Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Appunti anno 2022 prof Losana, Appunti di Diritto Costituzionale Delle Fonti Normative

Diritto costituzionale 2, appunti presi a lezione per l'esame del pre-appello

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 29/01/2023

euphorbiadulcis
euphorbiadulcis 🇮🇹

10 documenti

1 / 97

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO COSTITUZIONALE II
prima lezione
Si cercherà di mettere un po’ in discussione il sistema delle fonti evidenziandone gli aspetti
problematici in modo da individuare quale sia la funzione del sistema delle fonti.
Il potere politico è il potere di determinare e condizionare comportamenti altrui attraverso il diritto. Il
potere politico si esprime attraverso la produzione di diritto e si fa rispettare con la forza.
La questione della legittimazione del potere ci pone nella posizione di domandarci per quale ragione
noi dovremmo ritenere che quel potere è legittimo e che dunque ai nostri occhi sia anche accettabile.
Perché consideriamo come legittimo un determinato potere? Essendo il diritto la voce del potere
politico questo fa sì che il problema della legittimazione del diritto sia una questione cruciale. Il potere
legittimo appare ai nostri occhi come accettabile perché giustifichiamo una decisione come legittima
quando proviene da un soggetto legittimo.Ad esempio la legge, espressione del diritto del parlamento,
è legittima quando è accettata la sua efficacia prescrittiva. Il diritto è dunque percepito come una
legge legittima: “magari io non condivido il contenuto concreto di quella legge, ma ne accetto la sua
efficacia prescrittiva, la sua capacità di condizionare anche il mio comportamento perché la
percepisco appunto come proveniente da un potere legittimo”.
Il sistema delle fonti, pertanto, oltre ad avere una funzione pratica, ha una funzione legittimante del
diritto perché fa sì che ai nostri occhi sia accettabile la regola posta. Il sistema delle
fonti è quindi un meccanismo che ha la funzione di rendere accettabile la regola di diritto posta,
l’alternativa alla legittimazione è un diritto coercitivo. La legittimazione è lo strumento con cui si
genera consenso attorno e verso la regola di diritto, il consenso permette alla regola di svincolarsi
dalla sua sanzione: più è basso il consenso, più è necessario, per la legittimazione di una norma, che
quella norma sia assistita da un meccanismo articolato ed efficace di sanzione dal momento che non
puo’ reggersi su una quota più o meno intensa di adesione volontaria. Maggiore è invece il consenso,
minore sarà la necessità coercitiva.
La legittimazione del diritto, dunque, viene garantita dall’esistenza di un sistema delle fonti.
Questa è la ragion pratica per cui un ordinamento liberale è destinato a durare di più rispetto ad uno
illiberale e totalitario, infatti una norma di diritto liberale genera intorno a sé un consenso che la
stabilizza nel tempo, invece una norma illiberale riduce intorno a sé il consenso e questo implica che
sia assistita da una norma secondaria, la quale generi una sanzione repressiva del dissenso creato
dalla norma illiberale. Ciò non vuol dire che il diritto debba sempre assecondare la folla, ma vuol dire
che il diritto deve prodursi attraverso meccanismi che generino quel consenso, che lo favoriscano,
che lo alimentino.
Il diritto va inteso come processo di integrazione politica, ossia è necessario produrre diritto con un
meccanismo che favorisca il consenso.
Il diritto si produce attraverso un meccanismo che favorisce la legge che si generi intorno ad un
consenso. Se la legge, già dalla nascita, è di imposizione di una parte su un altro, quella legge
sfavorirà il consenso e favorirà il dissenso.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61

Anteprima parziale del testo

Scarica Appunti anno 2022 prof Losana e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale Delle Fonti Normative solo su Docsity!

DIRITTO COSTITUZIONALE II

prima lezione Si cercherà di mettere un po’ in discussione il sistema delle fonti evidenziandone gli aspetti problematici in modo da individuare quale sia la funzione del sistema delle fonti. Il potere politico è il potere di determinare e condizionare comportamenti altrui attraverso il diritto. Il potere politico si esprime attraverso la produzione di diritto e si fa rispettare con la forza. La questione della legittimazione del potere ci pone nella posizione di domandarci per quale ragione noi dovremmo ritenere che quel potere è legittimo e che dunque ai nostri occhi sia anche accettabile. Perché consideriamo come legittimo un determinato potere? Essendo il diritto la voce del potere politico questo fa sì che il problema della legittimazione del diritto sia una questione cruciale. Il potere legittimo appare ai nostri occhi come accettabile perché giustifichiamo una decisione come legittima quando proviene da un soggetto legittimo.Ad esempio la legge, espressione del diritto del parlamento, è legittima quando è accettata la sua efficacia prescrittiva. Il diritto è dunque percepito come una legge legittima: “magari io non condivido il contenuto concreto di quella legge, ma ne accetto la sua efficacia prescrittiva, la sua capacità di condizionare anche il mio comportamento perché la percepisco appunto come proveniente da un potere legittimo”. Il sistema delle fonti, pertanto, oltre ad avere una funzione pratica, ha una funzione legittimante del diritto perché fa sì che ai nostri occhi sia accettabile la regola posta. Il sistema delle fonti è quindi un meccanismo che ha la funzione di rendere accettabile la regola di diritto posta, l’alternativa alla legittimazione è un diritto coercitivo. La legittimazione è lo strumento con cui si genera consenso attorno e verso la regola di diritto, il consenso permette alla regola di svincolarsi dalla sua sanzione: più è basso il consenso, più è necessario, per la legittimazione di una norma, che quella norma sia assistita da un meccanismo articolato ed efficace di sanzione dal momento che non puo’ reggersi su una quota più o meno intensa di adesione volontaria. Maggiore è invece il consenso, minore sarà la necessità coercitiva. La legittimazione del diritto, dunque, viene garantita dall’esistenza di un sistema delle fonti. Questa è la ragion pratica per cui un ordinamento liberale è destinato a durare di più rispetto ad uno illiberale e totalitario, infatti una norma di diritto liberale genera intorno a sé un consenso che la stabilizza nel tempo, invece una norma illiberale riduce intorno a sé il consenso e questo implica che sia assistita da una norma secondaria, la quale generi una sanzione repressiva del dissenso creato dalla norma illiberale. Ciò non vuol dire che il diritto debba sempre assecondare la folla, ma vuol dire che il diritto deve prodursi attraverso meccanismi che generino quel consenso, che lo favoriscano, che lo alimentino. Il diritto va inteso come processo di integrazione politica, ossia è necessario produrre diritto con un meccanismo che favorisca il consenso. Il diritto si produce attraverso un meccanismo che favorisce la legge che si generi intorno ad un consenso. Se la legge, già dalla nascita, è di imposizione di una parte su un altro, quella legge sfavorirà il consenso e favorirà il dissenso.

Laddove la sanzione è applicata come eccezione, il diritto è solido e tende a durare nel tempo. Invece laddove la sanzione è la regola e la regola rispettata è l’eccezione, il sistema è debole, quindi si avrà l’effetto contrario poiché tutte le risorse di quell’ordinamento, peraltro chiuso, saranno indirizzate a far rispettare le regole poste dallo stesso ordinamento → ciò che accadde con le dittature ed i totalitarismo ad esempio, dove apparati di controllo e polizia sono i più sviluppati. L’ordinamento invece basato sul consenso avrà un apparato ridotto di controllo solo per reprimere le eccezioni. Qual è il tipo di legittimazione che il sistema delle fonti offre al diritto? Quando parliamo di legittimazione, in genere ne nominiamo tre:

  1. legittimazione tradizionale;
  2. legittimazione carismatica;
  3. legittimazione legale razionale → nasce con la reazione dello stato di diritto al monarca assoluto - prima la legge era la volontà del monarca assoluto e la legittimazione era tradizionale - con lo stato di diritto il potere che produce il diritto è legittimo solo se esercitato conformemente al diritto, come se il potere politico fosse dentro al diritto, soggetto al diritto medesimo. La legittimazione legale razionale è quella che si afferma con lo stato di diritto. Il sistema delle fonti ha questa specifica e straordinaria funzione: legittima il diritto del nostro ordinamento ponendo le regole che disciplinano la produzione del diritto. Il diritto è legittimo perché c’è altro diritto che ci dice che il primo diritto è legittimo, questo significa aver messo il potere politico dentro il sistema diritto. Di qui ne deriva la teoria gradualistica del diritto: diritto prodotto secondo le regole che altre fonti che vengono prima contengono. Questa è l’idea di Kelsen. La ricostruzione più nota dell’ordinamento è infatti quella data da Hans Kelsen. Il suo sistema tuttavia fa acqua nel momento in cui si cade nel cosiddetto regressus ad infinitum. Occorre allora porre fine alla catena di diritto che legittima altro diritto, regolamenti, legge, costituzione e poi? Nascono le grandi teorie sul fondamento del diritto. Da dove parte il fondamento ultimo da cui tutto il sistema trae legittimazione? Le teorie si dividono in:
  4. la teoria normativa di Kelsen , che contempla la norma presupposta o, norma fondamentale, ipotizzata come norma astratta, ipotetica;
  5. la teoria fattuale , che contempla l’esistenza di un fatto costituente; nel nostro caso tale fatto è l’assemblea costituente. In ogni ordinamento ci sarà un fatto storico che ha dato vita alla costituzione, da cui poi prende vita la legittimazione legale razione di cui abbiamo detto. Dunque, ciascun ordinamento avrà il suo fatto costituente, il suo processo costituzionale. È sufficiente questa legittimazione? Nello stato liberale di diritto si pensava di sì. La legittimazione legale razionale del diritto, a cui il sistema delle fonti offre una risposta, funziona finché si sta dentro il diritto, infatti non spiega da dove parte il fondamento ultimo da cui tutto il sistema trae legittimazione. Lo stato di diritto si fondava sul fatto che quel diritto fosse il diritto voluto da tutti →idea della volontà generale → esperienza francese: quella maggioranza innanzitutto era una maggioranza maschile,

Il sistema delle fonti opera una funzione di legittimazione sotto tre profili:

  1. legittimazione legale razionale, che ci viene dallo stato di diritto (c’è un diritto che viene prima che legittima quello che viene dopo);
  2. soggettivo (forma di legittimazione democratica) →il legame tra il diritto e il consenso popolare (le leggi non sono eteroimposte dall’esterno, ma sono un prodotto della stessa volontà dei governati);
  3. legittimazione assiologica (valoriale, contenutistica) → il sistema delle fonti, tramite i suoi istituti, legittima il diritto facendo in modo che questo assuma oppure non assuma determinati contenuti. I diritti positivi sono quelli per i quali il legislatore deve intervenire. La legge in questo caso deve assumere determinati contenuti per soddisfare tali diritti. Se io dico che per realizzare i diritti sociali ci vuole l’intervento legislativo, si dice che questi siano diritti condizionati proprio perché per essere soddisfatti devono essere sostenuti da un intervento. D’altra parte vi sono i diritti negativi → i tradizionali diritti di libertà, ossia tramandati dalla tradizione liberale per cui bisogna rispettare la sfera di libertà del singolo. Lo stato li rispetta nel momento in cui si ferma davanti a quei diritti e non li viola. In questo caso, la legge dice che la legge non può assumere determinati contenuti proprio nel rispetto di questi diritti. La funzione assiologica quindi ha una duplice visione: cosa deve e cosa non può dire una legge. La costituzione è quella che dice quali contenuti assumere e quali non si possono assumere. I diritti di libertà si dice siano veri o assoluti, perché non necessitano di applicazione, mentre i diritti positivi come i diritti sociali non sono assoluti. Dworkin dice che tutti i diritti presi sul serio richiedono un intervento, vedi il diritto di uguaglianza (sulla carta va tutto bene, ma nella realtà non siamo tutti uguali, le situazioni di partenza sono diverse). Dire che tutti noi abbiamo gli stessi diritti di libertà è vero in astratto ma è falsissimo in concreto, dato che noi in concreto non siamo tutti uguali. Questo significa che anche l’esercizio dei diritti di libertà chiede degli interventi affinché tutti ne possano beneficiare. Oggi si dice che tutti i diritti sono condizionati cioè che richiedono un’applicazione legislativa. Resta idealmente però la divisione tra positivi e negativi. Queste forme di legittimazione cosa vanno dunque a legittimare? Cosa legittima legalmente e razionalmente il sistema delle fonti? È il rapporto delle fonti sulla produzione che legittimano le fonti di produzione. La legittimazione legale razionale: Negli articoli 70 e ss della costituzione, norma sulla produzione, si regola l’approvazione di una legge, fonte di produzione. Gli articoli 70 e ss legittimano non una legge in particolare, ma tutte le leggi che seguono quel procedimento, la legittimazione riguarda il tipo di atto fonte, è legittimazione che cade su un insieme, su una tipologia di atto-fonte. La legittimazione legale razionale riguarda il tipo di atto fonte. Qual è il tipo di atto fonte dell’esempio? Le leggi formali ordinarie.

Un altro esempio di tipo di atto fonte:

  • decreto legislativo delegato (art.76)
  • decreto legge (art. 72)
  • i regolamenti dell’esecutivo La legittimazione legale razione è una legittimazione dell’ordinamento per classi, per tipi secondo cui ciascuna fonte deve avere una sua fonte sulla produzione, altrimenti è illegittima. La legittimazione democratica Il parlamento detiene il potere legislativo e questa forma di legittimazione ha a che fare con la legittimazione del soggetto abilitato a produrre diritto, soggetto che deve essere espressione della volontà popolare. Questo tipo di legittimazione ha anche fare col soggetto che produce il diritto detto e chiamato potere normativo. Chi legittima questo secondo tipo di legittimazione? Il potere normativo indica dunque chi, in un determinato ordinamento giuridico, è incaricato a produrre diritto. Colui che produce diritto, ossia colui che produce il potere normativo, deve essere legittimato dal consenso popolare. Nel nostro ordinamento il potere legislativo non è l’unico potere normativo, lo è anche il governo, il comune, le regioni → potere normativo sia primario che secondario. Quindi, ci saranno dei meccanismi, degli istituti nel sistema delle fonti che faranno in modo che il potere normativo abilitato a produrre norme sia un potere in qualche modo riconducibile alla volontà popolare e dunque un potere normativo democraticamente legittimo. Esempio Per la legge la legittimazione è immediata poiché la fanno i nostri rappresentanti, ossia coloro che abbiamo votato. Per i decreti legge è diverso. Il potere normativo è del governo, ma c’è una legge di conversione (un istituto del sistema delle fonti), che ci permette di ricondurre quell’atto, prodotto dal potere normativo del governo, al consenso popolare. Qui la legittimazione democratica è certo più distante -indiretta o, di secondo grado - ma c’è. Se noi avessimo una norma, un diritto prodotto da un soggetto non riconducibile in alcun modo al consenso popolare, sarebbe un potere normativo privo di legittimazione democratica. regolamenti dell’esecutivo chi li legittima? Il principio di legalità, ciò legittima indirettamente quell’atto secondario. Per ogni atto secondario bisogna sempre trovare il titolo, l’istituto del sistema delle fonti che lo legittima democraticamente, cioè quel titolo che conduce al parlamento, organo dell’espressione popolare.

regolamento è stato autorizzato a sostituirsi alla legge senza avere la copertura legislativa, la quale dovrebbe ricondurre il regolamento alla volontà popolare, secondo il meccanismo della legittimazione democratica.

  • Tutte le volte in cui si elude il sindacato di costituzionalità delle leggi e quindi si sottrae alla corte costituzionale la possibilità di pronunciarsi su determinate leggi, si sta in qualche modo eludendo la legittimazione assiologica, ovvero la possibilità che questa legge sia contestata per ciò che dice. Questi scostamenti vanno letti alla luce dei grandi criteri di legittimazione cui il sistema delle fonti è rivolto.
  • La reiterazione del decreto legge ad esempio è un problema che elude il fenomeno della conversione ed incide dunque sulla legittimazione democratica di quell’atto fonte. L’esercizio del potere normativo del governo ha bisogno di una legittimazione e deve essere ricondotto alla volontà popolare rappresentata da una legge che lo autorizzi nello specifico. Il sistema delle fonti è un meccanismo dinamico, infatti risente in modo stretto delle vicende che riguardano la forma di stato e la forma di governo , non è un insieme di regole separato che funziona indipendentemente dal contesto in cui è calato. I sistemi delle fonti dei diversi ordinamenti assumono in concreto la forma che hanno in ragione del contesto materiale nel quale sono calati. Il contesto materiale per un sistema delle fonti è dato dalla forma di stato e dalla forma di governo. Il diritto ed il sistema delle fonti sono la voce attraverso cui si manifesta il potere politico. Il potere politico dunque come si organizza? Il potere politico si organizza secondo le classificazioni che hanno a che fare con la forma di stato e di governo. Se il potere politico si organizza in un certo modo, conseguentemente il diritto si manifesta in un modo invece che in un altro. Il legame tra sistema delle fonti, forma di stato e forma di governo è un legame indissolubile. Forma di Stato = il rapporto verticale tra lo Stato e la società, i destinatari del potere politico stesso, il rapporto fra governanti e governati. Nella Costituzione è la prima parte dei diritti e doveri. Cosa definisce, da un punto di vista costituzionale, la forma di Stato? I diritti e i doveri. Forma di governo = distribuzione orizzontale del potere politico fra i diversi organi costituzionali (i tre organi costituzionali: parlamento, governo e capo dello stato). A seconda di come il potere politico si distribuisce fra questi tre organi avremmo una forma di governo piuttosto che un’altra. Quali sono le regole costituzionali che definiscono la forma di governo? La forma di governo è definita dalla parte organizzativa (la seconda parte) della Costituzione →le regole costituzionali definiscono la forma di governo. Il sistema delle fonti dipende da forma di stato e di governo.

Facciamo coincidere l’origine del sistema delle fonti con la nascita dello Stato di diritto. E’ infatti qui che il potere politico viene messo dentro al diritto e non più fuori. Dal punto di vista della forma di stato è comunemente accettato cominciare a parlare di sistema delle fonti con riferimento allo stato liberale di diritto. Il sistema delle fonti assume una sua precisa fisionomia. Lo stato liberale di diritto è quello in cui si affermano definitivamente i parlamenti nazionali, in cui è rappresentata la nuova classe emergente ossia la borghesia, la classe che darà il via alle grandi rivoluzioni borghesi contro l’antico regime (fatto dal monarca assoluto e dai privilegi che il monarca concedeva di volta in volta agli aristocratici - vi era un cosiddetto ordinamento di status particolari). L’obiettivo della borghesia è quello di fare piazza pulita attraverso la legge fatta dal parlamento, che non distingue più da status a status. E’ una legge che in nome dell’uguaglianza formale ed astratta tratta tutti allo stesso modo, con il presupposto che quel modo andava bene a chi sedeva in parlamento, ossia il frammento della società privilegiata che faceva leggi generali ed astratte e che poi diceva che quelle leggi fossero espressione della volontà generale (finzione). Su queste contraddizioni dello stato liberale di diritto si afferma un corrispondente modello del sistema delle fonti con le seguenti caratteristiche:

  • una fonte a comporre il sistema, ovvero la legge parlamentare, si parla di ordinamenti “legi-centrici”, con al centro appunto la legge. Tale fonte ha determinate caratteristiche, infatti si tratta di una legge generale ed astratta. Si parla inoltre in termini di omogeneità politica poiché in parlamento sedeva un corpo sociale omogeneo e ristretto. Si afferma il principio di uguaglianza formale (vedi art.6 della dichiarazione del 1789)→La legge deve essere uguale per tutti sia che punisca sia che protegga. Si afferma il primato della legge parlamentare, mentre tutte le altre fonti, secondo questo modello, sono recessive dinanzi alla legge, compresa la costituzione poiché lo stato liberale di diritto va associato alla stagione delle costituzioni flessibili, ovvero costituzioni cedevoli dinanzi alla leggee. Il diritto proviene dal parlamento. Alla legge spetta dare attuazione alla costituzione ma ciò che conta è la legge. Tutte le altre fonti sono subordinate alla legge. In questo contesto si afferma il principio di legalità, attraverso cui si esprime il primato incontestato della legge (la legge prevale sugli atti secondari). Corollari di questo meccanismo delle fonti sono:
  • uno importante è quello del rapporto tra legge e giudici chiamati ad applicare la legge. Il ruolo del giudice è profondamente svilito poiché questa è la stagione del “giudice bocca della legge”, il giudice deve applicare la legge e deve dare attuazione alla volontà del legislatore. L’attività del giudicare è quasi meramente burocratica, l’attività si riduce a quella di applicare la volontà del legislatore ai casi concreti sul presupposto che la legge sia sempre chiara ed esplicita nella sua volontà ed applicabilità ai casi concreti. Se il giudice ha un dubbio nell'applicare la legge cosa fa? Il giudice interrompe la sua decisione e si rivolge al legislatore (il parlamento) interrogandolo per dare seguito alla sua volontà, chiedendo a questo di interpretare la legge (oggi è rimasta solo la legge di interpretazione autentica). Oggi a chi si rivolge il giudice? Ad un altro giudice e non al legislatore. Esiste nell’unione europea il cosiddetto “rinvio pregiudiziale” → il giudice, se deve applicare il diritto dell’unione ed ha un dubbio interpretativo, si rivolge alla corte di giustizia chiedendo una interpretazione e dunque, non si rivolge al parlamento o al consiglio! All'epoca l’idea invece era quella della sovranità assoluta della legge. Questo modello entra in crisi e muta con le costituzioni del secondo dopoguerra.
  • l’ampliamento del suffragio,
  • la polverizzazione degli interessi,
  • non più la società fintamente omogenea liberale, ma la società pluralista,
  • la moltiplicazione delle leggi portano ad uno stato costituzionale. Una fondamentale novità è quella data dal principio di rigidità costituzionale. Sono le costituzioni del secondo dopoguerra ad introdurre il principio di rigidità costituzionale. Non solo non vi è più un’unica fonte di diritto, ma questa fonte entra in concorrenza con nuove fonti. La legge non è più la fonte suprema dell’ordinamento, c’è una fonte che sta sopra, ossia la Costituzione, che ne determina la legittimità, laddove era la legge che poteva addirittura modificare la costituzione flessibile. Il principio di costituzionalità è quello che introduce una terza forma di legittimazione della legge che abbiamo definito legittimazione assiologica, legata ai contenuti, vi è quindi l’idea che la legge debba avere dei contenuti giusti, ossia conformi alla costituzione. Non è più sufficiente il rispetto formale del procedimento legislativo, delle regole per la produzione della legge, ma è anche necessario che la legge assuma o non assuma determinati contenuti. Questo segna una profonda trasformazione del sistema delle fonti ed ha una sua precisa ricaduta anche sull’attività di coloro che sono chiamati a dare applicazione alla legge: i giudici. Il principio di rigidità costituzionale segna anche un punto di rottura su questo versante: il giudice inteso come “bocca della legge” è quasi un giudice che non ha autonomia, ma che deve ricercare disperatamente l'autentica volontà del legislatore. La rigidità costituzionale rompe questo schema, infatti il giudice diventa “bocca del diritto”. Riassumendo, si ha il passaggio dal giudice “bocca della legge” al giudice “bocca del diritto”. Non basta più ricercare la volontà del legislatore attraverso gli strumenti interpretativi e limitarsi a questo. Se nello stato liberale si cerca sempre la volontà del legislatore, l’interpretazione autentica, facendo dire alla legge quello che il legislatore voleva dire, col principio di costituzionalità si deve affiancare una nuova interpretazione. Gli strumenti interpretativi sono le regole interpretative che ogni interprete, giudice in primis, utilizza per dare significati alle disposizioni. Con gli strumenti interpretativi si traduce la disposizione in norma →testo interpretato. La legge non deve più dire solo ciò che vuole il legislatore, ma ciò che è conforme alla costituzione e l’interprete deve privilegiare questo significato. Il principio di costituzionalità e di rigidità costituzionale ha la sua ricaduta sull’interpretazione dei testi di legge. Quali sono gli strumenti dell’interprete per far collimare i contenuti della legge con quelli della Costituzione? Sono due gli strumenti che l’interprete ha per far collimare le antinomie tra i contenuti/significati della legge con quelli della costituzione: si deve privilegiare l’interpretazione conforme alla costituzione oppure un’interpretazione adeguatrice (è una sentenza della corte costituzionale a metà anni 90 che inaugura il filone dell’interpretazione conforme a costituzione).
  1. l’interpretazione che la corte offre in caso di sentenze interpretative di rigetto è un'interpretazione conforme alla costituzione o, secondo il canone di un’interpretazione adeguatrice. Le leggi si dichiarano incostituzionali non perché è possibile darne una interpretazione contraria alla costituzione, bensì si dichiarano incostituzionali perché non è possibile darne una interpretazione conforme alla costituzione. Fintanto che la disposizione è capace di esprimersi con significati compatibili con la costituzione, bisogna scegliere quelli e bisogna che lo faccia il giudice in prima battuta. E’ questo il primo strumento del giudice

→l'interpretazione conforme alla costituzione. Negli ultimi anni è stata la Corte Costituzionale a spingere affinché siano i giudici a utilizzare questo argomento, invece che sollevare questioni ipotetiche. Il giudice deve sforzarsi di dare l'interpretazione conforme alla costituzione e quindi, di portare a coerenza i significati della legge con quelli della Costituzione che sta sopra. L'interpretazione conforme come canone, ossia come argomento interpretativo, ha sempre una direzione ben precisa. Chi è che imprime significati all’altra fonte? Chi è che orienta? La fonte che sta sopra. E’ la costituzione che orienta i contenuti della legge, si tratta di una traduzione, sul versante dell’interpretazione, del principio gerarchico. E’ la fonte più forte che imprime significato alla fonte gerarchicamente subordinata e non il contrario. Quand’è che si utilizza l’argomento dell'interpretazione a rovescio? La dottrina delle norme programmatiche era in parte una dottrina svalutativa della costituzione, aveva la funzione di dire che quella parte della costituzione era riservata al legislatore. Fintanto che il legislatore non interviene, la Costituzione non esprime significati immediatamente spendibili. La dottrina delle norme programmatiche è volta a sterilizzare l’efficacia della costituzione. Quando si ritiene che una parte della Costituzione non deve essere attuata, si dice che quella parte ha natura programmatica. Questo atteggiamento rovescia l’ordine della gerarchia poiché la Costituzione assume significato solo se la legge, che sta sotto, dà attuazione alla Costituzione. Si tratta di un argomento retorico che svaluta la funzione prescrittiva della Costituzione. Quando invece si considera che è la Costituzione a porre degli obblighi e che la fonte subordinata deve, allora si procede secondo l’ordine gerarchico corretto. E se il legislatore non interviene? Allora, vi è un omissione legislativa. L’illegitimazione costituzionale non è data solo dal fare leggi contrarie alla Costituzione, ma anche dal non fare leggi che la costituzione prevede. Il rischio di questo primo strumento è che i giudici, nell’ansia di cercare interpretazioni conformi, possano far dire alla disposizione qualcosa che quel testo non regge e quindi, di andare contro la lettera della legge.

  1. il secondo strumento è l’introduzione del giudizio di legittimità in via incidentale/giudizio di legittimazione costituzionale. Il giudice dovrà ricorrere a questo strumento quando, esaurita la possibilità (ci si scontra con una non conformità testuale) di trovare un significato conforme alla costituzione, il giudice non può far altro che sollevare la questione alla Corte Costituzionale. In quest’ottica, il giudizio di legittimazione costituzionale diventa la soluzione estrema (l' extrema ratio ). Il terreno dei giudici comuni è quello dell’interpretazione, oltre cui non possono andare, e non quello della disapplicazione. Esempio : C'è una vicenda del riconoscimento di permessi giornalieri da lavoro, a favore dei genitori, per la nascita dei figli, disciplinati per legge. La legge contemplava che tali permessi venissero riconosciuti nei successivi sei mesi dalla nascita del figlio. La natura di questi permessi era in parte biologica ma poi, si è detta anche di relazione affettiva dal momento che, è nei primi mesi che si consolidano le relazioni e quindi è giusto che il genitore abbia il tempo di instaurare un legame affettivo con il figlio. La legge non contemplava il caso dei genitori adottivi oppure, l’ipotesi del figlio nato prematuro bisognoso di cure e trattenuto in ospedale per un certo periodo e dopo qualche mese entrato in casa. Il genitore, alla lettera della disposizione, non poteva più trascorrere quei sei mesi
  1. Tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 del secolo scorso invece, per varie ragioni storiche, la nostra forma di governo parlamentare si è venuta a strutturare esaltando il ruolo del parlamento. Un sistema elettorale di tipo proporzionale e l’idea che i partiti dovessero collaborare tra di loro per dare attuazione alla costituzione portano a dire che il parlamento è il luogo deputato a produrre leggi. Si è strutturata l’idea che dentro il parlamento ci fossero le condizioni migliori per realizzare quelle grandi riforme di cui il paese aveva bisogno e conseguentemente alla forza del parlamento, il governo tende a subire la minaccia del potere più forte. Il governo viveva infatti nella minaccia di essere sfiduciato. Tale assetto istituzionale si è sviluppato anche sul sistema delle fonti. E’ infatti questa la stagione delle riforme legislative che hanno davvero cambiato l’assetto del nostro paese:
  • la legge sul divorzio introdotta nel 1970 (ricorda la vicenda a proposito);
  • la riforma istitutiva dei referendum abrogativi e del referendum costituzionale;
  • lo statuto dei lavoratori, la legge 300 del 1970 fatta dal parlamento;
  • la riforma del diritto di famiglia, legge ordinaria (fatta dal parlamento) del 1975, che per la prima volta introduce un principio nuovo, ossia quello della parità dei coniugi;
  • la tutela dei minori nel diritto di famiglia;
  • la legge sull’aborto del 1978, legge ordinaria;
  • servizio sanitario nazionale, legge ordinaria del 1978. Non vi era prima un servizio sanitario che si basasse sui principi di oggi, quali l’universalizzazione delle prestazioni, la garanzia del diritto di accesso in ambienti di servizio sanitario essenziali etc. In questi anni si affaccia l’idea che sia importante avere un parlamento il più possibile rappresentativo di tutte le forze politiche (perché vi erano già state tutte quelle trasformazioni legate al suffragio universale e al pluralismo nella società), e che dentro al parlamento queste forze politiche possano trovare il luogo ideale per raggiungere dei compromessi, quindi per realizzare leggi di interesse generale, rappresentative di tutti gli interessi in gioco. A questa idea si collega anche una precisa idea di fonte del diritto intesa come processo di integrazione politica, ossia l’idea che la produzione del diritto non sia la semplice affermazione del principio di maggioranza (idea procedurale del diritto della “forza”), ma si affaccia anche l’idea sostanziale del procedimento legislativo, cioè un’idea che creasse, all’interno del parlamento, l’occasione per tutte le forze politiche rappresentate di far sentire la loro voce consentendo loro di intervenire in quel procedimenti. Dunque, garantendo anche alle minoranze parlamentari il diritto di emendamento - cioè di intervenire nel processo legislativo ad esempio - o di partecipare alle discussioni →un diritto parlamentare (leggi che designano il funzionamento delle camere, del Parlamento) improntato all’idea che tutte le forze politiche che siedono in parlamento devono avere la possibilità di intervenire su un testo di legge apportando le modifiche necessarie. La scommessa è che tale meccanismo di integrazione favorisca, non giochi a ribasso come ostruzionismo o affaticamento del procedimento, ma giochi a rialzo. Una legge che sia la migliore possibile con il contributo di tutti affinché nessuno se ne senta minacciato →è questa l’idea del sistema delle fonti del diritto come processo di integrazione politica, che si trascina dietro una serie di corollari che riguardano l’organizzazione dei lavori, i regolamenti parlamentari improntati al principio dell’assemblearismo (è l’assemblea il luogo deliberativo per

eccellenza dei testi legislativi). In quel decennio questo meccanismo ha funzionato e ha prodotto queste importanti leggi di riforma.

  1. Oggi, sono i governi che tendono ad influenzare l’attività dell’assemblea rappresentativa, attraverso vari strumenti, sentendosi più forti del parlamento. Sul finire degli anni 80 l’idea del sistema delle fonti di diritto come processo di integrazione politica tramonta e se ne affaccia una nuova, ossia l’idea che produrre diritto non sia innanzitutto mettere insieme opinioni diverse e farle convivere per cercare una soluzione il più possibile condivisa, ma che produrre diritto sia innanzitutto dare risposte immediate ad esigenze concrete. Se prima il diritto era un qualcosa che aveva un suo significato per come ci si arrivava (se guardiamo alle fonti dal momento della loro produzione, intendiamo che ciò che deve strutturarsi in un certo modo è ciò che precede la produzione della regola), da quel momento in poi l’idea è che il diritto si misuri e si pesi per ciò che offre dopo che è stato prodotto, la sua capacità di dare risposte efficienti a bisogni concreti. Le due prospettive pur diverse non sono così separate. La prima idea sacrifica in parte quella dell’efficienza del diritto come risposta immediata in nome del privilegiare i suoi aspetti procedurali , i quali possono anche durare nel tempo e quindi rendere tardivo l’intervento legislativo rispetto ai bisogni della società. Perché dagli anni 80 in poi è maturata l’idea che a prevalere debba essere l'efficienza, la risposta immediata? Perché, si dice, è cambiato il mondo. La globalizzazione, i mercati etc. richiedono che anche gli ordinamenti ed i loro meccanismi si adeguino ad un contesto diverso. Se negli anni 70 ci si poteva permettere tempi e procedure più lente, dagli anni 80 si richiedono tempi di risposte sempre più rapidi, sacrificando la parte procedurale, proprio quella su cui si era scommesso negli anni precedenti! Per prendere decisioni in tempi rapidi ci vogliono governi sempre più forti, ovvero autonomamente capaci di prendere decisioni immediate senza la “spada di Damocle” del Parlamento, la sfiducia. Non è un caso che proprio sul finire degli anni 80 si sia fatta strada la grande idea di riformare le istituzioni con una grande riforma costituzionale e questa, avrebbe dovuto semplificare il sistema e soprattutto concentrare il potere per renderlo più stabile, efficace e privo di “lacciuoli” che ne imbrigliano la capacità decisionale. La riforma in senso presidenzialista (far eleggere gli organi esecutivi direttamente dal popolo) nasce in questo contesto qua →”facciamo organi tendenzialmente esecutivi, magari eletti direttamente dal corpo elettorale e creiamo un potere esecutivo capace di dare risposte immediate”. Questi progetti nascono in questo contesto, ma la grande riforma in questo senso non vi è mai stato. Cosa è successo? Nel 1993 - con il referendum Segni - l’idea di avere una legge proporzionale diventa un’idea recessiva perché la legge elettorale proporzionale produce un parlamento frammentato (se il sistema proporzionale aveva senso negli anni 60/70 caratterizzati da un forte parlamentarismo, in questo contesto è preferibile avere un sistema maggioritario). Tutte le forze politiche che concorrono alle elezioni sono rappresentate in parlamento e poi bisogna trovare accordi. Il sistema proporzionale fa del sistema delle fonti un sistema incentrato sul concetto di integrazione politica. Se il contesto è mutato, il sistema elettorale che è parso rispondere a tale esigenza è quello maggioritario, quello che genera in modo un po’ artificiale maggioranze più solide in parlamento e quindi capaci di decidere in modo efficiente. Se il sistema proporzionale è improntato alla rappresentazione, alla rappresentatività quindi a dare voce alla società, il sistema maggioritario si dice essere improntato alla governabilità →si ha una maggioranza stabile capace di reggere stabilmente un governo. La stabilità è legata ad un fattore numerico e da qui l’idea che il “numero governi” (governa non più chi siede in parlamento ma chi ha i numeri in parlamento).

Le regole sulla nostra forma di governo sono a debole razionalizzazione, vuol dire che sono relativamente scarne: disciplinano il rapporto di fiducia, come si conferisce e come si toglie, ma le dinamiche dei rapporti in concreto e quindi del peso degli organi costituzionali - parlamento e governo

  • è lasciato alla prassi e sulla prassi incide la legge elettorale che ha favorito lo spostamento del baricentro della forma di governo dal parlamento al governo. Questa è la grande trasformazione che ci portiamo dietro ancora oggi. Sì pensava che il referendum elettorale, l'instaurazione della democrazia maggioritaria, la regola dell’alternanza (una volta governa la coalizione di centro sinistra e viceversa la coalizione opposta), favorita da questo sistema elettorale, avrebbe funzionato e avrebbe anche semplificato e dato chiarezza al sistema e conseguentemente al sistema stesso delle fonti. Sappiamo però che in realtà, questa idea dell’alternanza ha funzionato fino ad un certo punto. Dal punto di vista del sistema delle fonti - nel periodo di questa “democrazia maggioritaria” - alcuni punti segnano una difficoltà del sistema delle fonti a seguire la razionalizzazione voluta dal sistema maggioritario e dunque la semplificazione. Qualcosa non ha funzionato e si è riflesso sul versante delle fonti. I punti critici che vale la pena mettere in luce sono:
    • Il fallimento della legge 400 del 1988 →questa legge aveva una parte relativa all’organizzazione interna del governo (organo complesso composto da ministri, consiglio dei ministri e presidente). Nella legge 400, che anticipava la svolta maggioritaria, l'idea era quella di organizzare il funzionamento del governo rendendolo di nuovo più efficiente, capace di decidere, sotto la direzione del presidente del consiglio, la cui natura è abbastanza ambigua. La legge 400 dice di dare attuazione all’art.95 della Costituzione che, con riferimento alla figura del presidente del consiglio, gli attribuisce un compito di direzione della politica del governo e di coordinamento dell’attività dei ministeri. La figura del presidente del consiglio era un figura che si scoloriva nel consiglio dei ministri perché chi erano forti erano le forze politiche che sedevano in parlamento ed avevano interesse a che il governo non sottraesse spazi a loro. L’idea riformatoria di questa legge è di dare forza al ruolo del presidente attraverso poteri di indirizzo e di coordinamento che in qualche modo dovrebbero favorire un’azione di governo, forte ed autoritaria, organizzata da una figura altrettanto forte, ossia il presidente del consiglio. Questa legge non ha trovato compiuta realizzazione su questo versante perché le logiche all’interno del governo sono molto complesse. Sottrarre potere ai singoli ministri per trasferirli al presidente non basta con una legge perché dipende anche da atteggiamenti concreti di chi riveste la carica. Questa aspirazione “verticistica” dal punto di vista organizzativo è rimasta più sulla carta che nella realtà. Sottrarre potere ai singoli ministri per trasferirli al presidente non basta con una legge, pur essendoci sulla carta questo tentativo!
    • Vi è una seconda ambizione che si riflette sul versante delle fonti: razionalizzare il sistema delle fonti, ossia dare ordine. La pretesa della legge 400 era alta, questa pretendeva di disciplinare e dare ordine agli atti aventi forza di legge, dunque decreto legge e decreto legislativo delegato, cercando di limitarne gli abusi. Nella legge 400 troviamo la disciplina su cosa si può fare con un decreto legge, ne viene disciplinato anche il contenuto (vi è la richiesta di omogeneità e coerenza rispetto al titolo del decreto, deve contenere disposizioni autoapplicative, immediatamente applicabili). L'esigenza di mettere ordine su fonti che cominciavano ad essere utilizzate in modo sempre più elastico si rivela un tentativo vano. Perché è vano? Perché la legge è una fonte equiparata al decreto legge, e ad un decreto che non vuole ottemperare quanto c’è scritto dall’art. 15 delle legge 400 cosa accadrebbe? Nulla, poiché a prevalere è il decreto (secondo il criterio cronologico o, deroga tra fonti di pari grado).

La legge 400 prova a ordinare e a disciplinare in modo più rigoroso le fonti subordinate - (art.17) - i regolamenti dell’esecutivo. La pretesa della legge 400 era quello di uniformare la disciplina delle fonti subordinate e darne una disciplina tipizzata, valida una volta per tutte, ponendo al centro del sistema delle fonti subordinate questo atto tipizzato, ossia il regolamento dell’esecutivo, che noi studiamo come prototipo della fonte subordinata. Dato che le fonti subordinate stanno sotto la legge, possiamo dire che si tratta quantomeno di una pretesa più fondata della precedente. Dal punto di vista formale la legge 400 ne avrebbe avuto la forza, ma anche questo tentativo si è rivelato fallimentare perché il regolamento dell’esecutivo non è mai diventato la fonte comune per l’attuazione delle leggi. Il governo forte sfugge (fuga dal regolamento), dato che la procedura per attuare regolamenti è complessa e si trovano altre fonti che sfuggono al regolamento: si tratta di fonti atipiche, decreti ministeriali o altre fonti elaborate ad hoc ma che non rispettano il paradigma formale che è la legge 400. Nonostante la semplificazione del sistema istituzionale tramite il sistema maggioritario, la corrispondente semplificazione e razionalizzazione sul versante del sistema delle fonti non si verifica.

  • Un altro aspetto che non giova al sistema delle fonti è la famigerata riforma del titolo V della Costituzione del 2001. Viene ridefinito completamente il rapporto tra stato e regioni. Questo genera complessità sul versante sistema delle fonti ma a monte, la legge costituzionale nr 3 del 1978, genera un colpo piuttosto incisivo alla concezione assembleare (quella che abbiamo visto strutturarsi negli anni 70) non solo della legge, ma addirittura delle leggi di revisione costituzionale. Il principio assembleare, ossia l’idea che il parlamento sia il luogo per raggiungere il compromesso, si realizza con la legge ma a maggior ragione con riferimento al procedimento di revisione costituzionale.Tutte le regole alla base del procedimento di revisione hanno l’obiettivo che attorno alla modifica della costituzione si realizzi il più ampio grado di consenso possibile (revisione condivisa), senza rendere del tutto immodificabile la costituzione (compromesso) e dunque, che sia le minoranza quanto l'opposizione abbiano un ruolo. L’idea di procedimento legislativo come processo di integrazione politica, con le leggi di revisione costituzionale, è portato alle sue massime conseguenze. La revisione costituzionale del 2001 rompe per la prima volta questa idea, ossia che la revisione costituzionale debba realizzarsi con il più ampio consenso possibile. Tale rottura avviene in due modi: 1. la legge di revisione venne approvata in scadenza di legislatura, quindi quando tendenzialmente i rapporti tra le forze politiche sono più tesi. Quand’è che uno è libero di prendere decisioni? Quando non sa le conseguenze (velo d’ignoranza). Se la decisione viene presa nei paraggi delle elezioni politiche, ci sarà la propensione a far valere con forza gli interessi propri e non il compromesso. L’idea che una riforma costituzionale, la quale richiederebbe una predisposizione al compromesso, venga chiusa allo scadere di una legislatura non pone nella migliore delle condizioni. Nulla lo vieta formalmente, ma non pone nella condizione migliore per essere predisposti al compromesso. 2. la revisione costituzionale venne approvata a maggioranza assoluta e non a maggioranza qualificata a due terzi, che è il massimo di condivisione raggiungibile dentro il parlamento. Se la maggioranza assoluta viene abbinata ad un sistema che, al di là del nome, abbia effetti maggioritari e quindi conferisca a chi ha vinto le elezioni la maggioranza assoluta in parlamento, questa non è più una maggioranza di garanzia. Vuol dire che la forza politica che ha la maggioranza assoluta può numericamente farsi la sua riforma costituzionale perché questa “ha i numeri” formali per fare la sua volontà costituzionale, anche contro la volontà dell’opposizione che non lo vorrebbe. La logica compromissoria viene scavalcata anche in questo caso. Consapevoli che l’approvazione a

quali contribuiscono ulteriormente ad allontanarci da quel modello ideale del parlamento come luogo centrale di integrazione politica e della legge come strumento di integrazione politica. Quali sono gli elementi che ci allontanano ancor di più? Si accentua innanzitutto il fenomeno dell’abuso della decretazione d’urgenza. I governi più forti prediligono farsi le leggi da sé. Si preferiscono i decreti legge al posto dei disegni di legge presentati al parlamento. Le forme tradizionali di abuso del decreto legge che già prima si erano manifestate erano la reiterazione, il difetto dei presupposti legittimanti, il decreto legge utilizzato per modificare il codice di procedura civile, ma se ne fanno di nuove più sofisticate che oggi stanno diventando sempre più prassi consolidate:

  1. approvazione dei decreti legge salvo intese (una prassi subdola). Come è deliberato un decreto legge? La costituzione all’art. 77 dice che il governo adotta il decreto legge ed, in particolare, è il consiglio dei ministri che delibera il decreto. Poi lo trasmette al presidente della repubblica che lo emana mentre promulga le leggi, viene pubblicato in gazzetta ed entra in vigore. La prassi delle ultime legislature è che quello che si approva non è il testo del decreto legge, bensì l’accordo politico su quelli che dovranno essere i contenuti del decreto legge →”decreti copertina”. Talvolta è invalsa questa prassi perché magari su tutti i punti l’accordo non c’è ancora, ma si ritiene che il decreto legge, per ragioni magari anche di urgenza, debba comunque essere adottato ed allora, viene approvato un decreto legge salvo intese, ossia viene steso un testo approssimativo che, fuori dal consiglio dei ministri, verrà perfezionato. Come e da chi? Nel decreto di legge salvo intese vi è un accordo di massima, ma la stesura definitiva del testo non viene ancora definita. Nella migliore delle ipotesi talora è capitato che, una volta completato il testo, sciolta l’intesa, il testo del decreto legge sia tornato in consiglio per una seconda e definitiva deliberazione del consiglio dei ministri. Questa prassi ha in qualche modo sanato la prima lacuna, ma vi sono altri decreto legge che questo secondo passaggio non l’hanno avuto. È sicuramente una prassi che lascia più di una perplessità perché risulta difficilmente compatibile con il dettato dell’art. 77 della Costituzione che vuole i ministri responsabili politicamente e giuridicamente dei decreti adottati, ma uno è responsabile nella misura in cui ha partecipato alla sua adozione (del decreto). Inoltre, vi è un problema di trasparenza: chi definisce poi l’intesa definitivamente? Un ruolo ce l’ha di certo il presidente del consiglio dei ministri, ma vi sono anche gli uffici tecnici che assistono il presidente del consiglio e poi, vi è il presidente della repubblica. Questa prassi si accompagna ad un’altra: dalla deliberazione del consiglio dei ministri alla emanazione da parte del presidente della repubblica trascorre un lasso di tempo, quando il decreto legge dovrebbe invece agire immediatamente essendo questo previsto in situazioni di urgenza, quindi “salvo intese” e il procrastinare la data di emanazione di pubblicazione in gazzetta ufficiale ha probabilmente lo scopo di permettere ad arrivare a definire compiutamente un atto che non è ancora stato definito per intero nel consiglio. Tale prassi mette in discussione quantomeno la legittimazione legale razionale perché non corrisponde alla disciplina sulla produzione prevista per quel determinato atto. Una delle vicende più note è la cosiddetta “manina” invocata da Di Maio nel governo Conte 1. Si trattava di un decreto legge fiscale. All’epoca era stato adottato un provvedimento molto discusso in tema di condono fiscale, che la lega voleva estendere, mentre il movimento cinque stelle era contrario. Di Maio, che all’epoca era ministro del lavoro, durante una puntata di Porta a porta aveva detto che il testo del decreto legge non corrispondeva con quello che avevano votato nel consiglio. Questa prassi si presta ad un uso forzato della fonte, contrario a quello che dovrebbe esser la sua funzione: il decreto legge per sua natura dovrebbe essere rapido ed immediato per rimediare a situazioni di urgenza. Qui non solo si rende opaco il procedimento, ma si tratta di prassi che prolungano l’adozione del decreto legge.
  1. Maxi emendamenti in sede di conversione con questione di fiducia. Chi è il dominus, secondo il modello costituzionale assembleare, della conversione? Il parlamento. È con la legge di riconversione che si ricompone la legittimazione democratica, dunque il dominus della conversione non può che non essere il parlamento secondo quel modello. Prassi elusive di quel modello dicono che il governo tende ad appropriarsi anche di questo momento, quindi non solo del momento produttivo del decreto. Il governo si appropria non solo del momento produttivo del decreto legge, di cui se ne abusa usandolo oltre i suoi limiti, ma si cerca di appropriarsi anche della fase parlamentare. Questo avviene appunto attraverso maxi emendamenti accompagnati dalla questione di fiducia. Qual è lo strumento tradizionalmente utilizzato dalle opposizioni per impedire o procrastinare l'adozione di un atto avente forza di legge? Gli emendamenti. Oggi, esistono persino degli algoritmi che creano emendamenti. La risposta del governo è quella di fare un maxiemendamento che magari riscrive per intero il decreto legge, lo modifica in modo sostanziale e su questo maxi emendamento pone la questione di fiducia, passando alla valutazione del testo gravato dalla questione di fiducia. Il parlamento viene messo con le spalle al muro, l’alternativa non è più di approvare o non approvare il decreto legge che di per sé non porterebbe nessuna conseguenza per il governo. Ma con la questione di fiducia se il parlamento non approva il testo, questo significa far cadere il governo. Vi è ancora una volta l’idea che il procedimento legislativo non sia un vero e autentico processo di integrazione politica, ma è degradato ad una mera occasione di prova di forza da una parte o l’altra. Abbiamo o, il parlamento che pone in essere emendamenti utilizzati non tanto per migliorare il testo proposto dal governo, quanto in termini strumentali oppure, il governo che pone la questione di fiducia. La questione di fiducia fa cadere tutti gli emendamenti che erano stati presentati o, che sarebbero stati presentati e si decide su quello. Quindi l’idea che il parlamento sia il luogo in cui si costruisce, anche faticosamente, un compromesso a piccoli passi è relegata di fatto ad una idea recessiva.
  2. Sempre in quest’ottica distorsiva vi è un’ulteriore prassi → il cosiddetto monocameralismo di fatto o alternato. Il dibattito sul bicameralismo perfetto ha occupato l’opinione pubblica durante il governo Renzi, il momento del progetto di riforma costituzionale, in cui uno dei capisaldi di tale riforma era il superamento del principio di bicameralismo perfetto. La prassi in realtà ci fa vedere che, già di fatto, a costituzione invariata spesso abbiamo un monocameralismo. Nella prassi vi è una camera che apporta le modifiche e l’altra approva. Scelta una camera, dove inizia il procedimento legislativo, tendenzialmente è quella che apporta modifiche mentre l’altra ha un ruolo nella prassi più marginale, ossia non apporta modifiche mentre, può capitare che interrompa il procedimento. Capita dunque spesso che una camera non abbia un contributo attivo nel perfezionamento del testo legislativo. Si parla di monocameralismo di fatto perché avviene nella prassi o, si dice anche alternato perché a seconda di dove si radica il disegno di legge sarà una o l’altra camera. Si può discutere se il bicameralismo sia ancora il sistema adeguato, ma di fatto tale prassi, a bicameralismo vigente, è una mortificazione dell’idea del parlamento come luogo del compromesso, infatti le sensibilità nelle camere a volte non sono le medesime e non è detto che ciò che non si raggiunge in una camera, non si raggiunga anche nell’altra e magari, una volta raggiunto quel compromesso, l'altra camera potrà essere propensa a coglierlo. Il monocameralismo di fatto è un’altra prassi mortificante della funzione parlamentare.
  3. un ulteriore punto riguarda, sempre per cercare provvedimenti che agevolino il raggiungimento della produzione normativa…si è provato in questa stagione a raggiungere tali risultati contingentando i tempi del procedimento legislativo. In un tempo in cui le decisioni devono essere rapide ed efficienti, il tempo lungo della decisione rende inutile la decisione stessa.