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Costituzionale II - Matteo Losana, Dispense di Diritto Costituzionale

Si tratta di appunti presi ad ogni singola lezione del professor Matteo Losana, presso Campus Luigi Einaudi (TO).

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 27/11/2025

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COSTITUZIONALE II → prof. Losana
1° Capitolo
Funzioni delle fonti :
Legittimazione del Diritto: strumenti di Legittimazione → Legittimazione
Legale-Razionale / Legittimazione Democratica / Legittimazione Assiologica
Certezza del Diritto
2° Capitolo
Forma di Stato → Stato Liberale + Democrazia Pluralista
Forma di Governo → A trazione parlamentare + a trazione governativa
Decennio D’oro 60-70 (Parlamento) + Inizio anni 80 (Governo) + Legge Elettorale del 1993
(cambio da proporzionale a maggioritario)
3° Capitolo
Disposizioni → Evocative / Descrittive / Prescrittive
Criteri per distinguere le norme giuridiche :
- Reazione → sanzione istituzionalizzata,
- Contenuto → generalità e astrattezza,
- Legge in senso materiale → Bismarck e la legge di Bilancio,
- Della Novità → aggiungere qualcosa che prima non c'era,
- Criterio Formale → le Fonti e i loro poteri abilitanti = Zagrebelsky e il Processo di
integrazione politica
Fonti sulla Produzione e Fonti di Produzione
4° Capitolo
Fonti Atto e Fonti Fatto
5° Capitolo
Ordinamento giuridico → Principio di Inesauribilità + Pluralismo delle fonti normative
6° Capitolo
Criteri di risoluzione delle antinomie:
- Cronologico Abrogazione + Reviviscenza + Principio di irretroattività delle leggi +
tipologie,
- Gerarchico Annullamento + differenza tra Principio di Costituzionalità e Principio
di Legalità + Concezione Aperta e Chiusa della Costituzione
- Competenza → Fonti statali e fonti regionali + Fonti interne e Fonti dell’UE
- Specialità
7° Capitolo
Costituzione → fondamento + Efficacia delle norme costituzionali (Regole + Principi)
Altre Leggi Costituzionali → Art. 72 comma 4
Procedimento di Revisione Costituzionale → 2 deliberazioni (⅔ → legge approvata /
metà +1 → referendum costituzionale)
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COSTITUZIONALE II → prof. Losana

1° Capitolo Funzioni delle fonti :Legittimazione del Diritto: strumenti di Legittimazione → Legittimazione Legale-Razionale / Legittimazione Democratica / Legittimazione Assiologica → Certezza del Diritto

2° Capitolo Forma di Stato → Stato Liberale + Democrazia Pluralista Forma di Governo → A trazione parlamentare + a trazione governativa Decennio D’oro 60-70 (Parlamento) + I nizio anni 80 (Governo) + Legge Elettorale del 1993 (cambio da proporzionale a maggioritario)

3° Capitolo Disposizioni → Evocative / Descrittive / Prescrittive Criteri per distinguere le norme giuridiche :

  • Reazione → sanzione istituzionalizzata,
  • Contenuto → generalità e astrattezza,
  • Legge in senso materiale → Bismarck e la legge di Bilancio,
  • Della Novità → aggiungere qualcosa che prima non c'era,
  • Criterio Formale → le Fonti e i loro poteri abilitanti = Zagrebelsky e il Processo di integrazione politica Fonti sulla Produzione e Fonti di Produzione

4° Capitolo Fonti Atto e Fonti Fatto

5° Capitolo Ordinamento giuridico → Principio di Inesauribilità + Pluralismo delle fonti normative

6° Capitolo Criteri di risoluzione delle antinomie:

  • CronologicoAbrogazione + Reviviscenza + Principio di irretroattività delle leggi + tipologie,
  • GerarchicoAnnullamento + differenza tra Principio di Costituzionalità e Principio di Legalità + Concezione Aperta e Chiusa della Costituzione
  • Competenza → Fonti statali e fonti regionali + Fonti interne e Fonti dell’UE - Specialità

7° Capitolo Costituzione → fondamento + Efficacia delle norme costituzionali (Regole + Principi) Altre Leggi Costituzionali → Art. 72 comma 4 Procedimento di Revisione Costituzionale → 2 deliberazioni (⅔ → legge approvata / metà +1 → referendum costituzionale)

Referendum Costituzionale –> natura oppositiva / natura confermativa + unitarietà del quesito Referendum Abrogativo —> chi lo richiede + procedimento + limiti

Capitolo 8 Patologie degli atti aventi forza di legge : Decreto Legislativo Delegato e Decreto Legge

Capitolo 9 Doppia Pregiudizialità

Questi 2 precedenti NON sono stati sufficienti → perchè in quegli ordinamenti legittimi dal punto di vista legale e razionale, anche se vi erano sogg che producevano il diritto, nonostante ciò, hanno prodotto leggi da un punto di vista cmq inaccettabili (ex. fascismo/nazismo) → tali totalitarismo non nascono dal nulla, sono degenerazione dei regimi liberali che vi erano prima di essi, ex. prima del fascismo, vi era uno stato di diritto liberale, e prima del nazismo, vi era la Repubblica di Weimar addirittura.

→ Da un punto di vista formale = vi era cmq un principio di legittimazione democratica, ma quei parlamenti che dovevano esprimere la volontà del popolo e rispettare i procedimenti legislativi, da un punto di vista sostanziale = non erano cosi tanto liberi però. ex. le leggi razziali, seppur orribili, erano una forma di legittimazione democratica, ingiustamente.

Punto di caduta del discorso: con i totalitarismi, abbiamo visto che quei 2 precedenti principi di legittimazione erano INSUFFICIENTI! → perchè nella loro “vigenza”, si sono cmq prodotti eventi e leggi non meritevoli di essere rispettate perchè contro le nostre morali e valori.

Quindi.. necessità di un terzo criterio che ha il compito di colmare l’insufficienza degli altri 2 nelle situazioni eccezionali, dove gli altri non sono più sufficienti :

  1. Legittimazione Assiologica → parliamo del contenuto delle singole norme: il legislatore NON + sovrano, che prima poteva modificare anche la costituzione flessibile, MA… ci sono contenuti che il legislatore non potrà piu adottare perche la Costituzione glieli vieta = cioè in pratica quei contenuti delle Leggi Razziale ad esempio.

Come fare ciò? attraverso il Riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo → se il legislatore li disattende, e fa una legge discriminatoria, prevarrà la Costituzione e tale provvedimento non potrà adottare quel contenuto!

SE noi sappiamo a priori che il legislatore non può andare contro i diritti → noi saremmo più propensi ad aderire alla legge, perché sappiamo che tanto sicuramente non andrà a ledere i nostri diritti. → perchè quel potere è fin dall’origine limitato dall Costituzione.

  • I primi due principi tutelano → non il legislatore specifico, ma + astrattamente, legittimano la Funzione Legislativa in quanto tale → dandogli delle regole, io sto dando una giustificazione alla funzione legislativa. Nel secondo, noi gli diano il “consenso” tramite libere elezioni. → si va a giustificare gli atti del legislatore → si pensava che legittimando l’azione si legittimava tutto il resto di conseguenza, NON importa anche se il destinatario non era legittimato! MA NON così, infatti…
  • il terzo, invece, → legittimazione che si sposta / si abbassa dal legislatore astratto, alle manifestazioni concrete della Funzione legislativa → cioè le singole leggi a loro volta legittimate singolarmente per il loro contenuto. = cioè conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, per legittimare anche ai destinatari! → io non colpisco la Funzione Legislativa, che puo produrre tutti gli atti, ma andando a colpire i singoli atti illegittimi!
  1. Seconda funzione: certezza del diritto Funzione pratica → dare ai giudici e alla PA dei criteri per individuare la norma applicabile al caso concreto.

2° Lezione del 26 settembre

Quali sono i principi / istituti del sistema delle Fonti che danno attuazione ai principi di Legittimazione citati?

  1. Al primo → Gerarchico , cioè la struttura a gradi / piramide. → vi è una fonte di grado superiore (dalla Costituzione) che disciplina chi e come produrre quelle di grado inferiori. (vedi piramide dagli appunti vecchi di Costi I)
  2. Al secondo → ci sono istituti specifici che permettono di imputare il potere anche a un sogg che non è espressione diretta della volontà popolare. ex. Decreto legislativo → con la legge delega si legittima un atto che senza di essa non sarebbe legittimato democraticamente. ex. nel Decreto Legge è la Legge di Conversione entro 60 gg → atto che in difetto di tale legge non sarebbe una norma giuridica democraticamente legittimata. ex. regolamenti → principio di legalità, il governo non può fare regolamenti come vuole (3 forme, riserva di legge etc…),
  3. Al terzo → Principio di Costituzionalità dietro il quale vi è il principio di rigidità costituzionale = se la legge, oggi, dice qualcosa di contrario ai diritti, prevale la costituzione e la legge è definita illegittima! → definita da Sentenza della Corte Costituzionale. → La Costituzione prevale sulla Legge.

Perché il diritto deve essere accettabile? → si è sempre presentato come un qualcosa che si voleva imporre con uso legittimo della forza, Oggi → sistema rivisto e si sono focalizzati sull’adesione spontanea del diritto → perchè pensano che sia parte integrante del diritto stesso. → se il diritto è prodotto secondo i 3 principi visti, e se rispettati, quel diritto verrà accettato, NON Condiviso, dai destinatari. Condivisione → è un atto emotivo, io aderisco con la legge perché sono pro al suo contenuto, penso sia meritevole di essere aderita! (ci sarà chi non aderisce, ma saranno sempre una min).

poichè si ha una società pluralista + forma di pluralismo presente anche nel Parlamento con introduzione degli Atti Aventi forza di legge a fianco alla legge stessa.

Cambia anche il ruolo della giurisdizione —> i giudici non erano piu soggetti alla legge, ma diventano garanti della conformità della Costituzione, rigida , alla legge. —> se una legge contrasta con la Costituzione, il giudice non applica più la norma e solleva la questione alla Corte Costituzionale.

  1. Forma di Governo → insieme delle norme costituzionali che disciplinano i rapporti tra gli organi costituzionali, in particolare il Parlamento e il governo. A seconda di come si struttura tale rapporto tra i 2 nella nostra forma di governo, avrà delle conseguenze sulla struttura del sistema delle fonti.

Forma di governo parlamentare:

  • A trazione parlamentare → indica un sistema in cui il Parlamento è prevalente, con il Governo che ne dipende strettamente, il sistema delle fonti rimarrà fedele al modello liberale cioè un sistema delle fonti organizzato attorno alla legge prodotta dal Parlamento, lui e i suoi atti sono considerati il pilastro fondamentale su cui struttura le fonti —-> leleggi prevarranno sugli Atti aventi forza di legge,
  • A trazione governativa → ruolo fondamentale del governo → indica un sistema in cui il Governo acquisisce una maggiore autonomia e un ruolo più centrale, pur mantenendo la dipendenza dal Parlamento. Il sistema delle fonti si costruirà attorno alle fonti prodotte dal governo dunque agli atti aventi forza di legge che diventeranno qualitativamente e numericamente fonti prevalenti del sistema delle fonti! La legge prodotta dal parlamento diventa non invece la fonte residuale in questo caso.

Oggi = l'organo forte è il Governo!

Decennio d’Oro '60-'70: Momento storico in cui la nostra forma di governo parlamentare ha funzionato concretamente secondo un modello prevalentemente a tendenza parlamentare = Max sviluppo economico, tecnologico, culturale e sociale

Periodo in cui si riteneva che il parlamento fosse l’organo motore del nostro sistema

  • Vigeva una legge elettorale di tipo proporzionale = possibilità a tutti di avere una rappresentanza in parlamento capaci di rappresentare davvero gli interessi della società e portarli in parlamento,
  • Si produssero le leggi ordinarie piu importanti che cambiarono la realtà sociale del nostro paese, (Legge sul Divorzio, Statuto dei Lavoratori, Legge d'Aborto etc…) = tutto ciò faceva capire che vi era una certa debolezza dei Governi invece.

Inizio anni 80 : cambia la concezione → non serve piu un parlamento che rappresenti a pieno tutte le forze politiche, MA si consolida l'idea che ci sia un eccessivo potere che faccia da ostacolo ai Governi (sviluppo delle tecnologie e dei commerci),

Periodo in cui vi era la Necessità di rafforzare l'esecutivo tramite grande riforma perche:

  • Il parlamento non si ritiene piu adeguato a fare leggi e governare in un mondo che sta cambiando cosi velocemente e che le pratiche di legge del parlamento siano troppo lunghe e lente.

● Altro passaggio: Cambio della legge elettorale del 1993 Vigeva una legge elettorale di impronta proporzionale = cioe dare a tutte le forze politiche che partecipano alla competizione una loro rappresentazione in termini di seggi in parlamento. Un comitato del referendum del 1993 si accorge che tramite un referendum manipolativo, togliendo qualche parola dal testo della legge, si sarebbe trasformata in una legge di tipo maggioritario = cioè contrario al meccanismo proporzionale, attribuisce seggi a chi ottiene il max numero di voti, il + forte, facendo perdere chi prende anche solo 1 voto in meno, va a premiare le maggioranze e sacrificare la rappresentatività.

Se si trasforma la legge elettorale → come risultato si rafforzava il Governo! = il parlamento svolge un ruolo sempre piu marginale nello svolgimento della funzione legislativa!

Le norme giuridiche sono una sottocategoria della categoria delle proposizioni prescrittive e del linguaggio giuridico!

Sia le norme sociali/morali, sia le norme giuridiche fanno parte della categoria di norme prescrittive, di cui l'importanza delle sanzioni sono spesso soggettive. A tal proposito, dunque…

Tipologie di criteri per riconoscere norme giuridiche rispetto alle norme sociali/morali :

1. Reazione → se vi è una reazione da parte dell’ordinamento, allora è una norma giuridica, se non c’è è una norma sociale/morale,

→ ci sarebbe una norma, contenente un comando, detta primaria = che determina il comportamento contenente il comando = a cui segue una norma secondaria accessoria contenente la sanzione, nel caso in cui il comando della norma primaria venisse violato.

! Se non c’è la norma secondaria, allora quella primaria non è una norma giuridica.

→ la sanzione di questa norma giuridica ha caratteristiche diverse rispetto alle sanzioni delle norme sociali/morali = ha una qualità diversa → cioè tale Sanzione è Istituzionalizzata!

  • è posta anch’essa dal diritto stesso, il diritto ha la capacità di imporre se stesso e la propria volontà e varrà per tutti,
  • è una norma prevedibile → so già che se violo quella norma, la sanzione sarà quella e basta,
  • è disposta da un sogg terzo imparziale, rispetto al sogg che ha prodotto le 2 norme, (giudice),
  • anche se io mi sottraggo alla sanzione istituzionalizzata, questa può essere eseguita cmq attraverso l’uso legittimo della forza,

→ Questo criterio lascia intendere una visione di diritto come mezzo di repressione e comando eseguibile con la forza → concezione imperativistica del diritto → il diritto deve essere uno strumento del potere che ha la capacità di imporsi e imporre la propria volontà.

Criterio sottoposto a 2 Critiche: (da rivedere, pag. 8 appunti)

  • Problema dell’adesione: se riduciamo il diritto come comando e sanzione, funziona anche se tutti i destinatari fossero contrari,?
  • Costituzione,?

2. Contenuto → se vi è un contenuto caratteristico preciso è una norma giuridica, altrimenti è un’altra tipologia di norma, = generalità e astrattezza. Generalità = si rivolge a tutti gli individui, Astrattezza = è ripetibile e applicabile a diverse e + fattispecie,

→ tale criterio non ci permette di distinguere cosa è diritto e cosa no, ma almeno ci permette di capire quali norme sono legittime e quali illegittime.

3. Legge in senso materiale → afferma che è diritto vero, non solo quello prodotto secondo le regole previste, quindi le Leggi Formali, MA + che sarebbe anche Diritto in senso Materiale, cioè che incidono sulle sfere soggettive individuali,

Origini del criterio : Bismarck, cancelliere del Regno di Prussia che aveva intenzioni espansionistiche dichiarando guerra all'Austria. MA, il parlamento prussaino era contrario alla guerra, e di fronte alla determinazione del cancelliere decide di :

  • Legge di Bilancio (mette a consuntivo entrare e capitoli di spesa) → il parlamento non mette a bilancio le risorse economiche necessarie per finanziare le politiche che il governo invece vorrebbe fare e non gli votava la legge di bilancio, MA… Bismarck non si arrende e chiede a dei giuristi di elaborare una dottrina di legge di bilancio FORMALE → NO materiale, perchè secondo lui non avrebbe nessuna ricaduta sulle posizioni giuridiche soggettive degli individui!

MENTRE… le leggi che sono sia formali, sia materiali sono le Leggi Tributarie → che invece incidono sulle sfere soggettive, incidono sul patrimonio/ diritto di proprietà delle persone. → per evitare al Governo di utilizzare le risorse economiche per le proprie iniziative contrarie al Parlamento.

4. Della Novità → la funzione delle norme giuridiche è quella di costituire l’ordinamento giuridico, creando un nuovo diritto → cioè AGGIUNGERE qualcosa nell’ordinamento che prima non c’era , introducono una novità, oppure introducendo nuove norme che tolgano norme che vi erano già!

VS Il contrario di funzione costitutiva è la funzione esecutiva, cioè dare esecuzione a qualcosa che c’è già nell’ordinamento, solo per le sentenze di un giudice o provv. amministrativo della PA. (Il resto del diritto non può farlo) = perché noi abbiamo la Riserva di Amministrazione.

5. Criterio formale = CRITERIO DEFINITIVO

ex. assemblea costituente che ha creato la costituzione → nasce da un processo di integrazione politica → molti articoli sono frutto di compromesso → il potere costituente ha cercato di mettere insieme più interessi.

I 2 requisiti delle fonti del diritto sono :

  • processo di integrazione politica,
    • rappresentanza politica!

Questo discorso ci fa capire che nell’ordinamento ci sono 2 tipologie di fonti:

  • Fonti sulla produzione → fonti che ci dicono chi è il sogg che può produrre la norma e con quale procedimento che deve seguire, quindi è gerarchicamente superiore alle…→ perchè vige il principio gerarchico e la fonte che lo viola è illegittima!
  • Fonti di produzione → il prodotto finale che deriva dalla fonte sulla produzione,

ex. Art. 15 Legge 400 del 1988 → provava a disciplinare i decreti legge → tentativo di una fonte di atteggiarsi come se fosse una fonte sulla produzione su un atto avente forza di legge (cioè sull’Art. 77) → ciascun decreto legge che non rispetta un principio dell’art 15 è come se violasse direttamente l’art 77 stesso

Ciascuna fonte può essere al contempo sia fonte sulla e di produzion e, TRANNE → La Costituzione perché nata da un potere esaurito, cioè il potere costituente!

6° Lezione del 23 ottobre

Fonti FATTO e Fonti ATTO

1. Fonti Fatto : teorie di antropologia positiva consistono in quei comportamenti ripetuti nel tempo che a un certo punto vengono considerati come obbligatori, → Ex. per eccellenza: Consuetudine → un modo di produrre diritto che deriva immediatamente dai soggetti appartenenti a una comunità → si mantiene un comportamento in continuità perché si è convinti che quel comportamento, indipendentemente dal fatto che ci sia una norma che lo preveda, sia obbligatorio.

→ idea che il diritto sia spontaneo, nasca dal Basso , dai comportamenti della società che si diffondono, = produrre diritto e diritto stesso Coincidono → perché se non vi è adesione, non esisterebbe, sei già tu che mettendo in atto il comportamento aderisci alla norma → la norma di fonte fatto è la consuetudine stessa!

Nel diritto internazionale → non si ha un’autorità centralizzata → prevalgono le fonti fatto, le consuetudini. I comportamenti che tradizionalmente mantengono gli Stati tra di loro e il loro riconoscimento reciproco sono vincolanti e importanti.

MA… già Hobbes aveva detto che le società non si autogovernano tramite le proprie consuetudini, il pensiero giuridico segue questa concezione → nasce l’idea che ci debba essere un terzo, Lo Stato, che produca le norme per mantenere pace nella continuità, dunque abbiamo…

2. Fonte Atto : teorie di antropologia negativa → atti scritti (leggi, regolamenti, atti aventi forza di legge) autorizzati a produrre atti contenenti norme giuridiche,

→ idea che il diritto sia prodotto esclusivo dello Stato, nasca dall’Alto,

7° Lezione del 30 ottobre

CRITERI di Risoluzione delle ANTINOMIE → compito che grava sugli interpreti

1. Criterio Cronologicoè il prodotto dell’ inesauribilità delle fonti, è uno strumento di garanzia per noi elettori, affinchè il nostro voto valga qualcosa.

Il criterio cronologico fa riferimento all’ efficacia delle norme → capacità della norma di costituire / modificare / estinguere posizioni giuridiche soggettive.

Ci riferiamo ad antinomie prodotte da fonti dello stesso grado, indica una condizione fisiologica dell’ordinamento e prevede che La fonte successiva prevalga sulle fonte precedente → l’effetto del Criterio Cronologico è l’Abrogazione :

Cosa si intende per Abrogazione? 2 tesi:

  1. Costituzionalista Esposito (tesi minoritaria) → la norma sarebbe un’unità distinta da tutte le altre norme, cioè si può considerare la singola norma come un qualcosa di autonomo, ha una sua individualità rispetto a tutte le altre norme dell’ordinamento.

→ SE considero la norma in quanto tale → l’Abrogazione deriva dal fatto che ogni norma, da quando viene prodotta, fin dall’origine, come se fosse accompagnata da una Condizione Risolutiva Implicita = la norma produrrà gli effetti fino a quando non verrà introdotta una nuova norma che abrogherà la norma precedente.

→ tale effetto abrogativo è una vicenda totalmente INTERNA ad ogni norma!

  1. (Tesi maggioritaria) → le norme non sono isolate l’una dall’altra, MA la norma DEVE essere concepito in relazione alle altre norme giuridiche che compongono l’ordinamento giuridico → Concezione Relazionale delle norme giuridiche.

→ l’Abrogazione si verifica perché interviene una norma successiva dello stesso grado, che sostituendosi alla precedente, la abroga. E’ la norma abrogatrice che causa tale effetto sulla norma precedente, modificando la disciplina e l’ordinamento giuridico = la cessazione dell’efficacia della 1° norma è proprio l’effetto tipico della 2° norma giuridica sulla prima → è una conseguenza del rapporto tra queste 2 norme.

→ tale effetto abrogativo NON è una vicenda interna delle norme.

In cosa consiste l’effetto abrogativo? 2 tesi :

  • PIÙ radicale → l’Abrogazione consiste in una vera e propria estinzione della norma abrogata per il futuro → dal momento dell’abrogazione in poi, la norma precedente viene espulsa dall’ordinamento. Non varrà più per i casi futuri, mentre varrà per i casi precedenti. - MENO radicale → l’Abrogazione comporta la Delimitazione nel tempo dell’efficacia della norma abrogata, cioè dal momento dell’abrogazione in poi, la norma permane nell’ordinamento MA non produrrà effetti giuridici.

→ la norma precedente c’è ancora nell’ordinamento, sia per passato, sia per futuro, ma per quest’ultimo sarà quiescente, sarà priva di efficacia!

Reviviscenza

→ quando abbiamo una successione nel tempo di Abrogazioni. ex. Legge A entra in vigore, successivamente entra B che abroga la legge A, e poi una legge C che abroga a sua volta la Legge B (cioè la legge abrogatrice di A).

  • Cosa succede alla legge A, se la legge C abroga la Legge B? → DIPENDE dalla concezione di effetto abrogativo che abbiamo:
  • prima tesi (radicale) : la A rimane nell’ordinamento SOLO per casi passati → l’abrogazione della legge B non ha effetto sulla A, perchè la A non ha effetto Pro-Futuro, dato che non esiste più,
  • seconda tesi (meno radicale) : la A rimane anche per i casi futuri, ma ne è stata circoscritta la sua efficacia per tutti i casi precedenti all’Abrogazione.

Tipologie di abrogazione: Art. 15 delle Preleggi

  • Espressa → efficacia erga omnes, il legislatore afferma esplicitamente quale legge intende abrogare.
  • Tacita
  • Implicita = sono decise dal giudice, efficacia inter parter e sono contingenti al caso concreto. 2. Criterio Gerarchico → indica una condizione patologica dell’ordinamento, cioè un’alterazione rispetto a ciò che il sistema delle fonti propone, → la norma gerarchicamente superiore prevale sulla norma gerarchicamente inferiore. → è una ribellione della fonte di produzione nei confronti della fonte sulla produzione,

→ l’effetto del criterio gerarchico è l’Annullamento ( VS Abrogazione ) :

  • lo dispone un giudice incaricato, cioè la Corte Costituzionale con efficacia erga omnes (nell’abrogazione può farlo qualsiasi giudice),
  • ha valore ex tunc, cioè retroattivo : dopo l'accertamento dell'annullamento della norma, la norma verrà annullata, non avrà efficacia né per i casi che si sono verificati prima, né per i casi che si sono verificati dopo l’annullamento!

MA, a seconda del tipo di fonti coinvolte nel contrasto, abbiamo 2 varianti del criterio:

il 1° che si creò fu il Principio di Legalità nello Stato Lliberale → si riteneva che la legge parlamentare fosse l’unica legge principale nel sistema delle fonti.

Quando tale sistema va in crisi, si afferma il Principio di Costituzionalità con le Costituzioni rigide del secondo dopoguerra per “punzecchiare” quello di Legalità.

  • Principio di Costituzionalità (segmento alto) → rapporto tra Costituzione e fonte primaria, (legge, atti aventi forza di legge) prevarrà SEMPRE la Costituzione! → (sarà annullata la fonte primaria), ad opera della Corte Costituzionale,

Può manifestarsi concretamente in 2 forme distinte:

  • nel rapporto tra fonti → forma + rigorosa , implica che dove vi è un conflitto insanabile, cioè un rapporto di contraddizione tra legge e Cost non risolvibile, soccomberà la legge, dichiarata illegittima!, - nel rapporto tra interpretazioni → forma - rigorosa, implica che il sogg che applica la legge, deve trarre dalla disposizione la norma e l’interprete, di fronte a una legge con + significati, (uno compatibile e altri no con il testo della costituzione), dovrà scegliere la legge con il significato + compatibile, secondo l’interpretazione adeguatrice! Eventuale rischio: si può cambiare il contenuto della legge, dandole un altro significato, un qualcosa che la legge non può dire perché il testo glielo impedisce.
  • Principio di Legalità (segmento basso) → rapporto tra fonti primarie e secondarie, prevarrà SEMPRE la fonte primaria! → (sarà annullata la fonte secondaria), ad opera del giudice amministrativo, Serve a ricondurre fonti prodotte dal governo, alla volontà popolare, cioè al Parlamento.

→ 3 accezioni :

  • Preferenza di legge → nasce per il conflitto tra Parlamento e corona, in particolare nel contrasto tra fonti primarie e secondarie = prevalgono le fonti primarie! Si regge sul principio di non contraddizione → la fonte subordinata non puo contraddire la fonte di grado superiore! - in senso Formale → affinchè la fonte subordinata (regolamenti) possano esistere, ci deve essere un’autorizzazione da parte di una fonte primaria, La Legge → conferisce all’organo esecutivo la possibilità di produrre quel det. regolamento. La fonte secondaria non è autonoma, cioè non si può attivare quando meglio crede! Se non vi è l’autorizzazione, il regolamento non può essere prodotto.

Il potere subordinato sarà titolare di un potere normativo SOLO nella misura concessa dal Parlamento.

Storicamente, si afferma nello Stato Liberale di Diritto → in cui si aveva un sistema delle fonti Monistico, cioè tutto concentrato sulla Legge prodotta dal Parlamento.

Problema che si pone per una particolare tipologia di Regolamenti: quelli Indipendenti → sono l’espressione di un potere normativo autonomo, va contro il principio in senso formale = perché sono atti che non hanno l’autorizzazione da parte di una legge specifica! = disciplinati dalla legge 400/1988, Art.17.

  • in senso Sostanziale → + controversa, la legge dovrebbe vincolare il contenuto dei regolamenti → la legge gli detta una materia + principi e criteri della materia stessa a cui il potere regolamentare deve attenersi!

ex. Legge delega → fornisce la PRIMA disciplina della materia a cui il Decreto Legislativo deve attenersi → ci concentriamo su COME disciplinare la materia, attenendosi ai principi. VS l’Autorizzazione consiste nel potere di regolare una det materia e punto e basta, cioè consiste nel POTER O MENO disciplinare la materia.

La costituzione non ha predisposto una riserva di legge su tutte le materie, ma solo su alcune!

  • il principio in senso sostanziale NON vale in termini assoluti, ma vige dove la materia è coperta da riserva di legge!