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Emanuele Conte : "Diritto Comune" Storia e Storiografia di un sistema dinamico Secondo Saggio
Tipologia: Appunti
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Il Corpus iuris civile di Giustiniano è protagonista di questa storia. La sua ricomparsa nel XII sec non fu solo una fortunata riscoperta ma anche una faticosa costruzione. Era necessario fondare un nuovo diritto adatto al nuovo millennio, stabilizzato e fissato per sempre da un’autorità indiscutibile, la compilazione giustinianea rispondeva a tale scopo.
Nel XIX e XX secolo inizia a porsi il problema della continuità, relativo alla sopravvivenza del diritto romano per oltre 15 secoli dopo la morte dell’organismo politico che lo aveva prodotto. Paul Vinogradoff definisce il diritto romano medievale come un fantasma sopravvissuto alla scomparsa del corpo nel quale esso per la prima volta vide la luce.
In tale periodo gli stati subiscono una crisi strutturale profonda, ed in un’ottica romantica il diritto è manifestazione dell’identità nazionale ispirata dal diritto romano. Ma al tempo stesso è un periodo di positivismo scientifico, di fondazione filologica degli studi storici. Tema centrale della storiografia dell’epoca è appunto la questione della continuità tra il diritto antico e quello borghese che si andò via via codificando in Europa. Era necessario costruire l’identità storia dei popoli europei ma al tempo stesso era necessaria dal punto di vista positivistico filologico una ricerca e critica storica dei documenti su cui la storia dei diritti europei doveva essere fondata.
Sullo studio delle raccolte medievali gli studiosi (tedeschi) si dividono in 2 fronti:
chi sostiene la continuità del diritto romano in epoca medievale (stintzing, fitting)
chi sostiene la discontinuità.
In ogni caso il rinascimento giuridico del XI e XII secolo , che vede nascere la scuola dei glossatori viene inteso dagli studiosi del XIX e XX secolo come una esplosione di novità nella vita giuridico intellettuale del basso medioevo. Calasso, negli anni 30 (1930) rilancia lì immagine della funzione centrale della scienza giuridica come generatrice un sistema articolato ma unico in tutta l’Europa.Oggi l’analisi di tali tema torna ad essere attuale e sembra essere inevitabile l’esigenza di attingere alla storia per comprendere a fondo l’identità delle nostre istituzioni. In sostanza si ripropone il tema dell’alternativa tra continuità e discontinuità, tra eredità classica e rielaborazione evoluzionistica medievale.
L’eredità del mondo romano al termine dell’età classica è affidata alla compilazione di materiali legislativi e dottrinali. Si tratta di un’epoca cosciente della crisi che vive i cui segni si manifestano anche nella cultura giudica, inducendo i privati a disporre raccolte normative (codici gregoriano ed ermogeniano) gli imperatori controllano il ricorso alle opere giurisprudenziali e vengono lanciate grandi opere di codificazione, pensiamo al codice di teodosio II nel V e la compilazione di giustiniano nel VI sec.
Le due grandi codificazioni ebbero sì il merito di consentire la conservazione dei testi romani ma determinarono anche un mutamento del modo di concepire l’esperienza giuridica. Il diritto trova il proprio posto all’interno di un libro e ad è tutto racchiuso all’interno dello stesso. Ad esempio nel digesto la libertà dell’interprete lascia il posto alla rigida disposizione del legislatore. Così anche per la redazione delle novelle di gisutiniano, posto che il sovrano predispone l’intervento normativo solo qualora avvengano accadimenti nuovi che lo richiedono.
Giovanna nicolaj ritiene che la novità in teodosio e giustiniano sia data dalla volontà di pubblicazione dei codici. La costituzione di un testo ufficiale da diffondere in tutto l’impero, tutelato da ogni intervento esterno volto a modificarne il contenuto- vietate anche le abbreviazioni, la forma esteriore dei libri e la scrittura sono solenni, abbiamo una equiparazione del principe e della legge. Giustiniano è legibus solutus e lex animata in terris, la sua volontà è legge e, al tempo stesso la legge codificata non tollera modificazioni o interpretazioni da parte di autorità inferiori a quella imperiale.
Tuttavia il progetto di giustiniano composto di due punti leges et arma fallisce sotto il secondo aspetto e tale fallimento coinvolge inesorabilmente anche il primo punto. Giustiniano strappa l’italia ai goti ma dopo poco sovviene lì’invasione longobarda. La codificazione rimane come un seme sotto la neve, non è utilizzabile e si ricorre a testi abbreviati e istituti semplificati che vanno a costituire il diritto volgare, diritto distaccato da alcuni principi del diritto classico ma alla portata di una cultura impoverita.
Il diritto dei regni romano barbarico è duale (visigoti spagna, burgundi francia, ostrogoti italia) lex wisigothorum e lex romana wisigothorum. In realtà secondo conte la duplicità non esprime la necessità di formare testi legislativi attenti alle diverse etnie nel rispetto del principio della personalità del diritto, ma è evidente ad esempio nelle leges dei visigoti che si trattasse di diritti territoriali volgarizzati che dovevano favorire l’integrazione fra popoli diversi. Al tempo stesso le leges romanae non si rivolgevano affatto ai soli sudditi romani. Patria nostra est orbis vester. I sovrani germanici sentono di appartenere al lontano impero d’oriente e tale situazione politica spiega i caratteri delle legislazioni romano barbariche. A differenza delle vecchie codificazioni teodosiana e giustinianea non hanno la pretesa di esaurire le esigenze normative della società in un unico testo. Le leges popolari e le compilazioni romane intendono vulgari cioè diffondere il diritto: è necessario integrare i diversi popoli e rendere noto (volgarizzare) la struttura dell’impero con la trasmissione di strutture chiare e semplici. È necessario abbandonare la stabilità a fronte di norme adeguate alla necessità, integrate e interpretate. Pensiamo ai codicetti dei visigoti, burgundi o alla Lex Salica dei franchi. Si abbandona l’immagine della legge perfetta e immutabile, il testo legislativo dei regna barbarici è mediazione tra ordinamento astratto e dura realtà medievale espressione della forte crisi culturale di quel periodo. Tale tipo di testo giuridico caratterizzerà tutti i secoli dell’alto medioevo.
correttezza dei testi circolanti. Prendiamo Pier Damiani (compilatore di collezioni gregoriane): non è levito a qualunque semplice uomo di pubblicare canoni, questo privilegio compete solamente a colui che risiede sulla cattedra di San Pietro. Occorre ripristinare le corrette intitulationes/inscriptiones che collegano ogni norma canonica all’autorità che l’ha prodotta, solo così si potrà essere certi della forza legislativa di ogni singolo testo. Ciò contamina anche il potere secolare. Abbiamo una citazione del codice giustinianeo in un documento imperiale di enrico II. Una legge del codice sembra limitare la sfera di applicazione solo al clero di costantinopoli (erano sollevati dal prestare il giuramento di calunni) ma il sovrano estende il disposto a tutti i chierici come voleva il diritto canonico. C’è quindi nuovo rispetto per il testo e rifiuto per l’approssimazione altomedievale ma non c’è una rinascita del modello tardo antico della codificazione. Infatti i gregoriani non ambiscono a riproporre le antiche codificazioni nella forma completa e originale, si tratta di collezioni composte da singoli testi che risultano essere controllati e provengono dall’autorità di concili o dei papi ma l’insieme che producono è ancora specchio dei gusti e delle necessità degli utilizzatori. Questo stile emerge dalla collectio britannica,contiene oltre ai canoni anche brani del digesto,i brani scelti dall’anonimo compilatore venivano scelti trascritti e attribuiti correttamente ma non c’era interesse riguardo al contesto generale da cui erano tratti. la raccolta e l’organizzazione delle norme non viene Ricondotta ad un’autorità legislativa ma rimane affidata alla erudizione e alla perizia degli studiosi. Questo obiettivo sarà raggiunto dalla chiesa solo cento anni dopo gregorio.
Le collezioni canoniche si consolidano nel XII secolo quando viene compilato il decretum di graziano considarato l’inizio della codificazione ecclesiastica. In realtà questa non era l’intenzione di graziano, ma fu opera della sua scuola che dopo la sua morte trasformò forma e spirito dell’opera rendendone una codificazione stabilizzata. Ne 95 winroth rivede l’osservazione di Kuttner del 1938 relativa alla versione abbreviata del Decretum di graziano. Kuttner riteneva fosse stata compilata dopo il decretum per alleggerirla, winroth capì che quella era in realtà la prima stesura dell’opera fatta da Graziano stesso. Quindi quel testo che pareva essere la base stabile e testuale della scienza canonistica era in realtà nato e cresciuto nella fluidità tipica del suo tempo. Graziano quindi proseguì la tradizione dei raccoglitori gregoriani compilando la sua raccolta secondo le necessità che sentiva. Quindi cosa ne determinò la trasformazione? Il fatto che graziano e la sua scuola si installarono a Bologna, città dove fiorisce lo studio dei libri giustinianei basato sulla assoluta stabilità dei testi di giustiniano.
L’apparizione dei testi giustinianei sulla scena del diritto è novità radicale, i veri fondatori della nuova scuola di civilisti sono proprio i libri e non gli uomini. Ed è il rinnovamento dei libri, con la riscoperta della loro forza autoritativa il merito principale di Irnerio. Irnerio innanzitutto recupera e sistema le fonti, dando quella edizione medievale del corpus iuris civilis. Irnerio inaugura una nuova scienza laica che si
esercita sulle pagine dei libri giustinianei. La figura di irnerio è posta accanto a quella di graziano ad entrambi si attribuisce il merito di aver apprestato, fornito, recuperato i libri autoritativi sui quali verrà a fondarsi la scuola. Irnerio restituisce ai libri della compilazione giustinianea il loro volto originale, includendo tutti i frammenti di difficile comprensione, di scarsa o nulla utilità pratica, o in contraddizione tra loro. Irnerio abbandona l’ottica dell’utilizzatore, autorizzato a scegliere i testi da considerare e da tralasciare, il testo torna ad avere predominanza sul suo interprete. Si realizza con irnerio il mito della legislazione completa e perfetta attraverso lo studio dei libri e la divulgazione del contenuto degli stessi nella loro integralità. Fonda così lo studio scientifico del diritto divenendo eroe di una svolta metodologica.
L’operazione di renovatio fatta da irnerio non fu risultato di un colpo di fortuna ma perseguita con cosciente determinazione. Anche se la versione bolognese del digesto potrebbe essere basata su un ritrovamento fortuito, il codez testimonia una ricostruzione laboriosa per renderlo come era stato promulgato da giustiniano. La ricostruzione del codex parte da versioni epitomate e prosegue con un lavoro di auctio, di aggiunta delle parti mancanti sulla griglia costituita dalle parti già note. Queste aggiunte visibili nei manoscritti più antichi si ritenne fossero dovute al reperimento di un codice completo designato con la X, ma la tesi non soddisfa. Perché sobbarcarsi al lavoro di auctio e non trascrivere l’intero testo come si faceva per il digesto? Perché tale manoscritto non ha lasciato traccia di sé al contrario delle pandette fiorentine?. Il codex bolognese fu frutto di una ricostruzione laboriosa dei primi glossatori che integrarono le parti manchevoli tentando di raggiungere la forma più vicina all’originale (monumento distrutto non ritrovato integro ma ricostruito con le stesse pietre, non uguale all’originale). Dal codex vengono esclusi gli ultimi 3 libri inclusi nel volumen parvu insieme alle istituzioni e alle novelle perché senza attendere il completamento del lavoro di edizione si formò un’industria del libro scolastico che riproduceva i testi di studio per consentire la diffusione dell’interpretazione d(esegesi) dei primi maestri. Era troppo tardi e invece di riproporre il codex in 12 libri si accettò la divisione in 2.
La filologia irneriana è parte di un percorso volto alla creazione di una nuova cultura laica e di un nuovo ceto sociale, quello dei giuristi. In tale ottica comprendiamo qualche sacrificio del rispetto della forma esatta a fronte di maggiore saldezza e funzionalità. Ciò sempre nell’ottica della assoluta intolleranza della vecchia mentalità approssimativa, madre di florilegia e zibaldoni di fonti scelte in maniera soggettiva e opinabile, quali le Exceptiones Petri e il Brachylogus. Ed in tale contesto si colloca il Liber Pauperum di Vacario, maestro italiano che emigrato in Inghilterra intende insegnare il succo del diritto romano tramite questo libro, evitando così che gli studenti si sobbarcassero dell’onere di acquistare la poderosa compilazione giustinianea. Il liber pauperum è un ritorno al sistema dei florilegia, fatto di brani da lui scelti e tratti dal codice e dal digesto ricchi di glosse redatte da lui stesso. Tuttavia è talmente forte il rispetto per il volto integrale dell’opera giustinianea nella cultura bolognese da indurre anche Vacario a giustificare il perché del suo libro cercando di
riassunti delle novelle e li pose a margine del codice, in corrispondenza delle materie che venivano modificate dalla legislazione novellare.
I glossatori ritengono che l’impero e gli imperatori medievali non siano in condizione perché troppo incapaci di apportare modifiche al testo giustinianeo. Troviamo conferma di ciò in 2 episodi: le quaestiones de iuris subtilitatibus è un’operetta del XII secolo che si scaglia contro qui nunc imperant, ponendo come unico modo per fare sì che gli imperatori germanici si avvicinassero agli antichi romani l’abolizione delle leggi altomedievali longobarde e franche lasciando campo solo all’opera giustinianea. Altro episodio riguarda barbarossa. L’’imperatore proclama la costituzione sacramenta puberum. Con tale costituzione lo stesso intende sciogliere un dilemma giuridico sorto dalla mancata presa di posizione di un antico imperatore in merito all’accordare o meno la restitutio in integrum ai minori che avessero concluso obbligazioni per mezzo del giuramento. Nel silenzio imperiale gli allievi di irnerio si divesero. Martino e i suoi ritenevano irrevocabile la promessa giurata negando la restitutio in integrum nel caso del giuramento, i seguaci di Bulgaro invece ritenendo a monte nullo il negozio concluso dal minorenne ritenevano conseguentemente inefficace il giuramento confirmatorio, accordando quindi la restituitio. Barbarossa prende la posizione di martino disponendo che la sua costituzione fosse introdotta nel codice a margine al rescritto di settimio severo come avveniva per le autentiche giustinianee ad opera di irnerio che correggevano il codice. L’ordine imperiale fu disobbedito, e all’interno dei manoscritti del codice non si rintracciano autentiche federi cane se non in fogli separati o introdotta da mano diversa dalla principale.
Calasso definisce quella dei glossatori età del diritto comune assoluto riferendosi alla diffidenza dei nuovi giuristi per ogni diritto chenon fosse quello romano codificato da giustiniano. I giuristi hanno autorità superiore che deriva dal testo stesso che loro soltanto sono capaci di capire leggere ed interpretare. Sembrerebbe riproposta la frattura tra diritto del popolo e diritto dei giuristi dando ragione a chi ritiene che i glossatori fossero filosofi del diritto, separatori del diritto pensato da quello vissuto. In realtà non è così. Anche se le opere scolastiche si dedicano solo al diritto giustinianeo, lasciando fuori tutto il resto, non determinano un distacco del diritto dalla società medievale. Si cerca solo di rafforzare l’idea di un testo perfetto che fu la base della nuova schiera di giuristi professionisti. Ed è lo strumento della glossa, dagli stessi utilizzato a divenire elemento di corredo indispensabile per l’utilizzazione di un testo legislativo. Durante il primo secolo della scuola le glosse erano usate per collegare tra loro tutti i brani del corpus iuris civilis, più tardi quando le glosse furono usate per commentare il diritto feudale o locale furono strumento per collegare lo ius proprium allo ius commune creando le premesse per la costituzione di quel sistema di diritto comune collocato all’interno del quadro scientifico che sarà base di molti elementi del diritto del secondo millennio.