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Diritto costituzionale 2, appunti presi a lezione per l'esame del pre-appello
Tipologia: Appunti
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prima lezione Si cercherà di mettere un po’ in discussione il sistema delle fonti evidenziandone gli aspetti problematici in modo da individuare quale sia la funzione del sistema delle fonti. Il potere politico è il potere di determinare e condizionare comportamenti altrui attraverso il diritto. Il potere politico si esprime attraverso la produzione di diritto e si fa rispettare con la forza. La questione della legittimazione del potere ci pone nella posizione di domandarci per quale ragione noi dovremmo ritenere che quel potere è legittimo e che dunque ai nostri occhi sia anche accettabile. Perché consideriamo come legittimo un determinato potere? Essendo il diritto la voce del potere politico questo fa sì che il problema della legittimazione del diritto sia una questione cruciale. Il potere legittimo appare ai nostri occhi come accettabile perché giustifichiamo una decisione come legittima quando proviene da un soggetto legittimo.Ad esempio la legge, espressione del diritto del parlamento, è legittima quando è accettata la sua efficacia prescrittiva. Il diritto è dunque percepito come una legge legittima: “magari io non condivido il contenuto concreto di quella legge, ma ne accetto la sua efficacia prescrittiva, la sua capacità di condizionare anche il mio comportamento perché la percepisco appunto come proveniente da un potere legittimo”. Il sistema delle fonti, pertanto, oltre ad avere una funzione pratica, ha una funzione legittimante del diritto perché fa sì che ai nostri occhi sia accettabile la regola posta. Il sistema delle fonti è quindi un meccanismo che ha la funzione di rendere accettabile la regola di diritto posta, l’alternativa alla legittimazione è un diritto coercitivo. La legittimazione è lo strumento con cui si genera consenso attorno e verso la regola di diritto, il consenso permette alla regola di svincolarsi dalla sua sanzione: più è basso il consenso, più è necessario, per la legittimazione di una norma, che quella norma sia assistita da un meccanismo articolato ed efficace di sanzione dal momento che non puo’ reggersi su una quota più o meno intensa di adesione volontaria. Maggiore è invece il consenso, minore sarà la necessità coercitiva. La legittimazione del diritto, dunque, viene garantita dall’esistenza di un sistema delle fonti. Questa è la ragion pratica per cui un ordinamento liberale è destinato a durare di più rispetto ad uno illiberale e totalitario, infatti una norma di diritto liberale genera intorno a sé un consenso che la stabilizza nel tempo, invece una norma illiberale riduce intorno a sé il consenso e questo implica che sia assistita da una norma secondaria, la quale generi una sanzione repressiva del dissenso creato dalla norma illiberale. Ciò non vuol dire che il diritto debba sempre assecondare la folla, ma vuol dire che il diritto deve prodursi attraverso meccanismi che generino quel consenso, che lo favoriscano, che lo alimentino. Il diritto va inteso come processo di integrazione politica, ossia è necessario produrre diritto con un meccanismo che favorisca il consenso. Il diritto si produce attraverso un meccanismo che favorisce la legge che si generi intorno ad un consenso. Se la legge, già dalla nascita, è di imposizione di una parte su un altro, quella legge sfavorirà il consenso e favorirà il dissenso.
Laddove la sanzione è applicata come eccezione, il diritto è solido e tende a durare nel tempo. Invece laddove la sanzione è la regola e la regola rispettata è l’eccezione, il sistema è debole, quindi si avrà l’effetto contrario poiché tutte le risorse di quell’ordinamento, peraltro chiuso, saranno indirizzate a far rispettare le regole poste dallo stesso ordinamento → ciò che accadde con le dittature ed i totalitarismo ad esempio, dove apparati di controllo e polizia sono i più sviluppati. L’ordinamento invece basato sul consenso avrà un apparato ridotto di controllo solo per reprimere le eccezioni. Qual è il tipo di legittimazione che il sistema delle fonti offre al diritto? Quando parliamo di legittimazione, in genere ne nominiamo tre:
Il sistema delle fonti opera una funzione di legittimazione sotto tre profili:
Un altro esempio di tipo di atto fonte:
regolamento è stato autorizzato a sostituirsi alla legge senza avere la copertura legislativa, la quale dovrebbe ricondurre il regolamento alla volontà popolare, secondo il meccanismo della legittimazione democratica.
Facciamo coincidere l’origine del sistema delle fonti con la nascita dello Stato di diritto. E’ infatti qui che il potere politico viene messo dentro al diritto e non più fuori. Dal punto di vista della forma di stato è comunemente accettato cominciare a parlare di sistema delle fonti con riferimento allo stato liberale di diritto. Il sistema delle fonti assume una sua precisa fisionomia. Lo stato liberale di diritto è quello in cui si affermano definitivamente i parlamenti nazionali, in cui è rappresentata la nuova classe emergente ossia la borghesia, la classe che darà il via alle grandi rivoluzioni borghesi contro l’antico regime (fatto dal monarca assoluto e dai privilegi che il monarca concedeva di volta in volta agli aristocratici - vi era un cosiddetto ordinamento di status particolari). L’obiettivo della borghesia è quello di fare piazza pulita attraverso la legge fatta dal parlamento, che non distingue più da status a status. E’ una legge che in nome dell’uguaglianza formale ed astratta tratta tutti allo stesso modo, con il presupposto che quel modo andava bene a chi sedeva in parlamento, ossia il frammento della società privilegiata che faceva leggi generali ed astratte e che poi diceva che quelle leggi fossero espressione della volontà generale (finzione). Su queste contraddizioni dello stato liberale di diritto si afferma un corrispondente modello del sistema delle fonti con le seguenti caratteristiche:
→l'interpretazione conforme alla costituzione. Negli ultimi anni è stata la Corte Costituzionale a spingere affinché siano i giudici a utilizzare questo argomento, invece che sollevare questioni ipotetiche. Il giudice deve sforzarsi di dare l'interpretazione conforme alla costituzione e quindi, di portare a coerenza i significati della legge con quelli della Costituzione che sta sopra. L'interpretazione conforme come canone, ossia come argomento interpretativo, ha sempre una direzione ben precisa. Chi è che imprime significati all’altra fonte? Chi è che orienta? La fonte che sta sopra. E’ la costituzione che orienta i contenuti della legge, si tratta di una traduzione, sul versante dell’interpretazione, del principio gerarchico. E’ la fonte più forte che imprime significato alla fonte gerarchicamente subordinata e non il contrario. Quand’è che si utilizza l’argomento dell'interpretazione a rovescio? La dottrina delle norme programmatiche era in parte una dottrina svalutativa della costituzione, aveva la funzione di dire che quella parte della costituzione era riservata al legislatore. Fintanto che il legislatore non interviene, la Costituzione non esprime significati immediatamente spendibili. La dottrina delle norme programmatiche è volta a sterilizzare l’efficacia della costituzione. Quando si ritiene che una parte della Costituzione non deve essere attuata, si dice che quella parte ha natura programmatica. Questo atteggiamento rovescia l’ordine della gerarchia poiché la Costituzione assume significato solo se la legge, che sta sotto, dà attuazione alla Costituzione. Si tratta di un argomento retorico che svaluta la funzione prescrittiva della Costituzione. Quando invece si considera che è la Costituzione a porre degli obblighi e che la fonte subordinata deve, allora si procede secondo l’ordine gerarchico corretto. E se il legislatore non interviene? Allora, vi è un omissione legislativa. L’illegitimazione costituzionale non è data solo dal fare leggi contrarie alla Costituzione, ma anche dal non fare leggi che la costituzione prevede. Il rischio di questo primo strumento è che i giudici, nell’ansia di cercare interpretazioni conformi, possano far dire alla disposizione qualcosa che quel testo non regge e quindi, di andare contro la lettera della legge.
eccellenza dei testi legislativi). In quel decennio questo meccanismo ha funzionato e ha prodotto queste importanti leggi di riforma.
Le regole sulla nostra forma di governo sono a debole razionalizzazione, vuol dire che sono relativamente scarne: disciplinano il rapporto di fiducia, come si conferisce e come si toglie, ma le dinamiche dei rapporti in concreto e quindi del peso degli organi costituzionali - parlamento e governo
La legge 400 prova a ordinare e a disciplinare in modo più rigoroso le fonti subordinate - (art.17) - i regolamenti dell’esecutivo. La pretesa della legge 400 era quello di uniformare la disciplina delle fonti subordinate e darne una disciplina tipizzata, valida una volta per tutte, ponendo al centro del sistema delle fonti subordinate questo atto tipizzato, ossia il regolamento dell’esecutivo, che noi studiamo come prototipo della fonte subordinata. Dato che le fonti subordinate stanno sotto la legge, possiamo dire che si tratta quantomeno di una pretesa più fondata della precedente. Dal punto di vista formale la legge 400 ne avrebbe avuto la forza, ma anche questo tentativo si è rivelato fallimentare perché il regolamento dell’esecutivo non è mai diventato la fonte comune per l’attuazione delle leggi. Il governo forte sfugge (fuga dal regolamento), dato che la procedura per attuare regolamenti è complessa e si trovano altre fonti che sfuggono al regolamento: si tratta di fonti atipiche, decreti ministeriali o altre fonti elaborate ad hoc ma che non rispettano il paradigma formale che è la legge 400. Nonostante la semplificazione del sistema istituzionale tramite il sistema maggioritario, la corrispondente semplificazione e razionalizzazione sul versante del sistema delle fonti non si verifica.
quali contribuiscono ulteriormente ad allontanarci da quel modello ideale del parlamento come luogo centrale di integrazione politica e della legge come strumento di integrazione politica. Quali sono gli elementi che ci allontanano ancor di più? Si accentua innanzitutto il fenomeno dell’abuso della decretazione d’urgenza. I governi più forti prediligono farsi le leggi da sé. Si preferiscono i decreti legge al posto dei disegni di legge presentati al parlamento. Le forme tradizionali di abuso del decreto legge che già prima si erano manifestate erano la reiterazione, il difetto dei presupposti legittimanti, il decreto legge utilizzato per modificare il codice di procedura civile, ma se ne fanno di nuove più sofisticate che oggi stanno diventando sempre più prassi consolidate: