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Il diritto internazionale, Soggetti della comunità internazionale, Lo stato, Quando il popolo assume rilevanza, I soggetti del diritto internazionale, Le organizzazioni di soft-law, Le fonti, La consuetudine, Gli indici della prassi, Gli indici dell’opinio, Particolarità delle consuetudini, I trattati, I procedimenti in forma solenne, I procedimenti in forma semplificata, I trattati sui diritti umani, L’interpretazione delle fonti scritte, La successione degli stati nei trattati,
Tipologia: Appunti
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Il diritto internazionale Il diritto internazionale è quando è presente un ordinamento giuridico che regola i rapporti di una serie di soggetti che si riconoscono tra loro indipendenti. Il diritto internazionale regola rapporti tra soggetti indipendenti. Per indipendenza si intende, non il concetto in senso materiale o sostanziale, ma lo si intende in senso formale. Ossia si ha un soggetto indipendente nel diritto internazionale quando egli non riconosce alcuno potere al di sopra di sé (superiorem non conoscens). In pratica il soggetto pretende che la legittimazione del potere sul quale si è costituito la trova in sé stesso. È presente originalità Esiste un diverso significato per il concetto di:
considerati soggetti internazionali, in quanto è successo che dei soggetti destrutturati siano stati in grado nel tempo di esercitare un ruolo importante È necessario vedere l’impatto reale che un soggetto può esercitare. Esempio: può succedere che in determinate situazioni si esprima una opinione internazionale, anche se essa è effettivamente destrutturata, ma tuttavia è difficile ignorare l’opinione che si è creata. Il dibattito tra diverse concezioni ha avuto l’effetto di smussare le concezioni dominati È presente un punto su cui tutti sono d’accordo, ossia che lo stato vada inteso come un soggetto necessario nell’ambito della comunità internazionale e che esso sia il “principe” della comunità internazionale in quanto è l’unico soggetto a capacità giuridica piena, mentre gli altri la posseggono ma a capacità giuridica limitata. Il punto che porta tutti ad essere d’accordo, deriva dal fatto che lo stato è l’unico soggetto che controlla il territorio, o meglio controlla il territorio tendenzialmente stabilmente. Questa caratteristica lo rende fondamentale e necessario, in quanto se non ci fosse la suddivisione territoriale non avrebbe senso parlare di comunità internazionale, e a capacità piena, perché molte norme del diritto internazionale si sono formate per risolvere conflitti territoriali o comunque conflitti che riguardano la divisione del territorio. Queste norme sono applicabili solo allo stato e quindi il concetto è che il diritto internazionale si applica nella sua pienezza allo stato, e solo una parte delle norme si applica agli altri soggetti che esistono Esempio: la norma che determina l’invio degli ambasciatori in altri territori, sono applicabili anche a soggetti che non siano lo stato Soggetti della comunità internazionale Lo stato presenta diverse nozioni, solo una però è necessaria per il diritto internazionale. La prima nozione è riferita allo “stato- comunità”, definita nozione ternaria, in quanto “si parla di stato quando è presente un governo che esercita il potere su un popolo stanziato su un territorio”.
Quando siamo in una questione di egemonia, per il riconoscimento avviene una questione particolare in quanto i paesi egemoni preesistenti tendono a condizionare il loro riconoscimento al rispetto di determinati valori. Essi tendono a dire “ti riconosco come stato a patto che...” Nella pretesa dei pesi egemoni il riconoscimento tende ad essere non più un atto politico con cui si esprime il gradimento, ma diventa un atto percepito come necessario costitutivo della comunità internazionale. I paesi preesistenti in una situazione di egemonia tendono a rivendicare una superiorità. 9/ Nel caso del Kosovo dopo la fine della guerra tra i paesi della NATO e la serbia-montenegro, il territorio del Kosovo è stato attribuito alla gestione del consiglio di sicurezza delle nazioni unite, esse hanno emanato una serie di risoluzioni riferite al Kosovo, che prevedeva 2 cose:
del popolo di eleggere liberamente con delle elezioni più o meno democratiche i propri rappresentanti) che quella esterna (è il diritto di un popolo a non essere governato da uno stato straniero)
di hard-law, raggruppano stati non tra di loro omogenei, creando vincoli formali e generalmente vengono privilegiate quando si sente il “bisogno” di creare dei legami a livello formale. Le organizzazioni internazionali possono essere considerate dei soggetti internazionali, anche se non sono dei soggetti a capacità piena. La questione inizialmente è stata molto dibattuta nella dottrina, soprattutto dopo la 2° guerra mondiale, dove:
posso essere degli stati che non amano una particolare consuetudine ma ciononostante essi sono comunque vincolati al rispetto di essa. L’altra caratteristica è che la consuetudine è una fonte necessaria della comunità internazionale, non potrebbe esistere tale comunità internazionale se non ci fosse un minimo di diritto (il diritto necessario rappresentato dalla consuetudine) capace di regolare i rapporti tra gli stati membri della società. La terza caratteristica, in linea con le prime 2, è che la consuetudine è una fonte non scritta
l’elemento psicologico non può essere un elemento indispensabile per la formazione della consuetudine perché l’opinio iuris non può esistere nel momento in cui si forma ma solamente alla fine. Di conseguenza all’inizio ci può essere solo la prassi e sulla base di questo ragionamento Kelsen afferma che la dottrina dualista è in realtà erronea o L’opinione della dottrina dualista a proposito è che da una parte da ragione a Kelsen quando dice che quando nasce la consuetudine non ci può essere l’opinio iuris ma, dall’altra parte la dottrina dualista sostiene che Kelsen abbia sbagliato in quanto l’elemento psicologico non è costituito solo dall’opinio iuris ma anche dall’opinio necessitatis. Per cui nel momento in cui una consuetudine si forma non c’è l’opinio iuris ma l’opinio necessitatis (la doverosità sociale) che con l’andare del tempo si consoliderà in opinio iuris. Se non ci fosse la convenzione della doverosità sociale di un comportamento non si può innestare la formazione di nessuna consuetudine. La dottrina dualista quindi ribadisce l’importanza di entrambi gli elementi affinché il diritto consuetudinario possa attuarsi. Se ci fosse solo la prassi senza l’opinio necessitatis non si trasformerebbe nulla in una norma giuridica, ci sarebbero solo delle cose che gli stati fanno ma senza sapere su che base li fanno
contrastanti a causa delle diverse ricostruzioni. Gli indici valutativi a cui si affidano gli interpreti variano se essi sono riferiti all’opinio o alla prassi. Gli indici della prassi Questi indici valutativi a cui si affidano gli interpreti sono:
rispetto alle altre, ma si formano soltanto tra un gruppo di stati perché sono rilevanti solamente per questo gruppo di stati perché agli altri stati non interessano. Questo tipo di fenomeno si può verificare in 2 casi nell’attuale comunità internazionale: a. Il primo è tra stati che appartengono ad un certo insieme geografico comune, ad una certa regione geografica. Sono quindi stati continui geograficamente e per questo motivo si possono formare delle consuetudini particolari, che non interessano altre parti del pianeta. Negli stati dell’America Latina si sono formate certe consuetudini particolari vincolanti solo per gli stati dell’America Latina. Un esempio è quello dell’asilo diplomatico, nella storia dell’America Latina si è formata una consuetudine particolare sull’asilo diplomatico ossia, che se una persona si rifugia nell’ambasciata di uno stato dell’America Latina ha diritto ad essere protetto e a ricevere asilo, lo stato territoriale su sui sorge l’ambasciata non può pretendere la consegna del soggetto b. Il secondo caso sono le consuetudini che si formano in deroga ad un trattato, può succedere che alcuni stati possono ratificare un determinato trattato, vincolandosi ad esso, ma tra quegli stati che hanno aderito si sviluppi una prassi accompagnata da un’opinio dissonante rispetto a quanto previsto da una norma del trattato al quale sono vincolati. In un caso di questo tipo, non è il trattato che continua a prevalere per il fatto di essere scritto, perché se tra gli stati che appartengono al trattato si sviluppa una prassi accompagnata da un’opinio in deroga a quel trattato (dispone diversamente da quanto previsto nel trattato), tra quegli stati si è formata una consuetudine particolare che deroga al trattato stesso, innovando a quanto previsto dal trattato. Un caso di questo tipo si è verificato in materia di autodeterminazione dei popoli, per la quale l’assemblea generale non ha poteri vincolanti. Tuttavia, in molti casi in materia di autodeterminazione l’assemblea ha cominciato a rivendicare a sé il diritto di dichiarare l’indipendenza o quello dell’autodeterminazione di certi popoli specialmente a quelli soggetti a dominio coloniale. Su questo comportamento dell’assemblea generale si è innestata una prassi suffragata da una certa opinio, secondo la quale l’assemblea avrebbe assunto una competenza vincolante in questa materia ossia, che l’assemblea avrebbe il potere vincolante di dichiarare l’indipendenza di popoli soggetti a dominio coloniale o straniero. Questa consuetudine che si è formata in deroga al trattato è considerata una consuetudine particolare, anche se opera tra molti stati. Il fenomeno dell’obbiettore persistente Un altro aspetto particolare della consuetudine che è opportuno analizzare è il caso dell’obbiettore persistente. Tale obbiettore persistente è il caso di uno stato che si oppone strenuamente alla formazione di una consuetudine; l’insieme della comunità internazionale va in una certa direzione ma a questo stato tale direzione non piace e si oppone con tutte le forze alla formazione di questa consuetudine. Questo tipo di fenomeno accade poche volte ma nell’ambito della comunità internazionale viene valutato diversamente a seconda del momento che interviene questa obiezione:
diritto dei trattati è uno di quegli ambiti in cui si hanno, oltre alla consuetudine, diversi accordi di codificazione. Per la precisione esistono 2 accordi di codificazione sul diritto dei trattati:
testo del trattato però questo non ha impedito l'adozione del testo del trattato perché la conferenza diplomatica aveva previsto per la sua adozione la regola della maggioranza e quindi l'opposizione di alcuni paesi non ha impedito la sua adozione. La seconda fase: la fase della firma La firma in un trattato bilaterale se si è in presenza viene posta da tutti e due nello stesso momento se no può essere posta anche in momenti diversi (prima firma uno poi spedisce il trattato all’altro che lo firma e lo rimanda indietro), mentre invece per le conferenze diplomatiche normalmente la firma viene posta nella stessa sede prima dello scioglimento della conferenza. Però non è detto che la firma debba intervenire esattamente in questo momento, in quanto il trattato può essere firmato anche successivamente, ad esempio da uno stato che non ha partecipato al negoziato ma vuole ugualmente aderire a quel trattato e quindi lo deve firmare, per cui la firma può essere apposta in un momento successivo al momento della conclusione del negoziato e normalmente si firma il trattato presso la sede dello Stato in cui quel trattato viene depositato. Quello che è importante capire è che nei procedimenti di forma solenne la firma non ha l'effetto di obbligare lo stato, ma ha un effetto minore ossia quello di autenticare il testo, e cioè il testo vero da prendere in considerazione è soltanto quello che è stato firmato. Dal momento in cui è stata posta la firma in poi quel testo non è più modificabile appunto perché il testo autentico ed un unico testo ad essere autentico, se si vuole modificare il testo l'unica cosa che si può fare è aprire una ulteriore conferenza diplomatica. Per poterla aprire però si deve considerare il fato che è molto oneroso e quindi non è cosi facile da mettere in pratica nella prassi; questo spiega perché ci sono dei trattati multilaterali vecchi, probabilmente si avverte la necessità di cambiarli perché i tempi sono cambiati ma si avverte anche che non è il momento buono, non ci sono le condizioni per farlo e quindi si evita di aprire un ulteriore conferenza diplomatica perché potrebbe avere insuccesso oppure si rischierebbe addirittura di peggiorare il testo. Ad esempio, esiste la convenzione sui rifugiati del 1950 è una convenzione che è stata favorita dalle Nazioni Unite (infatti è della convenzione di Ginevra) subito dopo la Seconda guerra mondiale. Si avverte tuttavia che questa condizione oggi non è più sufficiente vista la situazione che c'è dal punto di vista migratorio e bisognerebbe cambiarla però c'è molto timore a convocare una conferenza diplomatica e su questo argomento perché si teme molto l’insuccesso o addirittura il peggioramento del contenuto della convenzione. A volte le spinte dall’opinione pubblica sono molto forti, com’è accaduto in tema ambientale quando la Danimarca si è avventurata a convocare una conferenza diplomatica per il negoziare i testi in materia ambientale precedenti (la conferenza diplomatica di Copenaghen sull’ambiente) però dopo il tentativo fatto si sperava di trovare un accordo anche minimo su certe cose però in realtà il dissenso e il disaccordo è stato talmente forte che nemmeno la regola della maggioranza è riuscita a fare in modo che in quel caso la conferenza diplomatica potesse avere successo. L’unico effetto che la firma avrebbe oltre a quello previsto dell’autenticazione del testo, è quello previsto dall’art. 18 della convenzione di Vienna (questo articolo viene citato perché è dubbio che esso corrisponda al diritto consuetudinario). Secondo molti in realtà questo articolo 18 rappresenterebbe un punto della convenzione, in cui la convenzione di Vienna è andata oltre la mera codificazione del diritto consuetudinario vigente ed ha voluto innovare il diritto consuetudinario, favorendo lo sviluppo progressivo del diritto internazionale, come può fare la commissione di diritto internazionale. Tutto sommato, questo art. 18 prevede un effetto significativo per quanto riguarda il diritto internazionale e cioè se usato firma il trattato al termine della conferenza diplomatica dopò la firma non potrebbe fare attività o cose che vanno contro o che pregiudicano la realizzazione del contenuto di quel trattato; ossia lo stato che firma avrebbe almeno l'obbligo di non comportarsi in modo da pregiudicare la realizzazione del contenuto di quel trattato da parte degli stati che sono obbligati. In realtà ci sono delle situazioni in cui questo obbligo previsto dalla convenzione di Vienna non viene rispettato; ad esempio per lo statuto della Corte penale internazionale, dove hanno partecipato anche gli Stati Uniti che hanno cercato di influenzare il contenuto dello statuto della Corte penale internazionale, fallendo loro malgrado, ma hanno comunque firmato lo statuto della Corte penale internazionale. Per effetto della firma gli Stati Uniti in base a quello che dice l'articolo 18 della convenzione di Vienna dovrebbero astenersi da comportamenti che impediscono agli stati che hanno ratificato il trattato dir aggiungere gli scopi previsti, però in realtà successivamente gli Stati Uniti si sono comportati hanno adottato molti comportamenti in modo da pregiudicare che quel trattato potesse raggiungere gli scopi. Questo è successo perché è cambiata l'amministrazione negli Stati Uniti, da un’amministrazione più simpatetica (quella di Obama) ne è subentrata una non simpatetica alla Corte penale internazionale. Gli USA hanno cercato di fare molte pressioni sugli stati che avevano ratificato lo statuto della Corte penale internazionale a volte anche riuscendo a convincere questi stati a concludere degli accordi opposti a quello che prevede lo statuto della Corte penale per impedire a questi stati di rispettare gli obblighi previsti dallo statuto. La terza fase: la ratifica La ratifica rappresenta la 3° parte del procedimento di formazione dei trattati, essa è un atto unilaterale dello Stato che ha l'effetto di vincolare lo stato formalmente rispetto degli obblighi previsti; quindi lo stato che ratifica un trattato esprime la volontà a impegnarsi a rispettare gli obblighi i diritti, che dopo la ratifica diventano vincolanti. Se lo stato non rispetta gli obblighi commette una violazione del trattato e quindi un illecito internazionale. Il il problema della ratifica è capire chi è competente a fare emanare questa ratifica
questa non è una cosa regolata dal diritto internazionale in quanto esso non che prevede quali sono gli organi che possono fare la ratifica. il diritto internazionale si accontenta di prevedere chi può negoziare cioè i plenipotenziari. Per capire chi può apporre la ratifica il diritto internazionale rinvia agli ordinamenti giuridici dei singoli Stati; per cui sono gli ordinamenti giuridici dei singoli stati che disciplinano gli organi del proprio ordinamento giuridico competenti ad emanare la ratifica. Su questo problema ci sono state diverse discussioni soprattutto alla fine dell’800, se:
internazionale. In pochissimo tempo questo numero è stato raggiunto e si è andati anche oltre, oggi quasi tutti gli Stati del mondo hanno ratificato e depositato la propria ratifica presso il segretariato generale delle Nazioni Unite (tranne la Somalia, che è in una condizione di difficoltà, e gli Stati Uniti perché hanno dei problemi circa il contenuto di alcune disposizioni previste dalla convenzione dei diritti dei bambini La quinta fase Conclusa la quarta fase il trattato entra in vigore sul piano internazionale producendo i diritti ed effetti, quindi vincola per i diritti ed obblighi che prevede e tutti gli Stati sono tenuti a rispettarlo se non lo fanno violano una disposizione obbligatoria. Esiste però una quinta fase, ossia la fase della pubblicazione del trattato. La carta delle Nazioni unite prevede che dopo l’entrata in vigore di un trattato, esso venga pubblicato sul sito del segretariato delle Nazioni unite. Ovviamente si tratta di trattati promossi dalle Nazioni Unite, che procedono direttamente a pubblicarli. Ci sono invece trattati fatti da altri stati, che siano bilaterali o multilaterali, ma anche in questo caso tali Stati hanno l’obbligo di spedire questo trattato alle Nazioni Unite, che procede alla loro pubblicazione. In sostanza quindi, tutti i trattati devono essere pubblicati a cura del segretariato generale delle Nazioni Unite Tale regola della pubblicazione è stata prevista per ragioni di trasparenza anche nell'ambito della comunità internazionale e per evitare il fenomeno dei trattati segreti. Questo obbligo della pubblicazione non è un requisito indispensabile perché il trattato entri in vigore (per questo motivo la quinta fase è più considerata come una mezza fase); il trattato entra in vigore tra le parti anche se non si è proceduto alla pubblicazione e comunque produce diritti ed e ed obblighi tra le parti. Se gli Stati non procedono a pubblicare il trattato succede che:
Questa questione si è posta anche nel nostro ordinamento costituzionale, è stata affrontata dalla dottrina e l'opinione prevalente è che da noi la firma è possibile dal punto di vista costituzionale nei casi non coperti dall'articolo 80 della costituzione. L’art. 80 è la disposizione che prevede in quali casi il Parlamento deve con legge autorizzare la ratifica. Questo perché l'articolo 80 dice che in alcuni casi è necessaria l'autorizzazione alla ratifica, però affermando la necessità dell’autorizzazione alla ratifica l'articolo 80 sembra supporre secondo l'interpretazione prevalente della dottrina che in questi casi necessaria anche la ratifica. per cui per i casi coperti dall’articolo 80 bisogna seguire per forza la procedura solenne quindi il governo potrebbe procedere direttamente ad assumere l'impegno solo nei casi non coperti appunto dall' articolo 80 della costituzione. Esiste però la constatazione che c'è una prassi per cui il governo tende a ricorrere alla forma semplificata anche nei casi in cui invece sarebbe necessario procedere con la forma solenne La riserve dei trattati I trattati sono una fonte scritta che possono subire alcune vicende durante la loro esistenza prima di cessare di produrre effetti. È necessario esaminare alcune di queste vicende che possono subire i trattati: