Lesioni
In questo video vi parlerò, all'interno del tema dei reati contro la persona, del diritto di lesioni dolose di cui all'articolo 582 e del diritto di lesioni colpose di cui all'articolo 590 del codice penale.
Sono dei reati comuni, quindi possono essere commessi da chiunque, e sono posti a tutela dell'incolumità personale.
La condotta è il cagionare a taluno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.
Questi sembrano due eventi, due eventi separati, ma in realtà la lesione è definita sulla base del suo effetto, che è la malattia appunto.
È proprio questa nozione che ha dato i maggiori problemi interpretativi.
Sicuramente si tratta di un concetto extra giuridico che appartiene al mondo della medicina o della medicina legale, se volete.
Possiamo dare questa definizione ogni processo patologico, inteso come deviazione dalla norma biologica, dunque una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo.
Tra l'altro, l'alterazione anatomica o funzionale
potrebbe essere anche localizzata.
Oggi, però, questa nozione è superata, si adotta una concezione di malattia funzionalistica, nel senso che si richiede un processo patologico evolutivo, caratterizzato da una significativa compromissione dell'assetto funzionale dell'organismo.
Insomma, vi deve essere una, benché minima, ripercussione sulle normali occupazioni della persona.
Potete pensare ad esempio al lavoro.
Bene, quanto all'elemento soggettivo, le lesioni sono punite a titolo di dolo, per quanto riguarda l'articolo 582 e il tentativo è configurabile; sono punite a titolo di colpa, secondo l'articolo 590, e in questo caso il tentativo non è configurabile.
Mi raccomando, leggete bene la norma perché vi sono diverse circostanze aggravanti.
Bene, esaminiamo ora le varie tipologie di lesioni perché a seconda del tipo vi è un diverso trattamento sanzionatorio e una diversa procedibilità.
Abbiamo le lesioni lievissime le quali sono caratterizzate da una durata della malattia non superiore a venti giorni.
In più, dall'assenza delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 582.
Abbiamo le lesioni lievi in caso di una malattia di durata tra i venti e i quaranta giorni.
Si hanno lesioni gravi, invece, in caso di malattia che metta in pericolo la vita della persona, della vittima, o una malattia o incapacità di fare le ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.
A questi casi si aggiunge, ancora, un indebolimento permanente di un senso è stata la vista, l'olfatto, l'udito e così via oppure di un organo, come effetto della malattia.
La giurisprudenza dice che l'indebolimento può essere anche minimo, purché apprezzabile.
Potete pensare ad esempio, la perdita di un dente, ecco, questa è, secondo la giurisprudenza, una malattia, una lesione grave.
Andiamo avanti, da ultimo, abbiamo le lesioni gravissime in caso di malattia certamente o probabilmente insanabile, quindi con una durata limitata nel tempo, in caso di perdita di un senso o ancora in caso di perdita, invervibilità, di un arto, di un organo, della capacità di procreare, una difficolta grave o permanente del parlare Da ultimo, vi segnalo che per le lesioni gravi o gravissime, le nozioni sono al 583, si discute se siano delle circostanze aggravanti o delle fattispecie autonome di reato, dei reati autonomi.