arbitrale, che si concreta nell’istituzione, d'accordo con l'altro paese con cui c'è la controversia, di un arbitro internazionale o di un giudice internazionale al quale affidare la controversa Il problema per questi mezzi giudiziari arbitrali e che se si decide di utilizzare questo mezzo la decisione dell'arbitro o del giudice è vincolante per il paese, quindi se l’Italia, ad esempio, decide di sottoporre la controversia d'accordo con l'altro paese ad un giudice o un arbitro poi questo giudice che l'Italia deve adempiere anche se per disgrazia l'Italia dovesse perdere davanti a questi giudici. o Ad esempio, il caso dei Marò, dove l'Italia hai esitato moltissimo a sottoporre questa controversia ad un giudice perché la decisione di questo giudice basata sul diritto internazionale era molto incerta. Recentemente si è deciso di sottoporre questa controversia al tribunale sul diritto del mare e attualmente questo caso è pendente davanti al tribunale, bisogna aspettare la decisione del tribunale
  • importano variazioni del territorio = ad esempio se l'Italia vuole cedere una parte del suo territorio un altro paese non lo può fare il governo così liberamente ma occorre l'autorizzazione parlamentare
  • comportano onore alle finanze = ossia i trattati che comporta un costo per il bilancio dello Stato; il problema è che tutti i trattati comportano un costo per il bilancio dello Stato. Il senso di questa espressione anche per come è stato inteso nella nostra prassi costituzionale è stato interpretato con un senso più ristretto e fa riferimento soltanto gli oneri

internazionale. In pochissimo tempo questo numero è stato raggiunto e si è andati anche oltre, oggi quasi tutti gli Stati del mondo hanno ratificato e depositato la propria ratifica presso il segretariato generale delle Nazioni Unite (tranne la Somalia, che è in una condizione di difficoltà, e gli Stati Uniti perché hanno dei problemi circa il contenuto di alcune disposizioni previste dalla convenzione dei diritti dei bambini La quinta fase Conclusa la quarta fase il trattato entra in vigore sul piano internazionale producendo i diritti ed effetti, quindi vincola per i diritti ed obblighi che prevede e tutti gli Stati sono tenuti a rispettarlo se non lo fanno violano una disposizione obbligatoria. Esiste però una quinta fase, ossia la fase della pubblicazione del trattato. La carta delle Nazioni unite prevede che dopo l’entrata in vigore di un trattato, esso venga pubblicato sul sito del segretariato delle Nazioni unite. Ovviamente si tratta di trattati promossi dalle Nazioni Unite, che procedono direttamente a pubblicarli. Ci sono invece trattati fatti da altri stati, che siano bilaterali o multilaterali, ma anche in questo caso tali Stati hanno l’obbligo di spedire questo trattato alle Nazioni Unite, che procede alla loro pubblicazione. In sostanza quindi, tutti i trattati devono essere pubblicati a cura del segretariato generale delle Nazioni Unite Tale regola della pubblicazione è stata prevista per ragioni di trasparenza anche nell'ambito della comunità internazionale e per evitare il fenomeno dei trattati segreti. Questo obbligo della pubblicazione non è un requisito indispensabile perché il trattato entri in vigore (per questo motivo la quinta fase è più considerata come una mezza fase); il trattato entra in vigore tra le parti anche se non si è proceduto alla pubblicazione e comunque produce diritti ed e ed obblighi tra le parti. Se gli Stati non procedono a pubblicare il trattato succede che:

  • il trattato produce gli obblighi e diritti tra le parti e quindi entra in vigore
  • non avendo proceduto alla sua pubblicazione presso il segretariato generale delle Nazioni unite il trattato non può essere fatto valere nei rapporti con le Nazioni Unite se si dovesse presentare la necessità i trattati segreti sono i trattati che non sono pubblicati sul sito delle Nazioni unite e nemmeno dagli Stati che hanno fatto il trattato nelle loro Gazzette Ufficiali interne. Se in caso ipotetico avviene l’inadempimento di un trattato segreto è molto difficile che gli Stati facciano una controversia, ma cercano di risolvere la controversia con altri mezzi I procedimenti in forma semplificata Di tali procedimenti è importante capire qual è la differenza principale tra i procedimenti in forma semplificata e i procedimenti in forma solenne. La differenza principale, dalla quale tutte le altre differenze conseguono, è questa:
  1. nei trattati in forma semplificata la firma del trattato produce il vincolo, in altre parole la firma prende il posto della ratifica e lo stato si obbliga direttamente con la firma. Viene considerata come forma semplificata in quanto non è più necessaria la ratifica con tutta la sua complessità e ovviamente nemmeno il deposito o lo scambio delle ratifiche
  2. nei trattati in forma solenne la firma serve solamente ad autenticare il testo e basta. È necessario poi fare un’osservazione sulla prassi dei trattati in forma semplificata, ossia nella comunità internazionale, in particolare negli ultimi decenni, c'è la tendenza al diffondersi del ricorso alla forma semplificata cioè che tutti gli stati cercano di utilizzare di più la forma semplificata rispetto alla forma solenne. Tale tendenza ad usare la forma semplificata è dovuta al fatto che:
  • si fa prima e c'è questa tendenza generalizzata alla semplificazione, per cui piuttosto che tutte le lungaggini della forma solenne si preferisce ricorrere la forma semplificata che è più funzionale ai bisogni immediati e alle necessità di regolazione della vita internazionale
  • la firma viene posta dai plenipotenziari e se non viene posta dai plenipotenziari viene posta dal rappresentante che è normalmente il ministro degli affari esteri, il capo del governo o l'ambasciatore. Per cui nella forma semplificata l'impegno viene assunto direttamente ed esclusivamente dal governo, è quindi sufficiente che il consenso venga espresso dall’esecutivo perché il vincolo venga prodotto senza la necessità di coinvolgere altri (come invece avviene con la ratifica). Per cui con la forma semplificata il governo può vincolarsi direttamente a scapito degli altri organi costituzionali e quindi anche a scapito di quello che è l'equilibrio dei poteri che una determinata costituzione in un determinato paese abbia voluto realizzare. Questo si assiste in paesi come l'Italia dove in molti casi il governo procede direttamente alla firma senza porsi troppi problemi La prassi e la forma semplificata Viene posto il problema di sapere in quali casi l’esecutivo può procedere alla forma semplificata rispetto alla forma solenne; la disciplina di questa questione è affidata non al diritto internazionale ma alle costituzioni interne, però le costituzioni interne non di solito non disciplinano molto chiaramente questa questione qui. Ad esempio, la nostra Costituzione non dice esattamente in quali casi si può procedere ad assumere il vincolo direttamente con la firma o invece in quali casi è necessaria la ratifica Tale problema è risolto generalmente mediante la prassi costituzionale e accompagnata dall’opinione della dottrina, quella dottrina che cerca di interpretare la carta costituzionale anche alla luce della prassi che in un qualche modo viene praticata all’interno di un determinato paese, affermando poi in quali casi si deve ricorrere alla ratifica e in quali è sufficiente solo la firma.

Questa questione si è posta anche nel nostro ordinamento costituzionale, è stata affrontata dalla dottrina e l'opinione prevalente è che da noi la firma è possibile dal punto di vista costituzionale nei casi non coperti dall'articolo 80 della costituzione. L’art. 80 è la disposizione che prevede in quali casi il Parlamento deve con legge autorizzare la ratifica. Questo perché l'articolo 80 dice che in alcuni casi è necessaria l'autorizzazione alla ratifica, però affermando la necessità dell’autorizzazione alla ratifica l'articolo 80 sembra supporre secondo l'interpretazione prevalente della dottrina che in questi casi necessaria anche la ratifica. per cui per i casi coperti dall’articolo 80 bisogna seguire per forza la procedura solenne quindi il governo potrebbe procedere direttamente ad assumere l'impegno solo nei casi non coperti appunto dall' articolo 80 della costituzione. Esiste però la constatazione che c'è una prassi per cui il governo tende a ricorrere alla forma semplificata anche nei casi in cui invece sarebbe necessario procedere con la forma solenne La riserve dei trattati I trattati sono una fonte scritta che possono subire alcune vicende durante la loro esistenza prima di cessare di produrre effetti. È necessario esaminare alcune di queste vicende che possono subire i trattati:

  • Le vicende che possono dall'inizio o Le riserve nei trattati = le riserve avvengono quando uno stato decide di vincolarsi a un trattato però c’è qualche punto marginale che non gli piace e quindi si vuole riservare su questo, cioè si vuole vincolare sul resto del trattato ma non su quello. Sul punto marginale che non approva vuole esprimere una riserva, cioè lo vuole sottrarre dai vincoli che vuole assumere. Le riserve hanno senso nei trattati multilaterali mentre nei trattati bilaterali non hanno alcun senso, in quanto nei trattati bilaterali la riserva vale come una sorta di nuova proposta di cambiare il testo Per consentire ai trattati multilaterali il fatto che il maggior numero di stati e possa vincolarsi anche se c'è qualche punto che non piace viene previsto dal diritto consuetudinario e codificato dalla convenzione di Vienna l'istituto delle riserve. È possibile avere però 3 tipi di riserve:
  1. Il primo tipo di riserva con cui si vuole escludere l'applicazione tra le parti di un articolo o anche di una parte più piccola di un articolo (detta paragrafo o alinea)
  2. Il secondo tipo di riserva con cui si ammette l'applicazione dell'intero trattato tra le parti però in alcuni punti con delle modifiche, cioè uno stato vuol far valere almeno per sé determinate modifiche (che siano articoli, paragrafi o alinee)
  3. Il terzo tipo di riserva è la riserva interpretativa, in cui si accetta tutto il trattato per come è scritto quindi nessuna modifica scritta però per certe parti (che siano articoli, paragrafi o alinee) si chiede che venga accolta almeno per lo stato che propone la riserva una certa interpretazione Il problema giuridico in ambito internazionale è quello di sapere entro che limiti le riserve sono apponibili, in quanto è di possibile fare delle riserve ma è evidente che ci devono essere dei limiti. Da questo punto di vista bisogna distinguere diverse situazioni per procedere in modo ordinato perché ci sono delle situazioni in cui è molto chiaro quali sono dei limiti e c'è una situazione invece che è problematica per la quale in realtà si è poi sviluppata tutta la disciplina sulle riserve, che costituisce il vero punto critico di questo argomento. Le situazioni chiare sono 2, ed in entrambi i casi sono situazioni in cui la questione viene risolta direttamente dal trattato (il trattato contiene una terza parte in cui ci stanno queste disposizioni finali di tipo procedurale; una di queste disposizioni può anche regolare la questione delle riserve):
  4. In questo caso ci può essere sempre uno stato che si vincola a quel trattato e che magari non rispetta quello che è scritto nel trattato pretendendo di apporre delle riserve oltre i limiti previsti dal trattato; in questo caso succede che il trattato non può entrare in vigore nei rapporti con quello stato lì, il vincolo non si perfeziona nei rapporti con quello stato e il trattato non entra in vigore perché non si può ammettere che uno stato possa modificare in via unilaterale un trattato a proprio vantaggio. O lo stato se si vincola accetta i limiti previsti dal trattato oppure se pretende di superarli il vincolo non si può formare; l'unica possibilità che quello stato ha, se vuole appore delle riserve oltre i limiti specificati dal trattato, è quello di chiedere che venga rinegoziato il testo del trattato e quindi che venga aperta una ulteriore conferenza diplomatica (nel caso dei trattati multilaterali) in cui si riscrive il testo del trattato e si specifica che sono apponibili delle riserve anche in caso in cui in precedenza non era possibile.
  5. Il secondo caso può essere il caso in cui ci sia ugualmente nel trattato una disposizione che si occupi della questione delle riserve ma che esclude la possibilità di apporre qualunque tipo di riserva. Può accadere che uno stato voglia vincolarsi a quel trattato e apporre una riserva ma se lo fa, poiché il trattato esclude questa possibilità, il trattato non può entrare in vigore nei rapporti con quello stato lì in quanto non si può ammettere che uno stato modifichi in via unilaterale l’insieme degli obblighi e dei diritti previsti da un determinato trattato La situazione problematica per la quale si è sviluppata tutta la disciplina che riguarda le riserve riguarda il caso in cui trattato non dice niente, questo perché gli stati o non si sono messi d'accordo e quindi hanno evitato di prevedere delle disposizioni che regolino questa questione, o se ne sono dimenticati, o consideravano che la questione riserve non fosse una questione rilevante nel caso di specie. Quale che sia la ragione sono presenti una serie di casi in cui abbiamo dei trattati che non risolvono il problema delle riserve. Rispetto a questo caso si pone il problema di sapere che cosa si può fare, cioè se delle riserve si possono apporre e se si entro che limiti ed inoltre sapere quale può essere la disciplina prevista dal diritto internazionale.