Percosse
L'obiettivo di questo video è quello di parlarvi, all'interno del tema dei reati contro la persona, del delitto di percosse, di cui all'articolo 581 del codice penale.
Questa fattispecie ha carattere doppiamente residuale: da un lato, deve verificarsi una condizione, ossia dal fatto non deve derivare una malattia nel corpo e nella mente; dall'altro, non si può configurare questo delitto se la violenza sulla persona è o elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro delitto.
In quest'ultimo
caso, si parla di applicazione del principio di assorbimento, altrimenti il medesimo fatto, quello di percosse, sarebbe addebitato più volte.
Quindi, non deve rientrare nel reato di lesioni né in altri reati, come potrebbe essere la violenza privata, la rapina, il danneggiamento e così via.
È un reato comune posto a tutela personale e la condotta consiste nel percuotere, percuotere una persona.
Il verbo “percuotere” indica il battere, il colpire, il picchiare, il malmenare e via dicendo, utilizzando sia il proprio corpo, pensate al tirare uno strattone, una spinta oppure uno schiaffo, sia utilizzando un oggetto, come potrebbe essere un bastone o una spranga Insomma, vi deve essere un contatto fisico tra il soggetto attivo e quello passivo.
Il concetto è molto indeterminato e la dottrina, per cercare di recuperare un poco di determinatezza, richiede l'estrinsecazione di un'energia fisica sul corpo della vittima, ovviamente, attenzione, però, senza che la condotta, lo ricordiamo, provochi una malattia e dall'altro lato il provocare una sensazione dolorosa al soggetto passivo.
Il reato è punito a titolo di dolo e il tentativo è configurabile.