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domande aperte continuo dalla n. 98 in poi complete, diritto processuale civile
Tipologia: Panieri
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PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
SEPARAZIONE CONSENSUALE
figli), ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide. La procedura di separazione consensuale, infatti, inizia con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio. L’organo competente potrà, così, formare il fascicolo d’ufficio, nel quale saranno raccolti, oltre al ricorso stesso, anche tutti i documenti che i coniugi hanno ritenuto opportuno allegare, tra i quali necessariamente, si segnala, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni e la copia per sunto dell'atto di matrimonio. Conclusi tali adempimenti, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi, principalmente allo scopo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione degli stessi. Il Presidente del Tribunale, a tal fine, ascolta i due coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile; in questa sede, inoltre, egli può adottare gli eventuali provvedimenti che ritiene necessari ed urgenti. Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha termine. Qualora, invece, le parti persistano nella volontà̀ di separarsi, il Presidente procede all'emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso. Da tale momento, inizia a decorrere il termine di sei mesi per poter chiedere il divorzio
impugnatorio del provvedimento cautelare, da ciò la possibilità di applicare, a copertura delle lacune e ove compatibile, la disciplina delle impugnazioni in generale. Competenza a provvedere sul reclamo: Se il provvedimento cautelare è stato reso dal tribunale in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio del medesimo tribunale. Se è stato reso dalla Corte di Appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in assenza, alla Corte di Appello più vicina. Termine: 15 gg dalla pronuncia in udienza del provvedimento e, se pronunciato fuori udienza, dalla comunicazione dello stesso ad opera della cancelleria o dalla notificazione, se anteriore. Procedimento: Ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente. Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presso il difensore costituito nella fase cautelare = instaurazione contraddittorio. Nella fase istruttoria il giudice del reclamo può sempre assumere informazione e acquisire nuovi documenti. Non è possibile la rimessione al primo giudice. Pronuncia entro 20 gg dal deposito del ricorso: il reclamo è un novum iudicium, ha natura e struttura sostitutiva del giudizio di prima istanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il giudice del reclamo, se sussistono i presupposti, può persino concedere la misura cautelare negata dal primo giudice. Il provvedimento sul reclamo non impugnabile, nemmeno in Cassazione. Èinvece possibile, qualora ne sussistano i presupposti, la revoca o modifica dello stesso. Comunque il provvedimento sul reclamo non passa in giudicato. Il reclamo, di regola, non sospende l'esecuzione del provvedimento. Tuttavia il giudice del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
entro 30 gg. dalla pronuncia del provvedimento che dispone il sequestro (pena la perdita d‘efficacia del provvedimento). L‘art. 670 prevede poi un‘altra ipotesi di sequestro giudiziario; quello di libri, registri, documenti di cui ci si voglia avvalere in giudizio come elementi di prova e di cui la parte non si trovi in possesso. Si tratta di uno strumento di rara applicazione e dai confini incerti; deve infatti confrontarsi con un altro strumento volto ad ottenere l‘esibizione in giudizio di un documento del quale ci si intende avvalere come mezzo di prova: l’esibizione.