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diritto procesuale penale, Apuntes de Teoría del Derecho

Asignatura: Teoría del derecho, Profesor: Pedro del Olmo García, Carrera: Derecho + Administración y Dirección de Empresas, Universidad: UC3M

Tipo: Apuntes

2012/2013

Subido el 18/05/2013

meri6290
meri6290 🇮🇹

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Sintesi del
MANUALE PROCEDURA PENALE
PARTE I (Statica)
di Paolo Tonini
XI Edizione Anno 2010
Redatta da Fichera Giancarlo
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Sintesi del

MANUALE DÌ PROCEDURA PENALE

PARTE I (Statica)

di Paolo Tonini XI Edizione Anno 2010 Redatta da Fichera Giancarlo

SOMMARIO

  • PARTE I EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE-LE FONTI
  • CAPITOLO 1: SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO
    • Diritto penale e diritto processuale penale
    • Sistema Inquisitorio e Sistema Accusatorio
    • Sistema Inquisitorio e Principio di Autorità
    • Sistema Accusatorio e Principio Dialettico
  • Cenni storici sul processo penale
    • Il Diritto Romano
    • Il Processo Penale Inglese
    • La Rivoluzione Francese e l’evoluzione del processo penale
    • Il Sistema Misto nel Code d’Instruction Criminelle
    • Il Sistema Accusatorio Italiano del
    • Riepilogo sulla Struttura del Processo Penale (sintesi dei principi)
    • Fasi e gradi del procedimento e del processo
    • Il Processo Penale in Italia dal 1930 a oggi attraverso la Costituzione........................................
  • Le linee generali del nuovo processo penale
    • La separazione delle funzioni
    • La separazione delle fasi processuali
      • Le indagini preliminari
      • La richiesta di archiviazione
      • La richiesta di rinvio a giudizio
      • L’udienza preliminare
      • Il dibattimento
    • I procedimenti semplificati
  • Le modifiche successive al
  • La costituzionalizzazione dei principi del giusto processo
    • I principi attinenti ad ogni processo
      • Articolo 111 Costituzione
    • I principi inerenti al processo penale
  • Cenni sulla successione delle norme processuali nel tempo
  • Le fonti internazionali del diritto processuale penale
    • Il diritto internazionale consuetudinario.....................................................................................
    • Le organizzazioni che tendono al mantenimento della pace e della giustizia tra gli Stati.
      • In particolare, il diritto comunitario.
      • Le norme internazionali pattizie
      • La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
      • Giudice Italiano e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
    • Effetti delle sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
  • PARTE II PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE
  • CAPITOLO 1: I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE
    • Il processo penale sul fatto, sull’autore e sulle conseguenze
    • L’azione penale
    • I soggetti e le parti
    • Il giudice
    • La competenza per materia
      • Tribunale per i Minorenni
      • La Corte d’Assise
      • Il giudice di pace
      • Il Tribunale
    • La competenza funzionale
    • La competenza territoriale
      • Le regole suppletive
      • Il procedimento nei confronti di un magistrato.......................................................................
    • La competenza per connessione: riunione e separazione dei procedimenti
      • La riunione dei procedimenti
      • La separazione dei procedimenti............................................................................................
      • Il principio del giudice naturale
      • I conflitti di giurisdizione e di competenza
        • La dichiarazione di incompetenza ....................................................................................................
        • L’incompetenza per materia ............................................................................................................
        • L’incompetenza per territorio..........................................................................................................
        • La declaratoria di incompetenza ......................................................................................................
        • L’incompetenza per connessione.....................................................................................................
      • L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale ............
        • Il microsistema delle inosservanze ...............................................................................................
        • Le inosservanze per eccesso ........................................................................................................
        • Le inosservanze per difetto ..........................................................................................................
    • Le sezioni distaccate del tribunale
    • La capacità del giudice
  • L’imparzialità del giudice: incompatibilità, astensione, ricusazione
    • Motivi comuni all’astensione ed alla ricusazione
  • La rimessione del processo
  • Le questioni pregiudiziali alla decisione penale
    • L’auto sufficienza totale: le questioni pregiudiziali penali
    • L’autosufficienza parziale: le questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia o di cittadinanza
    • L’autosufficienza quasi totale: le controversie diverse da quelle di famiglia e di cittadinanza
    • Le altre questioni pregiudiziali
  • Il Pubblico Ministero
    • Le funzioni del PM
    • Status del PM
    • I rapporti all’interno dell’ufficio
    • L’assegnazione di un caso al magistrato del PM
    • La nozione di contrasto tra gli uffici
    • L’astensione
    • La sostituzione
    • Dovere di lealtà processuale del PM
  • Le procure distrettuali e la procura nazionale antimafia
  • La polizia giudiziaria
    • Ufficiale e Agenti di polizia giudiziaria
  • L’imputato
    • L’interrogatorio
    • La distinzione tra l’indagato e la persona informata (possibile testimone)
    • Le dichiarazioni autoindizianti
    • L’elusione della qualità di indagato
    • Accertamento dell’identità fisica dell’indagato
    • Accertamento dell’identità anagrafica dell’indagato
    • La sospensione del procedimento per incapacità processuale dell’imputato
    • Il difensore
      • La designazione del difensore d’ufficio
      • Il difensore della persona offesa
      • Il difensore delle parti private diverse dall’imputato
      • Il patrocinio per i non abbienti
      • L’incompatibilità del difensore
      • L’abbandono e il rifiuto della difesa
      • Le garanzie per il libero esercizio dell’attività difensiva
      • I colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare
    • La persona offesa dal reato
    • La parte civile
    • Offeso e danneggiato nel codice del
    • Gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato
      • Il responsabile civile
      • La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
      • dirigenti (d.lgs. 231/2001). Gli enti responsabili in via amministrativa per i reati commessi da loro rappresentanti o
  • CAPITOLO II: GLI ATTI
    • Gli atti del procedimento penale
      • Considerazioni generali
      • Atti a forma vincolata
      • Atti a forma libera
    • Gli atti del giudice
    • Gli atti delle parti
    • Il procedimento in camera di consiglio (articolo 127)
    • La documentazione degli atti
    • La notificazione
      • I soggetti legittimati a disporre le notificazioni
      • I destinatari delle notificazioni
      • La traduzione degli atti: l'interprete
    • Le cause dì invalidità degli atti
      • Principio di tassatività
      • L'inammissibilità
      • La decadenza e la restituzione nel termine
      • La restituzione nel termine
      • La nullità
      • Regime Giuridico delle Nullità
        • I limiti di deducibilità .....................................................................................................................
      • La dichiarazione di nullità
      • L'inutilizzabilità
        • L'atto inesistente ...........................................................................................................................
        • L'atto abnorme..............................................................................................................................
  • CAPITOLO III: PRINCIPI GENERALI SULLA PROVA
    • Sistema processuale e norme sulla prova
    • Il ragionamento del giudice: la sentenza
    • Il ragionamento inferenziale: prova rappresentativa e indizio
    • Il procedimento probatorio e il diritto alla prova
      • La ricerca della prova
      • L’ammissione della prova....................................................................................................
      • L'assunzione della prova
      • La valutazione della prova
      • L'onere della prova
  • CAPITOLO IV: I MEZZI DÌ PROVA
    • La testimonianza
    • La testimonianza indiretta
    • L'incompatibilità a testimoniare
    • Il privilegio contro l'autoincriminazione
    • Il testimone prossimo congiunto dell'imputato
    • La violazione degli obblighi del testimone...............................................................................
    • Il segreto professionale
    • Il segreto d'ufficio e di Stato
    • L'esame delle parti
    • L'esame dell'imputato
    • L'esame delle parti private diverse dall'imputato
    • L'esame di persone imputate in procedimenti connessi o collegati
    • La testimonianza assistita
      • APPROFONDIMENTO DA ALTALEX
    • Il collaboratore di giustizia
    • I confronti, ricognizioni ed esperimenti giudiziali
      • Il confronto
      • La ricognizione
      • L'esperimento giudiziale
    • La prova scientifica
    • La perizia
    • Il consulente tecnico di parte
    • Il consulente tecnico della parte privata e il consulente tecnico del PM fuori dalla perizia.
    • La prova documentale
      • La disciplina di determinati documenti
      • L'uso di atti di altri procedimenti
      • I documenti illegali
  • CAPITOLO V: I MEZZI DÌ RICERCA DELLA PROVA
    • L'ispezione
    • La perquisizione
    • Il sequestro probatorio
    • L'intercettazione dì conversazioni o comunicazioni
    • I nuovi strumenti della tecnica: i tabulati telefonici e le videoriprese
  • CAPITOLO V I: LE MISURE CAUTELARI
    • Caratteristiche delle misure cautelari
    • Categorie di misure cautelari:
    • Le disposizioni generali sulle misure cautelari personali
    • L'applicazione delle misura cautelari personali
    • Le vicende successive
    • Le cause dì estinzione delle misure cautelari personali
    • La decorrenza del termine massimo di durata della misura
      • Le contestazioni a catena.
    • La sospensione del decorso dei termini
    • Le impugnazioni contro le misure cautelari personali
    • Riesame
    • L'appello
    • Il ricorso per cassazione
    • Il giudicato cautelare
    • La riparazione per l'ingiusta custodia cautelare
    • Le misure cautelari reali
      • Il sequestro conservativo
      • Il sequestro preventivo
      • Impugnazioni.
  • APPENDICE: SCHEMA PROCEDIMENTO 1° GRADO CON UDIENZA PRELIMINARE

Ma la contrapposizione ha un valore puramente astratto , perché, in realtà, la maggior parte degli ordinamenti sono di tipo misto. Tutto ciò conferma che i due sistemi sono niente altro che modelli : essi vengono ricavati mediante astrazione a partire da alcuni caratteri reali che sono riscontrabili in un determinato ordinamento e seguendo una contrapposizione ideale: ad esempio, alla segretezza del sistema inquisitorio viene opposto il contradditorio che denota il sistema accusatorio.

Sistema Inquisitorio e Principio di Autorità

All’origine logica della distinzione tra sistema inquisitorio ed accusatorio sta la contrapposizione tra principio di autorità e principio dialettico. Il SISTEMA INQUISITORIO si basa sul

PRINCIPIO D’AUTORITA’= la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente. In lui si cumulano tutte le funzioni processuali di:

  • giudice come accusatore
  • giudice come difensore dell’imputato.

In questo sistema non occorre che il giudice sia indipendente, anzi meglio è tanto più è legato al potere politico (Re, Governo, Partito Unico, ecc.). Da questo cumulo dei poteri processuali derivano le PRINCIPALI CARATTERISTICHE del Sistema Inquisitorio (v. tav. 1.1.1).

a) INIZIATIVA D’UFFICIO: non è necessario che il suo intervento sia richiesto da un soggetto che accusa qualcun altro, basta anche una denuncia anonima. b) INIZIATIVA PROBATORIA D’UFFICIO: la ricerca delle prove non deve spettare alle parti, ma al giudice stesso, perché egli ha più poteri e, quindi, meglio può conoscere il vero e il giusto. c) SEGRETO: l’inquisitore ricerca la verità senza contrapposizione con e tra le parti e assume le deposizioni in segreto. d) SCRITTURA: delle deposizioni raccolte è fatto un verbale che riporta l’interpretazione data dall’inquisitore alle frasi pronunciate. Di queste non è indispensabile che vengano riportate le parole effettive, bensì la versione data dall’inquirente. Il materiale raccolto contiene la verità che sta, quindi, nell’insieme degli atti scritti, cioè dei verbali redatti: quid non est in actis, non est in hoc mundo , la verità sta solo nelle carte del fascicolo predisposto dall’inquisitore. e) NESSUN LIMITE ALL’AMMISSIBILITA’ DELLE PROVE: quello che conta è il risultato da raggiungere, e cioè la verità, e non il metodo con cui la si persegue. Pertanto ogni modalità di ricerca è ammessa, anche la tortura dell’imputato. f) LA PRESUNZIONE DÌ REITA’: è sufficiente aver raccolto alcuni indizi contro un imputato o anche soltanto una denuncia anonima perché questi sia chiamato a discolparsi. In questo sistema, deve essere l’imputato a dimostrare la sua innocenza mediante prove: se fallisce in tale compito, deve essere condannato.

Da ciò deriva la regola di esclusione secondo cui, in linea di principio, ai fini della decisione non sono utilizzabili le dichiarazioni scritte. e) LIMITI DÌ AMMISSIBILITA’ DELLE PROVE: è considerato molto importante il metodo attraverso il quale si giunge a formare una prova. Soltanto se questo è rispettato la prova può essere attendibile e, quindi, utile allo scopo di ricostruire l’esistenza di un fatto storico. f) PRESUNZIONE DÌ INNOCENZA: chiunque accusa una persona deve convincere il giudice, mediante prove, che costei è colpevole. Fino a che non ci sarà stato un processo che abbia sentenziato la condanna dell’imputato, costui è presunto innocente. Non gli può essere chiesto di discolparsi, bensì spetta a colui che accusa portare le prove della colpevolezza. Il giudice potrà condannare l’imputato soltanto quando l’accusa è provata oltre ogni ragionevole dubbio. g) LIMITI ALLA CUSTODIA CAUTELARE: se l’imputato è presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna, non può essere trattato come un colpevole e, pertanto, la sanzione penale non può essere anticipata neppure in via provvisoria. Quella che può essere applicata è soltanto una misura cautelare : pertanto, l’accusa deve dimostrare il pericolo che l’imputato inquini le prove, fugga o commetta gravi reati. La custodia in carcere, prima delle sentenza, è considerata come la extrema ratio. h) LIMITI ALLE IMPUGNAZIONI: le impugnazioni hanno, soprattutto, lo scopo di controllare se in primo grado sono stati rispettati i diritti delle parti e, segnatamente, il diritto alla prova. Ove si accerti una violazione, il dibattimento deve essere svolto nuovamente davanti ad un altro giudice.

Cenni storici sul processo penale

Per capire come si sia passati dai sistemi inquisitorio - accusatorio ad un sistema misto occorre ripercorrere alcune vicende storiche.

SISTEMA INQUISITORIO SISTEMA ACCUSATORIO

Roma – Monarchia Democrazia Ateniese Roma - Impero Roma – Repubblica 1204 Inquisizione (Innocenzo III) 1215 Inghilterra ( Magna C harta Libertatum ) 1478 Inquisizione Spagnola 1679 Inghilterra Habeas Corpus 1670 Francia – Ordonnance Criminelle (prima codificazione in assoluto)

1689 Inghilterra Bill of rights

Il Diritto Romano

Nel diritto Romano si sono alternate le due fasi (sistema inquisitorio – sistema accusatorio):

MONARCHIA COERCITIO (provocatio ad popolum) Il sistema si evolve in accusatorio postulatio (richiesta di accusa) REPUBBLICA quaestiones perpetuae divinatio (scelta dell’accusatore pubblico da parte della giuria ) giudizio IMPERO cognitio extra ordinem (resta solo il principio inquisitorio del funzionario)

Questo tipo di processo dura poco per diversi motivi: il giudice di pace ha competenze e conoscenze limitate (qui occorre un organo collegiale), l’accusa è troppo debole, problemi politici (dittatura del potere legislativo). Il processo diventa inquisitorio: cade il diritto alla difesa, il giudice diventa inquisitore. Vi è un ritorno, nel 1790, alle garanzie precedenti alla rivoluzione Francese: si torna alla separazione dei poteri nel processo penale si torna alla separazione delle funzioni. Dice una celebre frase di Montesquieu : “ perché non si possa abusare del potere bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere.” Si cerca un compromesso tra il sistema inquisitorio originario Francese ed il sistema accusatorio Inglese (che non aveva funzionato), perciò si crea un terzo modello: SISTEMA MISTO. La situazione si cristallizza nel 1808 con l’emanazione del CODICE DI PROCEDURA PENALE DI NAPOLEONE (scritto dal Consiglio di Stato).

Il Sistema Misto nel Code d’Instruction Criminelle

Il sistema misto è il sistema tutt’ora vigente in tutti i paesi dell’Unione Europea (escluse Italia ed Inghilterra). Nell’utilizzo del termine “misto” si deve fare attenzione, poiché in realtà anche il nostro processo è misto (inteso come aggettivo generico). Quando si parla di sistema misto si fa riferimento al codice Napoleone del 1808. Svolgimento del processo

I principi che reggono il sistema accusatorio del 1988 sono tre:

  1. separazione delle funzioni
  2. ripartizione in fasi o stati
  3. semplificazione del procedimento penale, attraverso questi principi si concretizza un sistema di garanzie della prova per gli individui. I principi che reggono la formazione della garanzia (in contraddittorio) sono: contraddittorio → cioè le parti si contrappongono nella formazione delle prove davanti al giudice imparziale (è uno scontro dialettico),

oralità → cioè le prove si formano oralmente al contraddittorio, immediatezza → cioè dovrà giudicare il giudice che ha assistito alla formazione della prova (dibattimento). In questo sistema processuale imputato e pubblico ministero hanno funzioni di ricerca della prova, mentre il giudice non può cercare prove ma ha solo funzioni di regolamento delle parti (quindi è diverso da un giudice istruttore). La separazione delle funzioni indica che ogni organo ha proprie funzioni e non cumula funzioni di altri soggetti. La ripartizione in fasi indica che all’interno di ogni fase si muovono soggetti e parti diverse; ripartizione in fasi vuol dire che il processo penale ordinario si snoda in tre fasi

  • indagine preliminare
  • udienza preliminare
  • dibattimento. La fase delle indagini preliminari serve a svolgere indagini. L’udienza preliminare (fase intermedia) rappresenta un’ulteriore momento di garanzia in cui il giudice controlla l’attività svolta dal pubblico ministero. La fase del dibattimento indica il momento in cui si forma la prova. Per capire il funzionamento del processo penale ordinario occorre distinguere tra due fondamentali termini: procedimento e processo.

Tale distinzione risulta essere più evidente se si osserva la ripartizione, l’indice del codice di procedura penale: 1° parte → contiene dal 1 al 4 libro e disciplina la parte statica del procedimento penale 2° parte → contiene dal 5 all’11 libro e disciplina la parte dinamica, l’iter, lo svolgimento, il procedimento tecnico del processo penale. LA PRIMA PARTE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE: LIBRO I: SOGGETTI → contiene la definizione di tutti i soggetti che fanno parte del procedimento penale. LIBRO II: ATTI → contiene gli atti che tutti insieme compongono il procedimento. LIBRO III: PROVE → contiene i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova.