1) Che cosa sono i Testi Unici legislativi e quante tipologie di Testi Unici sono previste nel
nostro ordinamento giuridico?
I Testi Unici sono chiamati a raccogliere e riordinare tutta la legislazione vigente in un determinato
settore. Si tratta di un istituto di delegazione legislativa. Testi Unici compilativi: la raccolta della
legislazione si limita a riprodurre, coordinandole, le norme vigenti, in questo caso non si è in
presenza di un vero e proprio esercizio di potesta’ legislativa costituendo il Testo Unico una
semplice pubblicazione senza efficacia vincolante delle disposizioni in esso raccolte. Testi Unici
Innovativi: la raccolta della legislazione puo’ comportare modifiche piu’ o meno incisive delle
stesse; in questo caso il Testo Unico sarebbe espressione di una vera e propria potesta’ legislativa
con conseguente novazione della fonte delle disposizioni in esso riportate.
2) Che cosa si intende per “reiterazione dei Decreti legge” e perché tale prassi è stata dichiarata
illegittima dalla Corte costituzionale?
I Decreti – legge sono provvedimenti provvisori con forza di legge che possono essere adottati dal
Governo, ex art. 77 Cost., in casi straordinari di necessita’ e urgenza. I governi a partire dagli Anni
Novanta del Secolo scorso hanno incominciato ad utilizzare i Decreti legge in via ordinaria e non
eccezionale (abuso). In pratica, allo scadere dei 60 giorni dall’entrata in vigore, se il Parlamento non
lo convertiva, il Governo reiterava il medesimo testo per atri 60 giorni. In taluni casi addirittura ci
sono stati Decreti legge reiterati ogni 60 giorni per anni (cd. Decreti legge catenaccio), La Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ di tale prassi contraria agli artt. 70 e 77 Cost. con le
sentenze n. 171/2007 e n. 128/2008 mancando il requisito della necessita’ ed urgenza.
3) Il controllo della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale sulla proposta di
referendum abrogativo a iniziativa popolare.
Con la sentenza n. 16/1978 la Corte costituzionale ha definito ulteriori limiti all’ammissibilità al
quesito referendario, così come desumibili dal 2° comma dell’art. 75 Cost.
Il referendum non puo’ superare il giudizio di legittimità della Corte di Cassazione se ha per
oggetto: la costituzione e le leggi costituzionali; le leggi rinforzate; le leggi aventi contenuto
costituzionalmente vincolato; le leggi che disciplinano il funzionamento di organi essenziali, ad
esempio, un referendum abrogativo totale avente ad oggetto la legge elettorale della Camera dei
Deputati o del Senato. Infine, sono da considerarsi illegittimi i referendum abrogativi il cui quesito
non abbia una matrice razionalmente unitaria (principio della coerenza ed univocità del quesito
referendario).