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aperte diritto processuale civile, Panieri di Diritto Processuale Civile

domande aperte continuo dalla n. 98 in poi complete, diritto processuale civile

Tipologia: Panieri

2021/2022

In vendita dal 10/04/2024

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PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
-Il procedimento sommario di cognizione  stato introdotto
nell'ordinamento processuale italiano dalla l. n. 69/2009, quale vero e
proprio rito alternativo al processo a cognizione ordinaria, ispirato
all'esigenza di rendere pi celere la definizione delle controversie.
disciplinato dagli artt. 702 bis, ter e quater. Si tratta di un rito speciale,
alternativo al processo ordinario di cognizione (la scelta se avvalersene
spetta all‘attore), caratterizzato dalla semplificazione delle forme
processuali, che  stato previsto dal legislatore per le cause meno
complesse dal punto di vista dell‘istruzione (es: le cause prettamente
documentali). La sommarietà, del rito riguarda l’istruzione e non la
cognizione ( un processo a cognizione piena); il rito si caratterizza per
una maggiore speditezza e semplicità, istruttoria. Per il resto, anch‘esso,
come il rito ordinario di cognizione, mira all‘accertamento delle posizioni
giuridiche controverse portate alla cognizione del giudice e si conclude
con un provvedimento (ordinanza) atto ad acquistare autorità, di cosa
giudicata ed impugnabile con un normale appello.
SEPARAZIONE CONSENSUALE
-La separazione consensuale  lo strumento che la
legge mette a disposizione dei coniugi che intendono
separarsi di comune accordo e che hanno perci0
stabilito insieme i diritti relativi al patrimonio,
all'assegno di mantenimento per il coniuge pi debole
e i figli, all'affidamento della prole e all'assegnazione
della casa coniugale. L'accordo, che coinvolge tutti gli
aspetti coinvolti, viene stipulato in privato con
l'assistenza di uno o due avvocati (a seconda che i
coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera
comune o meno), ma per divenire efficace deve essere
omologato dal Tribunale con apposito provvedimento.
Tra le forme di separazione dei coniugi che ancora
oggi si svolgono all'interno delle aule di giustizia, la
separazione consensuale  sicuramente quella
privilegiata dall’ordinamento, sicuramente preferibile
rispetto a quella giudiziale non solo per l’immaginabile
minore conflittualità che si viene normalmente ad
instaurare fra le parti (peraltro con notevoli riflessi
positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali
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PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

  • Il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto nell'ordinamento processuale italiano dalla l. n. 69/2009, quale vero e proprio rito alternativo al processo a cognizione ordinaria, ispirato all'esigenza di rendere più celere la definizione delle controversie. È disciplinato dagli artt. 702 bis, ter e quater. Si tratta di un rito speciale, alternativo al processo ordinario di cognizione (la scelta se avvalersene spetta all‘attore), caratterizzato dalla semplificazione delle forme processuali, che è stato previsto dal legislatore per le cause meno complesse dal punto di vista dell‘istruzione (es: le cause prettamente documentali). La sommarietà̀ del rito riguarda l’istruzione e non la cognizione (è un processo a cognizione piena); il rito si caratterizza per una maggiore speditezza e semplicità̀ istruttoria. Per il resto, anch‘esso, come il rito ordinario di cognizione, mira all‘accertamento delle posizioni giuridiche controverse portate alla cognizione del giudice e si conclude con un provvedimento (ordinanza) atto ad acquistare autorità̀ di cosa giudicata ed impugnabile con un normale appello.

SEPARAZIONE CONSENSUALE

  • La separazione consensuale è lo strumento che la legge mette a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che hanno perciò stabilito insieme i diritti relativi al patrimonio, all'assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, all'affidamento della prole e all'assegnazione della casa coniugale. L'accordo, che coinvolge tutti gli aspetti coinvolti, viene stipulato in privato con l'assistenza di uno o due avvocati (a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno), ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento. Tra le forme di separazione dei coniugi che ancora oggi si svolgono all'interno delle aule di giustizia, la separazione consensuale è sicuramente quella privilegiata dall’ordinamento, sicuramente preferibile rispetto a quella giudiziale non solo per l’immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra le parti (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali

figli), ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide. La procedura di separazione consensuale, infatti, inizia con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio. L’organo competente potrà, così, formare il fascicolo d’ufficio, nel quale saranno raccolti, oltre al ricorso stesso, anche tutti i documenti che i coniugi hanno ritenuto opportuno allegare, tra i quali necessariamente, si segnala, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni e la copia per sunto dell'atto di matrimonio. Conclusi tali adempimenti, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi, principalmente allo scopo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione degli stessi. Il Presidente del Tribunale, a tal fine, ascolta i due coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile; in questa sede, inoltre, egli può adottare gli eventuali provvedimenti che ritiene necessari ed urgenti. Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha termine. Qualora, invece, le parti persistano nella volontà̀ di separarsi, il Presidente procede all'emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso. Da tale momento, inizia a decorrere il termine di sei mesi per poter chiedere il divorzio

SEPARAZIONE GIUDIZIALE

- Si interviene alla separazione giudiziale qualora

non ricorrano i presupposti della separazione

consensuale. Per quanto riguarda i presupposti,

nella stesura originaria del codice civile del

1942, in aderenza al principio fondamentale

residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo

dove il coniuge convenuto ha la residenza o il

domicilio. Qualora quest'ultimo abbia la

residenza all'estero o risulti irreperibile, la

competenza è del Tribunale del luogo di

residenza o domicilio del ricorrente o, se anche

questo si trovi all'estero, di qualsiasi Tribunale

della Repubblica. Alla prima udienza le parti

sono tenute a comparire personalmente, con

l'assistenza del difensore, davanti al Presidente

del Tribunale. La mancata comparizione

comporta conseguenze differenti a seconda che

essa riguardi il coniuge ricorrente o quello

convenuto: nel primo caso la domanda non ha

effetto (così come se egli vi rinunci), nel secondo

caso può essere fissata una nuova udienza per la

comparizione, con rinnovo della notificazione del

ricorso e del decreto. All'udienza di

comparizione, il giudice istruttore sente le parti,

prima separatamente, poi congiuntamente, e

tenta la conciliazione. Se questa non riesce, con

le stesse modalità previste per la separazione

consensuale, egli valuta quindi l'opportunità di

adottare provvedimenti necessari ed urgenti a

tutela del coniuge debole e dei figli e nomina il

giudice istruttore fissando udienza di

comparizione delle parti e trattazione davanti a

questo. A questo punto, il procedimento si

svolge secondo le forme del rito ordinario. Il

provvedimento emesso a conclusione ha la

forma di sentenza. È da sottolineare l'attuale

potere del giudice di dichiarare la separazione

immediatamente, già a seguito della prima

udienza, seppur con sentenza non definitiva,

cosicché resteranno da definire in un secondo

momento solo gli aspetti controversi. Il fine

principale della suddetta accelerazione

procedurale è quello di permettere ai coniugi di

chiedere il divorzio anche prima dell'emissione

della sentenza definitiva. Occorre precisare che

la separazione giudiziale può essere trasformata

in separazione consensuale anche una volta

avviato il giudizio. Lo stesso, tuttavia, non può

dirsi nel caso inverso.

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

- art 645cpc è il mezzo con cui l'ingiunto, che

ritenga ingiusta la condanna impugna il decreto

emesso nei suoi confronti. L'opposizione va

proposta con atto di citazione davanti al giudice

che ha emesso il decreto ingiuntivo nel termine

di 40 giorni dalla notifica o in quello minore o

maggiore fissato dal giudice. La citazione deve

essere notificata al ricorrente presso il

procuratore oppure, quando è stata effettuata la

costituzione di persona, nella residenza o nel

luogo ove il ricorrente ha eletto domicilio ai sensi

dell'art 638cpp.Nell'opposizione il debitore deve

indicare le ragioni per le quali ritiene che il

credito non sussista, in tutto o in parte. è

ammessa l'opposizione tardiva quando il

debitore dimostri di non aver avuto tempestiva

conoscenza per irregolarità della notificazione.

Se l'opposizione viene accolta solo in parte è la

sentenza che rappresenta il titolo esecutivo.

di sfratto per morosità, con la citazione

introduttiva il locatore può chiedere

congiuntamente anche l‘ingiunzione di

pagamento dei canoni scaduti, mentre, anche a

prescindere da tale richiesta, sarà comunque

tenuto ad attestare in giudizio la persistenza

della morosità̀.

INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ

- Il procedimento di convalida di sfratto per

morosità è lo strumento predisposto

dall'ordinamento per ottenere rapidamente un

provvedimento di condanna esecutiva di rilascio

di un immobile. Il procedimento è inaugurato

dalla notifica di un atto di citazione recante

l'intimazione di sfratto, e dunque a

contraddittorio pieno e iniziale. Sarà poi il

comportamento assunto dall'intimato a

determinare il provvedimento del giudice: se

l'intimato non compare, o comparendo non si

oppone, il giudice convalida lo sfratto e il

procedimento si chiude con questo

provvedimento che è titolo esecutivo e ha

efficacia di giudicato tra le parti, mentre la

contestazione dell'intimato sull'ammontare dei

canoni inibisce la convalida, facendo virare il

procedimento verso la cognizione ordinaria sul

diritto azionato nelle forme speciali. Se

l'intimante non compare alla prima udienza,

invece, cessano gli effetti dell'intimazione. La

legge consente altresì al locatore di richiedere

l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e

da scadere, che il giudice pronuncia con

separato decreto ingiuntivo. Se invece il locatore

non si avvale di questa facoltà, la convalida

risolve il rapporto di locazione, ma resta

impregiudicata ogni questione legata ai canoni

di locazione dovuti. L'atto di intimazione deve

necessariamente rivestire la forma dell'atto di

citazione, e deve contenere oltre l'intimazione,

gli elementi necessari per la validità dell'atto di

citazione, con la peculiarità dell'avvertimento

rivolto al conduttore che se non compare

all'udienza indicata o se comparendo non si

oppone, il giudice convaliderà lo sfratto. La

mancanza di tale avvertimento comporta la

nullità della citazione

I TRATTI PECULIARI DELLA TUTELA CAUTELARE

  • I danni derivanti dalla durata del processo possono essere neutralizzati con la tecnica della tutela sommaria cautelare. Si tratta della possibilità di richiedere, attraverso una cognizione rapida, basata cioè sull‘accertamento sommario del diritto dell‘attore (il c.d. fumus boni iuris), in presenza del periculum in mora, non tanto decisioni idonee a definire la lite, quanto provvedimenti di diverso contenuto capaci di garantire che il tempo occorrente per giungere alla decisione ordinaria non pregiudichi la soddisfazione del diritto dell‘attore, se questo risulterà esistente. La tecnica della tutela cautelare può essere definita come quel potere della parte ―di chiedere al giudice l‘emanazione di un provvedimento sommario a termine di un procedimento egualmente sommario,

impugnatorio del provvedimento cautelare, da ciò la possibilità di applicare, a copertura delle lacune e ove compatibile, la disciplina delle impugnazioni in generale. Competenza a provvedere sul reclamo: Se il provvedimento cautelare è stato reso dal tribunale in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio del medesimo tribunale. Se è stato reso dalla Corte di Appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in assenza, alla Corte di Appello più vicina. Termine: 15 gg dalla pronuncia in udienza del provvedimento e, se pronunciato fuori udienza, dalla comunicazione dello stesso ad opera della cancelleria o dalla notificazione, se anteriore. Procedimento: Ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente. Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presso il difensore costituito nella fase cautelare = instaurazione contraddittorio. Nella fase istruttoria il giudice del reclamo può sempre assumere informazione e acquisire nuovi documenti. Non è possibile la rimessione al primo giudice. Pronuncia entro 20 gg dal deposito del ricorso: il reclamo è un novum iudicium, ha natura e struttura sostitutiva del giudizio di prima istanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il giudice del reclamo, se sussistono i presupposti, può persino concedere la misura cautelare negata dal primo giudice. Il provvedimento sul reclamo non impugnabile, nemmeno in Cassazione. Èinvece possibile, qualora ne sussistano i presupposti, la revoca o modifica dello stesso. Comunque il provvedimento sul reclamo non passa in giudicato. Il reclamo, di regola, non sospende l'esecuzione del provvedimento. Tuttavia il giudice del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

  • Si tratta di uno strumento che fornisce una tutela immediata e provvisoria del diritto di credito, che si realizza mediante la sottrazione dei beni, mobili o immobili, alla libera disponibilità del debitore e la successiva esecuzione forzata, nel caso in cui l'esistenza del diritto riconosciuto in via cautelare venga accertata nella causa di merito. La finalità del sequestro è duplice, da un lato rendere inefficaci nei confronti del creditore sequestrante gli atti di disposizione del bene compiuti dopo il sequestro dal debitore, dall’altro di garantire, tramite la custodia, La materiale permanenza del bene nel patrimonio del debitore, affinché il creditore risultato vincitore nel giudizio di merito possa aggredirlo. il creditore deposita un ricorso, nel quale allega il fumus boni iuris e il periculum in mora, chiedendo, se del caso inaudita altera parte, la concessione del provvedimento di sequestro. Il giudice, con decreto, fissa l‘udienza assegnando al ricorrente un termine per la notifica al debitore del ricorso e del decreto, e, se ravvisa i presupposti, concede il provvedimento in via provvisoria. L‘istruttoria, come per la generalità dei provvedimenti cautelari, è deformalizzata. Il giudice emette un provvedimento di accoglimento o di rigetto del ricorso. il sequestro perde efficacia ove non venga eseguito nel termine di trenta giorni dall‘emanazione del provvedimento: per cui il creditore, ottenuto il provvedimento di sequestro, dovrà provvedere a porlo in esecuzione.

SEQUESTRO GIUDIZIARIO IL SEQUESTRO GIUDIZIARIO

  • (art. 670) Il giudice può autorizzare il sequestro:Di beni mobili o immobili (determinati), aziende o altre

entro 30 gg. dalla pronuncia del provvedimento che dispone il sequestro (pena la perdita d‘efficacia del provvedimento). L‘art. 670 prevede poi un‘altra ipotesi di sequestro giudiziario; quello di libri, registri, documenti di cui ci si voglia avvalere in giudizio come elementi di prova e di cui la parte non si trovi in possesso. Si tratta di uno strumento di rara applicazione e dai confini incerti; deve infatti confrontarsi con un altro strumento volto ad ottenere l‘esibizione in giudizio di un documento del quale ci si intende avvalere come mezzo di prova: l’esibizione.