







































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
risposte aperte di diritto amministrativo II corso di Laurea Magistrale Giurisprudenza Docente: Nunziata Vincenzo. Esame superato con ottima votazione
Tipologia: Prove d'esame
1 / 47
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!








































.
PANIERE DIRITTO AMMINISTRATIVO II
Gli effetti della sentenza di annullamento Distinguiamo tre ordini di effetti della sentenza di annullamento: 1. un effetto “eliminatorio” o “caducatorio”. La sentenza di annullamento comporta l’eliminazione dalla c.d. realtà giuridica del provvedimento annullato, annullamento che determina il venir meno degli effetti prodotti dal provvedimento. L’eliminazione travolge, oltre al provvedimento impugnato, anche gli atti amministrativi che ad esso abbiano dato esecuzione o attuazione; 2. un effetto “ripristinatorio”. La sentenza di annullamento opera “ex tunc”: essa, pertanto, non solo elimina dalla realtà giuridica attuale il titolo che determinava un certo assetto di interessi, ma impone che quell’assetto di interessi sia eliminato fin dall’origine; 3. un effetto “conformativo”. L’accertamento contenuto nella sentenza non può essere disatteso dall’Amministrazione: non si dimentichi che il principio desunto dall’art. 4 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo, sull’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare il giudicato, non riguarda solo le sentenze del giudice civile, ma riguarda ogni ordine di giurisdizione, perché ha un valore istituzionale, inerente ai rapporti fra Amministrazione e potere giurisdizionale. Per assicurare una utilità reale alla sentenza del giudice amministrativo è necessario anche che tale accertamento non venga limitato a una singola espressione contingente del potere amministrativo, ma vincoli l’Amministrazione anche nella fase successiva, di riesercizio del potere. Nella rinnovazione del procedimento l’Amministrazione non può riprodurre il vizio già accertato nella sentenza: l’accertamento del vizio equivale all’affermazione di una regola che l’Amministrazione è tenuta a rispettare quando rieserciti il potere. I nuovi provvedimenti riproduttivi di quelli annullati non sarebbero viziati per difetto di motivazione (come erano invece i primi), ma sarebbero viziati più radicalmente per la loro incompatibilità con la sentenza di annullamento.
Gli incidenti nel giudizio L’art. 79 del c.p.a. richiama in proposito le disposizioni del c.p.c., in materia di sospensione e interruzione del processo. Il codice di procedura civile distingue tra sospensione necessaria e sospensione su istanza delle parti: Nel primo caso, il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili e l'appello viene deciso in camera di consiglio. Nel secondo caso, invece, il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo. Ai sensi dell’art. 298 c.p.c., durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento: la sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente. Quanto all’interruzione, invece, l’art. 299 c.p.c. stabilisce che essa possa verificarsi in dipendenza del fatto che prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravvenga la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione. Analogamente, ai sensi dell’art. 301, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore della parte e si applicherà la disposizione dell'articolo 299. Non sono cause d'interruzione, invece, la revoca della procura o la rinuncia ad essa. Quanto agli effetti dell'interruzione sono richiamati quelli già esaminati di cui all'articolo 298 c.p.c. Il Codice del processo amministrativo stabilisce che in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione. Il processo interrotto proseguirà se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. Se non avviene la prosecuzione nei termini sopra descritti, il processo deve essere riassunto, sta cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla
primo tempo al deposito del solo dispositivo e in un secondo al deposito della motivazione; 4.giudizio di appello: in conseguenza della disciplina prevista per il dispositivo, è consentito alla parte interessata di proporre l’appello al Consiglio di Stato direttamente nei confronti del dispositivo della sentenza, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, al fine di ottenerne la sospensione. In questo caso la parte ha l’onere di notificare in un secondo tempo i motivi di appello, una volta conosciuta la motivazione della sentenza.
Il decreto ingiuntivo Il codice di procedura civile disciplina il procedimento di ingiunzione (artt. 633 ss.). L’estensione della giurisdizione esclusiva ha recentemente comportato l’esigenza di ammettere pronunce di questo tipo anche nel processo amministrativo. La lacuna è stata quindi colmata dalla l. n. 205 del 2000, che ha introdotto una disciplina specifica per le ingiunzioni nel processo amministrativo, a garanzia dei diritti soggettivi di natura patrimoniale nelle vertenze devolute alla giurisdizione esclusiva. L’art. 118 ha confermato l’istituto del decreto ingiuntivo, ammettendolo nel processo amministrativo nei casi previsti dagli artt. 633 ss. Nello specifico recita: nelle controversie devolute al ga, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l’ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato, e l’opposizione si propone con ricorso. Il decreto ingiuntivo, quindi, può essere richiesto da cui sia creditore di una somma liquida di denaro o da chi abbia diritto alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili o di cose mobili determinate, a patto che fornisca del suo credito un’idonea prova scritta: 1. il ricorso deve essere depositato presso il Tar competente e su di esso si pronuncia con decreto il Presidente del Tar o un magistrato da lui delegato; 2. il decreto, unitamente al ricorso, deve essere notificato dalla parte al debitore; 3. il debitore può instaurare contro il decreto un giudizio di opposizione, da proporsi con ricorso al medesimo Tar e da notificare alla controparte nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto stesso. L’importanza pratica del decreto ingiuntivo nel processo amministrativo è stata circoscritta dalla Corte costituzionale (sent. 204 del 2004), che ha limitato l’ambito della giurisdizione esclusiva rispetto alle vertenze di ordine meramente patrimoniale (es. servizi pubblici).
Il rito camerale Nel processo amministrativo, il rito camerale si applica nei casi tassativamente previsti e, cioè: a) nei giudizi cautelar i ed in quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali; b) nei giudizi in materia di silenzio ; c) nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi; d) nei giudizi di ottemperanza ; e) nei giudizi di opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio. Con riguardo al rito camerale, la novità di maggior rilievo è costituita dall'espressa previsione dei termini modellati sulla falsa riga di quelli del processo amministrativo ordinario con riduzioni. Al riguardo, deve, però, sottolinearsi che la disciplina dei termini non si applica ai giudizi cautelari che prevedono una diversa disciplina ad hoc. Per gli altri giudizi trattati in camera di consiglio si applicano i termini del giudizio ordinario ridotti della metà e dalla riduziuone, analogamente a quanto previsto per il rito abbreviato, sono esclusi i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. In materia di accesso, tuttavia, l'art. 116 comma 1 del cpa prevede che il dimezzamento dei termini si estende anche alla notificazione del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Tutti gli ulteriori termini del rito camerale sono ridotti della metà e, di conseguenza: a) il termine per il deposito del ricorso principale dell'incidentale e dei motivi aggiunti è quello di trenta giorni dal perefezionamento dell'ultima notifica; b) il termine di costituzione è di trenta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso; c) la camera di consiglio si tiene nella prima data utile decorsi sessanta giorni dalla notificazione del ricorso;d) la nomina del relatore deve avvenire quindici giorni prima dell'udienza ed è consentita la produzione di documenti fino a venti giorni liberi prima della camera di consiglio, la produzione di memorie fino a quindici giorni liberi prima della camera di consiglio e repliche scritte fino a dieci giorni liberi prima della camera di consiglio.
Il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione Il ricordo per cassazione è previsto dall’art 111, comma 8, della costituzione, ai sensi del quale: <<contro le decisioni del consiglio di stato e della corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione>>. Detta disposizione è ripresa dall’art 110 del codice del processo amministrativo, che ammette il ricorso de quo contro
ricorso contenente un’istanza cautelare che sia proposto contro l’aggiudicazione di un contratto pubblico ha effetto sospensivo: dalla notifica, infatti, l’amministrazione non può stipulare il contratto per venti giorni, in modo tale da consentire al ricorrente di ottenere una pronuncia sulla sua istanza cautelare prima che il contratto sia stato stipulato. eventuali nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara devono essere impugnati con i motivi aggiunti, i quali vanno proposti entro il termine di trenta giorni; 6. se sia stata proposta istanza cautelare, il giudizio può essere definito nella fase cautelare secondo le regole generali dell’art. 60. L’udienza di discussione viene comunque fissata anche di ufficio e con precedenza rispetto agli altri ricorsi;7. il dispositivo della sentenza viene sempre pubblicato entro sette giorni dalla deliberazione. Viene di conseguenza ammessa anche la possibilità per la parte di proporre l’appello per la relativa sospensione ai sensi dell’art. 119 co. 6; 8. gli atti devono essere redatti in modo sintetico e la sentenza in forma semplificata; 9.le regole concernenti lo svolgimento del giudizio valgono anche per i giudizi in sede di gravame e per l’appello cautelare.
I limiti soggettivi del giudicato amministrativo Per giudicato amministrativo s’intende la decisione contenuta in una sentenza divenuta immutabile. Esso si forma allorquando siano stati esperiti tutti i mezzi d’impugnazione contro la sentenza del giudice, ovvero quando essi non siano più esperibili per decorrenza dei termini fissati dalla legge. Il giudicato amministrativo può concernere solo sentenze di merito; restano pertanto escluse le questioni pregiudiziali decise incidenter tantum e le sentenze interlocutorie di rito. Il giudicato amministrativo esplica due tipi di effetti: a) preclusivo: è precluso qualsiasi nuovo giudizio avente ad oggetto la stessa questione decisa nella sentenza. Inoltre, in qualsiasi altro giudizio avente un diverso oggetto, il giudice è vincolato al punto deciso con la sentenza passata in giudicato; b) costitutivo: il giudicato amministrativo crea una nuova situazione giuridica indipendentemente dalla conformità o difformità di questa rispetto alla situazione giuridica preesistente. L’autorità amministrativa, parte in giudizio, rimane vincolata al giudicato nel senso che la sua ulteriore attività deve conformarsi ad esso, pena la violazione del giudicato. Anche il giudice amministrativo rimane vincolato alla sentenza, qualora l’atto che ne ha formato oggetto sia sottoposto al suo sindacato.
Riguardo ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo: la decisione giurisdizionale ha efficacia solo nei confronti delle parti del giudizio in forza del principio di cui all’art. 2909 c.c.. Il giudicato amministrativo non esplica efficacia rispetto ai soggetti che, pur trovandosi nella stessa posizione del ricorrente, non abbiano agito a difesa delle loro posizioni nei termini stabiliti. La P.A. può , però , estendere il giudicato ai soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei ricorrenti. Al principio di efficacia inter partes del giudicato sono previste due eccezioni relative agli atti indivisibili (provvedenti in modo unitario nei confronti di un complesso di individui) ed ai regolamenti (l’annullamento giurisdizionale dei quali ha efficacia erga omnes trattandosi di norme generali ed astratte).
I limiti oggettivi del giudicato amministrativo Per giudicato amministrativo s’intende la decisione contenuta in una sentenza divenuta immutabile. Esso si forma allorquando siano stati esperiti tutti i mezzi d’impugnazione contro la sentenza del giudice, ovvero quando essi non siano più esperibili per decorrenza dei termini fissati dalla legge. Il giudicato amministrativo può concernere solo sentenze di merito; restano pertanto escluse le questioni pregiudiziali decise incidenter tantum e le sentenze interlocutorie di rito. Il giudicato amministrativo esplica due tipi di effetti: a) preclusivo: è precluso qualsiasi nuovo giudizio avente ad oggetto la stessa questione decisa nella sentenza. Inoltre, in qualsiasi altro giudizio avente un diverso oggetto, il giudice è vincolato al punto deciso con la sentenza passata in giudicato; b) costitutivo: il giudicato amministrativo crea una nuova situazione giuridica indipendentemente dalla conformità o difformità di questa rispetto alla situazione giuridica preesistente. L’autorità amministrativa, parte in giudizio, rimane vincolata al giudicato nel senso che la sua ulteriore attività deve conformarsi ad esso, pena la violazione del giudicato. Anche il giudice amministrativo rimane vincolato alla sentenza, qualora l’atto che ne ha formato oggetto sia sottoposto al suo sindacato. Riguardo ai limiti oggettivi del giudicato amministrativo: nel giudizio di legittimità , gli effetti del giudicato amministrativo sono circoscritti all’atto amministrativo impugnato, per cui è esclusa la sua applicazione ad un atto diverso; vengono, però , travolti dal giudicato amministrativo tutti gli atti consequenziali a quello impugnato, anche se non abbiano formato oggetto di ricorso. Gli effetti del giudicato amministrativo sono circoscritti ai soli motivi posti a base della decisione. Nei casi, invece, di giurisdizione
soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. A tali possibilità l’art. 396 c.p.c. aggiunge l’istituto della revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello. Queste infatti, possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, purchè la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Se tali fatti avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso. Il Codice del processo amministrativo integra le precedenti disposizioni del codice di procedura civile prevedendo che contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione non sia ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello. Ove sia possibile, in relazione ai casi contemplati dalla normativa, presentare la revocazione, quest’ultima deve essere proposta con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Esiste infine la possibilità di impugnare anche la sentenza emessa nel giudizio di revocazione mediante i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione, tuttavia, non può essere impugnata per revocazione (art. 107).
I rimedi ammessi nei confronti delle ordinanze cautelari L’ordinanza che provvede sull’istanza cautelare è passibile di revoca (o modifica) e, in caso di rigetto dell’istanza, di riproposizione su richiesta della parte che vi abbia interesse (art. 58). La revoca, in particolare, può essere proposta: 1. qualora sopravvengano elementi nuovi, esterni rispetto
al giudizio, ossia un mutamento della situazione di fatto (es. peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente) o mutamento della situazione di diritto (es. dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge applicata dal giudice ai fini della sua pronuncia cautelare); 2. qualora la parte venga a conoscenza solo successivamente all’ordinanza cautelare di fatti precedenti e rilevanti; 3. qualora sussista una delle cause di revocazione previste dall’art. 395 c.p.c. Nei confronti dell’ordinanza del Tar che decide sull’istanza cautelare è consentito l’appello al Consiglio di Stato (art. 62). A differenza dell’istanza di revoca, l’appello non è ammesso per fatti nuovi, ma solo per l’ingiustizia dell’ordinanza stessa (gravame). L’appello deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, oppure, in mancanza di notifica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, e deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica. La decisione sull’appello cautelare è assunta dal Consiglio di Stato con ordinanza. Fino alla l. n. 205 del 2000 l’appello nei confronti dell’ordinanza cautelare non era contemplato dalle disposizioni del processo amministrativo, ma era ugualmente ammesso da una giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale l’ordinanza che provvede sulla richiesta di provvedimento cautelare sarebbe stata passibile di appello perché avrebbe avuto un carattere decisorio. Tale indirizzo ha trovato conferma nella Corte costituzionale che dichiarò illegittimo l’art. 5 della l. n. 1 del 1978 che escludeva l’appello contro le ordinanza cautelari emesse nei giudizi su provvedimenti in materia di opere pubbliche (sent. n. 8 del 1982). Il valore pratico del dibattito sul carattere decisorio delle ordinanze cautelari, tuttavia, è superato dall’espressa previsione dell’appellabilità di queste ordinanze.
Il commissario ad acta ed in particolare la censura dei suoi atti Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza è organo del giudice e le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato e non in funzione degli interessi pubblici il cui perseguimento costituisce il normale canone di comportamento dell'amministrazione sostituita. Da ciò consegue che i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi e non sono assoggettati all'ordinario regime dei controlli (interni ed esterni) degli atti dell'amministrazione presso la quale lo stesso si insedia, ma vanno sottoposti unicamente all'immanente controllo dello stesso giudice. La ordinaria impugnabilità
amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) le sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) i lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La norma aggiunge anche che può essere proposta azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonchè azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato. Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria, formulandola nel corso del giudizio o sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario. Il ricorso per l’ottemperanza può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza da parte dell’amministrazione.
Il ricorso gerarchico Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo ordinario e generale consistente nell’impugnativa di un atto non definitivo proposta dal soggetto interessato all’organo gerarchicamente superiore a quello che lo ha emanato l’atto, a tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, facendo valere sia vizi di legittimità che di merito. I presupposti per l’ esperibilità sono: a) un rapporto di gerarchia esterna, salvo casi eccezionali b) la non definitività dell’atto impugnato c) l’interesse a ricorrere da parte di chi lo propone. Vi sono due tipi di ricorso gerarchico: a) r. gerarchico proprio: che presuppone un rapporto di gerarchia i senso tecnico, vale a dire una subordinazione tra l’organo che ha emanato l’atto e quello a cui si presenta ricorso. b) r. gerarchico improprio: è un rimedio di carattere eccezionale previsto in alcuni casi in cui non si rinviene un vero e proprio rapporto di gerarchia. Esso costituisce un rimedio impugnatorio esperibile: - nei confronti di organi individuali avverso deliberazioni di organi collegiali e viceversa - nei confronti di organi collegiali avverso deliberazioni di altri organi collegiali - nei confronti di organi statali avverso provvedimenti di altro ente pubblico - nei confronti di organi statali avverso provvedimenti di organi di vertice. In quanto rimedio
eccezionale, è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e la relativa procedura differisce da caso a caso, a seconda delle previsioni di legge relative. Solo in caso di mancanza di norme specifiche, e in quanto compatibili, si applicano le norme relative al ricorso gerarchico proprio. Il ricorso gerarchico proprio invece, è ammesso in un’unica istanza e deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso deve essere presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente. Ai sensi dell’art. 3, d'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Il ricorso non ha quindi un’efficacia sospensiva immediata. Quanto all’istruttoria, è previsto che l'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunichi il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Non vi sono obblighi particolari nei confronti dell’organo che ha emanato l’atto: ne deriva che il contraddittorio non è pienamente garantito. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti. L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso. Riguardo la decisione poi, l'organo decidente : - se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile - se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile - Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge - Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente - Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri
ricorso presso il Consiglio di Stato. Quanto all’organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, l’art. 12 prevede che esso sia la sezione o la commissione speciale alla quale il ricorso è assegnato. La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale. Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente. La norma prevede che, ove quest’ultimo intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto. Detto parere ha acquisito natura vincolante a seguito dell’art. 69 della legge n. 69 del 2009. Quanto alle impugnazioni, ai sensi dell’art. 15 i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
Il giudicato amministrativo Il processo amministrativo si conclude con un giudicato. Per valutare quali effetti comporti il passaggio in giudicato dalla sentenza del giudice amministrativo la dottrina distingue fra un giudicato solo interno e un giudicato anche esterno: nel primo caso, la sentenza comporta un vincolo solo rispetto alle ulteriori fasi di quel giudizio, mentre nel secondo caso la sentenza comporta un vincolo anche rispetto a giudizi diversi, che possono instaurarsi fra le stesse parti e nei quali assuma rilevanza la medesima questione. Le sentenze di rito comportano, di regola, solo vincoli “interni”, mentre le sentenze di merito si caratterizzano per la loro idoneità a comportare vincoli “esterni”. Il giudicato amministrativo può avere una duplice accezione: a) Il giudicato formale è il grado di stabilità della sentenza, dopo aver raggiunto il quale si formala c.d. cosa giudicata materiale. La sentenza, in sostanza, acquista valore di giudicato sostanziale. b) Il giudicato sostanziale, invece, esprime il vincolo per le parti, gli aventi causa e gli eredi delle medesime al precetto derivato dal
giudizio ed inserito tra la norma di diritto e la fattispecie che ha formato oggetto della domanda. Parte della dottrina, con riferimento al tema del giudicato ,afferma che la finalità del processo amministrativo è proprio quella di stabilire la regola del comportamento della amministrazione, che è insieme canone di valutazione del comportamento passato e precetto per l’azione futura. Per tale aspetto, la norma cui fare riferimento è l’art. 2909 del codice civile, secondo cui “’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti”. limiti soggettivi: anche nel processo amministrativo la cosa giudicata non fa stato che tra le sole parti, i loro eredi ed aventi causa, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2909 del codice civile. Riguardo ai limiti oggettivi, invece, il giudicato si forma in relazione all’oggetto del giudizio e, pertanto, al provvedimento impugnato ed ai motivi dell’impugnazione.
I tribunali amministrativi regionali istituiti, in attuazione dell’art. 125 della Costituzione, con la legge n. 1034 del 1971. Sono organi di giustizia amministrativa a base regionale: ne è presente uno per Regione, con sede nel capoluogo regionale. Il recente Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 prevede che: “1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige. 2. Il tar decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo. 3. Il tar per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Ogni T.A.R è composto da un Presidente e da almeno 5 magistrati amministrativi regionali: - il presidente deve rivestire il grado di presidente di sezione del Consiglio di Stato o di consigliere di Stato; - i magistrati devono appartenere all’apposito ruolo del T.A.R., che comprende solo giudici professionali e a cui si può accedere solo per concorso pubblico. Sia il Presidente che gli altri magistrati amministrativi vengono assegnati a ciascun Tribunale con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. La nomina, gli avanzamenti di carriera, le funzioni e le altre vicende concernenti i magistrati del T.A.R. nonché l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sono regolamentate sempre dalla Legge n.
qualifica. L'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Il contenzioso elettorale Distinguiamo due tipologie di contenzioso in materia elettorale: 1. il contenzioso relativo al procedimento preparatorio per le elezioni (art. 129): sulla scorta della sent. n. 236 del 2010 della Corte costituzionale, quindi, il codice del processo amministrativo ha introdotto un procedimento speciale contro gli atti di esclusione di liste o conditati dalle elezioni. Il ricorso è proposto dai delegati di lista o dai gruppi di candidati esclusi davanti al Tar competente entro il termine breve di tre giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione dell’atto impugnato. Tale ricorso è ammesso soltanto nei confronti dell’atto di esclusione della lista o dei canditati. Contro gli atti di ammissione o contro qualsiasi altro atto preparatorio, al contrario, il ricorso può essere proposto solo dopo la conclusione del procedimento. Il ricorso, una volta depositato, viene discusso in pubblica udienza, dove il collegio decide con sentenza in forma semplificata. L’appello è soggetto ad un rito analogo a quello di primo grado, con termini molto stretti di proposizione; 2. il contenzioso relativo alle operazioni elettorali (art. 130): questo contenzioso, concernente qualsiasi altro atto del procedimento, può essere promosso solo dopo la conclusione del procedimento elettorale ed oggetto di impugnazione deve essere anche l’atto di proclamazione degli eletti. Legittimato a ricorrere, oltre che il candidato interessato, è qualsiasi elettore dell’ente interessato dalle elezioni (azione popolare). Il ricorso deve essere depositato al Tar competente entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Avvenuto il
deposito, il Presidente del Tar fissa di ufficio l’udienza di discussione. Solo a questo punto il ricorso deve essere notificato all’ente della cui elezione si discute e ad almeno uno dei controinteressati. Il Tar, se accoglie il ricorso, può disporre la rettifica dei risultati elettorali, anche con la sostituzione degli eletti. L’appello al Consiglio di Stato va proposto entro venti giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza e per i terzi dalla pubblicazione sull’albo pretorio dell’ente interessata.
Il rito dell’accesso I riferimenti normativi della disciplina del rito dell’accesso sono rinvenibili nell’art. 116 del Codice del processo amministrativo. In particolare il codice dispone che contro le determinazioni e contro il silenzio formatosi sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi si può proporre ricorso entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione dello stesso all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. La lettera dell’art. 116 c.p.a., al comma 2, conferma la possibilità che in pendenza di un giudizio la cui richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui sopra può essere proposto, previo adempimento delle notifiche alla P.A. ed ai controinteressati, con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale. La decisione del giudice sul ricorso de quo è adottata con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio. Il giudice, quindi, non si limita all’annullamento del provvedimento ma ordina l’esibizione immediata dei documenti richiesti, obbligando di fatto la P.A. ad un facere sulla base dell’accertamento della spettanza del bene della vita per cui si chiede tutela. I casi in cui può attivarsi il rito dell’accesso sono: 1. Rigetto espresso dell’istanza: si verifica allorquando la P.a. faccia seguire all’istanza d’accesso depositata dal cittadino un provvedimento di rigetto. 2. Silenzio- rigetto: si verifica allorquando a seguito del deposito dell’istanza, trascorsi inutilmente trenta giorni, la P.a. non abbia dato alcuna risposta all’interessato. 3. A seguito di determinazioni amministrative che dispongono il differimento dell’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 241/1990. 4. A seguito della pronuncia del difensore civico (o della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nei casi di atti a