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6 SAGGIO - Conte "diritto comune", Appunti di Storia Del Diritto Medievale E Moderno

 Riassunto sesto saggio del libro Conte "diritto comune"

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 13/12/2011

albabianca
albabianca 🇮🇹

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6 Saggio -> I DIRITTI DEGLI ENTI FRA ALTO E BASSO MEDIOEVO
1. LA DOTTRINA DI MOSè.
In questo saggio si aronta il problema dei diritti degli enti fra l’alto e il basso
medioevo; tale problema nasce con il diritto canonico della chiesa che inventa il
concetto di persona giuridica, quindi una persona non sica ma ugualmente
imputabile e che può agire in giudizio: L’ENTE.
Al Congresso internazione di diritto canonico medievale che si tenne nel 1976, Ennio
Cortese presentò uno studio dedicato a una teoria dell’Arcivescovo Mosè di
Ravenna sulla proprietà ecclesiastica:
L’idea di Mosè era che i beni di un monastero potevano essere considerati
proprietà dei muri dell’edicio. La dottrina di Mosè poteva in eetti sembrare un
espediente per risolvere il caso concreto che gli era stato sottoposto qualche anno
prima del 1150: a chi dovevano attribuirsi i beni di un monastero allorché l’intera
comunità monastica che l’occupava si fosse estinta. La soluzione di Mosè era che in tal
caso sarebbe stato l’edicio stesso a conservare la proprietà dei suoi beni così che una
volta ricostituita la comunità si sarebbe potuta ristabilire la normale vita economica
dell’istituzione.
Sulla base di questa dottrina Cortese riuscì a ricostruire la vitalità al tempo del diritto
comune nelle discussioni dei civilisti e a questa ne seguirono dei richiami che
formarono la dottrina meridionale italiana dal 500 all’800. Tali richiami sfociarono
addirittura in una sentenza della Corte di Cassazione del 1953 : per giusticare la
permanenza di diritti di sfruttamento delle terre in capo alla popolazione di un villaggio
che per oltre un secolo era stato spopolato, la Suprema Corte ricorse alla nzione
giuridica di considerare le mura delle case del paese come le titolari di quelle terre
comuni che avevano fornito sostentamento agli abitanti. La nuova comunità che
ripopolò il villaggio poteva dunque tornare a godere dei beni civici ai quali si doveva
applicare un regime di imprescrittibilità anche in conseguenza della loro appartenenza
alle case del villaggio.
Lo studio di Cortese però non ebbe la risonanza sperata. L’idea dell’appartenenza ai
muri è stata considerata in genere nulla più che la trovata originale di una mente
incline all’astrazione. Non si è voluto accertare la corrispondenza tra tale tesi e le
regole giuridiche eettivamente praticate allora.
Su questo tema si era pronunziato anche Orestano, (richiamato brevemente dal
Cortese) il quale rilevava che l’idea dell’imputazione di beni a cose materiali non era
estranea al diritto giustinianeo.
Quindi Mosè esponeva in termini astratti un assetto del diritto che si era aermato
nell’Occidente n dal tardo antico, e il riuto per la sua visione non fu solo una
polemica di scuola, ma fu il riuto radicale e cosciente di un prolo
istituzionale del diritto altomedievale.
2.ATTRIBUZIONE DI BENI AGLI EDIFICI SACRI NEL DIRITTO ROMANO.
In realtà, già un secolo prima di Orestano, Braun aveva criticato Savigny (secondo il
quale i beni ecclesiastici appartenevano alla comunità ecclesiastica) sottolineando che
la comunità si raccoglieva di regola intorno al luogo sacro, LOCUS VENERABILIS, sul
quale era sorta la Chiesa.
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6 Saggio -> I DIRITTI DEGLI ENTI FRA ALTO E BASSO MEDIOEVO

  1. LA DOTTRINA DI MOSè. In questo saggio si affronta il problema dei diritti degli enti fra l’alto e il basso medioevo; tale problema nasce con il diritto canonico della chiesa che inventa il concetto di persona giuridica, quindi una persona non fisica ma ugualmente imputabile e che può agire in giudizio: L’ENTE.

Al Congresso internazione di diritto canonico medievale che si tenne nel 1976 , Ennio Cortese presentò uno studio dedicato a una teoria dell’Arcivescovo Mosè di Ravenna sulla proprietà ecclesiastica: L’idea di Mosè era che i beni di un monastero potevano essere considerati proprietà dei muri dell’edificio. La dottrina di Mosè poteva in effetti sembrare un espediente per risolvere il caso concreto che gli era stato sottoposto qualche anno prima del 1150: a chi dovevano attribuirsi i beni di un monastero allorché l’intera comunità monastica che l’occupava si fosse estinta. La soluzione di Mosè era che in tal caso sarebbe stato l’edificio stesso a conservare la proprietà dei suoi beni così che una volta ricostituita la comunità si sarebbe potuta ristabilire la normale vita economica dell’istituzione.

Sulla base di questa dottrina Cortese riuscì a ricostruire la vitalità al tempo del diritto comune nelle discussioni dei civilisti e a questa ne seguirono dei richiami che formarono la dottrina meridionale italiana dal 500 all’800. Tali richiami sfociarono addirittura in una sentenza della Corte di Cassazione del 1953 : per giustificare la permanenza di diritti di sfruttamento delle terre in capo alla popolazione di un villaggio che per oltre un secolo era stato spopolato, la Suprema Corte ricorse alla finzione giuridica di considerare le mura delle case del paese come le titolari di quelle terre comuni che avevano fornito sostentamento agli abitanti. La nuova comunità che ripopolò il villaggio poteva dunque tornare a godere dei beni civici ai quali si doveva applicare un regime di imprescrittibilità anche in conseguenza della loro appartenenza alle case del villaggio.

Lo studio di Cortese però non ebbe la risonanza sperata. L’idea dell’appartenenza ai muri è stata considerata in genere nulla più che la trovata originale di una mente incline all’astrazione. Non si è voluto accertare la corrispondenza tra tale tesi e le regole giuridiche effettivamente praticate allora.

Su questo tema si era pronunziato anche Orestano , (richiamato brevemente dal Cortese) il quale rilevava che l’idea dell’imputazione di beni a cose materiali non era estranea al diritto giustinianeo. Quindi Mosè esponeva in termini astratti un assetto del diritto che si era affermato nell’Occidente fin dal tardo antico, e il rifiuto per la sua visione non fu solo una polemica di scuola, ma fu il rifiuto radicale e cosciente di un profilo istituzionale del diritto altomedievale.

2.ATTRIBUZIONE DI BENI AGLI EDIFICI SACRI NEL DIRITTO ROMANO. In realtà, già un secolo prima di Orestano, Braun aveva criticato Savigny (secondo il quale i beni ecclesiastici appartenevano alla comunità ecclesiastica) sottolineando che la comunità si raccoglieva di regola intorno al luogo sacro, LOCUS VENERABILIS, sul quale era sorta la Chiesa.

La costituzione greca del 530 evoca la necessità di una costruzione sacra perché possano essere attribuiti beni lasciati in eredità a Gesù Cristo. Dispone perciò di una procedura da seguire per individuare in più casi l’edificio al quale i beni vanno assegnati. In Giustiniano, il termie ekklesia designa proprio l’edificio materiale. Il lavoro di Braun non ha avuto fortuna. Le sue posizioni non sono menzionate né da Orestano né da Giorgio Barone Aldesi che torna per ultimo sull’argomento, confermando grosso modo la tesi di Braun.

3.ALTARI E SANTI TITOLARI DI BENI NELLE FONTI DELL’ALTO MEDIOEVO. Heusler nel 1885 osservò che in moltissimi atti notarili i beni donati alla Chiesa erano attribuiti agli altari consacrati. La consacrazione dell’altare con la deposizione in esso delle reliquie del santo precede sempre nei documenti l’attribuzione di beni alla nuova chiesa poiché soltanto una volta consacrato l’altare diventa un (soggetto di diritto) idoneo a possedere i beni donati. All’altare, che si identificava con il santo di cui si custodiva la reliquia, sarebbe appartenuto l’edificio della chiesa e tutti i beni che dell’edificio costituivano la dotazione.

La visione dello storico di diritto germanico ritiene provata nei documenti l’attribuzione di beni agli altari, ma visione opposta è quella del diritto canonico e maggiore esponente di questo pensiero Ulrich Stutz che dedicò la maggior parte del suo lavoro al fenomeno della chiesa privata. Stutz riteneva che questa natura privata della chiesa fosse la conseguenza dell’influsso esercitato sul diritto canonico dall’entrata dei germani nella chiesa. La famiglia germanica una volta convertita al cristianesimo avrebbe comunque conservato l’uso di venerare la divinità all’interno delle proprie mura domestiche e quindi nobili laici avrebbero costruito e posseduto luoghi di culto controllandone la gestione da parte di chierici assoggettati. [erano quindi quei nobili i proprietari] Sulla base di questo schema la ricostruzione di Heusler non poteva essere accolta da Stutz per il quale la chiesa non è affatto una persona giuridica , non è soggetto di diritto, è una cosa. Stutz non voleva sentire parlare di chiese proprietarie.

Questa germanicità dell’istituto era stata posta in risalto anche in un approfondito studio del Reicke sulla fondazione, nel quale si ricostruiscono due modelli contrapposti che si sarebbero fronteggiati nei primi secoli del medioevo:

  • da una parte stava lo schema tardo antico e bizantino dell’appartenenza di beni alla chiesa;
  • dall’altra il modello della chiesa privata che appartiene al suo fondatore come voleva il sentire germanico. La prevalenza definitiva dei germani all’interno della chiesa cattolica avrebbe determinato l’adozione del loro punto di vista e la conseguente rinuncia al modello orientale della chiesa titolare di diritti. Ma Imbert non credeva alla contrapposizione di tradizioni diverse. Egli rilevò che le discipline presenti in Francia e Grecia sull’amministrazione degli ospedali ecclesiastici fra V e XI sec sono praticamente identiche, e i germani non erano mai giunti fino in Grecia, quindi il loro influsso non potè arrivare lì? Negli ultimi anni infine è stato rilevato come in effetti la chiesa privata sia istituto perfettamente identificabile nel diritto bizantino da Giustiniano in poi, sicché le posizioni difese da Stutz ne risultano considerevolmente ridimensionate. [in quanto nn si può quindi ritenere un fenonemo esclusivamente germanico]

Questo tema viene affrontato anche nell’eta carolingia dove lo stesso Carlo Magno definisce con una certa chiarezza l’assetto dei beni che appartengono alle chiese situate nel territorio dei tre regna destinati ai figli: Carlo; Ludovico; Pipino. Quindi se ai sovrani spetta il compito di garantire l’honor e la sicurezza degli stabilimenti ecclesiastici, i beni devono essere amministrati dai pastori cui è affidata la cura dei loca venerabilia. Quindi si delinea un sistema che attribuisce:

  • ai luoghi materiali il dominio dei beni ecclesiastici;
  • ai vescovi e agli abati l’amministrazione di quei beni,
  • e all’autorità pubblica quella potestà di carattere giurisdizionale che prendeva il nome di Defensio. All’uso frequente dell’espressione giustinianea di locus venerabile (della cui spiegazione si era occupato anche Salvio Giuliano) si aggiunge in età carolingia quello del volgarizzato “ Casa Dei ” che utilizzato come si è visto nei capitolari di Carlo Magno è ripreso nella produzione legislativa dei suoi figli per indicare non solo il titolare dei beni immobili ma anche il soggetto che riceve atti di commendazione, servitia e fedeltà. 7. Dote delle chiese e autorità del vescovo. La legislazione secolare ci fornisce un gran numero di conferme, ripetendo centinaia di volte di dos delle chiese, di permute tra loca venerabilia,di ogni genere di prerogative attribuite o confermate alle ecclesiae intese quali edifici. Anche da parte ecclesiastica però le cose non stanno diversamente. Ricordiamo la falsificazione pseudo-isidoriana che, rievocando la diffusione del mistico matrimonio tra il vescovo e la chiesa che gli era sottoposta, completava il quadro in cui si situa la figura patrimoniale della dos ecclesiae. La straordinaria diffusione dello Pseudo-Isidoro favorì l’accoglimento generale dell’immagine della dos, ripresa nel suo trattato de ecclesiis et capellis da Incmaro di Reims , cui premeva soprattutto dimostrare che le chiese private fondate da nobili laici non costituivano un pericolo per il potere episcopale. La potestà esercitata dal laico fondatore non poteva infatti incidere sull’ordinato svolgimento della vita spirituale, né sull’amministrazione dei beni materiali conferiti alla chiesa dal fondatore, ripetutamente indicati con il termine dos ecclesiae. Sull’una e sull’altra rimane saldo, per Incmaro, il controllo del vescovo. 8. Altari e luoghi nei documenti del primo XII secolo. L’impressione è che all’aprirsi del XII secolo, il secolo di Mosè, la proprietà dei beni ecclesiastici fosse tranquillamente attribuita a cose materiali come sono gli edifici, i loca o gli altari. Il diritto secolare vigente in Italia – costituito da editti longobardi e legislazione carolingia – disponeva in tal senso; e il diritto canonico confermava la legittimità del sistema. La riforma Gregoriana aveva infatti avversato con successo la proprietà laica delle chiese ma non aveva intaccato la disciplina del rapporto che intercorreva tra le chiese e i loro beni. Nelle decretali di Innocenzo II, anteriori di qualche anno alla disputa che coinvolse Mosè, la formula di conferma dei beni agli enti ecclesiastici ne attribuisce il dominio proprio al locus venerabilis. “Qualunque possedimento e qualsiasi bene che il luogo stesso possieda legittimamente al presente, oppure che riceva in futuro per concessione dei pontefici, per la liberalità dei re o dei principi, per donazione dei fedeli o in altri modi legittimi rimanga saldo e intangibile per sempre”. La titolarità del locus è garanzia della stabilità dei beni che, confermati dal pontefice, consentono la

sussistenza dell’istituzione e il benessere del clero. Quindi sono tanti i documenti che attribuiscono beni ai loca prima che Mosè entri in scena. Caso particolarmente suggestivo , di qualche anno precedente al pontificato di Innocenzo II, è l’atto solenne di donazione con cui l’abbazia di Sant’Antimo viene dotata dell’ingente patrimonio che era stato di Bernardo degli Ardengheschi. Datata 1118 la donazione costituì la dote della nuova Chiesa e ne permise l’edificazione. Nel costruire la chiesa si volle dare stabilità all’atto decidendo di scolpirne il testo sui gradini intorno all’altare, sull’altare stesso e sulla colonna alla sua sinistra ; incisa sulla pietra e conferita all’altare, la donazione era destinata a garantire in perpetuo la sussistenza della chiesa e della comunità di preghiera che fondava.

9. L’attacco dei civilisti alla prassi dell’attribuzione di beni ai < loca > Mosè non faceva che prospettare l’applicazione a un caso particolare di un principio diffusissimo nella prassi e nella legislazione secolare e canonica. La sua teoria era la più ovvia applicazione del diritto vigente. Ennio Cortese descrivendo l’accoglimento nella dottrina dell’età della glossa ha dimostrato , da una parte, che le < critiche che divennero usuali nella tarda scuola della glossa > ricevettero impulso da una netta posizione di Giovanni Bassiano , al quale infatti si deve il più antico ricordo della controversia e della soluzione proposta da Mosè, e al contempo il primo rifiuto deciso e sprezzante opposto ad essa dai civilisti. Cortese ha comunque rilevato che non tutti i glossatori condivisero il giudizio negativo di Giovanni, giacché Piacentino, Aldrico e Roffredo ammisero che i loca fossero titolari di diritti e privilegi.

L’ultimo decennio di discussioni sulla figura di Giovanni Bassiano ha gettato nuova luce sulla sua biografia, ha sollecitato la pubblicazione dei suoi consilia, ha consentito di conoscere meglio proprio la sua raccolta di quaestiones nella quale è contenuto il più antico cenno alla teoria dell’edificio titolare di diritti. Dopo la pubblicazione di un articolo di Annalisa Belloni del 1989, si è diffusa l’idea che il grande civilista del XII secolo fosse il medesimo giurista che ,ricordato con il nome di Baziano, s’era dedicato all’esegesi del Decretum. La doppia veste di canonista e civilista non si adattava all’immagina che di Giovanni la storiografia ha costruito né poteva giustificare il suo interessamento e la sua avversione alla teoria di Mosè. I più recenti interventi sul problema consigliano di mettere da parte la suggestiva proposta della Belloni e di conservare la separazione tra le due figure e la forte caratterizzazione del Bassiano come civilista. Civilista integrale il Bassiano ma non per questo ignaro delle problematiche giuridiche che governavano la vita degli enti che detenevano una parte preponderante della ricchezza , e che quindi erano i naturali interlocutori sul piano professionale dei giuristi, sia civilisti che canonisti. Sarebbe ingenuo credere che i civilisti abbiano davvero trascurato completamente il diritto canonico. E’ del tutto naturale che nelle sue quaestiones Giovanni Bassiano abbia affrontato fattispecie ecclesiastiche e che le abbia trattate attraverso qualche riferimento al diritto canonico. E’da sottolineare però che nelle quaestiones dei civilisti la fattispecie tratta dalla pratica è minuziosamente vagliata alla luce della dottrina di diritto romano. Quando la teoria del Mosè si presenta alla scuola del Bassiano per essere esaminata essa non compare nemmeno tra gli argomenti pro e contra, quasi a dimostrare che il diritto giustinianeo, l’unico dal quale fosse legittimo attingere rationes autorevoli, non contemplava simili costruzioni. Le allegazioni sono infatti tutte civilistiche, solo nella solutio il maestro ricorda l’arcivescovo di Ravenna ma, anche qui, si limita ad aderire alla posizione di Gualfredo che aveva sostenuto <che monaci e prelati fossero

Tra ottocento e novecento fu ampliata la discussione in Italia sulla natura di quei diritti di uso collettivo che la dottrina soleva chiamare servitù civiche. A sollevare il problema fu il caso di villa Borghese, che nel 1885 il proprietario avrebbe voluto chiudere al pubblico, per mettere a frutto i terreni che si erano venuti a trovare a ridosso della città di Roma la quale, se espandeva rapidamente. Contro la chiusura della villa il Comune di Roma ricorse in giudizio, per rappresentare il diritto d’uso ormai acquisito dalla popolazione romana. La controversia che si instaurò nei diversi gradi di giudizio vide come difensore del Comune Mancini, il quale sostenne la singolarità del diritto d’uso esercitato dai romani, che non poteva in alcun modo esser fatto rientrare nel sistema tipico delle servitù delineato dal Codice del 1865. Anche la giurisprudenza fu indotta qualche anno più tardi a costruire il diritto d’uso pubblico in maniera autonoma. Biagio Burgi, criticando la sentenza della anzidetta causa, affermava che in questo modo si configurava il diritto al godimento dei beni privati da parte delle popolazioni come servitù prediale, nella quale il fondo servente era rappresentato dalla villa e quello dominante dalla città; sicché il diritto di passeggiare sotto gli alberi della villa sarebbe stato inerente solo all’abitazione del Comune, ma non alla persona dell’abitante. Il bersaglio di questa critica era in realtà Merlin, nel quale si poteva riconoscere il principale divulgatore della dottrina che costruiva gli usi pubblici come servitù prediali. Il giurista francese aveva configurato il diritto di servitù come reale, sicché i terreni incolti, i pascoli e i boschi stavano in rapporto con la popolazione in modo indiretto, giacché costituivano il fondo servente delle case del villaggio. Si costituisce un meccanismo non troppo dissimile da quello immaginato da Mosè. In due sue importanti opere Merlin giunse soltanto relativamente tardi a configurare i diritti d’uso come servitù prediali; in un primo momento aveva sostenuto una tesi non troppo diverse fa quella che un Burgi avrebbe poi difeso in Italia. Soltanto nella terza edizione del suo Recueil Merlin mutò avviso, convincendosi della necessità di inquadrare l’antico diritto d’uso nelle categorie previste da Codice; e più tardi, nell’ultima versione elaborò la costruzione che doveva scandalizzare il Burgi.