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Diritto processuale civile - Risposte Aperte - Voto 30Lode
Tipologia: Panieri
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ACCERTAMENTI INCIDENTALI EX ART. 34 C.P.C. Con l'espressione «accertamenti incidentali» l'art. 34 c.p.c. si riferisce alla decisione di questioni che, per legge o per espressa richiesta di parte, si rende necessario risolvere con una pronuncia suscettibile di divenire cosa giudicata. Tali questioni si caratterizzano per essere: incidentali, in quanto sorgono nel contesto di un giudizio intrapreso su domanda diversa; e pregiudiziali, perché, rispetto alla decisione su questa domanda diversa, si pongono come un punto da superare necessariamente nell'iter logico- giuridico occorrente alla pronuncia. Si risolvono, dunque, in accertamenti da effettuare all'interno di un processo, circostanza che li differenzia dal caso in cui il processo deve essere sospeso nell'attesa che ne sia definito un altro, di natura pregiudicante. E consistono in accertamenti che devono far stato anche al di fuori del processo nel quale ne sorge l'occasione, circostanza che li differenzia dalla risoluzione di questioni delle quali il giudice conosce, ordinariamente, incidenter tantum. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO Nel caso in cui si verifichino condizioni di urgenza (per esempio la possibilità di cambiamento dei luoghi, il pericolo di alterazione o deperimento delle prove), i soggetti interessati a verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose possono chiedere che venga disposto un accertamento tecnico preventivo. Il richiedente deve avanzare il ricorso presso il Tribunale del territorio di competenza, avendo cura di informare (mediante notifica del ricorso) la controparte. A questo punto, il Presidente del Tribunale nomina un Consulente Tecnico di Ufficio e stabilisce la data di comparizione del consulente e delle parti. Al consulente che accetta l'incarico viene dato un termine per il deposito di una relazione scritta. usando ove occorra la documentazione presso le parti ed eventualmente presso terzi e andando a ricoprire un ruolo istruttorio che normalmente spetterebbe al giudice o agli avvocati in contraddittorio. In calce alla perizia, il CTU deve allegare tutti i documenti che ha acquisito, specificando le modalità con cui li ha ottenuti. Egli deve inoltre enunciare e chiarire anche i principi sulla base dei quali si è mosso e che lo hanno portato al raggiungimento di determinate conclusioni. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione del CTU. Ad essa segue la liquidazione del compenso al consulente, ma il giudice non può provvedere al regolamento delle spese tra le parti ACQUIESCENZA L‘acquiescenza è la seconda causa estintiva del potere di impugnazione e consiste in una manifestazione di volontà della parte soccombente di accettare la sentenza quindi, l‘acquiescenza ha come effetto quello di escludere la proponibilità delle impugnazioni, con l‘eccezione delle ipotesi di revocazione straordinaria, ossia le ipotesi di cui ai numeri 1,2,3 e 6 dell‘art. 395 c.p.c., in quanto si tratta di casi in cui la parte viene a conoscenza di vizi che danno luogo alla possibilità di proporre la revocazione straordinaria in un momento successivo. L‘acquiescenza, operando come una rinunzia ad opera del soccombente del proprio diritto d‘impugnare (tanto che ne determina l‘estinzione) presuppone due condizioni: che la sentenza sia venuta giuridicamente in vita tramite la pubblicazione; che l‘impugnazione non sia stata ancora proposta (in tal caso non opererebbe l‘acquiescenza, bensì l‘istituto della rinuncia all‘impugnazione). L‘acquiescenza è disciplinata dall‘art. 329 c.p.c., che ne prevede diverse forme: acquiescenza espressa, che consiste in una dichiarazione unilaterale non recettizia da parte del soccombente (art. 329, comma 1, c.p.c.); acquiescenza tacita, che risulta indirettamente da atti incompatibili con la volontà di impugnare la sentenza (art. 329, comma 1, c.p.c.); acquiescenza tacita qualificata, che è disciplinata dall‘art. 329, comma 2, c.p.c., per il quale: «l‘impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate». In questo caso, quindi, è la legge stessa che, al verificarsi di un certo evento, ricollega ipso iure il venir meno del potere di impugnazione. Tale evento è rappresentato dall‘impugnazione parziale, cioè dal fatto che la parte abbia impugnato solo una parte, cioè un «capo» della sentenza (ad es. ha impugnato una singola statuizione su una delle più domande cumulate, oppure una singola statuizione su una delle più questioni), ed abbia omesso di impugnare le altre parti della sentenza ARBITRATO C.D. IRRITUALE si ha quando viene affidato agli arbitri di dirimere una
controversia non come giudici privati, ma in via negoziale, cioè mediante gli stessi strumenti contrattuali di cui potrebbero disporre le parti, le quali, pertanto, restano vincolate al lodo, cosi come a qualsiasi altro atto contrattuale. Il risultato finale dell'arbitrato irrituale è quindi un lodo con effetto di contratto tra le parti, che comporta la compromettibilità dei soli conflitti che permettano una regolamentazione contrattuale ai sensi dell'art 1321cc.è apparso più corretto parlare in termini di «arbitrato contrattuale» per via degli effetti che il lodo produce. L‘irritualità non risulta infatti più un tratto distintivo dell‘istituto e, in tale prospettiva, viene quasi(se non del tutto)a sfumare la persistente assimilazione dell‘atto del terzo ad atto di volontà dei compromettenti, piuttosto funzionalmente riconducibile a un atto decisorio, produttivo di effetti giuridici conformi non già al volere di chi lo pone in essere, bensì allo scopo istituzionalmente attribuitogli, ovverosia la definizione della controversia su posizioni giuridiche sostanziali tramite un giudizio ricognitivo delle ragioni delle parti ASSEGNAZIONE è una vendita fatta al creditore stesso. Il codice parla indistintamente di assegnazione, ma in realtà sotto quest‘unica denominazione rientrano 3 istituti distinti: 1) L‘assegnazione satisfattiva – che è prevista nell‘espropriazione mobiliare, quando oggetto del pignoramento sono somme di denaro o beni che la legge equipara al denaro ai fini esecutivi (titoli di credito, beni il cui valore risulta da listini di borsa o di mercato, oggetti di oro e argento); 2) L‘assegnazione dei crediti – che ha luogo nell‘espropriazione mobiliare presso terzi. Nell‘espropriazione presso terzi avente ad oggetto crediti, l‘assegnazione rappresenta la modalità ordinaria per il soddisfacimento del creditore (in luogo della vendita forzata). L‘assegnazione dei crediti avviene di regola pro solvendo ; ciò vuol dire che il debitore escusso non garantisce solo circa l‘esistenza del credito, ma anche circa l‘adempimento del debitor debitoris. Di conseguenza il diritto dell‘assegnatario verso il debitore escusso si estingue solo con la riscossione del credito da parte dell‘assegnatario. 3) L‘assegnazione sostitutiva della vendita – che in sostanza altro non è che una vendita forzata del bene pignorato fatta al creditore anziché ad un terzo offerente. L‘art. 506 stabilisce il prezzo minimo che il creditore acquirente deve pagare nell‘assegnazione sostitutiva della vendita: tale prezzo deve coprire almeno le spese di esecuzione ed i crediti privilegiati. L‘assegnazione, così come la vendita, è un atto espropriativo; dunque essa può essere chiesta solo dal creditore procedente o dal creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. L‘istanza di assegnazione può essere chiesta negli stessi termini previsti per la vendita (entro 45 gg. dal pignoramento). Sull‘istanza di assegnazione il giudice dispone con ordinanza. L‘assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più creditori; se però vi sono una pluralità di creditori (oltre a quello procedente), l‘assegnazione, pur potendo essere chiesta da ciascuno di loro munito di titolo, può essere disposta dal giudice solo con l‘accordo di tutti i creditori ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE FORZATA L‘art 479 c.p.c, dispone che : salvo disposizione contraria della legge, l‘esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e dell‘atto di precetto. Gli atti preliminari all‘esecuzione hanno la funzione di preannunciare al debitore , il proposito del creditore favorendogli , la possibilità di conoscere gli elementi dell‘esecuzione preannunciata e constatarne la legittimità, se opportuno e inoltre la possibilità di adempiere, in maniera spontanea, la propria obbligazione evitando l‘esecuzione e le spese ad essa connesse. Di conseguenza, la notifica di questi atti costituisce una condizione di procedibilità dell‘azione che, se manca, legittima il debitore ad opporsi all‘esecuzione ATTO DI CITAZIONE nel processo ordinario di cognizione, l'atto con il quale un soggetto richiede tutela giurisdizionale, proponendo una domanda giudiziale, prende il nome di atto di citazione. L'atto di citazione è un atto processuale scritto, proposto da colui che avanza la domanda giudiziale, denominato attore, che si rivolge a due distinti soggetti: 1) il soggetto nei cui confronti l'attore avanza la propria pretesa attraverso la proposizione della domanda giudiziale, che assume la denominazione di convenuto; 2) il soggetto al quale l'attore avanza la
viene a determinare una situazione di incertezza che rende concreto l'interesse ad agire in via di accertamento. AZIONE DI CONDANNA l’azione di condanna è l’azione di cognizione, il cui effetto principale è quello di consentire alla parte a cui favore è stata pronunciata la sentenza di condanna di azionare il processo esecutivo, a fronte del mancato adempimento spontaneo/dell’inottemperanza della controparte soccombente di tale provvedimento del giudice. La sentenza di condanna tradizionale, quindi, è un c. d. titolo esecutivo, cioè un titolo che consente di attivare il procedimento di esecuzione forzata. scopo è quello di sanzionare la parte che non adempia spontaneamente al proprio obbligo, deve intervenire in questo caso obbligatoriamente l'ordinamento giuridico, attraverso l'attività del giudice. Nel momento in cui si viene a verificare la violazione di un diritto sul piano sostanziale, il soggetto il cui diritto è stato violato può anche chiedere al giudice di verificare l'intervenuta lesione del proprio diritto a seguito dell'inadempimento del titolare della corrispondente situazione giuridica passiva. La richiesta da parte dell'attore al giudice di condannare l'inadempiente alla prestazione necessaria al fine di realizzare il proprio diritto. Costituisce l'azione di condanna il presupposto necessario per la successiva attuazione del diritto in via coattiva, attraverso l'esecuzione. Possono essere tutelati solo diritti soggettivi (diritti assoluti o credito). Ha contenuto di accertamento ed è idonea al giudicato sostanziale; non si limita a dichiarare l'esistenza del diritto dedotto in giudizio, impone un obbligo al soggetto autore della violazione. Richiede una situazione di lesione del diritto, verificata durante il processo AZIONI COSTITUTIVE L’azione costitutiva è quell’azione che può condurre alla nascita di un diritto o di uno status, oppure alla modificazione o all’estinzione di un diritto o di un rapporto giuridico preesistente. L’azione costitutiva trae il suo fondamento dall’art.2908 c.c., rubricato effetti costitutivi della sentenza, in base al quale il giudice, nei casi previsti dalla legge, può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Quindi, la tutela costitutiva non è finalizzata all’accertamento e alla successiva attuazione forzata del diritto accertato, ma è volta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale munito di effetto creativo, modificativo o estintivo della realtà giuridica sostanziale. Caratteristica principale è la tipicità, è consentita nei soli casi espressi dalla legge. Esse sono finalizzate all'emanazione di un provvedimento giurisdizionale che andrà ad innovare le realtà giuridiche preesistenti al processo. In queste azioni, il soggetto cui spetta la legittimazione ad agire esercita il potere di richiedere la modificazione giuridica attraverso la domanda giudiziale. Abbiamo azioni costitutive necessarie e non, a seconde del carattere disponibile o indisponibile del rapporto giuridico sottoposto a modificazione. CANCELLIERE E LE SUE ATTRIBUZIONI disciplinato dagli artt 57 e 58; il cancelliere svolge un'attività di documentazione delle attività proprie, di quelle del giudice di quelle svolte dalle parti; assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale; «stende la scrittura» dei provvedimenti del giudice e vi appone la sottoscrizione; provvede al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze previste. Si tratta di attività eterogenee, di complessivo supporto — intendendo l'espressione nel senso più lato — allo svolgimento dell'attività giudiziaria, nelle quali non è agevole individuare uno specifico tratto caratterizzante, il che ha dato luogo al fiorire di opinioni diverse in ordine alla natura delle attività di cancelleria. CAPACITÀ PROCESSUALE La “parte processuale”, è quel soggetto che compie gli atti processuali e ne subisce gli effetti ed è destinatario dei provvedimenti del giudice. A sua volta, la legittimazione processuale (legitimatio ad processum) è, quindi, la posizione soggettiva di colui che, essendo titolare del potere di proporre una domanda, diviene, in quanto eserciti questo potere, titolare della serie ulteriore dei poteri processuali Non si deve confondere il concetto di
capacità processuale e quindi di legittimazione processuale, come la capacità di essere parte nel processo, con l'effettiva titolarità del diritto fatto valere. Infatti chi non è titolare del diritto vantato ben potrà essere parte processuale. CARATTERISTICHE DELLA TUTELA ESECUTIVA La tutela esecutiva a livello giuridico viene definita come quella forma di tutela apprestata dall‘ordinamento al fine di far conseguire all‘avente diritto quella stessa utilità che egli avrebbe dovuto conseguire dallo spontaneo adempimento del dovere da parte di chi vi era tenuto. La tutela esecutiva, diretta ad assicurare il soddisfacimento del diritto, può esplicarsi in 2 forme: esecuzione diretta ed esecuzione indiretta. L‘art 474 comma 1 dispone che l‘esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo liquido ed esigibile COMPARSA DI RISPOSTA La costituzione del convenuto avviene mediante deposito della comparsa di risposta di cui all'art. 167 cpc e del fascicolo contenente, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, i documenti offerti in comunicazione. La costituzione deve avvenire mediante comparsa di risposta almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella fissata con decreto di differimento dal giudice e nella stessa occorre: contestare specificatamente i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda applicandosi il principio prima tipico del rito del lavoro dell'onere della specifica contestazione o, in difetto, dell'acquisizione del fatto al processo come provato; proporre le eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio, a pena di decadenza; sollevare ogni eventuale eccezione relativa alla competenza del giudice adito a pena di decadenza; proporre le eventuali domande riconvenzionali; chiedere la chiamata in causa di terzo formulando la relativa istanza di differimento dell'udienza COMPETENZA PER MATERIA la competenza rappresenta la parte di giurisdizione concretamente attribuita a ciascun giudice. La competenza per materia ha lo scopo di attribuire controversie il cui oggetto ha particolari esigenze di celerità ad un ufficio giudiziario la cui struttura è in grado di assolvere a tale esigenza (giudice di pace) e di attribuire cause che hanno un oggetto più complesso o più delicato ad un ufficio giudiziario la cui struttura più complessa è in grado di fare fronte a tale esigenza (tribunale). COMPETENZA PER TERRITORIO l'ufficio giudiziario territorialmente competente è individuato in base alle disposizioni contenute dagli artt. da 18 a 30 del codice di procedura civile. In particolare, l'art. 18 c.p.c. individua come foro generale delle persone fisiche quello del luogo in cui il convenuto ha la sua residenza o domicilio, mentre il foro generale delle persone giuridiche è quello del luogo ove ha sede la società (art. 19 c.p.c.). I successivi articoli, invece, individuano alcuni fori speciali, in considerazione dei diritti oggetto di controversia. COMPETENZA PER VALORE la competenza rappresenta la parte di giurisdizione concretamente attribuita a ciascun giudice. La competenza per materia ha lo scopo di attribuire controversie di maggiore valore economico ad un ufficio giudiziario la cui struttura, pur essendo più complessa ed il procedimento meno agile è in grado di offrire maggiori garanzie di ponderatezza (tribunale) rispetto ad un ufficio giudiziario dinanzi al quale il procedimento è più agile (giudice di pace). CONDIZIONI DELL'IMPUGNAZIONE per impugnare è necessario che la parte rispetti delle condizioni, che sono la legittimazione a impugnare, l ‘interesse a impugnare e la possibilità di impugnare quella sentenza con il mezzo che s‘intende proporre. Sono senz‘altro legittimate ad impugnare la sentenza le parti in causa, nei cui confronti la sentenza è stata emanata. Poi in presenza di determinate circostanze anche altri soggetti possono essere legittimati ad impugnare la sentenza: 1) il successore a titolo universale della parte che sia morta; 2) il successore a titolo particolare nel diritto controverso; 3) il creditore che si avvalga del potere concessogli dall’art. 2900 c.c. per sostituirsi al debitore inerte; 4) il PM nei casi in cui la legge gli riconosca il potere di impugnare la sentenza. Ed infine va menzionata l‘opposizione del terzo, che sarebbe
diretta ad un terzo o sia contenuta in un testamento, essa perde la sua efficacia probatoria vincolante e può essere oggetto di prudente apprezzamento del giudice CONNESSIONE DI CAUSE la connessione si verifica quando sono contemporaneamente pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi due cause relative a diritti diversi, ma tra loro fortemente collegati. Le due cause devono essere contemporaneamente pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, in quanto se fossero pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario troverebbe applicazione il meccanismo della riunione. L’art. 40 prevede che: l’eccezione sia rilevabile a istanza di parte o d’ufficio, ma non oltre la prima udienza, che il simultaneus processus non sia impedito dall’eventuale diverso rito applicabile alle due cause, stabilisce con quale rito, se ordinario o speciale, deve essere trattato, dinanzi a quale giudice debba realizzarsi e modalità con le quali deve realizzarsi CONNESSIONE PER ACCESSORIETÀ EX ART. 31 C.P.C. L'accessorietà, che l'art. 31 c.p.c. riferisce a rapporti tra cause e non tra domande, costituisce una delle forme di connessione caratterizzate dalla comunanza di elementi oggettivi, oltre che soggettivi, della materia del decidere. Essa consiste in un vincolo di ordine logico-giuridico per il quale la decisione di una causa, quella accessoria, dipende dalla decisione di un'altra, da considerarsi come principale. La pregiudizialità in senso tecnico (artt. 34, 295 c.p.c.) sussiste quando non può decidersi su una domanda senza prima decidere quella che ne costituisce un presupposto logico necessario. L'accessorietà è, invece, una relazione di consequenzialità: l'accoglimento della domanda principale costituisce il fondamento per l'accoglimento della domanda accessoria. CONNESSIONE PER COMPENSAZIONE EX ART. 35 C.P.C La compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento e consiste nella elisione di due reciproche obbligazioni fino al limite della loro concorrenza. Si realizza quando due soggetti sono obbligati, l'uno verso l'altro, in virtù di contrapposte ragioni di credito aventi ad oggetto somme di denaro o cose fungibili dello stesso genere (art.1241 c.c.). L'art.35 c.p.c si occupa della compensazione sotto il profilo della modificazione della competenza nel caso in cui il controcredito opposto superi i limiti di competenza del giudice adìto. Il nostro ordinamento prevede tre tipi di compensazione che si differenziano quanto a presupposti e modalità operative: compensazione legale compensazione giudiziale composizione volontaria CONNESSIONE PER GARANZIA EX ART. 32 C.P.C. le cause di garanzia, alle quali si riferisce testualmente l'art. 32 c.p.c., sono legate ad una causa, principale rispetto ad esse, da un particolare vincolo di connessione che ricorre quando il soggetto, nei cui confronti è esercitata una azione in giudizio, chiede di vedere riversate le conseguenze della sua eventuale soccombenza su un terzo. La domanda di garanzia è la domanda (accessoria) con la quale una parte (il garantito) chiede, in conseguenza di un suo mancato adempimento, di essere cautelato (sicché il creditore non potrà domandargli il pagamento) da un altro soggetto (il garante), qualora, all’esito del processo e in accoglimento della domanda dell’attore/creditore, dovesse venire condannata perché la somma o la prestazione pretesa risultano dovute. La domanda in garanzia opera tanto che questa sia legale che convenzionale, personale o reale. CONNESSIONE PER RICONVENZIONE EX ART. 36 C.P.C. È la domanda proposta dal convenuto traendo occasione da quella attorea (deve dipendere dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, art. 36 del c.p.c.): essa estende il thema decidendum, in quanto il convenuto va oltre alla mera richiesta di rigetto della domanda attrice, ma esercita un'autonoma azione che richiede una pronuncia del giudice con effetto di giudicato CONSULENTE TECNICO E LE SUE FUNZIONI Il consulente tecnico d'ufficio - in seguito indicato con l'acronimo di CTU - svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando sulla base di un rapporto fiduciario nel rispetto delle prerogative definite dal codice di rito al fine di rispondere ai quesiti - che lo stesso giudice che ha provveduto alla nomina formula nella stessa
udienza di conferimento od accettazione dell'incarico - le cui conclusioni sono esposte nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio. Il CTU, in qualità di tecnico ausiliario del giudice, se accetta l'incarico, deve prestare il giuramento di rito, di adempiere bene e fedelmente alle funzioni assegnategli, al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità, tutelando il contraddittorio, consentendo alle Parti e/o rispettivi rappresentanti nel processo civile di partecipare alle operazioni peritali, rispondendo alla domanda del singolo quesito posto dal giudicante, senza esorbitare e motivando dal punto di vista squisitamente tecnico le relative conclusioni dopo essersi confrontato con i rispettivi consulenti di parte. La responsabilità civile per fatto illecito del CTU è disciplinata dall'art. 64 c.p.c., secondo cui è il predetto ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti. CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA la possibilità di espletare una consulenza tecnica preventiva anche quando non sussistono i presupposti normalmente necessari (indicati nel primo comma dell'art. 696 cpc) per richiedere un accertamento tecnico preventivo ossia anche quando non c'è "l'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose”. Tale possibilità viene riconosciuta per l'accertamento e la relativa determinazione "dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”. Se si presenta un ricorso per la consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite il Consulente Tecnico d'Ufficio prima di depositare la sua relazione tenta di condurre le parti a una conciliazione. E se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a cui seguirà un decreto de giudice che attribuisce al verbale di conciliazione efficacia di titolo esecutivo valido anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Proprio per favorire la conciliazione tra le parti il codice prevede che il verbale di conciliazione sia esente dall'imposta di registro. Il codice di procedura prevede che se le parti non raggiungono un accordo in un eventuale successivo giudizio di merito, ciascuna delle parti può richiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti CONTINENZA disciplinata dall’art 39 del cpc, si verifica quando due azioni, contemporaneamente pendenti davanti a giudici diversi, abbiano identici soggetti e causa petendi e differiscano solo quantitativamente nel petitum nel senso che il petitum di una di esse è più ampio e tale da contenere il petitum dell'altra, cosicché la materia del contendere di un giudizio comprende e coinvolge la materia del contendere dell'altro. Quando si verificano tali presupposti il legislatore tende ad evitare l'emanazione di sentenze contraddittorie mediante la fusione della causa di minor contenuto in quella di contenuto più ampio. Infatti l'art. 39 c.p.c. al co. 2 dispone che se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la (—) e fissa con ordinanza un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa [Riassunzione] davanti al primo giudice (criterio della prevenzione). Se, invece, il giudice preventivamente adito non è competente per la causa successivamente proposta egli dichiara con sentenza la (—) e fissa con ordinanza il termine per la riassunzione davanti al secondo giudice (criterio dell'assorbimento). La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione. CONTROVERSIE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO EX ART. 512 C.P.C. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, instaura un giudizio di cognizione e provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617. Il giudice può, anche con l'ordinanza sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata. L'ordinanza in questione è sottoponibile al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi perché il giudizio che si apre ex art 512 ha ad oggetto non la sussistenza del diritto di credito o del suo ammontare o del privilegio (diritti sostanziali), ma più semplicemente si contesta il solo diritto al concorso, un diritto meramente processuale
costituzione comporta la contumacia della parte COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI NEL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE la costituzione dell‘attore deve avvenire entro 10 giorni dalla notificazione dell‘atto di citazione al convenuto. Quest‘ultimo è tenuto a costituirsi entro 20 giorni dall‘udienza indicata in citazione: in caso contrario perde la possibilità di sollevare eccezioni che non siano rilevabili d‘ufficio, di proporre domanda riconvenzionale e di chiamare terzi in causa. La costituzione in giudizio, sia dell'attore sia del convenuto, avviene normalmente a mezzo di un procuratore legale, mediante il deposito in cancelleria del proprio fascicolo (cosiddetto fascicolo di parte); il fascicolo dell'attore conterrà l'originale della citazione con la relazione di notifica alla controparte, la procura, se rilasciata con atto separato, e i documenti che offre in comunicazione; il fascicolo del convenuto conterrà la copia della citazione notificata, la comparsa di risposta, la procura, se rilasciata con atto autonomo e i documenti che offre in comunicazione COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONTUMACE La costituzione tardiva del contumace è consentita fino all‘udienza di precisazione delle conclusioni. La costituzione può avvenire mediante deposito della comparsa, della procura e degli eventuali documenti in cancelleria o in udienza. Il contumace che si costituisce tardivamente accetta la causa nello stato in cui si trova, salva la facoltà di disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal Giudice, le scritture contro di lui prodotte. Il contumace può, però, chiedere la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c., cioè può chiedere al giudice di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse (es. deduzione di prove), se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli hanno impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile. È giustificabile nei soli casi di provata contumacia involontaria, cioè non imputabile alla parte. L‘atto che concede la rimessione è una ordinanza, revocabile e modificabile dal giudice che l‘ha emessa DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL RICORSO PER CASSAZIONE A disciplinare la pronuncia in camera di consiglio è l'articolo 375 del codice di rito, il quale chiarisce in quali casi la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, decide in maniera semplificata. Ciò accade, nel dettaglio, quando i giudici:- dichiarano l'inammissibilità del ricorso sia principale che incidentale,- ordinano l'integrazione del contraddittorio o dispongono la notificazione dell'impugnazione nelle cause scindibili,- dichiarano l'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia,- decidono un regolamento di competenza o di giurisdizione,- accolgono o rigettano il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. DIFFERENZA TRA ECCEZIONI DI RITO ED ECCEZIONI DI MERITO Per Eccezione si intende qualunque deduzione opposta dal convenuto che valga a destituire di fondamento la domanda dell’attore. Le eccezioni di rito sono quelle con cui il proponente chiede che venga dato rilievo a un motivo di invalidità del processo o di inammissibilità del giudizio (ad esempio, il difetto di giurisdizione o di competenza), qualsiasi ragione per ritardare o evitare di dover eseguire una prestazione. Ciò può avvenire perché il convenuto contesta: il difetto di un presupposto, la mancanza di una delle condizioni dell’azione o la nullità di un atto processuale. Le eccezioni di merito sono costituite da fatti impeditivi, modificativi o estintivi e costituiscono fatti principali (al pari dei fatti costitutivi), in quanto rilevano direttamente ai fini dell’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza del diritto dedotto in giudizio e dunque sul merito della lite. DIFFERENZA TRA GIUDICATO FORMALE E GIUDICATO SOSTANZIALE Parlando di cosa giudicata formale si intende far riferimento alla stabilità che acquisisce un provvedimento decisorio del giudice, nel momento in cui non può più essere impugnato per via ordinaria. In altri termini, si ha cosa giudicata formale quando il provvedimento non è più contestabile in giudizio dalle parti né modificabile da parte del giudice. Della cosa giudicata formale si occupa espressamente l'art. 324 c.p.c. Benché il codice di rito faccia riferimento alla sola sentenza, la
previsione è estensibile a tutti i provvedimenti con contenuto decisorio, quindi anche ai decreti e alle ordinanze. Con il termine cosa giudicata in senso sostanziale si fa riferimento all'effetto di diritto sostanziale che produce la sentenza e che consiste nella determinazione dell'esistenza o dell'inesistenza di un diritto delle parti e nell'imporre a queste ultime l'obbligo di osservare quanto stabilito dal giudice. Il giudicato in senso sostanziale è unanimemente riconosciuto solo con riferimento alle sentenze che decidono in maniera irrevocabile sul merito, mentre la sua estensibilità anche agli altri provvedimenti con contenuto decisorio è dibattuta in dottrina DIFFERENZE TRA ATTO DI CITAZIONE E RICORSO le differenze stanno nel fatto che l'atto di citazione viene prima notificato al convenuto, e successivamente depositato in cancelleria con conseguente iscrizione a ruolo della causa; mentre il ricorso viene prima depositato in cancelleria e dopo che il giudice ha emesso il decreto nel quale viene indicata l'udienza di comparizione, viene notificato, insieme al decreto, al convenuto DIFFERENZE TRA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE La distinzione fondamentale tra comunicazione e notificazione sta in ciò che la prima non si attua necessariamente con l‘intermediazione di un soggetto estraneo (potendo il cancelliere assolvere al dovere di eseguire la comunicazione direttamente, ad esempio facendo sottoscrivere il destinatario, nel fascicolo d‘ufficio, la dichiarazione di aver preso conoscenza dell‘atto da comunicare), mentre la seconda ha bisogno, almeno nella sua concezione storica, dell‘attività di un terzo nella fase della trasmissione DIFFERENZE TRA ECCEZIONI IN SENSO STRETTO ED ECCEZIONI IN SENSO LATO È eccezione il mezzo di difesa del convenuto con cui vuole ottenere il rigetto della domanda. Le eccezioni si distinguono in: Eccezioni in senso stretto (o eccezioni in senso proprio): sono quelle riservate alla parte (solo questa può proporle); Eccezioni in senso lato (eccezioni in senso improprio): sono quelle rilevabili d’ufficio (il giudice può rilevarle anche se manca un’iniziativa della parte). DIFFERENZE TRA GIURISDIZIONE C.D. CONTENZIOSA E GIURISDIZIONE C.D. VOLONTARIA Nella giurisdizione volontaria l'intervento del giudice è giustificato dalla salvaguardia di un interesse privato; nella giurisdizione contenziosa l'intervento del giudice è giustificato dalla risoluzione di una controversia. La giurisdizione volontaria non è costituzionalmente rilevante. Nell'ipotesi di giurisdizione volontaria l'ordinamento avrebbe potuto affidare le tutele di questi interessi ad un altro soggetto rispetto al giudice civile, non c'è vincolo per il legislatore ordinario in tal senso. Altra differenza la troviamo nella natura del provvedimento finale: mentre in sede conteziosa i giudici emettono un provvedimento che è in grado di regolare con stabilità il rapporto controverso tra le parti in lite, nella giurisdizione volontaria, essendo ammessi in base ad una valutazione di opportunità che può mutare nel tempo, i provvedimenti del giudice possono essere in ogni tempo revocati o modificati DIFFERENZE TRA MEZZI DI IMPUGNAZIONE ORDINARI E STRAORDINARI Lo scopo dei mezzi di impugnazione è quello di provocare il controllo ed il riesame della decisione emessa, dinanzi ad un giudice diverso rispetto a quello che ha emesso la sentenza impugnata. I mezzi di impugnazione ordinari sono quelli la cui proponibilità condiziona il passaggio in giudicato (Cosa giudicata. Diritto processuale civile) della sentenza (regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione, revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell’art. 395). I mezzi di impugnazione straordinari possono invece essere proposti indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (revocazione per i motivi indicati nei nr. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, opposizione di terzo). DIFFERENZE TRA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI L'art. 615 c.p.c. prevede due forme di opposizione e distingue il caso in cui l'opposizione venga proposta prima dell'inizio dell'esecuzione dal caso in cui venga proposta ad esecuzione iniziata. La prima forma di opposizione riguarda la contestazione del diritto di
tutela generale delle pretese del creditore. Occorre precisare che, all’interno del libro dedicato al processo di esecuzione, come si vedrà, il nostro codice contempla oggi espressamente anche un'ipotesi di esecuzione indiretta. Nell'esecuzione diretta, invece, la prestazione non adempiuta dal debitore viene soddisfatta attraverso il ricorso all'organo giudiziario, che permette al creditore di conseguire l'utilità che gli spetta. In via generale, la procedura esecutiva tende a far conseguire al creditore esattamente la stessa utilità che avrebbe ottenuto se il debitore avesse adempiuto spontaneamente alla prestazione. Non sempre, però, questo è possibile e a ciò si tende a rimediare facendo conseguire al creditore un'utilità economicamente equivalente a quella specifica DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO La fase distributiva si apre quando, attraverso la liquidazione dei beni pignorati (ossia la loro trasformazione in denaro), si siano ottenute le somme necessarie per soddisfare il creditore procedente e quelli eventualmente intervenuti. L‘art. 509 stabilisce che il ricavato da distribuire è costituito da quanto proviene a titolo di prezzo delle cose vendute, di conguaglio delle cose assegnate, di rendita delle cose pignorate e di multa o risarcimento del danno da parte dell’aggiudicatario L‘art. 510 disciplina la distribuzione della somma ricavata. Il 1° comma prende in considerazione l‘ipotesi più semplice, ossia quando vi sia il solo creditore pignorante da soddisfare. In questo caso il giudice dispone a favore di costui il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. Nel caso in cui invece vi siano più creditori concorrenti sarà necessario formulare un progetto di distribuzione; questo piano di distribuzione deve rispettare questo ordine: In primo luogo vanno rimborsate le spese di giustizia, ossia le somme anticipate dal creditore procedente e dai creditori intervenuti che abbiano compiuto atti di impulso del procedimento; Dopodiché vanno soddisfatti i creditori privilegiati, ossia quelli i cui crediti siano assistiti da cause di prelazione; Poi il creditore pignorante (sempre che il suo credito non sia munito di cause di prelazione) ed i creditori chirografari intervenuti tempestivamente; Infine i creditori chirografari intervenuti tardivamente;Se alla fine dovessero residuare delle somme, queste andranno restituite al debitore escusso (o al terzo che ha subito l’espropriazione). Dalla somma da distribuire vanno previamente detratte le somme accantonate che spetterebbero ai creditori intervenuti senza titolo esecutivo ed i cui crediti non siano stati riconosciuti dal debitore. L‘accantonamento è disposto dal giudice dell‘esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché costoro possano dotarsi di un titolo esecutivo; in ogni caso tale periodo non può essere superiore a 3 anni. Decorso tale termine, il giudice fissa un‘udienza e procede alla distribuzione delle somme accantonate (tenendo conto anche dei creditori che nel frattempo si siano muniti di titolo esecutivo). L‘eventuale eccedenza, come detto, viene consegnata al debitore o al terzo che ha subito l‘espropriazione. L‘art. 511 dispone che i creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’art. 499. È questa la c.d. domanda di sostituzione, con la quale il creditore si fa assegnare il credito che il suo debitore vanta verso un terzo sottoposto ad espropriazione forzata. Questo istituto si distingue dall’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. (con la quale presenta qualche assonanza), perché prescinde dalle condizioni di ammissibilità di questa. L‘art. 512 si occupa delle controversie che possono sorgere in sede di distribuzione del ricavato tra i creditori concorrenti oppure tra il debitore (o il terzo assoggettato all’espropriazione) ed uno o più creditori, prevedendo una disciplina ad hoc. La nuova formulazione dell‘art. 512 dispone che in caso di contestazioni in sede distributiva, il giudice non istruisce la causa, ma decide allo stato degli atti con un‘ordinanza, e dunque non può acquistare autorità di giudicato. Quest‘ordinanza sarà poi impugnabile solo mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617. Nella nuova
impostazione dell‘art. 512 dunque, le contestazioni in sede distributiva danno ingresso ad un procedimento più celere e sommario (allo stato degli atti), che esaurisce i suoi effetti nell‘ambito della procedura esecutiva L‘art. 512 prevede anche che il giudice dell‘esecuzione, con l‘ordinanza, può disporre la sospensione della distribuzione del ricavato. DIVERSE FORME DI NOTIFICAZIONE PREVISTE DAL CODICE DI RITO Notificazione in mani proprie art 138cpc La norma in analisi indica la forma di notificazione che assicura le più ampie garanzie in ordine alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario. La norma, come è noto, prevede che l'ufficiale giudiziario debba eseguire la notificazione, di regola, a mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non sia possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione di competenza. A tale forma di consegna è equiparato il rifiuto di riceversi l'atto opposto dal destinatario. Delle varie ipotesi di notifica, è senz'altro quella in relazione alla quale si pongono minori problemi, anche perché è ovvio che la consegna dell'atto a mani proprie (o il rifiuto opposto dal destinatario personalmente) è certamente idonea a garantire quella conoscenza legale che rappresenta lo scopo cui l'intero sistema delle notifiche è preordinato, ed è per questo che essa rende irrilevante qualsiasi indagine sulla residenza, domicilio o dimora del soggetto cui la notifica è diretta. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio art 139cpc È noto che, se non avviene a norma dell'art. 138 c.p.c., la notificazione deve essere fatta, in primo luogo, nel comune in cui il destinatario ha la residenza, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio, o esercita l'industria o il commercio. La giurisprudenza appare sostanzialmente monolitica nell'affermare che l'art. 139 c.p.c., nel prevedere che, se la notifica si esegue nel luogo di residenza, la consegna possa essere effettuata nella casa di abitazione del destinatario, o dove questo ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, indica una serie di possibilità tra di loro alternative, ma non fissa un ordine da rispettare. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia art 140cpc se esistono elementi idonei a far sorgere il dubbio circa la esattezza della individuazione dei luoghi di residenza, dimora o domicilio, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere le opportune ricerche, ed il giudice deve poi procedere alle relative verifiche, per poter decidere sulla validità della notifica effettuata, ed eventualmente disporne la rinnovazione. Notificazione presso il domiciliatario. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti: Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario e non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero DOMANDA RICONVENZIONALE ricorre quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda proposta dall’attore, propone una contro domanda con la quale non si limita a chiedere il rigetto della domanda dallo stesso attore proposta ma chiede un provvedimento positivo sfavorevole all’attore che va, perciò, oltre il rigetto della domanda principale, ovvero domanda un accertamento della propria pretesa con effetti di giudicato. ECCEZIONE RICONVENZIONALE ricorre quando l’istanza del convenuto è diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l’efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall’attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda dedotta in giudizio dall’attore. ECCEZIONI DI MERITO le eccezioni di merito sono lo strumento difensivo del convenuto, sono costituite da fatti impeditivi, modificativi o estintivi e costituiscono fatti principali (al pari dei fatti costitutivi), in quanto rilevano direttamente ai fini dell’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza del diritto dedotto in giudizio e dunque sul merito della lite. ECCEZIONI DI RITO Per Eccezione si intende qualunque deduzione opposta dal convenuto che valga a destituire di fondamento la domanda dell’attore. Le eccezioni di rito sono quelle con
sentenza e diviene, quindi, appellabile, quando disponga che le opere siano eseguite con modalità contrastanti, modificanti, eccedenti il titolo o, comunque, idonee ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, oppure quando pronunci sulla conformità al titolo di opere che l‘obbligato affermi di aver già eseguito spontaneamente o, ancora, quando decida questioni sull‘esistenza del diritto di procedere all‘esecuzione o sulla portata sostanziale del titolo ESECUZIONE PER CONSEGNA O PER RILASCIO è il primo tipo di esecuzione in forma specifica prevista dal nostro cpc. Con essa il potere di fatto sul bene oggetto di esecuzione viene trasferito da chi lo esercita a chi ha il diritto di esercitarlo. Occorre preliminarmente individuare quale diritto sostanziale si vuole soddisfare mediante il procedimento esecutivo: se, ad esempio, all’avente diritto è stato riconosciuto un diritto reale sul bene, egli ne acquisterà il possesso; se, invece, gli è stato riconosciuto un diritto personale di godimento, ne acquisterà la detenzione. Il diritto di avvalersi del procedimento di esecuzione per consegna o rilascio è individuato dall'articolo 2930 del codice civile, il quale sancisce che, se non è stato adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenerne, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile, la consegna o il rilascio forzati. Il precetto per consegna o rilascio deve avere una portata più specifica. Oltre al contenuto generale indicato dall'articolo 480 del codice di procedura civile, il precetto con il quale si avvia tale forma di processo di esecuzione deve contenere anche la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede la consegna o il rilascio. Laddove il titolo esecutivo disponga circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine, il quale potrebbe essere anche più lungo di quello indicato nell'articolo 482 c.p.c. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE È un procedimento esecutivo giudiziario che ha ad oggetto i beni mobili di proprietà del debitore, che vengono sottratti coattivamente al possessore con il pignoramento, allo scopo di soddisfare il creditore, con la loro vendita o assegnazione. Si parla di:ESPROPRIAZIONE PRESSO IL DEBITORE, se i beni si trovano presso il debitore;ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI, se i beni si trovano presso altri soggetti diversi dal debitore;L‘art 513 e ss. del codice di procedura civile si occupano di espropriazione mobiliare presso il debitore. Secondo quanto previsto dalle norme generali in materia di espropriazione, il creditore deve preliminarmente provvedere a notificare al debitore il precetto con cui intima a tale soggetto il pagamento, entro 10 gg, delle somme a lui dovute pena l‘esecuzione forzata, unitamente al titolo esecutivo che attesta l‘esistenza del credito. Trascorso inutilmente il termine previsto dal precetto, si può procedere con il pignoramento dei beni del debitore, sia mobili che immobili. Durante l‘esecuzione del pignoramento, l‘ufficiale giudiziario deve indirizzarsi verso quei beni che ritiene di facile liquidazione, limitatamente al valore di quanto precettato aumentato della metà. I beni pignorabili dall‘ufficiale giudiziario sono beni mobili, denaro e titoli di credito. L‘art 514 cpc indica i cd beni impignorabili : Sono assolutamente impignorabili: art 514 cpc Le cose sacre e quelle che servono all‘esercizio del culto; L‘anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, tavoli, armadi (indispensabili alla vita del debitore e della famiglia); Le armi e gli oggetti che il debitore ha l‘obbligo di conservare per l‘adempimento di un pubblico servizio; Sono invece relativamente impignorabili: art 515 cpc Le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per la sua coltivazione, che possono essere pignorate solo insieme al fondo stesso. Gli strumenti indispensabili per l‘attività lavorativa del debitore, che possono essere pignorati solo nei limiti di 1/5. Questo limite però non si applica quando il debitore sia costituito in forma societaria (ossia quando si tratti di una S.r.l. o spa). ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO il processo esecutivo si estingue quando ha raggiunto il suo scopo specifico, l'esecuzione si può anche estinguere per rinuncia o per inattività delle parti. Nella prima ipotesi il processo si estingue se prima dell'aggiudicazione o
dell'assegnazione il creditore pignorante e quelli intervenuti (muniti di titolo esecutivo) rinunciano agli atti. Esso si estingue anche nel caso in cui, dopo la vendita, rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. L'estinzione per inattività delle parti si verifica, invece, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando le parti non proseguono o non riassumono il processo esecutivo nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice dell'esecuzione. L'estinzione può aversi anche per mancata comparizione delle parti all'udienza per due volte consecutive, fatta eccezione per l'udienza in cui ha luogo la vendita. L'estinzione è dichiarata dal giudice con ordinanza che può essere oggetto di reclamo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo esecutivo. Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione, il giudice dispone sempre anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Occorre fare una distinzione che interessa gli effetti dell'estinzione. Se essa infatti interviene prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, allora gli atti compiuti fino a quel momento perdono efficacia. Se l'estinzione interviene successivamente la somma ricavata verrà restituita al debitore FASE DECISORIA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Costituisce la fase conclusiva del processo di cognizione, che si chiude con l'emissione del tipico provvedimento decisorio, la sentenza. Il giudice può rimettere la causa in decisione nelle ipotesi previste dall' art 187 c.p.c. senza dare corso alla fase istruttoria, oppure conclusa la fase istruttoria, assunti i mezzi di prova ad opera delle parti o assunti d'ufficio. Il passaggio, in entrambi i casi, dalla fase istruttoria a quella decisoria, avviene mediante la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti. Il giudice rimettendo la causa al collegio, invita le parti a indicare le conclusioni che intendono sottoporre al collegio, sempre rifacendosi a quelle riportate negli atti introduttivi. L'art 187 c.p.c. dispone che la remissione delle conclusioni investe il collegio di tutta la causa. La disposizione fa riferimento alle ipotesi in cui il tribunale decide in composizione collegiale ecco perché si parla di rimessione della causa al collegio per la precisazione delle conclusioni. Ad oggi le ipotesi in discussione sono minime, in quanto il tribunale di regola giudica come organo monocratico, quindi le conclusioni sono precisate direttamente davanti al giudice singolo. Quando è espressamente dettato dalla legge che sia il collegio a pronunciarsi il giudice ha il compito di preparare e istruire la causa e poi rimetterla al collegio per la decisione. Tornando alla precisazione delle conclusioni quale passaggio dalla fase di trattazione a quella decisoria, dobbiamo analizzare in cosa consista la precisazione. Riguardo il contenuto delle precisazioni: ha un contenuto minimo, cioè le parti precisano la richiesta di tutela relativamente alla situazione giuridica oggetto del processo; può avere anche un contenuto eventuale nel senso che avviene una riproposizione all'organo della decisione delle questioni decise dal giudice istruttore con ordinanza questioni in ordine alle quali, in casi di mancata riproposizione, il collegio non può tornare, non essendo tra quelle da decidersi con sentenza. Per quanto riguarda le attività consentite alle parti in sede di precisazioni: le parti non posso in questa fase proporre atti che riguardano altri momenti del processo, quali proporre domande, rilevare eccezioni ecc., possono solo limitarsi a precisare le proprie conclusioni, spesso riducendo la portata delle conclusioni presentate inizialmente, rinuncia la parte ad una delle domande proposte oppure riduce il petitum della domanda originaria. Per quanto riguarda il rilievo delle precisazioni delle conclusioni, ciò consente di fare il punto su eventuali modificazioni alle conclusioni rassegnate inizialmente, la vittoria e la soccombenza si valuta sulla base delle richieste formulate o ribadite in sede di precisazione delle conclusioni FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE La fase introduttiva del giudizio in cassazione è il ricorso. Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario a critica vincolata, che da ingresso al c.d. giudizio di legittimità. È un mezzo di impugnazione ordinario perché condiziona il passaggio in giudicato (formale) della sentenza ed è a sua volta condizionato dal passaggio in giudicato (art. 324). È a critica vincolata perché attraverso esso non può farsi valere una qualsiasi censura alla sentenza impugnata; esso è infatti proponibile per i soli motivi previsti dalla legge (all‘art. 360). Da ingresso al giudizio di
di 90 giorni se si notifica in Italia, 150 giorni se si notifica all' estero. La costituzione in giudizio è l’atto con cui l'attore e il convenuto assumono la presenza ufficiale nel processo depositando in cancelleria il fascicolo contenente gli atti introduttivi. La parte non costituita è dichiarata contumace, mentre la parte, che pur essendosi costituita, non compare alle udienze, si dice assente. L’attore, entro 10 giorni dalla notifica della citazione al convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo di un avvocato, o personalmente nei casi consentiti dalla legge. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di un avvocato, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. La comparsa di risposta è il primo atto difensivo del convenuto, deve proporre in questo atto tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti in essere nella domanda dall'attore. All' atto di costituzione dell'attore o della costituzione del convenuto, su presentazione di un'apposita istanza scritta della parte che prende il nome di nota d' iscrizione a ruolo, il cancelliere deve iscrivere la causa nel ruolo generale e formare il fascicolo d'ufficio. Con la costituzione delle parti, o di una di esse, si esaurisce la fase introduttiva del processo di cognizione, con la quale si realizza il contatto tra le parti e il giudice. FASI NELLE QUALI SI ARTICOLA IL GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE le tre fasi fondamentali del processo di cognizione sono: introduzione, trattazione, decisone. la fase di introduzione vede protagoniste le parti, cioè l'attore che propone la domanda, e il convenuto, che è chiamato in giudizio dall'attore; hanno luogo gli atti introduttivi delle parti nel processo: dell’attore con l'atto di citazione, e del convenuto con la comparsa di risposta, l'oggetto del processo diviene immutabile. nella fase della trattazione protagonista, oltre alle parti, è il giudice istruttore, che ha il compito di individuare gli argomenti giuridici e di fatto della causa e procedere, eventualmente, all'istruzione probatoria, cioè del passaggio in decisione; ha inizio con la prima udienza, e come abbiamo detto ci sono due fai una di trattazione diretta all'esposizione e discussione delle domande e delle eccezioni e si suddivide in momento preparatorio e trattazione vero e proprio, l'istruzione probatoria fa sempre parte della fase di trattazione e consiste nell'attività diretta all'acquisizione delle prove. nella terza fase, quella di decisione, il giudice decide la causa sulla base della trattazione e dell'istruttoria compiuta, e si conclude con l'emanazione della sentenza. FILTRO IN APPELLO si tratta di una modalità decisoria che dovrebbe permettere al giudice d'appello di effettuare una prima cernita e liberarsi nella fase iniziale del giudizio delle cause che gli sembrino prive di fondamento. Si tratta di un particolare strumento decisorio che dovrebbe consentire alla prima udienza di trattazione del giudizio di appello, di definire rapidamente l'impugnazione quando questa non ha la probabilità di essere accolta. Questo filtro non è altro che una dichiarazione di inammissibilità anomala, non è in discussione un vizio formale dell'atto d'appello, ma viene in risalto l'eventuale infondatezza dell'impugnazione proposta, riguarda gli appelli manifestamente infondati. Può trovare applicazione in tutte le controversie tranne che in due casi: le cause decise in primo grado con il rito sommario di cognizione; le cause per le quali è previsto l‘intervento obbligatorio del pubblico ministero. essa va pronunziata alla prima udienza di trattazione e sentite le parti e prima di procedere alla trattazione FUNZIONE DI NOMOFILACHIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE È uno dei compiti essenziali della Corte di Cassazione: vigilare sull'esatta e uniforme interpretazione della legge. Tale funzione tende ad assicurare l'unità del diritto oggettivo nazionale e si realizza soprattutto con le pronunce delle Sezioni Unite. A tal fine, il primo Presidente può disporre che la Corte di Cassazione pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto decisa in maniera differente dalle singole sezioni e sui ricorsi che presentano una questione di massima di particolare importanza. la funzione di nomofilachia della Cassazione si articola in due sottofunzioni ben distinte: da un lato, quella di garantire l'attuazione della legge nel caso concreto, realizzando il profilo giurisdizionale in senso stretto, dall‘altro quella di fornire
indirizzi interpretativi ―uniformi‖ per mantenere, nei limiti del possibile, l'unità dell‘ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza GIUDIZIO DI RINVIO Entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza con cui la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la causa può essere riassunta davanti al giudice di rinvio, perché possa svolgersi la fase rescissoria. La riassunzione si fa mediante citazione notificata personalmente alla controparte ad opera di una delle parti della fase rescindente. Il giudizio di rinvio non è la continuazione del giudizio d‘appello, né la sua rinnovazione, bensì la fase rescissoria del giudizio di cassazione diretta a colmare il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia d‘annullamento. La mancata riassunzione della causa nel termine previsto o il verificarsi di una causa di estinzione del giudizio di rinvio, comporta l‘estinzione dell‘intero processo. L‘art. 394 c.p.c. dispone che il giudizio di rinvio è disciplinato dalle norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa; il terzo comma stabilisce, però, che le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata. Emerge quindi ancora più evidente la distinzione del giudizio di rinvio rispetto al giudizio d‘appello, in quanto le preclusioni maturate nel processo definito con la sentenza cassata non possono rimuoversi in sede di rinvio GIURAMENTO DECISORIO E quello utilizzato dalla parte per provare i propri assunti nel caso in cui non abbia a disposizione altri mezzi di prova. La parte può deferirlo in qualsiasi momento, ovverosia può chiedere al giudice istruttore in qualsiasi stato del processo che l'altra parte giuri su determinati fatti, esposti attraverso articoli separati, dal contenuto chiaro e specifico. L'altra parte, a questo punto, deve dichiararsi pronta a giurare: finché non l'abbia fatto può a sua volta riferire il giuramento all'avversario. Dal momento in cui la parte si dichiara pronta a prestare giuramento, non sarà più possibile, per colui che l'abbia deferito o riferito, revocarlo. Tuttavia, è revocabile il giuramento la cui formula è stata modificata dal giudice nel momento della sua ammissione. L'ammissione del giuramento avviene con ordinanza del collegio (da intendersi nel senso generale di organo giudicante), da notificarsi personalmente alla parte. Laddove su di essa sorgano contestazioni, sarà lo stesso collegio a deciderne. è prestato dalla parte personalmente dinanzi al giudice istruttore il quale lo ammonisce dell'importanza morale dell'atto e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false. Il giurante, quindi, procede pronunciando il giuramento. L'eventuale assenza all'udienza sia giustificata dispone l'assunzione del giuramento anche fuori della sede giudiziaria. GIURAMENTO ESTIMATORIO Il giuramento estimatorio è deferito dal giudice quando non è possibile altrimenti determinare il valore di una cosa: si tratta di una ipotesi di giuramento suppletorio (art. 2736 del c.c.) In tali casi il giudice deferirà il giuramento ad una delle parti sul valore della cosa, fissando però una taxatio, ossia un valore massimale, il cui superamento da parte del giurante renderà inefficace il giuramento GIURAMENTO SUPPLETORIO è quello che viene deferito dal giudice d'ufficio al fine di giungere a una decisione, quando, dopo l'istruttoria, le domande e le eccezioni delle parti, pur non del tutto sfornite di prova, non sono pienamente dimostrate. Se la causa è riservata alla decisione collegiale, tale giuramento può essere deferito solo dal collegio. Una specie di giuramento suppletorio è quello estimatorio, ovverosia quello che ha la finalità di accertare il valore della cosa domandata, quando non vi si possa provvedere in altro modo. In tal caso, è fondamentale che il collegio determini la somma entro la quale il giuramento ha efficacia. Ad eccezione del fatto che il giuramento suppletorio non può essere riferito dalla parte da esso interessata all'altra parte, a tale tipologia di prova si applicano le stesse previsioni analizzate con riferimento al giuramento decisorio, al quale, quindi, esso si uniforma per quanto riguarda le modalità della prestazione, la sua mancanza e la revocabilità