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Asignatura: Teoría del derecho, Profesor: Pedro del Olmo García, Carrera: Derecho + Administración y Dirección de Empresas, Universidad: UC3M
Tipo: Apuntes
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Sintesi del
di Paolo Tonini XI Edizione Anno 2010 Redatta da Fichera Giancarlo
Ma la contrapposizione ha un valore puramente astratto , perché, in realtà, la maggior parte degli ordinamenti sono di tipo misto. Tutto ciò conferma che i due sistemi sono niente altro che modelli : essi vengono ricavati mediante astrazione a partire da alcuni caratteri reali che sono riscontrabili in un determinato ordinamento e seguendo una contrapposizione ideale: ad esempio, alla segretezza del sistema inquisitorio viene opposto il contradditorio che denota il sistema accusatorio.
All’origine logica della distinzione tra sistema inquisitorio ed accusatorio sta la contrapposizione tra principio di autorità e principio dialettico. Il SISTEMA INQUISITORIO si basa sul
PRINCIPIO D’AUTORITA’= la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente. In lui si cumulano tutte le funzioni processuali di:
In questo sistema non occorre che il giudice sia indipendente, anzi meglio è tanto più è legato al potere politico (Re, Governo, Partito Unico, ecc.). Da questo cumulo dei poteri processuali derivano le PRINCIPALI CARATTERISTICHE del Sistema Inquisitorio (v. tav. 1.1.1).
a) INIZIATIVA D’UFFICIO: non è necessario che il suo intervento sia richiesto da un soggetto che accusa qualcun altro, basta anche una denuncia anonima. b) INIZIATIVA PROBATORIA D’UFFICIO: la ricerca delle prove non deve spettare alle parti, ma al giudice stesso, perché egli ha più poteri e, quindi, meglio può conoscere il vero e il giusto. c) SEGRETO: l’inquisitore ricerca la verità senza contrapposizione con e tra le parti e assume le deposizioni in segreto. d) SCRITTURA: delle deposizioni raccolte è fatto un verbale che riporta l’interpretazione data dall’inquisitore alle frasi pronunciate. Di queste non è indispensabile che vengano riportate le parole effettive, bensì la versione data dall’inquirente. Il materiale raccolto contiene la verità che sta, quindi, nell’insieme degli atti scritti, cioè dei verbali redatti: quid non est in actis, non est in hoc mundo , la verità sta solo nelle carte del fascicolo predisposto dall’inquisitore. e) NESSUN LIMITE ALL’AMMISSIBILITA’ DELLE PROVE: quello che conta è il risultato da raggiungere, e cioè la verità, e non il metodo con cui la si persegue. Pertanto ogni modalità di ricerca è ammessa, anche la tortura dell’imputato. f) LA PRESUNZIONE DÌ REITA’: è sufficiente aver raccolto alcuni indizi contro un imputato o anche soltanto una denuncia anonima perché questi sia chiamato a discolparsi. In questo sistema, deve essere l’imputato a dimostrare la sua innocenza mediante prove: se fallisce in tale compito, deve essere condannato.
Da ciò deriva la regola di esclusione secondo cui, in linea di principio, ai fini della decisione non sono utilizzabili le dichiarazioni scritte. e) LIMITI DÌ AMMISSIBILITA’ DELLE PROVE: è considerato molto importante il metodo attraverso il quale si giunge a formare una prova. Soltanto se questo è rispettato la prova può essere attendibile e, quindi, utile allo scopo di ricostruire l’esistenza di un fatto storico. f) PRESUNZIONE DÌ INNOCENZA: chiunque accusa una persona deve convincere il giudice, mediante prove, che costei è colpevole. Fino a che non ci sarà stato un processo che abbia sentenziato la condanna dell’imputato, costui è presunto innocente. Non gli può essere chiesto di discolparsi, bensì spetta a colui che accusa portare le prove della colpevolezza. Il giudice potrà condannare l’imputato soltanto quando l’accusa è provata oltre ogni ragionevole dubbio. g) LIMITI ALLA CUSTODIA CAUTELARE: se l’imputato è presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna, non può essere trattato come un colpevole e, pertanto, la sanzione penale non può essere anticipata neppure in via provvisoria. Quella che può essere applicata è soltanto una misura cautelare : pertanto, l’accusa deve dimostrare il pericolo che l’imputato inquini le prove, fugga o commetta gravi reati. La custodia in carcere, prima delle sentenza, è considerata come la extrema ratio. h) LIMITI ALLE IMPUGNAZIONI: le impugnazioni hanno, soprattutto, lo scopo di controllare se in primo grado sono stati rispettati i diritti delle parti e, segnatamente, il diritto alla prova. Ove si accerti una violazione, il dibattimento deve essere svolto nuovamente davanti ad un altro giudice.
Per capire come si sia passati dai sistemi inquisitorio - accusatorio ad un sistema misto occorre ripercorrere alcune vicende storiche.
Roma – Monarchia Democrazia Ateniese Roma - Impero Roma – Repubblica 1204 Inquisizione (Innocenzo III) 1215 Inghilterra ( Magna C harta Libertatum ) 1478 Inquisizione Spagnola 1679 Inghilterra Habeas Corpus 1670 Francia – Ordonnance Criminelle (prima codificazione in assoluto)
1689 Inghilterra Bill of rights
Nel diritto Romano si sono alternate le due fasi (sistema inquisitorio – sistema accusatorio):
MONARCHIA COERCITIO (provocatio ad popolum) Il sistema si evolve in accusatorio postulatio (richiesta di accusa) REPUBBLICA quaestiones perpetuae divinatio (scelta dell’accusatore pubblico da parte della giuria ) giudizio IMPERO cognitio extra ordinem (resta solo il principio inquisitorio del funzionario)
Questo tipo di processo dura poco per diversi motivi: il giudice di pace ha competenze e conoscenze limitate (qui occorre un organo collegiale), l’accusa è troppo debole, problemi politici (dittatura del potere legislativo). Il processo diventa inquisitorio: cade il diritto alla difesa, il giudice diventa inquisitore. Vi è un ritorno, nel 1790, alle garanzie precedenti alla rivoluzione Francese: si torna alla separazione dei poteri nel processo penale si torna alla separazione delle funzioni. Dice una celebre frase di Montesquieu : “ perché non si possa abusare del potere bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere.” Si cerca un compromesso tra il sistema inquisitorio originario Francese ed il sistema accusatorio Inglese (che non aveva funzionato), perciò si crea un terzo modello: SISTEMA MISTO. La situazione si cristallizza nel 1808 con l’emanazione del CODICE DI PROCEDURA PENALE DI NAPOLEONE (scritto dal Consiglio di Stato).
Il sistema misto è il sistema tutt’ora vigente in tutti i paesi dell’Unione Europea (escluse Italia ed Inghilterra). Nell’utilizzo del termine “misto” si deve fare attenzione, poiché in realtà anche il nostro processo è misto (inteso come aggettivo generico). Quando si parla di sistema misto si fa riferimento al codice Napoleone del 1808. Svolgimento del processo
I principi che reggono il sistema accusatorio del 1988 sono tre:
oralità → cioè le prove si formano oralmente al contraddittorio, immediatezza → cioè dovrà giudicare il giudice che ha assistito alla formazione della prova (dibattimento). In questo sistema processuale imputato e pubblico ministero hanno funzioni di ricerca della prova, mentre il giudice non può cercare prove ma ha solo funzioni di regolamento delle parti (quindi è diverso da un giudice istruttore). La separazione delle funzioni indica che ogni organo ha proprie funzioni e non cumula funzioni di altri soggetti. La ripartizione in fasi indica che all’interno di ogni fase si muovono soggetti e parti diverse; ripartizione in fasi vuol dire che il processo penale ordinario si snoda in tre fasi
Tale distinzione risulta essere più evidente se si osserva la ripartizione, l’indice del codice di procedura penale: 1° parte → contiene dal 1 al 4 libro e disciplina la parte statica del procedimento penale 2° parte → contiene dal 5 all’11 libro e disciplina la parte dinamica, l’iter, lo svolgimento, il procedimento tecnico del processo penale. LA PRIMA PARTE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE: LIBRO I: SOGGETTI → contiene la definizione di tutti i soggetti che fanno parte del procedimento penale. LIBRO II: ATTI → contiene gli atti che tutti insieme compongono il procedimento. LIBRO III: PROVE → contiene i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova.