



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Il concetto di pignoramento e vendita forzata nel diritto civile italiano. Esplora i presupposti legali, i processi e le modalità di vendita forzata di beni mobili e immobili. Inoltre, discute l'assegnazione forzata come alternativa alla vendita forzata.
Tipologia: Dispense
1 / 5
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




Capitolo 5 La vendita forzata Il processo di espropriazione mira al pagamento dei creditori insoddisfatti. Fatta eccezione per le ipotesi in cui il vincolo già ha per oggetto il denaro, negli altri casi occorre convertire in danaro il bene pignorato. Di solito si procede tramite la vendita forzata. A tal fine il legislatore ha tenuto presente alcune esigenze: A) cercare di evitare che gli effetti della vendita forzata possano essere messi successivamente in discussione (stabilità ); B) garantire all'acquirente di acquistare un bene libero da oneri e pesi preesistenti ( corrispondenza tra res pignorata e res vendita ); C) fare in modo che il trasferimento abbia come oggetto il bene nella consistenza che aveva al momento del pignoramento. Per quanto riguarda il primo scopo l'articolo 2929 del codice civile ci dice che “ le nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario” inoltre gli articoli 530 569 cpc assecondano la previsione del codice civile e stabiliscono che gli interessati devono proporre a pena di decadenza le eventuali opposizioni di forma da cui non siano ancora dei caduti nell'udienza in cui si dispone la vendita o l'assegnazione. Per quanto riguarda la corrispondenza tra oggetto del pignoramento e oggetto della vendita, il legislatore è partito da due presupposti:
nonché proporre a pena di decadenza le opposizioni agli atti esecutivi. Il nostro ordinamento prevede specifiche forme di vendita forzata. La vendita forzata può farsi con incanto o senza incanto, nelle modalità stabilite per le singole espropriazioni (503), in generale però si prevede che la vendita con incanto può essere disposta solo quando il giudice ritiene probabile che in questo modo si possa realizzare un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene. Ad oggi è prevista la possibilità che il giudice dispone che le operazioni di vendita avvengano con modalità telematiche. Nell’espropriazione dei beni mobili /mobiliare (presso il debitore o presso terzi; art. 529 s. e 552 s.) la vendita forzata può avvenire: a mezzo commissionario, mediante trattativa privata; oppure all’incanto (cioè all’asta), affidandola al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato. Nel primo caso, le cose pignorate devono essere consegnate ad un commissionario, individuato nell’istituto di vendite giudiziarie o in altro soggetto specializzato. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dell’esecuzione, sentito se necessario uno stimatore, fissa il prezzo minimo e l’importo globale della vendita e può imporre il versamento di una cauzione (art. 532 c.p.c.). Il commissionario procede normalmente a trattativa privata, ovvero, se ritiene, nella forma delle offerte in cancelleria. Quando è disposta la vendita con incanto, la procedura di liquidazione può essere affidata al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o altro istituto autorizzato (di solito un istituto di vendite giudiziarie) e nell’ordinanza di autorizzazione vengono stabiliti il prezzo minimo per l’incanto la relativa data e l’opportuna pubblicità delle operazioni di vendita. In tal caso, si deve procedere all’aggiudicazione al miglior offerente durante l’incanto. Per i beni mobili registrati è possibile delegare le operazioni di vendita all’istituto vendite giudiziarie o a un professionista (notaio, avvocato, commercialista) iscritto nell’apposito elenco tenuto presso il tribunale. La vendita con incanto può essere disposta direttamente o in seguito all’infruttuoso esperimento della vendita senza incanto. Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di 1/5 rispetto a quello precedente. Per quel che riguarda i crediti oggetto di espropriazione , questi devono essere assegnati ai creditori intervenuti se già scaduti o se scadono entro 90 giorni; se scadono oltre i 90 giorni possono essere assegnati o venduti. Nell’espropriazione dei beni immobili (art. 567 ss.), la liquidazione del bene avviene con la vendita senza incanto e, se questa non dà esito positivo, si procede con la vendita a incanto. Prima di ordinare la vendita, il giudice deve acquisire notizie circa la situazione del bene, quali l’esistenza di diritti reali, di domande giudiziali trascritte e in genere oneri e pesi. Il giudice deve in primo luogo determinare il prezzo della vendita e di regola per far ciò si avvale di un esperto. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 530 nell'espropriazione mobiliare, l'articolo 569 c.p.c. stabilisce che le parti devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti dalle quali non siano eventualmente già decadute.
La prima ipotesi di assegnazione ricorre quando il creditore ottiene l’acquisto del diritto sul bene del debitore, per il soddisfacimento del credito fatto valere in sede espropriativa, in luogo della vendita forzata. L’assegnazione-vendita ricorre allorché il «trasferimento» del diritto a favore del creditore venga effettuato a fronte del pagamento di un prezzo, secondo quanto stabilito dal giudice dell’esecuzione. L’assegnazione è mista ove il giudice dell’esecuzione disponga il versamento del prezzo solo per la parte che eccede il valore del proprio credito, avendo carattere satisfattivo per la porzione di prezzo non versata. Assegnazione d beni mobili. Oggi non è prevista l’assegnazione dei beni mobili pignorati salvo. L’istanza di assegnazione può essere proposta immediatamente in relazione ai titoli di credito e alle altre cose il cui valore risulta da listino di borsa o di mercato, in alternativa alla proposizione dell’istanza di vendita (art. 529, co. 2, c.p.c.). Gli oggetti d’oro e di argento rimasti invenduti al primo incanto sono assegnati ai creditori per il valore intrinseco. Il giudice dell’esecuzione provvede all’assegnazione di beni mobili con ordinanza. Assegnazione di immobili. Per quanto riguarda gli immobili, l’art 588 c.p.c. prevede che l’istanza di assegnazione deve essere presentata dal creditore nel termine (ordinatorio) di dieci giorni prima della data fissata per l’incanto, in relazione all’eventualità che non venga presentata alcuna offerta, ovvero nel caso di offerta nulla o inefficace. Essa può consistere nell’offerta di pagamento di una somma non inferiore, per un verso, a quanto stabilito all’art. 506 c.p.c. e, per l’altro, al prezzo di stima di cui all’art. 568 c.p.c. o, più precisamente, a quello stabilito nel provvedimento che ha disposto la; ma non è escluso il carattere satisfattivo o misto di tale assegnazione in caso di accordo tra i creditori, oppure in assenza di creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. o intervenuti (art. 589 c.p.c.). Il giudice dell’esecuzione provvede all’assegnazione, fissando, ove necessario, un termine entro il quale deve essere versato il prezzo o il conguaglio; avvenuto il prescritto versamento, il giudice dell’esecuzione emana il decreto di trasferimento a norma dell’art. 586 c.p.c. Assegnazione di crediti. L’assegnazione avviene senza che sia necessario il tentativo di vendita. Se il terzo si dichiara o viene individuato quale debitore di somme verso l’esecutato, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provvede senz’altro con ordinanza all’assegnazione dei crediti immediatamente esigibili e di quelli per i quali è previsto un termine non maggiore di novanta giorni. Istanza. L’ istanza di assegnazione, al pari di quella di vendita, può essere proposta soltanto dal creditore pignoramenti o dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Ciò non vuol dire che l'assegnazione debba essere necessariamente fatta in favore di chi la chiede. Anche nel caso di assegnazione valgono le regole della distribuzione, cui partecipano tutti creditori intervenuti. Infatti l'articolo 502 dispone che se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti. L'assegnazione pronunciata con ordinanza , impugnabile con l'opposizione ex articolo 617 e nel caso di bene gravato da pegno o dell'ipoteca, l'assegnatario può concordare con il creditore garantito l'assunzione del debito, liberando in conseguenza il debitore.
Effetti. Per quanto riguarda gli effetti dell'assegnazione, l'articolo 2926 del codice civile ha per oggetto l'assegnazione di beni mobili ed è inteso ad introdurre per l'assegnazione vendita una sorta di opposizione tardiva simile a quella prevista dall'articolo 620 (il terzo, ferma l’irretrattabilità dell'acquisto del possessore di buona fede, può rivalersi nei confronti del creditore nei limiti in cui sia stata soddisfatta). Ma, venuta meno la possibilità di assegnazione di beni mobili salvo che si tratti di oggetti d'oro o d'argento o di cose il cui valore risulta dal listini, la disposizione ha perso in gran parte la sua importanza. L'articolo 2927 c.c. poi, estende la disciplina dell'evizione al caso dell'assegnazione vendita. L'assegnatario che ha subito l'evizione, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori. Egli conserva le sue ragioni nei confronti del debitore ma nonna le garanzie (e ciò per l'effetto purgativo del trasferimento coattivo), salva la responsabilità del creditore procedente per i danni per le spese.